Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/12/2024, n. 30820
CASS
Sentenza 2 dicembre 2024

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L'indennità prevista dall'art. 28, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali per il commercio e l'artigianato dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), è una prestazione di natura assistenziale che presuppone solo che i suoi beneficiari fossero iscritti a una delle predette gestioni speciali al momento dell'entrata in vigore del citato d.l. (17 marzo 2020) e, al contempo, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie diverse dalla gestione separata. (Nella specie, in applicazione del principio "tempus regit actum", la S.C. ha rigettato il ricorso dell'INPS, il quale riteneva che, sulla base della previsione secondo cui l'indennità è riconosciuta "per il mese di marzo", questa spettasse solo a chi fosse già iscritto alle gestioni speciali al 1° marzo 2020).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/12/2024, n. 30820
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30820
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo