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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/02/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1596/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella
Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18/02/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1596/2024 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Agostino Gessini, Luigi Del Conte e Gabriele
Gessini
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Stefano Canali De Rossi
OGGETTO: Licenziamento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente a rimborsare alla società resistente le spese processuali liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge. pagina 1 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato in data 18.03.2024, ritualmente Parte_1 notificato, conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la società CP_1
-che opera nel settore della produzione, vendita e installazione di componenti
[...] di apparati, macchinari e impianti-, di cui è stata dipendente dall'1.06.1992 al
29.02.2024 con la qualifica di operaia, mansioni di montatore, e da ultimo con inquadramento nel livello C2 del CCNL Metalmeccanica Industria -rinnovo del
5.02.2021. Agisce affinché sia dichiarata la nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento per g.m.o. intimatole dalla convenuta con lettera del 29.02.2024, dopo l'esito infruttuoso della procedura prescritta dall'art. 7 e suc. mod. della L.
604/1966 -addebitabile all'azienda che ha ritenuto eccessiva la pretesa economica da lei avanzata dinanzi alla Commissione di Conciliazione. Premette che nel 2023 la società occupava 31 dipendenti (divenuti 29 a fine anno per le CP_1 dimissioni di due lavoratori) di cui: 12 assegnati all'amministrazione e al settore commerciale, 10 all'officina e 8 al Reparto assemblaggio e collaudo in particolare 3 lavoratori addetti prevalentemente all'assemblaggio delle muffole e 5 lavoratori addetti prevalentemente all'assemblaggio delle fibre ottiche. Sostiene che, benché nella lettera di licenziamento si affermi che il motivo del suo licenziamento “è di carattere strettamente organizzativo ed attiene ad un'ottimizzazione funzionale della struttura aziendale”, resasi necessaria per il costante calo del fatturato registratosi negli ultimi anni che ha imposto, come modifica organizzativa, la soppressione del suo posto di lavoro (quale addetta agli assemblaggi e al collaudo delle muffole), la non ha operato alcuna modifica organizzativa, per cui il CP_1 licenziamento ha natura esclusivamente economica. E', quindi, onere della società provare l'esistenza di una congiuntura economica tale da giustificare un'ulteriore riduzione del personale oltre a quella già operata negli ultimi anni, senza contare che, come conseguenza delle dimissioni rassegnate da due dipendenti, nell'ultimo trimestre del 2023 la forza lavoro aveva subito una contrazione del 7%, destinata ad incrementarsi nella percentuale del 13% per il prossimo collocamento in pensione di altri due lavoratori. Sostiene, inoltre, che il suo posto di lavoro non è stato affatto soppresso, come invece sostenuto dalla società resistente, in quanto il montaggio e il collaudo delle muffole vengono oggi svolti dai due operai rimasti in forza in reparto, e che, a dire della società, Controparte_2 Controparte_3 avevano maggiore diritto alla conservazione del posto, in quanto uno in possesso di una maggiore anzianità e l'altra in quanto usufruisce dei benefici di cui alla L.
104/1992. Sostiene, inoltre, che vi era piena fungibilità anche con i colleghi addetti all'assemblaggio delle fibre ottiche in quanto, in caso di assenze o di particolari pagina 2 di 19 necessità, tutti collaboravano nello svolgimento delle rispettive mansioni. Pertanto, in presenza di figure professionali fungibili, la società ha violato i criteri di scelta, che devono essere ispirati ai principi di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1374
c.c.) potendosi ricorrere anche a quelli previsti dall'art. 5 della L. 223/1991 in materia di licenziamenti collettivi. Ed infatti la CIS SUD avrebbe dovuto includere tra i dipendenti da comparare tutti gli 8 lavoratori addetti al montaggio e collaudo sia delle muffole sia delle fibre ottiche. A ciò si aggiunga che, anche nella comparazione con i 2 colleghi ritenuti fungibili, e la società non CP_2 CP_3 ha tenuto conto di criteri integrativi quali la sua situazione personale e familiare, le condizioni economiche complessive di tutti i lavoratori e la possibilità di rimanere nel mondo del lavoro, omettendo di considerare che: in ragione della sua età anagrafica (56 anni), le possibilità di trovare una nuova occupazione sono minime;
vanta solo 36 anni di contributi per cui maturerà il diritto alla pensione di CP_4 anzianità tra più di cinque anni;
il proprio coniuge è inabile al lavoro e gode di una modestissima pensione sociale. Al contrario, , oltre ad avere una Controparte_2 relazione proprio con , beneficiando di due anni di NASpI Controparte_3 conseguirebbe il diritto alla pensione. Lamenta, in ogni caso, la violazione dell'obbligo di repechage in quanto la società avrebbe potuto reperire altra occupazione a cui adibirla, anche se meramente operativa e comportante demansionamento.
Sulla base di tale premessa fattuale, chiede che il Tribunale di Velletri ordini alla
[...]
in persona del l.r.p.t., di reintegrarla immediatamente nella stessa CP_1 mansione e condanni la medesima società al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€
2.286,77 mensili fino ad un massimo di 12 mensilità) oltre al versamento dei contributi omessi dal giorno del licenziamento alla reintegrazione. In subordine, chiede la condanna della società in persona del l.r.p.t., al pagamento CP_1 in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€ 2.286,77 mensili) quantificata, tenuto conto della sua anzianità, in 24 mensilità o in altra somma ritenuta di giustizia. Allega documentazione.
La società si costituisce in giudizio, in persona del l.r.p.t., e chiede di CP_1 rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Premette che i prodotti semilavorati (in parte prodotti direttamente in parte acquistati) vengono montati dalla manodopera interna assegnata, a seconda del prodotto, al Reparto meccanico assemblaggio muffole (a cui era addetta la ricorrente) o al Reparto assemblaggio ottico/elettronico. Premette che i due Reparti sono sempre stati distinti e separati,
pagina 3 di 19 benché allocati in un unico open space, e che gli operai addetti all'assemblaggio meccanico delle muffole e quelli addetti all'assemblaggio ottico/elettronico dei cassetti ottici, delle bretelle ottiche, nonché al cablaggio degli armadietti ottici e alla realizzazione dei segnali indicatori e delle cassette di sintonia per LS, hanno diverse e specifiche capacità tecniche per cui, solo in caso di necessità ed urgenza, gli operai addetti all'assemblaggio ottico/elettronico sono stati impiegati per operare l'assemblaggio meccanico delle muffole, mentre invece non si è mai verificato il contrario, in quanto gli addetti all'assemblaggio meccanico non ne avrebbero avuto le necessarie capacità tecniche. Precisa, infine, che la ricorrente dal 2019 non si è più occupata dell'assemblaggio meccanico dei segnali semaforici per l'LS (unica attività svolta in relazione a detta commessa) in quanto gli specchi dicroici sono stati sostituiti da semafori a led che la CIS SUD non produce.
Solo nel 2023, e per un breve periodo, in quanto la commessa è cessata, si è occupata del montaggio dei PTE per TIM, ossia della borchia installata presso i condomini che consente la diramazione della fibra ottica dall'armadietto stradale ai singoli appartamenti. Diversamente, non si è mai occupata dell'assemblaggio o cablaggio dei cassetti ottici e dei segnali semaforici e delle cassette di sintonia per
LS né del loro collaudo elettrico, né infine ha mai realizzato cablaggi elettrici.
Sostiene, quindi, di avere correttamente operato la comparazione della ricorrente con i signori e entrambi addetti al Reparto Controparte_2 Controparte_3 assemblaggio meccanico, il primo assunto nel 1990 ed inquadrato nel livello C3 nonché addetto anche al trasporto delle merci in quanto munito di patente C e licenza CQC;
la seconda assunta il 30.09.1992 inquadrata nel livello C2 con un figlio a carico e che usufruisce dei benefici della L. 104/1992. Precisa, infine, che nel 2023 erano addetti al Reparto ottico/elettronico: , assunto il Persona_1
2.10.1995 e inquadrato al livello C2; , assunto il 12.02.2001 e Parte_2 inquadrato al livello C1; assunto il 16.10.1996 e inquadrato al Persona_2 livello C2; assunto il 21.10.1996 e inquadrato nel livello B1; Persona_3 assunto l'1.02.1993 e inquadrato al livello C3. In merito alla Persona_4 situazione di crisi, determinata da una considerevole e continuata regressione degli utili e dei ricavi, evidenzia che il principale cliente dell'azienda era la società telefonica TIM per cui dalla perdita della commessa nell'estate del 2023 derivava la perdita del 70% del fatturato. Inoltre, il margine di guadagno dei prodotti venduti è stato sempre minore sin dal 2017, per cui si è reso necessario “ricalibrare”
l'impatto dei costi aziendali, per assicurare la sopravvivenza dell'azienda, come è provato dai Bilanci relativi agli esercizi dal 2017 al 2022 che produce in allegato alla memoria di costituzione in giudizio. Precisa al riguardo che il risultato del 2022 solo
pagina 4 di 19 a prima vista potrebbe sembrare un dato di ripresa economica, mentre invece è frutto della politica fiscale dell'azienda e dei crediti di imposta. Pertanto, sin dal
2019, sono iniziate varie procedure di riduzione del personale, sempre ai sensi dell'art 7 della L. 604/1966 che hanno riguardato licenziato nel 2019; Parte_3
e con mansioni di addetta Persona_5 Persona_6 CP_5 all'assemblaggio muffole, come la ricorrente, licenziati nel 2021. In ragione della crisi, nel marzo del 2023 i dipendenti in forza, ad eccezione della ricorrente, hanno accettato la riduzione dell'orario di lavoro. Sostiene, infine, che non vi era possibilità di reimpiego della ricorrente anche in mansioni inferiori, in quanto presso gli altri Reparti non esistono posti disponibili, senza contare che presso gli altri reparti vengono svolte attività altamente specializzate con l'utilizzo di macchinari molto complessi. Allega documentazione.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dai procuratori delle parti e con la prova per testi. Con riferimento alla prova documentale si precisa che in data 26.04.2024 i procuratori della ricorrente davano corso al deposito di ulteriore documentazione di cui all'udienza del 30.04.2024 chiedevano l'ammissione. Osserva il giudicante che la comunicazione del 2.01.2017, CP_4 avente ad oggetto la trasmissione del verbale di invalidità del coniuge della ricorrente non è ammissibile in quanto tardivamente prodotta, non sonno invece, direttamente rilevanti ai fini della decisione, benché tempestivamente prodotti, per quanto si chiarirà più innanzi, l'estratto del cassetto previdenziale del coniuge della ricorrente, il Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dalla sig.ra il Pt_1
12.03.2024 con il Centro per l'Impiego, le stampe delle conversazioni via WhatsApp intercorse tra la ricorrente e . La domanda di ammissione della Controparte_2 predetta documentazione va, quindi, respinta. Si ammette, invece, in quanto tempestiva e rilevate ai fini della decisione, la comunicazione di trasformazione del contratto di lavoro della ricorrente da tempo pieno a part-time. All'udienza del
24.09.2024, il giudicante, anche tenuto conto consenso espresso dai procuratori della ricorrente, autorizzava il procuratore della società resistente al deposito degli ulteriori documenti di cui alla nota del 27.09.2024 (denuncia sporta nei confronti di per il reato di falsa testimonianza e relativi allegati;
Bilancio Controparte_3 definitivo al 31.12.2023 della . CP_1
All'esito del deposito di note autorizzate, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., e di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c. (ammissibili solo nella parte in cui contengono solo istanze e conclusioni stante il tenore letterale della norma), il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di pagina 5 di 19 diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, osserva il giudicante che è utile rammentare, sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori, ex art. 2697 c.c, che la sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento grava, ai sensi dell'art. 5 L.
604/1966, sul datore di lavoro. Pertanto, premesso che la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, quale espressione della libertà d'iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. compete al solo imprenditore, questi deve fornire in giudizio gli elementi idonei per consentire al giudice il controllo sulla effettiva sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e/o produttive che lo hanno indotto a recedere dal rapporto di lavoro, e dell'impossibilità di ricollocare il lavoratore licenziato all'interno dell'organigramma aziendale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità più risalente il licenziamento disciplinato dell'art. 3 della L. n. 604/1966, oltre a non essere pretestuoso, doveva essere giustificato non già dalla mera finalità di incremento del profitto, bensì dalla necessità di fronteggiare sfavorevoli situazioni economiche influenti sulla normale attività produttiva, ovvero dal dover sostenere notevoli spese di carattere straordinario (sentenze nn. 2874/2012, 24037/2013, 5173/2015 e 13116/2015). La più recente giurisprudenza della S.C. afferma, invece, che le ragioni inerenti all'attività produttiva possono derivare anche da ristrutturazioni e riorganizzazioni conseguenti a qualsiasi finalità e, quindi, anche a quella di incrementare i profitti.
Sussiste, tuttavia, un limite, o meglio un divieto posto al perseguimento del profitto, questo sì oggetto del vaglio demandato al giudice, e cioè che l'abbattimento del costo del lavoro non venga realizzato con il puro e semplice licenziamento di un dipendente e con la sua sostituzione con altro lavoratore
“meno costoso”, poiché in tali casi non vi è l'effettiva materiale soppressione del posto di lavoro (Cass. n. 25201/2016). Con la sentenza n. 19185/2016 i giudici di legittimità hanno, altresì, precisato che il g.m.o. è ravvisabile anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, sempre se attuata a fini di una più economica ed efficiente gestione aziendale, per cui il giudice dovrà verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento.
In sintesi, ai fini della legittimità di un licenziamento individuale irrogato per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro ha l'onere di provare:
a) La soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
pagina 6 di 19 b) La riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa;
c) L'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse.
E' altresì utile precisare che qualora il g.m.o. si identifichi nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, i giudici di legittimità affermano che non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere, in quanto non più necessaria, né il criterio della impossibilità di repechage (in quanto tutte le posizioni lavorative sono equivalenti e tutti i lavoratori sono potenzialmente licenziabili). Purtuttavia, in tali circostanze, la scelta del dipendente da licenziare non è per il datore totalmente libera;
essa, infatti, risulta, limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza cui deve essere informato, ex artt. 1175 e 1375 c.c., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse. Al fine della legittimità della scelta, e della conformità della stessa ai dettami di correttezza e buona fede, è possibile applicare, in via analogica, i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità di servizio, che la L. 223/1991, all'art. 5, ha dettato per i licenziamenti collettivi, atteso che non assumono rilievo le esigenze tecnico-produttive e organizzative, data la indicata situazione di totale fungibilità tra i dipendenti.
Diversamente, nel caso in cui il personale in forza non sia tutto omogeneo e fungibile, e il g.m.o. consiste nella necessità di ridurre solo alcune posizioni lavorative, la comparazione dovrà essere limitata agli addetti al solo settore interessato dalla riorganizzazione, senza coinvolgere i dipendenti addetti agli altri settori aziendali.
In ogni caso il datore di lavoro dovrà fornire la prova della impossibilità di una diversa collocazione del lavoratore nell'organigramma aziendale in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita e il contenuto professionale posseduto
(repechage). La giurisprudenza della Cassazione ha inoltre precisato che il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento all'organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento e anche attraverso fatti positivi tali da determinare presunzioni semplici, l'impossibilita di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che svolgeva prima (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 5893/1999,
12367/2003).
In altri termini la fungibilità del dipendente costituisce un elemento che opera sia a monte con riferimento alla individuazione dei lavoratori tra cui il datore di lavoro deve operare la scelta ai fini della soppressione del singolo posto di lavoro, sia a
pagina 7 di 19 valle, in quanto il datore di lavoro ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di avere prospettato al lavoratore licenziato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni inferiori siano compatibili con l'assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall'imprenditore. Il lavoratore ha il solo onere, peraltro mantenuto entro limiti di ragionevolezza, di indicare le possibilità di impiego alternativo nell'organizzazione aziendale.
Tanto premesso, e venendo al caso in esame, dalla piana lettura della missiva di licenziamento del 29.02.2024 risulta quanto segue: “A seguito della chiusura della procedura ex art. 7 Legge 604/1966 in data 28/02/2024 con il mancato accordo, Le comunichiamo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ad ogni effetto di legge. Il motivo del licenziamento è di carattere strettamente organizzativo ed attiene ad un'ottimizzazione funzionale della struttura aziendale. Infatti, a seguito dei cali di fatturato che l'azienda ha fatto registrare a partire dal 2017 (trend ben evidente anche negli ultimi 3 anni, compreso il 2023) e che sono dovuti alla minore remuneratività delle commesse, la stessa società ha deciso di CP_1 procedere ad ottimizzare la struttura e gli attuali costi di gestione, provvedendo ad eliminare una posizione che appare attualmente superflua nell'attuale realtà aziendale. La scrivente è pertanto giunta alla decisione imprenditoriale di licenziarLa, per giustificato motivo oggettivo, consistente in una modifica organizzativa con la soppressione del posto da Lei ricoperto. Infatti, Lei è attualmente addetta agli assemblaggi delle muffole ed al collaudo delle stesse, ma non svolge e non sa svolgere attività di cablaggi elettrici né è in grado di collaudare
i prodotti LS, mansioni queste ultime necessarie per l'azienda per portare avanti le rimanenti attività operative. Tra l'altro con riferimento al personale con professionalità fungibile alla Sua, abbiamo scelto la Sua persona con assoluta correttezza e buona fede in relazione all'anzianità di un collega (maggiore della
Sua) nonché alla particolare condizione di un'altra collega (quest'ultima usufruitrice dei permessi di cui alla Legge 104/1992). Osserviamo altresì che non è assolutamente possibile reperire all'interno dell'azienda altra posizione lavorativa ove ricollocarLa, giacché non esistono posti disponibili compatibili con la categoria
d'inquadramento (operaio) e con le conoscenze professionali;
anzi l'organico si sta ulteriormente riducendo proprio in questi giorni, in quanto sono attualmente in
pagina 8 di 19 corso (oltre alla Sua) due ulteriori procedure di riduzione del personale. Ai fini del repechage precisiamo altresì che non procediamo e non procederemo ad assumere pertanto nessuna figura in Sua sostituzione e/o per qualcuna delle mansioni da Lei svolte e, peraltro, nemmeno in altre mansioni anche in senso lato compatibili con la
Sua professionalità – o anche di livello inferiore. La decisione imprenditoriale è stata pertanto presa per un motivo strettamente organizzativo, motivo che è l'unica ragione del licenziamento. La ringraziamo per il lavoro svolto alle nostre dipendenze
e porgiamo cordiali saluti”.
La società sostiene, quindi, che sin dal 2017, a causa del calo di fatturato e dei profitti, si è venuta a creare una situazione di criticità aziendale, ulteriormente e, definitivamente, aggravatosi nel 2023 a seguito della perdita del cliente TIM, che ha imposto una riduzione della forza lavoro, con particolare riferimento al personale impiegato all'assemblaggio delle muffole, la cui vendita al cliente TIM costituiva circa il 70% del fatturato della Controparte_1
Ed infatti, dai depositati in atti (doc 11-18 allegati alla memoria di Pt_4 costituzione in giudizio) risulta che nel 2017 la società ha registrato un fatturato di
€ 13.871.095 con un utile netto di € 1.092.654; nel 2018 ha registrato un fatturato
è di € 9.622.346 (- 4.248.749) con un utile netto € 400.947, quindi di - €. 691,707 rispetto al precedente anno;
nel 2019 ha registrato un fatturato di € 6.125.373 (-
3.496.973), con un utile netto € 61.659, quindi di - € 339.288 rispetto al precedente anno;
nel 2020 ha registrato un fatturato di € 5.507.114 (- 618.259) con utile netto
€ 61.804, quindi di poco superiore rispetto al precedente anno;
nel 2021 ha registrato un fatturato di € 6.024.814, con un utile netto € 65.945 quindi di poco superiore rispetto al precedente anno;
nel 2022 ha registrato un fatturato di €
5.210.396 (- €. 814.418) con un utile netto € 125.497 dovuto agli accorgimenti fiscali adottati dalla resistente (fruizione di crediti di imposta per € 126.448); nel
2023 ha registrato un fatturato di € 4.029.922 (- 180.474 rispetto al 2022) ed una perdita netta d'esercizio di € 302.330.
Ha, quindi, trovato riscontro probatorio l'assunto difensivo secondo cui la progressiva riduzione della forza lavoro è andata di pari passo alla progressiva criticità economica insorta per la perdita della commessa dell'assemblaggio meccanico dei segnali semaforici per l'LS (stante la sostituzione degli specchi dicroici con i semafori a led) e culminata con la perdita definitiva della commessa
TIM, sopravvenuta nell'estate del 2023 (circostanze confermate altresì da tutti i testimoni esaminati nel corso del giudizio le cui dichiarazioni verranno esaminate in prosieguo).
pagina 9 di 19 Risulta, pertanto, causalmente congrua la scelta imprenditoriale di ridurre progressivamente il personale addetto all'assemblaggio delle muffole oggetto del contratto con la TIM. Ed infatti, i primi licenziamenti risalgono al 2019 e nel 2021 hanno riguardato anche le posizioni di e (il primo Persona_6 CP_5 addetto all'assemblaggio generico e la seconda addetta all'assemblaggio muffole).
Nel 2023, come detto, si è resa necessaria un'ulteriore riduzione del personale in quanto, dopo la perdita della commessa TIM, il Reparto assemblaggio meccanico si occupa del solo assemblaggio delle muffole in acciaio inox per il cliente . La CP_6 soppressione di un posto di lavoro presso detto Reparto appare congrua e ragionevole in quanto attuata a fini di una più economica ed efficiente gestione aziendale. Inoltre, va opportunamente evidenziato che la riduzione del costo del lavoro non è stata realizzata con il licenziamento della sig.ra e la sua Pt_1 sostituzione con altro lavoratore “meno costoso”, in quanto le attività che si realizzano presso il Reparto meccanico sono oggi svolte dal personale in servizio, aspetto su cui si tornerà meglio in prosieguo. Infine, sempre nella stessa ottica, è utile evidenziare che, nel mese di gennaio 2024, la resistente ha attivato la CP_7 procedura ex art. 7 L. 604/1996 anche con riferimento ai dipendenti, Persona_1
, e . Ne consegue che oggi è assegnata al
[...] Persona_7 Controparte_2
Reparto assemblaggio meccanico la sola dipendente . Controparte_8
Accertata la sussistenza del g.m.o., va, quindi, accertata, ora per allora, la dedotta fungibilità tra la professionalità dei 3 addetti al Reparto assemblaggio meccanico delle muffole (ossia la ricorrente, e ) con Testimone_1 Controparte_8 quella dei 5 lavoratori addetti al Reparto assemblaggio delle fibre ottiche e la conseguente legittimità, o meno, della condotta datoriale per non avere incluso questi ultimi nella platea dei dipendenti da valutare ai fini della soppressione di un posto di lavoro presso il primo Reparto. Ebbene nel 2023 risultavano addetti al
Reparto assemblaggio delle fibre ottiche assunto il 2.10.1995 Persona_1
e inquadrato al livello C2, assunto il 12.02.2001 e inquadrato Parte_2 nel livello C1 (con una figlia minore a carico); assunto il 21.10.1996 Persona_3 inquadrato nel superiore livello B1 (in quanto svolge anche l'attività di collaudo elettrico dei segnali indicatori e delle cassette di sintonia per LS, avendo frequentato corsi interni di aggiornamento per qualificazione LS doc 21 e 22 allegati alla memoria di costituzione); assunto l'1.02.1993 e Persona_4 inquadrato al livello C3 (con un figlio a carico ed unico dipendente ad occuparsi delle connettorizzazioni ottiche circostanza non specificamente contestata dalla difesa della ricorrente e confermata dai testimoni escussi come si vedrà di qui a pagina 10 di 19 poco); assunto in data 16.10.1996 con inquadramento C2 (in Persona_2 possesso di conoscenze di elettronica avendo frequentato corsi interni di aggiornamento per qualificazione LS doc 21 e 22 allegati alla memoria di costituzione).
A sostegno della piena fungibilità di tutti gli 8 dipendenti addetti ai Reparti di assemblaggio, si rammenta che la ricorrente sostiene che l'assemblaggio e il collaudo delle muffole e delle fibre ottiche avviene nello stesso ambiente di lavoro,
e che, in caso di assenze o di particolari necessità, tutti i dipendenti dei Reparti di assemblaggio collaboravano nello svolgimento delle rispettive mansioni. La società resistente sostiene, invece, che, solo in caso di necessità ed urgenza, gli operai addetti all'assemblaggio ottico/elettrico sono stati impiegati per operare l'assemblaggio meccanico delle muffole, ma non si è mai verificato il contrario.
Si impone, dunque, un approfondito esame delle risultanze della prova orale.
I testimoni di parte resistente, , Direttore di Produzione, Testimone_2
Responsabile dell'Ufficio Commerciale e Spedizioni, e Testimone_3 [...]
, Responsabile dell'Ufficio Commerciale, hanno dato pieno riscontro alle Tes_4 allegazioni della società . In particolare, hanno dichiarato: CP_1
: Testimone_5
“Gli operai addetti alle due attività lavorano in Reparti istinti. Solo in casi eccezionali può capitare che un addetto all'assemblaggio ottico elettrico sostituisca un collega addetto all'assemblaggio meccanico delle muffole ma non viceversa. Gli operai addetti all'assemblaggio ottico elettrico inizialmente seguono un corso di formazione e cura del produttore della macchina. E' vero che la ricorrente sin da quanto lavoro per società è sempre stata addetta all'assemblaggio delle muffole in plastica o acciaio. Escludo che anche per brevi periodi sia stata addetta al reparto assemblaggio ottico-elettrico. E' vero che fino al 2019 sempre presso il reparto assemblaggio meccanico si è occupata anche dell'assemblaggio dei segnali semaforici a specchi dicroici. Dal 2019 in poi invece gli specchi dicroici sono stati sostituiti da semafori a LED che la non produce. E' vero che nel 2023 la CP_1
ha iniziato a produrre le scatole PTE condominiali per cui la ricorrente così
[...] come tutti operai della si è occupata dell'assemblaggio meccanico delle CP_1 scatole PTE stante l'urgenza del cliente TIM. L'attività è stata svolta dalla CP_1 solo nel 2023 in quanto nel 2024 l'appalto è stato aggiudicato a concorrenti stranieri a costi notevolmente più bassi ritenuti non convenienti dalla . CP_1
Detta attività è stata quindi svolta per soli 8 mesi circa… E' vero che dopo la perdita della commessa TIM il reparto muffole si occupa dell'assemblaggio meccanico dei
pagina 11 di 19 muffole in acciaio per il cliente . Dopo la riduzione delle commesse non è più CP_6 capitato anche gli addetti al reparto ottico elettrico si siano occupati anche dell'assemblaggio meccanico delle muffole”.
Testimone_3
“Presso la linea ottico-elettrica invece vengono eseguite le attività di cablaggio delle fibre ottiche e le connettorizzazione che consiste nell'assemblare un cavo al connettore. In questi casi si utilizzano strumenti specifici. L'operaio inoltre si occupa anche del collaudo. Per l'uso di tali strumenti l'operaio viene formato. In casi eccezionali gli addetti all'assemblaggio ottico-elettrico potevano venire addetti a quello meccanico ma non il contrario. La ricorrente è sempre stata addetta all'assemblaggio meccanico e non mi risulta che sia stata anche occasionalmente addetta alla linea ottico-elettrica. E' vero che nell'agosto del 2023 la società ha perso la commessa TIM sia per l'assemblaggio delle muffole che delle PTE in quanto il cliente le ha affidate ad altre ditte che producono all'estero a costi moto più bassi.
Attualmente la società assembla solo muffole in alluminio per un altro cliente. E' vero che fino al 2019 la si occupava anche della produzione di specchi CP_1 semaforici dicroici. Non se ne occupa più da quando sono stati sostituiti specchi a
LED. Confermo che attualmente l'unica addetta alla linea assemblaggio meccanico
è . Può capitare che venga affiancata da colleghi della linea Controparte_3 ottico-elettrica ma escudo che avvenga in maniera sistematica e per tutto il turno di lavoro…”.
: Testimone_4
“Confermo che gli impiegati addetti all'assemblaggio meccanico delle muffole ovvero quello ottico elettronico, di norma hanno sempre lavorato separatamente e solo in caso di esigenze eccezionali, ad esempio carichi di lavoro non gestibili, cosa che negli ultimi anni non è capitata, i soli lavoratori del reparto fibre ottiche andavano a coadiuvare i colleghi dell'assemblaggio meccanico, in quanto i primi erano i possesso di competenze specifiche che gli permettevano di operare come assemblatore meccanici, mentre non era vero il contrario;
infatti, gli addetti all'assembla meccanico non erano stati addestrati alla misurazione delle fibre ottiche con l'utilizzo degli appositi strumenti. E' vero che la ricorrente in tutto il periodo in cui ha lavorato alle dipendenze della cis sud, è stata addetta solo all'assemblaggio meccanico delle muffole è tuttavia vero, che per un breve periodo,
è stata addetto all'assemblaggio elettrico dei segnali ferroviari che è un attività che
è assimilabile a quella dell'assemblaggio meccanico nella fase del montaggio, nella fase del collaudo invece è assimilabile all'assemblaggio ottico elettrico ed infatti la ricorrente non se ne occupava ... E' vero che la ricorrente si è occupata
pagina 12 di 19 dell'assemblaggio dei segnali semaforici a specchi dicroici, solo fino al 2019 … E' anche vero che nell'anno 2023, così come tutti gli operai dei vari operai, sia meccanico che ottico, si è occupata del montaggio del PTE …preciso che si tratta anche in questo caso di attività di mero assemblaggio meccanico ... Attualmente quindi la società si occupa dell'assemblaggio meccanico delle muffole in acciaio per la società , nonché assemblaggi meccanici per la ferroviaria. Con CP_6 CP_9 riferimento a quest'ultima commessa, l'attività di assemblaggio viene svolta dagli addetti all'assemblaggio meccanico attualmente in servizio, mentre il collaudo è svolto da due dipendenti appositamente istruiti …Confermo che negli ultimi mesi il lavoro del reparto assemblaggio meccanico muffole si è ridotto drasticamente e in quanto, come ho detto, si occupa si occupa esclusivamente dell'assemblaggio muffole in acciaio per ER … può accadere occasionalmente e nel limite di un paio di ore alla settimana, che gli addetti all'assemblaggio fibre–ottiche elettriche diano ausilio ai colleghi dell'assemblaggio meccanico. Da quando la ricorre è stata licenziata, nel reparto fibre-ottiche lavorano 4 addetti, mentre al reparto di assemblaggio lavora la sola sig.ra che quando è assente deve essere CP_3 sostituita”.
I testimoni della parte ricorrete , e Controparte_3 Testimone_6 [...]
, di contro, hanno dato riscontro, invero a ben vedere solo in parte, Tes_1 alle allegazioni di parte attrice. In particolare hanno dichiarato:
: Controparte_3
“La società opera con due linee di assemblaggio una meccanica e l'altra ottico- elettrica. Gli operatori della prima linea che assembla principalmente muffole utilizzano per l'assemblaggio strumenti meccanici tipo avvitatori martelli e cacciaviti. Per l'assemblaggio ottico-elettrico si utilizzano anche strumenti di tipo non meccanico quali il rigidimetro che è uno strumento di misurazione nonché altri strumenti quali la giuntatrice. Non sono comunque molto addentro alle attività di connettorizzazione in quanto non è la mia mansione principale. So che le cd bretelle vengono fornite alla da altri soggetti già connettorizzate per cui l'operaio CP_1
si limita al cablaggio e alla giunzione nonché si occupa del collaudo. Io non CP_1 ho mai connettorizzato né cavi elettrici né fibre ottiche ma è capitato per esigenze di produzione che noi addetti alla linea di assemblaggio meccanico siamo stai incaricati dell'assemblaggio ottico-elettrico ma solo limitatamente al cablaggio di fibre ottiche. Non ho mai cablato cavi elettrici. E' vero che c'è un operaio che viene incaricato di eseguire una cd bobina di lancio delle fibre ottiche ma non so dire se si tratti di un'attività di connettorizzazione ... Nel 2020 eravamo addetti alle linea
pagina 13 di 19 muffole in 4 poi stato licenziato per cui siamo rimasi in 3, io, Persona_6 la ricorrente e . Oggi dopo il licenziamento della ricorrente e di Controparte_2
sono la sola addetta alla linea e in media 3 giorni lavorativi su Parte_5
5 vengo affiancata da altri due/tre colleghi addetti alla linea ottico-elettrica ossia
e E' vero che presso la linea Persona_2 Persona_3 Persona_8 muffole fino a 8/10 anni fa ci occupavamo anche degli Unbundling ossia degli accessi che riguardano le fibre ottiche che poi vengono inseriti in armadi. Fino a 8 anni fa se ne occupava anche la ricorrente … Nei giorni in cui i colleghi Parte_6
E mi affiancano (3/5 a settimana) lo fanno per tutto il turno di
[...] CP_10 lavoro di otto ore”.
: Testimone_6
“Dal luglio 2018 sono stata trasferita da Venafro al capannone di Ariccia dove ho lavorato fino a marzo del 2021 e a giugno 2022 mi sono dimessa. Da quando sono stata trasferita ad Ariccia fino alle dimissioni mi sono sempre occupata principalmente dell'assemblaggio degli specchi dicroici ma se c'era bisogno mi sono occupata anche del cablaggio delle fibre ottiche ossia del montaggio delle fibre nei cd armadi secondo gli schemi forniti dalla società. Non utilizzavo alcuno strumento.
Dopo il montaggio meccanico l'armadio veniva portato credo sul cantiere per essere cablato e connettorizzato. La ricorrente si occupava principalmente del montaggio delle muffole oltre dell'assemblaggio meccanico degli specchi dicroici ma se necessario veniva utilizzata lungo la linea ottico elettrica per il montaggio delle fibre negli armadi. Secondo le esigenze della produzione gli operai venivano impiegati su una o l'altra linea. Il collaudo dei prodotti era affidato a due ragazzi
e ”. Persona_3 Persona_2
: Testimone_1
“Posso dire che fino a molti anni fa i reparti erano separati, ossia c'era il reparto fibre ottiche e quello meccanico … Ricordo che quando la sig.ra è stata Pt_1 assunta è stata addetta alle fibre ottiche ma non so dire per quanto tempo. E' vero che gli addetti all'assemblaggio ottico elettrico sono in possesso di maggiori conoscenze, ma sono loro stessi a insegnare agli addetti al reparti meccanico come operare. La ricorrente si occupava oltre che dell'assemblaggio meccanico, anche del collaudo delle muffole sia in inox che in plastica. E' vero che fino al 2019 e per qualche anno, la sig.ra si è occupata anche dell'assemblaggio meccanico Pt_1 degli segnali semaforici a specchi dicroici, in quanto dal 2019 in poi, l'azienda non se ne occupa perché sostituiti dal Led. E' vero che nel 2023, si è occupata anche dell'assemblaggio meccanico dei PTE, attività anch'essa dismessa dalla cis sud in quanto Tim ha revocato la commessa. E' vero che dal 2023 in poi, la società si
pagina 14 di 19 occupa essenzialmente dell'assemblaggio meccanico delle mussole in inox per la società e non di quelle in plastica per TIM, anche se residuava fino a che CP_6 sono stato in azienda, una piccola produzione di muffole in plastica per altri clienti
… dopo il licenziamento della ricorrente e il mio, oggi l'unica addetta specificamente al reparto meccanico è la sig.ra Poiché è la mia CP_3 Controparte_3 compagna, so che dai 3 ai 5 giorni al mese, viene aiutata dai colleghi del reparto ottico…Il cablaggio delle fibre ottiche non è la stessa cosa della misurazione delle fibre ottiche, tuttavia la società non si occupa della misurazione che è limitata ai soli casi in cui i prodotti tornino in azienda e se ne occupa E' vero che i signori Per_4
e erano in possesso di competenze tecniche diverse da Per_4 Per_3 Per_2 quelle della ricorrente che tuttavia a mio giudizio potevano essere facilmente insegnate. Confermo che appena assunta e non so precisare per quanto tempo, la ricorrente è stata addetta al reparto ottico elettrico”.
Ciò posto, e premesso che, come è noto, l'art. 116 c.p.c. fissa il principio del libero convincimento del giudice in ordine alla valutazione delle prove, ad eccezione che per le cd prove legali -il cui valore è attribuito dalla legge -, ritiene il giudicante che dalle risultanze complessive del testimoniale la società resistente ha provato che non vi è piena fungibilità tra i operai addetti all'assemblaggio meccanico e quelli addetti all'assemblaggio ottico-elettrico. Ed infatti, fermo restando il contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni della società convenuta, va valorizzata la testimonianza di , teste di parte ricorrente, la quale ha riferito Testimone_6 che la sig.ra nel periodo in cui hanno lavorato insieme, è sempre stata Pt_7 adibita al solo Reparto assemblaggio meccanico dove si occupava del montaggio delle muffole, dell'assemblaggio meccanico degli specchi dicroici e, se necessario, del montaggio della fibra negli armadi, che rientrava nell'attività di assemblaggio meccanico, in quanto il collaudo ottico – elettrico era affidato ai sigg. e Per_3 ddetti, per l'appunto al Reparto ottico/elettrico. Invero il teste ha Per_2 Tes_4 confermato che la ricorrente per un breve periodo è stata addetta all'assemblaggio elettrico dei segnali ferroviari, purtuttavia ha chiarito, confermando la dichiarazione della , che si tratta di un'attività che, nella fase di Tes_6 montaggio, è assimilabile a quella dell'assemblaggio meccanico mentre nella fase del collaudo è assimilabile all'assemblaggio ottico elettrico, ed infatti la ricorrente non se ne occupava. Ha precisato, infine, che anche il montaggio del PTE, di cui la ricorrente come tutti i dipendenti si è occupata nel 2023 per un breve CP_1 periodo, è un'attività di mero assemblaggio meccanico.
Peraltro, anche ha riferito che gli addetti all'assemblaggio Controparte_3
pagina 15 di 19 meccanico utilizzano strumenti meccanici tipo avvitatori, martelli e cacciaviti mentre invece per l'assemblaggio ottico-elettrico “si utilizzano anche strumenti di tipo non meccanico quali il rigidimetro che è uno strumento di misurazione nonché altri strumenti quali la giuntatrice”. Ha inoltre dichiarato di non essere molto addentro alle attività di connettorizzazione, in quanto non è la sua mansione principale, e di non avere mai connettorizzato “né cavi elettrici né fibre ottiche ma è capitato per esigenze di produzione che noi addetti alla linea di assemblaggio meccanico siamo stai incaricati dell'assemblaggio ottico-elettrico ma solo limitatamente al cablaggio di fibre ottiche. Non ho mai cablato cavi elettrici”.
Inoltre, anche ha riferito che i due Reparti di assemblaggio si Controparte_2 occupano di attività diverse purtuttavia ha dichiarato che, in un non meglio precisato momento, il Direttore dello stabilimento, , disse agli Testimone_2 operai dei due Reparti che avrebbero dovuto “essere intercambiabili nelle attività di assemblaggio meccanico e cablaggio, anche di fibre ottiche, che consiste nell'inserimento delle fibre ottiche all'interno delle muffole o armadietti”. A ben vedere, tuttavia, anche in questo caso si tratta di assemblaggio meccanico e resta fermo il fatto che la sig.ra non era in grado di fare, né aveva mai fatto, Pt_1 giunzioni elettriche, connettorizzazioni (ovvero la sostituzione dei dispositivi cablati con connettori modulari) e cablaggi elettrici. Ed infatti, i colleghi e Per_4 Per_3 che si occupavano delle predette attività,erano in possesso di Per_2 competenze tecniche diverse da quelle della ricorrente. Né vi è alcun riscontro, neanche a livello testimoniale, dell'ulteriore circostanza riferita dal teste laddove ha dichiarato di ricordare, vagamente, che la ricorrente era CP_2 stata inizialmente addetta al Reparto assemblaggio ottico – elettrico. Il teste, infine, ha riferito di essere a conoscenza del fatto che a seguito del licenziamento l'unica addetta al Reparto assemblaggio meccanico, (che è la sua Controparte_3 compagna) “dai 3 ai 5 giorni al mese (e non 3 giorni a settimana su 5 come riferito dalla , viene aiutata dal colleghi del reparto ottico”. Ciò supporta la tesi CP_3 di parte resistente secondo cui, nel tempo, è sopraggiunta la necessità di ridurre progressivamente l'organico del Reparto assemblaggio meccanico, assegnandovi, ove necessario, di volta in volta, i dipendenti del Reparto assemblaggio ottico- elettrico in ausilio alla CP_3
Può dirsi, quindi, definitivamente accertato che gli operai addetti ai due distinti
Reparti di assemblaggio non erano in possesso delle medesime conoscenze tecniche soprattutto in quanto quelli addetti all'assemblaggio meccanico non avevano ricevuto un addestramento specifico alla misurazione delle fibre ottiche, alla connettorizzazione al cablaggio con l'utilizzo dell'apposita strumentazione. A
pagina 16 di 19 ciò si aggiunga che e sono in Persona_3 Persona_4 Persona_2 possesso di ulteriori conoscenze specifiche come provato dai documenti in atti e confermato dal testimoniale.
Sotto il diverso profilo dell'adempimento al cd obbligo di repechage del lavoratore il cui posto sia stato soppresso, con assegnazione di mansioni anche eventualmente inferiori rispetto alla qualifica di appartenenza, si osserva che, come accennato, il lavoratore è gravato dall'onere di allegazioni circa l'esistenza posizioni lavorative alternative disponibili in azienda, mentre invece grava sul datore di lavoro il relativo onere probatorio che può essere assolto, trattandosi di un fatto negativo, anche in via presuntiva e/o ricorrendo a risultanze di natura indiziaria, tra cui riveste particolare rilievo l'assenza di nuove assunzioni e/o la distribuzione dei compiti residuali tra i lavoratori rimasti in azienda in aggiunta alle proprie mansioni, senza ricorrere al lavoro straordinario.
Ebbene nel caso che ci occupa la società ha provato che dal 2023 ad oggi non ha operato nuove assunzioni, al contrario da 32 dipendenti in forza nel gennaio del
2023 ha attualmente in forza 25 lavoratori. In altre parole la CIS SUD, non soltanto non ha proceduto a nuove assunzioni di dipendenti con mansioni analoghe a quelle della ricorrente, ma non ha assunto nessun nuovo dipendente neanche per adibirlo a mansioni di qualifica inferiore. Inoltre, la Cassazione ha più volte affermato che l'obbligo di repechage può dirsi assolto solo laddove sussistono mansioni inferiori, ma pur sempre compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento e che non necessitano di una specifica formazione, con esclusione di obbligo formativo a carico del datore di lavoro.
Residua, quindi, da accertare se la società nell'individuare la sig.ra ome la Pt_1 dipendente da licenziare, previa comparazione della sua posizione lavorativa con quella degli altri due dipendente all'epoca addetti al Reparto assemblaggio meccanico, posizioni tutte pacificamente fungibili, abbia operato in conformità dei principi di correttezza e buona fede, anche eventualmente applicando, in via analogica, i criteri di legge previsti pe la diversa ipotesi di licenziamento collettivo
(carico familiare e anzianità di servizio). Ed infatti, come accennato, la scelta del dipendente, o dei dipendenti, da licenziare non è totalmente libera per il datore di lavoro ma è limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole della correttezza e buona fede cui deve essere informato, ai sensi degli artt. 1175 e 1375
c.c. ogni comportamento delle parti nell'ambito di un rapporto obbligatorio e, quindi, anche in caso di recesso di una di esse. Inoltre, va considerato che, sia nel pagina 17 di 19 caso di licenziamento individuale sia in quello collettivo, la causalità che giustifica il licenziamento è la medesima: sussiste una scelta imprenditoriale organizzativa che comporta la necessità di ridurre il personale (ex multis Cass. n. 27094/2018;
19732/2018; n. 17273/2011).
Nel caso in esame, è bene premettere che non si condivide il valore attribuito alla circostanza che sia referente unico di un familiare portatore di Controparte_3 handicap grave, posto che, in quanto tale, ha solo il diritto ad usufruire dei permessi previsti dalla L. 104/1992 e che, nella mens legis, l'assistenza da prestare al portatore di handicap grave non ha natura economica.
Ciò detto è, pacifico che aveva un'anzianità di servizio Controparte_2 maggiore rispetto a quella della ricorrente, e che la benché con minore CP_3 anzianità di servizio, peraltro di soli tre mesi, aveva un figlio a carico ( Per_9
).
[...]
La ricorrente sostiene, quindi, che la datrice di lavoro avrebbe dovuto considerare che poiché e hanno una relazione more Controparte_2 Controparte_3 uxorio le condizioni economiche della sua famiglia erano meritevoli di maggior tutela in quanto il proprio coniuge, , è inabilitato allo svolgimento Persona_10 di attività lavorativa e beneficia di una modesta pensione di invalidità.
Ciò posto, pur essendo condivisibile l'affermazione del procuratore della Pt_1 laddove sostiene che la situazione personale e familiare del lavoratore, nonché le condizioni economiche complessive di ciascun dipendente, inclusa la possibilità di rimanere nel modo del lavoro, costituiscono criteri integrativi che il datore di lavoro deve tenere in considerazione nell'atto della scelta del lavoratore da licenziare, va considerato che se è vero che dai documenti in atti risulta che la e la costituiscono un nucleo familiare di fatto a cui CP_2 CP_3 appartiene anche il figlio , nato nel 2002, ed a carico della Persona_9 madre, è altrettanto vero che la sig.ra non ha provato di avere portato a Pt_1 conoscenza dell'azienda la propria situazione familiare. Ed infatti, lo stato di invalidità del coniuge non viene menzionato nel Verbale di mancato accordo del tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione dell'ITL di Roma, dove si legge che la lavoratrice, tenuto conto dell'età anagrafica e degli anni di contribuzione chiedeva il pagamento pari al 50% dei contributi necessari per raggiungimento del pensione, e che il datore di lavoro non accettava la proposta conciliativa di controparte. Nessun accenno alla situazione familiare della sig.ra Peraltro Pt_1 la lavoratrice nulla riferisce sul punto neanche nella lettera di impugnativa stragiudiziale del licenziamento. Inoltre stride con la dedotta gravità della situazione economica familiare la circostanza che la sig.ra non abbia Pt_1
pagina 18 di 19 accettato la riduzione dell'orario di lavoro.
Ciò posto, ne consegue a parere del giudicante, non può muoversi alcuna censura alla condotta della società che non ha violato i principi di correttezza e CP_1 buona fede.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo.
Velletri, 19 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella
Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18/02/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1596/2024 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Agostino Gessini, Luigi Del Conte e Gabriele
Gessini
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Stefano Canali De Rossi
OGGETTO: Licenziamento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente a rimborsare alla società resistente le spese processuali liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge. pagina 1 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato in data 18.03.2024, ritualmente Parte_1 notificato, conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la società CP_1
-che opera nel settore della produzione, vendita e installazione di componenti
[...] di apparati, macchinari e impianti-, di cui è stata dipendente dall'1.06.1992 al
29.02.2024 con la qualifica di operaia, mansioni di montatore, e da ultimo con inquadramento nel livello C2 del CCNL Metalmeccanica Industria -rinnovo del
5.02.2021. Agisce affinché sia dichiarata la nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento per g.m.o. intimatole dalla convenuta con lettera del 29.02.2024, dopo l'esito infruttuoso della procedura prescritta dall'art. 7 e suc. mod. della L.
604/1966 -addebitabile all'azienda che ha ritenuto eccessiva la pretesa economica da lei avanzata dinanzi alla Commissione di Conciliazione. Premette che nel 2023 la società occupava 31 dipendenti (divenuti 29 a fine anno per le CP_1 dimissioni di due lavoratori) di cui: 12 assegnati all'amministrazione e al settore commerciale, 10 all'officina e 8 al Reparto assemblaggio e collaudo in particolare 3 lavoratori addetti prevalentemente all'assemblaggio delle muffole e 5 lavoratori addetti prevalentemente all'assemblaggio delle fibre ottiche. Sostiene che, benché nella lettera di licenziamento si affermi che il motivo del suo licenziamento “è di carattere strettamente organizzativo ed attiene ad un'ottimizzazione funzionale della struttura aziendale”, resasi necessaria per il costante calo del fatturato registratosi negli ultimi anni che ha imposto, come modifica organizzativa, la soppressione del suo posto di lavoro (quale addetta agli assemblaggi e al collaudo delle muffole), la non ha operato alcuna modifica organizzativa, per cui il CP_1 licenziamento ha natura esclusivamente economica. E', quindi, onere della società provare l'esistenza di una congiuntura economica tale da giustificare un'ulteriore riduzione del personale oltre a quella già operata negli ultimi anni, senza contare che, come conseguenza delle dimissioni rassegnate da due dipendenti, nell'ultimo trimestre del 2023 la forza lavoro aveva subito una contrazione del 7%, destinata ad incrementarsi nella percentuale del 13% per il prossimo collocamento in pensione di altri due lavoratori. Sostiene, inoltre, che il suo posto di lavoro non è stato affatto soppresso, come invece sostenuto dalla società resistente, in quanto il montaggio e il collaudo delle muffole vengono oggi svolti dai due operai rimasti in forza in reparto, e che, a dire della società, Controparte_2 Controparte_3 avevano maggiore diritto alla conservazione del posto, in quanto uno in possesso di una maggiore anzianità e l'altra in quanto usufruisce dei benefici di cui alla L.
104/1992. Sostiene, inoltre, che vi era piena fungibilità anche con i colleghi addetti all'assemblaggio delle fibre ottiche in quanto, in caso di assenze o di particolari pagina 2 di 19 necessità, tutti collaboravano nello svolgimento delle rispettive mansioni. Pertanto, in presenza di figure professionali fungibili, la società ha violato i criteri di scelta, che devono essere ispirati ai principi di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1374
c.c.) potendosi ricorrere anche a quelli previsti dall'art. 5 della L. 223/1991 in materia di licenziamenti collettivi. Ed infatti la CIS SUD avrebbe dovuto includere tra i dipendenti da comparare tutti gli 8 lavoratori addetti al montaggio e collaudo sia delle muffole sia delle fibre ottiche. A ciò si aggiunga che, anche nella comparazione con i 2 colleghi ritenuti fungibili, e la società non CP_2 CP_3 ha tenuto conto di criteri integrativi quali la sua situazione personale e familiare, le condizioni economiche complessive di tutti i lavoratori e la possibilità di rimanere nel mondo del lavoro, omettendo di considerare che: in ragione della sua età anagrafica (56 anni), le possibilità di trovare una nuova occupazione sono minime;
vanta solo 36 anni di contributi per cui maturerà il diritto alla pensione di CP_4 anzianità tra più di cinque anni;
il proprio coniuge è inabile al lavoro e gode di una modestissima pensione sociale. Al contrario, , oltre ad avere una Controparte_2 relazione proprio con , beneficiando di due anni di NASpI Controparte_3 conseguirebbe il diritto alla pensione. Lamenta, in ogni caso, la violazione dell'obbligo di repechage in quanto la società avrebbe potuto reperire altra occupazione a cui adibirla, anche se meramente operativa e comportante demansionamento.
Sulla base di tale premessa fattuale, chiede che il Tribunale di Velletri ordini alla
[...]
in persona del l.r.p.t., di reintegrarla immediatamente nella stessa CP_1 mansione e condanni la medesima società al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€
2.286,77 mensili fino ad un massimo di 12 mensilità) oltre al versamento dei contributi omessi dal giorno del licenziamento alla reintegrazione. In subordine, chiede la condanna della società in persona del l.r.p.t., al pagamento CP_1 in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€ 2.286,77 mensili) quantificata, tenuto conto della sua anzianità, in 24 mensilità o in altra somma ritenuta di giustizia. Allega documentazione.
La società si costituisce in giudizio, in persona del l.r.p.t., e chiede di CP_1 rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Premette che i prodotti semilavorati (in parte prodotti direttamente in parte acquistati) vengono montati dalla manodopera interna assegnata, a seconda del prodotto, al Reparto meccanico assemblaggio muffole (a cui era addetta la ricorrente) o al Reparto assemblaggio ottico/elettronico. Premette che i due Reparti sono sempre stati distinti e separati,
pagina 3 di 19 benché allocati in un unico open space, e che gli operai addetti all'assemblaggio meccanico delle muffole e quelli addetti all'assemblaggio ottico/elettronico dei cassetti ottici, delle bretelle ottiche, nonché al cablaggio degli armadietti ottici e alla realizzazione dei segnali indicatori e delle cassette di sintonia per LS, hanno diverse e specifiche capacità tecniche per cui, solo in caso di necessità ed urgenza, gli operai addetti all'assemblaggio ottico/elettronico sono stati impiegati per operare l'assemblaggio meccanico delle muffole, mentre invece non si è mai verificato il contrario, in quanto gli addetti all'assemblaggio meccanico non ne avrebbero avuto le necessarie capacità tecniche. Precisa, infine, che la ricorrente dal 2019 non si è più occupata dell'assemblaggio meccanico dei segnali semaforici per l'LS (unica attività svolta in relazione a detta commessa) in quanto gli specchi dicroici sono stati sostituiti da semafori a led che la CIS SUD non produce.
Solo nel 2023, e per un breve periodo, in quanto la commessa è cessata, si è occupata del montaggio dei PTE per TIM, ossia della borchia installata presso i condomini che consente la diramazione della fibra ottica dall'armadietto stradale ai singoli appartamenti. Diversamente, non si è mai occupata dell'assemblaggio o cablaggio dei cassetti ottici e dei segnali semaforici e delle cassette di sintonia per
LS né del loro collaudo elettrico, né infine ha mai realizzato cablaggi elettrici.
Sostiene, quindi, di avere correttamente operato la comparazione della ricorrente con i signori e entrambi addetti al Reparto Controparte_2 Controparte_3 assemblaggio meccanico, il primo assunto nel 1990 ed inquadrato nel livello C3 nonché addetto anche al trasporto delle merci in quanto munito di patente C e licenza CQC;
la seconda assunta il 30.09.1992 inquadrata nel livello C2 con un figlio a carico e che usufruisce dei benefici della L. 104/1992. Precisa, infine, che nel 2023 erano addetti al Reparto ottico/elettronico: , assunto il Persona_1
2.10.1995 e inquadrato al livello C2; , assunto il 12.02.2001 e Parte_2 inquadrato al livello C1; assunto il 16.10.1996 e inquadrato al Persona_2 livello C2; assunto il 21.10.1996 e inquadrato nel livello B1; Persona_3 assunto l'1.02.1993 e inquadrato al livello C3. In merito alla Persona_4 situazione di crisi, determinata da una considerevole e continuata regressione degli utili e dei ricavi, evidenzia che il principale cliente dell'azienda era la società telefonica TIM per cui dalla perdita della commessa nell'estate del 2023 derivava la perdita del 70% del fatturato. Inoltre, il margine di guadagno dei prodotti venduti è stato sempre minore sin dal 2017, per cui si è reso necessario “ricalibrare”
l'impatto dei costi aziendali, per assicurare la sopravvivenza dell'azienda, come è provato dai Bilanci relativi agli esercizi dal 2017 al 2022 che produce in allegato alla memoria di costituzione in giudizio. Precisa al riguardo che il risultato del 2022 solo
pagina 4 di 19 a prima vista potrebbe sembrare un dato di ripresa economica, mentre invece è frutto della politica fiscale dell'azienda e dei crediti di imposta. Pertanto, sin dal
2019, sono iniziate varie procedure di riduzione del personale, sempre ai sensi dell'art 7 della L. 604/1966 che hanno riguardato licenziato nel 2019; Parte_3
e con mansioni di addetta Persona_5 Persona_6 CP_5 all'assemblaggio muffole, come la ricorrente, licenziati nel 2021. In ragione della crisi, nel marzo del 2023 i dipendenti in forza, ad eccezione della ricorrente, hanno accettato la riduzione dell'orario di lavoro. Sostiene, infine, che non vi era possibilità di reimpiego della ricorrente anche in mansioni inferiori, in quanto presso gli altri Reparti non esistono posti disponibili, senza contare che presso gli altri reparti vengono svolte attività altamente specializzate con l'utilizzo di macchinari molto complessi. Allega documentazione.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dai procuratori delle parti e con la prova per testi. Con riferimento alla prova documentale si precisa che in data 26.04.2024 i procuratori della ricorrente davano corso al deposito di ulteriore documentazione di cui all'udienza del 30.04.2024 chiedevano l'ammissione. Osserva il giudicante che la comunicazione del 2.01.2017, CP_4 avente ad oggetto la trasmissione del verbale di invalidità del coniuge della ricorrente non è ammissibile in quanto tardivamente prodotta, non sonno invece, direttamente rilevanti ai fini della decisione, benché tempestivamente prodotti, per quanto si chiarirà più innanzi, l'estratto del cassetto previdenziale del coniuge della ricorrente, il Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dalla sig.ra il Pt_1
12.03.2024 con il Centro per l'Impiego, le stampe delle conversazioni via WhatsApp intercorse tra la ricorrente e . La domanda di ammissione della Controparte_2 predetta documentazione va, quindi, respinta. Si ammette, invece, in quanto tempestiva e rilevate ai fini della decisione, la comunicazione di trasformazione del contratto di lavoro della ricorrente da tempo pieno a part-time. All'udienza del
24.09.2024, il giudicante, anche tenuto conto consenso espresso dai procuratori della ricorrente, autorizzava il procuratore della società resistente al deposito degli ulteriori documenti di cui alla nota del 27.09.2024 (denuncia sporta nei confronti di per il reato di falsa testimonianza e relativi allegati;
Bilancio Controparte_3 definitivo al 31.12.2023 della . CP_1
All'esito del deposito di note autorizzate, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., e di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c. (ammissibili solo nella parte in cui contengono solo istanze e conclusioni stante il tenore letterale della norma), il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di pagina 5 di 19 diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, osserva il giudicante che è utile rammentare, sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori, ex art. 2697 c.c, che la sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento grava, ai sensi dell'art. 5 L.
604/1966, sul datore di lavoro. Pertanto, premesso che la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, quale espressione della libertà d'iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. compete al solo imprenditore, questi deve fornire in giudizio gli elementi idonei per consentire al giudice il controllo sulla effettiva sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e/o produttive che lo hanno indotto a recedere dal rapporto di lavoro, e dell'impossibilità di ricollocare il lavoratore licenziato all'interno dell'organigramma aziendale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità più risalente il licenziamento disciplinato dell'art. 3 della L. n. 604/1966, oltre a non essere pretestuoso, doveva essere giustificato non già dalla mera finalità di incremento del profitto, bensì dalla necessità di fronteggiare sfavorevoli situazioni economiche influenti sulla normale attività produttiva, ovvero dal dover sostenere notevoli spese di carattere straordinario (sentenze nn. 2874/2012, 24037/2013, 5173/2015 e 13116/2015). La più recente giurisprudenza della S.C. afferma, invece, che le ragioni inerenti all'attività produttiva possono derivare anche da ristrutturazioni e riorganizzazioni conseguenti a qualsiasi finalità e, quindi, anche a quella di incrementare i profitti.
Sussiste, tuttavia, un limite, o meglio un divieto posto al perseguimento del profitto, questo sì oggetto del vaglio demandato al giudice, e cioè che l'abbattimento del costo del lavoro non venga realizzato con il puro e semplice licenziamento di un dipendente e con la sua sostituzione con altro lavoratore
“meno costoso”, poiché in tali casi non vi è l'effettiva materiale soppressione del posto di lavoro (Cass. n. 25201/2016). Con la sentenza n. 19185/2016 i giudici di legittimità hanno, altresì, precisato che il g.m.o. è ravvisabile anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, sempre se attuata a fini di una più economica ed efficiente gestione aziendale, per cui il giudice dovrà verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento.
In sintesi, ai fini della legittimità di un licenziamento individuale irrogato per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro ha l'onere di provare:
a) La soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
pagina 6 di 19 b) La riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa;
c) L'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse.
E' altresì utile precisare che qualora il g.m.o. si identifichi nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, i giudici di legittimità affermano che non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere, in quanto non più necessaria, né il criterio della impossibilità di repechage (in quanto tutte le posizioni lavorative sono equivalenti e tutti i lavoratori sono potenzialmente licenziabili). Purtuttavia, in tali circostanze, la scelta del dipendente da licenziare non è per il datore totalmente libera;
essa, infatti, risulta, limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza cui deve essere informato, ex artt. 1175 e 1375 c.c., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse. Al fine della legittimità della scelta, e della conformità della stessa ai dettami di correttezza e buona fede, è possibile applicare, in via analogica, i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità di servizio, che la L. 223/1991, all'art. 5, ha dettato per i licenziamenti collettivi, atteso che non assumono rilievo le esigenze tecnico-produttive e organizzative, data la indicata situazione di totale fungibilità tra i dipendenti.
Diversamente, nel caso in cui il personale in forza non sia tutto omogeneo e fungibile, e il g.m.o. consiste nella necessità di ridurre solo alcune posizioni lavorative, la comparazione dovrà essere limitata agli addetti al solo settore interessato dalla riorganizzazione, senza coinvolgere i dipendenti addetti agli altri settori aziendali.
In ogni caso il datore di lavoro dovrà fornire la prova della impossibilità di una diversa collocazione del lavoratore nell'organigramma aziendale in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita e il contenuto professionale posseduto
(repechage). La giurisprudenza della Cassazione ha inoltre precisato che il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento all'organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento e anche attraverso fatti positivi tali da determinare presunzioni semplici, l'impossibilita di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che svolgeva prima (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 5893/1999,
12367/2003).
In altri termini la fungibilità del dipendente costituisce un elemento che opera sia a monte con riferimento alla individuazione dei lavoratori tra cui il datore di lavoro deve operare la scelta ai fini della soppressione del singolo posto di lavoro, sia a
pagina 7 di 19 valle, in quanto il datore di lavoro ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di avere prospettato al lavoratore licenziato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni inferiori siano compatibili con l'assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall'imprenditore. Il lavoratore ha il solo onere, peraltro mantenuto entro limiti di ragionevolezza, di indicare le possibilità di impiego alternativo nell'organizzazione aziendale.
Tanto premesso, e venendo al caso in esame, dalla piana lettura della missiva di licenziamento del 29.02.2024 risulta quanto segue: “A seguito della chiusura della procedura ex art. 7 Legge 604/1966 in data 28/02/2024 con il mancato accordo, Le comunichiamo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ad ogni effetto di legge. Il motivo del licenziamento è di carattere strettamente organizzativo ed attiene ad un'ottimizzazione funzionale della struttura aziendale. Infatti, a seguito dei cali di fatturato che l'azienda ha fatto registrare a partire dal 2017 (trend ben evidente anche negli ultimi 3 anni, compreso il 2023) e che sono dovuti alla minore remuneratività delle commesse, la stessa società ha deciso di CP_1 procedere ad ottimizzare la struttura e gli attuali costi di gestione, provvedendo ad eliminare una posizione che appare attualmente superflua nell'attuale realtà aziendale. La scrivente è pertanto giunta alla decisione imprenditoriale di licenziarLa, per giustificato motivo oggettivo, consistente in una modifica organizzativa con la soppressione del posto da Lei ricoperto. Infatti, Lei è attualmente addetta agli assemblaggi delle muffole ed al collaudo delle stesse, ma non svolge e non sa svolgere attività di cablaggi elettrici né è in grado di collaudare
i prodotti LS, mansioni queste ultime necessarie per l'azienda per portare avanti le rimanenti attività operative. Tra l'altro con riferimento al personale con professionalità fungibile alla Sua, abbiamo scelto la Sua persona con assoluta correttezza e buona fede in relazione all'anzianità di un collega (maggiore della
Sua) nonché alla particolare condizione di un'altra collega (quest'ultima usufruitrice dei permessi di cui alla Legge 104/1992). Osserviamo altresì che non è assolutamente possibile reperire all'interno dell'azienda altra posizione lavorativa ove ricollocarLa, giacché non esistono posti disponibili compatibili con la categoria
d'inquadramento (operaio) e con le conoscenze professionali;
anzi l'organico si sta ulteriormente riducendo proprio in questi giorni, in quanto sono attualmente in
pagina 8 di 19 corso (oltre alla Sua) due ulteriori procedure di riduzione del personale. Ai fini del repechage precisiamo altresì che non procediamo e non procederemo ad assumere pertanto nessuna figura in Sua sostituzione e/o per qualcuna delle mansioni da Lei svolte e, peraltro, nemmeno in altre mansioni anche in senso lato compatibili con la
Sua professionalità – o anche di livello inferiore. La decisione imprenditoriale è stata pertanto presa per un motivo strettamente organizzativo, motivo che è l'unica ragione del licenziamento. La ringraziamo per il lavoro svolto alle nostre dipendenze
e porgiamo cordiali saluti”.
La società sostiene, quindi, che sin dal 2017, a causa del calo di fatturato e dei profitti, si è venuta a creare una situazione di criticità aziendale, ulteriormente e, definitivamente, aggravatosi nel 2023 a seguito della perdita del cliente TIM, che ha imposto una riduzione della forza lavoro, con particolare riferimento al personale impiegato all'assemblaggio delle muffole, la cui vendita al cliente TIM costituiva circa il 70% del fatturato della Controparte_1
Ed infatti, dai depositati in atti (doc 11-18 allegati alla memoria di Pt_4 costituzione in giudizio) risulta che nel 2017 la società ha registrato un fatturato di
€ 13.871.095 con un utile netto di € 1.092.654; nel 2018 ha registrato un fatturato
è di € 9.622.346 (- 4.248.749) con un utile netto € 400.947, quindi di - €. 691,707 rispetto al precedente anno;
nel 2019 ha registrato un fatturato di € 6.125.373 (-
3.496.973), con un utile netto € 61.659, quindi di - € 339.288 rispetto al precedente anno;
nel 2020 ha registrato un fatturato di € 5.507.114 (- 618.259) con utile netto
€ 61.804, quindi di poco superiore rispetto al precedente anno;
nel 2021 ha registrato un fatturato di € 6.024.814, con un utile netto € 65.945 quindi di poco superiore rispetto al precedente anno;
nel 2022 ha registrato un fatturato di €
5.210.396 (- €. 814.418) con un utile netto € 125.497 dovuto agli accorgimenti fiscali adottati dalla resistente (fruizione di crediti di imposta per € 126.448); nel
2023 ha registrato un fatturato di € 4.029.922 (- 180.474 rispetto al 2022) ed una perdita netta d'esercizio di € 302.330.
Ha, quindi, trovato riscontro probatorio l'assunto difensivo secondo cui la progressiva riduzione della forza lavoro è andata di pari passo alla progressiva criticità economica insorta per la perdita della commessa dell'assemblaggio meccanico dei segnali semaforici per l'LS (stante la sostituzione degli specchi dicroici con i semafori a led) e culminata con la perdita definitiva della commessa
TIM, sopravvenuta nell'estate del 2023 (circostanze confermate altresì da tutti i testimoni esaminati nel corso del giudizio le cui dichiarazioni verranno esaminate in prosieguo).
pagina 9 di 19 Risulta, pertanto, causalmente congrua la scelta imprenditoriale di ridurre progressivamente il personale addetto all'assemblaggio delle muffole oggetto del contratto con la TIM. Ed infatti, i primi licenziamenti risalgono al 2019 e nel 2021 hanno riguardato anche le posizioni di e (il primo Persona_6 CP_5 addetto all'assemblaggio generico e la seconda addetta all'assemblaggio muffole).
Nel 2023, come detto, si è resa necessaria un'ulteriore riduzione del personale in quanto, dopo la perdita della commessa TIM, il Reparto assemblaggio meccanico si occupa del solo assemblaggio delle muffole in acciaio inox per il cliente . La CP_6 soppressione di un posto di lavoro presso detto Reparto appare congrua e ragionevole in quanto attuata a fini di una più economica ed efficiente gestione aziendale. Inoltre, va opportunamente evidenziato che la riduzione del costo del lavoro non è stata realizzata con il licenziamento della sig.ra e la sua Pt_1 sostituzione con altro lavoratore “meno costoso”, in quanto le attività che si realizzano presso il Reparto meccanico sono oggi svolte dal personale in servizio, aspetto su cui si tornerà meglio in prosieguo. Infine, sempre nella stessa ottica, è utile evidenziare che, nel mese di gennaio 2024, la resistente ha attivato la CP_7 procedura ex art. 7 L. 604/1996 anche con riferimento ai dipendenti, Persona_1
, e . Ne consegue che oggi è assegnata al
[...] Persona_7 Controparte_2
Reparto assemblaggio meccanico la sola dipendente . Controparte_8
Accertata la sussistenza del g.m.o., va, quindi, accertata, ora per allora, la dedotta fungibilità tra la professionalità dei 3 addetti al Reparto assemblaggio meccanico delle muffole (ossia la ricorrente, e ) con Testimone_1 Controparte_8 quella dei 5 lavoratori addetti al Reparto assemblaggio delle fibre ottiche e la conseguente legittimità, o meno, della condotta datoriale per non avere incluso questi ultimi nella platea dei dipendenti da valutare ai fini della soppressione di un posto di lavoro presso il primo Reparto. Ebbene nel 2023 risultavano addetti al
Reparto assemblaggio delle fibre ottiche assunto il 2.10.1995 Persona_1
e inquadrato al livello C2, assunto il 12.02.2001 e inquadrato Parte_2 nel livello C1 (con una figlia minore a carico); assunto il 21.10.1996 Persona_3 inquadrato nel superiore livello B1 (in quanto svolge anche l'attività di collaudo elettrico dei segnali indicatori e delle cassette di sintonia per LS, avendo frequentato corsi interni di aggiornamento per qualificazione LS doc 21 e 22 allegati alla memoria di costituzione); assunto l'1.02.1993 e Persona_4 inquadrato al livello C3 (con un figlio a carico ed unico dipendente ad occuparsi delle connettorizzazioni ottiche circostanza non specificamente contestata dalla difesa della ricorrente e confermata dai testimoni escussi come si vedrà di qui a pagina 10 di 19 poco); assunto in data 16.10.1996 con inquadramento C2 (in Persona_2 possesso di conoscenze di elettronica avendo frequentato corsi interni di aggiornamento per qualificazione LS doc 21 e 22 allegati alla memoria di costituzione).
A sostegno della piena fungibilità di tutti gli 8 dipendenti addetti ai Reparti di assemblaggio, si rammenta che la ricorrente sostiene che l'assemblaggio e il collaudo delle muffole e delle fibre ottiche avviene nello stesso ambiente di lavoro,
e che, in caso di assenze o di particolari necessità, tutti i dipendenti dei Reparti di assemblaggio collaboravano nello svolgimento delle rispettive mansioni. La società resistente sostiene, invece, che, solo in caso di necessità ed urgenza, gli operai addetti all'assemblaggio ottico/elettrico sono stati impiegati per operare l'assemblaggio meccanico delle muffole, ma non si è mai verificato il contrario.
Si impone, dunque, un approfondito esame delle risultanze della prova orale.
I testimoni di parte resistente, , Direttore di Produzione, Testimone_2
Responsabile dell'Ufficio Commerciale e Spedizioni, e Testimone_3 [...]
, Responsabile dell'Ufficio Commerciale, hanno dato pieno riscontro alle Tes_4 allegazioni della società . In particolare, hanno dichiarato: CP_1
: Testimone_5
“Gli operai addetti alle due attività lavorano in Reparti istinti. Solo in casi eccezionali può capitare che un addetto all'assemblaggio ottico elettrico sostituisca un collega addetto all'assemblaggio meccanico delle muffole ma non viceversa. Gli operai addetti all'assemblaggio ottico elettrico inizialmente seguono un corso di formazione e cura del produttore della macchina. E' vero che la ricorrente sin da quanto lavoro per società è sempre stata addetta all'assemblaggio delle muffole in plastica o acciaio. Escludo che anche per brevi periodi sia stata addetta al reparto assemblaggio ottico-elettrico. E' vero che fino al 2019 sempre presso il reparto assemblaggio meccanico si è occupata anche dell'assemblaggio dei segnali semaforici a specchi dicroici. Dal 2019 in poi invece gli specchi dicroici sono stati sostituiti da semafori a LED che la non produce. E' vero che nel 2023 la CP_1
ha iniziato a produrre le scatole PTE condominiali per cui la ricorrente così
[...] come tutti operai della si è occupata dell'assemblaggio meccanico delle CP_1 scatole PTE stante l'urgenza del cliente TIM. L'attività è stata svolta dalla CP_1 solo nel 2023 in quanto nel 2024 l'appalto è stato aggiudicato a concorrenti stranieri a costi notevolmente più bassi ritenuti non convenienti dalla . CP_1
Detta attività è stata quindi svolta per soli 8 mesi circa… E' vero che dopo la perdita della commessa TIM il reparto muffole si occupa dell'assemblaggio meccanico dei
pagina 11 di 19 muffole in acciaio per il cliente . Dopo la riduzione delle commesse non è più CP_6 capitato anche gli addetti al reparto ottico elettrico si siano occupati anche dell'assemblaggio meccanico delle muffole”.
Testimone_3
“Presso la linea ottico-elettrica invece vengono eseguite le attività di cablaggio delle fibre ottiche e le connettorizzazione che consiste nell'assemblare un cavo al connettore. In questi casi si utilizzano strumenti specifici. L'operaio inoltre si occupa anche del collaudo. Per l'uso di tali strumenti l'operaio viene formato. In casi eccezionali gli addetti all'assemblaggio ottico-elettrico potevano venire addetti a quello meccanico ma non il contrario. La ricorrente è sempre stata addetta all'assemblaggio meccanico e non mi risulta che sia stata anche occasionalmente addetta alla linea ottico-elettrica. E' vero che nell'agosto del 2023 la società ha perso la commessa TIM sia per l'assemblaggio delle muffole che delle PTE in quanto il cliente le ha affidate ad altre ditte che producono all'estero a costi moto più bassi.
Attualmente la società assembla solo muffole in alluminio per un altro cliente. E' vero che fino al 2019 la si occupava anche della produzione di specchi CP_1 semaforici dicroici. Non se ne occupa più da quando sono stati sostituiti specchi a
LED. Confermo che attualmente l'unica addetta alla linea assemblaggio meccanico
è . Può capitare che venga affiancata da colleghi della linea Controparte_3 ottico-elettrica ma escudo che avvenga in maniera sistematica e per tutto il turno di lavoro…”.
: Testimone_4
“Confermo che gli impiegati addetti all'assemblaggio meccanico delle muffole ovvero quello ottico elettronico, di norma hanno sempre lavorato separatamente e solo in caso di esigenze eccezionali, ad esempio carichi di lavoro non gestibili, cosa che negli ultimi anni non è capitata, i soli lavoratori del reparto fibre ottiche andavano a coadiuvare i colleghi dell'assemblaggio meccanico, in quanto i primi erano i possesso di competenze specifiche che gli permettevano di operare come assemblatore meccanici, mentre non era vero il contrario;
infatti, gli addetti all'assembla meccanico non erano stati addestrati alla misurazione delle fibre ottiche con l'utilizzo degli appositi strumenti. E' vero che la ricorrente in tutto il periodo in cui ha lavorato alle dipendenze della cis sud, è stata addetta solo all'assemblaggio meccanico delle muffole è tuttavia vero, che per un breve periodo,
è stata addetto all'assemblaggio elettrico dei segnali ferroviari che è un attività che
è assimilabile a quella dell'assemblaggio meccanico nella fase del montaggio, nella fase del collaudo invece è assimilabile all'assemblaggio ottico elettrico ed infatti la ricorrente non se ne occupava ... E' vero che la ricorrente si è occupata
pagina 12 di 19 dell'assemblaggio dei segnali semaforici a specchi dicroici, solo fino al 2019 … E' anche vero che nell'anno 2023, così come tutti gli operai dei vari operai, sia meccanico che ottico, si è occupata del montaggio del PTE …preciso che si tratta anche in questo caso di attività di mero assemblaggio meccanico ... Attualmente quindi la società si occupa dell'assemblaggio meccanico delle muffole in acciaio per la società , nonché assemblaggi meccanici per la ferroviaria. Con CP_6 CP_9 riferimento a quest'ultima commessa, l'attività di assemblaggio viene svolta dagli addetti all'assemblaggio meccanico attualmente in servizio, mentre il collaudo è svolto da due dipendenti appositamente istruiti …Confermo che negli ultimi mesi il lavoro del reparto assemblaggio meccanico muffole si è ridotto drasticamente e in quanto, come ho detto, si occupa si occupa esclusivamente dell'assemblaggio muffole in acciaio per ER … può accadere occasionalmente e nel limite di un paio di ore alla settimana, che gli addetti all'assemblaggio fibre–ottiche elettriche diano ausilio ai colleghi dell'assemblaggio meccanico. Da quando la ricorre è stata licenziata, nel reparto fibre-ottiche lavorano 4 addetti, mentre al reparto di assemblaggio lavora la sola sig.ra che quando è assente deve essere CP_3 sostituita”.
I testimoni della parte ricorrete , e Controparte_3 Testimone_6 [...]
, di contro, hanno dato riscontro, invero a ben vedere solo in parte, Tes_1 alle allegazioni di parte attrice. In particolare hanno dichiarato:
: Controparte_3
“La società opera con due linee di assemblaggio una meccanica e l'altra ottico- elettrica. Gli operatori della prima linea che assembla principalmente muffole utilizzano per l'assemblaggio strumenti meccanici tipo avvitatori martelli e cacciaviti. Per l'assemblaggio ottico-elettrico si utilizzano anche strumenti di tipo non meccanico quali il rigidimetro che è uno strumento di misurazione nonché altri strumenti quali la giuntatrice. Non sono comunque molto addentro alle attività di connettorizzazione in quanto non è la mia mansione principale. So che le cd bretelle vengono fornite alla da altri soggetti già connettorizzate per cui l'operaio CP_1
si limita al cablaggio e alla giunzione nonché si occupa del collaudo. Io non CP_1 ho mai connettorizzato né cavi elettrici né fibre ottiche ma è capitato per esigenze di produzione che noi addetti alla linea di assemblaggio meccanico siamo stai incaricati dell'assemblaggio ottico-elettrico ma solo limitatamente al cablaggio di fibre ottiche. Non ho mai cablato cavi elettrici. E' vero che c'è un operaio che viene incaricato di eseguire una cd bobina di lancio delle fibre ottiche ma non so dire se si tratti di un'attività di connettorizzazione ... Nel 2020 eravamo addetti alle linea
pagina 13 di 19 muffole in 4 poi stato licenziato per cui siamo rimasi in 3, io, Persona_6 la ricorrente e . Oggi dopo il licenziamento della ricorrente e di Controparte_2
sono la sola addetta alla linea e in media 3 giorni lavorativi su Parte_5
5 vengo affiancata da altri due/tre colleghi addetti alla linea ottico-elettrica ossia
e E' vero che presso la linea Persona_2 Persona_3 Persona_8 muffole fino a 8/10 anni fa ci occupavamo anche degli Unbundling ossia degli accessi che riguardano le fibre ottiche che poi vengono inseriti in armadi. Fino a 8 anni fa se ne occupava anche la ricorrente … Nei giorni in cui i colleghi Parte_6
E mi affiancano (3/5 a settimana) lo fanno per tutto il turno di
[...] CP_10 lavoro di otto ore”.
: Testimone_6
“Dal luglio 2018 sono stata trasferita da Venafro al capannone di Ariccia dove ho lavorato fino a marzo del 2021 e a giugno 2022 mi sono dimessa. Da quando sono stata trasferita ad Ariccia fino alle dimissioni mi sono sempre occupata principalmente dell'assemblaggio degli specchi dicroici ma se c'era bisogno mi sono occupata anche del cablaggio delle fibre ottiche ossia del montaggio delle fibre nei cd armadi secondo gli schemi forniti dalla società. Non utilizzavo alcuno strumento.
Dopo il montaggio meccanico l'armadio veniva portato credo sul cantiere per essere cablato e connettorizzato. La ricorrente si occupava principalmente del montaggio delle muffole oltre dell'assemblaggio meccanico degli specchi dicroici ma se necessario veniva utilizzata lungo la linea ottico elettrica per il montaggio delle fibre negli armadi. Secondo le esigenze della produzione gli operai venivano impiegati su una o l'altra linea. Il collaudo dei prodotti era affidato a due ragazzi
e ”. Persona_3 Persona_2
: Testimone_1
“Posso dire che fino a molti anni fa i reparti erano separati, ossia c'era il reparto fibre ottiche e quello meccanico … Ricordo che quando la sig.ra è stata Pt_1 assunta è stata addetta alle fibre ottiche ma non so dire per quanto tempo. E' vero che gli addetti all'assemblaggio ottico elettrico sono in possesso di maggiori conoscenze, ma sono loro stessi a insegnare agli addetti al reparti meccanico come operare. La ricorrente si occupava oltre che dell'assemblaggio meccanico, anche del collaudo delle muffole sia in inox che in plastica. E' vero che fino al 2019 e per qualche anno, la sig.ra si è occupata anche dell'assemblaggio meccanico Pt_1 degli segnali semaforici a specchi dicroici, in quanto dal 2019 in poi, l'azienda non se ne occupa perché sostituiti dal Led. E' vero che nel 2023, si è occupata anche dell'assemblaggio meccanico dei PTE, attività anch'essa dismessa dalla cis sud in quanto Tim ha revocato la commessa. E' vero che dal 2023 in poi, la società si
pagina 14 di 19 occupa essenzialmente dell'assemblaggio meccanico delle mussole in inox per la società e non di quelle in plastica per TIM, anche se residuava fino a che CP_6 sono stato in azienda, una piccola produzione di muffole in plastica per altri clienti
… dopo il licenziamento della ricorrente e il mio, oggi l'unica addetta specificamente al reparto meccanico è la sig.ra Poiché è la mia CP_3 Controparte_3 compagna, so che dai 3 ai 5 giorni al mese, viene aiutata dai colleghi del reparto ottico…Il cablaggio delle fibre ottiche non è la stessa cosa della misurazione delle fibre ottiche, tuttavia la società non si occupa della misurazione che è limitata ai soli casi in cui i prodotti tornino in azienda e se ne occupa E' vero che i signori Per_4
e erano in possesso di competenze tecniche diverse da Per_4 Per_3 Per_2 quelle della ricorrente che tuttavia a mio giudizio potevano essere facilmente insegnate. Confermo che appena assunta e non so precisare per quanto tempo, la ricorrente è stata addetta al reparto ottico elettrico”.
Ciò posto, e premesso che, come è noto, l'art. 116 c.p.c. fissa il principio del libero convincimento del giudice in ordine alla valutazione delle prove, ad eccezione che per le cd prove legali -il cui valore è attribuito dalla legge -, ritiene il giudicante che dalle risultanze complessive del testimoniale la società resistente ha provato che non vi è piena fungibilità tra i operai addetti all'assemblaggio meccanico e quelli addetti all'assemblaggio ottico-elettrico. Ed infatti, fermo restando il contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni della società convenuta, va valorizzata la testimonianza di , teste di parte ricorrente, la quale ha riferito Testimone_6 che la sig.ra nel periodo in cui hanno lavorato insieme, è sempre stata Pt_7 adibita al solo Reparto assemblaggio meccanico dove si occupava del montaggio delle muffole, dell'assemblaggio meccanico degli specchi dicroici e, se necessario, del montaggio della fibra negli armadi, che rientrava nell'attività di assemblaggio meccanico, in quanto il collaudo ottico – elettrico era affidato ai sigg. e Per_3 ddetti, per l'appunto al Reparto ottico/elettrico. Invero il teste ha Per_2 Tes_4 confermato che la ricorrente per un breve periodo è stata addetta all'assemblaggio elettrico dei segnali ferroviari, purtuttavia ha chiarito, confermando la dichiarazione della , che si tratta di un'attività che, nella fase di Tes_6 montaggio, è assimilabile a quella dell'assemblaggio meccanico mentre nella fase del collaudo è assimilabile all'assemblaggio ottico elettrico, ed infatti la ricorrente non se ne occupava. Ha precisato, infine, che anche il montaggio del PTE, di cui la ricorrente come tutti i dipendenti si è occupata nel 2023 per un breve CP_1 periodo, è un'attività di mero assemblaggio meccanico.
Peraltro, anche ha riferito che gli addetti all'assemblaggio Controparte_3
pagina 15 di 19 meccanico utilizzano strumenti meccanici tipo avvitatori, martelli e cacciaviti mentre invece per l'assemblaggio ottico-elettrico “si utilizzano anche strumenti di tipo non meccanico quali il rigidimetro che è uno strumento di misurazione nonché altri strumenti quali la giuntatrice”. Ha inoltre dichiarato di non essere molto addentro alle attività di connettorizzazione, in quanto non è la sua mansione principale, e di non avere mai connettorizzato “né cavi elettrici né fibre ottiche ma è capitato per esigenze di produzione che noi addetti alla linea di assemblaggio meccanico siamo stai incaricati dell'assemblaggio ottico-elettrico ma solo limitatamente al cablaggio di fibre ottiche. Non ho mai cablato cavi elettrici”.
Inoltre, anche ha riferito che i due Reparti di assemblaggio si Controparte_2 occupano di attività diverse purtuttavia ha dichiarato che, in un non meglio precisato momento, il Direttore dello stabilimento, , disse agli Testimone_2 operai dei due Reparti che avrebbero dovuto “essere intercambiabili nelle attività di assemblaggio meccanico e cablaggio, anche di fibre ottiche, che consiste nell'inserimento delle fibre ottiche all'interno delle muffole o armadietti”. A ben vedere, tuttavia, anche in questo caso si tratta di assemblaggio meccanico e resta fermo il fatto che la sig.ra non era in grado di fare, né aveva mai fatto, Pt_1 giunzioni elettriche, connettorizzazioni (ovvero la sostituzione dei dispositivi cablati con connettori modulari) e cablaggi elettrici. Ed infatti, i colleghi e Per_4 Per_3 che si occupavano delle predette attività,erano in possesso di Per_2 competenze tecniche diverse da quelle della ricorrente. Né vi è alcun riscontro, neanche a livello testimoniale, dell'ulteriore circostanza riferita dal teste laddove ha dichiarato di ricordare, vagamente, che la ricorrente era CP_2 stata inizialmente addetta al Reparto assemblaggio ottico – elettrico. Il teste, infine, ha riferito di essere a conoscenza del fatto che a seguito del licenziamento l'unica addetta al Reparto assemblaggio meccanico, (che è la sua Controparte_3 compagna) “dai 3 ai 5 giorni al mese (e non 3 giorni a settimana su 5 come riferito dalla , viene aiutata dal colleghi del reparto ottico”. Ciò supporta la tesi CP_3 di parte resistente secondo cui, nel tempo, è sopraggiunta la necessità di ridurre progressivamente l'organico del Reparto assemblaggio meccanico, assegnandovi, ove necessario, di volta in volta, i dipendenti del Reparto assemblaggio ottico- elettrico in ausilio alla CP_3
Può dirsi, quindi, definitivamente accertato che gli operai addetti ai due distinti
Reparti di assemblaggio non erano in possesso delle medesime conoscenze tecniche soprattutto in quanto quelli addetti all'assemblaggio meccanico non avevano ricevuto un addestramento specifico alla misurazione delle fibre ottiche, alla connettorizzazione al cablaggio con l'utilizzo dell'apposita strumentazione. A
pagina 16 di 19 ciò si aggiunga che e sono in Persona_3 Persona_4 Persona_2 possesso di ulteriori conoscenze specifiche come provato dai documenti in atti e confermato dal testimoniale.
Sotto il diverso profilo dell'adempimento al cd obbligo di repechage del lavoratore il cui posto sia stato soppresso, con assegnazione di mansioni anche eventualmente inferiori rispetto alla qualifica di appartenenza, si osserva che, come accennato, il lavoratore è gravato dall'onere di allegazioni circa l'esistenza posizioni lavorative alternative disponibili in azienda, mentre invece grava sul datore di lavoro il relativo onere probatorio che può essere assolto, trattandosi di un fatto negativo, anche in via presuntiva e/o ricorrendo a risultanze di natura indiziaria, tra cui riveste particolare rilievo l'assenza di nuove assunzioni e/o la distribuzione dei compiti residuali tra i lavoratori rimasti in azienda in aggiunta alle proprie mansioni, senza ricorrere al lavoro straordinario.
Ebbene nel caso che ci occupa la società ha provato che dal 2023 ad oggi non ha operato nuove assunzioni, al contrario da 32 dipendenti in forza nel gennaio del
2023 ha attualmente in forza 25 lavoratori. In altre parole la CIS SUD, non soltanto non ha proceduto a nuove assunzioni di dipendenti con mansioni analoghe a quelle della ricorrente, ma non ha assunto nessun nuovo dipendente neanche per adibirlo a mansioni di qualifica inferiore. Inoltre, la Cassazione ha più volte affermato che l'obbligo di repechage può dirsi assolto solo laddove sussistono mansioni inferiori, ma pur sempre compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento e che non necessitano di una specifica formazione, con esclusione di obbligo formativo a carico del datore di lavoro.
Residua, quindi, da accertare se la società nell'individuare la sig.ra ome la Pt_1 dipendente da licenziare, previa comparazione della sua posizione lavorativa con quella degli altri due dipendente all'epoca addetti al Reparto assemblaggio meccanico, posizioni tutte pacificamente fungibili, abbia operato in conformità dei principi di correttezza e buona fede, anche eventualmente applicando, in via analogica, i criteri di legge previsti pe la diversa ipotesi di licenziamento collettivo
(carico familiare e anzianità di servizio). Ed infatti, come accennato, la scelta del dipendente, o dei dipendenti, da licenziare non è totalmente libera per il datore di lavoro ma è limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole della correttezza e buona fede cui deve essere informato, ai sensi degli artt. 1175 e 1375
c.c. ogni comportamento delle parti nell'ambito di un rapporto obbligatorio e, quindi, anche in caso di recesso di una di esse. Inoltre, va considerato che, sia nel pagina 17 di 19 caso di licenziamento individuale sia in quello collettivo, la causalità che giustifica il licenziamento è la medesima: sussiste una scelta imprenditoriale organizzativa che comporta la necessità di ridurre il personale (ex multis Cass. n. 27094/2018;
19732/2018; n. 17273/2011).
Nel caso in esame, è bene premettere che non si condivide il valore attribuito alla circostanza che sia referente unico di un familiare portatore di Controparte_3 handicap grave, posto che, in quanto tale, ha solo il diritto ad usufruire dei permessi previsti dalla L. 104/1992 e che, nella mens legis, l'assistenza da prestare al portatore di handicap grave non ha natura economica.
Ciò detto è, pacifico che aveva un'anzianità di servizio Controparte_2 maggiore rispetto a quella della ricorrente, e che la benché con minore CP_3 anzianità di servizio, peraltro di soli tre mesi, aveva un figlio a carico ( Per_9
).
[...]
La ricorrente sostiene, quindi, che la datrice di lavoro avrebbe dovuto considerare che poiché e hanno una relazione more Controparte_2 Controparte_3 uxorio le condizioni economiche della sua famiglia erano meritevoli di maggior tutela in quanto il proprio coniuge, , è inabilitato allo svolgimento Persona_10 di attività lavorativa e beneficia di una modesta pensione di invalidità.
Ciò posto, pur essendo condivisibile l'affermazione del procuratore della Pt_1 laddove sostiene che la situazione personale e familiare del lavoratore, nonché le condizioni economiche complessive di ciascun dipendente, inclusa la possibilità di rimanere nel modo del lavoro, costituiscono criteri integrativi che il datore di lavoro deve tenere in considerazione nell'atto della scelta del lavoratore da licenziare, va considerato che se è vero che dai documenti in atti risulta che la e la costituiscono un nucleo familiare di fatto a cui CP_2 CP_3 appartiene anche il figlio , nato nel 2002, ed a carico della Persona_9 madre, è altrettanto vero che la sig.ra non ha provato di avere portato a Pt_1 conoscenza dell'azienda la propria situazione familiare. Ed infatti, lo stato di invalidità del coniuge non viene menzionato nel Verbale di mancato accordo del tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione dell'ITL di Roma, dove si legge che la lavoratrice, tenuto conto dell'età anagrafica e degli anni di contribuzione chiedeva il pagamento pari al 50% dei contributi necessari per raggiungimento del pensione, e che il datore di lavoro non accettava la proposta conciliativa di controparte. Nessun accenno alla situazione familiare della sig.ra Peraltro Pt_1 la lavoratrice nulla riferisce sul punto neanche nella lettera di impugnativa stragiudiziale del licenziamento. Inoltre stride con la dedotta gravità della situazione economica familiare la circostanza che la sig.ra non abbia Pt_1
pagina 18 di 19 accettato la riduzione dell'orario di lavoro.
Ciò posto, ne consegue a parere del giudicante, non può muoversi alcuna censura alla condotta della società che non ha violato i principi di correttezza e CP_1 buona fede.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo.
Velletri, 19 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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