Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/05/2024, n. 13807
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Sentenza 17 maggio 2024

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In sede di registrazione volontaria di un atto, il soggetto che la richiede, pur senza essere parte sostanziale del rapporto, è tenuto, ai sensi degli artt. 8, 10 e 57 del d.P.R. 131 del 1986, anche al pagamento della relativa imposta (fissa o proporzionale), in quanto alla facoltà di registrazione consegue per chiunque, quale contropartita, l'obbligo del pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/05/2024, n. 13807
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13807
    Data del deposito : 17 maggio 2024

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