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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/05/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 92/2025 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], TE rappresentato e difeso dall'avv. Anna Santarsiero ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla Via Isca del Pioppo n. 67
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Anna Parte_2
Santarsiero ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla
Via Isca del Pioppo n. 67
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 08.01.2025, e - premesso di aver TE Parte_2 contratto matrimonio in Balvano (PZ) il 14/02/2004 e che dalla loro unione è nato il figlio Per_1
(il 31/08/2010) - hanno dedotto il venir meno della comunione materiale e di intenti, unitamente all'incompatibilità caratteriale che di fatto precludono la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “Pronunciare la separazione tra il SI.
e la SI.ra , autorizzandoli a vivere separati e nel TE Parte_2 reciproco rispetto. - Stabilire l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Balvano (PZ) alla Via
Caracciolo. La SI.ra si impegna a trasferire la residenza presso l'abitazione in Balvano Pt_2 alla Via Caracciolo entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. - Disciplinare il diritto di visita del figlio/padre secondo quanto previsto nell'allegato piano genitoriale, il cui contenuto è da intendersi integralmente riportato e trascritto e precisamente, il padre potrà, infra- settimanalmente, portare e prendere il figlio il Lunedì e il mercoledì dalle ore 17:00 in poi Per_1 alle ore 20:30/21:00. Detti giorni e detti orari potranno essere anche modificati previo accordo tra le parti e secondo la volontà di . Il figlio potrà trascorrere a settimane alternate Per_1 Per_1 con il padre dal sabato pomeriggio alla domenica sera dopo cena. Potrà trascorrere le vacanze estive due/tre settimane consecutive e/o frazionate da concordare preventivamente tra i genitori, il tutto sempre compatibilmente con le eSIenze di lavoro e del minore. Le comunicazioni sul periodo di ferie insieme al minore devono essere comunicate all'altro genitore entro il 15 giugno di ogni anno. Le festività di Natale, Pasqua e altri ponti infra-annuali saranno organizzate ad anni alterni;
nel senso che con riferimento alle festività di natale e capodanno, potrà trascorrere le stesse ad anni Per_1 alternati con i genitori intendendosi per il padre dal giorno 24 dicembre alle ore 12:00 al giorno 25 dicembre alle ore 20:00 e dal 31 dicembre alle ore 12:00 all'1 gennaio alle ore 20:00; tale regolamentazione è applicabile anche per le festività pasquali. Per tutto quanto non indicato, si riporta al piano genitoriale. Determinare in capo al SI. l'obbligo TE di concorrere al mantenimento ordinario del figlio minore nella misura di € 350,00 Per_1 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: POSTE PAY [...];
2 somma rivalutabile secondo gli indici Istat- Foi oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate e disciplinate dalle Linee Guida del CNF. Con riferimento all'assegno unico, le parti stabiliscono che detta somma verrà percepita interamente dalla SI.ra . Con Parte_2 riferimento al mantenimento della SI.ra , il SI. si Parte_2 TE impegna a versare alla stessa la somma di € 100,00 entro il 10 di ogni mese, da versare alle seguenti coordinate: POSTE PAY [...] sarà rivalutabile secondo gli indici
Istat- Foi sino al raggiungimento della sua autonomia economica. Con riferimento all'unità immobiliare ubicata nel Comune di Balvano alla C.da Sant'Antuono ed identificata al Catasto degli immobili al foglio 26 n. 515 sub 4, detto bene è stato acquistato dal SI. TE
con i suoi proventi economici. Pertanto, la SI.ra
[...] Parte_2 consapevole di non aver contribuito economicamente all'acquisto del predetto immobile, seppur rientrante nella comunione dei beni, si impegna all'atto della maggiore età di a trasferire a Per_1 titolo di donazione la sua quota di proprietà al figlio ovvero direttamente al SI. TE
. Con riferimento alle due autovetture entrambe di proprietà del SI.
[...] TE
ovvero della Smart tg. CS827GJ E DELLA BMW 5, TG. DD144XB, si
[...] CP_1 concorda che la prima (Smart tg. CS827GJ) viene ceduta alla SI.ra la quale Parte_2 si farà carico entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto ad effettuare a suo carico il passaggio di proprietà. La stessa sarà responsabile di tutte le spese collegate all'autovettura
(assicurazione – bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria). I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi.”.
All'udienza del 08/05/2025, in presenza dei coniugi e del difensore, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione ed hanno manifestato la concorde volontà che l'indennità di accompagnamento continui ad essere versata su libretto postale cointestato e le relative somme utilizzate dalla Sig.ra per le eSIenze del Pt_2 minore.
Il Tribunale ha quindi riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse del figlio minore, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la sua vita, la sua salute e la sua formazione, nonché al suo interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
3 Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse del minore a mantenere rapporti costanti e SInificativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del Sig. , che avverrà sulla base degli TE indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Balvano (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da TE
e , con ricorso del 08/01/2025, così provvede:
[...] Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e , i TE Parte_2
quali hanno contratto matrimonio in Balvano (PZ), il 14/02/2004, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Balvano (PZ) dell'anno 2004, Atto nr. 1, Parte
2, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto del figlio minore, ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento presso la madre.
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Balvano (PZ) per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di conSIlio, in Potenza, in data 08/05/2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
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