CA
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4540/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al ruolo n. RGAC 4540/2022 trattenuta in decisione all'udienza del 13 giugno 2024, vertente
TRA nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Fondi, via San Bartolomeo 43, presso lo studio del procuratore, avv. Maria Letizia BORTONE, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegata in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E nata a [...] il [...] ( , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in Alatri, via dei Bucaneve 2/B, presso lo studio del procuratore, avv. Cristiana
1 CIALONE, che la rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATA
E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 253/2022 del Tribunale di Frosinone emessa l'8 marzo 2022, pubblicata il 10 marzo 2022, in tema di separazione personale dei coniugi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11 novembre 2016 - deducendo di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in Roma il 9 settembre 1985, dalla CP_1
cui unione erano nati due figli, (nata il [...]) ed (nato il 28 Per_1 Per_2
febbraio 1988), ormai economicamente autosufficienti - conveniva innanzi al Tribunale di
Frosinone per sentir pronunziare la separazione personale tra le parti con CP_1
addebito alla per sentirsi assegnare la casa coniugale e per sentirsi riconsegnare CP_1
le chiavi della casa familiare e della cassaforte detenute dalla moglie. Deduceva, a fondamento della sua domanda, che circa un anno prima dell'introduzione del giudizio la moglie si era allontanata dall'abitazione familiare - ove aveva fatto rientro a suo piacimento e senza dare alcun preavviso - e aveva tenuto comportamenti inosservanti degli obblighi coniugali di fedeltà e di assistenza materiale e morale, anche quando egli nel novembre
2015 era stato sottoposto a un intervento chirurgico cui era seguita una degenza post ospedaliera. Sottolineava che a distanza di qualche anno era venuto a sapere che la moglie aveva intrattenuto una relazione extraconiugale;
rilevava inoltre che ella aveva tenuto nei suoi confronti un atteggiamento di tale disprezzo che lo aveva gettato in uno stato di vera e propria prostrazione;
che vani si erano rivelati tutti i suoi tentativi di ricostituire il loro rapporto per il netto rifiuto opposto dalla moglie.
2 Si costituiva che chiedeva anch'essa che fosse pronunciata la separazione CP_1
personale tra i coniugi ma che contestava fin dalla fase presidenziale che le fosse addebitabile in qualche modo il fallimento dell'unione coniugale, che era invece riconducibile in via esclusiva ai comportamenti tenuti dal , che aveva Pt_1
ripetutamente violato i doveri di fedeltà e assistenza morale e materiale derivanti dal matrimonio. Chiedeva quindi che fosse pronunciata la separazione personale con addebito al e che fosse posto a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento in Pt_1
suo favore in misura non inferiore a euro 300,00 mensili.
In sede di comparizione personale dei coniugi, il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico del un Pt_1
assegno di mantenimento in favore della er un importo di euro 200,00 mensili. CP_1
All'esito del giudizio – istruito documentalmente e nel corso del quale, con sentenza non definitiva n° 133/21 del 9 febbraio 2021, veniva dichiarata la separazione personale tra i coniugi – il Tribunale di Frosinone respingeva entrambe le domande di addebito proposte rispettivamente dalle parti;
onerava di versare a la Parte_1 CP_1
somma mensile di euro 200,00 oltre adeguamento ISTAT a decorrere dall'anno 2018, a titolo di mantenimento;
ordinava all'INPS di provvedere al versamento diretto di tale somma in favore della creditrice;
dichiarava l'inammissibilità della domanda di restituzione dei beni mobili avanzata da e condannava alla CP_1 Parte_1
rifusione in favore della controparte delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con ricorso depositato Parte_1
il 4 agosto 2022 che, con il primo articolato motivo, lamenta che il Tribunale di Frosinone, mal valutando la documentazione prodotta dalle parti, aveva erroneamente riconosciuto in favore di un assegno di mantenimento nonostante non ne ricorressero i CP_1
presupposti. Deduce, con il secondo motivo, di essere stato ingiustamente condannato al pagamento delle spese di giudizio in violazione di quanto previsto dall'art. 92 c.p.c.
Si è costituita che ha contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto CP_1
il rigetto, eccependone in via preliminare l'inammissibilità.
3 Il Procuratore Generale, cui gli atti sono stati trasmessi il 22 maggio 2024, con atto del 24 giugno 2024, depositato il 25 giugno 2024, non ha avanzato richieste non essendo coinvolti interessi di soggetti minorenni.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Con decreto del Presidente di Sezione del 16 maggio 2024, depositato in pari data,
l'udienza del 13 giugno 2024, fissata per la decisione, è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta in via preliminare da la cui infondatezza appare di tutta evidenza ove si consideri CP_1
che, come noto, ai sensi dell'indicato art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno dell'appello ben possono anche sostanziarsi nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (così Cass. S.U. n° 28057/08 e Cass. n° 25588/10). Nel caso di specie, si osserva che nell'atto di appello le censure avanzate dal sono sicuramente Pt_1
ben individuabili e si sostanziano comunque nella critica specifica, rivolta al primo giudice, di aver mal valutato la documentazione prodotta dalle parti e di aver conseguentemente disposto a suo carico un assegno di mantenimento che l'appellante medesimo – che lamenta inoltre di essere stato ingiustamente condannato al pagamento delle spese di giudizio - ritiene non sia dovuto.
Va quindi sottolineato, ancora in via preliminare, che come affermato da entrambe le parti e come si evince anche dall'esame della documentazione prodotta dall'appellata,
4 nelle more del presente grado di giudizio ha introdotto, con Parte_1
ricorso depositato il 18 luglio 2023, un giudizio avente a oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giudizio che è stato definito con la sentenza n°
612/24 del Tribunale di Milano;
in ragione di ciò la competenza di questa Corte a decidere sulle questioni economiche relative alla fase della separazione è limitata esclusivamente al periodo precedente alla data di introduzione di quel giudizio.
Ciò precisato, nel merito l'appello proposto da è infondato e va Parte_1
rigettato. Lamenta il , con il primo articolato motivo, l'erroneità dell'impugnata Pt_1
sentenza con cui il Tribunale di Frosinone – senza aver tenuto esatto conto delle rispettive risorse economiche delle parti – l'aveva onerato di versare in favore di un CP_1
assegno di euro 200,00 mensili oltre adeguamento ISTAT a titolo di mantenimento.
Sottolinea in particolare l'appellante, con il motivo in esame, che entrambe le parti hanno lavorato per tutta la durata del loro matrimonio e attualmente godono del trattamento di quiescenza spettante loro;
che la avrebbe in primo grado occultato somme da CP_1
lei investite come si evinceva dai relativi estratti conto bancari;
che inoltre egli era gravato del pagamento di parte della retta dovuta per il ricovero della propria madre in una casa di riposo. Specifica inoltre l'appellante che il Tribunale di Frosinone non aveva neppure considerato l'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche poiché non aveva tenuto conto della sua dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021 per i redditi percepiti nell'anno 2020, che doveva essere presentata all'Agenzia delle Entrate in epoca successiva allo scadere del termine assegnato alle parti per depositare la documentazione reddituale aggiornata: infatti dall'esame di tale documento poteva ricavarsi che egli nel
2020 aveva percepito redditi pari a complessivi euro 37.630,32, di molto ridotti rispetto a quelli percepiti nell'anno 2019, che invece erano pari a complessivi euro 52.432,00. Il motivo deve essere disatteso. Osserva in proposito questo collegio che come noto – e come esattamente sottolineato anche dal Tribunale di Frosinone nell'impugnata sentenza
- la separazione personale presuppone, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la permanenza del vincolo coniugale cosicché, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sopravvive e resta comunque attuale il dovere di assistenza materiale nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento;
tale dovere di
5 assistenza conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcuna incompatibilità con la situazione, eventualmente anche temporanea, di separazione, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione;
si è al riguardo osservato che il dovere di collaborazione in esame ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post – coniugale, che costituisce il presupposto per il riconoscimento dell'assegno di divorzio (così Cass. n° 4327/22; vedi altresì in tal senso Cass. n° 16809/19
e Cass. n° 12196/17); la giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che la separazione ha anche una funzione conservativa che si esplica <… prevalentemente nel riconoscimento del diritto del coniuge economicamente debole a mantenere lo stesso tenore di vita. In fase di separazione infatti alcuni doveri matrimoniali vengono meno (ad esempio l'obbligo di coabitazione) oppure si attenuano (ad esempio l'obbligo di fedeltà), ma è essenzialmente conservata la solidarietà economica, espressione del principio costituzionale di parità dei coniugi, che si esprime nel dovere di assistenza, in ragione della quale il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto a mantenere lo stesso tenore di vita matrimoniale e quindi a ricevere un assegno di mantenimento dal coniuge economicamente più forte …>>
(così testualmente Cass. n° 34728/23). Ha ancora precisato la giurisprudenza di legittimità che per la determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento è sufficiente che il giudice del merito provveda a un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (così la citata Cass. n° 4327/22): ciò in quanto <…
“i redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale … […] il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenza, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto – se riconosciuto
– sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita …>> (così testualmente la citata Cass. n° 34728/23). Con riferimento al caso di specie osserva questo
6 collegio che, come ben si evince dall'esame della documentazione prodotta dalle parti
– che è titolare di diritti reali su diversi immobili come da visura Parte_1
catastale allegata in atti - nel 2020 ha percepito un reddito imponibile di euro 37.994,00
(come si evince dall'esame della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell'anno
2021 per i redditi percepiti nell'anno 2020); di euro 39.919,00 nell'anno 2021 (come si evince dall'esame della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell'anno 2022 per i redditi percepiti nell'anno 2021) di euro 39.493,00 nell'anno 2022 (come si evince dall'esame della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell'anno 2023 per i redditi percepiti nell'anno 2022); – che ha dichiarato di non essere titolare di alcun CP_1
diritto reale o di proprietà su alcun bene immobile – risulta aver percepito un reddito imponibile di euro 21.230,00 nell'anno 2020 come si evince dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio da ella depositata;
ha inoltre percepito euro 23.160,00 nell'anno 2021
(come da certificazione unica dell'anno 2022 per i redditi percepiti nell'anno 2021) ed euro
23.745,00 nell'anno 2022 (come da certificazione unica dell'anno 2023 per i redditi percepiti nell'anno 2022). Alla luce di quanto sin qui illustrato del tutto corretta risulta la previsione di un assegno di mantenimento in favore della quale coniuge CP_1
economicamente più debole, determinato in complessivi euro 200,00 mensili oltre adeguamento ISTAT, essendo evidente la disuguaglianza patrimoniale tra i coniugi a vantaggio del , come esattamente affermato dal Tribunale di Frosinone Pt_1
nell'impugnata sentenza, la cui motivazione sul punto viene condivisa e fatta propria da questa Corte, essendo conforme anche ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità riguardo il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, per come sopra illustrato. Ne deriva l'infondatezza del primo motivo di censura.
Va invece accolto il secondo motivo di doglianza proposto da , che Parte_1
lamenta il mal governo delle spese di lite fatto dal Tribunale di Frosinone. Osserva in proposito questo collegio che appare più equo disporne la compensazione in considerazione del rigetto da parte del primo giudice della domanda di addebito della separazione reciprocamente proposta da entrambe le parti, oltre che della domanda di
7 restituzione di beni ancora avanzata da (essendo stata invece accolta la sola CP_1
domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento da quest'ultima proposta).
Per quanto sin qui detto, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e in parziale riforma dell'impugnata sentenza n° 253/2022 del Tribunale di
[...]
Frosinone, depositata il 10 marzo 2022, va disposta la compensazione delle spese di giudizio del primo grado.
La reciproca soccombenza costituisce giusto motivo per compensare integralmente tra le parti le spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di con la partecipazione del Procuratore Generale, così CP_1
provvede:
delimitata la cognizione della Corte sino all'introduzione del giudizio di divorzio, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n° 253/2022 del Tribunale di Frosinone, depositata il 10 marzo 2022, compensa le spese di giudizio del primo grado;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 27 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al ruolo n. RGAC 4540/2022 trattenuta in decisione all'udienza del 13 giugno 2024, vertente
TRA nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Fondi, via San Bartolomeo 43, presso lo studio del procuratore, avv. Maria Letizia BORTONE, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegata in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E nata a [...] il [...] ( , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in Alatri, via dei Bucaneve 2/B, presso lo studio del procuratore, avv. Cristiana
1 CIALONE, che la rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATA
E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 253/2022 del Tribunale di Frosinone emessa l'8 marzo 2022, pubblicata il 10 marzo 2022, in tema di separazione personale dei coniugi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11 novembre 2016 - deducendo di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in Roma il 9 settembre 1985, dalla CP_1
cui unione erano nati due figli, (nata il [...]) ed (nato il 28 Per_1 Per_2
febbraio 1988), ormai economicamente autosufficienti - conveniva innanzi al Tribunale di
Frosinone per sentir pronunziare la separazione personale tra le parti con CP_1
addebito alla per sentirsi assegnare la casa coniugale e per sentirsi riconsegnare CP_1
le chiavi della casa familiare e della cassaforte detenute dalla moglie. Deduceva, a fondamento della sua domanda, che circa un anno prima dell'introduzione del giudizio la moglie si era allontanata dall'abitazione familiare - ove aveva fatto rientro a suo piacimento e senza dare alcun preavviso - e aveva tenuto comportamenti inosservanti degli obblighi coniugali di fedeltà e di assistenza materiale e morale, anche quando egli nel novembre
2015 era stato sottoposto a un intervento chirurgico cui era seguita una degenza post ospedaliera. Sottolineava che a distanza di qualche anno era venuto a sapere che la moglie aveva intrattenuto una relazione extraconiugale;
rilevava inoltre che ella aveva tenuto nei suoi confronti un atteggiamento di tale disprezzo che lo aveva gettato in uno stato di vera e propria prostrazione;
che vani si erano rivelati tutti i suoi tentativi di ricostituire il loro rapporto per il netto rifiuto opposto dalla moglie.
2 Si costituiva che chiedeva anch'essa che fosse pronunciata la separazione CP_1
personale tra i coniugi ma che contestava fin dalla fase presidenziale che le fosse addebitabile in qualche modo il fallimento dell'unione coniugale, che era invece riconducibile in via esclusiva ai comportamenti tenuti dal , che aveva Pt_1
ripetutamente violato i doveri di fedeltà e assistenza morale e materiale derivanti dal matrimonio. Chiedeva quindi che fosse pronunciata la separazione personale con addebito al e che fosse posto a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento in Pt_1
suo favore in misura non inferiore a euro 300,00 mensili.
In sede di comparizione personale dei coniugi, il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico del un Pt_1
assegno di mantenimento in favore della er un importo di euro 200,00 mensili. CP_1
All'esito del giudizio – istruito documentalmente e nel corso del quale, con sentenza non definitiva n° 133/21 del 9 febbraio 2021, veniva dichiarata la separazione personale tra i coniugi – il Tribunale di Frosinone respingeva entrambe le domande di addebito proposte rispettivamente dalle parti;
onerava di versare a la Parte_1 CP_1
somma mensile di euro 200,00 oltre adeguamento ISTAT a decorrere dall'anno 2018, a titolo di mantenimento;
ordinava all'INPS di provvedere al versamento diretto di tale somma in favore della creditrice;
dichiarava l'inammissibilità della domanda di restituzione dei beni mobili avanzata da e condannava alla CP_1 Parte_1
rifusione in favore della controparte delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con ricorso depositato Parte_1
il 4 agosto 2022 che, con il primo articolato motivo, lamenta che il Tribunale di Frosinone, mal valutando la documentazione prodotta dalle parti, aveva erroneamente riconosciuto in favore di un assegno di mantenimento nonostante non ne ricorressero i CP_1
presupposti. Deduce, con il secondo motivo, di essere stato ingiustamente condannato al pagamento delle spese di giudizio in violazione di quanto previsto dall'art. 92 c.p.c.
Si è costituita che ha contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto CP_1
il rigetto, eccependone in via preliminare l'inammissibilità.
3 Il Procuratore Generale, cui gli atti sono stati trasmessi il 22 maggio 2024, con atto del 24 giugno 2024, depositato il 25 giugno 2024, non ha avanzato richieste non essendo coinvolti interessi di soggetti minorenni.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Con decreto del Presidente di Sezione del 16 maggio 2024, depositato in pari data,
l'udienza del 13 giugno 2024, fissata per la decisione, è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta in via preliminare da la cui infondatezza appare di tutta evidenza ove si consideri CP_1
che, come noto, ai sensi dell'indicato art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno dell'appello ben possono anche sostanziarsi nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (così Cass. S.U. n° 28057/08 e Cass. n° 25588/10). Nel caso di specie, si osserva che nell'atto di appello le censure avanzate dal sono sicuramente Pt_1
ben individuabili e si sostanziano comunque nella critica specifica, rivolta al primo giudice, di aver mal valutato la documentazione prodotta dalle parti e di aver conseguentemente disposto a suo carico un assegno di mantenimento che l'appellante medesimo – che lamenta inoltre di essere stato ingiustamente condannato al pagamento delle spese di giudizio - ritiene non sia dovuto.
Va quindi sottolineato, ancora in via preliminare, che come affermato da entrambe le parti e come si evince anche dall'esame della documentazione prodotta dall'appellata,
4 nelle more del presente grado di giudizio ha introdotto, con Parte_1
ricorso depositato il 18 luglio 2023, un giudizio avente a oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giudizio che è stato definito con la sentenza n°
612/24 del Tribunale di Milano;
in ragione di ciò la competenza di questa Corte a decidere sulle questioni economiche relative alla fase della separazione è limitata esclusivamente al periodo precedente alla data di introduzione di quel giudizio.
Ciò precisato, nel merito l'appello proposto da è infondato e va Parte_1
rigettato. Lamenta il , con il primo articolato motivo, l'erroneità dell'impugnata Pt_1
sentenza con cui il Tribunale di Frosinone – senza aver tenuto esatto conto delle rispettive risorse economiche delle parti – l'aveva onerato di versare in favore di un CP_1
assegno di euro 200,00 mensili oltre adeguamento ISTAT a titolo di mantenimento.
Sottolinea in particolare l'appellante, con il motivo in esame, che entrambe le parti hanno lavorato per tutta la durata del loro matrimonio e attualmente godono del trattamento di quiescenza spettante loro;
che la avrebbe in primo grado occultato somme da CP_1
lei investite come si evinceva dai relativi estratti conto bancari;
che inoltre egli era gravato del pagamento di parte della retta dovuta per il ricovero della propria madre in una casa di riposo. Specifica inoltre l'appellante che il Tribunale di Frosinone non aveva neppure considerato l'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche poiché non aveva tenuto conto della sua dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021 per i redditi percepiti nell'anno 2020, che doveva essere presentata all'Agenzia delle Entrate in epoca successiva allo scadere del termine assegnato alle parti per depositare la documentazione reddituale aggiornata: infatti dall'esame di tale documento poteva ricavarsi che egli nel
2020 aveva percepito redditi pari a complessivi euro 37.630,32, di molto ridotti rispetto a quelli percepiti nell'anno 2019, che invece erano pari a complessivi euro 52.432,00. Il motivo deve essere disatteso. Osserva in proposito questo collegio che come noto – e come esattamente sottolineato anche dal Tribunale di Frosinone nell'impugnata sentenza
- la separazione personale presuppone, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la permanenza del vincolo coniugale cosicché, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sopravvive e resta comunque attuale il dovere di assistenza materiale nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento;
tale dovere di
5 assistenza conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcuna incompatibilità con la situazione, eventualmente anche temporanea, di separazione, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione;
si è al riguardo osservato che il dovere di collaborazione in esame ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post – coniugale, che costituisce il presupposto per il riconoscimento dell'assegno di divorzio (così Cass. n° 4327/22; vedi altresì in tal senso Cass. n° 16809/19
e Cass. n° 12196/17); la giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che la separazione ha anche una funzione conservativa che si esplica <… prevalentemente nel riconoscimento del diritto del coniuge economicamente debole a mantenere lo stesso tenore di vita. In fase di separazione infatti alcuni doveri matrimoniali vengono meno (ad esempio l'obbligo di coabitazione) oppure si attenuano (ad esempio l'obbligo di fedeltà), ma è essenzialmente conservata la solidarietà economica, espressione del principio costituzionale di parità dei coniugi, che si esprime nel dovere di assistenza, in ragione della quale il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto a mantenere lo stesso tenore di vita matrimoniale e quindi a ricevere un assegno di mantenimento dal coniuge economicamente più forte …>>
(così testualmente Cass. n° 34728/23). Ha ancora precisato la giurisprudenza di legittimità che per la determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento è sufficiente che il giudice del merito provveda a un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (così la citata Cass. n° 4327/22): ciò in quanto <…
“i redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale … […] il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenza, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto – se riconosciuto
– sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita …>> (così testualmente la citata Cass. n° 34728/23). Con riferimento al caso di specie osserva questo
6 collegio che, come ben si evince dall'esame della documentazione prodotta dalle parti
– che è titolare di diritti reali su diversi immobili come da visura Parte_1
catastale allegata in atti - nel 2020 ha percepito un reddito imponibile di euro 37.994,00
(come si evince dall'esame della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell'anno
2021 per i redditi percepiti nell'anno 2020); di euro 39.919,00 nell'anno 2021 (come si evince dall'esame della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell'anno 2022 per i redditi percepiti nell'anno 2021) di euro 39.493,00 nell'anno 2022 (come si evince dall'esame della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell'anno 2023 per i redditi percepiti nell'anno 2022); – che ha dichiarato di non essere titolare di alcun CP_1
diritto reale o di proprietà su alcun bene immobile – risulta aver percepito un reddito imponibile di euro 21.230,00 nell'anno 2020 come si evince dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio da ella depositata;
ha inoltre percepito euro 23.160,00 nell'anno 2021
(come da certificazione unica dell'anno 2022 per i redditi percepiti nell'anno 2021) ed euro
23.745,00 nell'anno 2022 (come da certificazione unica dell'anno 2023 per i redditi percepiti nell'anno 2022). Alla luce di quanto sin qui illustrato del tutto corretta risulta la previsione di un assegno di mantenimento in favore della quale coniuge CP_1
economicamente più debole, determinato in complessivi euro 200,00 mensili oltre adeguamento ISTAT, essendo evidente la disuguaglianza patrimoniale tra i coniugi a vantaggio del , come esattamente affermato dal Tribunale di Frosinone Pt_1
nell'impugnata sentenza, la cui motivazione sul punto viene condivisa e fatta propria da questa Corte, essendo conforme anche ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità riguardo il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, per come sopra illustrato. Ne deriva l'infondatezza del primo motivo di censura.
Va invece accolto il secondo motivo di doglianza proposto da , che Parte_1
lamenta il mal governo delle spese di lite fatto dal Tribunale di Frosinone. Osserva in proposito questo collegio che appare più equo disporne la compensazione in considerazione del rigetto da parte del primo giudice della domanda di addebito della separazione reciprocamente proposta da entrambe le parti, oltre che della domanda di
7 restituzione di beni ancora avanzata da (essendo stata invece accolta la sola CP_1
domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento da quest'ultima proposta).
Per quanto sin qui detto, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e in parziale riforma dell'impugnata sentenza n° 253/2022 del Tribunale di
[...]
Frosinone, depositata il 10 marzo 2022, va disposta la compensazione delle spese di giudizio del primo grado.
La reciproca soccombenza costituisce giusto motivo per compensare integralmente tra le parti le spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di con la partecipazione del Procuratore Generale, così CP_1
provvede:
delimitata la cognizione della Corte sino all'introduzione del giudizio di divorzio, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n° 253/2022 del Tribunale di Frosinone, depositata il 10 marzo 2022, compensa le spese di giudizio del primo grado;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 27 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
8