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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 24/07/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 234/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 234/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
14.02.2025,
DA
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in NO (PG), Via Francesco Iacobilli n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Moroni ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in NO (PG), Via Monte di Pale n. 12, presso il
Difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Maurizio Salari ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in NO (PG), Via Oberdan n. 27, presso il
Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NO (PG) in data 13.05.2001 (atto n.
16, parte II, Serie A, anno 2001); pagina 1 di 5 Per_ con le figlie: , nata in data [...], e , nata in data [...], entrambe Per_2 maggiorenni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 14.02.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“- Le parti dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse al presente procedimento.
- I coniugi si danno mutualmente atto di non avanzare reciproche richieste di assegno divorzile, essendo entrambi percettori di reddito ed economicamente autosufficienti.
- Il IG. dichiara di svolgere la professione di operaio, di percepire uno stipendio Parte_2 mensile netto di € 1.340,00 e che:
- il suo reddito negli ultimi tre anni è stato pari a:
€ 17.587,46 nell'anno 2021 (doc. n. 3 allegato)
€ 18.415,41 nell'anno 2022 (doc. n. 4 allegato)
€ 19.756,88 nell'anno 2023 (doc. n. 5 allegato)
- il suo patrimonio è così formato:
Rapporti bancari e finanziari: si allegano gli estratti conto degli ultimi tre anni relativi al conto corrente bancario presso (doc. n. 6 allegato) Controparte_1
Diritti reali su beni immobili: No
Diritti reali su beni mobili registrati: Macchina Panda 4X4 1999 targa BF704EB; trattore Pasquali
959 AT targa AB371S comprensivo di trincia e fresatrice.
- sono in essere i seguenti mutui/finanziamenti:
Finanziamento con di € 14.669,43, della durata di dieci anni, con rate di € 228,00 Controparte_1 mensili, in scadenza nel 2029 (doc. n. 7 allegato);
- La IG.ra dichiara di svolgere la professione di impiegata, di percepire uno Parte_1 stipendio mensile netto di € 1.250,00 e che
- il suo reddito negli ultimi tre anni è stato pari a:
€ 20.027,49 nell'anno 2021 (doc. n. 8 allegato)
€ 19.930,69 nell'anno 2022 (doc. n. 9 allegato)
€ 22.039,29 nell'anno 2023 (doc. n. 10 allegato)
pagina 2 di 5 - il suo patrimonio è così formato:
Rapporti bancari e finanziari: si allegano gli estratti conto degli ultimi tre anni relativi al conto corrente postale e ad un conto corrente bancario presso (doc. n. 11 e 12 allegati). Controparte_1
Diritti reali su beni immobili: piena ed esclusiva proprietaria dell'abitazione sita a NO (PG) in
Via Francesco Iacobilli n. 6, con garage pertinenziale, catastalmente censita al Foglio 117, Numero
429, Sub. 17 (abitazione, categoria catastale A/3), Foglio 117, Numero 429, Sub. 4 (garage, categoria
C/6), Foglio 117, Numero 4198, Sub. 2 (giardino/cortile, categoria F/1), del Notaio Persona_3
Per l'acquisto di tale immobile è stato stipulato un mutuo ipotecario di trent'anni, come di seguito precisato. Ella è altresì comproprietaria, nella misura del 50%, di due modeste unità immobiliari a
Mandatoriccio (CS), Foglio 24, Numero 393 423, Sub. 1, categoria A/5 e Foglio 24, Numero 422, categoria A/5, come da atto pubblico del 11.07.2017 del Notaio nell'ambito di una Persona_4 divisione ereditaria. Si vedano i doc. n. 13 e 14 allegati.
Diritti reali su beni mobili registrati: proprietaria dell'autovettura Opel Corsa, targa FC570TD (da lei utilizzata) e delle autovetture Fiat Panda, targa EG952HX e Lancia Y, targa DE760VW, utilizzate dalle figlie e . La IG.ra è altresì intestataria dei relativi Persona_5 Persona_6 Pt_1 contratti di assicurazione.
- sono in essere i seguenti mutui/finanziamenti:
Contratto di mutuo stipulato con nel 2021, della durata di trenta anni, articolato in Controparte_1 rate mensili di € 392,00 ciascuna, per l'acquisto della predetta abitazione a NO (doc. n. 15 allegato).
Cessione volontaria del quinto dello stipendio con Fincontinuo S.p.a. (doc. n. 16 allegato), per dieci anni a decorrere dal 2021, con trattenute di € 162,00 mensili per finanziare i lavori di ristrutturazione della predetta abitazione a NO (ad es. rifacimento degli impianti).
Finanziamento di € 7.000,00, con decorrenza da maggio 2025, da restituire in cinque anni in rate mensili di € 152,00 ciascuna, stipulato con per la sostituzione degli infissi Controparte_2 nell'abitazione di NO (doc. n. 17 allegato).
- La figlia primogenita degli odierni ricorrenti, , maggiorenne, lavora attualmente Persona_5 come commessa presso il negozio di abbigliamento “Takko Fashion” a NO (PG), in forza di contratto a tempo determinato a tempo parziale della durata di cinque mesi dal 03.12.2024 fino al giorno 30.04.2025, in sostituzione di una dipendente in maternità. Ella presta servizio per 20 ore settimanali, percependo uno stipendio mensile netto di € 800,00.
- La figlia secondogenita, , maggiorenne, è stata recentemente assunta con contratto Persona_6 di apprendistato triennale (fino al 2027) come commessa part time presso il supermercato “Todis” a pagina 3 di 5 NO (PG), prestando servizio per 24 ore settimanali e percependo uno stipendio mensile netto di €
800,00.
- e , che all'epoca dell'omologa della separazione erano ancora minorenni, Per_1 Persona_6 hanno sempre stabilmente convissuto con la madre mentre il padre Parte_1 Parte_2
ha sempre provveduto al puntuale rispetto dell'obbligo di contribuire al loro mantenimento.
[...]
- Nel 2021, la IG.ra previa stipula del suddetto mutuo a suo carico, ha ritenuto utile Pt_1 procedere all'acquisto di un'unità immobiliare a NO (PG), dove si è trasferita con le figlie e Per_1
tuttora con lei conviventi. A tale mutuo si aggiungono i succitati finanziamenti. Persona_6
- Il IG. continua a vivere in comodato d'uso in una piccola unità immobiliare ricavata Per_6 all'interno dello stabile di proprietà di sua madre.
- Tenuto conto di quanto poc'anzi descritto, nonché dell'attuale situazione occupazionale delle figlie, entrambe dipendenti part time con contratti che al momento non offrono loro garanzie di stabilizzazione lavorativa né sicure prospettive di definitiva autosufficienza economica, il padre IG.
corrisponderà loro, a titolo di contributo di solidarietà familiare, entro il giorno Parte_2 cinque di ogni mese, l'importo mensile di € 100,00 (ossia € 50,00 per ciascuna), annualmente rivalutato in base agli indici Istat del costo della vita, finché entrambe continueranno a coabitare con la madre nell'immobile di proprietà della medesima”. Parte_1
All'udienza del 14.05.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 4 di 5 Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in NO (PG) in data 13.05.2001 Parte_1 Parte_2
(atto n. 16, parte II, Serie A, anno 2001);
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto, 24.07.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 234/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
14.02.2025,
DA
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in NO (PG), Via Francesco Iacobilli n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Moroni ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in NO (PG), Via Monte di Pale n. 12, presso il
Difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Maurizio Salari ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in NO (PG), Via Oberdan n. 27, presso il
Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NO (PG) in data 13.05.2001 (atto n.
16, parte II, Serie A, anno 2001); pagina 1 di 5 Per_ con le figlie: , nata in data [...], e , nata in data [...], entrambe Per_2 maggiorenni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 14.02.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“- Le parti dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse al presente procedimento.
- I coniugi si danno mutualmente atto di non avanzare reciproche richieste di assegno divorzile, essendo entrambi percettori di reddito ed economicamente autosufficienti.
- Il IG. dichiara di svolgere la professione di operaio, di percepire uno stipendio Parte_2 mensile netto di € 1.340,00 e che:
- il suo reddito negli ultimi tre anni è stato pari a:
€ 17.587,46 nell'anno 2021 (doc. n. 3 allegato)
€ 18.415,41 nell'anno 2022 (doc. n. 4 allegato)
€ 19.756,88 nell'anno 2023 (doc. n. 5 allegato)
- il suo patrimonio è così formato:
Rapporti bancari e finanziari: si allegano gli estratti conto degli ultimi tre anni relativi al conto corrente bancario presso (doc. n. 6 allegato) Controparte_1
Diritti reali su beni immobili: No
Diritti reali su beni mobili registrati: Macchina Panda 4X4 1999 targa BF704EB; trattore Pasquali
959 AT targa AB371S comprensivo di trincia e fresatrice.
- sono in essere i seguenti mutui/finanziamenti:
Finanziamento con di € 14.669,43, della durata di dieci anni, con rate di € 228,00 Controparte_1 mensili, in scadenza nel 2029 (doc. n. 7 allegato);
- La IG.ra dichiara di svolgere la professione di impiegata, di percepire uno Parte_1 stipendio mensile netto di € 1.250,00 e che
- il suo reddito negli ultimi tre anni è stato pari a:
€ 20.027,49 nell'anno 2021 (doc. n. 8 allegato)
€ 19.930,69 nell'anno 2022 (doc. n. 9 allegato)
€ 22.039,29 nell'anno 2023 (doc. n. 10 allegato)
pagina 2 di 5 - il suo patrimonio è così formato:
Rapporti bancari e finanziari: si allegano gli estratti conto degli ultimi tre anni relativi al conto corrente postale e ad un conto corrente bancario presso (doc. n. 11 e 12 allegati). Controparte_1
Diritti reali su beni immobili: piena ed esclusiva proprietaria dell'abitazione sita a NO (PG) in
Via Francesco Iacobilli n. 6, con garage pertinenziale, catastalmente censita al Foglio 117, Numero
429, Sub. 17 (abitazione, categoria catastale A/3), Foglio 117, Numero 429, Sub. 4 (garage, categoria
C/6), Foglio 117, Numero 4198, Sub. 2 (giardino/cortile, categoria F/1), del Notaio Persona_3
Per l'acquisto di tale immobile è stato stipulato un mutuo ipotecario di trent'anni, come di seguito precisato. Ella è altresì comproprietaria, nella misura del 50%, di due modeste unità immobiliari a
Mandatoriccio (CS), Foglio 24, Numero 393 423, Sub. 1, categoria A/5 e Foglio 24, Numero 422, categoria A/5, come da atto pubblico del 11.07.2017 del Notaio nell'ambito di una Persona_4 divisione ereditaria. Si vedano i doc. n. 13 e 14 allegati.
Diritti reali su beni mobili registrati: proprietaria dell'autovettura Opel Corsa, targa FC570TD (da lei utilizzata) e delle autovetture Fiat Panda, targa EG952HX e Lancia Y, targa DE760VW, utilizzate dalle figlie e . La IG.ra è altresì intestataria dei relativi Persona_5 Persona_6 Pt_1 contratti di assicurazione.
- sono in essere i seguenti mutui/finanziamenti:
Contratto di mutuo stipulato con nel 2021, della durata di trenta anni, articolato in Controparte_1 rate mensili di € 392,00 ciascuna, per l'acquisto della predetta abitazione a NO (doc. n. 15 allegato).
Cessione volontaria del quinto dello stipendio con Fincontinuo S.p.a. (doc. n. 16 allegato), per dieci anni a decorrere dal 2021, con trattenute di € 162,00 mensili per finanziare i lavori di ristrutturazione della predetta abitazione a NO (ad es. rifacimento degli impianti).
Finanziamento di € 7.000,00, con decorrenza da maggio 2025, da restituire in cinque anni in rate mensili di € 152,00 ciascuna, stipulato con per la sostituzione degli infissi Controparte_2 nell'abitazione di NO (doc. n. 17 allegato).
- La figlia primogenita degli odierni ricorrenti, , maggiorenne, lavora attualmente Persona_5 come commessa presso il negozio di abbigliamento “Takko Fashion” a NO (PG), in forza di contratto a tempo determinato a tempo parziale della durata di cinque mesi dal 03.12.2024 fino al giorno 30.04.2025, in sostituzione di una dipendente in maternità. Ella presta servizio per 20 ore settimanali, percependo uno stipendio mensile netto di € 800,00.
- La figlia secondogenita, , maggiorenne, è stata recentemente assunta con contratto Persona_6 di apprendistato triennale (fino al 2027) come commessa part time presso il supermercato “Todis” a pagina 3 di 5 NO (PG), prestando servizio per 24 ore settimanali e percependo uno stipendio mensile netto di €
800,00.
- e , che all'epoca dell'omologa della separazione erano ancora minorenni, Per_1 Persona_6 hanno sempre stabilmente convissuto con la madre mentre il padre Parte_1 Parte_2
ha sempre provveduto al puntuale rispetto dell'obbligo di contribuire al loro mantenimento.
[...]
- Nel 2021, la IG.ra previa stipula del suddetto mutuo a suo carico, ha ritenuto utile Pt_1 procedere all'acquisto di un'unità immobiliare a NO (PG), dove si è trasferita con le figlie e Per_1
tuttora con lei conviventi. A tale mutuo si aggiungono i succitati finanziamenti. Persona_6
- Il IG. continua a vivere in comodato d'uso in una piccola unità immobiliare ricavata Per_6 all'interno dello stabile di proprietà di sua madre.
- Tenuto conto di quanto poc'anzi descritto, nonché dell'attuale situazione occupazionale delle figlie, entrambe dipendenti part time con contratti che al momento non offrono loro garanzie di stabilizzazione lavorativa né sicure prospettive di definitiva autosufficienza economica, il padre IG.
corrisponderà loro, a titolo di contributo di solidarietà familiare, entro il giorno Parte_2 cinque di ogni mese, l'importo mensile di € 100,00 (ossia € 50,00 per ciascuna), annualmente rivalutato in base agli indici Istat del costo della vita, finché entrambe continueranno a coabitare con la madre nell'immobile di proprietà della medesima”. Parte_1
All'udienza del 14.05.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 4 di 5 Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in NO (PG) in data 13.05.2001 Parte_1 Parte_2
(atto n. 16, parte II, Serie A, anno 2001);
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto, 24.07.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 5 di 5