Articolo 1 della Legge 20 luglio 1982, n. 465
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8 agosto 1982
Art. 1. Articolo unico

Le aree site nel comune di Guidonia Montecelio, estese complessivamente metri quadrati 34.390 - distinte nel nuovo catasto terreni del predetto comune, partita 453/A1, foglio 18, particelle 222, 127, 218, 219, 220, 221, 150, 151, 213, 214, 216, 217, 228, 171, 172, 226, 227, 225, 173, 224, 401, 283, 233, 234, 230, 79, 174, 223/b, 223/2, 231, 232, 152/b, 239, 119/c, 119/d, 240/b, foglio 20, particella 4/b - descritte nella scheda 1169 della consistenza dei beni patrimoniali dello Stato ed utilizzate dall'istituto autonomo per le case popolari (IACP) di Roma, ai sensi del regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 1803 , per la costruzione di fabbricati per abitazioni, sono trasferite, a titolo gratuito, in proprieta' dell'Istituto medesimo.
Per effetto del trasferimento di cui al precedente comma deve intendersi estinto ogni rapporto di credito e di debito esistente tra lo Stato e l'Istituto autonomo per le case popolari di Roma.

Entrata in vigore il 8 agosto 1982