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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott. Stefano Palmaccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2020/2024 R.G. tra sito in Ladispoli, Largo Saturno nn. 1-8–15, cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Agaro, giusta procura in atti;
P.IVA_1
- parte ricorrente -
e
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Ermanno Gatto, giusta procura in atti;
- parte resistente -
CONCLUSIONI:
Per la parte ricorrente:
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, previo accertamento della qualità di erede puro e semplice del sig. , nato a [...], il [...], codice fiscale CP_1
, dichiarare l'accettazione tacita, ex artt. 474 e 476 c.p.c., in capo al medesimo CodiceFiscale_2 convenuto, dell'eredità devoluta ex lege in morte della sig.ra (nata a [...] il [...] Persona_1
e deceduta il 28.10.2017) con conseguente ordine di trascrizione competente conservatore dei RR.II. della predetta accettazione ovvero con conseguente autorizzazione alla trascrizione della stessa sul seguente bene immobile sito in Ladispoli (RM) al Largo Saturno n. 15, piano 1, interno 5, e nello specifico:
✓ quota pari alla metà indivisa dell'appartamento posto al piano primo con il numero di interno 5, della superficie di metri quadrati 55, identificato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 78,
Particella 521, Subalterno 13, Categoria A/2, classe 3, vani 4, Rendita Catastale Euro 599,09.”
Per la parte resistente:
Pagina 1 “Con la presente memoria di costituzione il Sig. dichiara di non opporsi alle domande di CP_1 parte attrice, alle quali pertanto aderisce, fatta eccezione per la richiesta di condanna alle spese di giudizio, che chiede volersi compensare.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 6.9.2024, il Parte_2 ha promosso un giudizio nei confronti di , chiedendo di accertarne la
[...] CP_1 qualità di erede puro e semplice, per accettazione tacita, della madre Persona_1
si è costituito in giudizio, aderendo espressamente alla domanda proposta CP_1 dalla parte ricorrente e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il procedimento è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti.
È principio acquisito in giurisprudenza che “se l'accettazione dell'eredità non viene trascritta, ma il chiamato ha comunque compiuto uno degli atti che ne importano l'accettazione tacita, chiunque (dunque anche il creditore di colui che abbia assunto la qualità di erede) può richiedere la trascrizione di tale atto di accettazione, ove risultante da sentenza, atto pubblico o scrittura privata autenticata (ai sensi dell'art. 2648 comma 3 c.c.). Se, invece, il chiamato ha compiuto atti di accettazione tacita non trascrivibili (perché non risultanti da atto pubblico, scrittura privata autenticata o da sentenza), la vendita del bene del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento.” (cfr. a titolo esemplificativo Tribunale di Novara sez. I n. 549/2024).
Il ricorso deve essere accolto, stante l'adesione del resistente alla domanda articolata dal
. Parte_1
È sufficiente evidenziare, difatti, che la condotta processuale del resistente, chiamato per successione legittima all'eredità della madre (deceduta il 28.10.2017) sottende un Persona_1 implicito riconoscimento della fondatezza dell'azione incardinata nei suoi confronti, ad ogni modo attestata dalle produzioni documentali allegate al ricorso (da cui si evince il compimento di atti idonei a configurare accettazione tacita dell'eredità, come la voltura catastale dell'immobile ereditario;
in disparte il prolungato compossesso di tale bene, in cui egli attualmente risiede, senz'altro incompatibile con una disponibilità a fini meramente conservativi).
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico della parte resistente, applicati i parametri minimi ex DM 55/2014 ss. mm. (fasi di studio e introduttiva) in relazione allo scaglione di valore di riferimento (cause di valore indeterminabile – complessità bassa), apprezzato favorevolmente il comportamento processuale della parte resistente e avuto riguardo al minimo livello di complessità delle questioni trattate.
Pagina 2
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
2020/2024 R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) in accoglimento del ricorso, accerta la qualità di di erede puro e semplice di CP_1
per accettazione tacita;
Persona_1
2) ordina ai competenti uffici dei RR.II. di provvedere alla trascrizione della sentenza, autorizzandone la trascrizione sulla quota di 1/2 dell'unità immobiliare censita al C.F. del
Comune di Ladispoli al Foglio 78, Particella 521, Subalterno 13, Categoria A/2, classe 3, vani 4,
Rendita Catastale Euro 599,09.;
3) condanna al pagamento in favore del delle CP_1 Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 1.453,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%,
CPA e IVA (se dovuta), disponendone la distrazione in favore dell'avv. Agostino Agaro che ne ha fatto richiesta, dichiarandosi antistatario.
Civitavecchia, il 31/01/2025
IL GIUDICE
Stefano Palmaccio
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