Art. 6. (Sedi delle Corti di assise e delle Corti di
assise di appello e numero dei giudici popolari).
Il Governo e' delegato a stabilire, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, il numero delle Corti di assise, quello delle Corti di assise di appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute dall'art. 23, avuto riguardo al numero dei giudizi, alla popolazione e allo sviluppo dei mezzi di comunicazione. ((La determinazione delle sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, delle loro circoscrizioni e del numero dei giudici popolari, potra' essere riesaminata non oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del comma precedente)) .
assise di appello e numero dei giudici popolari).
Il Governo e' delegato a stabilire, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, il numero delle Corti di assise, quello delle Corti di assise di appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute dall'art. 23, avuto riguardo al numero dei giudizi, alla popolazione e allo sviluppo dei mezzi di comunicazione. ((La determinazione delle sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, delle loro circoscrizioni e del numero dei giudici popolari, potra' essere riesaminata non oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del comma precedente)) .