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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/07/2025, n. 4591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4591 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2765/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2765 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 19.11.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
(C.F. ), personalmente e quale CP_1 C.F._1 titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Parete (CE), Via
Scipione Africano n. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Roma
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'appellante – appellato incidentale:
“Voglia l'adita Corte
r.g. n. 2765/2020 1 - accogliere il proposto appello rigettando la domanda di controparte relativa al risarcimento per la sospensione dei lavori;
- condannare la stessa alla restituzione di quanto percepito medio-tempore per effetto dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Vinte le spese del doppio grado”.
Per l'appellato – appellante incidentale:
“voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita:
1) quanto all'appello principale proposto dal rigettare lo stesso Parte_1
siccome inammissibile, irricevibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto o per i motivi spesi sub I) e II) della presente comparsa di costituzione;
2) in via di appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Viterbo n. 1169/2019, pubblicata in data 8 ottobre 2019, accertare e dichiarare
l'illegittimità della risoluzione per inadempimento grave disposta dalla
[...]
e ai sensi dell'art. 136 d.lgs Controparte_2 Pt_2
163/2006 s.m.i. con determinazione n. 103 del 30/07/2013 in danno dell'impresa attrice, sia per carenza dei presupposti di legge, sia per assenza di inadempimento grave dell'impresa;
3) sempre per l'effetto, accertata la illegittimità della procedura rescissoria attuata dall'Amministrazione appaltatrice, accertare e dichiarare che il rapporto contrattuale tra l'impresa attrice e il convenuto comuni di Controparte_2
e si è risolto per fatto ed inadempimento grave di CP_2 Pt_2
quest'ultimo e ciò in relazione alle gravi inadempienze accertate nel corso della
Istruttoria di primo grado;
4) sempre per l'effetto, condannare Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in
[...]
favore dell'impresa della somma di € 48.906,00 quale differenza tra CP_1
l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno per l'illegittimità della prima sospensione pari ad € 73.986,00 e quello richiesto con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado pari ad € 122.892,00 ovvero la diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal 30/07/2013 (data di adozione dell'atto di risoluzione) al saldo effettivo;
r.g. n. 2765/2020 2 5) sempre per l'effetto, condannare Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in
[...]
favore dell'impresa della somma di € 4.218,64 quale utile di impresa del CP_1
10% da calcolarsi sull'importo residuo dei lavori non realizzati pari ad € 42.186,44, ovvero la diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal 30/07/2013 (data di adozione dell'atto di risoluzione) al saldo effettivo, per i motivi spesi sub III) della presente comparsa di costituzione e risposta.
Sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
L'Ente pubblico ha proposto tempestivo appello Controparte_3
avverso la sentenza n. 1169/2019 del Tribunale di Viterbo, nella parte in cui l'ha condannato a corrispondere a , titolare dell'omonima ditta CP_1
individuale, la somma di € 73.986,00, oltre interessi legali dal 30.07.2013 al saldo, per l'illegittima protrazione della sospensione dei lavori nell'esecuzione del contratto di appalto, stipulato in data 13.07.2012, avente ad oggetto l'intervento di valorizzazione del sito medievale di Santa Maria di
Castelvecchio – Mazzano Romano, sito di interesse archeologico e paesaggistico, per un importo complessivo di € 188.914,56.
I lavori furono sospesi a partire dal 07.01.2013 per la redazione di una perizia di variante, resasi necessaria a seguito di alcune modifiche delle voci di lavorazione conseguenti ai sopralluoghi e alle interlocuzioni con le
Soprintendenze interessate. Il 15.04.2013 furono trasmessi alla ditta esecutrice il
I SAL e il verbale di ripresa dei lavori, predisposti dalla Direzione dei Lavori.
La ditta sottoscrisse con riserva il verbale di ripresa dei lavori, CP_1
richiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione dei lavori. Il
18.06.2013, dal momento che i lavori non erano ancora ripresi, il committente tramite il RUP e la Direzione dei Lavori diffidò formalmente l'impresa appaltatrice alla ripresa dei lavori. Senonché, in riscontro a detta diffida,
l'appaltatore comunicò l'intenzione di recedere dal contratto in quanto le variazioni richieste eccedevano il quinto d'obbligo (v. art. 132 comma 4 D.L.vo r.g. n. 2765/2020 3 163/2006) e il periodo di sospensione si era protratto per oltre un quarto del tempo previsto per l'esecuzione dei lavori (art. 159 comma 4 DPR 207/2010), richiedendo il saldo del credito per le lavorazioni eseguite pari ad € 121.446,29 e il risarcimento dei danni subiti per la sospensione dei lavori, ritenuta illegittima, quantificato in € 124.146,00. Il 18.07.2013 il Comitato di Gestione dell'Ente deliberò di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice ai sensi dell'art. 136 D.L.vo 163/2006, poi disposta dal Direttore con Determinazione del 30.07.2013.
Il Tribunale di Viterbo, adito da : (i) ha accolto solo in parte la CP_1
domanda avanzata dall'attore diretta all'accertamento dell'illegittimità della disposta sospensione dei lavori, ritenendo che la sospensione, conseguente alla necessità di predisporre una variante, poteva ritenersi legittima alla luce di quanto disposto dall'art. 132 D.L.vo 163/2006 e, per quanto concerne i beni sottoposti a vincolo archeologico e paesaggistico come quello in esame, dall'art. 205 D.L.vo cit., ma che il suo allungamento conseguente alla predisposizione di una prima variante, redatta a misura e non a corpo e per tale ragione respinta, non poteva ritenersi legittimo, con conseguente condanna della stazione appaltante a rifondere all'appaltatrice la somma di € 73.986,00 (= € 1.254,00 al giorno per 59 giorni di sospensione illegittima, dal 07.01.2013 al 07.03.2013); (ii) ha respinto la domanda diretta all'accertamento dei presupposti di cui all'art. 159 D.L.vo 201/2010 per lo scioglimento del contratto su richiesta dell'appaltatore, essendo illegittima solo una parte della sospensione dei lavori
(a far data dal 07.03.2013), inferiore al limite di legge;
(iii) ha respinto anche le domande dirette all'accertamento dell'illegittimità della risoluzione del contratto deliberata dalla stazione appaltante, del pagamento dell'indennizzo per l'anticipato scioglimento del rapporto e per l'introduzione di varianti superiori al quinto del valore del contratto, essendo lo scioglimento imputabile alla stessa appaltatrice che si era rifiutata di riprendere i lavori;
(iv) ha accolto invece la domanda diretta al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti, quantificato in complessivi € 97.788,06 oltre interessi dal 30.07.2013, tenuto conto del ribasso d'asta e dell'aumento del 5%, importo da cui detrarre le somme già versate dalla committente (€ 90.378,08); (v) ha condannato l'Ente committente allo svincolo ed alla restituzione delle garanzie prestate r.g. n. 2765/2020 4 dall'appaltatrice; (vi) ha disposto la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
, che nelle more in esecuzione della sentenza oggi Controparte_3
appellata aveva corrisposto al la somma complessiva di € 98.203,94, ha CP_1
appellato la sentenza limitatamente alle statuizioni di cui al punto (i):
1) per essersi il tribunale pronunciato su una domanda che non era stata proposta, avendo l'odierna appellata avanzato domanda risarcitoria per l'illegittima sospensione dei lavori, indicando le stesse voci di danno riportate nella riserva iscritta nel verbale di sospensione dei lavori, e non per l'illegittima protrazione della sospensione, per la quale peraltro alcuna riserva poteva essere iscritta nel verbale di sospensione tenuto conto di quanto disposto dall'art. 158 comma 8 DPR n. 207/2010;
2) per avere contraddittoriamente e in violazione del disposto degli artt. 158 e
159 D.P.R. n. 207/2010 il tribunale ritenuto legittima la sospensione dei lavori disposta il 07.01.2013, salvo poi ritenere illegittimo il periodo di sospensione dal 07.01.2013 al 07.03.2013 nel quale era stata predisposta la prima variante respinta, mentre avrebbe dovuto considerare legittimo, ai sensi dell'art. 159 comma 2 D.P.R. cit., il periodo di sospensione per il tempo necessario alla redazione di una variante in corso d'opera che tenesse conto della complessità e delle modifiche da introdurre nel progetto, quantificato dallo stesso tribunale in circa tre mesi, con conseguente azzeramento dell'indennizzo quantificato;
3) per avere il tribunale trasgredito alle regole sull'onere della prova, omettendo di considerare che le contestazioni sull'an dell'indennizzo involgevano anche il quantum, sicché non si poteva assumere che il danno non fosse stato contestato dal committente ed era onere dell'appaltatrice fornire prova delle voci di danno richieste, la cui sussistenza è smentita dalla documentazione acquisita, se si tiene conto che dal verbale di sospensione lavori risulta che il 07.01.2013 non vi erano in cantiere né forza lavoro né mezzi d'opera.
L'atto di citazione in appello non è stato notificato a in CP_1
osservanza del termine a comparire, tant'è che alla prima udienza è stata disposta la rinnovazione della sua notificazione, poi ritualmente eseguita.
r.g. n. 2765/2020 5 In data 31.08.2021 si è quindi tempestivamente costituito , in CP_1
proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, il quale ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha proposto a sua volta appello incidentale avverso la sentenza n. 1169/2019 Tribunale di Viterbo, chiedendone la riforma nelle parti in cui:
1) ha respinto la domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità della risoluzione del contratto disposta dalla stazione appaltante, omettendo di considerare i plurimi inadempimenti nei quali quest'ultima era incorsa, dalla mancata predisposizione di un progetto realmente esecutivo alla durata della sospensione dei lavori, alla possibilità di disporre una sospensione solo parziale, alla modifica non consentita del rapporto per il tramite di una variante che riguardava oltre il 50% del progetto posto a base di gara e trascurando di effettuare la comparazione tra i reciproci inadempimenti al fine di stabilire quale delle due parti si fosse resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti;
2) ha contraddittoriamente ritenuto da un lato illegittimo il contegno tenuto dal committente per una porzione della sospensione dei lavori salvo poi ritenere legittima la risoluzione del contratto ex art. 136 D.L.vo 163/2006, non considerando da un lato che tutto il periodo di sospensione doveva reputarsi illegittimo in ragione dell'accertata possibilità di una sospensione solo parziale e dall'altro che la risoluzione era intervenuta dopo che l'appaltatrice aveva legittimamente esercitato il diritto di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 132 comma 4 D.L.vo 163/2006;
3) ha conseguentemente rigettato (in parte) la domanda risarcitoria per l'illegittima sospensione dei lavori, con conseguente diritto dell'appaltatrice di ricevere: (i) la somma di € 48.906,00, pari alla differenza tra l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno per l'illegittimità della prima sospensione pari ad € 73.986,00 e quello richiesto con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado pari ad € 122.892,00; (ii) il mancato utile per i lavori non eseguiti oggetto del contratto, pari al 10% dell'importo dei lavori non eseguiti per lo scioglimento del rapporto (€ 42.186,44).
L'appello principale è fondato, mentre è infondato l'appello incidentale.
r.g. n. 2765/2020 6 Per ragioni di pregiudizialità logica appare opportuno prendere dapprima in esame i motivi dell'appello incidentale, che attengono tutti alla legittimità della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore disposta dall'Ente pubblico appaltante.
L'appellante incidentale ha dedotto l'esistenza di inadempimenti della stazione appaltante che avrebbero legittimato lo scioglimento del rapporto, focalizzandosi in particolare: (i) sulla mancata predisposizione di un progetto
“realmente esecutivo”, non ovviando a tale mancanza nemmeno la predisposizione della variante in corso d'opera; (ii) sull'illegittimità della variante e della sospensione dei lavori.
Invero, poiché l'intervento oggetto dell'appalto pubblico riguardava beni immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, archeologico e monumentale e comunque soggetti alle disposizioni di tutela di cui al D.L.vo 42/2004, la predisposizione di un progetto esecutivo, nel caso di specie peraltro predisposto dalla stazione appaltante, non era affatto necessaria. L'art. 203
D.L.vo 163/2006 (Codice Appalti), applicabile ratione temporis, prevedeva infatti che in questi casi l'affidamento dei lavori fosse “disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto” e che l'esecuzione dei lavori potesse, dunque, “prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo”, che, ove ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento, poteva essere effettuata indifferentemente o dalla stazione appaltante o dall'appaltatore.
Nel caso di specie, come detto, non solo la stazione appaltante aveva predisposto un progetto esecutivo, ma aveva anche specificato nella relazione tecnica dell'elaborato progettuale (doc. 01 all. alla memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c. dep. dall' ) che “l'intervento esecutivo potrà essere CP_4
verificato ed eseguito soltanto dopo la rimozione di tutta la vegetazione infestante e previa verifica della stabilità di alcune parti murarie”. Evenienza da ritenersi senz'altro normale nell'esecuzione di lavori di recupero e valorizzazione di reperti archeologici e culturali, come la riqualificazione del sito medievale di
Santa Maria di Castelvecchio, per il quale gli elaborati progettuali predisposti dalla stazione appaltante prevedevano, tra l'altro, la sistemazione del sentiero di accesso e dell'area tramite interventi di ingegneria naturalistica, la pulizia r.g. n. 2765/2020 7 dalle piante infestanti le murature dei ruderi, la stilatura dei blocchi ed il consolidamento delle murature.
Le contestazioni di genericità e incompletezza della progettazione esecutiva non hanno dunque pregio, al pari della dedotta carenza dell'autorizzazione antisismica, che, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, rappresenta questione diversa che nulla ha a che vedere con i requisiti di completezza e di precisione degli elaborati progettuali.
Venendo ora alla sospensione dei lavori, occorre rilevare che essa era stata preceduta dall'Ordine di servizio n. 1 del 30.11.2012, sottoscritto senza riserva alcuna dall'appaltatore, con il quale la Direzione Lavori dava disposizione di eseguire interventi volti essenzialmente alla conservazione dello stato dei luoghi in vista della necessità “a breve (di) operare una sospensione dei lavori”, considerati sia il parere espresso dalla Soprintendenza ai beni monumentali sia
“la necessità, più volte manifestata, di redigere una variante per quanto riguarda la copertura della torre ed alcune lavorazioni non previste in fase progettuale”.
Nel verbale di sospensione dei lavori del 07.01.2013, sottoscritto con riserva dall'impresa appaltatrice, si dava atto del “parere espresso dalla Soprintendenza per
i beni archeologici per l'Etruria Meridionale (…) con la prescrizione di sopralluogo preventivo per le lavorazioni relative alle viminate, staccionate e gradoni” e della circostanza che “allo stato dei lavori è emersa la necessità di redigere una variante in corso d'opera al progetto approvato”.
Nella relazione tecnica della variante il progettista evidenziava la necessità dell'adeguamento progettuale in funzione di motivazioni, scaturite durante l'esecuzione dei lavori, legate alla natura dell'opera, in quanto soltanto durante il montaggio dei ponteggi e la rimozione della vegetazione infestante era stato possibile appurare le effettive necessità di intervento, e per recepire le indicazioni pervenute dalla Soprintendenza per i beni archeologici e dalla
Soprintendenza per i beni monumentali territorialmente competenti.
L'art. 159 Regolamento di attuazione del Codice Appalti del 2006, adottato con DPR 207/2010, applicabile ratione temporis, prevede che: “È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma
1, nei casi di (…) altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte”; e stabilisce nel contempo che: “Tra le circostanze
r.g. n. 2765/2020 8 speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo
132, comma 1, lettere a) e b), del codice;
nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d), del codice, la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto”.
Ora, le ipotesi, tassative, previste dall'art. 132 D.L.vo 163/2006 lett. a), b), c) e d), per le quali è sempre ammessa la predisposizione di variante in corso d'opera, sono le seguenti: “a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera
o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista”
(art. 132).
A tali ipotesi tassative si aggiungono, con riferimento ai lavori su beni immobili soggetti alle disposizioni di tutela del D.L.vo n. 42/2004 come quello in esame, altre ipotesi per le quali sono ammesse e sono dunque legittime le varianti in corso d'opera, che possono legittimare la sospensione dei lavori, quelle “resesi necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento” (art. 205 comma 4).
Come correttamente evidenziato dal CTU, le motivazioni dedotte per disporre la sospensione dei lavori ricadono pienamente nell'ambito applicativo r.g. n. 2765/2020 9 degli artt. 132 lettera c) e 205 comma 4 Codice Appalti e dell'art. 159
Regolamento di attuazione del Codice Appalti, sicché la sospensione dei lavori disposta il 07.01.2013 deve ritenersi senz'altro legittima.
Non è dunque configurabile alcun diritto ad un compenso o ad un indennizzo in capo all'appaltatore, stante peraltro l'improprio richiamo operato dall'appellante incidentale all'art. 159 DPR 207/2010, che prevede la facoltà dell'appaltatore di sciogliersi dal contratto, in caso di protrazione della sospensione per un periodo superiore ad un quarto del termine contrattuale fissato per l'esecuzione dei lavori, ma solo nell'ipotesi in cui la sospensione sia stata disposta ai sensi dell'articolo 158 comma 2 del DPR cit., quando cioè, “fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 159, comma 1”, il responsabile del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordini la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160
(cfr. Cass. n. 14574/2010, conf. Cass. n. 15700/2018).
Né d'altronde può ritenersi accertata, al contrario di quanto dedotto dall'appellante incidentale, la possibilità alternativa, non perseguita dall'amministrazione nel caso di specie, di una sospensione solo parziale dei lavori. La tesi verosimilmente si fonda sulla circostanza che, ancora in attesa dell'approvazione della perizia di variante, il 15.04.2013 venne disposta la ripresa dei lavori, ma trascura di considerare che il fermo del cantiere era stato deliberato allo scopo di consentire i sopralluoghi delle competenti
Soprintendenze e di non pregiudicarne l'esecuzione.
A fronte di una sospensione dei lavori legittimamente disposta, è invece pacifico e incontestato che l'impresa appaltatrice si rifiutò di riprendere i lavori, Contr anche dopo essere stata resa destinataria di apposita diffida intimatale dal e dalla Direzione dei Lavori con raccomandata del 18.06.2013. Deve quindi convenirsi con il Giudice di prime cure che la risoluzione del contratto deliberata dal Comitato di Gestione dell' e disposta con CP_4
Determinazione del 30.07.2013 dal Direttore dell' sia senz'altro CP_4
legittima, in quanto conseguente all'inosservanza del principale obbligo gravante ex contractu sull'appaltatore, che è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Direzione lavori senza poter sospendere o ritardare arbitrariamente l'esecuzione dei lavori.
r.g. n. 2765/2020 10 Venendo ora ai motivi dell'appello principale, nel richiamare le considerazioni già svolte in merito alla legittimità della sospensione dei lavori disposta il 07.01.2013, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 159 comma 2 DPR
207/2010, applicabile ratione temporis, quando la sospensione dei lavori è dovuta alla redazione di una perizia di variante, “il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto”.
Ora, nel caso di specie, la variante ha apportato modifiche rilevanti alle originarie previsioni progettuali, tra le quali il cambiamento del sistema di copertura, il consolidamento delle tracce della pavimentazione esistente,
l'effettuazione di uno scavo di tipo archeologico superficiale all'interno della chiesa, il consolidamento delle opere murarie con perforazioni orizzontali e iniezioni di malta di calce in luogo di perforazioni verticali con l'inserimento di barre di acciaio inossidabile,, l'effettuazione della pulizie delle mura esterne della torre non con impacchi di biocida e bisturi ma con spruzzo di biocida, sciacquatura e successiva spazzolatura delle superfici.
Deve altresì osservarsi che, come già detto, la legittimità della disposta sospensione dei lavori è stata predicata anche per ciò che concerne l'acquisizione dei pareri della Soprintendenza per i beni archeologici dell' e della Soprintendenza per i beni archeologici e Controparte_6
paesaggistici di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, previa l'effettuazione di appositi sopralluoghi, che ebbero luogo rispettivamente il 06.02.2013 e il
15.03.2013, come si evince dal verbale di ripresa dei lavori del 15.04.2013.
Deve quindi ritenersi che la durata della sospensione sia congrua, se si tiene conto che per l'appunto il 15.03.2013 venne effettuato l'ultimo dei sopralluoghi delle Soprintendenze interessate, che il 06.06.2013 venne definitivamente approvata la perizia di variante (dopo la bocciatura di quella inizialmente predisposta) e che il 15.04.2013 venne per l'appunto disposta la ripresa dei lavori, alla quale l'impresa appaltatrice, come detto, non ottemperò.
L'intero periodo di sospensione (dal 07.01.2013 al 15.04.2013) deve quindi ritenersi legittimo, con conseguente totale reiezione della domanda risarcitoria avanzata dalla , parzialmente accolta in primo Controparte_7
grado, con la specificazione della contraddittorietà della motivazione del tribunale, laddove non solo ha ritenuto dapprima legittima la sospensione dei r.g. n. 2765/2020 11 lavori disposta il 07.01.2013 salvo poi ritenere illegittimo il periodo di sospensione compreso tra il 07.01.2013 e il 07.03.2013 (data del respingimento della prima perizia di variante) ma ha anche incluso in detto arco temporale la data di effettuazione del sopralluogo della Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell'Etruria Meridionale.
L'accoglimento del secondo motivo dell'appello principale ha carattere assorbente rispetto ai restanti motivi.
La regolamentazione delle spese, che deve tenere conto dell'esito complessivo della controversia, non può prescindere dal rilievo della prevalente soccombenza dell'odierna parte appellata, che legittima la compensazione delle spese di lite solo nei limiti di un terzo e la condanna della stessa parte a rifondere all'odierna parte appellante i restanti due terzi, liquidati come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 per il giudizio di primo grado e in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 per il giudizio di appello, con le spese della CTU poste a carico dell'odierna parte appellata per i due terzi e per il restante terzo a carico dell'appellante.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, respinge la domanda di condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per l'illegittima sospensione dei lavori e condanna l'appellato a restituire la somma di €
98.203,94 corrispostagli da parte appellante in esecuzione della sentenza appellata;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Dichiara compensate tra le parti nei limiti di un terzo le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellato a rifondere all'appellante i restanti due terzi, che liquida in € 8.960,00 per compensi oltre accessori se dovuti per il giudizio di primo grado e in € 6.660,00 per compensi oltre r.g. n. 2765/2020 12 accessori se dovuti per il presente grado di giudizio;
pone definitivamente le spese della CTU per 2/3 a carico della parte appellata e per il restante terzo a carico dell'appellante principale.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
17.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 2765/2020 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2765 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 19.11.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
(C.F. ), personalmente e quale CP_1 C.F._1 titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Parete (CE), Via
Scipione Africano n. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Roma
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'appellante – appellato incidentale:
“Voglia l'adita Corte
r.g. n. 2765/2020 1 - accogliere il proposto appello rigettando la domanda di controparte relativa al risarcimento per la sospensione dei lavori;
- condannare la stessa alla restituzione di quanto percepito medio-tempore per effetto dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Vinte le spese del doppio grado”.
Per l'appellato – appellante incidentale:
“voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita:
1) quanto all'appello principale proposto dal rigettare lo stesso Parte_1
siccome inammissibile, irricevibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto o per i motivi spesi sub I) e II) della presente comparsa di costituzione;
2) in via di appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Viterbo n. 1169/2019, pubblicata in data 8 ottobre 2019, accertare e dichiarare
l'illegittimità della risoluzione per inadempimento grave disposta dalla
[...]
e ai sensi dell'art. 136 d.lgs Controparte_2 Pt_2
163/2006 s.m.i. con determinazione n. 103 del 30/07/2013 in danno dell'impresa attrice, sia per carenza dei presupposti di legge, sia per assenza di inadempimento grave dell'impresa;
3) sempre per l'effetto, accertata la illegittimità della procedura rescissoria attuata dall'Amministrazione appaltatrice, accertare e dichiarare che il rapporto contrattuale tra l'impresa attrice e il convenuto comuni di Controparte_2
e si è risolto per fatto ed inadempimento grave di CP_2 Pt_2
quest'ultimo e ciò in relazione alle gravi inadempienze accertate nel corso della
Istruttoria di primo grado;
4) sempre per l'effetto, condannare Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in
[...]
favore dell'impresa della somma di € 48.906,00 quale differenza tra CP_1
l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno per l'illegittimità della prima sospensione pari ad € 73.986,00 e quello richiesto con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado pari ad € 122.892,00 ovvero la diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal 30/07/2013 (data di adozione dell'atto di risoluzione) al saldo effettivo;
r.g. n. 2765/2020 2 5) sempre per l'effetto, condannare Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in
[...]
favore dell'impresa della somma di € 4.218,64 quale utile di impresa del CP_1
10% da calcolarsi sull'importo residuo dei lavori non realizzati pari ad € 42.186,44, ovvero la diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal 30/07/2013 (data di adozione dell'atto di risoluzione) al saldo effettivo, per i motivi spesi sub III) della presente comparsa di costituzione e risposta.
Sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
L'Ente pubblico ha proposto tempestivo appello Controparte_3
avverso la sentenza n. 1169/2019 del Tribunale di Viterbo, nella parte in cui l'ha condannato a corrispondere a , titolare dell'omonima ditta CP_1
individuale, la somma di € 73.986,00, oltre interessi legali dal 30.07.2013 al saldo, per l'illegittima protrazione della sospensione dei lavori nell'esecuzione del contratto di appalto, stipulato in data 13.07.2012, avente ad oggetto l'intervento di valorizzazione del sito medievale di Santa Maria di
Castelvecchio – Mazzano Romano, sito di interesse archeologico e paesaggistico, per un importo complessivo di € 188.914,56.
I lavori furono sospesi a partire dal 07.01.2013 per la redazione di una perizia di variante, resasi necessaria a seguito di alcune modifiche delle voci di lavorazione conseguenti ai sopralluoghi e alle interlocuzioni con le
Soprintendenze interessate. Il 15.04.2013 furono trasmessi alla ditta esecutrice il
I SAL e il verbale di ripresa dei lavori, predisposti dalla Direzione dei Lavori.
La ditta sottoscrisse con riserva il verbale di ripresa dei lavori, CP_1
richiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione dei lavori. Il
18.06.2013, dal momento che i lavori non erano ancora ripresi, il committente tramite il RUP e la Direzione dei Lavori diffidò formalmente l'impresa appaltatrice alla ripresa dei lavori. Senonché, in riscontro a detta diffida,
l'appaltatore comunicò l'intenzione di recedere dal contratto in quanto le variazioni richieste eccedevano il quinto d'obbligo (v. art. 132 comma 4 D.L.vo r.g. n. 2765/2020 3 163/2006) e il periodo di sospensione si era protratto per oltre un quarto del tempo previsto per l'esecuzione dei lavori (art. 159 comma 4 DPR 207/2010), richiedendo il saldo del credito per le lavorazioni eseguite pari ad € 121.446,29 e il risarcimento dei danni subiti per la sospensione dei lavori, ritenuta illegittima, quantificato in € 124.146,00. Il 18.07.2013 il Comitato di Gestione dell'Ente deliberò di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice ai sensi dell'art. 136 D.L.vo 163/2006, poi disposta dal Direttore con Determinazione del 30.07.2013.
Il Tribunale di Viterbo, adito da : (i) ha accolto solo in parte la CP_1
domanda avanzata dall'attore diretta all'accertamento dell'illegittimità della disposta sospensione dei lavori, ritenendo che la sospensione, conseguente alla necessità di predisporre una variante, poteva ritenersi legittima alla luce di quanto disposto dall'art. 132 D.L.vo 163/2006 e, per quanto concerne i beni sottoposti a vincolo archeologico e paesaggistico come quello in esame, dall'art. 205 D.L.vo cit., ma che il suo allungamento conseguente alla predisposizione di una prima variante, redatta a misura e non a corpo e per tale ragione respinta, non poteva ritenersi legittimo, con conseguente condanna della stazione appaltante a rifondere all'appaltatrice la somma di € 73.986,00 (= € 1.254,00 al giorno per 59 giorni di sospensione illegittima, dal 07.01.2013 al 07.03.2013); (ii) ha respinto la domanda diretta all'accertamento dei presupposti di cui all'art. 159 D.L.vo 201/2010 per lo scioglimento del contratto su richiesta dell'appaltatore, essendo illegittima solo una parte della sospensione dei lavori
(a far data dal 07.03.2013), inferiore al limite di legge;
(iii) ha respinto anche le domande dirette all'accertamento dell'illegittimità della risoluzione del contratto deliberata dalla stazione appaltante, del pagamento dell'indennizzo per l'anticipato scioglimento del rapporto e per l'introduzione di varianti superiori al quinto del valore del contratto, essendo lo scioglimento imputabile alla stessa appaltatrice che si era rifiutata di riprendere i lavori;
(iv) ha accolto invece la domanda diretta al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti, quantificato in complessivi € 97.788,06 oltre interessi dal 30.07.2013, tenuto conto del ribasso d'asta e dell'aumento del 5%, importo da cui detrarre le somme già versate dalla committente (€ 90.378,08); (v) ha condannato l'Ente committente allo svincolo ed alla restituzione delle garanzie prestate r.g. n. 2765/2020 4 dall'appaltatrice; (vi) ha disposto la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
, che nelle more in esecuzione della sentenza oggi Controparte_3
appellata aveva corrisposto al la somma complessiva di € 98.203,94, ha CP_1
appellato la sentenza limitatamente alle statuizioni di cui al punto (i):
1) per essersi il tribunale pronunciato su una domanda che non era stata proposta, avendo l'odierna appellata avanzato domanda risarcitoria per l'illegittima sospensione dei lavori, indicando le stesse voci di danno riportate nella riserva iscritta nel verbale di sospensione dei lavori, e non per l'illegittima protrazione della sospensione, per la quale peraltro alcuna riserva poteva essere iscritta nel verbale di sospensione tenuto conto di quanto disposto dall'art. 158 comma 8 DPR n. 207/2010;
2) per avere contraddittoriamente e in violazione del disposto degli artt. 158 e
159 D.P.R. n. 207/2010 il tribunale ritenuto legittima la sospensione dei lavori disposta il 07.01.2013, salvo poi ritenere illegittimo il periodo di sospensione dal 07.01.2013 al 07.03.2013 nel quale era stata predisposta la prima variante respinta, mentre avrebbe dovuto considerare legittimo, ai sensi dell'art. 159 comma 2 D.P.R. cit., il periodo di sospensione per il tempo necessario alla redazione di una variante in corso d'opera che tenesse conto della complessità e delle modifiche da introdurre nel progetto, quantificato dallo stesso tribunale in circa tre mesi, con conseguente azzeramento dell'indennizzo quantificato;
3) per avere il tribunale trasgredito alle regole sull'onere della prova, omettendo di considerare che le contestazioni sull'an dell'indennizzo involgevano anche il quantum, sicché non si poteva assumere che il danno non fosse stato contestato dal committente ed era onere dell'appaltatrice fornire prova delle voci di danno richieste, la cui sussistenza è smentita dalla documentazione acquisita, se si tiene conto che dal verbale di sospensione lavori risulta che il 07.01.2013 non vi erano in cantiere né forza lavoro né mezzi d'opera.
L'atto di citazione in appello non è stato notificato a in CP_1
osservanza del termine a comparire, tant'è che alla prima udienza è stata disposta la rinnovazione della sua notificazione, poi ritualmente eseguita.
r.g. n. 2765/2020 5 In data 31.08.2021 si è quindi tempestivamente costituito , in CP_1
proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, il quale ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha proposto a sua volta appello incidentale avverso la sentenza n. 1169/2019 Tribunale di Viterbo, chiedendone la riforma nelle parti in cui:
1) ha respinto la domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità della risoluzione del contratto disposta dalla stazione appaltante, omettendo di considerare i plurimi inadempimenti nei quali quest'ultima era incorsa, dalla mancata predisposizione di un progetto realmente esecutivo alla durata della sospensione dei lavori, alla possibilità di disporre una sospensione solo parziale, alla modifica non consentita del rapporto per il tramite di una variante che riguardava oltre il 50% del progetto posto a base di gara e trascurando di effettuare la comparazione tra i reciproci inadempimenti al fine di stabilire quale delle due parti si fosse resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti;
2) ha contraddittoriamente ritenuto da un lato illegittimo il contegno tenuto dal committente per una porzione della sospensione dei lavori salvo poi ritenere legittima la risoluzione del contratto ex art. 136 D.L.vo 163/2006, non considerando da un lato che tutto il periodo di sospensione doveva reputarsi illegittimo in ragione dell'accertata possibilità di una sospensione solo parziale e dall'altro che la risoluzione era intervenuta dopo che l'appaltatrice aveva legittimamente esercitato il diritto di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 132 comma 4 D.L.vo 163/2006;
3) ha conseguentemente rigettato (in parte) la domanda risarcitoria per l'illegittima sospensione dei lavori, con conseguente diritto dell'appaltatrice di ricevere: (i) la somma di € 48.906,00, pari alla differenza tra l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno per l'illegittimità della prima sospensione pari ad € 73.986,00 e quello richiesto con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado pari ad € 122.892,00; (ii) il mancato utile per i lavori non eseguiti oggetto del contratto, pari al 10% dell'importo dei lavori non eseguiti per lo scioglimento del rapporto (€ 42.186,44).
L'appello principale è fondato, mentre è infondato l'appello incidentale.
r.g. n. 2765/2020 6 Per ragioni di pregiudizialità logica appare opportuno prendere dapprima in esame i motivi dell'appello incidentale, che attengono tutti alla legittimità della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore disposta dall'Ente pubblico appaltante.
L'appellante incidentale ha dedotto l'esistenza di inadempimenti della stazione appaltante che avrebbero legittimato lo scioglimento del rapporto, focalizzandosi in particolare: (i) sulla mancata predisposizione di un progetto
“realmente esecutivo”, non ovviando a tale mancanza nemmeno la predisposizione della variante in corso d'opera; (ii) sull'illegittimità della variante e della sospensione dei lavori.
Invero, poiché l'intervento oggetto dell'appalto pubblico riguardava beni immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, archeologico e monumentale e comunque soggetti alle disposizioni di tutela di cui al D.L.vo 42/2004, la predisposizione di un progetto esecutivo, nel caso di specie peraltro predisposto dalla stazione appaltante, non era affatto necessaria. L'art. 203
D.L.vo 163/2006 (Codice Appalti), applicabile ratione temporis, prevedeva infatti che in questi casi l'affidamento dei lavori fosse “disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto” e che l'esecuzione dei lavori potesse, dunque, “prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo”, che, ove ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento, poteva essere effettuata indifferentemente o dalla stazione appaltante o dall'appaltatore.
Nel caso di specie, come detto, non solo la stazione appaltante aveva predisposto un progetto esecutivo, ma aveva anche specificato nella relazione tecnica dell'elaborato progettuale (doc. 01 all. alla memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c. dep. dall' ) che “l'intervento esecutivo potrà essere CP_4
verificato ed eseguito soltanto dopo la rimozione di tutta la vegetazione infestante e previa verifica della stabilità di alcune parti murarie”. Evenienza da ritenersi senz'altro normale nell'esecuzione di lavori di recupero e valorizzazione di reperti archeologici e culturali, come la riqualificazione del sito medievale di
Santa Maria di Castelvecchio, per il quale gli elaborati progettuali predisposti dalla stazione appaltante prevedevano, tra l'altro, la sistemazione del sentiero di accesso e dell'area tramite interventi di ingegneria naturalistica, la pulizia r.g. n. 2765/2020 7 dalle piante infestanti le murature dei ruderi, la stilatura dei blocchi ed il consolidamento delle murature.
Le contestazioni di genericità e incompletezza della progettazione esecutiva non hanno dunque pregio, al pari della dedotta carenza dell'autorizzazione antisismica, che, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, rappresenta questione diversa che nulla ha a che vedere con i requisiti di completezza e di precisione degli elaborati progettuali.
Venendo ora alla sospensione dei lavori, occorre rilevare che essa era stata preceduta dall'Ordine di servizio n. 1 del 30.11.2012, sottoscritto senza riserva alcuna dall'appaltatore, con il quale la Direzione Lavori dava disposizione di eseguire interventi volti essenzialmente alla conservazione dello stato dei luoghi in vista della necessità “a breve (di) operare una sospensione dei lavori”, considerati sia il parere espresso dalla Soprintendenza ai beni monumentali sia
“la necessità, più volte manifestata, di redigere una variante per quanto riguarda la copertura della torre ed alcune lavorazioni non previste in fase progettuale”.
Nel verbale di sospensione dei lavori del 07.01.2013, sottoscritto con riserva dall'impresa appaltatrice, si dava atto del “parere espresso dalla Soprintendenza per
i beni archeologici per l'Etruria Meridionale (…) con la prescrizione di sopralluogo preventivo per le lavorazioni relative alle viminate, staccionate e gradoni” e della circostanza che “allo stato dei lavori è emersa la necessità di redigere una variante in corso d'opera al progetto approvato”.
Nella relazione tecnica della variante il progettista evidenziava la necessità dell'adeguamento progettuale in funzione di motivazioni, scaturite durante l'esecuzione dei lavori, legate alla natura dell'opera, in quanto soltanto durante il montaggio dei ponteggi e la rimozione della vegetazione infestante era stato possibile appurare le effettive necessità di intervento, e per recepire le indicazioni pervenute dalla Soprintendenza per i beni archeologici e dalla
Soprintendenza per i beni monumentali territorialmente competenti.
L'art. 159 Regolamento di attuazione del Codice Appalti del 2006, adottato con DPR 207/2010, applicabile ratione temporis, prevede che: “È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma
1, nei casi di (…) altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte”; e stabilisce nel contempo che: “Tra le circostanze
r.g. n. 2765/2020 8 speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo
132, comma 1, lettere a) e b), del codice;
nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d), del codice, la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto”.
Ora, le ipotesi, tassative, previste dall'art. 132 D.L.vo 163/2006 lett. a), b), c) e d), per le quali è sempre ammessa la predisposizione di variante in corso d'opera, sono le seguenti: “a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera
o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista”
(art. 132).
A tali ipotesi tassative si aggiungono, con riferimento ai lavori su beni immobili soggetti alle disposizioni di tutela del D.L.vo n. 42/2004 come quello in esame, altre ipotesi per le quali sono ammesse e sono dunque legittime le varianti in corso d'opera, che possono legittimare la sospensione dei lavori, quelle “resesi necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento” (art. 205 comma 4).
Come correttamente evidenziato dal CTU, le motivazioni dedotte per disporre la sospensione dei lavori ricadono pienamente nell'ambito applicativo r.g. n. 2765/2020 9 degli artt. 132 lettera c) e 205 comma 4 Codice Appalti e dell'art. 159
Regolamento di attuazione del Codice Appalti, sicché la sospensione dei lavori disposta il 07.01.2013 deve ritenersi senz'altro legittima.
Non è dunque configurabile alcun diritto ad un compenso o ad un indennizzo in capo all'appaltatore, stante peraltro l'improprio richiamo operato dall'appellante incidentale all'art. 159 DPR 207/2010, che prevede la facoltà dell'appaltatore di sciogliersi dal contratto, in caso di protrazione della sospensione per un periodo superiore ad un quarto del termine contrattuale fissato per l'esecuzione dei lavori, ma solo nell'ipotesi in cui la sospensione sia stata disposta ai sensi dell'articolo 158 comma 2 del DPR cit., quando cioè, “fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 159, comma 1”, il responsabile del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordini la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160
(cfr. Cass. n. 14574/2010, conf. Cass. n. 15700/2018).
Né d'altronde può ritenersi accertata, al contrario di quanto dedotto dall'appellante incidentale, la possibilità alternativa, non perseguita dall'amministrazione nel caso di specie, di una sospensione solo parziale dei lavori. La tesi verosimilmente si fonda sulla circostanza che, ancora in attesa dell'approvazione della perizia di variante, il 15.04.2013 venne disposta la ripresa dei lavori, ma trascura di considerare che il fermo del cantiere era stato deliberato allo scopo di consentire i sopralluoghi delle competenti
Soprintendenze e di non pregiudicarne l'esecuzione.
A fronte di una sospensione dei lavori legittimamente disposta, è invece pacifico e incontestato che l'impresa appaltatrice si rifiutò di riprendere i lavori, Contr anche dopo essere stata resa destinataria di apposita diffida intimatale dal e dalla Direzione dei Lavori con raccomandata del 18.06.2013. Deve quindi convenirsi con il Giudice di prime cure che la risoluzione del contratto deliberata dal Comitato di Gestione dell' e disposta con CP_4
Determinazione del 30.07.2013 dal Direttore dell' sia senz'altro CP_4
legittima, in quanto conseguente all'inosservanza del principale obbligo gravante ex contractu sull'appaltatore, che è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Direzione lavori senza poter sospendere o ritardare arbitrariamente l'esecuzione dei lavori.
r.g. n. 2765/2020 10 Venendo ora ai motivi dell'appello principale, nel richiamare le considerazioni già svolte in merito alla legittimità della sospensione dei lavori disposta il 07.01.2013, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 159 comma 2 DPR
207/2010, applicabile ratione temporis, quando la sospensione dei lavori è dovuta alla redazione di una perizia di variante, “il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto”.
Ora, nel caso di specie, la variante ha apportato modifiche rilevanti alle originarie previsioni progettuali, tra le quali il cambiamento del sistema di copertura, il consolidamento delle tracce della pavimentazione esistente,
l'effettuazione di uno scavo di tipo archeologico superficiale all'interno della chiesa, il consolidamento delle opere murarie con perforazioni orizzontali e iniezioni di malta di calce in luogo di perforazioni verticali con l'inserimento di barre di acciaio inossidabile,, l'effettuazione della pulizie delle mura esterne della torre non con impacchi di biocida e bisturi ma con spruzzo di biocida, sciacquatura e successiva spazzolatura delle superfici.
Deve altresì osservarsi che, come già detto, la legittimità della disposta sospensione dei lavori è stata predicata anche per ciò che concerne l'acquisizione dei pareri della Soprintendenza per i beni archeologici dell' e della Soprintendenza per i beni archeologici e Controparte_6
paesaggistici di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, previa l'effettuazione di appositi sopralluoghi, che ebbero luogo rispettivamente il 06.02.2013 e il
15.03.2013, come si evince dal verbale di ripresa dei lavori del 15.04.2013.
Deve quindi ritenersi che la durata della sospensione sia congrua, se si tiene conto che per l'appunto il 15.03.2013 venne effettuato l'ultimo dei sopralluoghi delle Soprintendenze interessate, che il 06.06.2013 venne definitivamente approvata la perizia di variante (dopo la bocciatura di quella inizialmente predisposta) e che il 15.04.2013 venne per l'appunto disposta la ripresa dei lavori, alla quale l'impresa appaltatrice, come detto, non ottemperò.
L'intero periodo di sospensione (dal 07.01.2013 al 15.04.2013) deve quindi ritenersi legittimo, con conseguente totale reiezione della domanda risarcitoria avanzata dalla , parzialmente accolta in primo Controparte_7
grado, con la specificazione della contraddittorietà della motivazione del tribunale, laddove non solo ha ritenuto dapprima legittima la sospensione dei r.g. n. 2765/2020 11 lavori disposta il 07.01.2013 salvo poi ritenere illegittimo il periodo di sospensione compreso tra il 07.01.2013 e il 07.03.2013 (data del respingimento della prima perizia di variante) ma ha anche incluso in detto arco temporale la data di effettuazione del sopralluogo della Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell'Etruria Meridionale.
L'accoglimento del secondo motivo dell'appello principale ha carattere assorbente rispetto ai restanti motivi.
La regolamentazione delle spese, che deve tenere conto dell'esito complessivo della controversia, non può prescindere dal rilievo della prevalente soccombenza dell'odierna parte appellata, che legittima la compensazione delle spese di lite solo nei limiti di un terzo e la condanna della stessa parte a rifondere all'odierna parte appellante i restanti due terzi, liquidati come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 per il giudizio di primo grado e in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 per il giudizio di appello, con le spese della CTU poste a carico dell'odierna parte appellata per i due terzi e per il restante terzo a carico dell'appellante.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, respinge la domanda di condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per l'illegittima sospensione dei lavori e condanna l'appellato a restituire la somma di €
98.203,94 corrispostagli da parte appellante in esecuzione della sentenza appellata;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Dichiara compensate tra le parti nei limiti di un terzo le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellato a rifondere all'appellante i restanti due terzi, che liquida in € 8.960,00 per compensi oltre accessori se dovuti per il giudizio di primo grado e in € 6.660,00 per compensi oltre r.g. n. 2765/2020 12 accessori se dovuti per il presente grado di giudizio;
pone definitivamente le spese della CTU per 2/3 a carico della parte appellata e per il restante terzo a carico dell'appellante principale.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
17.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 2765/2020 13