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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 11/03/2021, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2021
N. 00113/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00019/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Pernechele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di-OMISSIS-, Ministero dell'Interno non costituiti in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'accertamento
previa adozione di misure cautelari, anche inaudita altera parte,
- quanto al ricorso introduttivo:
dell'illegittimità del silenzio inadempimento, nel procedimento ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 2, 8, 9 e 14, comma 1, del d.lgs. n. 142/2015, relativamente alla richiesta di accesso alle misure di accoglienza nei confronti del ricorrente, in qualità di richiedente protezione internazionale;
la declaratoria dell'obbligo di provvedere della Prefettura di-OMISSIS- con riguardo alla segnalazione inoltrata in data 12 novembre 2020, a fronte della quale la menzionata Autorità ha serbato il suo silenzio inadempimento, con nomina di un commissario ad acta, nell'ipotesi di perdurante inerzia dell'Autorità competente;
la declaratoria della fondatezza della pretesa sostanziale relativamente all'accesso immediato alle misure di accoglienza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.1, comma 2, 8, 9 e 14, comma 1, del d.lgs.n. 142/2015, a seguito della segnalazione del 12 novembre 2020;.
- quanto ai motivi aggiunti presentati l’8/3/2021:
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche inaudita altera parte,
del provvedimento di rigetto della Prefettura di-OMISSIS- con il prot. 3038 del 14 gennaio 2021, con cui veniva disposto che al Sig. -OMISSIS-, non venissero concesse le misure di accoglienza ai sensi del d.lgs.142/2015, nonché di ogni atto del relativo modulo procedimentale;
della relazione della Prefettura di-OMISSIS- con Rif. Affare legale 000156/2021, inerente all'impossibilità di applicare, medio tempore, le misure di accoglienza nei confronti del Sig. -OMISSIS-;
di ogni ulteriore atto preordinato, connesso, consequenziale e collegato ai precedenti atti, comunque lesivo per gli interessi del ricorrente, anche non conosciuto.
Con ogni conseguente statuizione di legge.
Con condanna alle spese, e con rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in proprio favore degli onorari non riscossi e le spese anticipate ex art. 93 c.p.c.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con riferimento ai motivi aggiunti presentati l’8 marzo 2021;
Atteso che, come da documentazione agli atti risulta pendente il ricorso proposto dallo straniero ex art. 3, comma 3 bis e seguenti D.lgs. 25/2008 avverso il provvedimento dell’Unità di -OMISSIS- che ha individuato nella -OMISSIS- lo Stato competente per l’esame della richiesta di protezione internazionale;
ritenuta la necessità di acquisire sin d’ora informazioni circa l’esito del giudizio così instaurato davanti al Tribunale di -OMISSIS-, con annessa istanza di sospensione, informazioni che potranno essere agevolmente fornite dalla stessa amministrazione intimata, qualora non in possesso di parte ricorrente;
impregiudicata ogni più approfondita valutazione circa la pretesa all’ottenimento da parte dello Stato italiano del trattamento di accoglienza;
considerato, nella specificità del caso in esame, il protrarsi della condizione di disagio, così come rappresentato in ricorso;
atteso che la prima camera di consiglio processualmente utile è quella calendarizzata per il prossimo 14 aprile 2021;
la richiesta di misure cautelari ex art. 56 c.p.a. può trovare accoglimento, in attesa della trattazione collegiale, esclusivamente al fine di assicurare, in via del tutto temporanea, una sistemazione alloggiativa provvisoria;
P.Q.M.
ACCOGLIE la richiesta di misure cautelari monocratiche nei limiti indicati in motivazione, disponendo che l’amministrazione provveda ad assicurare temporaneamente al ricorrente una sistemazione alloggiativa provvisoria nelle more della trattazione collegiale, per la quale fissa la camera di consiglio del 14 aprile 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 11 marzo 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO