Art. 14.
I maggiori oneri derivanti, in forza del disposto dell'articolo 13, alle province e agli altri enti da cui dipendono gli ospedali psichiatrici e i centri o servizi di igiene mentale, gravano sui fondi di cui all' articolo 5 della legge 8 marzo 1968, n. 431 e successive modificazioni e sono erogati con le modalita' previste dalla predetta legge.
I maggiori oneri derivanti, in forza del disposto dell'articolo 13, alle province e agli altri enti da cui dipendono gli ospedali psichiatrici e i centri o servizi di igiene mentale, gravano sui fondi di cui all' articolo 5 della legge 8 marzo 1968, n. 431 e successive modificazioni e sono erogati con le modalita' previste dalla predetta legge.