Articolo 14 della Legge 29 giugno 1977, n. 349
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 luglio 1977
Art. 14.
I maggiori oneri derivanti, in forza del disposto dell'articolo 13, alle province e agli altri enti da cui dipendono gli ospedali psichiatrici e i centri o servizi di igiene mentale, gravano sui fondi di cui all' articolo 5 della legge 8 marzo 1968, n. 431 e successive modificazioni e sono erogati con le modalita' previste dalla predetta legge.
Entrata in vigore il 1 luglio 1977