Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Proc.. n. 954/2024 R.G
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 8 maggio 2024 con il n. 954/2024 del ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, contratti di finanziamento, vertente tra nata a [...] il giorno 22 dicembre 1969, residente in Parte_1 gliamento n. 72 (C.F. ), rappresentata e C.F._1 difesa dall'avvocato Marco LAMBERTI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Quarrata (PT), alla Piazza Risorgimento n. 46, in forza di procura allegata all'atto introduttivo;
Fax: 0573/0999757 Pec: Email_1
Opponente contro (C.F. e PA VA , in persona del PA P.VA_1 tempore, e per ataria
[...]
(già denominata , rappresentata e difesa Controparte_2 CP_3 hristian FAGGELL , elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avv. Silvia FERSINO in Via Giuseppe Mazzini 19, Firenze, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta;
Fax: 055/461213 Pec;
Email_2
Fax: 02/48011624 Pec: Email_3
Opposta All'udienza del 27 novembre 2024, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per l'opponente Parte_1
“ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito ogni contraria eccezione respinta In via preliminare, per i motivi esposti in premessa, si chiede la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. In via principale e nel merito: a. revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla “Ifis NPL 2021- Parte_1 1 SPV S.R.L.,”, odierna opposta per le causali di cui ntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
b. Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del
1
Per l'opposta;
“ CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale:
● accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione l'improcedibilità ovvero l'inammissibilità dell'opposizione avversaria, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto;
In via preliminare:
● respingere la richiesta avversaria ex art. 649 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione in assenza dei presupposti di legge, così come dimostrato nella narrativa del presente atto;
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, , in favore di
dell'importo di Euro 15.675,91, oltre successivi interessi di mora PA rattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio… In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge. Con osservanza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 8 maggio 2024, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 498/2017 (RG 979/2017), emesso dal Tribunale di TO in data 21 marzo 2017, notificato in data 26 aprile 2017, con il quale il Tribunale di TO le aveva ingiunto di pagare a favore di CP_2
la somma di € 15.675,91, oltre interessi e spese legali della procedura
[...] monitoria.
A sostegno dell'opposizione deduceva :
- che in data 9 dicembre 2023, aveva promosso la PA procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 06/2024 RGE dinanzi il Tribunale di TO;
- che con atto di costituzione ex art. 111 c.p.c. datato 11/07/2023, Ifis NPL 2021-
1 SPV S.R.L., si era costituita nel predetto procedimento esecutivo, quale successore a titolo particolare in sostituzione di molteplici società finanziarie alla
Compass S.p.A, d eseguendo il pignoramento presso terzi nei confronti del 2 Ministero dell'Economia e delle Finanze Controparte_4
;
[...]
- che nell'ambito della procedura , con decreto emesso il 28 marzo 2024, il
Giudice dell'esecuzione aveva rilevato che il titolo azionato era stato concesso nei confronti di un soggetto consumatore e che pertanto nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione la tutela della normativa consumeristica secondo l'orientamento espresso dalla Cassa Sez. Unite 947/2023;
- che in ragione di tale rilievo il Giudice dell'esecuzione aveva concesso all'esecutata la facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito di 40 gg dalla data di udienza;
- che, conseguentemente, il credito azionato risultava viziato dall'applicazione di clausole “vessatorie” non consapevolmente sottoscritte dal consumatore .
Su tali premesse chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, o comunque la rideterminazione del credito, con il favore delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, nelle forme del procedimento sommario di cui all'art 281 duodecies, cpc, si costituiva rappresentata PA da , allegando: Controparte_2
- che con atto di cessione di crediti pro-soluto, stipulato in data 21 luglio 2023,
(cedente) cedeva ad Controparte_5 PA
(cessionaria) un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi dell'art. 58 TUB, come da atto di cessione ed elenco dei crediti e di detta cessione si segnalato che veniva dato avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
n. 86 del 22 luglio 2023 – Parte II;
- che, in quanto diretta a far valere il carattere abusivo delle clausole contrattuali, tutte le eccezioni sollevate dall'opponente non erano proponibili come tali, discendendone la inammissibilità dell'opposizione;
- che in ogni caso l'atto introduttivo era affetto da nullità non sanabile, in quanto non contenente la vocatio in ius e non rientrante nelle ipotesi di cui all'art 164, comma 4 e 1, cpc.
Concludeva, pertanto, per la inammissibilità o il rigetto dell'opposizione, in ogni caso con il favore delle spese del procedimento
3 Si procedeva quindi ad istruttoria nelle forme del rito semplificato con la produzione di documenti e trattenuta in decisione all'udienza dell'11 dicembre
2024, alla successiva scadenza del termine di giorni 30 per deposito di memorie conclusionali .
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
LIMITI DI AMMISSIBILITA' DELL'OPPOSIZIONE TARDVA
In primo luogo, deve essere valutata pregiudizialmente la questione relativa all'ammissibilità dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art 650 c.p.c.
Secondo l'impostazione tradizionale, nelle ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato esecutivo e sia stata intrapresa esecuzione forzata sulla base di tale titolo esecutivo, occorre distinguere l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione, che può essere fatta valere attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art 615 c.p.c., da quella in cui se ne deduce un vizio di nullità, proponibile solo attraverso l'opposizione tardiva ai sensi dell'art 650 c.p.c. da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma (Cass.,
18.5.2020, n 9050). Lo spazio applicativo della opposizione tardiva è tuttavia radicalmente mutato a seguito dei principi espressi nella pronuncia delle S.U.
Cassazione del 6.4.2023, n 9479 ( v. anche Cass., 20.6.2024, n 17055), correttamente richiamata nell'ordinanza emessa dal G.E. all'udienza del 18 settembre 2023, dalla quale prende le mosse il presente procedimento.
Come è noto, tale pronuncia concerne la ipotesi in cui un consumatore, nell'ambito di procedura esecutiva instaurata sulla base di un decreto ingiuntivo emesso a favore di un professionista e non opposto, faccia carico al giudice dell'esecuzione di farsi carico dell'omesso controllo sull'abusività delle clausole contrattuali presenti nel contratto fonte del credito rispetto alla cogente tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE.
Richiamando le indicazioni della CGEU secondo cui l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile
1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal 4 debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole.
La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come “consumatore” ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.
Da qui, in primo luogo, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, nella fase monitoria il dovere del giudice:
1) di svolgere d'ufficio il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
2) di procedere anche attivando il potere istruttorio d'ufficio, anche ai sensi dell'art 640 c.c., chiedendo la produzione del contratto e di fornire eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore e, in ragione degli esiti del rilievo d'ufficio (sussistenza o meno della vessatorietà incidente, in tutto o in parte, sull'oggetto della domanda monitoria), da addivenire al rigetto del ricorso (che non preclude la riproposizione della domanda: art. 640, ultimo comma, c.p.c.), ovvero al suo consentito accoglimento parziale.
3) che il provvedimento che accoglie la domanda di ingiunzione contenga una motivazione che, pur “sommariamente, … dia atto della sussistenza dell'esame in base al quale il giudice ha ritenuto che le clausole in discussione non rivestono carattere abusivo”, in modo da consentire al debitore consumatore di “valutare con piena cognizione di causa” se occorra proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo;
4) che il decreto ingiuntivo contenga anche nonché l'avvertimento che la maturazione del termine di cui all'art. 641 c.p.c., senza che sia stata proposta opposizione, non consentirà più successive contestazioni sulla questione di abusività delle clausole contrattuali e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Nella fase esecutiva, per il giudice dell'esecuzione: 5 1) il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo, provvedendo ad una sommaria istruttoria a tal fine funzionale;
2) nonché. all'esito del controllo – sia positivo, che negativo – di informare le parti ed avvisare il debitore consumatore ( ciò che varrà come interpello sull'intenzione di avvalersi o meno della nullità di protezione) che entro 40 giorni da tale informazione ..può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art 650 cpc per fare accertare ( solo ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo riconoscendo peraltro il termine di giorni 40 in luogo di quello imposto dall'ultimo comma della norma;
3) e di non procedere alla vendita o assegnazione del bene o del credito, fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
In disparte le ulteriori evenienze per le ipotesi in cui il debitore abbia proposto opposizione all'esecuzione ovvero opposizione esecutiva, nella successiva fase di cognizione, il giudice dell'opposizione tardiva ex art 650 cpc:
1) una volta investito dell'opposizione solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali, avrà il potere di sospendere, ex art 649 cpc,
l'esecutorietà del decreto ingiuntivo l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
2) procederà, quindi, secondo le forme di rito.
Nel caso di specie, è del tutto pacifico che la rivestiva la qualità di Pt_1
“consumatore” e che il giudice del decreto ingiuntivo non ha esaminato la questione dell'abusività delle clausole denunziata dalla ricorrente e non ha espresso alcuna motivazione al riguardo.
Conseguentemente, neppure l'avvertimento di cui all'art. 641, comma 1, cod. proc. civ. conteneva l'informazione che la mancata opposizione avrebbe fatto decadere l'ingiunto dalla possibilità di far valere il carattere abusivo delle clausole contrattuali (Cass. Sez. un., 9479/2023.), così che ricorre la necessità del recupero della tutela giurisdizionale del consumatore che lamenti l'abusività delle clausole inserite nel contratto e, in tali limiti, ne è in consentito l'ingresso in sede di opposizione tardiva. 6 II.
LEGITTIMAZIONE E TITOLARITA' DEL CREDITO
II A.
Richiamati tali principi, appare chiaro che in questa sede non v'è spazio per le contestazioni sollevate in ordine alla titolarità del credito da parte di
[...]
creditrice in base al decreto ingiuntivo posto a base dell'azione CP_6 esecutiva intrapresa.
Invero, nell'originario ricorso per decreto ingiuntivo ha dato atto CP_7 conto che la pretesa era fondata sul contratto di finanziamento n 7947833 stipulato con “ COMPASS Spa, ceduto in data 17 maggio 2011 a CP_8 poi fusa per incorporazione con in data 19 maggio 2014 e da CP_9 quest'ultima a con atto del 3 maggio 2016, dandone avviso alla CP_7 debitrice con raccomandata ricevuta il 12 agosto 2016.
Nell'atto di precetto, la società procedente allega che il credito sarebbe pervenuto ad , la quale, avrebbe acquisito il credito in qualità di cessionaria del CP_2 ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione del portafoglio di crediti deteriorati di , effettuata con atto del 29 giugno 2018 (rep. CP_7
80866 Racc. 15510), ed avrebbe successivamente mutato denominazione sociale in . Controparte_6
Ebbene, la debitrice opponente contesta, peraltro solo dopo l'udienza fissata per la trattazione della causa, con la memoria depositata il 7 gennaio 2025, soltanto la legittimazione di , e quindi soltanto l'ultima cessione, da Controparte_6
alla società che ha intrapreso l'azione esecutiva. CP_7
In ogni caso, l'efficacia e validità dei trasferimenti avvenuti sino all'emissione del decreto ingiuntivo non può più essere contestata in ragione del giudicato conseguente alla mancata proposizione di tempestiva opposizione, che presuppone il riconoscimento della titolarità della pretesa in capo al ricorrente e che non è certo riconducibile al controllo sull'abusività delle clausole contenute nel contratto di finanziamento.
Quanto al passaggio del credito da , è sufficiente il rilievo che la CP_7 cessione è avvenuta per effetto la cessione di ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di acquisto e gestione del portafoglio di crediti deteriorati di CP_7
e quindi non a titolo particolare ma – limitatamente al ramo ceduto- a titolo
[...]
7 universale. Conseguentemente, non potendosi oramai contestazioni sulla titolarità di , per effetto del giudicato, del singolo credito, in questa CP_7 sede non sono ammissibili le contestazioni nei termini genericamente formulati e, oltre tutto, tardive rispetto alla discussione della controversia.
è quindi legittimata ad intraprendere l'azione esecutiva Controparte_6 ed è stata correttamente evocata in giudizio in qualità di soggetto indicato come creditore nel precetto.
II B.
Differente sarebbe la posizione di terza intervenuta PA nel processo esecutivo e oggi opposta.
Tale società. tramite la medesima procuratrice , ha Controparte_2 fondato il proprio intervento in sede esecutiva affermandosi titolare per effetto dell'atto di cessione pro-soluto, concluso con in data 22 Controparte_6 luglio 2023, ed avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari individuabili
“in blocco” ai sensi dell'art. 58 TUB, comprendente quello vantato nei confronti di
L'oggetto della cessione sarebbe costituito non dal contratto, Parte_1 ma esclusivamente dai crediti ceduti in blocco e di tale cessione è stato dato avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 86 anno 164°.
A riguardo. tuttavia, occorre considerare il principio affermato dalla S.C. secondo cui: “l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 6.2.2024, n 3405;
Cass., 22.6.2023, n 17944; Cass., 5.11.2020, n 24798; Cass., 28 febbraio 2020, n
5617). Poiché l' avviso pubblicato, nel caso in esame, non appare presentare tali caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all'oggetto della cessione è indispensabile la produzione del contratto di cessione, con l'estratto da cui 8 risultino le posizioni creditorie vantate dalla società cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione alla terza intervenuta effettivamente comprendeva il credito azionato in sede monitoria.
A riguardo, alla procura generale rilasciata da a favore di PA
. risulta allegato il verbale del CdA del 24 febbraio 2021, Controparte_2 nel quale è richiamato l'atto di cessione dei crediti, in parte ipotecari e in parte chirografari, da concludere nel mese di febbraio 2021, contente i criteri determinativi dei crediti ma non consente di individuare all'interno del “blocco” oggetto di cessione quello della odierna opponente, così che, nella prospettiva interpretativa richiamata, il contratto di cessione avrebbe dovuto essere comunque prodotto, con gli allegati da cui desumere che il credito nei confronti della opponente rientrava nel perimetro della cessione.
Tuttavia, l'opponente ha incentrato le proprie contestazioni in ordine alla legittimazione di , non ha sollevato specifiche contestazioni Controparte_6 in ordine alla legittimazione propria di a spiegare PA intervento in sede esecutiva, né nel presente procedimento di opposizione, notificando l'atto introduttivo a tale ultima società. Come di recente precisato dalla Cassazione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798; Cass., 29.9.2020, n 20495, v. anche Cass., 7.12.2023, n
34373; Cass., 12.2.2024, n 3793). Conseguentemente, pur in assenza del consenso all'estromissione della opposta, i documenti prodotti possono essere considerati sufficienti a giustificare l'intervento in quanto -di fatto- non sono state sollevate contestazioni in ordine all'ultima cessione, così che la sentenza può essere emessa nei confronti della parte intervenuta - anche al fine di agire esecutivamente - ai sensi dell'art 111 cpc, cessionaria del credito.
Ciò, tanto più nella considerazione della rappresentanza processuale conferita da entrambe le società a , atteso che la prova circa l'effettiva Controparte_2
9 cessione del credito è necessaria, sia per la verifica dell'effettiva e attuale titolarità del credito, sia per evitare che due soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico creditore.
In definitiva, in assenza di altre contestazioni in ordine all'asserito carattere abusivo delle clausole contrattuali, affermato solo in astratto, l'opposizione proposta deve essere considerata tardiva e non ammissibile.
Le spese di lite, in applicazione dei principi che regolano la soccombenza, ai sensi dell'art 91 cpc, vanno poste ad esclusivo carico della parte opponente, per come liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia, in linea con i parametri di cui al DM 55/2014 ( ai valori minimi tenendo conto della ridotta attività processuale e della natura del procedimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di TO, definitivamente pronunciando sulla opposizione tardiva proposta, con atto depositato in data 8 maggio 2024, da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n° 498/2017 (RG 979/2017), emesso dal Tribunale di TO in data 21 marzo 2017, notificato in data 26 aprile 2017, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo;
condanna , l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in complessivi € 2540,00, per compenso professionale, oltre I.V.A, C.P.A. e spese generali nella misura di legge.
Così deciso in data 8 aprile 2025 dal Tribunale di TO , in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico.
Il Giudice istr. ed .est. Dott. Michele Sirgiovanni
10 11