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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del 16/04/2019 n. 4073/2019 del Tri-
bunale di Napoli, iscritto al n. 3133/2019 del ruolo generale degli affari civili con-
tenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 10 settembre 2024 e pendente
tra
, codice fiscale Controparte_1
, in persona del socio amministratore e legale rappresentante sig. P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Bianco, codice Fiscale
[...] [...]
, pec: giusta procura alle liti in calce all'atto di C.F._1 Email_1
citazione in appello;
-appellante-
E
, codice fiscale , in persona Controparte_3 P.IVA_2
dell' amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Benvenuto Di Flu-
meri, codice fiscale pec: C.F._2 Email_2
, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello e delibera assem-
[...]
bleare del 19/11/2019, REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile
-appellato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. con citazione notificata il 26.6.2019 proponeva appello Controparte_1
per la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, resa a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1141/2014, emesso dal Tribunale di Napoli il 18/02/2014, con il quale era ingiunto al , il pagamento in favore Controparte_3
della della somma di €.40.420,00 oltre interessi legali dalla no- Controparte_1
tifica al saldo, nonché delle spese e competenze della procedura monitoria e degli ac-
cessori di legge. La somma riconosciuta era riferita al credito, dell'ammontare comples-
sivo di euro 44.474,04, iva. compresa, fondato su nove fatture di euro 3.705,16 ciascuna e su una di euro 11.127,60, emesse dalla a titolo di corrispettivo per Controparte_1
lavori eseguiti in favore del Condominio in esecuzione di un contratto di appalto inter-
corso tra le parti.
2. Il Condominio, con l'opposizione, lamentava l'inefficacia del D.I. per l'intervenuto perfezionamento della notifica oltre il termine di legge. Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per la clausola contrattuale di esclusione del vincolo di solidarietà
tra i condomini in caso d'inadempimento. Nel merito eccepiva l'intervenuto pagamento di 2 fatture nonché la cattiva ed incompleta esecuzione delle opere.
3. L'opposta replicava valorizzando, ai fini della legittimazione passiva, la sottoscri-
zione del contratto d'appalto a firma dell'amministratore del condominio. Nel merito ri-
batteva che il pagamento di parte del dovuto era stato già defalcato dall'importo di cui al D.I.. I lavori erano stati sospesi in virtù di quanto consentito dalle clausole contrattuali in caso di inadempimento del . CP_3
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4. Il Tribunale, con l'impugnata sentenza, dichiarava la carenza di legittimazione passiva del condominio, accoglieva l'opposizione e revocava il D.I. n. 1120/14 condan-
nando la al pagamento in favore del condominio delle spese di Controparte_1
lite liquidate in euro 5.834,25 di cui euro 300,25 per spese ed euro 5.534,00 per com-
pensi del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, al contributo cpa ed all'iva come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario. Il giudice evidenziava come l'art. 4 della scrittura privata di appalto, stipulata il 07/02/2013, esplicitamente esclu-
desse il vincolo di solidarietà prevedendo la necessità, per l'appaltatore, di agire nei confronti dei soli condomini inadempienti, previa richiesta dell'elenco dei morosi. Per il giudice andava applicato “il regime della parziarietà già in sede di formazione del titolo di pagamento ottenuto nella fase giudiziale di cognizione sia essa sommaria ovvero piena ed esauriente”.
5. Con il gravame l'appellante contestava la decisione di primo grado in punto di legittimazione passiva.
Per l'impresa il Tribunale non aveva adeguatamente valorizzato la lettera di messa in mora del 17/09/13, rimasta senza riscontro, seguita dalle lettere dell'appaltatore del
19/11/2013 e 28/10/2013, con le quali l'opposta rappresentava all'amministratore del
Condominio l'inadempimento al contratto e chiedeva i nomi dei condomini morosi.
doveva quindi necessariamente agire nei confronti del Condo- Controparte_1
minio. L'architettura logico giuridica dell'impugnata sentenza, secondo la quale l'oppo-
sta avrebbe potuto agire nei confronti del solo in caso di mancata risposta CP_3
alla richiesta di indicazione dei condomini morosi, diveniva quindi errata alla luce della citata corrispondenza. Riportava la sentenza n. 9148/2008 della S.C. a ss.uu. di esclu-
sione della solidarietà fra i condomini per le obbligazioni assunte verso terzi, da qualifi-
carsi parziarie, perché l'obbligazione comune ai condomini è divisibile, avendo ad og-
getto una somma di danaro e la solidarietà non è legislativamente dettata.
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L'obbligo della comunicazione dei nominativi dei debitori e dell'entità del debito per cia-
scuno, a carico dell'amministratore in virtù dell'art. 63 disp. att. c.c., si collega con l'ob-
bligazione che si costituisce in danno del condominio in caso di inutile escussione del condomino moroso, in virtù del titolo acquisito. Il creditore aveva quindi interesse e diritto a vedersi riconosciuto il credito nei confronti dell'intero perché in caso CP_3
di titolo ottenuto contro i singoli condomini morosi non avrebbe avuto la possibilità di agire in regresso nei confronti degli ulteriori condomini. Di conseguenza il terzo credi-
tore, conseguita in giudizio la condanna dell'amministratore quale rappresentante dei condomini, può procedere esecutivamente nei confronti di questi ultimi non per l'intera somma dovuta, bensì solo nei limiti della quota di ciascuno.
Pur avendo la ditta rinunciato all'obbligo di solidarietà nei confronti dei singoli condomini si trovava appunto costretta ad agire nei confronti di tutto il Condominio, stante il silenzio dell'amministratore.
Nel merito l'appellante allegava la fondatezza dell'azione proposta, risultando inadem-
piente il solo , ben potendo l'appaltatore, in virtù di quanto disposto dall'art. CP_3
4 del contratto, sospendere i lavori quando la morosità nei pagamenti avesse superato il 40% del totale, come avvenuto.
L'eccezione di erronea esecuzione delle opere era generica ed infondata. La contesta-
zione riferita al terrazzo “Lippolis”, inerente la messa in sicurezza, era errata a solo con-
siderare come nessuna messa in sicurezza, non meglio specificata, fosse prevista. Il
crollo di un'inferriata aveva ad oggetto opere non previste in quanto nessuna lavora-
zione andava fatta su inferriate;
l'omessa imbiancatura a protezione degli intonaci non era avvenuta perché avente ad oggetto un muro di confine in comproprietà ed il con-
dominio non raggiungeva l'accordo con il comproprietario confinante che si opponeva alle opere stesse;
per la ricollocazione del serbatoio dell'acqua, evidenziava come la prestazione fosse stata eseguita;
le chiavi, che si contestava non essere state
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Pagina 4 di 14 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile riconsegnate, erano invece state date al proprietario del terrazzo, tal Persona_1
la rifinitura del perimetro esterno del terrazzo di proprietà non era stata prevista Pt_1
in contratto, come pure i lavori di natura statica o di consolidamento;
la revisione di una pavimentazione era stata puntualmente eseguita.
La sospensione dei lavori, oltretutto, era dal contestata con riferimento ad CP_3
opere non previste nell'offerta, con ciò, implicitamente, chiarendo che i lavori appaltati erano stati di fatto terminati.
La somma versata, di €. 6.736,00 era stata defalcata prima di chiedere il decreto ingiun-
tivo.
L'appellante, quindi, chiedeva la nomina di un CTU onde valutare la corretta esecuzione delle opere e la loro corrispondenza a quelle previste dal contratto e dal computo me-
trico.
Previa impugnazione anche della sentenza di primo grado in punto di governo delle spese di lite, così l'appellante concludeva: “Piaccia all'on.le Corte d'Appello adita, re-
spinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e,
per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere la domanda:
1) In via preliminare sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza di I° grado
stante la chiesta riforma della sentenza:
2) Sempre in via preliminare, riformare la sentenza di primo grado stante la legittima-
zione passiva del condominio ingiunto.
3) In via principale rigettare l'opposizione a D.I. con condanna dell'appellato CP_3
al pagamento delle somme di cui al D.I. ovvero a quella diversa somma che il giudicante
dovesse ritenere giusta.
4) Condannare l'opposto alla refusione del doppio grado di giudizio, con clausola di
attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
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5) In via istruttoria nominare CTU onde valutare la corretta esecuzione delle opere così
come dai quesiti come articolati.”
6. Il resisteva nel gravame eccependone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. CP_3
e l'infondatezza nel merito. Perorava la correttezza della sentenza impugnata ed ecce-
piva:
1) Il mancato conteggio dell'acconto di € 6.736,00;
2) La mancata prova della corretta e/o effettiva esecuzione delle opere descritte nella memoria di costituzione del;
CP_3
3) La mancata promozione di un ATP affinché si facesse piena luce sui diritti even-
tualmente acquisiti e, conseguentemente, sui corrispettivi maturati a seguito della rea-
lizzazione, in favore del Condominio committente, di parte delle lavorazioni;
4) la violazione dell'art. 644 c.p.c. perché il decreto ingiuntivo de quo era divenuto inefficace per mancata tempestiva sua notifica, avvenuta oltre i 40 giorni prescritti dal codice di rito;
5) Inesistenza dell'inadempimento dell'amministratore nella comunicazione dei condo-
mini morosi;
6) mancanza di certificazione da parte D.L. della regolare esecuzione dei lavori e man-
canza di collaudo;
Allegava l'esistenza dei seguenti vizi:
a) relativamente alle opere eseguite sul terrazzo Lippolis, carente messa in sicurezza,
da eseguirsi per il crollo parziale del muro di confine, oggetto di appalto;
b) crollo della inferriata dal colmo del fabbricato su altra proprietà perché dissaldata e smontata per esigenze operative e fatta cadere per negligenza e/o responsabilità degli addetti ai lavori;
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Pagina 6 di 14 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile c) omessa imbiancatura a protezione degli intonaci nuovi;
d) errata collocazione del serbatoio dell'acqua;
e) mancata consegna all'amministratore delle chiavi della porta metallica del terrazzo;
f) omessa rifinitura del perimetro esterno del terrazzo di proprietà , di pertinenza Pt_1
del terrazzo;
CP_4
g) erronea esecuzione della pavimentazione ed impermeabilizzazione del terrazzo.
Il concludeva: CP_3
“perché Codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni avversa richiesta, voglia:
- rigettare l'appello promosso dalla avverso la sentenza n. Controparte_1
4073/2019 del Tribunale di Napoli- XI Sez. Civ. G.O. Dott. C. Marsala, pubblicata il
16/04/2019, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto con
conseguente conferma della decisione di primo grado e condanna della stessa alle
spese di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
- rigettare l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della predetta sentenza per
le motivazioni espresse nella presente comparsa ed, in particolare, per insussistenza
dei presupposti del “fumus boni juris” e del “periculum in mora”.
7. La Corte, all'udienza del 23 maggio 2023, tratteneva la causa in decisione salvo rimetterla sul ruolo per l'espletamento di una CTU finalizzata a verificare la realizza-
zione a regola d'arte delle opere, con riferimento ai vizi eccepiti dall'opponente, in caso di riscontro da quantificare con indicazione delle opere necessarie.
Era quindi nominato CTU l'ing. il quale, all'esito delle operazioni peritali, re- Per_2
lazionava accertando la non completa esecuzione delle opere oggetto del contratto,
relativamente alle voci n. 3 e 5 dell'offerta, e la sussistenza di vizi (avvenuto crollo con successiva ricollocazione con giunte di fil di ferro, di un'inferriata; mancata revisione
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Pagina 7 di 14 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile della pavimentazione e impermeabilizzazione del terrazzo di copertura;
omessa im-
biancatura a protezione degli intonaci nuovi, eseguiti sul tratto di muro confinante da ambo i lati;
mancata rifinitura del perimetro esterno del terrazzo Zinno) quantificando in €. 17.823,89 la somma necessaria per l'ultimazione dei lavori e l'eliminazione dei vizi.
Accertava e quantificava anche i danni patiti dalle proprietà esclusive. Replicava alle osservazioni critiche rese dal consulente di parte appellante in modo preciso e puntuale senza lasciar residuare dubbi sulla completezza e logicità dell'elaborato.
All'udienza del 10.9.2024 la Corte tratteneva quindi nuovamente la causa in decisione concedendo i termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
8. L'appello avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui giudicava il Condo-
minio carente di legittimazione passiva è fondato.
Il Condominio era parte negoziale e la clausola di esclusione del vincolo solidale enunciata dall'art. 1294 cod. civ. non è inerente la fase di costituzione del rapporto.
L'espressa volontà dei condomini di escludere il vincolo solidale non comportava che la domanda dovesse essere proposta nei confronti dei singoli condomini morosi, attesa la natura parziaria delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto per quanto espressamente tra le parti e in ogni caso alla luce della evoluzione giurisprudenziale e normativa, avuto riguardo alla modifica dell'art. 63 disp. att. cod. proc. civ., in tema di obbligazioni condominiali perché la questione rilevava, semmai, solo nella fase esecu-
tiva.
I lavori erano affidati in appalto dal , in persona del legale rappresentante, CP_3
alla società appellante e quindi, in altri termini, era assunta dall'ente l'obbligazione nei confronti di un terzo nell'interesse comune senza espressa ripartizione pattizia della spesa, sicché esula la fattispecie dedotta dalla ipotesi del contratto di appalto diretta-
mente e personalmente contratto dai singoli con esclusione di ogni responsabilità col-
lettiva. La natura parziaria dell'obbligazione non limita il diritto di azionare il credito
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Pagina 8 di 14 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile anche nei confronti del condominio, nella specie del solo contraente, atteso che “l'am-
ministratore è l'unico referente dei pagamenti relativi agli obblighi assunti verso i terzi per la conservazione della cose comuni, di tal che il pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante a mani de creditore del condominio non sarebbe comunque ido-
neo ad estinguere il debito pro quota dello stesso relativo ai contributi ex art. 1123 cod.
civ.” (Cass. 14530/2017).
È vero che in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque,
nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi – in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministra-
tore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ra-
gione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio – la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in pro-
porzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e
1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie” (Cass. Sezioni Unite 30728/2022).
Sennonché ciò non esclude che “ogni qual volta l'amministratore contragga con un terzo, coesistono distinte obbligazioni, concernenti, rispettivamente, l'intero debito e le singole quote, facenti capo la prima al condominio, rappresentato appunto dall'ammi-
nistratore, e le altre ai singoli condomini, tenuti in ragione e nella misura della parteci-
pazione al condominio ai sensi dell'art. 1123 cod. civ. In particolare, il terzo creditore può agire nei confronti del condomino moroso per ottenerne il pagamento della rispet-
tiva quota di partecipazione alla spesa, ma sempre che e fintanto che questa sia ina-
dempiuta. Presupposto per l'azione diretta portata dal terzo creditore nei confronti del singolo condomino è, quindi, che questi non abbia adempiuto al pagamento della sua quota dovuta ex art. 1123 cod. civ. all'amministratore fino ancora al momento il cui il giudice emetta la sua sentenza di condanna”.
Consegue che la sentenza di primo grado che sanciva la carenza di legittimazione in capo al contraente, deve essere riformata pur nel tenore della norma CP_3
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Pagina 9 di 14 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile contrattuale avente ad oggetto la rinuncia da parte dell'appaltatore al vincolo della so-
lidarietà tra i condomini qualora si verifichino casi di morosità, tuttavia non senza la precisazione che l'appaltatore potrà rivalersi direttamente nei confronti dei condomini morosi, i cui nominativi e le cui quote non versate saranno forniti dal Condominio, prov-
vedendo autonomamente al recupero del dovuto. La volontà espressa dalle parti è
chiaramente interpretabile nel senso del conferimento all'appaltatore della facoltà di agire per il recupero del credito (dunque nella sede espropriativa) solo contro i condo-
mini inadempienti e per la quota da loro dovuta, senza alcuna limitazione o esclusione del diritto di agire della impresa nei confronti del . CP_3
In sintesi, il tenore della clausola in parola né l'assetto pattizio nel suo complesso con-
sentono di sostenere la pretesa esclusione della facoltà di esperire azione di condanna nei confronti del (giammai oggetto di preventiva rinuncia, azione che pe- CP_3
raltro le stesse appellanti reputano consentita, ancorché ai soli fini del solo accerta-
mento dell'ammontare del credito), giusta le considerazioni che precedono e in carenza della previsione dell'obbligo dei soli condomini di rispondere del debito nei limiti della quota loro dovuta.
Sicché non può dirsi esclusa la formazione del titolo nei confronti del Condominio, lad-
dove l'ambito di operatività della parziarietà va effettivamente limitata alla sola fase strictu sensu esecutiva, atteso che nulla suffraga l'assunto delle appellanti secondo cui l'esonero della responsabilità solidale sarebbe stato “essenziale ed indispensabile nella conclusione del contratto di appalto”. Non appare superfluo sottolineare come, in ogni caso, anche la nuova formulazione dell'art. 63 disp. att. cod. civ. contempli esclu-
sivamente il beneficio di escussione del condomino moroso per la sola fase esecutiva e non per quella relativa alla azione necessaria alla costituzione o al riconoscimento del titolo.
Oltretutto, neppure sono oggetto di specifica contestazione le allegazioni della società
appellata circa i ripetuti solleciti, rimasti senza esito, affinché l'amministratore fornisse i dati necessari e sufficienti per agire nei confronti dei singoli condomini morosi, laddove le stesse appellanti, ponendo in essere un comportamento concludente in punto di
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Pagina 10 di 14 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile riconoscimento della legittimità del titolo nei confronti del , avrebbero otte- CP_3
nuto dalla società appellata il rateizzo del dovuto, come da accordi, solo parzialmente onorati, con quest'ultima conclusi.
9. Da quanto esposto consegue la necessità di affrontare nel merito la pretesa azio-
nata dalla ditta appaltatrice e, a tal fine, la Corte provvedeva alla nomina dell' ing.
[...]
che analizzava i documenti prodotti dai quali emergeva che l'appalta- Persona_3
tore sottoscriveva e presentava al committente un'offerta con l'indicazione dei lavori da eseguire e tra e parti era quindi sottoscritto un contratto, versato in atti incompleto,
con indicazione di un importo di circa il 10% inferiore all'offerta ed avente ad oggetto le medesime opere da realizzare come non contestato. Il CTU, quindi, per ricavare il prezzo pattuito per ciascuna lavorazione rimodulava le somme indicate nell'offerta ap-
plicando la medesima detrazione accertata tra le somme specificate nell'offerta e nel contratto.
Tanto consentiva, con elevato grado di affidabilità, di pervenire al costo pattuito per ogni singola opera e per il suo complesso.
Il CTU individuava le lavorazioni non completate, confermate anche dall'assenza di documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori o il collaudo finale, che quindi perfezionavano un inadempimento della ditta.
In merito ai vizi, riscontrava la sussistenza di alcuni di quelli contestati. Trovava con-
ferma l'avvenuto crollo con successiva ricollocazione con giunte di fil di ferro, di un'in-
ferriata di oltre due metri e mezzo sul colmo del fabbricato;
descriveva i vizi al terrazzo condominiale (che causava danni da infiltrazione alla proprietà sottostante), al terrazzo del condomino (che causava danni da infiltrazione in proprietà ), al Parte_2 Pt_1
terrazzo sopra (che causava danni da infiltrazione in proprietà , la Per_1 Per_1
cattiva posa in opera della guaina impermeabilizzante. Era confermata anche l'omessa imbiancatura a protezione degli intonaci nuovi, eseguiti sul tratto di muro confinante da ambo i lati, l'omessa esecuzione di lavori statici e di consolidamento della facciata esterna lato mare e del cortile interno. La spesa di €.17.473,50 oltre IVA andava so-
stenuta per la loro eliminazione. Il CTU provvedeva a conteggiare anche i danni patiti
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Pagina 11 di 14 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile agli appartamenti dei condomini per le infiltrazioni meteoriche causate delle lavorazioni impermeabilizzanti non realizzate a regola d'arte, che, tuttavia, non rientrano nell'og-
getto del contenzioso, promosso dal per le inadempienze dell'appaltatore CP_3
sullo stabile condominiale.
La relazione peritale è assolutamente valida ed idonea a costituire valido supporto per il giudice per affrontare le questioni di natura tecnica e ciò nonostante le contestazioni mosse dall'appellante che contestava al consulente di essersi recato negli immobili sottostanti, quelli danneggiati, senza il CTP. La questione non comporta alcuna ineffi-
cacia dell'elaborato, anche qualora il fatto dovesse essersi verificato, per due ordini di motivi: per mancanza di rilevanza del fatto, neppure evidenziata dalla parte, e per il mancato riconoscimento dei danni patiti dai condomini alla loro proprietà esclusiva.
Anche le contestazioni inerenti la difficoltosa individuazione dell'oggetto dei lavori ese-
guiti e solo in parte realizzati non sono giudicate fondate. La Corte oltretutto rileva che la prova dell'adempimento, in presenza dell'eccezione di parziale inadempimento pro-
posta dal Condominio committente, gravava sull'appaltatore, secondo la costante giu-
risprudenza espressa dalla S.C. dalla sentenza a ss.uu n. 13533/2001 in poi. La capa-
cità del consulente di rintracciare le opere realizzate consentiva all'appaltatore di dimo-
strare l'adempimento, sia pure parziale, permettendogli di esigere quanto di sua spet-
tanza per i lavori effettivamente realizzati. Qualora l'eccezione mossa fosse risultata fondata, ne sarebbe derivata l'incapacità dell'appaltatore ad ottemperare all'onere pro-
batorio su lui gravante con conseguenze pregiudizievoli in suo danno. Il CTU, invece,
permetteva di ricostruire l'accaduto senza quindi necessità di dover procedere alla va-
lutazione delle omissioni probatorie in danno della parte onerata alla dimostrazione.
Grazie al CTU è noto quel che era realizzato dall'appaltatore secondo le regole dell'arte e quello che di contro risultava incompleto o viziato e quindi la Corte è in grado di procedere alla regolamentazione dei rapporti dare-avere.
Il contratto perfezionato per l'esecuzione dei lavori fissava il corrispettivo di €
40.420,00 oltre IVA. Il documentava di aver corrisposto €. 6.736,66 CP_3
(3.368,00 per due bonifici) oltre iva (i bonifici sono infatti per €. 3.705,00 ciascuno). Il
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leva in giudizio perché non era una ricevuta di pagamento, come tale detraibile dal dovuto, era smentito dallo stesso committente, che indicava gli acconto versati come sopra specificati, perché incompleto, essendo carente dei documenti richiamati, e per-
ché, infine, costituisce per sua natura semplicemente la determinazione della rata maturata in favore dell'appaltatore, indicata dal D.L., alla quale doveva seguire il rela-
tivo versamento del quale non c'è riscontro. Le mancanze ed i vizi rilevati dal CTU, per essere eliminati, necessitano di una spesa di €. 17.823,89 che va ovviamente detratta da quanto di spettanza dell'impresa. La somma quindi dovuta all'impresa è pari alla differenza tra € 40.420,00, € 6.736,66 ed €. 17.823,89, cioè €. 15.859,45 oltre iva con gli interessi al tasso legale maturati dalla messa in mora del 17.9.2023 al saldo.
In tali termini l'appello è fondato e la sentenza di primo grado deve essere riformata.
10. Dall'accoglimento dell'appello consegue la riforma del governo delle spese di lite da regolare secondo l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccom-
benza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e glo-
bale, (Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259). Le spese vanno poste a carico dell'opponente al decreto ingiuntivo anche se la pretesa creditoria, come esposto, deve essere ridimensionata, tenuto conto che le Sezioni Unite della S.C., con la sentenza n. 32061/2022, precisano come non vi possa essere soccombenza reci-
proca anche in caso di unica domanda proposta, accolta solo parzialmente.
L'importo delle spese è liquidato in una somma intermedia tra i minimi ed i medi tariffari riferiti allo scaglione di valore da €. 5.200,01 ad €. 26.000,00, tenuto conto della natura dele questioni poste, incrementato delle spese liquidate per la fase monitoria, pari ad
€. 952,00.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Controparte_1
la sentenza del 16/04/2019 n. 4073/2019 del Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza accoglie parzialmente l'opposizione
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Pagina 13 di 14 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile proposta dal con citazione del 26.6.2019, revoca il decreto ingiuntivo op- CP_3
posto e condanna il al pagamento dell'importo di €. 15.859,45 oltre Iva se CP_3
dovuta ed interessi al tasso legale dal 17.9.2013 al saldo, in favore di Controparte_1
[...]
Condanna il medesimo al pagamento delle spese legali in favore di CP_3 [...]
che liquida, per il primo grado, in €.3.500,00 per competenze oltre €. Controparte_1
252,00 per esborsi, spese generali, iva e cpa come per legge e, per l'appello, in
€.3.500,00 per competenze oltre €. 803,00 per esborsi, spese generali, iva e cpa come per legge.
Distrae le spese di lite, come liquidate, in favore dell'avv. Teresa Bianco, dichiaratasi antistataria.
Pone definitivamente a carico del , le spese Controparte_3 CP_3 CP_3
già liquidate in favore del CTU.
Così deciso il 20.2.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
3133/2019 est. Sandro Figliozzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del 16/04/2019 n. 4073/2019 del Tri-
bunale di Napoli, iscritto al n. 3133/2019 del ruolo generale degli affari civili con-
tenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 10 settembre 2024 e pendente
tra
, codice fiscale Controparte_1
, in persona del socio amministratore e legale rappresentante sig. P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Bianco, codice Fiscale
[...] [...]
, pec: giusta procura alle liti in calce all'atto di C.F._1 Email_1
citazione in appello;
-appellante-
E
, codice fiscale , in persona Controparte_3 P.IVA_2
dell' amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Benvenuto Di Flu-
meri, codice fiscale pec: C.F._2 Email_2
, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello e delibera assem-
[...]
bleare del 19/11/2019, REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile
-appellato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. con citazione notificata il 26.6.2019 proponeva appello Controparte_1
per la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, resa a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1141/2014, emesso dal Tribunale di Napoli il 18/02/2014, con il quale era ingiunto al , il pagamento in favore Controparte_3
della della somma di €.40.420,00 oltre interessi legali dalla no- Controparte_1
tifica al saldo, nonché delle spese e competenze della procedura monitoria e degli ac-
cessori di legge. La somma riconosciuta era riferita al credito, dell'ammontare comples-
sivo di euro 44.474,04, iva. compresa, fondato su nove fatture di euro 3.705,16 ciascuna e su una di euro 11.127,60, emesse dalla a titolo di corrispettivo per Controparte_1
lavori eseguiti in favore del Condominio in esecuzione di un contratto di appalto inter-
corso tra le parti.
2. Il Condominio, con l'opposizione, lamentava l'inefficacia del D.I. per l'intervenuto perfezionamento della notifica oltre il termine di legge. Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per la clausola contrattuale di esclusione del vincolo di solidarietà
tra i condomini in caso d'inadempimento. Nel merito eccepiva l'intervenuto pagamento di 2 fatture nonché la cattiva ed incompleta esecuzione delle opere.
3. L'opposta replicava valorizzando, ai fini della legittimazione passiva, la sottoscri-
zione del contratto d'appalto a firma dell'amministratore del condominio. Nel merito ri-
batteva che il pagamento di parte del dovuto era stato già defalcato dall'importo di cui al D.I.. I lavori erano stati sospesi in virtù di quanto consentito dalle clausole contrattuali in caso di inadempimento del . CP_3
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4. Il Tribunale, con l'impugnata sentenza, dichiarava la carenza di legittimazione passiva del condominio, accoglieva l'opposizione e revocava il D.I. n. 1120/14 condan-
nando la al pagamento in favore del condominio delle spese di Controparte_1
lite liquidate in euro 5.834,25 di cui euro 300,25 per spese ed euro 5.534,00 per com-
pensi del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, al contributo cpa ed all'iva come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario. Il giudice evidenziava come l'art. 4 della scrittura privata di appalto, stipulata il 07/02/2013, esplicitamente esclu-
desse il vincolo di solidarietà prevedendo la necessità, per l'appaltatore, di agire nei confronti dei soli condomini inadempienti, previa richiesta dell'elenco dei morosi. Per il giudice andava applicato “il regime della parziarietà già in sede di formazione del titolo di pagamento ottenuto nella fase giudiziale di cognizione sia essa sommaria ovvero piena ed esauriente”.
5. Con il gravame l'appellante contestava la decisione di primo grado in punto di legittimazione passiva.
Per l'impresa il Tribunale non aveva adeguatamente valorizzato la lettera di messa in mora del 17/09/13, rimasta senza riscontro, seguita dalle lettere dell'appaltatore del
19/11/2013 e 28/10/2013, con le quali l'opposta rappresentava all'amministratore del
Condominio l'inadempimento al contratto e chiedeva i nomi dei condomini morosi.
doveva quindi necessariamente agire nei confronti del Condo- Controparte_1
minio. L'architettura logico giuridica dell'impugnata sentenza, secondo la quale l'oppo-
sta avrebbe potuto agire nei confronti del solo in caso di mancata risposta CP_3
alla richiesta di indicazione dei condomini morosi, diveniva quindi errata alla luce della citata corrispondenza. Riportava la sentenza n. 9148/2008 della S.C. a ss.uu. di esclu-
sione della solidarietà fra i condomini per le obbligazioni assunte verso terzi, da qualifi-
carsi parziarie, perché l'obbligazione comune ai condomini è divisibile, avendo ad og-
getto una somma di danaro e la solidarietà non è legislativamente dettata.
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L'obbligo della comunicazione dei nominativi dei debitori e dell'entità del debito per cia-
scuno, a carico dell'amministratore in virtù dell'art. 63 disp. att. c.c., si collega con l'ob-
bligazione che si costituisce in danno del condominio in caso di inutile escussione del condomino moroso, in virtù del titolo acquisito. Il creditore aveva quindi interesse e diritto a vedersi riconosciuto il credito nei confronti dell'intero perché in caso CP_3
di titolo ottenuto contro i singoli condomini morosi non avrebbe avuto la possibilità di agire in regresso nei confronti degli ulteriori condomini. Di conseguenza il terzo credi-
tore, conseguita in giudizio la condanna dell'amministratore quale rappresentante dei condomini, può procedere esecutivamente nei confronti di questi ultimi non per l'intera somma dovuta, bensì solo nei limiti della quota di ciascuno.
Pur avendo la ditta rinunciato all'obbligo di solidarietà nei confronti dei singoli condomini si trovava appunto costretta ad agire nei confronti di tutto il Condominio, stante il silenzio dell'amministratore.
Nel merito l'appellante allegava la fondatezza dell'azione proposta, risultando inadem-
piente il solo , ben potendo l'appaltatore, in virtù di quanto disposto dall'art. CP_3
4 del contratto, sospendere i lavori quando la morosità nei pagamenti avesse superato il 40% del totale, come avvenuto.
L'eccezione di erronea esecuzione delle opere era generica ed infondata. La contesta-
zione riferita al terrazzo “Lippolis”, inerente la messa in sicurezza, era errata a solo con-
siderare come nessuna messa in sicurezza, non meglio specificata, fosse prevista. Il
crollo di un'inferriata aveva ad oggetto opere non previste in quanto nessuna lavora-
zione andava fatta su inferriate;
l'omessa imbiancatura a protezione degli intonaci non era avvenuta perché avente ad oggetto un muro di confine in comproprietà ed il con-
dominio non raggiungeva l'accordo con il comproprietario confinante che si opponeva alle opere stesse;
per la ricollocazione del serbatoio dell'acqua, evidenziava come la prestazione fosse stata eseguita;
le chiavi, che si contestava non essere state
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Pagina 4 di 14 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile riconsegnate, erano invece state date al proprietario del terrazzo, tal Persona_1
la rifinitura del perimetro esterno del terrazzo di proprietà non era stata prevista Pt_1
in contratto, come pure i lavori di natura statica o di consolidamento;
la revisione di una pavimentazione era stata puntualmente eseguita.
La sospensione dei lavori, oltretutto, era dal contestata con riferimento ad CP_3
opere non previste nell'offerta, con ciò, implicitamente, chiarendo che i lavori appaltati erano stati di fatto terminati.
La somma versata, di €. 6.736,00 era stata defalcata prima di chiedere il decreto ingiun-
tivo.
L'appellante, quindi, chiedeva la nomina di un CTU onde valutare la corretta esecuzione delle opere e la loro corrispondenza a quelle previste dal contratto e dal computo me-
trico.
Previa impugnazione anche della sentenza di primo grado in punto di governo delle spese di lite, così l'appellante concludeva: “Piaccia all'on.le Corte d'Appello adita, re-
spinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e,
per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere la domanda:
1) In via preliminare sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza di I° grado
stante la chiesta riforma della sentenza:
2) Sempre in via preliminare, riformare la sentenza di primo grado stante la legittima-
zione passiva del condominio ingiunto.
3) In via principale rigettare l'opposizione a D.I. con condanna dell'appellato CP_3
al pagamento delle somme di cui al D.I. ovvero a quella diversa somma che il giudicante
dovesse ritenere giusta.
4) Condannare l'opposto alla refusione del doppio grado di giudizio, con clausola di
attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
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5) In via istruttoria nominare CTU onde valutare la corretta esecuzione delle opere così
come dai quesiti come articolati.”
6. Il resisteva nel gravame eccependone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. CP_3
e l'infondatezza nel merito. Perorava la correttezza della sentenza impugnata ed ecce-
piva:
1) Il mancato conteggio dell'acconto di € 6.736,00;
2) La mancata prova della corretta e/o effettiva esecuzione delle opere descritte nella memoria di costituzione del;
CP_3
3) La mancata promozione di un ATP affinché si facesse piena luce sui diritti even-
tualmente acquisiti e, conseguentemente, sui corrispettivi maturati a seguito della rea-
lizzazione, in favore del Condominio committente, di parte delle lavorazioni;
4) la violazione dell'art. 644 c.p.c. perché il decreto ingiuntivo de quo era divenuto inefficace per mancata tempestiva sua notifica, avvenuta oltre i 40 giorni prescritti dal codice di rito;
5) Inesistenza dell'inadempimento dell'amministratore nella comunicazione dei condo-
mini morosi;
6) mancanza di certificazione da parte D.L. della regolare esecuzione dei lavori e man-
canza di collaudo;
Allegava l'esistenza dei seguenti vizi:
a) relativamente alle opere eseguite sul terrazzo Lippolis, carente messa in sicurezza,
da eseguirsi per il crollo parziale del muro di confine, oggetto di appalto;
b) crollo della inferriata dal colmo del fabbricato su altra proprietà perché dissaldata e smontata per esigenze operative e fatta cadere per negligenza e/o responsabilità degli addetti ai lavori;
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Pagina 6 di 14 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile c) omessa imbiancatura a protezione degli intonaci nuovi;
d) errata collocazione del serbatoio dell'acqua;
e) mancata consegna all'amministratore delle chiavi della porta metallica del terrazzo;
f) omessa rifinitura del perimetro esterno del terrazzo di proprietà , di pertinenza Pt_1
del terrazzo;
CP_4
g) erronea esecuzione della pavimentazione ed impermeabilizzazione del terrazzo.
Il concludeva: CP_3
“perché Codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni avversa richiesta, voglia:
- rigettare l'appello promosso dalla avverso la sentenza n. Controparte_1
4073/2019 del Tribunale di Napoli- XI Sez. Civ. G.O. Dott. C. Marsala, pubblicata il
16/04/2019, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto con
conseguente conferma della decisione di primo grado e condanna della stessa alle
spese di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
- rigettare l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della predetta sentenza per
le motivazioni espresse nella presente comparsa ed, in particolare, per insussistenza
dei presupposti del “fumus boni juris” e del “periculum in mora”.
7. La Corte, all'udienza del 23 maggio 2023, tratteneva la causa in decisione salvo rimetterla sul ruolo per l'espletamento di una CTU finalizzata a verificare la realizza-
zione a regola d'arte delle opere, con riferimento ai vizi eccepiti dall'opponente, in caso di riscontro da quantificare con indicazione delle opere necessarie.
Era quindi nominato CTU l'ing. il quale, all'esito delle operazioni peritali, re- Per_2
lazionava accertando la non completa esecuzione delle opere oggetto del contratto,
relativamente alle voci n. 3 e 5 dell'offerta, e la sussistenza di vizi (avvenuto crollo con successiva ricollocazione con giunte di fil di ferro, di un'inferriata; mancata revisione
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Pagina 7 di 14 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile della pavimentazione e impermeabilizzazione del terrazzo di copertura;
omessa im-
biancatura a protezione degli intonaci nuovi, eseguiti sul tratto di muro confinante da ambo i lati;
mancata rifinitura del perimetro esterno del terrazzo Zinno) quantificando in €. 17.823,89 la somma necessaria per l'ultimazione dei lavori e l'eliminazione dei vizi.
Accertava e quantificava anche i danni patiti dalle proprietà esclusive. Replicava alle osservazioni critiche rese dal consulente di parte appellante in modo preciso e puntuale senza lasciar residuare dubbi sulla completezza e logicità dell'elaborato.
All'udienza del 10.9.2024 la Corte tratteneva quindi nuovamente la causa in decisione concedendo i termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
8. L'appello avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui giudicava il Condo-
minio carente di legittimazione passiva è fondato.
Il Condominio era parte negoziale e la clausola di esclusione del vincolo solidale enunciata dall'art. 1294 cod. civ. non è inerente la fase di costituzione del rapporto.
L'espressa volontà dei condomini di escludere il vincolo solidale non comportava che la domanda dovesse essere proposta nei confronti dei singoli condomini morosi, attesa la natura parziaria delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto per quanto espressamente tra le parti e in ogni caso alla luce della evoluzione giurisprudenziale e normativa, avuto riguardo alla modifica dell'art. 63 disp. att. cod. proc. civ., in tema di obbligazioni condominiali perché la questione rilevava, semmai, solo nella fase esecu-
tiva.
I lavori erano affidati in appalto dal , in persona del legale rappresentante, CP_3
alla società appellante e quindi, in altri termini, era assunta dall'ente l'obbligazione nei confronti di un terzo nell'interesse comune senza espressa ripartizione pattizia della spesa, sicché esula la fattispecie dedotta dalla ipotesi del contratto di appalto diretta-
mente e personalmente contratto dai singoli con esclusione di ogni responsabilità col-
lettiva. La natura parziaria dell'obbligazione non limita il diritto di azionare il credito
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Pagina 8 di 14 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile anche nei confronti del condominio, nella specie del solo contraente, atteso che “l'am-
ministratore è l'unico referente dei pagamenti relativi agli obblighi assunti verso i terzi per la conservazione della cose comuni, di tal che il pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante a mani de creditore del condominio non sarebbe comunque ido-
neo ad estinguere il debito pro quota dello stesso relativo ai contributi ex art. 1123 cod.
civ.” (Cass. 14530/2017).
È vero che in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque,
nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi – in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministra-
tore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ra-
gione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio – la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in pro-
porzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e
1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie” (Cass. Sezioni Unite 30728/2022).
Sennonché ciò non esclude che “ogni qual volta l'amministratore contragga con un terzo, coesistono distinte obbligazioni, concernenti, rispettivamente, l'intero debito e le singole quote, facenti capo la prima al condominio, rappresentato appunto dall'ammi-
nistratore, e le altre ai singoli condomini, tenuti in ragione e nella misura della parteci-
pazione al condominio ai sensi dell'art. 1123 cod. civ. In particolare, il terzo creditore può agire nei confronti del condomino moroso per ottenerne il pagamento della rispet-
tiva quota di partecipazione alla spesa, ma sempre che e fintanto che questa sia ina-
dempiuta. Presupposto per l'azione diretta portata dal terzo creditore nei confronti del singolo condomino è, quindi, che questi non abbia adempiuto al pagamento della sua quota dovuta ex art. 1123 cod. civ. all'amministratore fino ancora al momento il cui il giudice emetta la sua sentenza di condanna”.
Consegue che la sentenza di primo grado che sanciva la carenza di legittimazione in capo al contraente, deve essere riformata pur nel tenore della norma CP_3
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Pagina 9 di 14 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile contrattuale avente ad oggetto la rinuncia da parte dell'appaltatore al vincolo della so-
lidarietà tra i condomini qualora si verifichino casi di morosità, tuttavia non senza la precisazione che l'appaltatore potrà rivalersi direttamente nei confronti dei condomini morosi, i cui nominativi e le cui quote non versate saranno forniti dal Condominio, prov-
vedendo autonomamente al recupero del dovuto. La volontà espressa dalle parti è
chiaramente interpretabile nel senso del conferimento all'appaltatore della facoltà di agire per il recupero del credito (dunque nella sede espropriativa) solo contro i condo-
mini inadempienti e per la quota da loro dovuta, senza alcuna limitazione o esclusione del diritto di agire della impresa nei confronti del . CP_3
In sintesi, il tenore della clausola in parola né l'assetto pattizio nel suo complesso con-
sentono di sostenere la pretesa esclusione della facoltà di esperire azione di condanna nei confronti del (giammai oggetto di preventiva rinuncia, azione che pe- CP_3
raltro le stesse appellanti reputano consentita, ancorché ai soli fini del solo accerta-
mento dell'ammontare del credito), giusta le considerazioni che precedono e in carenza della previsione dell'obbligo dei soli condomini di rispondere del debito nei limiti della quota loro dovuta.
Sicché non può dirsi esclusa la formazione del titolo nei confronti del Condominio, lad-
dove l'ambito di operatività della parziarietà va effettivamente limitata alla sola fase strictu sensu esecutiva, atteso che nulla suffraga l'assunto delle appellanti secondo cui l'esonero della responsabilità solidale sarebbe stato “essenziale ed indispensabile nella conclusione del contratto di appalto”. Non appare superfluo sottolineare come, in ogni caso, anche la nuova formulazione dell'art. 63 disp. att. cod. civ. contempli esclu-
sivamente il beneficio di escussione del condomino moroso per la sola fase esecutiva e non per quella relativa alla azione necessaria alla costituzione o al riconoscimento del titolo.
Oltretutto, neppure sono oggetto di specifica contestazione le allegazioni della società
appellata circa i ripetuti solleciti, rimasti senza esito, affinché l'amministratore fornisse i dati necessari e sufficienti per agire nei confronti dei singoli condomini morosi, laddove le stesse appellanti, ponendo in essere un comportamento concludente in punto di
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Pagina 10 di 14 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile riconoscimento della legittimità del titolo nei confronti del , avrebbero otte- CP_3
nuto dalla società appellata il rateizzo del dovuto, come da accordi, solo parzialmente onorati, con quest'ultima conclusi.
9. Da quanto esposto consegue la necessità di affrontare nel merito la pretesa azio-
nata dalla ditta appaltatrice e, a tal fine, la Corte provvedeva alla nomina dell' ing.
[...]
che analizzava i documenti prodotti dai quali emergeva che l'appalta- Persona_3
tore sottoscriveva e presentava al committente un'offerta con l'indicazione dei lavori da eseguire e tra e parti era quindi sottoscritto un contratto, versato in atti incompleto,
con indicazione di un importo di circa il 10% inferiore all'offerta ed avente ad oggetto le medesime opere da realizzare come non contestato. Il CTU, quindi, per ricavare il prezzo pattuito per ciascuna lavorazione rimodulava le somme indicate nell'offerta ap-
plicando la medesima detrazione accertata tra le somme specificate nell'offerta e nel contratto.
Tanto consentiva, con elevato grado di affidabilità, di pervenire al costo pattuito per ogni singola opera e per il suo complesso.
Il CTU individuava le lavorazioni non completate, confermate anche dall'assenza di documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori o il collaudo finale, che quindi perfezionavano un inadempimento della ditta.
In merito ai vizi, riscontrava la sussistenza di alcuni di quelli contestati. Trovava con-
ferma l'avvenuto crollo con successiva ricollocazione con giunte di fil di ferro, di un'in-
ferriata di oltre due metri e mezzo sul colmo del fabbricato;
descriveva i vizi al terrazzo condominiale (che causava danni da infiltrazione alla proprietà sottostante), al terrazzo del condomino (che causava danni da infiltrazione in proprietà ), al Parte_2 Pt_1
terrazzo sopra (che causava danni da infiltrazione in proprietà , la Per_1 Per_1
cattiva posa in opera della guaina impermeabilizzante. Era confermata anche l'omessa imbiancatura a protezione degli intonaci nuovi, eseguiti sul tratto di muro confinante da ambo i lati, l'omessa esecuzione di lavori statici e di consolidamento della facciata esterna lato mare e del cortile interno. La spesa di €.17.473,50 oltre IVA andava so-
stenuta per la loro eliminazione. Il CTU provvedeva a conteggiare anche i danni patiti
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Pagina 11 di 14 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile agli appartamenti dei condomini per le infiltrazioni meteoriche causate delle lavorazioni impermeabilizzanti non realizzate a regola d'arte, che, tuttavia, non rientrano nell'og-
getto del contenzioso, promosso dal per le inadempienze dell'appaltatore CP_3
sullo stabile condominiale.
La relazione peritale è assolutamente valida ed idonea a costituire valido supporto per il giudice per affrontare le questioni di natura tecnica e ciò nonostante le contestazioni mosse dall'appellante che contestava al consulente di essersi recato negli immobili sottostanti, quelli danneggiati, senza il CTP. La questione non comporta alcuna ineffi-
cacia dell'elaborato, anche qualora il fatto dovesse essersi verificato, per due ordini di motivi: per mancanza di rilevanza del fatto, neppure evidenziata dalla parte, e per il mancato riconoscimento dei danni patiti dai condomini alla loro proprietà esclusiva.
Anche le contestazioni inerenti la difficoltosa individuazione dell'oggetto dei lavori ese-
guiti e solo in parte realizzati non sono giudicate fondate. La Corte oltretutto rileva che la prova dell'adempimento, in presenza dell'eccezione di parziale inadempimento pro-
posta dal Condominio committente, gravava sull'appaltatore, secondo la costante giu-
risprudenza espressa dalla S.C. dalla sentenza a ss.uu n. 13533/2001 in poi. La capa-
cità del consulente di rintracciare le opere realizzate consentiva all'appaltatore di dimo-
strare l'adempimento, sia pure parziale, permettendogli di esigere quanto di sua spet-
tanza per i lavori effettivamente realizzati. Qualora l'eccezione mossa fosse risultata fondata, ne sarebbe derivata l'incapacità dell'appaltatore ad ottemperare all'onere pro-
batorio su lui gravante con conseguenze pregiudizievoli in suo danno. Il CTU, invece,
permetteva di ricostruire l'accaduto senza quindi necessità di dover procedere alla va-
lutazione delle omissioni probatorie in danno della parte onerata alla dimostrazione.
Grazie al CTU è noto quel che era realizzato dall'appaltatore secondo le regole dell'arte e quello che di contro risultava incompleto o viziato e quindi la Corte è in grado di procedere alla regolamentazione dei rapporti dare-avere.
Il contratto perfezionato per l'esecuzione dei lavori fissava il corrispettivo di €
40.420,00 oltre IVA. Il documentava di aver corrisposto €. 6.736,66 CP_3
(3.368,00 per due bonifici) oltre iva (i bonifici sono infatti per €. 3.705,00 ciascuno). Il
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leva in giudizio perché non era una ricevuta di pagamento, come tale detraibile dal dovuto, era smentito dallo stesso committente, che indicava gli acconto versati come sopra specificati, perché incompleto, essendo carente dei documenti richiamati, e per-
ché, infine, costituisce per sua natura semplicemente la determinazione della rata maturata in favore dell'appaltatore, indicata dal D.L., alla quale doveva seguire il rela-
tivo versamento del quale non c'è riscontro. Le mancanze ed i vizi rilevati dal CTU, per essere eliminati, necessitano di una spesa di €. 17.823,89 che va ovviamente detratta da quanto di spettanza dell'impresa. La somma quindi dovuta all'impresa è pari alla differenza tra € 40.420,00, € 6.736,66 ed €. 17.823,89, cioè €. 15.859,45 oltre iva con gli interessi al tasso legale maturati dalla messa in mora del 17.9.2023 al saldo.
In tali termini l'appello è fondato e la sentenza di primo grado deve essere riformata.
10. Dall'accoglimento dell'appello consegue la riforma del governo delle spese di lite da regolare secondo l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccom-
benza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e glo-
bale, (Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259). Le spese vanno poste a carico dell'opponente al decreto ingiuntivo anche se la pretesa creditoria, come esposto, deve essere ridimensionata, tenuto conto che le Sezioni Unite della S.C., con la sentenza n. 32061/2022, precisano come non vi possa essere soccombenza reci-
proca anche in caso di unica domanda proposta, accolta solo parzialmente.
L'importo delle spese è liquidato in una somma intermedia tra i minimi ed i medi tariffari riferiti allo scaglione di valore da €. 5.200,01 ad €. 26.000,00, tenuto conto della natura dele questioni poste, incrementato delle spese liquidate per la fase monitoria, pari ad
€. 952,00.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Controparte_1
la sentenza del 16/04/2019 n. 4073/2019 del Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza accoglie parzialmente l'opposizione
3133/2019 est. Sandro Figliozzi
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posto e condanna il al pagamento dell'importo di €. 15.859,45 oltre Iva se CP_3
dovuta ed interessi al tasso legale dal 17.9.2013 al saldo, in favore di Controparte_1
[...]
Condanna il medesimo al pagamento delle spese legali in favore di CP_3 [...]
che liquida, per il primo grado, in €.3.500,00 per competenze oltre €. Controparte_1
252,00 per esborsi, spese generali, iva e cpa come per legge e, per l'appello, in
€.3.500,00 per competenze oltre €. 803,00 per esborsi, spese generali, iva e cpa come per legge.
Distrae le spese di lite, come liquidate, in favore dell'avv. Teresa Bianco, dichiaratasi antistataria.
Pone definitivamente a carico del , le spese Controparte_3 CP_3 CP_3
già liquidate in favore del CTU.
Così deciso il 20.2.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
3133/2019 est. Sandro Figliozzi
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