TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice unico del lavoro, dott.ssa Rosa
Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 988/2024 R.G., cui è riunita la causa iscritta al n. 10137/2024
R.G.
OGGETTO: Fondo di Garanzia
T R A
, nato a [...], il [...], e Parte_1
, nato a [...], il [...], rappresentati e Parte_2
difesi dagli avv.ti Domenico Liccardi e Alfonso Liccardi, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Brancaccio, Paola
Forgione, Erminio Capasso e Agostino Di Feo, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con due distinti ricorsi depositato in data 24.01.2024 e 31.07.2024, successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe hanno dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della società fino al 29 febbraio 2020, data delle dimissioni per giusta Controparte_2
causa; che con sentenza n. 34 del 04.02.2020, il Tribunale di Torino aveva dichiarato lo stato di insolvenza della ponendo la stessa in amministrazione Controparte_2
1 straordinaria;
di aver depositato istanze di insinuazione al passivo, rubricate al n. 932
e 969, chiedendo, tra l'altro, il riconoscimento dei crediti vantati a titolo di retribuzioni non corrisposte per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020, nonché a titolo di 13ma mensilità per il 2019, rateo di 13ma relativo al mese di gennaio 2020,
e ratei (7/12) di 14ma per il 2019; di essere stati ammessi al passivo per l'importo complessivo di € 3.769,86 il e di € 3.769,56 il;
che lo stato Parte_1 Pt_2
passivo veniva dichiarato esecutivo il 30.06.2022; di aver presentato in data
30.11.2022 il e 04.01.2023 il domanda all' per Parte_1 Pt_2 CP_1
l'intervento del Fondo di Garanzia per i crediti diversi dal TFR ex artt. 1e 2 D.Lgs.
80/92, allegando tutta la documentazione del caso;
che l'importo da corrispondersi a tale titolo era contenuto nei limiti fissati ex art. 2 n. 2 D.Lgs. 80/92, pari a tre volte la cassa integrazione guadagni del 2020, così, come determinata per l'anno 2020 con la
Circolare n. 20 del 10.02.2020, pari a € 2.994,54; che con nota del 12.07.2023, CP_1
ricevuta il 04.09.2023 per il , e con nota del 12.12.2023, ricevuta il Parte_1
01.02.2024 per il , l' aveva accolto parzialmente la domanda, liquidando Pt_2 CP_1 la somma complessiva di € 1.993,73 lordi per i crediti retributivi, oltre euro 89,17 per interessi legali ed euro 18,54 per rivalutazione monetaria, operando la ritenuta fiscale a tassazione separata, il tutto per complessivi € 1.618,11 netti;
di essere, pertanto, creditori della ulteriore somma di € 1.000,81, pari alla differenza tra il massimale di
€ 2.994,54 e l'importo corrisposto di € 1.993,73; che, inoltre, pur essendo stata calcolata la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, essendo erroneo il calcolo della liquidazione effettuata dall' , sulla differenza ancora a corrispondersi CP_1
andavano calcolati nuovamente interessi legali e rivalutazione al dì di effettivo soddisfo;
di aver proposto ricorso amministrativo, rimasto senza esito.
Hanno, quindi, chiesto la condanna dell' al pagamento della somma di € CP_1
1.000,84 il e di € 1.000,81 il , oltre interessi e rivalutazione. Il Parte_1 Pt_2
tutto con vittoria di spese.
L' si è costituito eccependo: di aver liquidato l'importo lordo di € 1.993,73 in CP_1
quanto indicato nel Modello SR52, sottoscritto dal Responsabile della Procedura di amministrazione straordinaria, quale spettante a titolo di mensilità di dicembre 2019
e gennaio 2020, inclusi i ratei di tredicesima e di eventuali altre mensilità aggiuntive;
che, in ogni caso, parte ricorrente aveva avanzato domanda al Fondo di Garanzia per l'importo di € 2.705,69 il e di € 2.705,75 il , inferiore pertanto a Parte_1 Pt_2
2 quello ammesso al passivo e a quello assunto come spettante in ricorso;
che le somme a titolo di 13ma e 14ma coperte dalla garanzia del fondo sono limitate a quelle relative ai soli ratei maturati nei mesi di competenza;
che le ultime mensilità da considerare sono quelle relative ai mesi di dicembre 2019, gennaio 2020 e febbraio 2020, essendosi i ricorrenti dimessi in data 29.02.2020.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del
17.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è solo in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Parte ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere il pagamento da parte del Fondo di Garanzia delle differenze dovute tra quanto spettante, nei limiti del massimale ex art. 2, n. 2 D.Lgs. 80/92, e quanto erogato dall' a titolo di retribuzione per le CP_1
ultime mensilità svolte alle dipendenze della nonché delle somme Controparte_2
non riconosciute a titolo di 13ma 2019, ratei 14ma 2019 e rateo 13ma gennaio 2020.
Giova in primo luogo richiamare la normativa di riferimento.
Segnatamente, deve farsi riferimento, per quanto concerne i crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto (ultime tre mensilità), e per quanto ai fini di causa rileva, al disposto di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80/1992.
Tali ultime norme dispongono che: “Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2 (articolo 1, comma I).
Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate
3 nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell' attività dell'impresa (articolo 2, comma I).
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali
(articolo 2, comma II).
Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata (articolo 2, comma III)”.
Per quanto concerne il regime della prescrizione, la legge n. 297/1982 non prevede un particolare termine entro il quale, con la domanda di liquidazione del TFR a carico del Fondo di Garanzia, deve essere esercitato il relativo diritto (applicandosi, di conseguenza, l'ordinario termine di prescrizione).
Viceversa, con riferimento ai crediti di lavoro diversi dal TFR, il d.lgs n. 80/1982 all'art. 2 comma III prevede che “Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda”.
Dall'esame della normativa citata si evince, dunque, che il Fondo di Garanzia è stato CP_ istituito presso l' con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel trattamento di fine rapporto e dei crediti inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Si evince, altresì, che per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato alle procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata. Presupposti per il diritto alla prestazione sono dunque l'insolvenza del datore di lavoro e
4 l'accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale o la formazione di un titolo giudiziale e l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
Tanto premesso, venendo al caso di specie si osserva quanto segue.
Nel caso in esame, le contestazioni dell' sono fondate sulla corrispondenza CP_1 dell'importo liquidato con quello indicato nel modello SR52, dal quale non emergono somme dovute a titolo di mensilità aggiuntive, e sulla non riferibilità delle somme richieste dai ricorrenti a titolo di 13ma 2019 e ratei 14ma 2019 nelle ultime mensilità di cui all'art. 2D.Lgs. 80/92 citato.
Sotto il primo profilo, ritiene la scrivente di aderire alla prospettazione di parte ricorrente circa la non decisività, ai fini della determinazione dell'importo coperto dalle garanzie del Fondo, di quanto risultante nel modello SR52.
Del resto, la mancata presentazione della documentazione richiesta in sede amministrativa dall' non incide sulla fondatezza della pretesa creditoria di CP_1
parte ricorrente, in quanto non ne costituisce un elemento costitutivo, ma rappresenta solo l'adempimento di un onere di collaborazione della parte, in base al principio di correttezza, buona fede e di solidarietà ex art. 2 Cost., valutabile esclusivamente ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
9231/2010) secondo cui “Il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di CP_ garanzia dell' in caso di insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il credito sia stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale - l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito. Ne consegue che il
CP_ potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all' in riferimento alla determinazione della documentazione da allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non
CP_ vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore. (Nella specie, l' aveva rifiutato il pagamento del t.f.r. al lavoratore a causa della mancata consegna del modello t.f.r. 3 bis, richiesto dall'Istituto per la liquidazione della somma, nonostante
5 che tale evento fosse imputabile esclusivamente al curatore fallimentare, che ne aveva omesso la compilazione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla
CP_ massima, ha ritenuto l'interpretazione dell' "contra legem", poiché determinava il venir meno del diritto del lavoratore pur in presenza dei requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto)”.
A ciò si aggiungono, inoltre, le ulteriori considerazioni espresse dalla più recente giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità per l'ente previdenziale di contestare la sussistenza dei presupposti normativi per l'operatività del Fondo di
Garanzia.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “mentre è chiaro che la natura autonoma
CP_ dell'obbligo di corresponsione della prestazione impedisce all' di poter opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro, come costantemente affermato da questa Corte di cassazione, non altrettanto agevole è fare derivare dall'autonomia dell'obbligazione assicurativa attribuita al Fondo anche l'effetto di totale inibizione dell'accertamento giudiziale relativo agli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere scatta l'obbligo di tutela assicurativa e che sono interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale. 19. Non può, in particolare, ad avviso del
Collegio, trarsi la necessaria conseguenza che una volta ottenuta (a torto o a ragione) l'ammissione della domanda di insinuazione al passivo, ciò determini
l'impossibilità per l' quale gestore del Fondo di garanzia, di contestare la CP_1
concreta operatività della regola di intervento del Fondo, incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ed al D.Lgs. n. 82 del 1990, art. 2, sulla cui autonomia si è fondata la giurisprudenza di questa Corte sopra ricordata. […] 36. Anche guardando alle ricadute sul sistema interno, inoltre, trova conferma la necessità di non sottrarre il riconoscimento dell'obbligo di intervento del Fondo di garanzia alla verifica giudiziale. In primo luogo perchè in tal modo si realizzerebbe una palese violazione dell'art. 24 Cost., inibendo ai soggetti interessati, nel caso di specie il Fondo gestito dall' il diritto alla tutela giudiziaria per preservare il corretto funzionamento CP_1
del meccanismo assicurativo pubblico di garanzia in forza della semplice ammissione al passivo fallimentare della domanda del lavoratore che finirebbe per
6 assumere una efficacia superiore a quella connessa agli effetti del decreto di approvazione dello stato passivo, il quale, necessariamente non può riguardare gli obblighi del Fondo derivanti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2 e dal D.Lgs. n. 80 del
1992, art. 2, ma ha ad oggetto, esclusivamente, i diritti di credito del lavoratore ed
"(...) esclude la possibilità di riproporre, all'interno della detta procedura, ogni questione concernente l'esistenza del credito, la sua entità, l'efficacia del titolo da cui deriva, l'esistenza di cause di prelazione (...)". (Cass. SS.UU.16508 del 2010)”
(Cassazione civile, sez. lav., n. 19277 del 2018).
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che i ricorrenti sono stati ammessi al passivo per la somma di € 2.144,93 a titolo di ultime mensilità.
A fronte dell'accertamento svolto in sede fallimentare, le eccezioni svolte dall' CP_1
circa la liquidazione di un importo corrispondente a quello indicato da soggetto terzo nel modulo SR52 - tanto più ove si considerino le criticità riscontrabili nel modulo stesso ed evidenziate da parte ricorrente – appaiono formulate in via del tutto generica.
La possibilità di contestare (nel solo quantum) l'operatività concreta delle garanzie del Fondo viene esercitata dall' tramite il mero richiamo a principi CP_1
giurisprudenziali e senza tener conto delle risultanze documentali diverse dal solo modello SR52 invocato, tra le quali i prospetti paga allegati al ricorso.
Parimenti pacifica, nonché provata per tabulas, è la circostanza che i ricorrenti abbiano avanzato domanda al Fondo di Garanzia limitatamente alle ultime mensilità di dicembre 2019 e gennaio 2020, con la conseguenza che le deduzioni e le eccezioni svolte circa il dies a quo di cui all'art. 2 cit., e in particolare circa la riconducibilità del mese di novembre 2019 al periodo in parola, non assumono rilievo nel presente giudizio.
Per quanto concerne, invece, le somme richieste a titolo di 13ma 2019, ratei 14ma
2019 e rateo 13ma gennaio 2020, l'eccezione sollevata dall' risulta fondata. CP_1
L'art. 2, co. 1, D.lgs. 80/1992, infatti, fa riferimento solo ed esclusivamente ai
“crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro”.
Secondo l'inequivoco dato letterale, il meccanismo di accollo cumulativo ex lege dei debiti del datore di lavoro da parte del Fondo di garanzia non riguarda tutti i crediti vantati dal lavoratore nei confronti del datore ma risulta limitato solo ed
7 esclusivamente ai crediti aventi natura retributiva (T.F.R. e ultime tre mensilità) maturati entro un determinato arco di tempo individuato dalla norma.
I ratei di tredicesima e di quattordicesima maturati nelle mensilità non coperte dal
Fondo non possono, pertanto, essere garantiti in quanto non rientranti nella previsione di cui all'art. 2 cit.
Il lavoratore, infatti, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e della quattordicesima a quanti sono i mesi di servizio prestato e pertanto, ai fini dell'operatività del Fondo di Garanzia, è possibile prendere in considerazione solo ed esclusivamente i ratei riferibili all'ultimo trimestre lavorato e non anche quelli concernenti le mensilità precedenti.
Il concetto di riferibilità, infatti, si pone su un piano diverso rispetto a quello di esigibilità in quanto il primo fa riferimento all'arco temporale da prendere in considerazione al fine della quantificazione del diritto di credito mentre il secondo riguarda la possibilità della riscossione.
Tale discrimen si collega anche alla natura giuridica dell'obbligo a carico del Fondo di Garanzia.
Non sussiste, infatti, nessuna obbligazione solidale tra il Fondo di Garanzia ed il datore di lavoro in quanto il lavoratore, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, risulta titolare, nei confronti del fondo, di un diritto di credito ad una prestazione previdenziale, avente natura distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione retributiva datoriale, la quale, invece, conserva la natura giuridica di obbligazione di diritto comune.
Il requisito della riferibilità all'ultimo trimestre, inoltre, rappresenta il logico corollario dello scopo sociale dell'obbligo di copertura assicurativa che le norme, nazionali e sovranazionali, intendono perseguire. Il che, d'altra parte, è confermato anche dalla giurisprudenza comunitaria (CGUE causa C-69/08) secondo cui
“dall'altro lato, il fine sociale della direttiva 80/987 consiste nel garantire a tutti i lavoratori subordinati una tutela comunitaria minima in caso di insolvenza del datore di lavoro mediante il pagamento dei crediti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e vertenti sulla retribuzione relativa ad un periodo determinato (sentenza Barsotti e a., cit., punto 35 e la giurisprudenza ivi citata). 28
Nondimeno, a norma dell'art. 2, n. 2, della direttiva 80/987, compete al diritto nazionale precisare il termine «retribuzione» e definirne il contenuto (sentenza 16
8 dicembre 2004, causa C-520/03, , Racc. pag. I-12065, punto 31 e la Persona_1 giurisprudenza ivi citata)”.
Ai ricorrenti spettano, pertanto, unicamente il rateo di 13ma e 14ma mensilità relativi al mese di dicembre 2019 e il rateo di 13ma relativo al mese di gennaio 2020.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, si tiene conto della retribuzione mensile base risultante dai prospetti paga in atti, con la conseguenza che i ricorrenti hanno a due ratei di 13ma (dicembre 2019 e gennaio 2020) e un rateo di 14ma (gennaio
2020), tutti pari a € 93,47, per un totale di € 280,41.
Hanno diritto, altresì, alla differenza tra le somme spettanti a titolo di retribuzione per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020, come risultanti dai medesimi prospetti paga, pari a € 2.243,32 lordi, e la somma di € 1.993,73 corrisposta dall' , per CP_1
l'importo di € 249,59.
Ai ricorrenti spetta, in definitiva, l'importo complessivo di € 530,00 ciascuno.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla presentazione della domanda amministrativa e fino al saldo in base all'art. 2 co. 5 d.lgs. 80/1992.
Essendo l'importo totale considerato inferiore al massimale di cui all'art. 2 co. 2
d.lgs. 80/1992, anche nella misura indicata in memoria dall' , ogni questione CP_1
relativa al calcolo dello stesso resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell' , nei limiti del parziale accoglimento del ricorso, tenuto conto della natura CP_1
e del valore della causa, dell'assenza di istruttoria e del numero di parti patrocinate dai medesimi difensori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: CP_ a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna l' quale gestore del Fondo di Garanzia al pagamento nei confronti dei ricorrenti Parte_1
e della somma di € 530,00 ciascuno, oltre interessi e
[...] Parte_2
rivalutazione a decorrere dal 30.11.2022 per e dal 04.01.2023 per Parte_1
; Pt_2
9 b) Rigetta nel resto;
c) Condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che CP_1 si liquidano in € 1.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 18.04.2024
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice unico del lavoro, dott.ssa Rosa
Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 988/2024 R.G., cui è riunita la causa iscritta al n. 10137/2024
R.G.
OGGETTO: Fondo di Garanzia
T R A
, nato a [...], il [...], e Parte_1
, nato a [...], il [...], rappresentati e Parte_2
difesi dagli avv.ti Domenico Liccardi e Alfonso Liccardi, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Brancaccio, Paola
Forgione, Erminio Capasso e Agostino Di Feo, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con due distinti ricorsi depositato in data 24.01.2024 e 31.07.2024, successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe hanno dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della società fino al 29 febbraio 2020, data delle dimissioni per giusta Controparte_2
causa; che con sentenza n. 34 del 04.02.2020, il Tribunale di Torino aveva dichiarato lo stato di insolvenza della ponendo la stessa in amministrazione Controparte_2
1 straordinaria;
di aver depositato istanze di insinuazione al passivo, rubricate al n. 932
e 969, chiedendo, tra l'altro, il riconoscimento dei crediti vantati a titolo di retribuzioni non corrisposte per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020, nonché a titolo di 13ma mensilità per il 2019, rateo di 13ma relativo al mese di gennaio 2020,
e ratei (7/12) di 14ma per il 2019; di essere stati ammessi al passivo per l'importo complessivo di € 3.769,86 il e di € 3.769,56 il;
che lo stato Parte_1 Pt_2
passivo veniva dichiarato esecutivo il 30.06.2022; di aver presentato in data
30.11.2022 il e 04.01.2023 il domanda all' per Parte_1 Pt_2 CP_1
l'intervento del Fondo di Garanzia per i crediti diversi dal TFR ex artt. 1e 2 D.Lgs.
80/92, allegando tutta la documentazione del caso;
che l'importo da corrispondersi a tale titolo era contenuto nei limiti fissati ex art. 2 n. 2 D.Lgs. 80/92, pari a tre volte la cassa integrazione guadagni del 2020, così, come determinata per l'anno 2020 con la
Circolare n. 20 del 10.02.2020, pari a € 2.994,54; che con nota del 12.07.2023, CP_1
ricevuta il 04.09.2023 per il , e con nota del 12.12.2023, ricevuta il Parte_1
01.02.2024 per il , l' aveva accolto parzialmente la domanda, liquidando Pt_2 CP_1 la somma complessiva di € 1.993,73 lordi per i crediti retributivi, oltre euro 89,17 per interessi legali ed euro 18,54 per rivalutazione monetaria, operando la ritenuta fiscale a tassazione separata, il tutto per complessivi € 1.618,11 netti;
di essere, pertanto, creditori della ulteriore somma di € 1.000,81, pari alla differenza tra il massimale di
€ 2.994,54 e l'importo corrisposto di € 1.993,73; che, inoltre, pur essendo stata calcolata la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, essendo erroneo il calcolo della liquidazione effettuata dall' , sulla differenza ancora a corrispondersi CP_1
andavano calcolati nuovamente interessi legali e rivalutazione al dì di effettivo soddisfo;
di aver proposto ricorso amministrativo, rimasto senza esito.
Hanno, quindi, chiesto la condanna dell' al pagamento della somma di € CP_1
1.000,84 il e di € 1.000,81 il , oltre interessi e rivalutazione. Il Parte_1 Pt_2
tutto con vittoria di spese.
L' si è costituito eccependo: di aver liquidato l'importo lordo di € 1.993,73 in CP_1
quanto indicato nel Modello SR52, sottoscritto dal Responsabile della Procedura di amministrazione straordinaria, quale spettante a titolo di mensilità di dicembre 2019
e gennaio 2020, inclusi i ratei di tredicesima e di eventuali altre mensilità aggiuntive;
che, in ogni caso, parte ricorrente aveva avanzato domanda al Fondo di Garanzia per l'importo di € 2.705,69 il e di € 2.705,75 il , inferiore pertanto a Parte_1 Pt_2
2 quello ammesso al passivo e a quello assunto come spettante in ricorso;
che le somme a titolo di 13ma e 14ma coperte dalla garanzia del fondo sono limitate a quelle relative ai soli ratei maturati nei mesi di competenza;
che le ultime mensilità da considerare sono quelle relative ai mesi di dicembre 2019, gennaio 2020 e febbraio 2020, essendosi i ricorrenti dimessi in data 29.02.2020.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del
17.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è solo in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Parte ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere il pagamento da parte del Fondo di Garanzia delle differenze dovute tra quanto spettante, nei limiti del massimale ex art. 2, n. 2 D.Lgs. 80/92, e quanto erogato dall' a titolo di retribuzione per le CP_1
ultime mensilità svolte alle dipendenze della nonché delle somme Controparte_2
non riconosciute a titolo di 13ma 2019, ratei 14ma 2019 e rateo 13ma gennaio 2020.
Giova in primo luogo richiamare la normativa di riferimento.
Segnatamente, deve farsi riferimento, per quanto concerne i crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto (ultime tre mensilità), e per quanto ai fini di causa rileva, al disposto di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80/1992.
Tali ultime norme dispongono che: “Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2 (articolo 1, comma I).
Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate
3 nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell' attività dell'impresa (articolo 2, comma I).
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali
(articolo 2, comma II).
Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata (articolo 2, comma III)”.
Per quanto concerne il regime della prescrizione, la legge n. 297/1982 non prevede un particolare termine entro il quale, con la domanda di liquidazione del TFR a carico del Fondo di Garanzia, deve essere esercitato il relativo diritto (applicandosi, di conseguenza, l'ordinario termine di prescrizione).
Viceversa, con riferimento ai crediti di lavoro diversi dal TFR, il d.lgs n. 80/1982 all'art. 2 comma III prevede che “Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda”.
Dall'esame della normativa citata si evince, dunque, che il Fondo di Garanzia è stato CP_ istituito presso l' con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel trattamento di fine rapporto e dei crediti inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Si evince, altresì, che per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato alle procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata. Presupposti per il diritto alla prestazione sono dunque l'insolvenza del datore di lavoro e
4 l'accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale o la formazione di un titolo giudiziale e l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
Tanto premesso, venendo al caso di specie si osserva quanto segue.
Nel caso in esame, le contestazioni dell' sono fondate sulla corrispondenza CP_1 dell'importo liquidato con quello indicato nel modello SR52, dal quale non emergono somme dovute a titolo di mensilità aggiuntive, e sulla non riferibilità delle somme richieste dai ricorrenti a titolo di 13ma 2019 e ratei 14ma 2019 nelle ultime mensilità di cui all'art. 2D.Lgs. 80/92 citato.
Sotto il primo profilo, ritiene la scrivente di aderire alla prospettazione di parte ricorrente circa la non decisività, ai fini della determinazione dell'importo coperto dalle garanzie del Fondo, di quanto risultante nel modello SR52.
Del resto, la mancata presentazione della documentazione richiesta in sede amministrativa dall' non incide sulla fondatezza della pretesa creditoria di CP_1
parte ricorrente, in quanto non ne costituisce un elemento costitutivo, ma rappresenta solo l'adempimento di un onere di collaborazione della parte, in base al principio di correttezza, buona fede e di solidarietà ex art. 2 Cost., valutabile esclusivamente ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
9231/2010) secondo cui “Il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di CP_ garanzia dell' in caso di insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il credito sia stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale - l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito. Ne consegue che il
CP_ potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all' in riferimento alla determinazione della documentazione da allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non
CP_ vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore. (Nella specie, l' aveva rifiutato il pagamento del t.f.r. al lavoratore a causa della mancata consegna del modello t.f.r. 3 bis, richiesto dall'Istituto per la liquidazione della somma, nonostante
5 che tale evento fosse imputabile esclusivamente al curatore fallimentare, che ne aveva omesso la compilazione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla
CP_ massima, ha ritenuto l'interpretazione dell' "contra legem", poiché determinava il venir meno del diritto del lavoratore pur in presenza dei requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto)”.
A ciò si aggiungono, inoltre, le ulteriori considerazioni espresse dalla più recente giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità per l'ente previdenziale di contestare la sussistenza dei presupposti normativi per l'operatività del Fondo di
Garanzia.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “mentre è chiaro che la natura autonoma
CP_ dell'obbligo di corresponsione della prestazione impedisce all' di poter opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro, come costantemente affermato da questa Corte di cassazione, non altrettanto agevole è fare derivare dall'autonomia dell'obbligazione assicurativa attribuita al Fondo anche l'effetto di totale inibizione dell'accertamento giudiziale relativo agli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere scatta l'obbligo di tutela assicurativa e che sono interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale. 19. Non può, in particolare, ad avviso del
Collegio, trarsi la necessaria conseguenza che una volta ottenuta (a torto o a ragione) l'ammissione della domanda di insinuazione al passivo, ciò determini
l'impossibilità per l' quale gestore del Fondo di garanzia, di contestare la CP_1
concreta operatività della regola di intervento del Fondo, incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ed al D.Lgs. n. 82 del 1990, art. 2, sulla cui autonomia si è fondata la giurisprudenza di questa Corte sopra ricordata. […] 36. Anche guardando alle ricadute sul sistema interno, inoltre, trova conferma la necessità di non sottrarre il riconoscimento dell'obbligo di intervento del Fondo di garanzia alla verifica giudiziale. In primo luogo perchè in tal modo si realizzerebbe una palese violazione dell'art. 24 Cost., inibendo ai soggetti interessati, nel caso di specie il Fondo gestito dall' il diritto alla tutela giudiziaria per preservare il corretto funzionamento CP_1
del meccanismo assicurativo pubblico di garanzia in forza della semplice ammissione al passivo fallimentare della domanda del lavoratore che finirebbe per
6 assumere una efficacia superiore a quella connessa agli effetti del decreto di approvazione dello stato passivo, il quale, necessariamente non può riguardare gli obblighi del Fondo derivanti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2 e dal D.Lgs. n. 80 del
1992, art. 2, ma ha ad oggetto, esclusivamente, i diritti di credito del lavoratore ed
"(...) esclude la possibilità di riproporre, all'interno della detta procedura, ogni questione concernente l'esistenza del credito, la sua entità, l'efficacia del titolo da cui deriva, l'esistenza di cause di prelazione (...)". (Cass. SS.UU.16508 del 2010)”
(Cassazione civile, sez. lav., n. 19277 del 2018).
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che i ricorrenti sono stati ammessi al passivo per la somma di € 2.144,93 a titolo di ultime mensilità.
A fronte dell'accertamento svolto in sede fallimentare, le eccezioni svolte dall' CP_1
circa la liquidazione di un importo corrispondente a quello indicato da soggetto terzo nel modulo SR52 - tanto più ove si considerino le criticità riscontrabili nel modulo stesso ed evidenziate da parte ricorrente – appaiono formulate in via del tutto generica.
La possibilità di contestare (nel solo quantum) l'operatività concreta delle garanzie del Fondo viene esercitata dall' tramite il mero richiamo a principi CP_1
giurisprudenziali e senza tener conto delle risultanze documentali diverse dal solo modello SR52 invocato, tra le quali i prospetti paga allegati al ricorso.
Parimenti pacifica, nonché provata per tabulas, è la circostanza che i ricorrenti abbiano avanzato domanda al Fondo di Garanzia limitatamente alle ultime mensilità di dicembre 2019 e gennaio 2020, con la conseguenza che le deduzioni e le eccezioni svolte circa il dies a quo di cui all'art. 2 cit., e in particolare circa la riconducibilità del mese di novembre 2019 al periodo in parola, non assumono rilievo nel presente giudizio.
Per quanto concerne, invece, le somme richieste a titolo di 13ma 2019, ratei 14ma
2019 e rateo 13ma gennaio 2020, l'eccezione sollevata dall' risulta fondata. CP_1
L'art. 2, co. 1, D.lgs. 80/1992, infatti, fa riferimento solo ed esclusivamente ai
“crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro”.
Secondo l'inequivoco dato letterale, il meccanismo di accollo cumulativo ex lege dei debiti del datore di lavoro da parte del Fondo di garanzia non riguarda tutti i crediti vantati dal lavoratore nei confronti del datore ma risulta limitato solo ed
7 esclusivamente ai crediti aventi natura retributiva (T.F.R. e ultime tre mensilità) maturati entro un determinato arco di tempo individuato dalla norma.
I ratei di tredicesima e di quattordicesima maturati nelle mensilità non coperte dal
Fondo non possono, pertanto, essere garantiti in quanto non rientranti nella previsione di cui all'art. 2 cit.
Il lavoratore, infatti, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e della quattordicesima a quanti sono i mesi di servizio prestato e pertanto, ai fini dell'operatività del Fondo di Garanzia, è possibile prendere in considerazione solo ed esclusivamente i ratei riferibili all'ultimo trimestre lavorato e non anche quelli concernenti le mensilità precedenti.
Il concetto di riferibilità, infatti, si pone su un piano diverso rispetto a quello di esigibilità in quanto il primo fa riferimento all'arco temporale da prendere in considerazione al fine della quantificazione del diritto di credito mentre il secondo riguarda la possibilità della riscossione.
Tale discrimen si collega anche alla natura giuridica dell'obbligo a carico del Fondo di Garanzia.
Non sussiste, infatti, nessuna obbligazione solidale tra il Fondo di Garanzia ed il datore di lavoro in quanto il lavoratore, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, risulta titolare, nei confronti del fondo, di un diritto di credito ad una prestazione previdenziale, avente natura distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione retributiva datoriale, la quale, invece, conserva la natura giuridica di obbligazione di diritto comune.
Il requisito della riferibilità all'ultimo trimestre, inoltre, rappresenta il logico corollario dello scopo sociale dell'obbligo di copertura assicurativa che le norme, nazionali e sovranazionali, intendono perseguire. Il che, d'altra parte, è confermato anche dalla giurisprudenza comunitaria (CGUE causa C-69/08) secondo cui
“dall'altro lato, il fine sociale della direttiva 80/987 consiste nel garantire a tutti i lavoratori subordinati una tutela comunitaria minima in caso di insolvenza del datore di lavoro mediante il pagamento dei crediti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e vertenti sulla retribuzione relativa ad un periodo determinato (sentenza Barsotti e a., cit., punto 35 e la giurisprudenza ivi citata). 28
Nondimeno, a norma dell'art. 2, n. 2, della direttiva 80/987, compete al diritto nazionale precisare il termine «retribuzione» e definirne il contenuto (sentenza 16
8 dicembre 2004, causa C-520/03, , Racc. pag. I-12065, punto 31 e la Persona_1 giurisprudenza ivi citata)”.
Ai ricorrenti spettano, pertanto, unicamente il rateo di 13ma e 14ma mensilità relativi al mese di dicembre 2019 e il rateo di 13ma relativo al mese di gennaio 2020.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, si tiene conto della retribuzione mensile base risultante dai prospetti paga in atti, con la conseguenza che i ricorrenti hanno a due ratei di 13ma (dicembre 2019 e gennaio 2020) e un rateo di 14ma (gennaio
2020), tutti pari a € 93,47, per un totale di € 280,41.
Hanno diritto, altresì, alla differenza tra le somme spettanti a titolo di retribuzione per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020, come risultanti dai medesimi prospetti paga, pari a € 2.243,32 lordi, e la somma di € 1.993,73 corrisposta dall' , per CP_1
l'importo di € 249,59.
Ai ricorrenti spetta, in definitiva, l'importo complessivo di € 530,00 ciascuno.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla presentazione della domanda amministrativa e fino al saldo in base all'art. 2 co. 5 d.lgs. 80/1992.
Essendo l'importo totale considerato inferiore al massimale di cui all'art. 2 co. 2
d.lgs. 80/1992, anche nella misura indicata in memoria dall' , ogni questione CP_1
relativa al calcolo dello stesso resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell' , nei limiti del parziale accoglimento del ricorso, tenuto conto della natura CP_1
e del valore della causa, dell'assenza di istruttoria e del numero di parti patrocinate dai medesimi difensori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: CP_ a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna l' quale gestore del Fondo di Garanzia al pagamento nei confronti dei ricorrenti Parte_1
e della somma di € 530,00 ciascuno, oltre interessi e
[...] Parte_2
rivalutazione a decorrere dal 30.11.2022 per e dal 04.01.2023 per Parte_1
; Pt_2
9 b) Rigetta nel resto;
c) Condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che CP_1 si liquidano in € 1.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 18.04.2024
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
10