Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 16043/2024 R.G.L. promossa da nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], cod.Parte 1
fiscale C.F. 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Palma
- ricorrente -
CONTRO
CP_1 (C.F.: P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma e
,
domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
-resistente -
Avente ad oggetto: indebito.
All'udienza del 25.03.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Munita di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Paolo Palma che si è
dichiarato antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.11.2024, la Sig.ra Parte 1 chiedeva accertare e dichiarate
CP non dovuta la somma pretesa dall" siccome illegittima la mancata corresponsione degli arretrati
CP e per l'effetto pronunciare la condanna dell' al pagamento delle somme non corrisposte. Con
vittoria di spese di lite e con distrazione.
Rappresentava che il proprio reddito per l'anno in contestazione e per gli anni successivi non superava il limite per il diritto all'assegno, come peraltro evidenziato nella domanda di ricostruzione avanzata tramite il patronato.
Si costituiva in giudizio l'CP_1 che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che era intervenuto l'annullamento, in autotutela, del provvedimento amministrativo di indebito e la corresponsione degli arretrati come chiesti in ricorso.
All'udienza di oggi le parti concordemente chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
Parte opponente insisteva per la condanna dell' CP_1 alle spese di lite e quest'ultimo ne chiedeva la compensazione.
Λ
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta ed atteso l'intervenuto annullamento del provvedimento di indebito da parte dell' CP_1 nonché la corresponsione degli arretrati nella misura richiesta;
ritenuto che è venuto meno l'interesse della ricorrente ad una pronuncia giudiziale, dichiara cessata la materia del contendere.
Quanto alla regolazione delle spese legali, stante la soccombenza virtuale di CP_1, esse vanno
Controparte 2 e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. poste a carico dell'
55/2014 e del DM 147/2022.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 25.03.2025 Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente