Ordinanza cautelare 3 settembre 2024
Decreto presidenziale 18 novembre 2024
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 04/03/2025, n. 4609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4609 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04609/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07793/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7793 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
contro
la Commissione Interministeriale Ripam, il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», pubblicata il 14 giugno u.s. sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d’Appello di AR, a causa dell’errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;
- dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 15 giugno u.s., con cui l’Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo , nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d’Appello di AR, a causa dell’errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;
- del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024. -OMISSIS-.ID del 17 giugno u.s., con cui la p.a. ha disposto l’assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non include l’odierna ricorrente;
- dell’Avviso del 19 giugno 2024, recante “Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede”, nella parte in cui non include l’odierna ricorrente; - del provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.-OMISSIS-.ID, pubblicato in data 27 giugno u.s., con cui l’Amministrazione ha disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso de quo , nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- dell’Avviso del 27 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso nota la procedura di scorrimento delle graduatorie distrettuali del concorso de quo , nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d’Appello di AR;
- degli elenchi dei vincitori del concorso de quo , distinti per ciascun Distretto di Corte d’Appello, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;
- dell’elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte d’Appello di AR, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla mancata attribuzione di 2 punti ulteriori per la laurea magistrale a ciclo unico;
- del provvedimento con cui la p.a. ha rigettato la richiesta di riesame avanzata dalla ricorrente;
- ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente dell’art.1, comma 4, del bando di concorso;
- di ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti né conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l’assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso entro e non oltre il 30 giugno u.s., ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione già annunciata, nella parte in cui, escludendo l’odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
nonché per la condanna delle amministrazioni intimate disporre l’ammissione della ricorrente nel novero dei vincitori del concorso per il Distretto della Corte di Appello di AR (Codice Concorso CZ), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previa rettifica del punteggio per titoli e per la prova scritta, e all’adozione di ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ;
nonché dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di AR (Codice Concorso CZ);
nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua , ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di AR, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro stipulato, a far data dal 20 giugno 2024 e/o in subordine dal 30 giugno 2024;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 7 novembre 2024:
- della graduatoria rettificata del concorso de quo , pubblicata in data 9 agosto u.s., nella parte in cui
non include l’odierna ricorrente;
- della comunicazione pervenuta a mezzo PEC in data 9 ottobre u.s., con cui la p.a. ha comunicato all’odierna ricorrente la posizione nella graduatoria finale di merito per il Distretto di Corte d’Appello di AR (e il relativo punteggio), in quanto differente (e inferiore) rispetto a quella legittimamente spettante;
- ove occorra e per quanto di interesse, della comunicazione pervenuta a mezzo PEC in data 17 ottobre u.s., con cui la p.a. ha comunicato all’odierna ricorrente la futura esecuzione dell’ordinanza del TAR Lazio, Sez. IV ter, n. 3885 del 3 settembre 2024;
- nonché degli atti impugnati col ricorso principale, con conseguente accertamento e condanna delle amministrazioni resistenti all’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di AR, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro stipulato, a far data dal 20 giugno 2024 e/o in subordine dal 30 giugno 2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del giudizio, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, concernenti il “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”, per il prescelto distretto di Corte d’Appello di AR, lamentando il mancato riconoscimento del titolo di riserva ex art. 8, l. n. 68/99, nonché di un punteggio aggiuntivo per titoli, asseritamente spettante;
- le amministrazioni resistenti, costituendosi in giudizio, hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio di Ministri e, nel merito, concluso per il rigetto del ricorso;
- con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la graduatoria rettificata giacché ancora carente sotto i profili denunciati col ricorso introduttivo;
- con ordinanza del 3 settembre 2024, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda cautelare, rilevando come “ sussistessero i presupposti per l’attivazione del soccorso istruttorio in ordine alla produzione della certificazione e alla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 8, l. n. 68/99, sicché l’amministrazione dovrà riesaminare, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione della presente ordinanza, la posizione della ricorrente sulla scorta della documentazione prodotta agli atti del presente giudizio a supporto del relativo motivo di ricorso ” e disponendo l’integrazione del contradditorio per pubblici proclami a cura della ricorrente, ritualmente effettuata;
- all’udienza pubblica del 25 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione:
Rilevato che:
- è fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come da costante giurisprudenza di questa Sezione relativa al concorso in questione (v., ex multis , sent. n. 14185/24);
- la ricorrente ha prodotto in giudizio, in allegato alla memoria del 24 gennaio 2025, il contratto di servizio nelle more stipulato con il Ministero della Giustizia, insistendo esclusivamente per la pronuncia di una sentenza che dichiari la “ decorrenza giuridica ed economica del contratto a far data dal 20 giugno 2024 ”;
- a ben vedere, posto che il contratto già prevede, alla lettera D, tale decorrenza, che lo stesso suggella l’assunzione definitiva e che la sede di servizio (Vibo Valentia) non è stata rappresentata come “sgradita” alla ricorrente, sussistono pienamente i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo la parte ottenuto piena soddisfazione della pretesa azionata in giudizio;
- sulla scorta del principio della soccombenza virtuale, confermato dal Collegio quanto già ritenuto in sede cautelare circa la spettanza del riconoscimento della riserva, le spese di lite devono essere poste a carico delle amministrazioni resistenti legittimate, con compensazione nel rapporto processuale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri tenuto conto dell’identità delle difese svolte cumulativamente dall’Avvocatura erariale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna le amministrazioni resistenti legittimare alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in €1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre accessori come per legge.
Compensa le spese tra la ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Bello | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.