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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 9410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9410 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16456/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16456/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DEL MO NI, elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA,
21 00146 presso il difensore avv. DEL MO NI Pt_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PUCCIARELLI PAOLA e dell'avv. PIZZUTO LO
( ) VIA ANDREA DORIA 16/C 00192 elettivamente domiciliato in C.F._1 Pt_1
LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA 21 00100 presso il difensore avv. PUCCIARELLI Pt_1
PAOLA
(C.F. ), con il Parte_1 Controparte_2 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. ZE IO e dell'avv. ZE GIUSEPPE
( ) VIA DEL BANCO DI S. SPIRITO, 48 00186 PIZZUTO C.F._2 Pt_1
LO ( ) VIA ANDREA DORIA 16/C 00192 elettivamente C.F._1 Pt_1
domiciliato in VIA DEL BANCO DI S. SPIRITO 48 00186 presso il difensore avv. Pt_1
ZE IO
pagina 1 di 6 (C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_4 patrocinio dell'avv. PIZZUTO LO, elettivamente domiciliato in VIA ANDREA DORIA
16/C 00192 presso il difensore avv. PIZZUTO LO Pt_1
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Controparte_4 C.F._3
MO NI, elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA, 21 00146 presso il difensore avv. DEL MO NI Pt_1
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC (come novellato da L. 69/2009).
Letti gli atti ed i documenti di causa letti gli scritti conclusivi delle parti;
richiamati integralmente i provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio;
considerato che
era stato concesso termine per integrare il contraddittorio nei confronti dei condomini del attore tenuto conto del tenore Parte_1 della domanda, ordine di integrazione palesemente non ottemperato;
considerato che
l'attore chiedeva ammissione dei mezzi istruttori, in particolare esame dei testi indicati, a conoscenza delle circostanze dedotte senza indicare la qualità ed in tal caso senza consentire di poter verificare la eventuale incompatibilità laddove in presenza delle condizioni ostative ex art. 246 CPC;
considerato che
il giudizio odierno deve essere deciso anche valutando la documentazione versata in atti del Parte_1
attore in primis, onerato di dimostrare gli elementi costitutivi della domanda, ed in particolare la causa della richiesta dell'importo indicato nel capo 2 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale / non patrimoniale, non potendosi in ogni caso procedere alla valutazione equitativa se è omessa qualsiasi prova del relativo ammontare.
Posto ciò, tenuto conto delle domande contenute nelle comparse di costituzione dei convenuti, appare vero che questi ultimi non hanno avanzato domanda di natura riconvenzionale diretta a contrastare il diritto del Condominio attore, limitandosi a chiedere l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva. Occorre quindi valutare se la sentenza 'data' in questo giudizio possa avere effetti nei confronti dei condomini singoli nonostante la omessa citazione dei singoli nel presente giudizio.
Ebbene tenuto conto del tenore della domanda che è tesa ad un sostanziale recupero del diritto di comproprietà su beni comuni, in capo a tutti i condomini del attore, asserendo l'esclusione Parte_1
dal diritto di godimento dei predetti beni, in particolare le aree adibite al passaggio / accesso dalla Via
Lungotevere di Pietra Papa e per l'effetto disporre il ripristino al medesimo stato dei luoghi, precisamente disporre la rimozione delle chiusure illegittimamente apposte. Tanto è che il presente giudizio è stato preceduto da un ricorso cautelare ex art. 703 CPC introdotto dall'odierno attore, e respinto per le motivazioni meglio argomentate dalle parti convenute e rese note dal deposito del provvedimento.
Inoltre, dall'allegazione di questo provvedimento, emerge come sia stata dichiarata la sostanziale carenza di legittimazione passiva dei convenuti, elemento pregiudiziale ribadito in questa sede;
si può
pagina 3 di 6 argomentare da queste deduzioni l'inidoneità da parte del Condominio attore di provare ulteriormente il petitum dedotto.
Posto ciò, la valutazione posta alla base dell'ordinanza di disporre la citazione dei condomini era corrispondente alla necessaria partecipazione dei condomini medesimi in quanto l'azione intrapresa ha come oggetto il riconoscimento del diritto di comproprietà sui beni comuni e la richiesta di risarcimento dei danni, tra l'altro di natura non solo patrimoniali, conseguenti alla avvenuta esclusione / interclusione del passaggio dei condomini attori.
In ogni caso all'ordinanza di citazione dei condomini il non ha ritenuto di dare luogo, Parte_1
sicchè in via preliminare il giudizio va dichiarato estinto.
Si avanzano però ulteriori elementi, relativi al merito ed al rigetto delle istanze istruttorie, laddove la preliminare declaratoria di estinzione del giudizio non sia condivisa.
Infatti a valutare la documentazione allegata dal attore la domanda non è comunque Parte_1
fornita di adeguato supporto probatorio. Lo stesso ha prodotto una piantina catastale, come definita, priva di data e di riferimenti circa i luoghi, l'esatta riproduzione dei luoghi di causa;
risultano prodotte fotografie anche poco chiare che riprodurrebbero lo stato dei cancelletti e dei lucchetti anche esse prive di riferimenti certi / oggettivi allo stato dei luoghi ed alla situazione giuridica controversa.
Ne consegue l'impossibile verifica oggettiva della sussistenza degli elementi costitutivi della domanda sul presupposto dell'ammissione dei testi, di cui la qualità non è riportata, e su cui verosimilmente sussiste la situazione di incompatibilità se condomini o residenti nello stabile.
Ne consegue dunque l'inammissibilità delle istanze istruttorie e l'inammissibilità di una eventuale CTU che sul punto sarebbe esplorativa.
In ordine alla richiesta di risarcimento del danno, alla povertà degli elementi documentali in generale sulla domanda, si osserva che il danno di natura patrimoniale in generale soggiace al principio di onere della prova ex art. 2697 CC e che solo se non sia possibile provarne l'effettivo ammontare;
ebbene sul punto l'attore ha prodotto dei documenti che attestano l'esborso di spesa per la pedana per disabili, ma tale documentazione risulta avere una sporadica produzione nel giudizio che non consente di condividere le argomentazioni della parte attrice, poste a base della domanda.
Le ragioni appena dedotte impongono il rigetto delle richieste di remissione della causa sul ruolo per l'espletamento dell'istruttoria nuovamente ribadito dall'attore negli scritti difensivi, essendo insufficiente e lacunoso il materiale già prodotto ed essendo ritenute inammissibili le prove per testimoni come articolate. pagina 4 di 6 Al rigetto della domanda segue la condanna della parte attrice al rimborso delle spese di lite nei confronti dei soggetti convenuti e non nei confronti di quelli intervenuti in adesione alla domanda attorea e/o contumaci, spese da liquidarsi secondo soccombenza ed il valore della domanda nonché tenuto conto della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge la domanda nel merito;
2) Condanna altresì il Condominio attore a rimborsare al Controparte_5
[...
, e l'Intercondominio le Controparte_6 Controparte_7 spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali.
3) Condanna il attore a rimborsare al Parte_1 Controparte_8
le spese di lite che si liquidano in € 3.800,00 per competenze professionali, oltre
[...]
iva, cpa e spese generali come per legge;
4) Compensa le spese di lite tra le parti del giudizio ed i soggetti intervenuti;
5) Nulla sulle spese nei confronti dei soggetti contumaci in ragione della loro contumacia.
ROMA, 23 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 5 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
ROMA, 23 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16456/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DEL MO NI, elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA,
21 00146 presso il difensore avv. DEL MO NI Pt_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PUCCIARELLI PAOLA e dell'avv. PIZZUTO LO
( ) VIA ANDREA DORIA 16/C 00192 elettivamente domiciliato in C.F._1 Pt_1
LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA 21 00100 presso il difensore avv. PUCCIARELLI Pt_1
PAOLA
(C.F. ), con il Parte_1 Controparte_2 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. ZE IO e dell'avv. ZE GIUSEPPE
( ) VIA DEL BANCO DI S. SPIRITO, 48 00186 PIZZUTO C.F._2 Pt_1
LO ( ) VIA ANDREA DORIA 16/C 00192 elettivamente C.F._1 Pt_1
domiciliato in VIA DEL BANCO DI S. SPIRITO 48 00186 presso il difensore avv. Pt_1
ZE IO
pagina 1 di 6 (C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_4 patrocinio dell'avv. PIZZUTO LO, elettivamente domiciliato in VIA ANDREA DORIA
16/C 00192 presso il difensore avv. PIZZUTO LO Pt_1
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Controparte_4 C.F._3
MO NI, elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA, 21 00146 presso il difensore avv. DEL MO NI Pt_1
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC (come novellato da L. 69/2009).
Letti gli atti ed i documenti di causa letti gli scritti conclusivi delle parti;
richiamati integralmente i provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio;
considerato che
era stato concesso termine per integrare il contraddittorio nei confronti dei condomini del attore tenuto conto del tenore Parte_1 della domanda, ordine di integrazione palesemente non ottemperato;
considerato che
l'attore chiedeva ammissione dei mezzi istruttori, in particolare esame dei testi indicati, a conoscenza delle circostanze dedotte senza indicare la qualità ed in tal caso senza consentire di poter verificare la eventuale incompatibilità laddove in presenza delle condizioni ostative ex art. 246 CPC;
considerato che
il giudizio odierno deve essere deciso anche valutando la documentazione versata in atti del Parte_1
attore in primis, onerato di dimostrare gli elementi costitutivi della domanda, ed in particolare la causa della richiesta dell'importo indicato nel capo 2 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale / non patrimoniale, non potendosi in ogni caso procedere alla valutazione equitativa se è omessa qualsiasi prova del relativo ammontare.
Posto ciò, tenuto conto delle domande contenute nelle comparse di costituzione dei convenuti, appare vero che questi ultimi non hanno avanzato domanda di natura riconvenzionale diretta a contrastare il diritto del Condominio attore, limitandosi a chiedere l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva. Occorre quindi valutare se la sentenza 'data' in questo giudizio possa avere effetti nei confronti dei condomini singoli nonostante la omessa citazione dei singoli nel presente giudizio.
Ebbene tenuto conto del tenore della domanda che è tesa ad un sostanziale recupero del diritto di comproprietà su beni comuni, in capo a tutti i condomini del attore, asserendo l'esclusione Parte_1
dal diritto di godimento dei predetti beni, in particolare le aree adibite al passaggio / accesso dalla Via
Lungotevere di Pietra Papa e per l'effetto disporre il ripristino al medesimo stato dei luoghi, precisamente disporre la rimozione delle chiusure illegittimamente apposte. Tanto è che il presente giudizio è stato preceduto da un ricorso cautelare ex art. 703 CPC introdotto dall'odierno attore, e respinto per le motivazioni meglio argomentate dalle parti convenute e rese note dal deposito del provvedimento.
Inoltre, dall'allegazione di questo provvedimento, emerge come sia stata dichiarata la sostanziale carenza di legittimazione passiva dei convenuti, elemento pregiudiziale ribadito in questa sede;
si può
pagina 3 di 6 argomentare da queste deduzioni l'inidoneità da parte del Condominio attore di provare ulteriormente il petitum dedotto.
Posto ciò, la valutazione posta alla base dell'ordinanza di disporre la citazione dei condomini era corrispondente alla necessaria partecipazione dei condomini medesimi in quanto l'azione intrapresa ha come oggetto il riconoscimento del diritto di comproprietà sui beni comuni e la richiesta di risarcimento dei danni, tra l'altro di natura non solo patrimoniali, conseguenti alla avvenuta esclusione / interclusione del passaggio dei condomini attori.
In ogni caso all'ordinanza di citazione dei condomini il non ha ritenuto di dare luogo, Parte_1
sicchè in via preliminare il giudizio va dichiarato estinto.
Si avanzano però ulteriori elementi, relativi al merito ed al rigetto delle istanze istruttorie, laddove la preliminare declaratoria di estinzione del giudizio non sia condivisa.
Infatti a valutare la documentazione allegata dal attore la domanda non è comunque Parte_1
fornita di adeguato supporto probatorio. Lo stesso ha prodotto una piantina catastale, come definita, priva di data e di riferimenti circa i luoghi, l'esatta riproduzione dei luoghi di causa;
risultano prodotte fotografie anche poco chiare che riprodurrebbero lo stato dei cancelletti e dei lucchetti anche esse prive di riferimenti certi / oggettivi allo stato dei luoghi ed alla situazione giuridica controversa.
Ne consegue l'impossibile verifica oggettiva della sussistenza degli elementi costitutivi della domanda sul presupposto dell'ammissione dei testi, di cui la qualità non è riportata, e su cui verosimilmente sussiste la situazione di incompatibilità se condomini o residenti nello stabile.
Ne consegue dunque l'inammissibilità delle istanze istruttorie e l'inammissibilità di una eventuale CTU che sul punto sarebbe esplorativa.
In ordine alla richiesta di risarcimento del danno, alla povertà degli elementi documentali in generale sulla domanda, si osserva che il danno di natura patrimoniale in generale soggiace al principio di onere della prova ex art. 2697 CC e che solo se non sia possibile provarne l'effettivo ammontare;
ebbene sul punto l'attore ha prodotto dei documenti che attestano l'esborso di spesa per la pedana per disabili, ma tale documentazione risulta avere una sporadica produzione nel giudizio che non consente di condividere le argomentazioni della parte attrice, poste a base della domanda.
Le ragioni appena dedotte impongono il rigetto delle richieste di remissione della causa sul ruolo per l'espletamento dell'istruttoria nuovamente ribadito dall'attore negli scritti difensivi, essendo insufficiente e lacunoso il materiale già prodotto ed essendo ritenute inammissibili le prove per testimoni come articolate. pagina 4 di 6 Al rigetto della domanda segue la condanna della parte attrice al rimborso delle spese di lite nei confronti dei soggetti convenuti e non nei confronti di quelli intervenuti in adesione alla domanda attorea e/o contumaci, spese da liquidarsi secondo soccombenza ed il valore della domanda nonché tenuto conto della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge la domanda nel merito;
2) Condanna altresì il Condominio attore a rimborsare al Controparte_5
[...
, e l'Intercondominio le Controparte_6 Controparte_7 spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali.
3) Condanna il attore a rimborsare al Parte_1 Controparte_8
le spese di lite che si liquidano in € 3.800,00 per competenze professionali, oltre
[...]
iva, cpa e spese generali come per legge;
4) Compensa le spese di lite tra le parti del giudizio ed i soggetti intervenuti;
5) Nulla sulle spese nei confronti dei soggetti contumaci in ragione della loro contumacia.
ROMA, 23 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 5 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
ROMA, 23 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
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