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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/7617
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona DE Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 7617/2024 promossa da:
nata in [...] in data [...]; Parte_1 Controparte_1
nata in [...] in data [...]; nato in [...] in data [...]; Controparte_2 CP_3
nata in [...] in data [...]; nato in [...] in data [...];
[...] CP_4
nata in [...] in data [...]; nata in Argentina in [...] CP_5 Parte_2
24.5.1995; nata in [...] in data [...]; nato Per_1 Controparte_6
in Argentina in data 23.2.1970 in proprio e unitamente a nata in Controparte_7
Argentina in data 25.6.1972 entrambe in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale dei minori nata in [...] in data [...] e nato Persona_2 Persona_3
in Argentina in data 15.9.2008; nata in [...] in data [...] tutti Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI DE Foro di Roma, con studio in Roma
(00197), Via Antonio Gramsci n. 7 (C.F.: - p.e.c.: C.F._1
) presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
elettivamente si domiciliano, come da procura in atti ricorrenti contro
in persona DE Ministro pro tempore Controparte_8
resistente non costituito Con l'intervento DE Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DEla parte ricorrente: “- accertare, riconoscere e dichiarare che i Sigg.
[...]
, , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_6 CP_2
, , , ,
[...] CP_3 CP_4 CP_5 Parte_2 Per_1 [...]
e , come in atti meglio generalizzati, Parte_3 Persona_2 Persona_3 sono tutti cittadini italiani per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, - ordinare al
[...]
, in persona DE Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile DE Comune CP_8 competente, nella specie il COMUNE DI SALUZZO (CN), luogo di nascita DEl'avo italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, DEla cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, DEla cittadinanza dei ricorrenti;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione, produzione ed istanza istruttoria, anche all'esito DEla costituzione DEla parte resistente. - Con vittoria di compensi professionali e spese DE presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore DEl'Avv.
Eduardo Daniel DROMI quale procuratore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_8
sanguinis, deducendo di essere discendenti DE cittadino italiano , nato a Parte_4
Saluzzo (CN), in data 12.7.1877 (cfr. doc. in atti n. 1), il quale, trasferitosi in Argentina, non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana e mai si è naturalizzato cittadino argentino come da certificato
Camera Nazionale Elettorale rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario DEla Nazione Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Certifico che nel Registro Nazionale degli Elettori, nel quale figurano iscritti tutti i cittadini e le cittadine argentini maggiori di sedici anni, e gli argentini per opzione maggiori di diciotto anni, non si incontra registrato/a , Pt_4
o nato il [...], in [...]-Cuneo, Saluzzo. Deceduto.” (cfr. doc. in atti n. Pt_4 Per_4
3). Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_8 all'ufficiale DElo Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri DElo stato civile, DEla cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_8
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento DE ricorso.
All'udienza DE 21.3.25, i ricorrenti insistevano per l'accoglimento DE ricorso riportandosi alle conclusioni DE proprio atto introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza DEla Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, DE d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento DElo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita DE padre, DEla madre o DEl'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso DE Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame DEla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima DEl'entrata in vigore DEla nostra Carta Costituzionale DE 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 24.10.1901 a Santa Fe (Argentina) contraeva matrimonio con Parte_4 Per_5
(cfr. doc. in atti n. 2), dalla cui unione nasceva a Santa Fe (Argentina), in data 16.10.1911,
[...]
(cfr. doc. in atti n. 4); Persona_6
- in data 27.7.1931 a Santa Fe (Argentina) contraeva matrimonio con Persona_6
, cittadino argentino (cfr. doc. in atti n. 5) e da questo matrimonio Persona_7
nasceva a Santa Fe (Argentina), in data 5.9.1939, (cfr. doc. in atti n. Parte_5
6);
- in data 19.4.1960 a Santa Fe (Argentina) contraeva matrimonio Parte_5
DE (cfr. doc. in atti n. 7) e da questo matrimonio nascevano i ricorrenti: CP_6 Parte_1
in data 9.4.1961 (cfr. doc. in atti n. 8), Parte_1 Parte_1 CP_1
in data 9.6.1964 (cfr. doc. in atti n. 9) e in data
[...] Controparte_6
23.2.1970 (cfr. doc. in atti n. 10);
- in data 8.4.1988 a NT DE ES (Argentina) contraeva Parte_1 CP_1
matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 11) e da questo matrimonio nascevano ulteriori Persona_8 ricorrenti: in data 5.1.1989 (cfr. doc. in atti n. 12), in data Controparte_2 CP_3
23.5.1990 (cfr. doc. in atti n. 13) e in data 6.5.1997 (cfr. doc. in atti n. 14); CP_4
- in data 29.10.1992 a NT DE ES (Argentina) contraeva Controparte_1
matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 15) e da questa unione coniugale nascevano i Persona_9
ricorrenti: in data 12.2.1994 (cfr. doc. in atti n. 16), in data 24.5.1995 CP_5 Parte_2
(cfr. doc. in atti n. 17) e in data 5.11.1998 (cfr. doc. in atti n. 18); Per_1
- n data 23.10.2004 a NT DE ES (Argentina) contraeva Controparte_6
matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 19) e da questo matrimonio Controparte_7
nascevano ulteriori ricorrenti: in data 17.10.2002 (cfr. doc. in atti n. 20), Parte_3
in data 5.7.2006 (cfr. doc. in atti n. 21) e in data Persona_2 Persona_3
15.9.2008 (cfr. doc. in atti n. 22).
Nel sistema DEineato dal codice civile DE 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 DE
1912 e dall'attuale legge n. 91 DE 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova DEla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione DEla cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 DE 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi DEl'art. 1 DEla L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione DE predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 DE 1975 DEla Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale DEl'art. 10 comma 3 DEla L. n. 555 DE 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica DEla cittadinanza italiana DEla donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza DEla Corte Costituzionale n. 30 DE 9 DE 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 DEla L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 DEla Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti DE sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 DE 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) DEla Legge n. 91 DE 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore DEla
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso DElo status civitatis al momento DEla nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite DE 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima DE 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 DE 2004, stabilivano che, per effetto DEle sentenze DEla Corte Costituzionale n. 87 DE 1975 e n. 30 DE 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore DEla L. n. 555 DE 1912 che sia stata, di conseguenza, privata DEla cittadinanza italiana a causa DE matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione DEla cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo DEl'avo italiano, prima DEla nascita DE figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima DEla nascita DEla successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata anche dal certificato di nascita (cfr. doc. Parte_4
in atti n. 1) e dal certificato di matrimonio (cfr. doc. in atti n. 2). In quanto italiano, dunque, Parte_4
trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia nata a [...]
[...] Persona_6
Fe (Argentina), in data 16.10.1911, (cfr. doc. in atti n. 4); la quale in data 27.7.1931 a Santa Fe
(Argentina) contraeva matrimonio con , cittadino argentino (cfr. doc. in Persona_7
atti n. 5).
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione DEla cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù DEle leggi DEl'epoca, preclusa a causa DEla mancanza di Parte_4 una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 DEla L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza DEla Corte Costituzionale DE 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli. Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina italiana iure Persona_6
sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere DE vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore DEla
Costituzione, in violazione DE principio fondamentale DEla parità tra i sessi e DEl'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia DE Persona_6
cittadino italiano trasmetteva a sua volta alla propria figlia e anche ai relativi Parte_4
discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, , Parte_1 CP_1
, , , ,
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 Pt_2
, , , ,
[...] Per_1 Controparte_6 Persona_2 [...]
determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza Per_3 Parte_3
interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 DE 1912.
Quindi non vi sono dubbi che l'avo , cittadino italiano, nasceva a Saluzzo (CN), Parte_4
in data 12.7.1877 (cfr. doc. in atti n. 1), fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia DE 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza DEla disciplina DElo ius soli vigente in Argentina.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima DEla promulgazione DEla vigente Costituzione DE 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento DEla cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema DEla sorte di coloro che erano nati prima DEl'entrata in vigore DEla
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 DE 2009, la quale
“Pur condividendo il principio DEl'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità DEle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data DE 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore DEla Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte DE richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte DEl'ascendente o DE genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione DEl'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte DE dei provvedimenti conseguenti. Controparte_8
Tenuto conto DEla natura DEla procedura, come evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nata in [...] in data [...]; nata in [...] in data [...]; Controparte_1
nato in [...] in data [...]; nata in Argentina in [...] Controparte_2 CP_3
23.5.1990; nato in [...] in data [...]; nata in [...] CP_4 CP_5
in data 12.2.1994; nata in [...] in data [...]; nata in Parte_2 Per_1
Argentina in data 5.11.1998; nato in [...] in data [...]; Controparte_6
nata in [...] in data [...]; nato in Persona_2 Persona_3
Argentina in data 15.9.2008; nata in [...] in data [...] il diritto Parte_3
alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale DElo Stato civile competente di procedere Controparte_9
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri DElo stato civile DEla cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese DE presente giudizio.
Così deciso in Torino, 5.4.2025
Il giudice unico
Tiziana Vita De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona DE Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 7617/2024 promossa da:
nata in [...] in data [...]; Parte_1 Controparte_1
nata in [...] in data [...]; nato in [...] in data [...]; Controparte_2 CP_3
nata in [...] in data [...]; nato in [...] in data [...];
[...] CP_4
nata in [...] in data [...]; nata in Argentina in [...] CP_5 Parte_2
24.5.1995; nata in [...] in data [...]; nato Per_1 Controparte_6
in Argentina in data 23.2.1970 in proprio e unitamente a nata in Controparte_7
Argentina in data 25.6.1972 entrambe in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale dei minori nata in [...] in data [...] e nato Persona_2 Persona_3
in Argentina in data 15.9.2008; nata in [...] in data [...] tutti Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI DE Foro di Roma, con studio in Roma
(00197), Via Antonio Gramsci n. 7 (C.F.: - p.e.c.: C.F._1
) presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
elettivamente si domiciliano, come da procura in atti ricorrenti contro
in persona DE Ministro pro tempore Controparte_8
resistente non costituito Con l'intervento DE Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DEla parte ricorrente: “- accertare, riconoscere e dichiarare che i Sigg.
[...]
, , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_6 CP_2
, , , ,
[...] CP_3 CP_4 CP_5 Parte_2 Per_1 [...]
e , come in atti meglio generalizzati, Parte_3 Persona_2 Persona_3 sono tutti cittadini italiani per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, - ordinare al
[...]
, in persona DE Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile DE Comune CP_8 competente, nella specie il COMUNE DI SALUZZO (CN), luogo di nascita DEl'avo italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, DEla cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, DEla cittadinanza dei ricorrenti;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione, produzione ed istanza istruttoria, anche all'esito DEla costituzione DEla parte resistente. - Con vittoria di compensi professionali e spese DE presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore DEl'Avv.
Eduardo Daniel DROMI quale procuratore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_8
sanguinis, deducendo di essere discendenti DE cittadino italiano , nato a Parte_4
Saluzzo (CN), in data 12.7.1877 (cfr. doc. in atti n. 1), il quale, trasferitosi in Argentina, non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana e mai si è naturalizzato cittadino argentino come da certificato
Camera Nazionale Elettorale rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario DEla Nazione Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Certifico che nel Registro Nazionale degli Elettori, nel quale figurano iscritti tutti i cittadini e le cittadine argentini maggiori di sedici anni, e gli argentini per opzione maggiori di diciotto anni, non si incontra registrato/a , Pt_4
o nato il [...], in [...]-Cuneo, Saluzzo. Deceduto.” (cfr. doc. in atti n. Pt_4 Per_4
3). Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_8 all'ufficiale DElo Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri DElo stato civile, DEla cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_8
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento DE ricorso.
All'udienza DE 21.3.25, i ricorrenti insistevano per l'accoglimento DE ricorso riportandosi alle conclusioni DE proprio atto introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza DEla Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, DE d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento DElo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita DE padre, DEla madre o DEl'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso DE Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame DEla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima DEl'entrata in vigore DEla nostra Carta Costituzionale DE 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 24.10.1901 a Santa Fe (Argentina) contraeva matrimonio con Parte_4 Per_5
(cfr. doc. in atti n. 2), dalla cui unione nasceva a Santa Fe (Argentina), in data 16.10.1911,
[...]
(cfr. doc. in atti n. 4); Persona_6
- in data 27.7.1931 a Santa Fe (Argentina) contraeva matrimonio con Persona_6
, cittadino argentino (cfr. doc. in atti n. 5) e da questo matrimonio Persona_7
nasceva a Santa Fe (Argentina), in data 5.9.1939, (cfr. doc. in atti n. Parte_5
6);
- in data 19.4.1960 a Santa Fe (Argentina) contraeva matrimonio Parte_5
DE (cfr. doc. in atti n. 7) e da questo matrimonio nascevano i ricorrenti: CP_6 Parte_1
in data 9.4.1961 (cfr. doc. in atti n. 8), Parte_1 Parte_1 CP_1
in data 9.6.1964 (cfr. doc. in atti n. 9) e in data
[...] Controparte_6
23.2.1970 (cfr. doc. in atti n. 10);
- in data 8.4.1988 a NT DE ES (Argentina) contraeva Parte_1 CP_1
matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 11) e da questo matrimonio nascevano ulteriori Persona_8 ricorrenti: in data 5.1.1989 (cfr. doc. in atti n. 12), in data Controparte_2 CP_3
23.5.1990 (cfr. doc. in atti n. 13) e in data 6.5.1997 (cfr. doc. in atti n. 14); CP_4
- in data 29.10.1992 a NT DE ES (Argentina) contraeva Controparte_1
matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 15) e da questa unione coniugale nascevano i Persona_9
ricorrenti: in data 12.2.1994 (cfr. doc. in atti n. 16), in data 24.5.1995 CP_5 Parte_2
(cfr. doc. in atti n. 17) e in data 5.11.1998 (cfr. doc. in atti n. 18); Per_1
- n data 23.10.2004 a NT DE ES (Argentina) contraeva Controparte_6
matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 19) e da questo matrimonio Controparte_7
nascevano ulteriori ricorrenti: in data 17.10.2002 (cfr. doc. in atti n. 20), Parte_3
in data 5.7.2006 (cfr. doc. in atti n. 21) e in data Persona_2 Persona_3
15.9.2008 (cfr. doc. in atti n. 22).
Nel sistema DEineato dal codice civile DE 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 DE
1912 e dall'attuale legge n. 91 DE 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova DEla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione DEla cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 DE 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi DEl'art. 1 DEla L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione DE predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 DE 1975 DEla Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale DEl'art. 10 comma 3 DEla L. n. 555 DE 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica DEla cittadinanza italiana DEla donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza DEla Corte Costituzionale n. 30 DE 9 DE 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 DEla L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 DEla Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti DE sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 DE 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) DEla Legge n. 91 DE 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore DEla
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso DElo status civitatis al momento DEla nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite DE 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima DE 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 DE 2004, stabilivano che, per effetto DEle sentenze DEla Corte Costituzionale n. 87 DE 1975 e n. 30 DE 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore DEla L. n. 555 DE 1912 che sia stata, di conseguenza, privata DEla cittadinanza italiana a causa DE matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione DEla cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo DEl'avo italiano, prima DEla nascita DE figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima DEla nascita DEla successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata anche dal certificato di nascita (cfr. doc. Parte_4
in atti n. 1) e dal certificato di matrimonio (cfr. doc. in atti n. 2). In quanto italiano, dunque, Parte_4
trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia nata a [...]
[...] Persona_6
Fe (Argentina), in data 16.10.1911, (cfr. doc. in atti n. 4); la quale in data 27.7.1931 a Santa Fe
(Argentina) contraeva matrimonio con , cittadino argentino (cfr. doc. in Persona_7
atti n. 5).
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione DEla cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù DEle leggi DEl'epoca, preclusa a causa DEla mancanza di Parte_4 una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 DEla L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza DEla Corte Costituzionale DE 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli. Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina italiana iure Persona_6
sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere DE vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore DEla
Costituzione, in violazione DE principio fondamentale DEla parità tra i sessi e DEl'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia DE Persona_6
cittadino italiano trasmetteva a sua volta alla propria figlia e anche ai relativi Parte_4
discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, , Parte_1 CP_1
, , , ,
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 Pt_2
, , , ,
[...] Per_1 Controparte_6 Persona_2 [...]
determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza Per_3 Parte_3
interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 DE 1912.
Quindi non vi sono dubbi che l'avo , cittadino italiano, nasceva a Saluzzo (CN), Parte_4
in data 12.7.1877 (cfr. doc. in atti n. 1), fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia DE 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza DEla disciplina DElo ius soli vigente in Argentina.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima DEla promulgazione DEla vigente Costituzione DE 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento DEla cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema DEla sorte di coloro che erano nati prima DEl'entrata in vigore DEla
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 DE 2009, la quale
“Pur condividendo il principio DEl'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità DEle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data DE 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore DEla Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte DE richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte DEl'ascendente o DE genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione DEl'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte DE dei provvedimenti conseguenti. Controparte_8
Tenuto conto DEla natura DEla procedura, come evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nata in [...] in data [...]; nata in [...] in data [...]; Controparte_1
nato in [...] in data [...]; nata in Argentina in [...] Controparte_2 CP_3
23.5.1990; nato in [...] in data [...]; nata in [...] CP_4 CP_5
in data 12.2.1994; nata in [...] in data [...]; nata in Parte_2 Per_1
Argentina in data 5.11.1998; nato in [...] in data [...]; Controparte_6
nata in [...] in data [...]; nato in Persona_2 Persona_3
Argentina in data 15.9.2008; nata in [...] in data [...] il diritto Parte_3
alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale DElo Stato civile competente di procedere Controparte_9
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri DElo stato civile DEla cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese DE presente giudizio.
Così deciso in Torino, 5.4.2025
Il giudice unico
Tiziana Vita De Fazio