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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/06/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1020/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda sezione civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1020/2024 R.G. promossa
d a
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
OGGETTO: dell'avv. DOVERI GINO;
Vendita di cose APPELLANTE
c o n t r o immobili
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. GABELLA MARINA;
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1805/2024 pagina 1 di 3 pubblicata in data 27.09.2024.
FATTO E DIRITTO
Parte appellante proponeva tempestivo appello avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe con cui era stata condannata a pagare a Parte_2
la somma di € 41.880 a titolo di penale per il ritardo nella
[...]
liberazione di alcuni immobili oggetto di compravendita, oltre ad € 2.440
a titolo di danno e le spese di lite.
Nella resistenza di , il consigliere istruttore rinviava Parte_2
all'udienza del 9.07.2025 ex art. 352 c.p.c. e l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. era rigettata dal collegio.
Con note depositata in data odierna, i procuratori delle parti depositavano rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione rispettivamente notificati e chiedevano che venisse dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate.
L'art. 306 codice di rito così testualmente dispone: “Il processo si estingue
per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti
costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. Le
dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro
procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e
notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono
regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve
pagina 2 di 3 rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro … “.
Nel caso di specie, i procuratori delle parti, muniti dei relativi poteri, si sono scambiate rispettivamente le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione debitamente notificati e, pertanto, va dichiarata l'estinzione del presente processo a spese compensate, dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando:
dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti, a spese integralmente compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 10.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda sezione civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1020/2024 R.G. promossa
d a
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
OGGETTO: dell'avv. DOVERI GINO;
Vendita di cose APPELLANTE
c o n t r o immobili
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. GABELLA MARINA;
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1805/2024 pagina 1 di 3 pubblicata in data 27.09.2024.
FATTO E DIRITTO
Parte appellante proponeva tempestivo appello avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe con cui era stata condannata a pagare a Parte_2
la somma di € 41.880 a titolo di penale per il ritardo nella
[...]
liberazione di alcuni immobili oggetto di compravendita, oltre ad € 2.440
a titolo di danno e le spese di lite.
Nella resistenza di , il consigliere istruttore rinviava Parte_2
all'udienza del 9.07.2025 ex art. 352 c.p.c. e l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. era rigettata dal collegio.
Con note depositata in data odierna, i procuratori delle parti depositavano rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione rispettivamente notificati e chiedevano che venisse dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate.
L'art. 306 codice di rito così testualmente dispone: “Il processo si estingue
per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti
costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. Le
dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro
procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e
notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono
regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve
pagina 2 di 3 rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro … “.
Nel caso di specie, i procuratori delle parti, muniti dei relativi poteri, si sono scambiate rispettivamente le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione debitamente notificati e, pertanto, va dichiarata l'estinzione del presente processo a spese compensate, dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando:
dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti, a spese integralmente compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 10.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 3 di 3