Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n° 4060/2025
Tribunale di Bologna Il giudice sciolta la riserva assunta all'udienza del 16 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. allega: Parte_1
1) contratto di trasporto 17 febbraio 2022 stipulato con BRT Spa;
2) recesso 28 febbraio 2025 da parte di BRT Spa. Secondo la prospettazione della ricorrente, il recesso sarebbe illegittimo in quanto:
1) pervenuto in assenza di poteri di firma;
2) integrante abuso di dipendenza economica;
3) contrario a buona fede.
Allega il pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile derivante dall'interruzione degli incarichi dal 1 aprile 2025, sotto il profilo dell'insolvenza e della probabile liquidazione giudiziale.
Pertanto, chiede di ordinare a BRT Spa di adempiere agli Parte_1 obblighi contrattuali previsti nel contratto di trasporto 17.02.2022, con il ripristino immediato dei servizi necessari allo svolgimento del rapporto commerciale.
BRT Spa si difende evidenziando che il recesso è stato mandato dalla PEC e in conformità alle previsioni contrattuali.
Pertanto, BRT Spa chiede il rigetto del ricorso.
2.
Il ricorso è infondato.
2.1
Ammettendo che tra le parti vi sia un rapporto di dipendenza economica, l'abuso di tale dipendenza può senz'altro consistere nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto (art. 9 comma II L. n. 192 del 1998).
Ne segue che la condotta abusiva delineata dall'art. 9 L. n. 192 del 1998, con riferimento al recesso, non differisce dalla condotta abusiva che, in termini generali, può esprimersi anche nell'esercizio di una facoltà di recesso contrattualmente stabilita, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ord. n. 10324/2020).
Nel caso di specie, non è in discussione che le vicende che hanno determinato l'Amministrazione Giudiziaria di BRT giustificassero l'adozione di misure di questo tipo nei suoi rapporti commerciali (v. infatti decreto di revoca della misura di prevenzione 26 marzo 2024), tanto è vero che la doglianza di parte ricorrente si appunta, per certi versi, sulla questione procedurale (novanta giorni di preavviso invece che trenta), ma è chiaro che, da questo punto di vista, non si coglierebbe il pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile, posto che le relazioni commerciali si interromperebbero comunque il 1 giugno 2025.
Né l'affidamento di una commessa nel dicembre 2023 era in grado di generare un affidamento sulla prosecuzione del rapporto, posto che ben sapeva Pt_1 che, in teoria, una commessa poteva essere affidata anche trentuno giorni della cessazione degli effetti del contratto mediante il recesso, non potendosi perciò trarre argomenti nel senso del carattere abusivo dell'esercizio della facoltà contrattuale.
2.2
Anche a voler considerare, nel caso di specie, l'esercizio della facoltà contrattuale da parte di BRT “abusivo” o contrario a buona fede, il ricorso non potrebbe comunque essere accolto poiché, a ben guardare, esso mira non tanto a inibire un (nuovo) esercizio (per forza di cose, abusivo) di una facoltà di recesso stabilita in contratto, ma a qualcosa in più, cioè a ordinare a un soggetto dell'ordinamento di rivolgere commesse a un altro soggetto dell'ordinamento.
Se questo era l'impegno di BRT, indipendentemente dal recesso, la questione si sposta sul piano dell'adempimento o meno delle obbligazioni contrattuali, qui aventi per oggetto una dichiarazione negoziale per sua natura non coercibile (il contratto parla di “incarichi di trasporto”), se non indirettamente con strumenti nel caso di specie non richiesti.
Quindi, se, come deve ritenersi, il rimedio che qui si profila nel caso di inadempimento dell'obbligo di BRT (che coincide, nei suoi effetti pratici, con l'eventuale esercizio abusivo della facoltà contrattuale di recesso) non può che afferire allo schema della tutela risarcitoria, questo limite condiziona anche la tutela cautelare esperibile, nel senso che, anche ammettendo, in astratto, che la tutela cautelare possa incidere in maniera così profonda sull'autonomia contrattuale, non potrebbe in ogni caso eccedere i risultati ottenibili in un giudizio a cognizione piena. Vista in questa luce la questione, può ritenersi assorbito il tema dell'invio del recesso tramite PEC, poiché, anche ammesso che sia da considerare tamquam non esset (ciò che tuttavia pare escluso dalla stessa previsione contrattuale dell'invio tramite PEC, oltre che dalla presunzione che dalla PEC di una persona giuridica promani una dichiarazione di volontà da parte di chi sia munito di poteri in tal senso), da ciò non potrebbe trarsi alcun argomento per ordinare a qualcuno di attribuire incarichi a qualcun altro (che non equivale a inibire, per esempio, la chiusura di una linea di credito), ferma restando l'eventuale responsabilità contrattuale per inadempimento (se del caso previa valutazione del carattere abusivo dell'esercizio della facoltà contrattuale di recesso).
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n 147/2022, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
PQM
1) rigetta il ricorso;
2) condanna a rifondere a BRT Spa le spese di lite, Parte_1 liquidate in euro 3.228,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 18/04/2025
Il giudice
Paolo Siracusano