Articolo 9 della Legge 26 ottobre 1957, n. 1047
Articolo 8Articolo 10
Versione
26 novembre 1957
Art. 9.
Spetta al Comitato:
1) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla Gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;
2) decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della Gestione;
3) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;
4) esaminare i bilanci annuali della Gestione;
5) dare parere sulle questioni relative alla applicazione delle norme che regolano l'attivita' della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
6) dare parere silla misura dei contributi da applicarsi dall'esercizio 1966-67 in avanti.
Entrata in vigore il 26 novembre 1957