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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/07/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2163 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PIAZZA ELENA MARIA, giusta Parte_1 procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. TRAMUTA
GIUSEPPE, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 4.7.2024 il ricorrente ha adito il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro esponendo di essere soggetto in condizioni di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 e meritevole del diritto all'indennità di accompagnamento e di aver presentato istanza in data 22.12.2023 per ottenere i benefici economici riconosciuti ai sensi della legge regionale n.4 del 1 marzo 2017
e al D.P. n. 532/2017 modificato con D.P. n.545 del 10 maggio 2017, ai soggetti disabili gravissimi e quindi per ottenere il contributo economico erogato dalla
Regione.
Ha riferito che la commissione medica con provvedimento prot. N. 61107 del
12.4.2024 ha negato la sussistenza dei requisiti per ottenere i benefici richiesti.
Pertanto, ha convenuto in giudizio l'
[...]
per Controparte_2 far accertare e dichiarare al Tribunale il suo status e il diritto a percepire i contributi economici.
1 Si è costituito l' Controparte_2
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, e l'
[...] Controparte_1 convenuta, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendone variamente l'infondatezza. Istruita a mezzo di CTU medico legale, la causa viene decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 16.7.25.
Motivi della decisione Deve preliminarmente accogliersi l'eccezione sollevata dall' sul proprio CP_2 difetto di legittimazione. Parte Invero, il D.P. 545/2017 attribuisce solo alle la funzione di valutare ed accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di disabile gravissimo al fine di usufruire del beneficio economico di cui all'art. 3 del D.M. Del 26 settembre 2016, ponendo in capo all'Assessorato, previa Parte comunicazione dell' il solo obbligo di erogare il relativo contributo.
Nel merito, in primo luogo è necessario rilevare che oggetto del presente giudizio, che è volto all'accertamento della sussistenza del beneficio richiesto, è esclusivamente il rapporto obbligatorio tra le parti e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo.
Giova, altresì, premettere che vengono considerati soggetti in condizione di disabilità gravissima, nell'ambito della Legge Regionale 1 marzo 2017 n. 4 e del
DM 26/09/2016, art. 3, comma 2, i soggetti beneficiari dell'indennità di accompagnamento, di cui alla L. 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, in presenza di ulteriori determinate condizioni, ossia:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima
Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A
o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical
Research Council (MRC) o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale
(EDSS) 9 o in stadio 5 di HN e HR mod.;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere
2 dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilita comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in
Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche. Quest'ultima ipotesi configura una “fattispecie aperta”, consentendo di valutare specifici casi concreti non espressamente menzionati.
Al fine di accertare se le patologie da cui è affetto il ricorrente siano tali da rendere lo stesso un disabile gravissimo ai sensi dell'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, in corso di giudizio è stata disposta consulenza tecnica di ufficio.
Dalla relazione medico-legale espletata dal consulente tecnico d'ufficio, è emerso che presenta un quadro clinico caratterizzato da pluripatologie di rilievo: Parte_1 tetraparesi prevalente a destra da pregresso ematoma subdurale, idrocefalo normoteso, deterioramento cognitivo, cardiopatia ischemica ipertensiva, insufficienza respiratoria cronica in ossigenoterapia a lungo termine, dilatazione dell'aorta addominale sottorenale e sindrome extrapiramidale.
Il perito ha tuttavia ritenuto che, pur in presenza di un evidente stato di fragilità e di plurime menomazioni, non sussistano nel caso di specie i requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, del D.M. 26 settembre 2016 per l'inquadramento nella categoria delle persone affette da disabilità gravissima. In particolare, il CTU ha sottolineato l'assenza di condizioni cliniche tali da determinare una dipendenza assoluta da assistenza continuativa nelle 24 ore o da supporti vitali permanenti, come richiesto dai criteri normativi.
A tale proposito, la difesa ricorrente ha rilevato che lo stesso consulente, nella propria relazione, ha riconosciuto l'esistenza di un'insufficienza respiratoria cronica gestita mediante ossigenoterapia domiciliare a lungo termine, e ha altresì evidenziato che, a seguito di un ricovero per scompenso respiratorio, il ricorrente avrebbe necessitato di ventilazione assistita, seppur limitata alle ore notturne.
Il legale ha quindi contestato il mancato riconoscimento della condizione di
“dipendenza da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24
h)”, prevista tra i requisiti per la disabilità gravissima alla lettera B dell'allegato normativo.
Il CTU ha replicato a tali osservazioni ribadendo i presupposti tecnico-scientifici alla base della propria valutazione.
3 L'ausiliario ha spiegato che la ventilazione meccanica assistita rappresenta un trattamento sostitutivo della funzione respiratoria, impiegato nei pazienti affetti da insufficienza respiratoria grave, con necessità di supporto ventilatorio continuo.
Essa può essere invasiva, tramite intubazione o tracheostomia, o non invasiva, mediante maschere o caschi, ed è riservata a condizioni cliniche estreme, spesso associate a prognosi severa e a necessità di monitoraggio costante.
L'ossigenoterapia a lungo termine, invece, come praticata nel caso del sig. , Pt_1 costituisce un supporto respiratorio accessorio, volto ad aumentare l'apporto di ossigeno nei pazienti con ipossiemia cronica, ma non comporta la sostituzione della funzione ventilatoria né implica uno stato di dipendenza continua dal presidio.
Tale terapia è comunemente indicata in patologie respiratorie croniche come BPCO, enfisema, fibrosi polmonare e non richiede un'assistenza specialistica in regime di sorveglianza intensiva.
Nel corso della visita medico-legale, il periziando è risultato dispnoico, ma in respiro spontaneo, con murmure vescicolare ridotto bilateralmente e in utilizzo di un erogatore portatile di ossigeno. Il perito ha pertanto escluso la presenza di condizioni assimilabili a quelle previste dalla lettera B del decreto ministeriale citato, ritenendo che non vi sia una dipendenza da ventilazione meccanica continuativa nelle 24 ore.
Alla luce di tali considerazioni, il consulente ha concluso che, pur riconoscendo una condizione di disabilità rilevante e una ridotta autosufficienza del soggetto, non sono presenti elementi sufficienti a soddisfare i criteri previsti dalla normativa per il riconoscimento della disabilità gravissima.
Pertanto, ha ritenuto non meritevole dei benefici previsti ex art. 3, Parte_1 comma 2, D.M. 26 settembre 2016. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio appaiono pienamente condivisibili, in quanto frutto di un'attenta disamina del quadro clinico complessivo del ricorrente, supportate da valutazioni medico-legali coerenti, logicamente strutturate e sorrette da un puntuale richiamo ai criteri normativi di riferimento.
La relazione medico-legale ha inoltre fornito riscontri oggettivi, acquisiti anche nel corso della visita diretta, escludendo la sussistenza di condizioni di dipendenza respiratoria continuativa, e rilevando la permanenza della respirazione autonoma, sebbene supportata da ausilio ossigenoterapico.
In definitiva, le argomentazioni esposte dal perito risultano immuni da vizi logici o metodologici, appaiono congruenti con i dati clinici e documentali versati in atti, e si pongono in armonia con la disciplina regolatrice della materia.
Di conseguenza, devono ritenersi pienamente accolte ai fini della decisione.
Per le ragioni esposte il ricorso non può trovare accoglimento. Parte Spese irripetibili ex art. 152 disp. att. cpc;
spese di CTU in capo ad come separatamente liquidate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
Parte spese di CTU in capo ad come separatamente liquidate.
Così deciso in Agrigento, 16/07/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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