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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 4200/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente dott.ssa Luigia Franzese - Giudice dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4200 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv.to Parte_1
RAZZANO MODESTINO;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to MORGILLO FILOMENA;
Controparte_1
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.05.2021 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente in Caserta in data 11.03.2021, che dal matrimonio erano nate le figlie (il Per_1
Per_ 15.11.1996) e (il 30.07.2004) che la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta impossibile a causa del comportamento collerico e dispotico del resistente, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, l'assegnazione della casa coniugale a sé, la Per_ previsione di un sostanziale assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia e la previsione di un assegno per il proprio mantenimento.
Si costituiva il resistente, il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente ed allegava che la causa della crisi dell'unione matrimoniale andava individuata nelle condotte moleste ed ostili poste in essere dalla ricorrente;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale con addebito a carico della moglie;
chiedeva provvedersi in merito all'assegnazione della casa coniugale Per_ e all'affido della figlia minore;
nulla disporsi a titolo di mantenimento in favore della figlia fino al perdurare dello stato di detenzione del padre e al termine del predetto periodo porre a carico del Per_ padre l'obbligo di versare in favore della figlia minore la somma mensile di euro 100,00;il rigetto della domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Alla prima udienza del 7.10.2021 il giudice, sentite le parti e constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, si riservava e con successiva ordinanza adottava i provvedimenti provvisori e urgenti fissando udienza per il prosieguo.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare del 14.01.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo;
il giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive: Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
· pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 CP_1
nato il [...] in San Felice a [...];
[...]
· ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere all'annotazione
(atto n.15, parte I, Serie, registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991);
· dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 10.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente dott.ssa Luigia Franzese - Giudice dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4200 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv.to Parte_1
RAZZANO MODESTINO;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to MORGILLO FILOMENA;
Controparte_1
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.05.2021 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente in Caserta in data 11.03.2021, che dal matrimonio erano nate le figlie (il Per_1
Per_ 15.11.1996) e (il 30.07.2004) che la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta impossibile a causa del comportamento collerico e dispotico del resistente, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, l'assegnazione della casa coniugale a sé, la Per_ previsione di un sostanziale assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia e la previsione di un assegno per il proprio mantenimento.
Si costituiva il resistente, il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente ed allegava che la causa della crisi dell'unione matrimoniale andava individuata nelle condotte moleste ed ostili poste in essere dalla ricorrente;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale con addebito a carico della moglie;
chiedeva provvedersi in merito all'assegnazione della casa coniugale Per_ e all'affido della figlia minore;
nulla disporsi a titolo di mantenimento in favore della figlia fino al perdurare dello stato di detenzione del padre e al termine del predetto periodo porre a carico del Per_ padre l'obbligo di versare in favore della figlia minore la somma mensile di euro 100,00;il rigetto della domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Alla prima udienza del 7.10.2021 il giudice, sentite le parti e constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, si riservava e con successiva ordinanza adottava i provvedimenti provvisori e urgenti fissando udienza per il prosieguo.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare del 14.01.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo;
il giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive: Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
· pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 CP_1
nato il [...] in San Felice a [...];
[...]
· ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere all'annotazione
(atto n.15, parte I, Serie, registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991);
· dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 10.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio