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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/03/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
P.U. R.G. 6-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
IL GIUDICE, dott. Meri Papalia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt.
67 e ss. del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 149 e ss. mm. e ii. (c.d. CCII), iscritto al n. 6/2025 del ruolo dei procedimenti unitari, presentato da: Parte_1
c.f. nato a [...] il [...] e residente a[...]
Petrarca n. 81 di Venaria Reale (Torino).
Con domanda ai sensi dell'art. 67 CCII – depositata a mezzo del dr.
[...]
, gestore della crisi incaricato dall'OCC Modello Canavese – Per_1 [...]
ha presentato un piano di ristrutturazione dei propri debiti, Pt_1 corredato dalla relazione di cui all'art. 68, co. 2, e ss. CCII, chiedendone l'omologa al Tribunale.
Con decreto del 18/01/2025 la Giudice ha chiesto chiarimenti, integrazioni ed ulteriori documenti inerenti la proposta, che l'istante ha provveduto a soddisfare con deposito del 04/02/2025.
Con successivo decreto del 04/02/2025, reso ai sensi dell'art. 70 CCII, la
Giudice ha disposto la pubblicazione della proposta sul sito del Tribunale di
Ivrea e la sua comunicazione ai creditori, all'esito della quale sono pervenute, ai sensi dell'art. 70, co. 3, CCII, tre osservazioni di carattere meramente formale
(Comune di Veneria, SORIS SpA e Banca Reale), mentre Regione Piemonte ha 2
meglio precisato il proprio credito, circostanza di cui l'OCC ha preso atto il 12 marzo 2025, proponendo una conseguente modifica al piano, ai sensi del comma 6 della medesima disposizione sopra-citata.
Osservato che tutte le notifiche sono state ritualmente eseguite e non sono pervenute opposizioni nel termine di legge, il piano presentato dal proponente per superare la crisi da sovraindebitamento può essere omologato.
Sussiste lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. c) CCII, le cui cause sono sostanzialmente riconducibili ad una ludopatia – iniziata da anni e via via aggravatasi, riscontrata dalla di Collegno, presso la quale Pt_2
l'istante si è rivolto allo scopo di avviare un percorso di cura (cfr. relazione
10/02/2023), che ha portato alla nomina di un amministratore di Pt_2
sostegno. La suddetta ludopatia ha condotto il ricorrente a stipulare una serie di prestiti destinati a finanziare il gioco ed i cui rimborsi, unitamente ad altre esposizioni debitorie, sono diventati nel tempo non più sostenibili, se messi in relazione al reddito da lavoro di cui può disporre l'interessato.
Risulta dagli atti la seguente situazione debitoria. I debiti di carattere finanziario complessivamente accumulati dall'istante, tenendo conto di cessioni di crediti
(cartolarizzazioni) intervenute negli anni, sono attualmente esistenti nei confronti di succursale per l'Italia, cessionaria di un credito di € CP_1
1.702,15; cessionaria di vari crediti per € 27.919,64; Controparte_2
Fincontinuo SpA, intermediario finanziario, per € 16.074,00; TE LO
SpA per € 17.675,28; Banca Reale SpA per € 25.466,55; ViVibanca SpA per €
12.724,22. A questi si aggiungono debiti nei confronti di soggetti pubblici e precisamente del Comune di Venaria Reale per violazioni del codice della strada non oblate pari ad € 153,27 (cartella di pagamento Agenzia delle Entrate
Riscossione), del Comune di Torino per violazioni del codice della strada non oblate pari ad € 1.254,24 (ingiunzione SORIS) e della Regione Piemonte per tasse automobilistiche non pagate pari ad € 1.801,89 (cartella SORIS). Vanno infine considerate le spese di procedura e bancarie per € 700,00 ed il compenso 3
per la presente procedura di € 6.056,00. Il totale dei debiti all'attualità assomma ad € 116.500,45 (cfr. integrazione alla proposta di piano del 04/02/2025).
Peraltro, l'istruttoria svolta ha consentito di verificare che, nel finanziare il
Banca Reale SpA e ViVibanca SpA non hanno tenuto conto del merito Pt_1
creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile (cfr. integrazione alla proposta di piano del 04/02/2025), esponendosi in tal modo alle conseguenze di cui all'art. 69, co. 2, CCII.
Il ricorrente, qualificabile come consumatore, ha dichiarato di esser tornato a convivere con i genitori, che lo stanno aiutando nel percorso di cura, di essere lavoratore subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di Vishay
con sede in Borgaro Torinese e di percepire uno Controparte_3
stipendio netto medio annuo di circa 23.400,00 euro, cifra corrispondente a tredici mensilità di 1.800 euro. Quanto al patrimonio – premessa l'assenza di beni immobili, titoli, partecipazioni in società quotate o non quotate, oggetti di valore e cassette di sicurezza – il ricorrente è proprietario di vettura Opel Astra tg. EF335DN, immatricolata nel 2010 e valutata approssimativamente €
3.265,00, oltreché titolare di c/corrente presso TE LO (inattivo, con saldo a debito ed incluso nell'elenco delle passività) e di c/corrente CP_4
presso la filiale di Collegno ove gli viene accreditato lo stipendio;
tale c/corrente è gestito dall'amministratore di sostegno, che provvede a prelevare ed accreditare mensilmente su carta Poste Pay la somma necessaria ai bisogni personali dell'istante quantificata in € 500,00 e ad accreditarsi € 100,00 per il proprio compenso.
Verificato che la domanda è corredata dalle informazioni e dalla documentazione di cui all'art. 67, co. 2, CCII, dalla relazione di cui all'art. 68, co. 2, CCII e che non sussistono le condizioni ostative indicate dall'art. 69, co.
1, CCII, può dirsi accertato che l'istante – in ragione del proprio patrimonio e delle entrate di reddito disponibile, al netto delle spese necessarie per il proprio mantenimento – si trovi nell'impossibilità di far fronte regolarmente e 4
sistematicamente alla restituzione delle rate dei finanziamenti ricevuti e degli altri debiti.
Il piano di ristrutturazione proposto prevede di mettere a disposizione dei creditori 70.000 euro, di cui € 28.000,00 giacenti sul citato c/corrente CP_4
(a fronte di un saldo del conto al 31/12/2024 di € 31.604,80) ed ulteriori €
42.000,00 in 60 rate mensili (5 anni) da 700 euro l'una, la cui cifra sarà trattenuta sul già menzionato c/corrente ed accreditata dall'amministratore di sostegno a chi di dovere. Attraverso tali modalità, il piano si propone di liquidare al 100% i crediti prededucibili (spese bancarie e compenso della procedura) ed il credito privilegiato (Regione Piemonte), riservando ai chirografari una soddisfazione del 56,92%, che l'OCC valuta nel complesso più soddisfacente rispetto ad un'astratta alternativa meramente liquidatoria, quantificata in poco meno di 63 mila euro di attivi ripartibili (cfr. integrazione alla proposta di piano del 04/02/2025).
La proposta appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore un dignitoso tenore di vita, equilibrio che non è stato messo in discussione, alla luce dell'assenza di opposizioni dei creditori all'omologa del piano presentato.
P.Q.M.
omologa il piano presentato da c.f. Parte_1 C.F._1
conferma la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente in corso ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;
dispone la sospensione delle cessioni del quinto dello stipendio, anche a mezzo di delegazione di pagamento, e le corrispondenti detrazioni dalle buste paga;
dichiara chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti;
manda all'OCC per gli adempimenti di cui all'art. 70, commi 7 e 8, CCII;
manda alla cancelleria gli adempimenti di competenza. Ivrea, 22/03/2025
5
Il Giudice
Dott.ssa Meri Papalia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
IL GIUDICE, dott. Meri Papalia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt.
67 e ss. del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 149 e ss. mm. e ii. (c.d. CCII), iscritto al n. 6/2025 del ruolo dei procedimenti unitari, presentato da: Parte_1
c.f. nato a [...] il [...] e residente a[...]
Petrarca n. 81 di Venaria Reale (Torino).
Con domanda ai sensi dell'art. 67 CCII – depositata a mezzo del dr.
[...]
, gestore della crisi incaricato dall'OCC Modello Canavese – Per_1 [...]
ha presentato un piano di ristrutturazione dei propri debiti, Pt_1 corredato dalla relazione di cui all'art. 68, co. 2, e ss. CCII, chiedendone l'omologa al Tribunale.
Con decreto del 18/01/2025 la Giudice ha chiesto chiarimenti, integrazioni ed ulteriori documenti inerenti la proposta, che l'istante ha provveduto a soddisfare con deposito del 04/02/2025.
Con successivo decreto del 04/02/2025, reso ai sensi dell'art. 70 CCII, la
Giudice ha disposto la pubblicazione della proposta sul sito del Tribunale di
Ivrea e la sua comunicazione ai creditori, all'esito della quale sono pervenute, ai sensi dell'art. 70, co. 3, CCII, tre osservazioni di carattere meramente formale
(Comune di Veneria, SORIS SpA e Banca Reale), mentre Regione Piemonte ha 2
meglio precisato il proprio credito, circostanza di cui l'OCC ha preso atto il 12 marzo 2025, proponendo una conseguente modifica al piano, ai sensi del comma 6 della medesima disposizione sopra-citata.
Osservato che tutte le notifiche sono state ritualmente eseguite e non sono pervenute opposizioni nel termine di legge, il piano presentato dal proponente per superare la crisi da sovraindebitamento può essere omologato.
Sussiste lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. c) CCII, le cui cause sono sostanzialmente riconducibili ad una ludopatia – iniziata da anni e via via aggravatasi, riscontrata dalla di Collegno, presso la quale Pt_2
l'istante si è rivolto allo scopo di avviare un percorso di cura (cfr. relazione
10/02/2023), che ha portato alla nomina di un amministratore di Pt_2
sostegno. La suddetta ludopatia ha condotto il ricorrente a stipulare una serie di prestiti destinati a finanziare il gioco ed i cui rimborsi, unitamente ad altre esposizioni debitorie, sono diventati nel tempo non più sostenibili, se messi in relazione al reddito da lavoro di cui può disporre l'interessato.
Risulta dagli atti la seguente situazione debitoria. I debiti di carattere finanziario complessivamente accumulati dall'istante, tenendo conto di cessioni di crediti
(cartolarizzazioni) intervenute negli anni, sono attualmente esistenti nei confronti di succursale per l'Italia, cessionaria di un credito di € CP_1
1.702,15; cessionaria di vari crediti per € 27.919,64; Controparte_2
Fincontinuo SpA, intermediario finanziario, per € 16.074,00; TE LO
SpA per € 17.675,28; Banca Reale SpA per € 25.466,55; ViVibanca SpA per €
12.724,22. A questi si aggiungono debiti nei confronti di soggetti pubblici e precisamente del Comune di Venaria Reale per violazioni del codice della strada non oblate pari ad € 153,27 (cartella di pagamento Agenzia delle Entrate
Riscossione), del Comune di Torino per violazioni del codice della strada non oblate pari ad € 1.254,24 (ingiunzione SORIS) e della Regione Piemonte per tasse automobilistiche non pagate pari ad € 1.801,89 (cartella SORIS). Vanno infine considerate le spese di procedura e bancarie per € 700,00 ed il compenso 3
per la presente procedura di € 6.056,00. Il totale dei debiti all'attualità assomma ad € 116.500,45 (cfr. integrazione alla proposta di piano del 04/02/2025).
Peraltro, l'istruttoria svolta ha consentito di verificare che, nel finanziare il
Banca Reale SpA e ViVibanca SpA non hanno tenuto conto del merito Pt_1
creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile (cfr. integrazione alla proposta di piano del 04/02/2025), esponendosi in tal modo alle conseguenze di cui all'art. 69, co. 2, CCII.
Il ricorrente, qualificabile come consumatore, ha dichiarato di esser tornato a convivere con i genitori, che lo stanno aiutando nel percorso di cura, di essere lavoratore subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di Vishay
con sede in Borgaro Torinese e di percepire uno Controparte_3
stipendio netto medio annuo di circa 23.400,00 euro, cifra corrispondente a tredici mensilità di 1.800 euro. Quanto al patrimonio – premessa l'assenza di beni immobili, titoli, partecipazioni in società quotate o non quotate, oggetti di valore e cassette di sicurezza – il ricorrente è proprietario di vettura Opel Astra tg. EF335DN, immatricolata nel 2010 e valutata approssimativamente €
3.265,00, oltreché titolare di c/corrente presso TE LO (inattivo, con saldo a debito ed incluso nell'elenco delle passività) e di c/corrente CP_4
presso la filiale di Collegno ove gli viene accreditato lo stipendio;
tale c/corrente è gestito dall'amministratore di sostegno, che provvede a prelevare ed accreditare mensilmente su carta Poste Pay la somma necessaria ai bisogni personali dell'istante quantificata in € 500,00 e ad accreditarsi € 100,00 per il proprio compenso.
Verificato che la domanda è corredata dalle informazioni e dalla documentazione di cui all'art. 67, co. 2, CCII, dalla relazione di cui all'art. 68, co. 2, CCII e che non sussistono le condizioni ostative indicate dall'art. 69, co.
1, CCII, può dirsi accertato che l'istante – in ragione del proprio patrimonio e delle entrate di reddito disponibile, al netto delle spese necessarie per il proprio mantenimento – si trovi nell'impossibilità di far fronte regolarmente e 4
sistematicamente alla restituzione delle rate dei finanziamenti ricevuti e degli altri debiti.
Il piano di ristrutturazione proposto prevede di mettere a disposizione dei creditori 70.000 euro, di cui € 28.000,00 giacenti sul citato c/corrente CP_4
(a fronte di un saldo del conto al 31/12/2024 di € 31.604,80) ed ulteriori €
42.000,00 in 60 rate mensili (5 anni) da 700 euro l'una, la cui cifra sarà trattenuta sul già menzionato c/corrente ed accreditata dall'amministratore di sostegno a chi di dovere. Attraverso tali modalità, il piano si propone di liquidare al 100% i crediti prededucibili (spese bancarie e compenso della procedura) ed il credito privilegiato (Regione Piemonte), riservando ai chirografari una soddisfazione del 56,92%, che l'OCC valuta nel complesso più soddisfacente rispetto ad un'astratta alternativa meramente liquidatoria, quantificata in poco meno di 63 mila euro di attivi ripartibili (cfr. integrazione alla proposta di piano del 04/02/2025).
La proposta appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore un dignitoso tenore di vita, equilibrio che non è stato messo in discussione, alla luce dell'assenza di opposizioni dei creditori all'omologa del piano presentato.
P.Q.M.
omologa il piano presentato da c.f. Parte_1 C.F._1
conferma la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente in corso ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;
dispone la sospensione delle cessioni del quinto dello stipendio, anche a mezzo di delegazione di pagamento, e le corrispondenti detrazioni dalle buste paga;
dichiara chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti;
manda all'OCC per gli adempimenti di cui all'art. 70, commi 7 e 8, CCII;
manda alla cancelleria gli adempimenti di competenza. Ivrea, 22/03/2025
5
Il Giudice
Dott.ssa Meri Papalia