Articolo 13 della Legge 9 febbraio 1979, n. 49
Articolo 12Articolo 14
Versione
6 marzo 1979
Art. 13.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1978 in lire 88.000 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 8.529,8 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per l'anno 1979 in lire 157.340 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 10.800 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, le aziende medesime provvederanno come segue:
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:
anno 1978: quanto a lire 12.000 milioni, con riduzione, rispettivamente, per lire 10.000 milioni, lire 1.000 milioni, lire 600 milioni e lire 400 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli 101, 103, 110, 113 dello stato di previsione della spesa per l'anno predetto; quanto a lire 76.000 milioni con i prodotti del traffico postale e telegrafico;
anno 1979: quanto a lire 104.840 milioni, con riduzione, rispettivamente, per lire 10.000 milioni, lire 50.000 milioni, lire 600 milioni, lire 19.000 milioni, lire 4.900 milioni, lire 35 milioni, lire 40 milioni, lire 165 milioni, lire 100 milioni, lire 20.000 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli 101, 110, 113, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 284 dello stato di previsione della spesa per l'anno predetto; quanto a lire 52.500 milioni con i proventi del traffico postale e telegrafico;
Azienda di Stato per i servizi telefonici:
anno 1978: quanto a lire 2.750 milioni, con riduzione, rispettivamente, per lire 250 milioni e per lire 2.500 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli 201 e 275 dello stato di previsione della spesa per l'anno predetto; quanto a lire 5.779,8 milioni con i prodotti del traffico telefonico;
anno 1979: quanto a lire 5.860,5 milioni, con la riduzione, rispettivamente, per lire 3.500 milioni, lire 500 milioni, lire 100 milioni, lire 100 milioni, lire 35,5 milioni, lire 35 milioni, lire 990 milioni, lire 100 milioni, lire 500 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli 101, 103, 109, 115, 116, 123, 127, 128, 171 dello stato di previsione della spesa per l'anno predetto; quanto a lire 4.939,5 milioni con i prodotti del traffico telefonico.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 6 marzo 1979