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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/01/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 528/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Monica Vitali Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel.
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere all'udienza del 6/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in grado d'appello da
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 dula, e RL NI,
-appellante- contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
-appellato- avverso la sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, n. 3676/2023.
* Oggetto: previdenza ed assistenza obbligatorie - esonero dal pagamento del contributo addizionale per la CIGS. CONCLUSIONI Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza n. 3676/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano - Sezione Lavoro (est. Dott.ssa Florio) in data 07.11.2023 nella causa R.G. n. 11568/2022, pubblicata il successivo 13.11.2023 e non notificata (doc. n. 24) e in accoglimento del presente ricorso, così giudicare:
a) nel merito: accertare e dichiarare il diritto di all'esonero Parte_1 contributivo ex art. 8, comma 8-bis, D.L. n. 86/1988 in relazione al complessivo periodo dal 04.12.2018 al 28.09.2019, ovvero in relazione al diverso periodo maggiore o minore che risulterà di giustizia, e per l'effetto accertare e dichiarare la insussistenza, in tutto ovvero quantomeno in parte, del preteso debito di € 534.595,10 libellato dall'Istituto convenuto con la
pagina 1 di 19 intimazione di pagamento in data 11.02.2022 (doc. n. 11), per i motivi esposti in narrativa del ricorso introduttivo di primo grado e del presente atto, con ogni conseguente statuizione;
b) in via istruttoria: ove occorra e senza assunzione di oneri che non competono e senza inversione dell'onere della prova, ammettere prova per testi su tutte le circostanze di fatto dedotte nel ricorso introduttivo di primo grado e nel presente atto, depurate, occorrendo, da ogni giudizio valutativo, con particolare riguardo a quelle capitolate ai numeri da 1) a 27) e sottolettere, da intendersi qui integralmente ritrascritte e precedute dalla locuzione “Vero che”, indicandosi quali testimoni, anche a prova contraria sulle circostanze dedotte dall' nella propria memoria difensiva, i seguenti Sigg.ri: CP_2
- Dott. , Consulente del Lavoro della nel periodo di causa;
Testimone_1
- Dott.ssa , Consulente del Lavoro della società, con studio in Varese, Via Magenta n. 3; Testimone_2
- Rag. n studio in 20851 Lissone (MB), Via Pacinotti n. 61; Persona_1
- Rag. Commissario Giudiziale;
Controparte_3
- Dott Commissario Giudiziale. Controparte_4
Spese dei due gradi di giudizio rifuse.”. Per parte appellata:
“Voglia la Corte di appello adita, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: confermare integralmente la sentenza di primo grado e, per l'effetto, rigettare l'appello ed il ricorso di primo grado, perché infondati in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e di onorari.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del processo di primo grado, depositato in data 20.12.2022,
[...] ha convenuto in giudizio l' chiedendo di accertare e Parte_1 CP_2 dichiarare il diritto all'esonero contributivo ex art. 8, comma 8-bis, D.L. n. 86/1988, conv. in legge con modificazioni dalla l. n. 160/1988, in relazione al complessivo periodo dal 4.12.2018 al 28.9.2019 e, pacifica l'obbligazione per il periodo pregresso ed eccepitone, nel contempo, il pagamento, per l'effetto, di accertare e dichiarare l'insussistenza, in tutto o in parte, del preteso debito di € 534.595,10 oggetto dell'intimazione di pagamento del 11.2.2022.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
- di aver richiesto, in data 14-21.11.2018, l'ammissione alla CIGS a zero ore per tutti i suoi dipendenti
(669), addetti ai 34 punti vendita, per il periodo dal 29/9/2018 al 28/9/2019;
- di essere stata autorizzata alla CIGS dal Ministero del Lavoro con provvedimento del 11.1.2019;
- di avere presentato, altresì, in data 4.12.2018, ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (c.d. prenotativo (“in bianco”)) ai sensi dell'art. 161 comma 6 legge fallimentare, aperto con decreto del 5.12.2018 ed omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 24.11.2020;
- che il Ministero del Lavoro, in data 11.1.2019, aveva emesso decreto autorizzativo n. 102530 di ammissione alla cassa integrazione straordinaria per la quale era previsto il pagamento del contributo addizionale stabilito dall'articolo 5, comma 1, del D. lgs. n. 148/2015;
pagina 2 di 19 - di aver presentato all' in data 13.11.2020 domanda di esonero dal versamento del contributo CP_2 addizionale ai sensi dell'art. 8 comma 8 bis del D.L. n. 86/1988 per il periodo dal 4.12.2018 al 28.9.2019, istanza che era stata respinta in data 10.6.2021;
- di aver ricevuto, quindi, dall' intimazione di pagamento (in data 11.2.2022), con la quale le era stato CP_2 richiesto di corrispondere la somma di € 534.595,10 a titolo di contributo addizionale per i periodi 10/2018
-9/2019;
- di aver presentato, invano, ricorso amministrativo in data 9.9.2022;
- che nell'importo di € 534.595,10, oggetto dell'intimazione di pagamento notificatele in data 11.2.2022, era compreso anche il contributo per il periodo dal 1.10.2018 al 4.12.2018, nonostante dalla stessa asseritamente già versato, come documentato mediante produzione del decreto di omologa (pagg. 5 e 6 doc. 8), dei provvedimenti autorizzativi del Tribunale del 18.12.2019 (doc. 12) e delle relative ricevute di pagamento (doc. 12b: pagamento della somma di € 153.485,69, riferito al periodo 11/2018-8/2019) (vd. paragrafo III pag. 23 ricorso di primo grado).
Tanto premesso, la Società ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare l'insussistenza integrale dell'obbligazione contributiva di € 534.595,10, sostenendo di aver diritto all'esonero dal pagamento del suddetto contributo addizionale ai sensi dell'art. 8 comma 8 bis del D.L. n. 86/1988 dal deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o, in subordine, di dichiarare l'insussistenza del debito almeno per la parte, in assunto, già estinta (periodo dal 1.10.2018 al 4.12.2018).
Si è costituito ritualmente in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_2
In particolare, l' ha allegato che l'esonero dal pagamento del contributo addizionale è Controparte_5 attualmente previsto nelle seguenti ipotesi: imprese commissariate di cui all'art. 7 comma 10 ter del d.l.
148/1993 conv. in L. n. 236/93; d.l. 30.1.1979 n. 26 conv. in L.
3.4.1979 n. 95; imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell'attività aziendale che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, accedono al trattamento di cassa integrazione per le causali previste dal D.lgs. n. 148/2015 (ex art. 21, comma 1, lett. b).
L'ente ha eccepito, nel contempo, che, quindi, con il deposito del ricorso prenotativo si apre una fase prodromica, alla quale non necessariamente consegue l'ammissione alla procedura di concordato, posto che l'istanza può anche essere dichiarata inammissibile dal Tribunale.
Quanto alla domanda subordinata, l' ne ha contestato la fondatezza sostenendo che la richiesta di CP_2 pagamento dell'11.2.2022 era riferita esclusivamente al periodo dal dicembre 2018 al 31.10.2020.
Il Tribunale di Milano, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con sentenza n. 3676/2023 del 7.11.2023, ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere all' le spese processuali, CP_2
pagina 3 di 19 liquidate nell'importo di euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge e ciò sulla base delle seguenti motivazioni:
- con decreto del 5.12.2018 il Tribunale di Monza, vista l'istanza ai sensi dell'art. 161 comma VI fallimentare, depositata in data 4.12.2018 dalla Società ricorrente aveva assegnato a questa un termine di 60 giorni per il deposito della proposta di concordato, del piano e della documentazione di cui ai commi II e
III dell'art. 161 l.fall., e nominato un commissario giudiziale provvisorio;
il medesimo termine era stato concesso, in alternativa, per presentare domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione del debito;
- in data 24 novembre 2020 era stato emesso decreto di omologa del piano concordatario e da tale provvedimento emergeva che, nel tempo intercorso dal deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con riserva, era avvenuta più volte la modifica del piano e della proposta di concordato preventivo;
- solo con il decreto del 30.1.2020 il Tribunale aveva ammesso Parte_1 alla procedura di concordato preventivo, confermando la nomina dei Commissari
[...]
Giudiziali e fissando la data per l'adunanza dei creditori;
- solo da allora la Società poteva considerarsi, pertanto, sottoposta alla procedura, là dove, in precedenza,
l'eventualità della mancata ammissione rendeva concreta la possibilità della mancata sottoposizione dell'impresa alla procedura concorsuale;
A supporto della decisione il giudice di prime cure ha richiamato la circolare n. 4/2018 del Ministero del
Lavoro con la quale era stato testualmente chiarito: “Con riguardo alla fattispecie concernente il concordato preventivo con continuità aziendale, l'esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno in cui viene emesso il decreto di ammissione alla procedura concorsuale di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 163 della legge fallimentare.
Tale decorrenza trova applicazione anche con specifico riferimento alla procedura del concordato in bianco, di cui all'articolo
161 comma sei della legge fallimentare, il quale prevede che l'imprenditore possa depositare in prima istanza il ricorso di concordato, con riserva di presentare in secondo momento la proposta di concordato preventivo, il relativo piano e l'ulteriore documentazione prescritta a norma di legge”.
Il Tribunale ha ritenuto, nel contempo, irrilevante il documento prodotto in sua difesa da parte ricorrente
(doc. 23 fascicolo del ricorrente), trattandosi di “comunicazione integrativa” proveniente dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e riguardante una specifica società” e quindi priva di “portata interpretativa generale”.
con ricorso depositato in data 13.5.2024, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma in ragione dei motivi d'appello di seguito sintetizzati.
pagina 4 di 19 Con un primo motivo, titolato “erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la richiesta di riconoscimento dell'esonero contributivo di cui all'art. 8, comma 8-bis, del d.l. n. 86/1988 sul rilievo che la ricorrente società sarebbe “stata sottoposta alla procedura di concordato preventivo solo dalla data della sua ammissione (30.01.2020)”, l'appellante impugna il capo della sentenza di prime cure che ha confermato la correttezza del diniego opposto dall' CP_2 all'esonero contributivo de quo, sul rilievo che la stessa sarebbe “stata sottoposta alla procedura di concordato preventivo dalla data della sua ammissione (30.1.2020)” e non già, quindi, a decorrere dalla data di deposito del ricorso c.d. prenotativo (4.12.2018).
In particolare, secondo l'appellante, la sentenza di primo grado sarebbe errata, in quanto:
- la peculiare procedura di concordato preventivo c.d. prenotativo o in bianco ex art. 161, comma 6
L.F. prevede la possibilità per il debitore di depositare una domanda di accesso alla procedura concorsuale di concordato, con la riserva di depositare in un secondo momento il piano, la proposta e gli ulteriori documenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 e con il solo onere di produrre immediatamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, da pubblicarsi nel Registro delle imprese a cura della Cancelleria del Tribunale nel cui circondario è ubicata la sede effettiva dell'impresa;
- sin dal momento della presentazione del ricorso, la Cancelleria del Tribunale ne comunica la proposizione al registro delle imprese e si producono immediatamente gli effetti di cui:
- all'art. 168 L.F.: “Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore [al decreto] non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato”;
- all'art. 169 L. Fall.: “Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento
l'impresa ammessa al concordato preventivo”;
- già con la mera presentazione della domanda di ammissione alla procedura concordataria con riserva di deposito del piano si produce, pertanto, l'effetto del concorso dei creditori ed è a tale data (e non alla successiva data di ammissione al concordato) che, di conseguenza, dovrebbero ricondursi tutti gli effetti che la legge ricollega alla pendenza di una procedura concorsuale;
pagina 5 di 19 - la procedura ex art. 161, comma 6 L.F., alla quale la stessa è stata sottoposta, è stata una procedura di concordato in continuità, rientrante a pieno titolo nell'ambito della disposizione di cui all'art. 186-bis L.F., in quanto, per mezzo di plurimi atti di conferimento, a titolo interinale e, quindi, a titolo definitivo (affitti e cessioni di rami di azienda), numerosi punti vendita di cui la Società era titolare (13 su 34) avevano proseguito la propria attività (e, di conseguenza, ben n. 256 addetti avevano proseguito a rendere la prestazione lavorativa per tutto il periodo in cui la Società era stata sottoposta alla procedura concorsuale avanti il Tribunale di Monza, Sezione Fallimentare, senza essere mai stati collocati in cassa integrazione salariale straordinaria). Il punto era pacifico in causa, in quanto cristallizzato nella pronuncia di omologa del piano concordatario del Tribunale di Monza, Sezione Fallimentare, che aveva statuito che “il presente concordato ha natura di concordato misto a prevalente continuità”;
- il comma 8-bis dell'art. 8 D.L. n. 86/1988 riconosce espressamente l'esonero contributivo de quo in favore delle “(…) imprese SOTTOPOSTE a procedure concorsuali (…)”, sottoposizione che, nel caso di concordato anche in bianco, coinciderebbe, in tesi, con la data di deposito del ricorso prenotativo, avvenuto nella specie in data 4.12.2018 (atteso l'assoggettamento della Società sin da allora al regime proprio della procedura concorsuale e considerato, inoltre, che per tutto il corso della procedura e, segnatamente, sin dal deposito del ricorso, l'attività d'impresa era in concreto proseguita in una parte dei punti vendita).
Con il secondo motivo di gravame, titolato “erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice ha rilevato che “l'eventualità della mancata ammissione, infatti, rende concreta la possibilità della mancata sottoposizione dell'impresa alla procedura concorsuale”, l'appellante impugna il seguente passo della sentenza di prime cure: “Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che la società ricorrente è stata sottoposta alla procedura di concordato preventivo dalla data della sua ammissione (30.1.2020).
L'eventualità della mancata ammissione, infatti, rende concreta la possibilità della mancata sottoposizione dell'impresa alla procedura concorsuale”.
La Società censura tale assunto sostenendo che, nelle procedure di concordato preventivo successive al
Decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012 - come quella di specie - nel caso in cui alla domanda di concordato con richiesta di termine ex art. 161, comma 6 L.F. non segua l'ammissione alla procedura, l'imprenditore è dichiarato fallito, eventualità, questa, in cui troverebbe pacificamente applicazione il principio di consecuzione delle procedure concorsuali, con conseguente retrodatazione degli effetti del fallimento alla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura concordataria.
Con il terzo motivo d'appello, titolato “erroneità della sentenza appellata anche nella parte in cui il primo giudice ha richiamato, a conforto della propria decisione, la nota circolare del ministero del
pagina 6 di 19 lavoro n. 4/2018”, la Società censura la sentenza per avere il primo giudice, a conferma della decisione, richiamato la circolare n. 4/2018 del Ministero del Lavoro, allegata dall' sub doc. n. 3a. CP_2
Sul punto sostiene che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, tale circolare non avrebbe alcuna valenza giuridica, trattandosi di mero atto interno all'amministrazione, non vincolante né per il contribuente né per il Giudice (cit. Cass. 16612/2008; Cass. 26 maggio 2005 n. 11094; Cass. n. 32/2020).
Con il quarto motivo di gravame, titolato “erroneità della sentenza appellata anche nella parte in cui il primo giudice ha affermato l'irrilevanza, ai fini del decidere, del provvedimento del ministero Contr del lavoro prodotto d sub doc. N. 23 in quanto asseritamente privo di “portata interpretativa generale”, parte appellante impugna, inoltre, la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il provvedimento del Direttore Generale della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro del 7.2.2020, dalla stessa prodotto sub doc. n. 23, evidenziando che il suddetto provvedimento, pur non potendo “assumere portata interpretativa generale”, costituisce un ulteriore elemento confermativo dell'illegittimità del diniego dell'esonero contributivo de quo, che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere valorizzato dal Tribunale.
Con tale comunicazione, infatti, la Direzione generale degli ammortizzatori sociali, in un caso del tutto identico a quello di specie, cambiando il proprio precedente orientamento, aveva riconosciuto il diritto - sin dalla data di deposito del ricorso prenotativo ex art. 161, comma 6, L.F. - all'esonero contributivo di cui all'art. 8, comma 8-bis, del Decreto Legge n. 86 del 1988, in favore di azienda che aveva fatto ricorso alla
CIGS per cessazione ex art. 44 D.L. 109/2018 esattamente come nel caso di specie, mandando all' CP_2 per quanto di competenza dell'Istituto (ossia di accordare o negare, in concreto, l'autorizzazione all'esonero), di recepire e conformarsi a tale nuovo e diverso orientamento (doc. n. 23).
Infine, con l'ultimo motivo d'appello, rubricato “Quinto motivo di gravame: in subordine e salvo gravame, erroneità della sentenza appellata per omessa pronuncia sull'eccezione di erroneità nel CP_ quantum debeatur della intimazione di pagamento in data 11.02.2022”, l'appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui ha omesso di prendere posizione sull'eccezione di pagamento parziale dalla stessa sollevata, in via subordinata, con riferimento al periodo 29.9.2018 - 4.12.2018, periodo in relazione al quale la stessa sostiene di aver già provveduto allo spontaneo e integrale versamento del contributo integrativo e che ciò risulterebbe dalla produzione del decreto di omologa, dai pedissequi provvedimenti autorizzativi del Tribunale del 18.12.2019 (doc. n. 12a) e dalla ricevuta di versamento del
30.12.2019 allegata (doc. n. 12b).
Chiede, quindi, che l'intimazione di pagamento sia dichiarata illegittima e infondata almeno per questa parte, attesa l'insussistenza della parte di debito già estinta. pagina 7 di 19 Con memoria depositata in data 30.8.2024 l' si è costituito, chiedendo di rigettare il ricorso e di CP_2 confermare la sentenza di prime cure.
L'appellato ribadisce, invero, la correttezza del proprio operato, sostenendo che la procedura di concordato preventivo inizia con l'emissione del decreto del Tribunale, che la dichiara aperta e nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale e non già con il deposito del ricorso prenotativo, che costituisce una fase prodromica, alla quale non necessariamente consegue l'ammissione alla procedura, in quanto l'istanza può anche essere dichiarata inammissibile dal Tribunale, con possibilità di dichiarazione del fallimento.
Evidenzia che, nel caso esaminato, la domanda di cassa integrazione straordinaria era stata proposta per crisi aziendale e cessazione di attività, ipotesi nelle quali non è contemplato l'esonero dal pagamento del contributo addizionale e che il Tribunale, solo a seguito del deposito del piano concordatario e di tutti gli altri atti previsti, in sede di omologa della proposta, aveva precisato, con provvedimento del 24.11.2020 che il concordato “ha natura di concordato misto a prevalente continuità”, condizione consolidatasi solo all'esito delle condotte verifiche (vd. decreto di ammissione 201-2020).
Secondo l'Istituto la giurisprudenza richiamata dalla parte appellante a sostegno dei pretesi effetti del concordato preventivo dalla data di deposito del ricorso prenotativo non sarebbe pertinente, in quanto riferita alla diversa questione del rilascio del DURC nonostante il mancato pagamento della contribuzione previdenziale dovuta per il periodo antecedente al deposito del ricorso stesso, inadempimento nella specie legittimato dal regime di sospensione dei pagamenti dei crediti anteriori all'apertura della procedura concorsuale, operante sin dal deposito del ricorso per concordato in bianco.
L' sostiene, inoltre, che nel caso esaminato l'onere probatorio, circa la sussistenza dei fatti costitutivi CP_2 dell'esonero, grava sulla parte obbligata, che, tuttavia, non lo avrebbe assolto.
infine, contesta la fondatezza della domanda subordinata, eccependo la genericità delle contestazioni CP_2 sul quantum della pretesa e ribadendo che, contrariamente a quanto affermando dalla controparte, la richiesta di pagamento del contributo addizionale sarebbe riferita esclusivamente al periodo dal dicembre
2018 al 31.10.2020, come indicato nella diffida dell'11.2.2022.
All'udienza di discussione del 18.9.2024, la Corte, ravvisata la necessità di chiarimenti scritti, corredati da riscontri documentali, in ordine alla quietanza di cui al doc. 12b del fascicolo di primo grado dell'appellante e, segnatamente, in ordine alla sua effettiva riferibilità, per quanto di ragione, al pagamento del contributo addizionale, pacificamente dovuto per il periodo dal 29.9.2018 al 3.12.2018, ha invitato parte appellante a depositare tutte le richieste di pagamento richiamate nella seconda pagina dell'istanza di esonero di cui al doc. 9 del fascicolo di primo grado, inclusa quella di cui al Protocollo 4905.02/12/2019.0205520 CP_2
Matricola 4930344649, entrambe le parti a chiarire, mediante produzione della necessaria documentazione pagina 8 di 19 di riferimento, se la suddetta quietanza di pagamento fosse o meno imputabile in tutto o in parte alle somme richieste con l'intimazione di pagamento dell'11.2.2022 di cui al doc. 11 del fascicolo di primo grado di parte appellante e a precisare, con riferimento alla quietanza di pagamento di cui al doc. 12b e all'intimazione di pagamento di cui al doc. 11 del fascicolo di primo grado di parte appellante, la somma dovuta ed eventualmente già corrisposta a titolo di contributo addizionale per il periodo dal 29.9.2018 al
3.12.2018, assegnando alle parti termine sino al 30.10.2024 per il deposito dei richiesti chiarimenti e dell'indicata documentazione.
Con note di deposito depositate, rispettivamente, in data 25.10.2024 e 30.10.2024, l'appellato e l'appellante hanno fornito i richiesti chiarimenti scritti e, quindi, alla successiva udienza del 6.11.2024, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito esposte, la Corte ritiene che l'appello non possa essere accolto.
La questione sottesa ai primi quattro motivi di gravame riguarda la decorrenza dell'esonero dal pagamento del contributo addizionale per la CIGS ex art. 8, comma 8-bis, D.L. 86/1988, conv. in legge con modificazioni, dalla l. 160/1988, riconosciuto alle imprese ammesse alla procedura concorsuale del concordato preventivo con continuità aziendale e, segnatamente, se il regime dell'esenzione sia applicabile, come sostiene l'appellante, a decorrere dal deposito del ricorso per concordato preventivo in bianco (ossia, nella specie, dal 4.12.2018) o, come sostiene l' sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del CP_2
Lavoro con la circolare n. 4 del 2018, solo a partire dalla data del provvedimento giudiziale di ammissione alla suddetta procedura (ossia nella specie dal 30.1.2020).
L'art. 8, comma 8-bis, del DL 86/1988 citato prevede testualmente: “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, nonché alle società di reimpiego dei lavoratori costituite dalla GEPI ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'art. 4 del decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'art. 1, comma
2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'art. 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'art. 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987 , n. 452. Il comma 1 non trova altresì applicazione per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata, e per quelle di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni”.
pagina 9 di 19 La disposizione va ora letta quale deroga al disposto di cui all'art. 5 del D. lgs. n. 148/2015, che, a seguito dell'abrogazione dei primi commi dell'art. 8 del DL 86/1988, prevede attualmente, quale regola generale, che le imprese che presentano domanda d'integrazione salariale sono tenute al pagamento del contributo addizionale, nonché in combinato disposto con l'art. 21, comma 1, lett. b) e comma 3, del medesimo decreto legislativo, che – in via di principio anch'esso generale- limitano l'accesso all'integrazione salariale, nel caso di crisi d'impresa (e, quindi, nel caso di procedure concorsuali) alle ipotesi di continuità aziendale
(con esclusione di quelle di cessazione dell'attività produttiva o di una ramo di essa).
A sostegno della sua tesi (decorrenza dell'esonero a far tempo dalla data di deposito del ricorso per concordato preventivo) l'appellante invoca la lettera della disposizione legislativa, nella quale viene fatto riferimento alla sottoposizione dell'impresa alla procedura concorsuale, sostenendo che l'assoggettamento dell'impresa al regime proprio della procedura (a tutela del patrimonio aziendale e del ceto creditorio) si produce sin dal deposito del ricorso. Evidenzia, nel contempo, che, come confermato dal Tribunale nel decreto di omologa del 24.11.2020, la procedura si è atteggiata sin dall'inizio come concordato misto a prevalente continuità, in quanto sin dal 2.12.2018, ossia da epoca antecedente al deposito del ricorso per concordato preventivo in bianco, tredici dei trentaquattro punti vendita avevano ripreso l'attività con impiego dei relativi addetti (nel numero di 256), i quali, pertanto, durante la procedura concorsuale non erano mai stati posti in cassa integrazione, nonostante la stessa fosse stata originariamente richiesta e autorizzata per l'intero organico aziendale (ossia per 669 risorse).
Sostiene che il Ministero del lavoro, con comunicato del 28.4.2021, reso su caso singolo, mutando l'orientamento espresso con la circolare n. 4/2018, nel fornire indicazioni all' avrebbe aderito alla tesi CP_2 per cui l'esonero dall'obbligo del pagamento del contributo addizionale per la CIGS decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo.
L' per contro, si è attenuto alla citata circolare n. 4 del 16.2.2018 del Ministero del Lavoro, avente CP_2 quale specifico oggetto chiarimenti in ordine all'esonero contributivo qui dibattuto e, in particolare, alla sua decorrenza (doc. 3a fascicolo I grado . CP_2
Per completezza espositiva se ne trascrive il testo, con evidenza delle parti d'interesse:
“In riscontro ai diversi quesiti presentati alla Direzione degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione e all' concernenti la richiesta di chiarimenti circa la definizione del corretto modus operandi da adottare CP_2 nei casi di esonero dal versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 8 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge n. 160 del 20 maggio 1988, da parte di quelle aziende sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell'esercizio d'impresa che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale straordinaria, acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo con nota prot. n. 1250 del 15 febbraio 2018, si rappresenta quanto segue.
pagina 10 di 19 In via preliminare, si rappresenta che, con riferimento alle procedure concorsuali, intese quali autonome causali di intervento della CIGS ai sensi della previgente normativa, di cui all'articolo 3 della legge 223 del 1991, come già chiarito con la circolare n. 24 del 2015 di questo Ministero, a fronte dell'abrogazione di detta disposizione ad opera dell'articolo 2, comma 70, della legge n. 92 del 2012, con effetto dal 1 ° gennaio 2016, viene meno la possibilità di autorizzare il trattamento di integrazione salariale straordinaria conseguente all'ammissione alle procedure concorsuali.
Successivamente alla data del 31 dicembre 2015, nel caso in cui un'impresa sia sottoposta a procedura concorsuale con continuazione dell'esercizio di impresa, ove sussistano i presupposti, la fattispecie potrà rientrare nell'ambito delle altre causali previste dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Inoltre, si rappresenta che questo Ministero, nell'ambito della successiva circolare n. 1 del 2016, ha precisato che, laddove le aziende siano ammesse a procedura concorsuale con continuazione di impresa in costanza del trattamento straordinario di integrazione salariale in forza delle causali di intervento previste dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015, sopra citato, stante la necessità di garantire ai lavoratori interessati la continuità del sostegno al reddito, il predetto trattamento potrà essere autorizzato, limitatamente al periodo già richiesto, in favore di tali lavoratori dipendenti a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato mediante l'inoltro di una richiesta di subentro nella titolarità di detto programma del quale si chiede la prosecuzione fino alla prevista scadenza, con l'impegno a garantirne il relativo completamento.
Posto quanto sopra, con specifico riferimento alla questione relativa all'esonero dal versamento del contributo addizionale si rappresenta che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 stabilisce, in linea generale, l'obbligo del versamento del contributo addizionale da parte di tutte le imprese che presentano domanda di integrazione salariale.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 8 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, come già precisato dalla circolare n. 24 del 2015 di questo Ministero e recepito dall' nella circolare n. 9 del 2017, tale contributo non è dovuto CP_2 dalle imprese sottoposte a proced ncorsuale con continuazione dell'attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedono a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per le causali previste dal decreto legislativo n. 148 del 2015.
Stante quanto sopra premesso, al fine di dirimere le problematiche applicative riscontrate nello stabilire la decorrenza dell'esonero dal versamento del contributo addizionale nei riguardi di quelle imprese che, in costanza di fruizione del trattamento di CIGS richiesto, siano sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell'esercizio di impresa o che richiedono il trattamento di CIGS in virtù delle causali di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015, si rappresenta quanto segue.
Si precisa, in primo luogo, che, in linea generale, le procedure concorsuali che legittimano attualmente l'accesso al trattamento di CIGS in capo all'azienda interessata sono le procedure concorsuali con prosecuzione dell'esercizio d'impresa, (come chiarito dalle diverse circolari di questo Ministero, cfr circolare n. 24 del 2015, n. 1 e n. 24 del 2016).
pagina 11 di 19 Con specifico riguardo alla esatta individuazione della decorrenza dell'esonero dal versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 8 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge n. 160 del 20 maggio 1988 per quelle aziende in procedura concorsuale che si avvalgono degli interventi di si rappresenta quanto di seguito. CP_7
Con riferimento alla fattispecie relativa al fallimento con esercizio provvisorio, l'esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno della pubblicazione della relativa sentenza dichiarativa, ex articolo 16 della legge fallimentare, ossia dal deposito della medesima presso la cancelleria del giudice da cui è stata pronunciata.
Con riguardo alla fattispecie concernente il concordato preventivo con continuità aziendale, l'esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno in cui viene emesso il decreto di ammissione alla procedura concorsuale di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 163 della legge fallimentare.
Tale decorrenza trova applicazione anche con specifico riferimento alla procedura del concordato in bianco, di cui all'articolo 161, comma 6, della legge fallimentare, il quale prevede che l'imprenditore possa depositare in prima istanza il ricorso di concordato, con riserva di presentare in secondo momento la proposta di concordato preventivo, il relativo piano e l'ulteriore documentazione prescritta a norma di legge.
In merito agli accordi di ristrutturazione del debito, il relativo esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere dalla pubblicazione degli stessi presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 182 bis della legge fallimentare.
Nella liquidazione coatta amministrativa, l'esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno della ammissione alla relativa procedura concorsuale, ex articolo 195 del regio decreto n. 267 del 1942, ferma restando l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
Con riferimento alla fattispecie della amministrazione straordinaria con autorizzazione all'esercizio di impresa, si precisa, innanzitutto, che, come chiarito dalla circolare n. 20 del 2017 dello scrivente Ministero, le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 148 del 2015 alla normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, non hanno riguardato l'istituto in argomento, lasciando inalterata la relativa disciplina e prevedendo, ai sensi dell'articolo 20 comma 6 del detto decreto legislativo, il permanere della vigenza dell'articolo 7, comma 10
– ter del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Sulla scorta di tale premessa, con specifico riguardo all'esonero dal versamento del contributo addizionale, si rappresenta che, in relazione alla procedura concorsuale di cui trattasi, lo stesso può decorrere a partire dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.
Più nel dettaglio, si fa riferimento alla circolare n. 20 del 28 novembre 2017 di questa D.G.
Alla luce di quanto sopra chiarito, si rappresenta, pertanto, che l potrà esonerare l'azienda dal CP_2 versamento del contributo addizionale dalla data del provvedi dichiarativo o di ammissione pagina 12 di 19 alla procedura concorsuale, fermo restando che la relativa istruttoria verrà effettuata dallo stesso Istituto sulla base della documentazione fornita dall'azienda.
Tali indicazioni, avuto specifico riguardo alla procedura di concordato preventivo in bianco, sono state ribadite dallo stesso Ministero del Lavoro nel “Riscontro richiesta di parere nota prot. 67693 del 17 luglio CP_2
2019. Decorrenza e durata dell'esonero dal versamento del contributo addizionale nei casi di concordato preventivo con continuità aziendale”, 40.REGISTRO UFFICIALE.U.0015491.22-11-2019 (sub doc.
3.b fascicolo CP_8 primo grado , dandosi nello stesso atto che “Quanto alla fattispecie del c.d. concordato in bianco, posto che CP_2
l'esonero dal contributo addizionale decorre successivamente al decreto di ammissione alla procedura, se l'impresa non presenta il piano concordatario non viene ammessa alla procedura e dunque non può essere esonerata dal versamento del contributo addizionale.”.
Nel descritto contesto di univoche ed espresse delucidazioni di ordine generale, il successivo comunicato richiamato dall'odierna appellante a supporto della propria tesi (doc. 23 fascicolo primo grado appellante), non pare alla Corte affatto decisivo, in quanto nello stesso il Direttore Generale della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro, in presenza di un trattamento d'integrazione salariale per cessazione dell'attività originariamente autorizzato per il periodo dal 13.1.2020 al 12.1.2021, nel prendere atto che, in data 10.2.2020, come comunicato dal referente aziendale in data
9.4.2021, l'impresa istante aveva presentato domanda di concordato preventivo e che, pertanto, avrebbe versato il contributo addizionale solo sino al 9.2.2020, si è limitato a rimettere all' tali informazioni CP_2 per la corretta applicazione del contributo addizionale, invitandolo a prendere atto di quanto esposto, senza fornire alcuna esplicita prescrizione, tantomeno di carattere generale, in senso contrario a quelle già fornite con la precedente circolare n. 4/2018.
D'altronde, come ben evidenziato dal Tribunale, nel disattendere l'argomentazione difensiva della ricorrente, “una “comunicazione integrativa” proveniente dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e riguardante una specifica società non può assumere portata interpretativa generale”.
Ciò premesso e rilevato che, in ogni caso, né le circolari interpretative né i pareri espressi dal Ministero del
Lavoro hanno efficacia vincolante, essendo prerogativa dell'autorità giudiziaria interpretare e applicare le disposizioni di legge nei casi processuali sottoposti al suo vaglio, il Collegio ritiene che la ricostruzione esegetica operata dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 4/2018, alla quale l' si è conformato e CP_2 che il giudice di primo grado ha richiamato a conforto della propria decisione, sia quella più coerente con il tenore letterale e con la ratio dell'art. 8, comma 8-bis, del DL 86/1988, che, introducendo una deroga alla pagina 13 di 19 regola della generale obbligatorietà del pagamento del contributo addizionale a carico delle imprese che accedono al trattamento di va intesa in termini rigorosi. CP_7
Tale disposizione, come sopra anticipato, prevede che l'obbligo di pagamento del contributo integrativo non trova applicazione alle “imprese sottoposte a procedure concorsuali”.
Ebbene, la sottoposizione dell'impresa a procedura concorsuale consegue necessariamente ad un provvedimento deliberativo dell'autorità giudiziaria che accerti la sussistenza dei presupposti di legge per l'ammissione dell'istante alla procedura.
Avuto riguardo alla fattispecie controversa, di ricorso per concordato preventivo, tale provvedimento decisorio è costituito dal decreto di ammissione alla procedura di cui all'art. 163 l. fall., nella specie adottato dal Tribunale di Monza in data 30.1.2020 (all'esito della Camera di Consiglio del 29.1.2020), dopo aver valutato positivamente la proposta di concordato e riscontrato la fattibilità del relativo piano (vd. doc. 7 fascicolo primo grado appellante), là dove, come correttamente osservato dal primo giudice, nella fase pregressa, “L'eventualità della mancata ammissione, infatti, rende concreta la possibilità della mancata sottoposizione dell'impresa alla procedura concorsuale”.
Ciò vale tanto nel caso di presentazione della domanda concordataria già completa ai sensi dell'art. 161, commi 1-3, l. fall., quanto, a maggior ragione, in quello, qui considerato, di deposito del ricorso “in bianco” ai sensi dell'art. 161, comma VI, l. fall., ossia con riserva di deposito della proposta di concordato, del relativo piano e dell'ulteriore documentazione prescritta dalla legge entro il successivo termine fissato dal giudice.
In quest'ipotesi, di cui l'odierna appellante si è avvalsa, al momento del deposito del ricorso i contenuti della proposta di concordato non sono, infatti, neppure ancora noti e, quindi, il rischio della mancata ammissione è ancor più evidente.
Né la sottoposizione dell'impresa alla procedura va confusa con l'anticipazione sin dalla presentazione e dalla pubblicazione della domanda di concordato della disciplina di cui agli artt. 168 e 169 l. fall.) e con la previsione sin da allora a carico dell'impresa istante di obblighi informativi e anche autorizzativi, quanto agli atti di straordinaria amministrazione, ex art. 161, commi 7 e 8, l. fall.
La retrodatazione di tali divieti e regole all'epoca del ricorso è, infatti, giustificata dall'esigenza di monitorare e preservare il patrimonio dell'impresa e di garantire il rispetto della par condicio creditorum in vista dell'ammissione alla procedura concorsuale oggetto di domanda e del suo proficuo svolgimento.
A tali regole ha riguardo la giurisprudenza richiamata dall'appellante. Le pronunce citate nel ricorso in appello sono, infatti, relative alla questione, affatto diversa da quella qui dibattuta, del rilascio del DURC positivo anche in caso di omesso pagamento di contributi immediatamente anteriori al deposito del ricorso pagina 14 di 19 per concordato preventivo, la dove la dichiarazione di regolarità contributiva sarebbe nella specie giustificata dal regime di sospensione ex lege dei pagamenti operante ex art. 168 l. fall. sin dalla pubblicazione della domanda concordataria nel registro delle imprese.
L'esonero dal pagamento del contributo addizionale è, invece, espressamente subordinato all'assoggettamento dell'impresa alla procedura concorsuale ed opera, pertanto, solamente a decorrere dal momento in cui l'odierna appellante è stata ammessa alla procedura, ossia a decorrere dal 30.1.2020.
Il periodo di contribuzione in contestazione (dal 4.12.2018 al 28.9.2019) è tutto antecedente a tale data, afferendo lo stesso alla domanda d'integrazione salariale del 14.11.2018, presentata dalla
[...] al Ministero del Lavoro in data 21.11.2018, ossia in epoca antecedente alla sua Parte_2 ammissione alla procedura e, anzi, allo stesso deposito del ricorso per concordato in bianco (seguito in data
4.12.2018), con riferimento all'arco temporale dal 29.9.2018 al 28.9.2019 per cessazione dell'attività produttiva ex art. 44 del D.L. 109/2018 e, quindi, per tutte le unità produttive e per l'intero organico (vd. docc. 4 e 5 fascicolo primo grado appellante).
Tale disposizione legislativa prevede che “1. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, puo' essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del
Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attivita' con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonche' in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica, nonche' nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2019 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziate, può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. In sede di accordo governativo e' verificata la sostenibilita' finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo e' indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi pagina 15 di 19 al Ministero dell'economia e delle finanze e all' per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle CP_2 prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che e' stato raggiunto o sara' raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi”.
Nella domanda la Società aveva dato atto della possibilità concreta di cessione di una parte dei punti vendita e di conseguente parziale conservazione dell'occupazione presso gli stessi, nonché dell'accordo al riguardo raggiunto in sede ministeriale in data 5.11.2018, trattandosi dei presupposti richiesti dalla disposizione sopra riportata per l'erogazione, in deroga alla regola generale, del trattamento d'integrazione straordinaria salariale per crisi aziendale anche in ipotesi di cessazione dell'attività produttiva o di un suo ramo.
La per il periodo dal 29.9.2018 al 28.9.2019, è stata, quindi, autorizzata con decreto del Ministero del CP_7
Lavoro del 11.1.2019 in detti termini sulla base di domanda presentata al di fuori della procedura concorsuale di concordato preventivo e per un arco temporale che cade integralmente in epoca anteriore al decreto di ammissione, a decorrere dal quale l'impresa è da intendersi sottoposta alla procedura di concordato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 8-bis, del DL 86/88.
Il diniego opposto dall' con PEC del 10.6.2021 all'istanza di esonero dal pagamento del contributo CP_2 addizionale avanzata dall'appellante in data 13.11.2020 per il periodo dal 4.12.2018 al 28.9.2019 (successivo al deposito del ricorso per concordato preventivo) è, pertanto, legittimo, dovendosi integralmente confermare quanto al riguardo già statuito dal primo giudice.
La soluzione così data alla questione giuridica risulta corroborata dall'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sull'esonero dall'obbligo del pagamento del contributo di mobilità già previsto dall'art. 3, comma 3, della l. 223/1991.
La disposizione legislativa, abrogata dalla l. 92/2012, prevedeva: “Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possono essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 24 i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, non è dovuto.”.
La Cassazione, con specifico riferimento alla decorrenza dell'esonero contributivo dalla stessa contemplato, aveva avuto modo di chiarire con arresti costanti che “La procedura di concordato preventivo inizia con l'emissione del decreto del tribunale, che la dichiara aperta e nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, e non già con il deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura. Ne consegue che il beneficio dell'esonero dal pagamento del contributo di mobilità, previsto dall'art. 3,
pagina 16 di 19 comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non spetta nel caso in cui l'atto con il quale viene avviata la procedura per il licenziamento collettivo del personale - che costituisce l'atto richiesto per la collocazione in mobilità "gratuita" per le imprese in concordato preventivo con cessione dei beni soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale - sia stato adottato non dal commissario giudiziale, successivamente al decreto di ammissione dell'impresa alla procedura concorsuale, ma dallo stesso imprenditore ancora prima di questo momento, contestualmente al deposito della istanza di ammissione al concordato preventivo. (così Cass., sez. lav., n. 13625/2014, in senso conforme a
Cass. n. 19422/2003 e seguita da Cass. n. 23984/2014).
In particolare e, per quanto di rilievo, la Suprema Corte era pervenuta a tale approdo interpretativo sulla base delle seguenti decisive argomentazioni (vd. Cass. n. 13625/2014) : “La soluzione, cui occorre dare continuità, è fondata sulla considerazione che la ratio della disposizione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 3, comma 3, come ricostruita nella decisione sopra citata delle Sezioni unite di questa Corte
(n. 3597/2003), è quella dell'esigenza, avvertita dal legislatore, di subordinare il collocamento in mobilità, e il beneficio dell'esenzione dall'onere economico del versamento del contributo, ad una preliminare verifica delle condizioni di ammissione alla procedura da parte del tribunale o almeno dell'organo deputato alla funzione - secondo una definizione dottrinaria - di "consulenza nel controllo". E ciò in quanto la mera richiesta di autorizzazione al concordato preventivo non implica affatto un accertamento dello stato di insolvenza, venendo questo esclusivamente dichiarato dal debitore interessato. Del resto, la ripetuta indicazione nella disposizione dei soggetti legittimati ad avviare gratuitamente la procedura di mobilità, e cioè del curatore, del liquidatore e del commissario, e non anche dell'imprenditore per il caso del concordato - nonostante lo stesso anche dopo l'ammissione alla procedura, conservi
l'amministrazione del proprio patrimonio e dell'azienda - è, con tutta evidenza, significativa in tale ultimo senso.”.
Pur nella diversità delle fattispecie, ritiene la Corte che le considerazioni espresse dalla Cassazione in ordine alla ratio dell'esonero dall'obbligo del contributo di mobilità contemplato dall'art. 3, comma 3, l. 223/1991 per le imprese sottoposte a procedura concorsuale siano valide e, quindi, riproducibili, anche per l'esonero dall'obbligo di pagamento del contributo addizionale previsto dall'art. 8, comma 8-bis, del D.L. 86/88 per la medesima categoria di imprese.
Deve, infine, osservarsi che lo stesso art. 3 sopra citato, al primo comma, prevedeva espressamente che “Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni” e che in tal caso “Il trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario per un periodo non superiore a dodici mesi”, risultando, pertanto, evidente, dalla sua lettura in combinato disposto con l'art. 8, comma 8-bis, del DL 86/88, che presupposto dell'esonero era, nella sua pagina 17 di 19 vigenza, il provvedimento di ammissione alla procedura concorsuale e non già la mera presentazione della relativa domanda.
Alla luce delle esposte considerazioni tale presupposto resta, tuttavia, fermo anche nell'attuale assetto normativo, in cui la disposizione di riferimento di carattere generale è costituita dall'art. 21, comma 1, lett.
b), del D. lgs. n. 148/2015, a mente del quale, in caso di crisi aziendale (ipotesi nella quale rientrano tipicamente le procedure concorsuali, inclusa quella di concordato preventivo), l'intervento straordinario di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, può essere richiesto (a decorrere dal 1.1.2016), ad esclusione dei casi di cessazione dell'attività produttiva o di un ramo di essa, là dove, come precisato dal successivo comma 3 della medesima disposizione, il “programma di crisi aziendale di cui al comma 1, lettera b)” contenga “un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni” e indichi “gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale”.
Infatti, anche se la disposizione, essendo riferita in generale alla crisi d'impresa, non fa più esplicito riferimento ai provvedimenti giudiziali di apertura/ammissione alle procedure concorsuali, il perimetro applicativo dell'esonero di cui all'art. 8, comma 8-bis, del DL 86/1988 non muta, ma continua a riferirsi alle imprese sottoposte e, quindi, ammesse alle procedure stesse.
Alla luce di tali assorbimenti e concorrenti considerazioni i primi quattro motivi d'appello vanno, quindi, disattesi.
Quanto al quinto motivo d'appello, se è pur vero che nella motivazione della sentenza di primo grado non
è presente alcun riferimento all'eccezione di pagamento della contribuzione addizionale, pacificamente dovuta per il periodo dal 29.9.2018 al 4.12.2018, questione sollevata dall'odierna appellante sin dal ricorso di primo grado, alla luce dell'approfondimento istruttorio al riguardo disposto nel presente grado di giudizio è emerso che l'eccezione, nel merito, è infondata.
E' stato, infatti, documentalmente chiarito che la quietanza di versamento, in data 30.12.2019, della somma di euro 153.485,69, relativa al periodo 11/2018-08/2019, prodotta dall'appellante quale doc. 12-bis del fascicolo di primo grado e dalla stessa posta a fondamento dell'eccezione di pagamento, non è riferibile ad alcuna delle tre diffide allegate all'intimazione di pagamento dell'11.2.2022 oggetto dell'odierno giudizio
(vd. doc. 11 fascicolo primo grado ricorrente), bensì alla pregressa diffida protocollo CP_2
4905.02/12/2019.0205520, recante richiesta di pagamento della corrispondente somma di euro
153.485,688 a titolo di contribuzione addizionale per il mese di novembre 2018 e per i successivi periodi dal gennaio 2019 al 31.8.2019 (vd. doc. 29 allegato dall'appellante alle note autorizzate depositate in data pagina 18 di 19 30.10.2024; il medesimo documento è stato prodotto anche dall' con nota di deposito del CP_2
25.10.2024).
La contribuzione addizionale di cui alla comunicazione dell'11.2.2022 (doc. 11 fascicolo primo grado CP_2 appellante) -che, diversamente da quanto erroneamente indicato nel testo dell'intimazione e come emerge dalla disamina delle diffide alla stessa allegate (protocollo 4905.02/03/2020.0034760 per l'importo di €
58.284,22, protocollo 4905.02/06/2019.0085348 per l'importo di € 473.528,60 e protocollo
4905.02/03/2021.0034996 per l'importo di € 1.491,68), nonché dalla dichiarazione certificativa del
Dirigente (alla pag. 4 del doc. 11), non è riferita al periodo dal 1/12/19 al 31/10/20, ma al periodo CP_2
10.2018-9.2019- è, pertanto, ancora integralmente dovuta, per l'importo di complessivi € 533.304,49 (oltre ad € 1.290,61 per sanzioni civili) non essendo stata pagata, neppure per la parte non controversa, dovuta sino al 4.12.2018.
In conclusione, tutti i motivi d'appello vanno, pertanto, rigettati, con conseguente condanna dell'appellante, soccombente, a rifondere all' le spese processuali del grado, che, tenuto conto del valore e della CP_2 complessità della controversia, si liquidano, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, nell'importo di complessivi € 9.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 del medesimo decreto.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3676/2023 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 9.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%);
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 6/11/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Monica Vitali
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Monica Vitali Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel.
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere all'udienza del 6/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in grado d'appello da
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 dula, e RL NI,
-appellante- contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
-appellato- avverso la sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, n. 3676/2023.
* Oggetto: previdenza ed assistenza obbligatorie - esonero dal pagamento del contributo addizionale per la CIGS. CONCLUSIONI Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza n. 3676/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano - Sezione Lavoro (est. Dott.ssa Florio) in data 07.11.2023 nella causa R.G. n. 11568/2022, pubblicata il successivo 13.11.2023 e non notificata (doc. n. 24) e in accoglimento del presente ricorso, così giudicare:
a) nel merito: accertare e dichiarare il diritto di all'esonero Parte_1 contributivo ex art. 8, comma 8-bis, D.L. n. 86/1988 in relazione al complessivo periodo dal 04.12.2018 al 28.09.2019, ovvero in relazione al diverso periodo maggiore o minore che risulterà di giustizia, e per l'effetto accertare e dichiarare la insussistenza, in tutto ovvero quantomeno in parte, del preteso debito di € 534.595,10 libellato dall'Istituto convenuto con la
pagina 1 di 19 intimazione di pagamento in data 11.02.2022 (doc. n. 11), per i motivi esposti in narrativa del ricorso introduttivo di primo grado e del presente atto, con ogni conseguente statuizione;
b) in via istruttoria: ove occorra e senza assunzione di oneri che non competono e senza inversione dell'onere della prova, ammettere prova per testi su tutte le circostanze di fatto dedotte nel ricorso introduttivo di primo grado e nel presente atto, depurate, occorrendo, da ogni giudizio valutativo, con particolare riguardo a quelle capitolate ai numeri da 1) a 27) e sottolettere, da intendersi qui integralmente ritrascritte e precedute dalla locuzione “Vero che”, indicandosi quali testimoni, anche a prova contraria sulle circostanze dedotte dall' nella propria memoria difensiva, i seguenti Sigg.ri: CP_2
- Dott. , Consulente del Lavoro della nel periodo di causa;
Testimone_1
- Dott.ssa , Consulente del Lavoro della società, con studio in Varese, Via Magenta n. 3; Testimone_2
- Rag. n studio in 20851 Lissone (MB), Via Pacinotti n. 61; Persona_1
- Rag. Commissario Giudiziale;
Controparte_3
- Dott Commissario Giudiziale. Controparte_4
Spese dei due gradi di giudizio rifuse.”. Per parte appellata:
“Voglia la Corte di appello adita, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: confermare integralmente la sentenza di primo grado e, per l'effetto, rigettare l'appello ed il ricorso di primo grado, perché infondati in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e di onorari.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del processo di primo grado, depositato in data 20.12.2022,
[...] ha convenuto in giudizio l' chiedendo di accertare e Parte_1 CP_2 dichiarare il diritto all'esonero contributivo ex art. 8, comma 8-bis, D.L. n. 86/1988, conv. in legge con modificazioni dalla l. n. 160/1988, in relazione al complessivo periodo dal 4.12.2018 al 28.9.2019 e, pacifica l'obbligazione per il periodo pregresso ed eccepitone, nel contempo, il pagamento, per l'effetto, di accertare e dichiarare l'insussistenza, in tutto o in parte, del preteso debito di € 534.595,10 oggetto dell'intimazione di pagamento del 11.2.2022.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
- di aver richiesto, in data 14-21.11.2018, l'ammissione alla CIGS a zero ore per tutti i suoi dipendenti
(669), addetti ai 34 punti vendita, per il periodo dal 29/9/2018 al 28/9/2019;
- di essere stata autorizzata alla CIGS dal Ministero del Lavoro con provvedimento del 11.1.2019;
- di avere presentato, altresì, in data 4.12.2018, ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (c.d. prenotativo (“in bianco”)) ai sensi dell'art. 161 comma 6 legge fallimentare, aperto con decreto del 5.12.2018 ed omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 24.11.2020;
- che il Ministero del Lavoro, in data 11.1.2019, aveva emesso decreto autorizzativo n. 102530 di ammissione alla cassa integrazione straordinaria per la quale era previsto il pagamento del contributo addizionale stabilito dall'articolo 5, comma 1, del D. lgs. n. 148/2015;
pagina 2 di 19 - di aver presentato all' in data 13.11.2020 domanda di esonero dal versamento del contributo CP_2 addizionale ai sensi dell'art. 8 comma 8 bis del D.L. n. 86/1988 per il periodo dal 4.12.2018 al 28.9.2019, istanza che era stata respinta in data 10.6.2021;
- di aver ricevuto, quindi, dall' intimazione di pagamento (in data 11.2.2022), con la quale le era stato CP_2 richiesto di corrispondere la somma di € 534.595,10 a titolo di contributo addizionale per i periodi 10/2018
-9/2019;
- di aver presentato, invano, ricorso amministrativo in data 9.9.2022;
- che nell'importo di € 534.595,10, oggetto dell'intimazione di pagamento notificatele in data 11.2.2022, era compreso anche il contributo per il periodo dal 1.10.2018 al 4.12.2018, nonostante dalla stessa asseritamente già versato, come documentato mediante produzione del decreto di omologa (pagg. 5 e 6 doc. 8), dei provvedimenti autorizzativi del Tribunale del 18.12.2019 (doc. 12) e delle relative ricevute di pagamento (doc. 12b: pagamento della somma di € 153.485,69, riferito al periodo 11/2018-8/2019) (vd. paragrafo III pag. 23 ricorso di primo grado).
Tanto premesso, la Società ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare l'insussistenza integrale dell'obbligazione contributiva di € 534.595,10, sostenendo di aver diritto all'esonero dal pagamento del suddetto contributo addizionale ai sensi dell'art. 8 comma 8 bis del D.L. n. 86/1988 dal deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o, in subordine, di dichiarare l'insussistenza del debito almeno per la parte, in assunto, già estinta (periodo dal 1.10.2018 al 4.12.2018).
Si è costituito ritualmente in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_2
In particolare, l' ha allegato che l'esonero dal pagamento del contributo addizionale è Controparte_5 attualmente previsto nelle seguenti ipotesi: imprese commissariate di cui all'art. 7 comma 10 ter del d.l.
148/1993 conv. in L. n. 236/93; d.l. 30.1.1979 n. 26 conv. in L.
3.4.1979 n. 95; imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell'attività aziendale che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, accedono al trattamento di cassa integrazione per le causali previste dal D.lgs. n. 148/2015 (ex art. 21, comma 1, lett. b).
L'ente ha eccepito, nel contempo, che, quindi, con il deposito del ricorso prenotativo si apre una fase prodromica, alla quale non necessariamente consegue l'ammissione alla procedura di concordato, posto che l'istanza può anche essere dichiarata inammissibile dal Tribunale.
Quanto alla domanda subordinata, l' ne ha contestato la fondatezza sostenendo che la richiesta di CP_2 pagamento dell'11.2.2022 era riferita esclusivamente al periodo dal dicembre 2018 al 31.10.2020.
Il Tribunale di Milano, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con sentenza n. 3676/2023 del 7.11.2023, ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere all' le spese processuali, CP_2
pagina 3 di 19 liquidate nell'importo di euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge e ciò sulla base delle seguenti motivazioni:
- con decreto del 5.12.2018 il Tribunale di Monza, vista l'istanza ai sensi dell'art. 161 comma VI fallimentare, depositata in data 4.12.2018 dalla Società ricorrente aveva assegnato a questa un termine di 60 giorni per il deposito della proposta di concordato, del piano e della documentazione di cui ai commi II e
III dell'art. 161 l.fall., e nominato un commissario giudiziale provvisorio;
il medesimo termine era stato concesso, in alternativa, per presentare domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione del debito;
- in data 24 novembre 2020 era stato emesso decreto di omologa del piano concordatario e da tale provvedimento emergeva che, nel tempo intercorso dal deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con riserva, era avvenuta più volte la modifica del piano e della proposta di concordato preventivo;
- solo con il decreto del 30.1.2020 il Tribunale aveva ammesso Parte_1 alla procedura di concordato preventivo, confermando la nomina dei Commissari
[...]
Giudiziali e fissando la data per l'adunanza dei creditori;
- solo da allora la Società poteva considerarsi, pertanto, sottoposta alla procedura, là dove, in precedenza,
l'eventualità della mancata ammissione rendeva concreta la possibilità della mancata sottoposizione dell'impresa alla procedura concorsuale;
A supporto della decisione il giudice di prime cure ha richiamato la circolare n. 4/2018 del Ministero del
Lavoro con la quale era stato testualmente chiarito: “Con riguardo alla fattispecie concernente il concordato preventivo con continuità aziendale, l'esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno in cui viene emesso il decreto di ammissione alla procedura concorsuale di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 163 della legge fallimentare.
Tale decorrenza trova applicazione anche con specifico riferimento alla procedura del concordato in bianco, di cui all'articolo
161 comma sei della legge fallimentare, il quale prevede che l'imprenditore possa depositare in prima istanza il ricorso di concordato, con riserva di presentare in secondo momento la proposta di concordato preventivo, il relativo piano e l'ulteriore documentazione prescritta a norma di legge”.
Il Tribunale ha ritenuto, nel contempo, irrilevante il documento prodotto in sua difesa da parte ricorrente
(doc. 23 fascicolo del ricorrente), trattandosi di “comunicazione integrativa” proveniente dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e riguardante una specifica società” e quindi priva di “portata interpretativa generale”.
con ricorso depositato in data 13.5.2024, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma in ragione dei motivi d'appello di seguito sintetizzati.
pagina 4 di 19 Con un primo motivo, titolato “erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la richiesta di riconoscimento dell'esonero contributivo di cui all'art. 8, comma 8-bis, del d.l. n. 86/1988 sul rilievo che la ricorrente società sarebbe “stata sottoposta alla procedura di concordato preventivo solo dalla data della sua ammissione (30.01.2020)”, l'appellante impugna il capo della sentenza di prime cure che ha confermato la correttezza del diniego opposto dall' CP_2 all'esonero contributivo de quo, sul rilievo che la stessa sarebbe “stata sottoposta alla procedura di concordato preventivo dalla data della sua ammissione (30.1.2020)” e non già, quindi, a decorrere dalla data di deposito del ricorso c.d. prenotativo (4.12.2018).
In particolare, secondo l'appellante, la sentenza di primo grado sarebbe errata, in quanto:
- la peculiare procedura di concordato preventivo c.d. prenotativo o in bianco ex art. 161, comma 6
L.F. prevede la possibilità per il debitore di depositare una domanda di accesso alla procedura concorsuale di concordato, con la riserva di depositare in un secondo momento il piano, la proposta e gli ulteriori documenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 e con il solo onere di produrre immediatamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, da pubblicarsi nel Registro delle imprese a cura della Cancelleria del Tribunale nel cui circondario è ubicata la sede effettiva dell'impresa;
- sin dal momento della presentazione del ricorso, la Cancelleria del Tribunale ne comunica la proposizione al registro delle imprese e si producono immediatamente gli effetti di cui:
- all'art. 168 L.F.: “Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore [al decreto] non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato”;
- all'art. 169 L. Fall.: “Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento
l'impresa ammessa al concordato preventivo”;
- già con la mera presentazione della domanda di ammissione alla procedura concordataria con riserva di deposito del piano si produce, pertanto, l'effetto del concorso dei creditori ed è a tale data (e non alla successiva data di ammissione al concordato) che, di conseguenza, dovrebbero ricondursi tutti gli effetti che la legge ricollega alla pendenza di una procedura concorsuale;
pagina 5 di 19 - la procedura ex art. 161, comma 6 L.F., alla quale la stessa è stata sottoposta, è stata una procedura di concordato in continuità, rientrante a pieno titolo nell'ambito della disposizione di cui all'art. 186-bis L.F., in quanto, per mezzo di plurimi atti di conferimento, a titolo interinale e, quindi, a titolo definitivo (affitti e cessioni di rami di azienda), numerosi punti vendita di cui la Società era titolare (13 su 34) avevano proseguito la propria attività (e, di conseguenza, ben n. 256 addetti avevano proseguito a rendere la prestazione lavorativa per tutto il periodo in cui la Società era stata sottoposta alla procedura concorsuale avanti il Tribunale di Monza, Sezione Fallimentare, senza essere mai stati collocati in cassa integrazione salariale straordinaria). Il punto era pacifico in causa, in quanto cristallizzato nella pronuncia di omologa del piano concordatario del Tribunale di Monza, Sezione Fallimentare, che aveva statuito che “il presente concordato ha natura di concordato misto a prevalente continuità”;
- il comma 8-bis dell'art. 8 D.L. n. 86/1988 riconosce espressamente l'esonero contributivo de quo in favore delle “(…) imprese SOTTOPOSTE a procedure concorsuali (…)”, sottoposizione che, nel caso di concordato anche in bianco, coinciderebbe, in tesi, con la data di deposito del ricorso prenotativo, avvenuto nella specie in data 4.12.2018 (atteso l'assoggettamento della Società sin da allora al regime proprio della procedura concorsuale e considerato, inoltre, che per tutto il corso della procedura e, segnatamente, sin dal deposito del ricorso, l'attività d'impresa era in concreto proseguita in una parte dei punti vendita).
Con il secondo motivo di gravame, titolato “erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice ha rilevato che “l'eventualità della mancata ammissione, infatti, rende concreta la possibilità della mancata sottoposizione dell'impresa alla procedura concorsuale”, l'appellante impugna il seguente passo della sentenza di prime cure: “Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che la società ricorrente è stata sottoposta alla procedura di concordato preventivo dalla data della sua ammissione (30.1.2020).
L'eventualità della mancata ammissione, infatti, rende concreta la possibilità della mancata sottoposizione dell'impresa alla procedura concorsuale”.
La Società censura tale assunto sostenendo che, nelle procedure di concordato preventivo successive al
Decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012 - come quella di specie - nel caso in cui alla domanda di concordato con richiesta di termine ex art. 161, comma 6 L.F. non segua l'ammissione alla procedura, l'imprenditore è dichiarato fallito, eventualità, questa, in cui troverebbe pacificamente applicazione il principio di consecuzione delle procedure concorsuali, con conseguente retrodatazione degli effetti del fallimento alla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura concordataria.
Con il terzo motivo d'appello, titolato “erroneità della sentenza appellata anche nella parte in cui il primo giudice ha richiamato, a conforto della propria decisione, la nota circolare del ministero del
pagina 6 di 19 lavoro n. 4/2018”, la Società censura la sentenza per avere il primo giudice, a conferma della decisione, richiamato la circolare n. 4/2018 del Ministero del Lavoro, allegata dall' sub doc. n. 3a. CP_2
Sul punto sostiene che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, tale circolare non avrebbe alcuna valenza giuridica, trattandosi di mero atto interno all'amministrazione, non vincolante né per il contribuente né per il Giudice (cit. Cass. 16612/2008; Cass. 26 maggio 2005 n. 11094; Cass. n. 32/2020).
Con il quarto motivo di gravame, titolato “erroneità della sentenza appellata anche nella parte in cui il primo giudice ha affermato l'irrilevanza, ai fini del decidere, del provvedimento del ministero Contr del lavoro prodotto d sub doc. N. 23 in quanto asseritamente privo di “portata interpretativa generale”, parte appellante impugna, inoltre, la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il provvedimento del Direttore Generale della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro del 7.2.2020, dalla stessa prodotto sub doc. n. 23, evidenziando che il suddetto provvedimento, pur non potendo “assumere portata interpretativa generale”, costituisce un ulteriore elemento confermativo dell'illegittimità del diniego dell'esonero contributivo de quo, che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere valorizzato dal Tribunale.
Con tale comunicazione, infatti, la Direzione generale degli ammortizzatori sociali, in un caso del tutto identico a quello di specie, cambiando il proprio precedente orientamento, aveva riconosciuto il diritto - sin dalla data di deposito del ricorso prenotativo ex art. 161, comma 6, L.F. - all'esonero contributivo di cui all'art. 8, comma 8-bis, del Decreto Legge n. 86 del 1988, in favore di azienda che aveva fatto ricorso alla
CIGS per cessazione ex art. 44 D.L. 109/2018 esattamente come nel caso di specie, mandando all' CP_2 per quanto di competenza dell'Istituto (ossia di accordare o negare, in concreto, l'autorizzazione all'esonero), di recepire e conformarsi a tale nuovo e diverso orientamento (doc. n. 23).
Infine, con l'ultimo motivo d'appello, rubricato “Quinto motivo di gravame: in subordine e salvo gravame, erroneità della sentenza appellata per omessa pronuncia sull'eccezione di erroneità nel CP_ quantum debeatur della intimazione di pagamento in data 11.02.2022”, l'appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui ha omesso di prendere posizione sull'eccezione di pagamento parziale dalla stessa sollevata, in via subordinata, con riferimento al periodo 29.9.2018 - 4.12.2018, periodo in relazione al quale la stessa sostiene di aver già provveduto allo spontaneo e integrale versamento del contributo integrativo e che ciò risulterebbe dalla produzione del decreto di omologa, dai pedissequi provvedimenti autorizzativi del Tribunale del 18.12.2019 (doc. n. 12a) e dalla ricevuta di versamento del
30.12.2019 allegata (doc. n. 12b).
Chiede, quindi, che l'intimazione di pagamento sia dichiarata illegittima e infondata almeno per questa parte, attesa l'insussistenza della parte di debito già estinta. pagina 7 di 19 Con memoria depositata in data 30.8.2024 l' si è costituito, chiedendo di rigettare il ricorso e di CP_2 confermare la sentenza di prime cure.
L'appellato ribadisce, invero, la correttezza del proprio operato, sostenendo che la procedura di concordato preventivo inizia con l'emissione del decreto del Tribunale, che la dichiara aperta e nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale e non già con il deposito del ricorso prenotativo, che costituisce una fase prodromica, alla quale non necessariamente consegue l'ammissione alla procedura, in quanto l'istanza può anche essere dichiarata inammissibile dal Tribunale, con possibilità di dichiarazione del fallimento.
Evidenzia che, nel caso esaminato, la domanda di cassa integrazione straordinaria era stata proposta per crisi aziendale e cessazione di attività, ipotesi nelle quali non è contemplato l'esonero dal pagamento del contributo addizionale e che il Tribunale, solo a seguito del deposito del piano concordatario e di tutti gli altri atti previsti, in sede di omologa della proposta, aveva precisato, con provvedimento del 24.11.2020 che il concordato “ha natura di concordato misto a prevalente continuità”, condizione consolidatasi solo all'esito delle condotte verifiche (vd. decreto di ammissione 201-2020).
Secondo l'Istituto la giurisprudenza richiamata dalla parte appellante a sostegno dei pretesi effetti del concordato preventivo dalla data di deposito del ricorso prenotativo non sarebbe pertinente, in quanto riferita alla diversa questione del rilascio del DURC nonostante il mancato pagamento della contribuzione previdenziale dovuta per il periodo antecedente al deposito del ricorso stesso, inadempimento nella specie legittimato dal regime di sospensione dei pagamenti dei crediti anteriori all'apertura della procedura concorsuale, operante sin dal deposito del ricorso per concordato in bianco.
L' sostiene, inoltre, che nel caso esaminato l'onere probatorio, circa la sussistenza dei fatti costitutivi CP_2 dell'esonero, grava sulla parte obbligata, che, tuttavia, non lo avrebbe assolto.
infine, contesta la fondatezza della domanda subordinata, eccependo la genericità delle contestazioni CP_2 sul quantum della pretesa e ribadendo che, contrariamente a quanto affermando dalla controparte, la richiesta di pagamento del contributo addizionale sarebbe riferita esclusivamente al periodo dal dicembre
2018 al 31.10.2020, come indicato nella diffida dell'11.2.2022.
All'udienza di discussione del 18.9.2024, la Corte, ravvisata la necessità di chiarimenti scritti, corredati da riscontri documentali, in ordine alla quietanza di cui al doc. 12b del fascicolo di primo grado dell'appellante e, segnatamente, in ordine alla sua effettiva riferibilità, per quanto di ragione, al pagamento del contributo addizionale, pacificamente dovuto per il periodo dal 29.9.2018 al 3.12.2018, ha invitato parte appellante a depositare tutte le richieste di pagamento richiamate nella seconda pagina dell'istanza di esonero di cui al doc. 9 del fascicolo di primo grado, inclusa quella di cui al Protocollo 4905.02/12/2019.0205520 CP_2
Matricola 4930344649, entrambe le parti a chiarire, mediante produzione della necessaria documentazione pagina 8 di 19 di riferimento, se la suddetta quietanza di pagamento fosse o meno imputabile in tutto o in parte alle somme richieste con l'intimazione di pagamento dell'11.2.2022 di cui al doc. 11 del fascicolo di primo grado di parte appellante e a precisare, con riferimento alla quietanza di pagamento di cui al doc. 12b e all'intimazione di pagamento di cui al doc. 11 del fascicolo di primo grado di parte appellante, la somma dovuta ed eventualmente già corrisposta a titolo di contributo addizionale per il periodo dal 29.9.2018 al
3.12.2018, assegnando alle parti termine sino al 30.10.2024 per il deposito dei richiesti chiarimenti e dell'indicata documentazione.
Con note di deposito depositate, rispettivamente, in data 25.10.2024 e 30.10.2024, l'appellato e l'appellante hanno fornito i richiesti chiarimenti scritti e, quindi, alla successiva udienza del 6.11.2024, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito esposte, la Corte ritiene che l'appello non possa essere accolto.
La questione sottesa ai primi quattro motivi di gravame riguarda la decorrenza dell'esonero dal pagamento del contributo addizionale per la CIGS ex art. 8, comma 8-bis, D.L. 86/1988, conv. in legge con modificazioni, dalla l. 160/1988, riconosciuto alle imprese ammesse alla procedura concorsuale del concordato preventivo con continuità aziendale e, segnatamente, se il regime dell'esenzione sia applicabile, come sostiene l'appellante, a decorrere dal deposito del ricorso per concordato preventivo in bianco (ossia, nella specie, dal 4.12.2018) o, come sostiene l' sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del CP_2
Lavoro con la circolare n. 4 del 2018, solo a partire dalla data del provvedimento giudiziale di ammissione alla suddetta procedura (ossia nella specie dal 30.1.2020).
L'art. 8, comma 8-bis, del DL 86/1988 citato prevede testualmente: “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, nonché alle società di reimpiego dei lavoratori costituite dalla GEPI ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'art. 4 del decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'art. 1, comma
2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'art. 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'art. 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987 , n. 452. Il comma 1 non trova altresì applicazione per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata, e per quelle di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni”.
pagina 9 di 19 La disposizione va ora letta quale deroga al disposto di cui all'art. 5 del D. lgs. n. 148/2015, che, a seguito dell'abrogazione dei primi commi dell'art. 8 del DL 86/1988, prevede attualmente, quale regola generale, che le imprese che presentano domanda d'integrazione salariale sono tenute al pagamento del contributo addizionale, nonché in combinato disposto con l'art. 21, comma 1, lett. b) e comma 3, del medesimo decreto legislativo, che – in via di principio anch'esso generale- limitano l'accesso all'integrazione salariale, nel caso di crisi d'impresa (e, quindi, nel caso di procedure concorsuali) alle ipotesi di continuità aziendale
(con esclusione di quelle di cessazione dell'attività produttiva o di una ramo di essa).
A sostegno della sua tesi (decorrenza dell'esonero a far tempo dalla data di deposito del ricorso per concordato preventivo) l'appellante invoca la lettera della disposizione legislativa, nella quale viene fatto riferimento alla sottoposizione dell'impresa alla procedura concorsuale, sostenendo che l'assoggettamento dell'impresa al regime proprio della procedura (a tutela del patrimonio aziendale e del ceto creditorio) si produce sin dal deposito del ricorso. Evidenzia, nel contempo, che, come confermato dal Tribunale nel decreto di omologa del 24.11.2020, la procedura si è atteggiata sin dall'inizio come concordato misto a prevalente continuità, in quanto sin dal 2.12.2018, ossia da epoca antecedente al deposito del ricorso per concordato preventivo in bianco, tredici dei trentaquattro punti vendita avevano ripreso l'attività con impiego dei relativi addetti (nel numero di 256), i quali, pertanto, durante la procedura concorsuale non erano mai stati posti in cassa integrazione, nonostante la stessa fosse stata originariamente richiesta e autorizzata per l'intero organico aziendale (ossia per 669 risorse).
Sostiene che il Ministero del lavoro, con comunicato del 28.4.2021, reso su caso singolo, mutando l'orientamento espresso con la circolare n. 4/2018, nel fornire indicazioni all' avrebbe aderito alla tesi CP_2 per cui l'esonero dall'obbligo del pagamento del contributo addizionale per la CIGS decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo.
L' per contro, si è attenuto alla citata circolare n. 4 del 16.2.2018 del Ministero del Lavoro, avente CP_2 quale specifico oggetto chiarimenti in ordine all'esonero contributivo qui dibattuto e, in particolare, alla sua decorrenza (doc. 3a fascicolo I grado . CP_2
Per completezza espositiva se ne trascrive il testo, con evidenza delle parti d'interesse:
“In riscontro ai diversi quesiti presentati alla Direzione degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione e all' concernenti la richiesta di chiarimenti circa la definizione del corretto modus operandi da adottare CP_2 nei casi di esonero dal versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 8 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge n. 160 del 20 maggio 1988, da parte di quelle aziende sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell'esercizio d'impresa che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale straordinaria, acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo con nota prot. n. 1250 del 15 febbraio 2018, si rappresenta quanto segue.
pagina 10 di 19 In via preliminare, si rappresenta che, con riferimento alle procedure concorsuali, intese quali autonome causali di intervento della CIGS ai sensi della previgente normativa, di cui all'articolo 3 della legge 223 del 1991, come già chiarito con la circolare n. 24 del 2015 di questo Ministero, a fronte dell'abrogazione di detta disposizione ad opera dell'articolo 2, comma 70, della legge n. 92 del 2012, con effetto dal 1 ° gennaio 2016, viene meno la possibilità di autorizzare il trattamento di integrazione salariale straordinaria conseguente all'ammissione alle procedure concorsuali.
Successivamente alla data del 31 dicembre 2015, nel caso in cui un'impresa sia sottoposta a procedura concorsuale con continuazione dell'esercizio di impresa, ove sussistano i presupposti, la fattispecie potrà rientrare nell'ambito delle altre causali previste dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Inoltre, si rappresenta che questo Ministero, nell'ambito della successiva circolare n. 1 del 2016, ha precisato che, laddove le aziende siano ammesse a procedura concorsuale con continuazione di impresa in costanza del trattamento straordinario di integrazione salariale in forza delle causali di intervento previste dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015, sopra citato, stante la necessità di garantire ai lavoratori interessati la continuità del sostegno al reddito, il predetto trattamento potrà essere autorizzato, limitatamente al periodo già richiesto, in favore di tali lavoratori dipendenti a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato mediante l'inoltro di una richiesta di subentro nella titolarità di detto programma del quale si chiede la prosecuzione fino alla prevista scadenza, con l'impegno a garantirne il relativo completamento.
Posto quanto sopra, con specifico riferimento alla questione relativa all'esonero dal versamento del contributo addizionale si rappresenta che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 stabilisce, in linea generale, l'obbligo del versamento del contributo addizionale da parte di tutte le imprese che presentano domanda di integrazione salariale.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 8 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, come già precisato dalla circolare n. 24 del 2015 di questo Ministero e recepito dall' nella circolare n. 9 del 2017, tale contributo non è dovuto CP_2 dalle imprese sottoposte a proced ncorsuale con continuazione dell'attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedono a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per le causali previste dal decreto legislativo n. 148 del 2015.
Stante quanto sopra premesso, al fine di dirimere le problematiche applicative riscontrate nello stabilire la decorrenza dell'esonero dal versamento del contributo addizionale nei riguardi di quelle imprese che, in costanza di fruizione del trattamento di CIGS richiesto, siano sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell'esercizio di impresa o che richiedono il trattamento di CIGS in virtù delle causali di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015, si rappresenta quanto segue.
Si precisa, in primo luogo, che, in linea generale, le procedure concorsuali che legittimano attualmente l'accesso al trattamento di CIGS in capo all'azienda interessata sono le procedure concorsuali con prosecuzione dell'esercizio d'impresa, (come chiarito dalle diverse circolari di questo Ministero, cfr circolare n. 24 del 2015, n. 1 e n. 24 del 2016).
pagina 11 di 19 Con specifico riguardo alla esatta individuazione della decorrenza dell'esonero dal versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 8 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge n. 160 del 20 maggio 1988 per quelle aziende in procedura concorsuale che si avvalgono degli interventi di si rappresenta quanto di seguito. CP_7
Con riferimento alla fattispecie relativa al fallimento con esercizio provvisorio, l'esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno della pubblicazione della relativa sentenza dichiarativa, ex articolo 16 della legge fallimentare, ossia dal deposito della medesima presso la cancelleria del giudice da cui è stata pronunciata.
Con riguardo alla fattispecie concernente il concordato preventivo con continuità aziendale, l'esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno in cui viene emesso il decreto di ammissione alla procedura concorsuale di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 163 della legge fallimentare.
Tale decorrenza trova applicazione anche con specifico riferimento alla procedura del concordato in bianco, di cui all'articolo 161, comma 6, della legge fallimentare, il quale prevede che l'imprenditore possa depositare in prima istanza il ricorso di concordato, con riserva di presentare in secondo momento la proposta di concordato preventivo, il relativo piano e l'ulteriore documentazione prescritta a norma di legge.
In merito agli accordi di ristrutturazione del debito, il relativo esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere dalla pubblicazione degli stessi presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 182 bis della legge fallimentare.
Nella liquidazione coatta amministrativa, l'esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno della ammissione alla relativa procedura concorsuale, ex articolo 195 del regio decreto n. 267 del 1942, ferma restando l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
Con riferimento alla fattispecie della amministrazione straordinaria con autorizzazione all'esercizio di impresa, si precisa, innanzitutto, che, come chiarito dalla circolare n. 20 del 2017 dello scrivente Ministero, le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 148 del 2015 alla normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, non hanno riguardato l'istituto in argomento, lasciando inalterata la relativa disciplina e prevedendo, ai sensi dell'articolo 20 comma 6 del detto decreto legislativo, il permanere della vigenza dell'articolo 7, comma 10
– ter del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Sulla scorta di tale premessa, con specifico riguardo all'esonero dal versamento del contributo addizionale, si rappresenta che, in relazione alla procedura concorsuale di cui trattasi, lo stesso può decorrere a partire dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.
Più nel dettaglio, si fa riferimento alla circolare n. 20 del 28 novembre 2017 di questa D.G.
Alla luce di quanto sopra chiarito, si rappresenta, pertanto, che l potrà esonerare l'azienda dal CP_2 versamento del contributo addizionale dalla data del provvedi dichiarativo o di ammissione pagina 12 di 19 alla procedura concorsuale, fermo restando che la relativa istruttoria verrà effettuata dallo stesso Istituto sulla base della documentazione fornita dall'azienda.
Tali indicazioni, avuto specifico riguardo alla procedura di concordato preventivo in bianco, sono state ribadite dallo stesso Ministero del Lavoro nel “Riscontro richiesta di parere nota prot. 67693 del 17 luglio CP_2
2019. Decorrenza e durata dell'esonero dal versamento del contributo addizionale nei casi di concordato preventivo con continuità aziendale”, 40.REGISTRO UFFICIALE.U.0015491.22-11-2019 (sub doc.
3.b fascicolo CP_8 primo grado , dandosi nello stesso atto che “Quanto alla fattispecie del c.d. concordato in bianco, posto che CP_2
l'esonero dal contributo addizionale decorre successivamente al decreto di ammissione alla procedura, se l'impresa non presenta il piano concordatario non viene ammessa alla procedura e dunque non può essere esonerata dal versamento del contributo addizionale.”.
Nel descritto contesto di univoche ed espresse delucidazioni di ordine generale, il successivo comunicato richiamato dall'odierna appellante a supporto della propria tesi (doc. 23 fascicolo primo grado appellante), non pare alla Corte affatto decisivo, in quanto nello stesso il Direttore Generale della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro, in presenza di un trattamento d'integrazione salariale per cessazione dell'attività originariamente autorizzato per il periodo dal 13.1.2020 al 12.1.2021, nel prendere atto che, in data 10.2.2020, come comunicato dal referente aziendale in data
9.4.2021, l'impresa istante aveva presentato domanda di concordato preventivo e che, pertanto, avrebbe versato il contributo addizionale solo sino al 9.2.2020, si è limitato a rimettere all' tali informazioni CP_2 per la corretta applicazione del contributo addizionale, invitandolo a prendere atto di quanto esposto, senza fornire alcuna esplicita prescrizione, tantomeno di carattere generale, in senso contrario a quelle già fornite con la precedente circolare n. 4/2018.
D'altronde, come ben evidenziato dal Tribunale, nel disattendere l'argomentazione difensiva della ricorrente, “una “comunicazione integrativa” proveniente dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e riguardante una specifica società non può assumere portata interpretativa generale”.
Ciò premesso e rilevato che, in ogni caso, né le circolari interpretative né i pareri espressi dal Ministero del
Lavoro hanno efficacia vincolante, essendo prerogativa dell'autorità giudiziaria interpretare e applicare le disposizioni di legge nei casi processuali sottoposti al suo vaglio, il Collegio ritiene che la ricostruzione esegetica operata dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 4/2018, alla quale l' si è conformato e CP_2 che il giudice di primo grado ha richiamato a conforto della propria decisione, sia quella più coerente con il tenore letterale e con la ratio dell'art. 8, comma 8-bis, del DL 86/1988, che, introducendo una deroga alla pagina 13 di 19 regola della generale obbligatorietà del pagamento del contributo addizionale a carico delle imprese che accedono al trattamento di va intesa in termini rigorosi. CP_7
Tale disposizione, come sopra anticipato, prevede che l'obbligo di pagamento del contributo integrativo non trova applicazione alle “imprese sottoposte a procedure concorsuali”.
Ebbene, la sottoposizione dell'impresa a procedura concorsuale consegue necessariamente ad un provvedimento deliberativo dell'autorità giudiziaria che accerti la sussistenza dei presupposti di legge per l'ammissione dell'istante alla procedura.
Avuto riguardo alla fattispecie controversa, di ricorso per concordato preventivo, tale provvedimento decisorio è costituito dal decreto di ammissione alla procedura di cui all'art. 163 l. fall., nella specie adottato dal Tribunale di Monza in data 30.1.2020 (all'esito della Camera di Consiglio del 29.1.2020), dopo aver valutato positivamente la proposta di concordato e riscontrato la fattibilità del relativo piano (vd. doc. 7 fascicolo primo grado appellante), là dove, come correttamente osservato dal primo giudice, nella fase pregressa, “L'eventualità della mancata ammissione, infatti, rende concreta la possibilità della mancata sottoposizione dell'impresa alla procedura concorsuale”.
Ciò vale tanto nel caso di presentazione della domanda concordataria già completa ai sensi dell'art. 161, commi 1-3, l. fall., quanto, a maggior ragione, in quello, qui considerato, di deposito del ricorso “in bianco” ai sensi dell'art. 161, comma VI, l. fall., ossia con riserva di deposito della proposta di concordato, del relativo piano e dell'ulteriore documentazione prescritta dalla legge entro il successivo termine fissato dal giudice.
In quest'ipotesi, di cui l'odierna appellante si è avvalsa, al momento del deposito del ricorso i contenuti della proposta di concordato non sono, infatti, neppure ancora noti e, quindi, il rischio della mancata ammissione è ancor più evidente.
Né la sottoposizione dell'impresa alla procedura va confusa con l'anticipazione sin dalla presentazione e dalla pubblicazione della domanda di concordato della disciplina di cui agli artt. 168 e 169 l. fall.) e con la previsione sin da allora a carico dell'impresa istante di obblighi informativi e anche autorizzativi, quanto agli atti di straordinaria amministrazione, ex art. 161, commi 7 e 8, l. fall.
La retrodatazione di tali divieti e regole all'epoca del ricorso è, infatti, giustificata dall'esigenza di monitorare e preservare il patrimonio dell'impresa e di garantire il rispetto della par condicio creditorum in vista dell'ammissione alla procedura concorsuale oggetto di domanda e del suo proficuo svolgimento.
A tali regole ha riguardo la giurisprudenza richiamata dall'appellante. Le pronunce citate nel ricorso in appello sono, infatti, relative alla questione, affatto diversa da quella qui dibattuta, del rilascio del DURC positivo anche in caso di omesso pagamento di contributi immediatamente anteriori al deposito del ricorso pagina 14 di 19 per concordato preventivo, la dove la dichiarazione di regolarità contributiva sarebbe nella specie giustificata dal regime di sospensione ex lege dei pagamenti operante ex art. 168 l. fall. sin dalla pubblicazione della domanda concordataria nel registro delle imprese.
L'esonero dal pagamento del contributo addizionale è, invece, espressamente subordinato all'assoggettamento dell'impresa alla procedura concorsuale ed opera, pertanto, solamente a decorrere dal momento in cui l'odierna appellante è stata ammessa alla procedura, ossia a decorrere dal 30.1.2020.
Il periodo di contribuzione in contestazione (dal 4.12.2018 al 28.9.2019) è tutto antecedente a tale data, afferendo lo stesso alla domanda d'integrazione salariale del 14.11.2018, presentata dalla
[...] al Ministero del Lavoro in data 21.11.2018, ossia in epoca antecedente alla sua Parte_2 ammissione alla procedura e, anzi, allo stesso deposito del ricorso per concordato in bianco (seguito in data
4.12.2018), con riferimento all'arco temporale dal 29.9.2018 al 28.9.2019 per cessazione dell'attività produttiva ex art. 44 del D.L. 109/2018 e, quindi, per tutte le unità produttive e per l'intero organico (vd. docc. 4 e 5 fascicolo primo grado appellante).
Tale disposizione legislativa prevede che “1. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, puo' essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del
Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attivita' con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonche' in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica, nonche' nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2019 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziate, può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. In sede di accordo governativo e' verificata la sostenibilita' finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo e' indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi pagina 15 di 19 al Ministero dell'economia e delle finanze e all' per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle CP_2 prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che e' stato raggiunto o sara' raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi”.
Nella domanda la Società aveva dato atto della possibilità concreta di cessione di una parte dei punti vendita e di conseguente parziale conservazione dell'occupazione presso gli stessi, nonché dell'accordo al riguardo raggiunto in sede ministeriale in data 5.11.2018, trattandosi dei presupposti richiesti dalla disposizione sopra riportata per l'erogazione, in deroga alla regola generale, del trattamento d'integrazione straordinaria salariale per crisi aziendale anche in ipotesi di cessazione dell'attività produttiva o di un suo ramo.
La per il periodo dal 29.9.2018 al 28.9.2019, è stata, quindi, autorizzata con decreto del Ministero del CP_7
Lavoro del 11.1.2019 in detti termini sulla base di domanda presentata al di fuori della procedura concorsuale di concordato preventivo e per un arco temporale che cade integralmente in epoca anteriore al decreto di ammissione, a decorrere dal quale l'impresa è da intendersi sottoposta alla procedura di concordato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 8-bis, del DL 86/88.
Il diniego opposto dall' con PEC del 10.6.2021 all'istanza di esonero dal pagamento del contributo CP_2 addizionale avanzata dall'appellante in data 13.11.2020 per il periodo dal 4.12.2018 al 28.9.2019 (successivo al deposito del ricorso per concordato preventivo) è, pertanto, legittimo, dovendosi integralmente confermare quanto al riguardo già statuito dal primo giudice.
La soluzione così data alla questione giuridica risulta corroborata dall'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sull'esonero dall'obbligo del pagamento del contributo di mobilità già previsto dall'art. 3, comma 3, della l. 223/1991.
La disposizione legislativa, abrogata dalla l. 92/2012, prevedeva: “Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possono essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 24 i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, non è dovuto.”.
La Cassazione, con specifico riferimento alla decorrenza dell'esonero contributivo dalla stessa contemplato, aveva avuto modo di chiarire con arresti costanti che “La procedura di concordato preventivo inizia con l'emissione del decreto del tribunale, che la dichiara aperta e nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, e non già con il deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura. Ne consegue che il beneficio dell'esonero dal pagamento del contributo di mobilità, previsto dall'art. 3,
pagina 16 di 19 comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non spetta nel caso in cui l'atto con il quale viene avviata la procedura per il licenziamento collettivo del personale - che costituisce l'atto richiesto per la collocazione in mobilità "gratuita" per le imprese in concordato preventivo con cessione dei beni soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale - sia stato adottato non dal commissario giudiziale, successivamente al decreto di ammissione dell'impresa alla procedura concorsuale, ma dallo stesso imprenditore ancora prima di questo momento, contestualmente al deposito della istanza di ammissione al concordato preventivo. (così Cass., sez. lav., n. 13625/2014, in senso conforme a
Cass. n. 19422/2003 e seguita da Cass. n. 23984/2014).
In particolare e, per quanto di rilievo, la Suprema Corte era pervenuta a tale approdo interpretativo sulla base delle seguenti decisive argomentazioni (vd. Cass. n. 13625/2014) : “La soluzione, cui occorre dare continuità, è fondata sulla considerazione che la ratio della disposizione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 3, comma 3, come ricostruita nella decisione sopra citata delle Sezioni unite di questa Corte
(n. 3597/2003), è quella dell'esigenza, avvertita dal legislatore, di subordinare il collocamento in mobilità, e il beneficio dell'esenzione dall'onere economico del versamento del contributo, ad una preliminare verifica delle condizioni di ammissione alla procedura da parte del tribunale o almeno dell'organo deputato alla funzione - secondo una definizione dottrinaria - di "consulenza nel controllo". E ciò in quanto la mera richiesta di autorizzazione al concordato preventivo non implica affatto un accertamento dello stato di insolvenza, venendo questo esclusivamente dichiarato dal debitore interessato. Del resto, la ripetuta indicazione nella disposizione dei soggetti legittimati ad avviare gratuitamente la procedura di mobilità, e cioè del curatore, del liquidatore e del commissario, e non anche dell'imprenditore per il caso del concordato - nonostante lo stesso anche dopo l'ammissione alla procedura, conservi
l'amministrazione del proprio patrimonio e dell'azienda - è, con tutta evidenza, significativa in tale ultimo senso.”.
Pur nella diversità delle fattispecie, ritiene la Corte che le considerazioni espresse dalla Cassazione in ordine alla ratio dell'esonero dall'obbligo del contributo di mobilità contemplato dall'art. 3, comma 3, l. 223/1991 per le imprese sottoposte a procedura concorsuale siano valide e, quindi, riproducibili, anche per l'esonero dall'obbligo di pagamento del contributo addizionale previsto dall'art. 8, comma 8-bis, del D.L. 86/88 per la medesima categoria di imprese.
Deve, infine, osservarsi che lo stesso art. 3 sopra citato, al primo comma, prevedeva espressamente che “Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni” e che in tal caso “Il trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario per un periodo non superiore a dodici mesi”, risultando, pertanto, evidente, dalla sua lettura in combinato disposto con l'art. 8, comma 8-bis, del DL 86/88, che presupposto dell'esonero era, nella sua pagina 17 di 19 vigenza, il provvedimento di ammissione alla procedura concorsuale e non già la mera presentazione della relativa domanda.
Alla luce delle esposte considerazioni tale presupposto resta, tuttavia, fermo anche nell'attuale assetto normativo, in cui la disposizione di riferimento di carattere generale è costituita dall'art. 21, comma 1, lett.
b), del D. lgs. n. 148/2015, a mente del quale, in caso di crisi aziendale (ipotesi nella quale rientrano tipicamente le procedure concorsuali, inclusa quella di concordato preventivo), l'intervento straordinario di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, può essere richiesto (a decorrere dal 1.1.2016), ad esclusione dei casi di cessazione dell'attività produttiva o di un ramo di essa, là dove, come precisato dal successivo comma 3 della medesima disposizione, il “programma di crisi aziendale di cui al comma 1, lettera b)” contenga “un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni” e indichi “gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale”.
Infatti, anche se la disposizione, essendo riferita in generale alla crisi d'impresa, non fa più esplicito riferimento ai provvedimenti giudiziali di apertura/ammissione alle procedure concorsuali, il perimetro applicativo dell'esonero di cui all'art. 8, comma 8-bis, del DL 86/1988 non muta, ma continua a riferirsi alle imprese sottoposte e, quindi, ammesse alle procedure stesse.
Alla luce di tali assorbimenti e concorrenti considerazioni i primi quattro motivi d'appello vanno, quindi, disattesi.
Quanto al quinto motivo d'appello, se è pur vero che nella motivazione della sentenza di primo grado non
è presente alcun riferimento all'eccezione di pagamento della contribuzione addizionale, pacificamente dovuta per il periodo dal 29.9.2018 al 4.12.2018, questione sollevata dall'odierna appellante sin dal ricorso di primo grado, alla luce dell'approfondimento istruttorio al riguardo disposto nel presente grado di giudizio è emerso che l'eccezione, nel merito, è infondata.
E' stato, infatti, documentalmente chiarito che la quietanza di versamento, in data 30.12.2019, della somma di euro 153.485,69, relativa al periodo 11/2018-08/2019, prodotta dall'appellante quale doc. 12-bis del fascicolo di primo grado e dalla stessa posta a fondamento dell'eccezione di pagamento, non è riferibile ad alcuna delle tre diffide allegate all'intimazione di pagamento dell'11.2.2022 oggetto dell'odierno giudizio
(vd. doc. 11 fascicolo primo grado ricorrente), bensì alla pregressa diffida protocollo CP_2
4905.02/12/2019.0205520, recante richiesta di pagamento della corrispondente somma di euro
153.485,688 a titolo di contribuzione addizionale per il mese di novembre 2018 e per i successivi periodi dal gennaio 2019 al 31.8.2019 (vd. doc. 29 allegato dall'appellante alle note autorizzate depositate in data pagina 18 di 19 30.10.2024; il medesimo documento è stato prodotto anche dall' con nota di deposito del CP_2
25.10.2024).
La contribuzione addizionale di cui alla comunicazione dell'11.2.2022 (doc. 11 fascicolo primo grado CP_2 appellante) -che, diversamente da quanto erroneamente indicato nel testo dell'intimazione e come emerge dalla disamina delle diffide alla stessa allegate (protocollo 4905.02/03/2020.0034760 per l'importo di €
58.284,22, protocollo 4905.02/06/2019.0085348 per l'importo di € 473.528,60 e protocollo
4905.02/03/2021.0034996 per l'importo di € 1.491,68), nonché dalla dichiarazione certificativa del
Dirigente (alla pag. 4 del doc. 11), non è riferita al periodo dal 1/12/19 al 31/10/20, ma al periodo CP_2
10.2018-9.2019- è, pertanto, ancora integralmente dovuta, per l'importo di complessivi € 533.304,49 (oltre ad € 1.290,61 per sanzioni civili) non essendo stata pagata, neppure per la parte non controversa, dovuta sino al 4.12.2018.
In conclusione, tutti i motivi d'appello vanno, pertanto, rigettati, con conseguente condanna dell'appellante, soccombente, a rifondere all' le spese processuali del grado, che, tenuto conto del valore e della CP_2 complessità della controversia, si liquidano, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, nell'importo di complessivi € 9.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 del medesimo decreto.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3676/2023 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 9.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%);
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 6/11/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Monica Vitali
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