Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 73 / 2025 R.G.TRIB.
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Katia Pinto,
r c . Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
io Parte_5
in Lizzanello al km 4 della prov. Lecce-Vernole, denominato CONDOMINIO VERDI hanno chiesto la sospensione della efficacia esecutiva della delibera adottata dall'assemblea condominiale il 05.11.2024 inerente la revoca del precedente amministratore e la designazione del nuovo;
esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 04.3.2025 celebrata ex art. 127ter c.p.c.;
valutata l'insussistenza del ventilato fumus di illegittimità della del invero, non risulterebbe la denunciata carenza di potere della nella Parte_6 CP_1 convocazione dell'assemblea del 05.11.2024 in quanto, pur dove spesa l'efficacia esecutiva della delibera dell'11.7.2024 di nomina della stessa quale amministratrice del Condominio Verdi, è noto e condiviso che “…il potere di convocazione dell'assemblea spetta, in applicazione dei principio della "prorogatio imperii", anche all'amministratore la cui nomina sia stata dichiarata illegittima,…”, Cassazione civile sez. VI, 13/06/2013, n.14930; né risulta il lamentato difetto del quorum deliberativo, atteso il chiarito errore materiale di indicazione nel verbale dei millesimi corrispondenti alla proprietà dei partecipanti alla delibera, come risultanti nelle tabelle millesimali prodotte e sufficienti allo scopo che qui ci occupa;
né infine può in questa sede prospettarsi l'illegittimità della delibera assembleare sulla base di circostanze estranee al contenuto del verbale, e nemmeno prospettate in sede introduttiva;
ritenuto pertanto che difettino i presupposti per l'accoglimento del ricorso, con conseguente soccombenza della parte ricorrente in ordine alle spese di lite;
RIGETTA
e i
[...] Parte_4 Parte_5
N di l presente procedimento, che liquida ex D.M. 55/14 in € 1.510,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito. Lecce, 24/03/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
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