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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/11/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 761/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 302/25, est. Dott.ssa Marcella Frangipani, posta in decisione all'udienza collegiale dell'11/11/25 e promossa
DA
(c.f. Parte_1
) – con sede in Roma, in persona del Presidente e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Milano, Via Savarè, n. 1, rappresentato e difeso, sia disgiuntamente che congiuntamente, dai suoi Procuratori Avv. Maria Grazia De Maestri, dall'Avv. Roberto Maio e dall'Avv. Antonio Del Gatto, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024, Repertorio n. 37875, Raccolta n. 7313, rogito Notaio di Roma Persona_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , nato a [...]_1 C.F._1 il 26.08.1962 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato su foglio separato ed allegato alla memoria di costituzione di secondo grado, dall'Avv. Tommaso Pio Lamonaca ed elettivamente domiciliato presso lo studio del detto difensore, sito in Margherita di Savoia alla P.zza Marconi n. 9
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento di tutte le domande, deduzioni ed eccezioni svolte nel presente atto di appello, ogni contraria istanza disattesa, riformare la sentenza n. 302/2025 del 13/07/2025 pronunciata dal Tribunale di Pavia, in funzione di Giudice del lavoro, nella causa R.G. 839/2023 e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza di tutte le domande avversarie, contenute e svolte nel ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio e, in particolare, così giudicare: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità del prepensionamento ex artt. 35 e 37 L. n. 416/1981 VO n. 13539447 goduto da (C.F. dal 01.10.2015; Controparte_1 C.F._1
2) accertare e dichiarare che alla data di presentazione della domanda di Controparte_1 pensionamento non possedeva i requisiti di legge per accedere al suddetto pensionamento, con conseguente legittimità dei provvedimenti di revoca/eliminazione della prestazione pensionistica da parte di fin dalla decorrenza;
Pt_1
3) per l'effetto accertare e dichiarare non dovute la prestazione pensionistica corrisposta a CP_1 ;
[...]
4) dichiarare tenuto alla restituzione degli importi indebitamente percepiti a titolo Controparte_1 di pensione;
5) condannare al pagamento delle spese legali in favore di . Controparte_1 Pt_1 In via istruttoria – omissis – “
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“Voglia l'Ecc.ma adita CORTE DI APPELLO, per le ragioni sopraesposte:
1) In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto ricorso in appello per violazione dell'art. 434 cpc, in quanto non è motivato in modo chiaro, sintetico e specifico;
2) In subordine, accertare e dichiarare l'inammissibilità e manifesta infondatezza del ricorso in appello, ex art. 431 bis cpc, in combinato disposto con l'art. 348 bis cpc, in quanto l'Ill.ma adita Corte di Appello di Milano ha già pronunciato in analoghi giudizi, concernenti altri colleghi dell'appellato, tre sentenze di rigetto di ogni richiesta formulata da controparte, i cui principi sono stati fatti propri del Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata;
3) In via istruttoria, accertare e dichiarare, ex art. 437 co.2 cpc, la inammissibilità delle richieste istruttorie formulate da controparte, con consequenziale non ammissione delle stesse, in quanto superflue e tendenti unicamente a mera perdita di tempo, perché concernenti la richiesta di ascolto dei testi indicati in primo grado su fatti non contestati, provati documentalmente dallo stesso appellato, che aveva lui stesso rappresentati nel ricorso introduttivo di quel giudizio;
4) Nel merito, rigettare l'appello proposto dall' avverso la Sentenza n. 302 emessa dal Tribunale Pt_1 di Pavia-Sezione Lavoro il 16.05.2025 e pubblicata il 13.07.2025, confermandola integralmente;
5) in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto dell'appellato a percepire sin dal 01.10.2015 la pensione INPS VO n. 1359447, per aver maturato i requisiti soggettivi ed oggettivi, nella sua qualità di lavoratore dipendente di azienda editoriale poligrafica, non sussistendo alcun elemento che possa far ritenere fittizi sia il suo trasferimento da a a seguito di CP_2 Controparte_3 cessione del suo contratto di lavoro, con decorrenza dal 01.12.2014, sia il suo distacco (ex art. 30 L. D.Lgs. 276/2003), disposto dalla presso a decorrere dal Controparte_4 CP_2 01.12.2014; 6) accertare e dichiarare che l' , essendo l'appellato (a seguito del termine del distacco il Pt_1 31.08.2014) stato posto in CIGS dalla società sua datrice di lavoro, , a Controparte_4 decorrere dal 03.09.2015 e sino al'11.09.2015 (per la durata di 9 giorni), in virtù dell'accordo sindacale sottoscritto presso il Ministero del Lavoro il 5 agosto 2013 ed alle leggi nn. 416/81 e 67/87, accoglieva legittimamente ed in virtù di accertata sussistenza de requisiti soggettivi ed oggettivi, la domanda di prepensionamento presentata dal , corrispondendogli i ratei CP_1 mensili con decorrenza 01.10.15, dichiarando, per l'effetto nullo/illegittimo/inefficace il provvedimento di revoca della pensione Categoria VO n. 13539447 comunicato allo stesso dall' di Legnano con PEC del 02.12.2022, in uno alla PEC del 31.01.2023, nonché tutti CP_5 Pt_1 i propedeutici e successivi atti adottati nella fattispecie dallo stesso , per mancanza/nullità, Pt_1 ovvero erronea/illegittima motivazione (ex artt. 27 septies e 27 noni 41/20), anche perché il semplice ricevimento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415 bis cpp, non può essere assolutamente equiparato a sentenza di condanna passata in giudicato, dichiarando altresì la legittimità dei pagamenti dei ratei della detta pensione corrisposti a decorrere dalla sua concessione sino all'attualità e quelli ancora a venire (oltre –per quanto possa servire- quelli corrisposti dal dì della revoca a giorno dell'accredito -in data 01.10.2025- dei ratei arretrati), con interessi e rivalutazione monetaria dal dì delle singole scadenze sino al soddisfo;
7) in subordine dichiarare la nullità (ex art. 3, D.Lgs. 241/90, in combinato disposto con il successivo art. 21 nonies co.2 bis) delle note del 02.12.2022 e del 31.01.2023 inviate dall'
[...]
di Legnano al ricorrente, per carenza di legittimazione in capo all' ad adottare CP_6 Pt_1 imenti di revoca della pensione e di restituzione della somma sinora perc (ex art. 1 bis D.L. 171/2002), per assenza di sentenza di condanna passata in giudicato che abbia accertato la responsabilità del ricorrente nell'aver partecipato all'adozione del provvedimento amministrativo concernente la liquidazione della pensione VO n. 13539447 sulla base di false rappresentazioni dei fatti ed in particolare dei requisiti atti a fargli all'epoca beneficiare della CIGS per nove giorni (dal 3 all'11 settembre 2015). Con vittoria di spese e compensi di giudizi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, decidendo sul ricorso presentato da - titolare dall'1/10/15 di pensione anticipata Controparte_1
Categoria VO n. 13539447, che era stata revocata dall' con note del 2/12/22 Pt_1
e del 31/1/23 comunicate a mezzo pec e richiesta di restituzione della somma di € 171.960,77 perché indebitamente percepita nel periodo 1/10/15-31/10/22, a seguito della disposta cancellazione della contribuzione figurativa per CIGS, sulla scorta di quanto rilevato dalla Procura della Repubblica di Roma nell'ambito del procedimento penale n. 10410/2018 RGNR, nel quale il predetto CP_1 figurava tra gli indagati per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 112, 640 comma 2 e 61 n. 7 c.p. “con riguardo al fittizio trasferimento e/o transito tra sedi e/o società del gruppo GEDI” - con la sentenza n. 302/25:
1) dichiarava cessata la materia del contendere riguardo alle domande attinenti la ripetizione delle somme corrisposte dall' al ricorrente a titolo di pensione fino Pt_1 alla revoca della stessa;
2) dichiarava il diritto del ricorrente a percepire la pensione Categoria VO n. 1359447 e pertanto dichiarava illegittimo il provvedimento di revoca adottato dall'ente previdenziale;
3) condannava l' a ripristinare il pagamento della pensione e a pagare al Pt_1 ricorrente i ratei maturati a partire dalla revoca, con interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4) compensava per un mezzo le spese di lite e condannava l' a rifondere al Pt_1 ricorrente la restante metà, liquidata in € 1.750,00 per compensi e in € 21,50 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi. Il giudice a quo richiamava innanzi tutto i fatti di causa:” Il ricorrente, CP_1
, ha prestato attività lavorativa come dipendente poligrafico presso che ha
[...] Controparte_2 ceduto il contratto di lavoro con decorrenza dal primo dicembre 2014 ad Controparte_4
(doc. 4 ricorrente); quest'ultima, con nota dello stesso primo dicembre 2014, ha temporaneamente distaccato il lavoratore presso il precedente datore di lavoro dalla medesima data del CP_2 primo dicembre 2014, sino al 31 agosto 2015 (doc. 6 ricorrente). Successivamente, finito il distacco, ha collocato il ricorrente in cassa integrazione guadagni straordinaria (di seguito, Controparte_4 per brevità, “CIGS”), a partire dal 3 settembre 2015 (doc. 7 ricorrente). Quattro giorni dopo, ossia il 7 settembre 2015, il ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto dall'11 settembre 2015 (doc. 8 ricorrente), ritenendo di aver maturato i requisiti minimi per accedere al prepensionamento agevolato, che – in esito alla domanda presentata dal dipendente – è stato effettivamente accordato dall'ente previdenziale con decorrenza dal primo ottobre 2015 (docc. 10 e 11 ricorrente). Il prepensionamento agevolato ex artt. 35 e 37 della L. n. 416/1981, a cui il lavoratore è stato ammesso, è stato, tuttavia, ritenuto in seguito illegittimo da parte dell' che, Pt_1 con comunicazioni del 2 dicembre 2022 (doc. 1 ricorrente) e del 31 gennaio 2023 (doc. 3 ricorrente), ha reso noto al pensionato di aver revocato la prestazione previdenziale, pretendendo, al contempo, la restituzione dell'importo di € 171.960,77, erogato nel periodo dal primo ottobre 2015 al 31 ottobre 2022 e reputato indebitamente corrisposto;
a sostegno delle proprie valutazioni l' ha citato l'esistenza di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma. Tale Pt_1 procedimento penale risulta avviato dalla Procura della Repubblica di Roma per il reato di truffa aggravata in danno dell' contestato, oltre che al ricorrente, a moltissimi altri indagati - a vario Pt_1 titolo - ai sensi degli agli artt. 81, 110, 112, 640 co. 2 e 61 n. 7 c.p. (v. docc. 12 ricorrente e docc. 9 e 10 resistente, nonché documento depositato il 6 maggio 2025 dalla medesima parte resistente)……
… l' ha sostenuto che il ricorrente avrebbe illegittimamente goduto del prepensionamento Pt_1 agevolato ex artt. 35 e 37 L. n. 416/1981 in quanto sarebbe stato posto in CIGS in modo fraudolento, al fine di realizzare un presupposto (ossia proprio lo stato di cassa integrazione) necessario per accedere al prepensionamento;
ha affermato che questa ricostruzione dei fatti troverebbe conferma nella circostanza che abbia continuato a lavorare per Controparte_1
, in virtù del distacco contestuale alla cessione del contratto, evidenziando come in tal CP_2 modo l'apparente passaggio ad fosse stato attuato in quanto quest'ultima società Controparte_4 aveva avuto accesso alla CIGS, anche con proroghe (v. doc. 14 di parte ricorrente e doc. 12 parte resistente); ha sostenuto, quindi, che tale passaggio, solo formale e non effettivo, fosse finalizzato all'accesso fraudolento all'ammortizzatore sociale e quindi al prepensionamento….” Tanto premesso, condivideva il percorso logico argomentativo seguito dalla Corte di Appello di Milano che si era pronunciata in analoghe fattispecie (cfr n. 253/25; n. 311/25; n. 349/25), che poneva a fondamento della decisione:
“Segnatamente, la Corte non ha condiviso la prospettazione, offerta dall' secondo cui i Pt_1 requisiti vantati dal lavoratore al fine di accedere al pensionamento anticipato sarebbero stati sussistenti solo in via apparente e formale, e ha rilevato l'impossibilità di ravvisare in capo al lavoratore una precisa volontà decettiva, 'alla luce del ruolo assunto dal pensionato nella vicenda, il cui svolgimento è riconducibile in modo determinante a provvedimenti datoriali, peraltro basati sugli elencati accordi di carattere collettivo e provvedimenti ministeriali'. Anche con riferimento al giudizio che ci occupa, tenendo conto dei fatti come sopra ricostruiti, il ricorrente è risultato effettivamente in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge: è stato dipendente di a partire dal primo dicembre 2014; dopo essere stato distaccato Controparte_4 temporaneamente presso è stato collocato in CIGS a partire dal 3 settembre 2015, in CP_2 conformità all'accordo sindacale sottoscritto presso il Ministero del lavoro il 5 agosto 2013; ha, infine, esercitato l'opzione per il prepensionamento nei termini e con le modalità di cui alla Legge 416/1981. Ancorché sia tutt'ora pendente davanti al Tribunale di Roma il procedimento penale volto ad accertare l'eventuale responsabilità dei numerosi soggetti coinvolti, non si colgono, allo stato, elementi per ravvisare in capo al ricorrente un intento fraudolento, in quanto la cessione del contratto e il contestuale distacco del lavoratore devono reputarsi ascrivibili allo specifico interesse datoriale di attuare il descritto programma riorganizzativo, come si evince dai Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Direzione Generale per le politiche attive e del lavoro n. 81068 del 17.04.2014, n. 90120 del 19.05.2015 e n. 92729 del 27.10.2015 (doc. 14 di parte ricorrente e docc. sub 6 di , accertanti la condizione di riorganizzazione aziendale della e Pt_1 Controparte_4 la facoltà per essa, operante nel capo editoriale, di porre i lavoratori, nelle misure prestabilite (rispettivamente per 53, 48 e 39 unità) in CGS, nonché la possibilità dei lavoratori medesimi di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato. Giova, inoltre, evidenziare che, indipendentemente dagli esiti del procedimento penale suddetto, i requisiti formali per l'accesso al pensionamento anticipato fossero pacificamente sussistenti al momento del riconoscimento del trattamento previdenziale, per quanto in parte generati dall'articolata operazione sopra descritta, organizzata dalla datrice di lavoro e gestita a livello collettivo e ministeriale. Co Le decisioni ministeriali sulla CIGS a favore di l'accordo sindacale presso il CP_4
Ministero (tra i documenti depositati sub 6 da parte resistente, oltre ai citati decreti ministeriali del 17 aprile 2014, del 19 maggio 2015 e del 27 ottobre 2015, v'è l'accordo sindacale del 5 agosto 2013) e il numero rilevantissimo dei soggetti coinvolti conduce a escludere, in capo ai dipendenti - come il ricorrente - privi di funzioni dirigenziali, la consapevolezza della natura fittizia e illecita della complessa operazione e, quindi, del distacco. Del resto, il distacco è stato temporaneo, nonché funzionale agli interessi sia di (che ha CP_2 potuto godere delle prestazioni del dipendente) sia di proprio nell'ambito della Controparte_4 riorganizzazione aziendale per la quale quest'ultima è stata ammessa, con più decreti, alla CIGS. Paiono dunque rispettati i presupposti richiesti dall'art. 30 del D. L.vo n. 276/2003 per il distacco, che non può, quindi, ritenersi illegittimo. Risulta dunque corretto ritenere che non difettassero i presupposti per la pensione anticipata richiesta e riconosciuta dall'ente previdenziale per più di sette anni…” Il giudice di prime cure dichiarava, invece, cessata la materia del contendere per quanto concerneva la asserita indebita percezione della somma di € 171,960,77, pari ai rati corrisposti al ricorrente prima della revoca del trattamento: “con memoria depositata il 27 maggio 2024, parte resistente ha depositato la comunicazione con la quale ha reso noto al ricorrente che il gruppo editoriale alle cui dipendenze egli aveva lavorato aveva risarcito i danni derivanti, all' dall'erogazione della pensione di cui si discute e pertanto Pt_1 ha ritenuto di definire la pratica d'indebito dando conto dell'intervenuto pagamento;
all'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno confermato l'intervenuta cessazione della materia del contendere che deve, conseguentemente, essere pronunciata.”
ha proposto appello, affidandosi ad un unico articolato motivo di gravame Pt_1
(pag. 25 e seg.): ”..la sentenza di primo grado non valorizza in alcun modo l'anomala, incongrua, circostanza, per cui sia stato distaccato dalla cessionaria presso la cedente lo stesso giorno CP_1 della cessione: tale circostanza, tuttavia, è la prova più evidente, che non vi fosse alcuna ragione, economica e giuridica, che potesse giustificare la cessione del lavoratore;
inesplicabilmente, tuttavia, il Giudice di primo grado non ha ritenuto di spendere nemmeno un cenno alla plateale illiceità dell'operazione contrattuale, come attuata dalle predette società. Irrilevante, piuttosto, come ripetutamente evidenziato nelle sentenze evocate già nella memoria di primo grado della difesa dell' e riportate nel presente atto di appello, è la pretesa buona fede Pt_1
– o comunque asserita mancanza di consapevolezza – da parte del lavoratore della illiceità dell'operazione compiuta, per quanto appaia francamente sconcertante l'asserzione secondo cui una persona di media cultura e avvedutezza, quale è senz'altro , non si renda conto che sia CP_1 completamente insensato essere distaccati presso la società, che, nello stesso giorno, ha ceduto il proprio contratto di lavoro. Pari ingenuità e inconsapevolezza, peraltro, non si è certo riscontrata nel lavoratore allorché si è trattato di cogliere, con molto tempismo e abilità, ma assai meno scrupolo, la possibilità di appropriarsi della pensione di vecchiaia anticipata in applicazione di una semisconosciuta norma di settore in virtù del meccanismo “formale” congegnato ai danni dell' Si segnala, piuttosto, Pt_1 come nella sentenza 14517/20 del 09.07.2020, la Corte di Cassazione adita su ricorso dell'ente che ha dedotto violazione degli artt. 13 legge 412/91, 52 legge 88/89 e 2033 c.c. ha accolto le difese di confermando l'obbligo dei pensionati di restituire le somme indebite percepite…… Pt_1
Nessun rilievo, quindi, assume, nella presente vicenda, lo stato di buona o mala fede del percipiente (in ordine al) la prestazione indebita. In sintesi, a smentita delle argomentazioni, che si leggono nella sentenza, che qui si censura, la sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti volti a comprovare la posizione dell' sono Pt_1 da ravvisare nella pacifica circostanza che non abbia mai lavorato per la cessionaria del CP_1 proprio contratto di lavoro e che le ragioni oggettive del trasferimento non solo non risultano esplicitate, ma sono, anzi, senz'altro insussistenti, se solo si consideri che la società cessionaria presentava esuberi e la contestualità della complessiva operazione di trasferimento-distacco, oltre all'esistenza di plurime posizioni analoghe a quella del ricorrente che dimostrano come l'operazione compiuta non fosse isolata, ma si inserisse in un più ampio disegno aziendale di risparmio sui costi del personale ai danni dell' pertanto, stante il carattere fraudolento Pt_1 dell'operazione, come emerge in modo oggettivo e irrefutabile, è piena la prova dell'indebito collocamento in CIGS dell'appellato e del suo diritto al prepensionamento. In tale contesto, dunque, pur dandosi ammesso, in denegata ipotesi, che sia stato posto CP_1
“involontariamente” nelle condizioni di beneficiare del pensionamento anticipato in quanto asseritamente inconsapevole della complessiva operazione fraudolenta, finalizzata ad un evidente risparmio di costi per il datore di lavoro, è appena il caso di osservare che nessun rilievo può comunque attribuirsi alla dedotta buona fede di controparte in punto di asserito diritto al prepensionamento. La mera assenza del dolo, infatti, non è certo idonea a costituire il diritto al pensionamento anticipato…”
resiste in giudizio, eccependo preliminarmente la Controparte_1 inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c., poiché “ difformemente da quanto disposto dalla norma, non sono indicate né le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado e né tantomeno le violazioni di leggi denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”; e altresì per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., poiché “l'adita Ill.ma Corte di Appello di Milano ha deciso situazioni analoghe a quella di , in quanto concernenti colleghi dello stesso, appartenenti Controparte_1 allo stesso gruppo editoriale e coinvolti nella medesima vicenda”. Eccepisce poi la inammissibilità delle istanze istruttorie avanzate da controparte, in quanto vertono su circostanze incontestate o documentali: “alla udienza del 23.01.2024, tenutasi in stanza virtuale innanzi al Tribunale di Pavia-Giudice del Lavoro il difensore di , si opponeva alla ammissione delle prove orali, giacché “riguardano Controparte_1 circostanze non contestate”, tanto è vero che il Giudice “ritiene superflue le prove orali”. Difende, comunque, nel merito la sentenza impugnata, richiamando la difesa articolata in primo grado. All'udienza dell'11/11/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute della legittimità del provvedimento di revoca della pensione anticipata Cat. VO n. 13539447 a seguito della cancellazione della contribuzione figurativa per CIGS - concessa con decorrenza dal 3/9/15 alla di Controparte_4 cui era dipendente dall'1/12/14 in forza di cessione del Controparte_1 contratto di lavoro - cancellazione che ha comportato automaticamente il venir meno del diritto alla suddetta pensione che l'attuale appellato aveva ottenuto grazie alla fruizione del trattamento integrativo della (può invece ritenersi Pt_2 coperta da giudicato interno la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla ripetizione di indebito, poiché l' nonostante insista nelle Pt_1 conclusioni rassegnate per l'accoglimento di detta domanda, non ha formulato sul punto alcun motivo di gravame). Su una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente - sia per le vicende fattuali, come in questo caso pacifiche e documentali, sia per le questioni di diritto, identiche a quelle qui prospettate - si è già pronunciata questa Corte territoriale con la sentenza n. 253/25 con argomentazioni che non sono inficiate dalle censure ora formulate dall' e che vengono di seguito riportate Pt_1 ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Le motivazioni, in base alle quali il TRIBUNALE ha ritenuto detta revoca illegittima resistono, ad avviso della Corte, alle censure svolte dall' nell'atto di impugnazione, incentrate Pt_1 sull'affermata natura fraudolenta dell'operazione sopra descritta, culminata nel pensionamento anticipato di ### in base alla disciplina riservata al settore poligrafico. Tale prospettazione non può, ad avviso della Corte, essere condivisa, alla luce del ruolo assunto dal pensionato nella vicenda, il cui svolgimento è riconducibile in modo determinante a provvedimenti datoriali, peraltro basati sugli elencati accordi di carattere collettivo e provvedimenti ministeriali. E' stata, infatti, a disporre il distacco di ### in attuazione del progetto di CP_4 riorganizzazione – denominato “MERAS” – oggetto dell'accordo dell'agosto del 2011. Altrettanto può affermarsi per la collocazione in CIGS, anch'essa concordata, all'espressa finalità dell'accesso al prepensionamento, con le rappresentanze sindacali, tramite il verbale del dicembre dello stesso anno, seguito dal conforme provvedimento del Ministero del Lavoro del gennaio 2012. Nel medesimo verbale, si affermava la permanenza dell'interesse al distacco delle risorse destinate al pensionamento anticipato, al fine di garantirne l'occupazione.
che si concludeva a seguito dell'ulteriore provvedimento, mediante il quale la datrice di Per_2 lavoro comunicava a ### la sospensione in CIGS dal 21 al 27.6.2012. Risolto consensualmente il rapporto, ha provveduto direttamente ad inoltrare la CP_4 menzionata richiesta di pensionamento anticipato. Non vi sono, quindi, elementi per ravvisare in capo al dipendente distaccato l'affermato intento fraudolento, anche alla luce della successione cronologica degli eventi, che ha visto la cessione del rapporto e il contestuale distacco precedere di molti mesi l'epilogo della vicenda, culminata nel pensionamento anticipato. Durante tale arco temporale, sono intervenuti i due accordi collettivi sopra menzionati, attestanti lo specifico interesse datoriale al distacco basato sul descritto progetto organizzativo. In tale quadro, non è certamente possibile individuare in capo al lavoratore – coinvolto nell'operazione unitamente ad oltre settanta colleghi – la consapevolezza della sua natura fittizia e strumentale, sostenuta dall'odierno appellante. Né sorregge la tesi dell' l'affermata incompatibilità fra cassa integrazione e distacco, anche Pt_1 alla luce della circolare ministeriale, invocata dallo stesso nell'atto di appello. Pt_1
Occorre, infatti, ricordare la finalità di salvaguardia occupazionale, espressamente indicata nel citato accordo del 5.12.2011 (doc. 5 conv. I gr.), volta a garantire ai lavoratori distaccati la regolare erogazione delle ordinarie retribuzioni, a carico della distaccante v. lettera di distacco CP_4
1°.6.2011, doc. 15, I gr.), conformemente al disposto dell'art. 30, Dlgs 276/2003 Pt_1
Finalità che non contrasta con la circolare del Ministero del Lavoro n. 28 del 24/06/2005, la quale ha – anzi – illustrato le condizioni relative alla legittima possibilità del datore di lavoro di ricorrere al distacco dei propri dipendenti come alternativa al ricorso alla cassa integrazione guadagni. In tale documento, sono stati ribaditi i presupposti per la legittimità del distacco secondo la disciplina contenuta nell'art. 30 D. lgs. cit., quali la temporaneità e l'interesse del distaccante: elementi espressamente indicati, nel caso di specie, dal citato accordo sindacale, nella prospettiva di gruppo, correttamente evidenziata dal primo Giudice in coerenza con quanto previsto dal citato verbale del 5.12.2011. In tale atto negoziale collettivo viene, infatti, spiegato il collegamento fra i previsti distacchi ed il processo di riorganizzazione, espressamente accertato con il provvedimento autorizzativo della cassa integrazione, emesso dal competente Ministero il 13.1.2012. Nello specifico, l'art. 1 di tale decreto prevede che “è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 5.9.2011 al 4.9.2013, della e l'art. 3 conclude Controparte_4 affermando: “l'accertamento di cui al predetto art. 1 è finalizzato, altresì, al trattamento di pensionamento anticipato per un numero complessivo di n. 78 lavoratori poligrafici”. Nella citata circolare, viene, inoltre, ammessa la finalità di preservare l'occupazione e i livelli retributivi dei dipendenti, ravvisabile nella fattispecie oggetto di causa, nella quale l'effettiva incompatibilità fra i due istituti si manifesta unicamente al momento dell'effettiva sospensione del dipendente, disposta dalla datrice di lavoro tramite il provvedimento sopra citato. Tale provvedimento integra, pertanto, con tutta evidenza la revoca del distacco per fatti concludenti, individuata nella pronuncia di primo grado in modo pienamente condivisibile. La sospensione di ### in CIGS, per quanto di breve durata, è stata – tuttavia – effettiva e concomitante con la cessazione del suo impiego presso la distaccataria. Al dipendente – distaccato per oltre un anno e poi collocato in cassa integrazione prima della cessazione del rapporto, sempre in base a provvedimenti della datrice di lavoro basati su accordi collettivi e provvedimenti ministeriali – non appare in alcun modo ascrivibile una condotta di carattere fraudolento. Va, del resto, evidenziato come i requisiti formali per l'accesso al pensionamento anticipato fossero pacificamente sussistenti, per quanto in parte generati dall'articolata operazione sopra descritta, organizzata dalla datrice di lavoro e gestita a livello collettivo e ministeriale. La revoca del trattamento pensionistico, disposta dall' , in via di autotutela, nei riguardi di Pt_1
###, dopo oltre dieci anni dal suo riconoscimento, si pone, peraltro, in evidente contrasto con l'art. 21 nonies, l. n. 241/1990, secondo cui “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21- octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici” E', poi, prevista dal Regolamento dell'Istituto, richiamato dalla circolare n. 146/2006 (doc. 33 ric. I gr.), la necessità che l'esercizio del potere di autotutela avvenga entro “un ragionevole limite temporale dall'emanazione del provvedimento” ed in “assenza di situazioni giuridiche consolidate in favore degli interessati” (art. 6, comma 1, lett. c), tali da determinare in capo al destinatario il legittimo affidamento sulla conformità alle norme giuridiche del provvedimento emanato. “ Ebbene, in virtù delle considerazioni che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma, risultando assorbito e superato ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti. Le spese del grado, liquidate ai sensi del D.M. 147/22 in base al valore indeterminato della controversia ed all'assenza di istruttoria, seguono la soccombenza. L'odierno appellante è tenuto inoltre a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 302/25 del Tribunale di Pavia, che conferma. Condanna l'attuale appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfettario e oneri di legge. Dà atto della sussistenza a carico dell'attuale appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012. Milano, 11/11/25
IL CONSIGLIERE REL. LA PRESIDENTE Dott.ssa Susanna Mantovani Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 302/25, est. Dott.ssa Marcella Frangipani, posta in decisione all'udienza collegiale dell'11/11/25 e promossa
DA
(c.f. Parte_1
) – con sede in Roma, in persona del Presidente e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Milano, Via Savarè, n. 1, rappresentato e difeso, sia disgiuntamente che congiuntamente, dai suoi Procuratori Avv. Maria Grazia De Maestri, dall'Avv. Roberto Maio e dall'Avv. Antonio Del Gatto, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024, Repertorio n. 37875, Raccolta n. 7313, rogito Notaio di Roma Persona_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , nato a [...]_1 C.F._1 il 26.08.1962 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato su foglio separato ed allegato alla memoria di costituzione di secondo grado, dall'Avv. Tommaso Pio Lamonaca ed elettivamente domiciliato presso lo studio del detto difensore, sito in Margherita di Savoia alla P.zza Marconi n. 9
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento di tutte le domande, deduzioni ed eccezioni svolte nel presente atto di appello, ogni contraria istanza disattesa, riformare la sentenza n. 302/2025 del 13/07/2025 pronunciata dal Tribunale di Pavia, in funzione di Giudice del lavoro, nella causa R.G. 839/2023 e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza di tutte le domande avversarie, contenute e svolte nel ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio e, in particolare, così giudicare: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità del prepensionamento ex artt. 35 e 37 L. n. 416/1981 VO n. 13539447 goduto da (C.F. dal 01.10.2015; Controparte_1 C.F._1
2) accertare e dichiarare che alla data di presentazione della domanda di Controparte_1 pensionamento non possedeva i requisiti di legge per accedere al suddetto pensionamento, con conseguente legittimità dei provvedimenti di revoca/eliminazione della prestazione pensionistica da parte di fin dalla decorrenza;
Pt_1
3) per l'effetto accertare e dichiarare non dovute la prestazione pensionistica corrisposta a CP_1 ;
[...]
4) dichiarare tenuto alla restituzione degli importi indebitamente percepiti a titolo Controparte_1 di pensione;
5) condannare al pagamento delle spese legali in favore di . Controparte_1 Pt_1 In via istruttoria – omissis – “
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“Voglia l'Ecc.ma adita CORTE DI APPELLO, per le ragioni sopraesposte:
1) In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto ricorso in appello per violazione dell'art. 434 cpc, in quanto non è motivato in modo chiaro, sintetico e specifico;
2) In subordine, accertare e dichiarare l'inammissibilità e manifesta infondatezza del ricorso in appello, ex art. 431 bis cpc, in combinato disposto con l'art. 348 bis cpc, in quanto l'Ill.ma adita Corte di Appello di Milano ha già pronunciato in analoghi giudizi, concernenti altri colleghi dell'appellato, tre sentenze di rigetto di ogni richiesta formulata da controparte, i cui principi sono stati fatti propri del Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata;
3) In via istruttoria, accertare e dichiarare, ex art. 437 co.2 cpc, la inammissibilità delle richieste istruttorie formulate da controparte, con consequenziale non ammissione delle stesse, in quanto superflue e tendenti unicamente a mera perdita di tempo, perché concernenti la richiesta di ascolto dei testi indicati in primo grado su fatti non contestati, provati documentalmente dallo stesso appellato, che aveva lui stesso rappresentati nel ricorso introduttivo di quel giudizio;
4) Nel merito, rigettare l'appello proposto dall' avverso la Sentenza n. 302 emessa dal Tribunale Pt_1 di Pavia-Sezione Lavoro il 16.05.2025 e pubblicata il 13.07.2025, confermandola integralmente;
5) in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto dell'appellato a percepire sin dal 01.10.2015 la pensione INPS VO n. 1359447, per aver maturato i requisiti soggettivi ed oggettivi, nella sua qualità di lavoratore dipendente di azienda editoriale poligrafica, non sussistendo alcun elemento che possa far ritenere fittizi sia il suo trasferimento da a a seguito di CP_2 Controparte_3 cessione del suo contratto di lavoro, con decorrenza dal 01.12.2014, sia il suo distacco (ex art. 30 L. D.Lgs. 276/2003), disposto dalla presso a decorrere dal Controparte_4 CP_2 01.12.2014; 6) accertare e dichiarare che l' , essendo l'appellato (a seguito del termine del distacco il Pt_1 31.08.2014) stato posto in CIGS dalla società sua datrice di lavoro, , a Controparte_4 decorrere dal 03.09.2015 e sino al'11.09.2015 (per la durata di 9 giorni), in virtù dell'accordo sindacale sottoscritto presso il Ministero del Lavoro il 5 agosto 2013 ed alle leggi nn. 416/81 e 67/87, accoglieva legittimamente ed in virtù di accertata sussistenza de requisiti soggettivi ed oggettivi, la domanda di prepensionamento presentata dal , corrispondendogli i ratei CP_1 mensili con decorrenza 01.10.15, dichiarando, per l'effetto nullo/illegittimo/inefficace il provvedimento di revoca della pensione Categoria VO n. 13539447 comunicato allo stesso dall' di Legnano con PEC del 02.12.2022, in uno alla PEC del 31.01.2023, nonché tutti CP_5 Pt_1 i propedeutici e successivi atti adottati nella fattispecie dallo stesso , per mancanza/nullità, Pt_1 ovvero erronea/illegittima motivazione (ex artt. 27 septies e 27 noni 41/20), anche perché il semplice ricevimento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415 bis cpp, non può essere assolutamente equiparato a sentenza di condanna passata in giudicato, dichiarando altresì la legittimità dei pagamenti dei ratei della detta pensione corrisposti a decorrere dalla sua concessione sino all'attualità e quelli ancora a venire (oltre –per quanto possa servire- quelli corrisposti dal dì della revoca a giorno dell'accredito -in data 01.10.2025- dei ratei arretrati), con interessi e rivalutazione monetaria dal dì delle singole scadenze sino al soddisfo;
7) in subordine dichiarare la nullità (ex art. 3, D.Lgs. 241/90, in combinato disposto con il successivo art. 21 nonies co.2 bis) delle note del 02.12.2022 e del 31.01.2023 inviate dall'
[...]
di Legnano al ricorrente, per carenza di legittimazione in capo all' ad adottare CP_6 Pt_1 imenti di revoca della pensione e di restituzione della somma sinora perc (ex art. 1 bis D.L. 171/2002), per assenza di sentenza di condanna passata in giudicato che abbia accertato la responsabilità del ricorrente nell'aver partecipato all'adozione del provvedimento amministrativo concernente la liquidazione della pensione VO n. 13539447 sulla base di false rappresentazioni dei fatti ed in particolare dei requisiti atti a fargli all'epoca beneficiare della CIGS per nove giorni (dal 3 all'11 settembre 2015). Con vittoria di spese e compensi di giudizi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, decidendo sul ricorso presentato da - titolare dall'1/10/15 di pensione anticipata Controparte_1
Categoria VO n. 13539447, che era stata revocata dall' con note del 2/12/22 Pt_1
e del 31/1/23 comunicate a mezzo pec e richiesta di restituzione della somma di € 171.960,77 perché indebitamente percepita nel periodo 1/10/15-31/10/22, a seguito della disposta cancellazione della contribuzione figurativa per CIGS, sulla scorta di quanto rilevato dalla Procura della Repubblica di Roma nell'ambito del procedimento penale n. 10410/2018 RGNR, nel quale il predetto CP_1 figurava tra gli indagati per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 112, 640 comma 2 e 61 n. 7 c.p. “con riguardo al fittizio trasferimento e/o transito tra sedi e/o società del gruppo GEDI” - con la sentenza n. 302/25:
1) dichiarava cessata la materia del contendere riguardo alle domande attinenti la ripetizione delle somme corrisposte dall' al ricorrente a titolo di pensione fino Pt_1 alla revoca della stessa;
2) dichiarava il diritto del ricorrente a percepire la pensione Categoria VO n. 1359447 e pertanto dichiarava illegittimo il provvedimento di revoca adottato dall'ente previdenziale;
3) condannava l' a ripristinare il pagamento della pensione e a pagare al Pt_1 ricorrente i ratei maturati a partire dalla revoca, con interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4) compensava per un mezzo le spese di lite e condannava l' a rifondere al Pt_1 ricorrente la restante metà, liquidata in € 1.750,00 per compensi e in € 21,50 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi. Il giudice a quo richiamava innanzi tutto i fatti di causa:” Il ricorrente, CP_1
, ha prestato attività lavorativa come dipendente poligrafico presso che ha
[...] Controparte_2 ceduto il contratto di lavoro con decorrenza dal primo dicembre 2014 ad Controparte_4
(doc. 4 ricorrente); quest'ultima, con nota dello stesso primo dicembre 2014, ha temporaneamente distaccato il lavoratore presso il precedente datore di lavoro dalla medesima data del CP_2 primo dicembre 2014, sino al 31 agosto 2015 (doc. 6 ricorrente). Successivamente, finito il distacco, ha collocato il ricorrente in cassa integrazione guadagni straordinaria (di seguito, Controparte_4 per brevità, “CIGS”), a partire dal 3 settembre 2015 (doc. 7 ricorrente). Quattro giorni dopo, ossia il 7 settembre 2015, il ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto dall'11 settembre 2015 (doc. 8 ricorrente), ritenendo di aver maturato i requisiti minimi per accedere al prepensionamento agevolato, che – in esito alla domanda presentata dal dipendente – è stato effettivamente accordato dall'ente previdenziale con decorrenza dal primo ottobre 2015 (docc. 10 e 11 ricorrente). Il prepensionamento agevolato ex artt. 35 e 37 della L. n. 416/1981, a cui il lavoratore è stato ammesso, è stato, tuttavia, ritenuto in seguito illegittimo da parte dell' che, Pt_1 con comunicazioni del 2 dicembre 2022 (doc. 1 ricorrente) e del 31 gennaio 2023 (doc. 3 ricorrente), ha reso noto al pensionato di aver revocato la prestazione previdenziale, pretendendo, al contempo, la restituzione dell'importo di € 171.960,77, erogato nel periodo dal primo ottobre 2015 al 31 ottobre 2022 e reputato indebitamente corrisposto;
a sostegno delle proprie valutazioni l' ha citato l'esistenza di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma. Tale Pt_1 procedimento penale risulta avviato dalla Procura della Repubblica di Roma per il reato di truffa aggravata in danno dell' contestato, oltre che al ricorrente, a moltissimi altri indagati - a vario Pt_1 titolo - ai sensi degli agli artt. 81, 110, 112, 640 co. 2 e 61 n. 7 c.p. (v. docc. 12 ricorrente e docc. 9 e 10 resistente, nonché documento depositato il 6 maggio 2025 dalla medesima parte resistente)……
… l' ha sostenuto che il ricorrente avrebbe illegittimamente goduto del prepensionamento Pt_1 agevolato ex artt. 35 e 37 L. n. 416/1981 in quanto sarebbe stato posto in CIGS in modo fraudolento, al fine di realizzare un presupposto (ossia proprio lo stato di cassa integrazione) necessario per accedere al prepensionamento;
ha affermato che questa ricostruzione dei fatti troverebbe conferma nella circostanza che abbia continuato a lavorare per Controparte_1
, in virtù del distacco contestuale alla cessione del contratto, evidenziando come in tal CP_2 modo l'apparente passaggio ad fosse stato attuato in quanto quest'ultima società Controparte_4 aveva avuto accesso alla CIGS, anche con proroghe (v. doc. 14 di parte ricorrente e doc. 12 parte resistente); ha sostenuto, quindi, che tale passaggio, solo formale e non effettivo, fosse finalizzato all'accesso fraudolento all'ammortizzatore sociale e quindi al prepensionamento….” Tanto premesso, condivideva il percorso logico argomentativo seguito dalla Corte di Appello di Milano che si era pronunciata in analoghe fattispecie (cfr n. 253/25; n. 311/25; n. 349/25), che poneva a fondamento della decisione:
“Segnatamente, la Corte non ha condiviso la prospettazione, offerta dall' secondo cui i Pt_1 requisiti vantati dal lavoratore al fine di accedere al pensionamento anticipato sarebbero stati sussistenti solo in via apparente e formale, e ha rilevato l'impossibilità di ravvisare in capo al lavoratore una precisa volontà decettiva, 'alla luce del ruolo assunto dal pensionato nella vicenda, il cui svolgimento è riconducibile in modo determinante a provvedimenti datoriali, peraltro basati sugli elencati accordi di carattere collettivo e provvedimenti ministeriali'. Anche con riferimento al giudizio che ci occupa, tenendo conto dei fatti come sopra ricostruiti, il ricorrente è risultato effettivamente in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge: è stato dipendente di a partire dal primo dicembre 2014; dopo essere stato distaccato Controparte_4 temporaneamente presso è stato collocato in CIGS a partire dal 3 settembre 2015, in CP_2 conformità all'accordo sindacale sottoscritto presso il Ministero del lavoro il 5 agosto 2013; ha, infine, esercitato l'opzione per il prepensionamento nei termini e con le modalità di cui alla Legge 416/1981. Ancorché sia tutt'ora pendente davanti al Tribunale di Roma il procedimento penale volto ad accertare l'eventuale responsabilità dei numerosi soggetti coinvolti, non si colgono, allo stato, elementi per ravvisare in capo al ricorrente un intento fraudolento, in quanto la cessione del contratto e il contestuale distacco del lavoratore devono reputarsi ascrivibili allo specifico interesse datoriale di attuare il descritto programma riorganizzativo, come si evince dai Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Direzione Generale per le politiche attive e del lavoro n. 81068 del 17.04.2014, n. 90120 del 19.05.2015 e n. 92729 del 27.10.2015 (doc. 14 di parte ricorrente e docc. sub 6 di , accertanti la condizione di riorganizzazione aziendale della e Pt_1 Controparte_4 la facoltà per essa, operante nel capo editoriale, di porre i lavoratori, nelle misure prestabilite (rispettivamente per 53, 48 e 39 unità) in CGS, nonché la possibilità dei lavoratori medesimi di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato. Giova, inoltre, evidenziare che, indipendentemente dagli esiti del procedimento penale suddetto, i requisiti formali per l'accesso al pensionamento anticipato fossero pacificamente sussistenti al momento del riconoscimento del trattamento previdenziale, per quanto in parte generati dall'articolata operazione sopra descritta, organizzata dalla datrice di lavoro e gestita a livello collettivo e ministeriale. Co Le decisioni ministeriali sulla CIGS a favore di l'accordo sindacale presso il CP_4
Ministero (tra i documenti depositati sub 6 da parte resistente, oltre ai citati decreti ministeriali del 17 aprile 2014, del 19 maggio 2015 e del 27 ottobre 2015, v'è l'accordo sindacale del 5 agosto 2013) e il numero rilevantissimo dei soggetti coinvolti conduce a escludere, in capo ai dipendenti - come il ricorrente - privi di funzioni dirigenziali, la consapevolezza della natura fittizia e illecita della complessa operazione e, quindi, del distacco. Del resto, il distacco è stato temporaneo, nonché funzionale agli interessi sia di (che ha CP_2 potuto godere delle prestazioni del dipendente) sia di proprio nell'ambito della Controparte_4 riorganizzazione aziendale per la quale quest'ultima è stata ammessa, con più decreti, alla CIGS. Paiono dunque rispettati i presupposti richiesti dall'art. 30 del D. L.vo n. 276/2003 per il distacco, che non può, quindi, ritenersi illegittimo. Risulta dunque corretto ritenere che non difettassero i presupposti per la pensione anticipata richiesta e riconosciuta dall'ente previdenziale per più di sette anni…” Il giudice di prime cure dichiarava, invece, cessata la materia del contendere per quanto concerneva la asserita indebita percezione della somma di € 171,960,77, pari ai rati corrisposti al ricorrente prima della revoca del trattamento: “con memoria depositata il 27 maggio 2024, parte resistente ha depositato la comunicazione con la quale ha reso noto al ricorrente che il gruppo editoriale alle cui dipendenze egli aveva lavorato aveva risarcito i danni derivanti, all' dall'erogazione della pensione di cui si discute e pertanto Pt_1 ha ritenuto di definire la pratica d'indebito dando conto dell'intervenuto pagamento;
all'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno confermato l'intervenuta cessazione della materia del contendere che deve, conseguentemente, essere pronunciata.”
ha proposto appello, affidandosi ad un unico articolato motivo di gravame Pt_1
(pag. 25 e seg.): ”..la sentenza di primo grado non valorizza in alcun modo l'anomala, incongrua, circostanza, per cui sia stato distaccato dalla cessionaria presso la cedente lo stesso giorno CP_1 della cessione: tale circostanza, tuttavia, è la prova più evidente, che non vi fosse alcuna ragione, economica e giuridica, che potesse giustificare la cessione del lavoratore;
inesplicabilmente, tuttavia, il Giudice di primo grado non ha ritenuto di spendere nemmeno un cenno alla plateale illiceità dell'operazione contrattuale, come attuata dalle predette società. Irrilevante, piuttosto, come ripetutamente evidenziato nelle sentenze evocate già nella memoria di primo grado della difesa dell' e riportate nel presente atto di appello, è la pretesa buona fede Pt_1
– o comunque asserita mancanza di consapevolezza – da parte del lavoratore della illiceità dell'operazione compiuta, per quanto appaia francamente sconcertante l'asserzione secondo cui una persona di media cultura e avvedutezza, quale è senz'altro , non si renda conto che sia CP_1 completamente insensato essere distaccati presso la società, che, nello stesso giorno, ha ceduto il proprio contratto di lavoro. Pari ingenuità e inconsapevolezza, peraltro, non si è certo riscontrata nel lavoratore allorché si è trattato di cogliere, con molto tempismo e abilità, ma assai meno scrupolo, la possibilità di appropriarsi della pensione di vecchiaia anticipata in applicazione di una semisconosciuta norma di settore in virtù del meccanismo “formale” congegnato ai danni dell' Si segnala, piuttosto, Pt_1 come nella sentenza 14517/20 del 09.07.2020, la Corte di Cassazione adita su ricorso dell'ente che ha dedotto violazione degli artt. 13 legge 412/91, 52 legge 88/89 e 2033 c.c. ha accolto le difese di confermando l'obbligo dei pensionati di restituire le somme indebite percepite…… Pt_1
Nessun rilievo, quindi, assume, nella presente vicenda, lo stato di buona o mala fede del percipiente (in ordine al) la prestazione indebita. In sintesi, a smentita delle argomentazioni, che si leggono nella sentenza, che qui si censura, la sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti volti a comprovare la posizione dell' sono Pt_1 da ravvisare nella pacifica circostanza che non abbia mai lavorato per la cessionaria del CP_1 proprio contratto di lavoro e che le ragioni oggettive del trasferimento non solo non risultano esplicitate, ma sono, anzi, senz'altro insussistenti, se solo si consideri che la società cessionaria presentava esuberi e la contestualità della complessiva operazione di trasferimento-distacco, oltre all'esistenza di plurime posizioni analoghe a quella del ricorrente che dimostrano come l'operazione compiuta non fosse isolata, ma si inserisse in un più ampio disegno aziendale di risparmio sui costi del personale ai danni dell' pertanto, stante il carattere fraudolento Pt_1 dell'operazione, come emerge in modo oggettivo e irrefutabile, è piena la prova dell'indebito collocamento in CIGS dell'appellato e del suo diritto al prepensionamento. In tale contesto, dunque, pur dandosi ammesso, in denegata ipotesi, che sia stato posto CP_1
“involontariamente” nelle condizioni di beneficiare del pensionamento anticipato in quanto asseritamente inconsapevole della complessiva operazione fraudolenta, finalizzata ad un evidente risparmio di costi per il datore di lavoro, è appena il caso di osservare che nessun rilievo può comunque attribuirsi alla dedotta buona fede di controparte in punto di asserito diritto al prepensionamento. La mera assenza del dolo, infatti, non è certo idonea a costituire il diritto al pensionamento anticipato…”
resiste in giudizio, eccependo preliminarmente la Controparte_1 inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c., poiché “ difformemente da quanto disposto dalla norma, non sono indicate né le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado e né tantomeno le violazioni di leggi denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”; e altresì per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., poiché “l'adita Ill.ma Corte di Appello di Milano ha deciso situazioni analoghe a quella di , in quanto concernenti colleghi dello stesso, appartenenti Controparte_1 allo stesso gruppo editoriale e coinvolti nella medesima vicenda”. Eccepisce poi la inammissibilità delle istanze istruttorie avanzate da controparte, in quanto vertono su circostanze incontestate o documentali: “alla udienza del 23.01.2024, tenutasi in stanza virtuale innanzi al Tribunale di Pavia-Giudice del Lavoro il difensore di , si opponeva alla ammissione delle prove orali, giacché “riguardano Controparte_1 circostanze non contestate”, tanto è vero che il Giudice “ritiene superflue le prove orali”. Difende, comunque, nel merito la sentenza impugnata, richiamando la difesa articolata in primo grado. All'udienza dell'11/11/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute della legittimità del provvedimento di revoca della pensione anticipata Cat. VO n. 13539447 a seguito della cancellazione della contribuzione figurativa per CIGS - concessa con decorrenza dal 3/9/15 alla di Controparte_4 cui era dipendente dall'1/12/14 in forza di cessione del Controparte_1 contratto di lavoro - cancellazione che ha comportato automaticamente il venir meno del diritto alla suddetta pensione che l'attuale appellato aveva ottenuto grazie alla fruizione del trattamento integrativo della (può invece ritenersi Pt_2 coperta da giudicato interno la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla ripetizione di indebito, poiché l' nonostante insista nelle Pt_1 conclusioni rassegnate per l'accoglimento di detta domanda, non ha formulato sul punto alcun motivo di gravame). Su una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente - sia per le vicende fattuali, come in questo caso pacifiche e documentali, sia per le questioni di diritto, identiche a quelle qui prospettate - si è già pronunciata questa Corte territoriale con la sentenza n. 253/25 con argomentazioni che non sono inficiate dalle censure ora formulate dall' e che vengono di seguito riportate Pt_1 ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Le motivazioni, in base alle quali il TRIBUNALE ha ritenuto detta revoca illegittima resistono, ad avviso della Corte, alle censure svolte dall' nell'atto di impugnazione, incentrate Pt_1 sull'affermata natura fraudolenta dell'operazione sopra descritta, culminata nel pensionamento anticipato di ### in base alla disciplina riservata al settore poligrafico. Tale prospettazione non può, ad avviso della Corte, essere condivisa, alla luce del ruolo assunto dal pensionato nella vicenda, il cui svolgimento è riconducibile in modo determinante a provvedimenti datoriali, peraltro basati sugli elencati accordi di carattere collettivo e provvedimenti ministeriali. E' stata, infatti, a disporre il distacco di ### in attuazione del progetto di CP_4 riorganizzazione – denominato “MERAS” – oggetto dell'accordo dell'agosto del 2011. Altrettanto può affermarsi per la collocazione in CIGS, anch'essa concordata, all'espressa finalità dell'accesso al prepensionamento, con le rappresentanze sindacali, tramite il verbale del dicembre dello stesso anno, seguito dal conforme provvedimento del Ministero del Lavoro del gennaio 2012. Nel medesimo verbale, si affermava la permanenza dell'interesse al distacco delle risorse destinate al pensionamento anticipato, al fine di garantirne l'occupazione.
che si concludeva a seguito dell'ulteriore provvedimento, mediante il quale la datrice di Per_2 lavoro comunicava a ### la sospensione in CIGS dal 21 al 27.6.2012. Risolto consensualmente il rapporto, ha provveduto direttamente ad inoltrare la CP_4 menzionata richiesta di pensionamento anticipato. Non vi sono, quindi, elementi per ravvisare in capo al dipendente distaccato l'affermato intento fraudolento, anche alla luce della successione cronologica degli eventi, che ha visto la cessione del rapporto e il contestuale distacco precedere di molti mesi l'epilogo della vicenda, culminata nel pensionamento anticipato. Durante tale arco temporale, sono intervenuti i due accordi collettivi sopra menzionati, attestanti lo specifico interesse datoriale al distacco basato sul descritto progetto organizzativo. In tale quadro, non è certamente possibile individuare in capo al lavoratore – coinvolto nell'operazione unitamente ad oltre settanta colleghi – la consapevolezza della sua natura fittizia e strumentale, sostenuta dall'odierno appellante. Né sorregge la tesi dell' l'affermata incompatibilità fra cassa integrazione e distacco, anche Pt_1 alla luce della circolare ministeriale, invocata dallo stesso nell'atto di appello. Pt_1
Occorre, infatti, ricordare la finalità di salvaguardia occupazionale, espressamente indicata nel citato accordo del 5.12.2011 (doc. 5 conv. I gr.), volta a garantire ai lavoratori distaccati la regolare erogazione delle ordinarie retribuzioni, a carico della distaccante v. lettera di distacco CP_4
1°.6.2011, doc. 15, I gr.), conformemente al disposto dell'art. 30, Dlgs 276/2003 Pt_1
Finalità che non contrasta con la circolare del Ministero del Lavoro n. 28 del 24/06/2005, la quale ha – anzi – illustrato le condizioni relative alla legittima possibilità del datore di lavoro di ricorrere al distacco dei propri dipendenti come alternativa al ricorso alla cassa integrazione guadagni. In tale documento, sono stati ribaditi i presupposti per la legittimità del distacco secondo la disciplina contenuta nell'art. 30 D. lgs. cit., quali la temporaneità e l'interesse del distaccante: elementi espressamente indicati, nel caso di specie, dal citato accordo sindacale, nella prospettiva di gruppo, correttamente evidenziata dal primo Giudice in coerenza con quanto previsto dal citato verbale del 5.12.2011. In tale atto negoziale collettivo viene, infatti, spiegato il collegamento fra i previsti distacchi ed il processo di riorganizzazione, espressamente accertato con il provvedimento autorizzativo della cassa integrazione, emesso dal competente Ministero il 13.1.2012. Nello specifico, l'art. 1 di tale decreto prevede che “è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 5.9.2011 al 4.9.2013, della e l'art. 3 conclude Controparte_4 affermando: “l'accertamento di cui al predetto art. 1 è finalizzato, altresì, al trattamento di pensionamento anticipato per un numero complessivo di n. 78 lavoratori poligrafici”. Nella citata circolare, viene, inoltre, ammessa la finalità di preservare l'occupazione e i livelli retributivi dei dipendenti, ravvisabile nella fattispecie oggetto di causa, nella quale l'effettiva incompatibilità fra i due istituti si manifesta unicamente al momento dell'effettiva sospensione del dipendente, disposta dalla datrice di lavoro tramite il provvedimento sopra citato. Tale provvedimento integra, pertanto, con tutta evidenza la revoca del distacco per fatti concludenti, individuata nella pronuncia di primo grado in modo pienamente condivisibile. La sospensione di ### in CIGS, per quanto di breve durata, è stata – tuttavia – effettiva e concomitante con la cessazione del suo impiego presso la distaccataria. Al dipendente – distaccato per oltre un anno e poi collocato in cassa integrazione prima della cessazione del rapporto, sempre in base a provvedimenti della datrice di lavoro basati su accordi collettivi e provvedimenti ministeriali – non appare in alcun modo ascrivibile una condotta di carattere fraudolento. Va, del resto, evidenziato come i requisiti formali per l'accesso al pensionamento anticipato fossero pacificamente sussistenti, per quanto in parte generati dall'articolata operazione sopra descritta, organizzata dalla datrice di lavoro e gestita a livello collettivo e ministeriale. La revoca del trattamento pensionistico, disposta dall' , in via di autotutela, nei riguardi di Pt_1
###, dopo oltre dieci anni dal suo riconoscimento, si pone, peraltro, in evidente contrasto con l'art. 21 nonies, l. n. 241/1990, secondo cui “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21- octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici” E', poi, prevista dal Regolamento dell'Istituto, richiamato dalla circolare n. 146/2006 (doc. 33 ric. I gr.), la necessità che l'esercizio del potere di autotutela avvenga entro “un ragionevole limite temporale dall'emanazione del provvedimento” ed in “assenza di situazioni giuridiche consolidate in favore degli interessati” (art. 6, comma 1, lett. c), tali da determinare in capo al destinatario il legittimo affidamento sulla conformità alle norme giuridiche del provvedimento emanato. “ Ebbene, in virtù delle considerazioni che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma, risultando assorbito e superato ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti. Le spese del grado, liquidate ai sensi del D.M. 147/22 in base al valore indeterminato della controversia ed all'assenza di istruttoria, seguono la soccombenza. L'odierno appellante è tenuto inoltre a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 302/25 del Tribunale di Pavia, che conferma. Condanna l'attuale appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfettario e oneri di legge. Dà atto della sussistenza a carico dell'attuale appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012. Milano, 11/11/25
IL CONSIGLIERE REL. LA PRESIDENTE Dott.ssa Susanna Mantovani Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni