TRIB
Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2024, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3142/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del Giudice dott.
Vincenzo Del Sorbo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello, iscritta al n.3142 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, ritenuta in decisione su conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del 25.01.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt.190 e 352 c.p.c. come da ordinanza resa in data 01.03.2024 vertente,
TRA
, elettivamente domiciliato in Pompei alla via Aldo Moro I Traversa Parte_1
n.18/B, presso lo studio dell'avv. Stefano Vercellone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta a margine del presente atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
nella qualità di impresa designata alla gestione del Controparte_1
F.G.V.S. in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via Generale Orsini
n.5, presso l'avv. Maurizio Messuri che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla copia della comparsa di costituzione in appello
APPELLATA - CONTUMACE CP_2
NONCHE'
, (c.f. ) CP_3 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
1 R.G.A.C. n. 3142/2022
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1966/2022 del Giudice di Pace di Torre Annunziata.
Conclusioni: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale di trattazione cartolare del 25.01.2023con assegnazione dei termini ex artt.190 e 352 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appellante come in epigrafe indicato conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, nella CP_3 qualità di proprietaria dell'autovettura Nissan Micra tg.DH528ER e nella Controparte_1
spiegata qualità di FGVS in persona del legale rapp.te p.t., , per ivi sentirli condannare, in solido fra loro e previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente della predetta autovettura risultata sprovvista di copertura assicurativa nella causazione del sinistro dedotto in lite, al risarcimento dei danni in suo favore per le lesioni personali subite in conseguenza del sinistro verificatosi in data 25.07.2017, alle ore 12:30 circa, nel Comune di
Castellammare di Stabia alla via Tavernola.
Nello specifico, assumeva l'attore in primo grado che, nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, si trovava alla guida del motociclo tipo Piaggio tg. DE26925 di proprietà di e stava percorrendo a velocità moderata la predetta strada allorquando CP_4 rimaneva vittima di un incidente stradale causato dall'esclusiva responsabilità dell'autovettura Nissan Micra tg.DH528ER di proprietà di il cui CP_3
conducente , sopraggiungendo da tergo ad elevata velocità , in spregio alla Parte_2 normativa in ordine all'osservanza della distanza di sicurezza, finiva per impattare il motociclo attoreo che, in conseguenza dell'urto subito, perdeva l'equilibrio rovinando al suolo sul lato sinistro unitamente all'istante che riportava gravi lesioni personali.
Deduceva l'attore che per le lesioni personali subite si recava presso il presidio ospedaliero
” di Castellammare di Stabia ove gli veniva diagnosticato “Trauma contusivo Org_1 ginocchio sinistro e spalla sx, escoriazioni multiple” come da verbale di p.s n.41175 del
25.07.2017 che allegava alla produzione di primo grado.
Radicatasi la lite, entrambi i convenuti ritualmente evocati in giudizio non si costituivano ed il giudice di pace di Torre Annunziata, - in persona della dott. Tommaso Pentangelo - all'esito dell'istruttoria orale rinviava la causa per le conclusioni e la discussione all'udienza del 23.11.2021 ove riservava la stessa in decisione.
Con sentenza n. 1966/2022, emessa in data 01.12.2021 e depositata in data 19.04.2022 nell'ambito del procedimento civile recante R.G. n.9021/2019, il giudice di pace - in
2 R.G.A.C. n. 3142/2022
persona del dott. Pentangelo - previa declaratoria di contumacia di entrambi i convenuti ritualmente evocati in giudizio, accoglieva la domanda attorea ed accertata l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Nissan Micra di proprietà di CP_3 nella causazione del verificarsi del sinistro oggetto di causa, condannava quest'ultima in solido con la compagnia assicurativa FGVS in p.l.r.p.t., al pagamento in Controparte_1 favore dell'attore dell'importo pari ad euro 500,00 per le lesioni personali subite in conseguenza dell'accertato sinistro oltre interessi legali dalla domanda, regolando di conseguenza le spese di lite in favore del legale dichiaratosi antistatario liquidate nel complessivo importo pari ad euro 450,00 di cui euro 50,00 per spese, ed il restante per competenze, oltre iva ,cpa e rimborso forfettario come per legge.
Avverso la suddetta sentenza con atto di citazione in appello ritualmente notificato a mezzo pec il 06/06/2022 alla compagnia assicurativa nella spiegata qualità di Fondo nonché in rinotifica in data 24.11.2022 al responsabile civile ha proposto gravame CP_3
dolendosi con un primo motivo di gravame della erronea Parte_1
quantificazione delle lesioni personali subite come operata dal giudicante che, in sede di liquidazione del quantum debeatur, aveva provveduto a riconoscere in via equitativa all'odierno appellante soltanto l'invalidità temporanea e non quella permanente e come tale riduttiva e non proporzionata secondo la prospettazione attorea alla effettiva entità delle lesioni personali patite in conseguenza del sinistro stradale occorso.
Con un secondo motivo di gravame l'odierno appellante censurava poi l'omessa motivazione circa la mancata ammissione della invocata consulenza medico legale, la quale, se esperita, avrebbe certamente consentito una stima più obiettiva delle lesioni personali riportate dall'attore provenendo da un soggetto in possesso di specifiche competenze.
Chiedeva pertanto in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condannarsi gli appellati come in epigrafe indicati, in solido tra loro, al pagamento integrale in suo favore dell' importo complessivo pari ad euro 5.200,00 comprensivo della somma di euro 500,00 già riconosciuta in primo grado, per le lesioni personali patite in conseguenza dell'accertato sinistro stradale, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione in favore del difensore dichiaratosene antistatario.
3 R.G.A.C. n. 3142/2022
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.10.2022 si costituiva la compagnia assicurativa nella spiegata qualità di FGVS in persona del legale rapp.te p.t., la quale resistendo alle avverse difese eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.348 bis e 348 ter c.p.c.; nel merito, concludeva per il rigetto dell'appello attesa la sua infondatezza con conferma della impugnata sentenza con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello.
Radicatasi la lite, all'udienza cartolare del 08.11.2022 il giudicante autorizzava l'appellante alla rinotifica dell'atto di citazione in appello al responsabile civile non costituitosi rinviando all'uopo all'udienza cartolare del 20.04.2023.
Indi, acquisito il fascicolo di ufficio di primo grado, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del 25.01.2024, l'odierno giudicante riservava la causa in decisione previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi degli artt.190 e 354 c.p.c. come da ordinanza resa in data
01.03.2024 all'esito della trattazione cartolare della predetta udienza.
Nonostante la regolarità della rinotifica dell'atto di citazione in appello nei suoi confronti, non si costituiva nel presente grado di giudizio quale responsabile civile CP_3
sicché se ne deve dichiarare la contumacia anche per il presente grado di giudizio.
2. in rito
Preliminarmente va dato atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3.Nel merito
3.1. Sulla omessa, insufficiente nonché contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.
Va preliminarmente disatteso il motivo di appello concernente l'omessa, l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
E' pacifico, infatti, che “ il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art.360 n.5, c.p.c., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio
4 R.G.A.C. n. 3142/2022
convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè
l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata.
Questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne
l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova” ( cfr.
Cass.civ. sez.lav., n.6064 del 06.04.2008, la quale conferma un indirizzo da tempo consolidato;
in senso conforme, ex plurimis: Cass. N.18709/2007; cass.civ. n.17477/2007;
Cass.n.11193/2007, che dopo aver ribadito che il vizio ex art.360 n.5 cp.c. non sussiste quando sia comunque desumibile dalla motivazione la ragione per la quale ogni contraria prospettazione sia stata disattesa, aggiunge anche che il giudice non ha l'obbligo di esaminare tutti gli argomenti logici e giuridici prospettati dalle parti per sostenere le loro domande ed eccezioni).
Ciò detto, osserva l'adito tribunale come la motivazione della impugnata sentenza sia congrua, logica, puntualmente rispondente ai fatti di causa nonché all'applicazione alla fattispecie concreta delle relative norme di diritto, per cui non è passibile di censura alcuna.
3.2 sull'arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie –- sull'omesso riconoscimento del danno biologico permanente.
L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato con conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Infondate sono le censure mosse alla sentenza di primo grado, riassumibili nella violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e nella conseguente erronea pronuncia del giudice di prime cure in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie.
In particolare, l'odierno appellante ha dedotto come il giudice di prime cure, pur pervenendo ad una sentenza di accoglimento della domanda risarcitoria, sia incorso in errore con precipuo riferimento alla liquidazione dei pregiudizi subiti in conseguenza del sinistro stradale oggetto di causa avendo ritenuto meritevole di riconoscimento il solo danno biologico da inabilità temporanea non riconoscendo in suo favore alcun postumo di natura permanente.
5 R.G.A.C. n. 3142/2022
In altri termini, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure, dopo aver ritenuto provato in punto di an la domanda attorea ed accertata l'esclusiva responsabilità del responsabile civile nella produzione del sinistro, per quanto attiene al quantum, invece, l'abbia accolta liquidando in suo favore, in via equitativa, per le lesioni personali subite in conseguenza del sinistro , un importo minore e precisamente pari ad euro 500,00 in luogo della maggiore somma pari ad euro 5.200,00 comprensiva del danno biologico permanente erroneamente non riconosciuto dal giudice di prime cure.
A sostegno del proprio assunto l'appellante ha dedotto che dalle risultanze istruttorie ed in particolare dalla risonanza magnetica prodotta in giudizio era emersa in maniera inconfutabile la prova certa di un danno da postumi permanente come tale meritevole di ristoro.
Ciò dedotto, l'appellante chiedeva all'adito tribunale una nuova e diversa valutazione dei dati processuali.
Orbene ciò esposto, deve rilevarsi che diversamente da quanto sostenuto dall'appellante,
l'adito tribunale non può che condividere il percorso logico argomentativo seguito dal giudicante in sede di determinazione dei danni risarcibili e ciò anche alla luce delle ulteriori ragioni di seguito illustrate.
Dalla disamina della impugnata sentenza risulta ampiamente motivato da parte del giudicante l'insussistenza nella fattispecie in esame di un danno permanente alla salute suscettibile di ristoro attesa l'impossibilità di determinare l'esistenza di postumi permanenti sulla base del materiale probatorio in atti.
Nella impugnata sentenza in merito alla valutazione delle lesioni patite dall'attore, il giudice di pace correttamente rileva che “le lesioni riportate dalla risonanza magnetica datata
09.10.2017 ovvero 65 giorni dopo l'incidente, non risultano dal verbale di pronto soccorso, pertanto, come più volte ribadito, non ritiene provato il nesso eziologico tra l'evento e le lesioni riportate dal centro privato”.
Sicché, sulla base del referto di pronto soccorso del 25.07.2015 che diagnosticava “ trauma contusivo ginocchio e spalla sx” ha ritenuto provato e come tale suscettibile di ristoro il solo danno biologico temporaneo provvedendo a riconoscere all'attore in via equitativa l'importo pari ad euro 500,00.
Sul punto, giova ribadire che costituisce ius receptum il principio secondo il quale il risarcimento di qualsiasi danno, compreso quello alla salute, postula che chi lo invochi ne dia una dimostrazione ragionevole (cfr. Cassazione civile sez.III, ord. n. 26249 del 16.10.2019).
6 R.G.A.C. n. 3142/2022
L'art. 139 c. 2 del Cod.Ass. private stabilisce che le lesioni di lieve entità siano irrisarcibili, se non suscettibili di un accertamento medico-legale. Pertanto, il pregiudizio patito deve essere dimostrato non sulla base delle dichiarazioni soggettive della vittima, ma seguendo una corretta criteriologia medico-legale. Tuttavia, l'esistenza di un danno permanente alla salute può ammettersi anche in assenza di esami strumentali (come radiografia, risonanza magnetica, TAC), purché ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti della sua sussistenza e della sua genesi causale.
La ratio della norma consiste nell'evitare le truffe assicurative e nel richiamare gli operatori del diritto (quali i medici legali, gli avvocati e i magistrati) al dovere di zelo nella liquidazione del danno alla salute. Infatti, le richieste di risarcimento per lesioni di lieve entità (pari o inferiori al 9%) sono statisticamente le più numerose;
ne consegue che, nonostante il loro modesto contenuto economico, comportino ingenti costi per la collettività.
Nel caso in esame, il giudice di prime cure ha fatto buon governo dei principi suindicati ritenendo insussistente il danno permanente alla salute attesa l'impossibilità, sulla base del solo verbale di pronto soccorso, di determinare l'esistenza di postumi permanenti ritenendo al contempo che alcuna valenza probatoria poteva riconoscersi alla risonanza magnetica versata in atti poiché effettuata dall'attore a distanza di più di due mesi rispetto al momento in cui si era verificato il sinistro stradale.
Sul punto, i giudici di legittimità affermano che “un danno di cui sia impossibile stabilire non già il suo esatto ammontare, ma la sua stessa esistenza, è per ciò solo un danno irrisarcibile”, rectius non è nemmeno un danno in senso giuridico.
Nel caso in esame in cui si tratta di una lesione alla salute (i postumi di un trauma contusivo), l'appellante avrebbe dovuto dimostrarne l'esistenza, atteso che, «non è pensabile che possa pretendersi il risarcimento di danni semplicemente ipotizzati, temuti, eventuali, supposti, possibili ma non probabili».
Deve aggiungersi a parere dello scrivente come dalla disamina del referto ospedaliero emerga effettivamente un quadro clinico di non particolare complessità e gravità, né produttivo di danno biologico permanente, non risultando peraltro provato che l'appellante abbia fatto uso di reggispalla e ginocchiera pure prescritto dal medico in sede di consulenza orto- traumatologica (cfr. consulenza a firma della dott.ssa asl na3 sud del Persona_1
28.07.2017).
Nel caso di specie, dalla disamina della impugnata sentenza appare evidente come il giudicante si sia uniformato ai principi di diritto su illustrati e che debba pertanto
7 R.G.A.C. n. 3142/2022
considerarsi esente da vizi non costituendo un asserto arbitrario ma risultando strutturato sulla base di criteri valutativi collegati alle emergenze probatorie emerse.
Per tutte le ragioni suesposte si impone pertanto il rigetto del primo motivo di gravame con conferma sul punto della impugnata sentenza essendosi il giudice uniformato ai superiori principi motivando ampiamente, dopo aver esaminato tutte le prove offerte in giudizio, le ragioni che l'hanno condotto al riconoscimento in favore dell'appellante del solo danno da invalidità temporanea per le lesioni subite in conseguenza del sinistro stradale.
Ogni altra questione resta assorbita.
4. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello
La censura resta assorbita per il rigetto nel merito
In ogni caso andava evidenziato che andava meglio approfondito il rilievo di mancanza di specificità dei motivi d'appello.
E' vero che l'appello costituisce una revisio prioris istantiae e non è a “critica vincolata” ma comunque esso (per il fondamentale richiamo che il 342 fa all'art. 163) deve contenere la
“esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti …. costituenti le ragioni della domanda”
(inciso immutato anche dopo la c.d. Riforma Cartabia).
Quindi dal momento che l'appellante contesta il ragionamento del GdP che ha ritenuto che le lesioni non abbiano causato postumi invalidanti occorre quanto meno indicare il tipo di lesioni che invece si ritiene che la parte abbia patito e che hanno (in ipotesi) determinato l'esistenza di postumi.
Tale specificazione non minimamente contenuta nell'atto d'appello
5. Sulle spese processuali del presente grado di giudizio
Ricorono motivi di equità sostanziale (sia in relazione alla scarsa rilevanza economica della controversia sia per l'equivocità del materiale probatorio addotto per quel che concerne la quantificazione del danno) per l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese di lite.
Stante l'integrale rigetto dell'impugnazione, ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 con cui è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
8 R.G.A.C. n. 3142/2022
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella qualità di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1
sentenza di primo grado n. 1966/2022 emessa in data 01.12.2021 e depositata in data
19.04.2022 dal Giudice di Pace di Torre Annunziata;
- dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese del presente grado;
- dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico di Parte_1 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002;
Così deciso in Torre Annunziata, addì 3.6.2024.
Il giudice dott. Vincenzo Del Sorbo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del Giudice dott.
Vincenzo Del Sorbo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello, iscritta al n.3142 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, ritenuta in decisione su conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del 25.01.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt.190 e 352 c.p.c. come da ordinanza resa in data 01.03.2024 vertente,
TRA
, elettivamente domiciliato in Pompei alla via Aldo Moro I Traversa Parte_1
n.18/B, presso lo studio dell'avv. Stefano Vercellone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta a margine del presente atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
nella qualità di impresa designata alla gestione del Controparte_1
F.G.V.S. in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via Generale Orsini
n.5, presso l'avv. Maurizio Messuri che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla copia della comparsa di costituzione in appello
APPELLATA - CONTUMACE CP_2
NONCHE'
, (c.f. ) CP_3 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
1 R.G.A.C. n. 3142/2022
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1966/2022 del Giudice di Pace di Torre Annunziata.
Conclusioni: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale di trattazione cartolare del 25.01.2023con assegnazione dei termini ex artt.190 e 352 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appellante come in epigrafe indicato conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, nella CP_3 qualità di proprietaria dell'autovettura Nissan Micra tg.DH528ER e nella Controparte_1
spiegata qualità di FGVS in persona del legale rapp.te p.t., , per ivi sentirli condannare, in solido fra loro e previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente della predetta autovettura risultata sprovvista di copertura assicurativa nella causazione del sinistro dedotto in lite, al risarcimento dei danni in suo favore per le lesioni personali subite in conseguenza del sinistro verificatosi in data 25.07.2017, alle ore 12:30 circa, nel Comune di
Castellammare di Stabia alla via Tavernola.
Nello specifico, assumeva l'attore in primo grado che, nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, si trovava alla guida del motociclo tipo Piaggio tg. DE26925 di proprietà di e stava percorrendo a velocità moderata la predetta strada allorquando CP_4 rimaneva vittima di un incidente stradale causato dall'esclusiva responsabilità dell'autovettura Nissan Micra tg.DH528ER di proprietà di il cui CP_3
conducente , sopraggiungendo da tergo ad elevata velocità , in spregio alla Parte_2 normativa in ordine all'osservanza della distanza di sicurezza, finiva per impattare il motociclo attoreo che, in conseguenza dell'urto subito, perdeva l'equilibrio rovinando al suolo sul lato sinistro unitamente all'istante che riportava gravi lesioni personali.
Deduceva l'attore che per le lesioni personali subite si recava presso il presidio ospedaliero
” di Castellammare di Stabia ove gli veniva diagnosticato “Trauma contusivo Org_1 ginocchio sinistro e spalla sx, escoriazioni multiple” come da verbale di p.s n.41175 del
25.07.2017 che allegava alla produzione di primo grado.
Radicatasi la lite, entrambi i convenuti ritualmente evocati in giudizio non si costituivano ed il giudice di pace di Torre Annunziata, - in persona della dott. Tommaso Pentangelo - all'esito dell'istruttoria orale rinviava la causa per le conclusioni e la discussione all'udienza del 23.11.2021 ove riservava la stessa in decisione.
Con sentenza n. 1966/2022, emessa in data 01.12.2021 e depositata in data 19.04.2022 nell'ambito del procedimento civile recante R.G. n.9021/2019, il giudice di pace - in
2 R.G.A.C. n. 3142/2022
persona del dott. Pentangelo - previa declaratoria di contumacia di entrambi i convenuti ritualmente evocati in giudizio, accoglieva la domanda attorea ed accertata l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Nissan Micra di proprietà di CP_3 nella causazione del verificarsi del sinistro oggetto di causa, condannava quest'ultima in solido con la compagnia assicurativa FGVS in p.l.r.p.t., al pagamento in Controparte_1 favore dell'attore dell'importo pari ad euro 500,00 per le lesioni personali subite in conseguenza dell'accertato sinistro oltre interessi legali dalla domanda, regolando di conseguenza le spese di lite in favore del legale dichiaratosi antistatario liquidate nel complessivo importo pari ad euro 450,00 di cui euro 50,00 per spese, ed il restante per competenze, oltre iva ,cpa e rimborso forfettario come per legge.
Avverso la suddetta sentenza con atto di citazione in appello ritualmente notificato a mezzo pec il 06/06/2022 alla compagnia assicurativa nella spiegata qualità di Fondo nonché in rinotifica in data 24.11.2022 al responsabile civile ha proposto gravame CP_3
dolendosi con un primo motivo di gravame della erronea Parte_1
quantificazione delle lesioni personali subite come operata dal giudicante che, in sede di liquidazione del quantum debeatur, aveva provveduto a riconoscere in via equitativa all'odierno appellante soltanto l'invalidità temporanea e non quella permanente e come tale riduttiva e non proporzionata secondo la prospettazione attorea alla effettiva entità delle lesioni personali patite in conseguenza del sinistro stradale occorso.
Con un secondo motivo di gravame l'odierno appellante censurava poi l'omessa motivazione circa la mancata ammissione della invocata consulenza medico legale, la quale, se esperita, avrebbe certamente consentito una stima più obiettiva delle lesioni personali riportate dall'attore provenendo da un soggetto in possesso di specifiche competenze.
Chiedeva pertanto in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condannarsi gli appellati come in epigrafe indicati, in solido tra loro, al pagamento integrale in suo favore dell' importo complessivo pari ad euro 5.200,00 comprensivo della somma di euro 500,00 già riconosciuta in primo grado, per le lesioni personali patite in conseguenza dell'accertato sinistro stradale, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione in favore del difensore dichiaratosene antistatario.
3 R.G.A.C. n. 3142/2022
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.10.2022 si costituiva la compagnia assicurativa nella spiegata qualità di FGVS in persona del legale rapp.te p.t., la quale resistendo alle avverse difese eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.348 bis e 348 ter c.p.c.; nel merito, concludeva per il rigetto dell'appello attesa la sua infondatezza con conferma della impugnata sentenza con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello.
Radicatasi la lite, all'udienza cartolare del 08.11.2022 il giudicante autorizzava l'appellante alla rinotifica dell'atto di citazione in appello al responsabile civile non costituitosi rinviando all'uopo all'udienza cartolare del 20.04.2023.
Indi, acquisito il fascicolo di ufficio di primo grado, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del 25.01.2024, l'odierno giudicante riservava la causa in decisione previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi degli artt.190 e 354 c.p.c. come da ordinanza resa in data
01.03.2024 all'esito della trattazione cartolare della predetta udienza.
Nonostante la regolarità della rinotifica dell'atto di citazione in appello nei suoi confronti, non si costituiva nel presente grado di giudizio quale responsabile civile CP_3
sicché se ne deve dichiarare la contumacia anche per il presente grado di giudizio.
2. in rito
Preliminarmente va dato atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3.Nel merito
3.1. Sulla omessa, insufficiente nonché contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.
Va preliminarmente disatteso il motivo di appello concernente l'omessa, l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
E' pacifico, infatti, che “ il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art.360 n.5, c.p.c., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio
4 R.G.A.C. n. 3142/2022
convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè
l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata.
Questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne
l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova” ( cfr.
Cass.civ. sez.lav., n.6064 del 06.04.2008, la quale conferma un indirizzo da tempo consolidato;
in senso conforme, ex plurimis: Cass. N.18709/2007; cass.civ. n.17477/2007;
Cass.n.11193/2007, che dopo aver ribadito che il vizio ex art.360 n.5 cp.c. non sussiste quando sia comunque desumibile dalla motivazione la ragione per la quale ogni contraria prospettazione sia stata disattesa, aggiunge anche che il giudice non ha l'obbligo di esaminare tutti gli argomenti logici e giuridici prospettati dalle parti per sostenere le loro domande ed eccezioni).
Ciò detto, osserva l'adito tribunale come la motivazione della impugnata sentenza sia congrua, logica, puntualmente rispondente ai fatti di causa nonché all'applicazione alla fattispecie concreta delle relative norme di diritto, per cui non è passibile di censura alcuna.
3.2 sull'arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie –- sull'omesso riconoscimento del danno biologico permanente.
L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato con conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Infondate sono le censure mosse alla sentenza di primo grado, riassumibili nella violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e nella conseguente erronea pronuncia del giudice di prime cure in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie.
In particolare, l'odierno appellante ha dedotto come il giudice di prime cure, pur pervenendo ad una sentenza di accoglimento della domanda risarcitoria, sia incorso in errore con precipuo riferimento alla liquidazione dei pregiudizi subiti in conseguenza del sinistro stradale oggetto di causa avendo ritenuto meritevole di riconoscimento il solo danno biologico da inabilità temporanea non riconoscendo in suo favore alcun postumo di natura permanente.
5 R.G.A.C. n. 3142/2022
In altri termini, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure, dopo aver ritenuto provato in punto di an la domanda attorea ed accertata l'esclusiva responsabilità del responsabile civile nella produzione del sinistro, per quanto attiene al quantum, invece, l'abbia accolta liquidando in suo favore, in via equitativa, per le lesioni personali subite in conseguenza del sinistro , un importo minore e precisamente pari ad euro 500,00 in luogo della maggiore somma pari ad euro 5.200,00 comprensiva del danno biologico permanente erroneamente non riconosciuto dal giudice di prime cure.
A sostegno del proprio assunto l'appellante ha dedotto che dalle risultanze istruttorie ed in particolare dalla risonanza magnetica prodotta in giudizio era emersa in maniera inconfutabile la prova certa di un danno da postumi permanente come tale meritevole di ristoro.
Ciò dedotto, l'appellante chiedeva all'adito tribunale una nuova e diversa valutazione dei dati processuali.
Orbene ciò esposto, deve rilevarsi che diversamente da quanto sostenuto dall'appellante,
l'adito tribunale non può che condividere il percorso logico argomentativo seguito dal giudicante in sede di determinazione dei danni risarcibili e ciò anche alla luce delle ulteriori ragioni di seguito illustrate.
Dalla disamina della impugnata sentenza risulta ampiamente motivato da parte del giudicante l'insussistenza nella fattispecie in esame di un danno permanente alla salute suscettibile di ristoro attesa l'impossibilità di determinare l'esistenza di postumi permanenti sulla base del materiale probatorio in atti.
Nella impugnata sentenza in merito alla valutazione delle lesioni patite dall'attore, il giudice di pace correttamente rileva che “le lesioni riportate dalla risonanza magnetica datata
09.10.2017 ovvero 65 giorni dopo l'incidente, non risultano dal verbale di pronto soccorso, pertanto, come più volte ribadito, non ritiene provato il nesso eziologico tra l'evento e le lesioni riportate dal centro privato”.
Sicché, sulla base del referto di pronto soccorso del 25.07.2015 che diagnosticava “ trauma contusivo ginocchio e spalla sx” ha ritenuto provato e come tale suscettibile di ristoro il solo danno biologico temporaneo provvedendo a riconoscere all'attore in via equitativa l'importo pari ad euro 500,00.
Sul punto, giova ribadire che costituisce ius receptum il principio secondo il quale il risarcimento di qualsiasi danno, compreso quello alla salute, postula che chi lo invochi ne dia una dimostrazione ragionevole (cfr. Cassazione civile sez.III, ord. n. 26249 del 16.10.2019).
6 R.G.A.C. n. 3142/2022
L'art. 139 c. 2 del Cod.Ass. private stabilisce che le lesioni di lieve entità siano irrisarcibili, se non suscettibili di un accertamento medico-legale. Pertanto, il pregiudizio patito deve essere dimostrato non sulla base delle dichiarazioni soggettive della vittima, ma seguendo una corretta criteriologia medico-legale. Tuttavia, l'esistenza di un danno permanente alla salute può ammettersi anche in assenza di esami strumentali (come radiografia, risonanza magnetica, TAC), purché ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti della sua sussistenza e della sua genesi causale.
La ratio della norma consiste nell'evitare le truffe assicurative e nel richiamare gli operatori del diritto (quali i medici legali, gli avvocati e i magistrati) al dovere di zelo nella liquidazione del danno alla salute. Infatti, le richieste di risarcimento per lesioni di lieve entità (pari o inferiori al 9%) sono statisticamente le più numerose;
ne consegue che, nonostante il loro modesto contenuto economico, comportino ingenti costi per la collettività.
Nel caso in esame, il giudice di prime cure ha fatto buon governo dei principi suindicati ritenendo insussistente il danno permanente alla salute attesa l'impossibilità, sulla base del solo verbale di pronto soccorso, di determinare l'esistenza di postumi permanenti ritenendo al contempo che alcuna valenza probatoria poteva riconoscersi alla risonanza magnetica versata in atti poiché effettuata dall'attore a distanza di più di due mesi rispetto al momento in cui si era verificato il sinistro stradale.
Sul punto, i giudici di legittimità affermano che “un danno di cui sia impossibile stabilire non già il suo esatto ammontare, ma la sua stessa esistenza, è per ciò solo un danno irrisarcibile”, rectius non è nemmeno un danno in senso giuridico.
Nel caso in esame in cui si tratta di una lesione alla salute (i postumi di un trauma contusivo), l'appellante avrebbe dovuto dimostrarne l'esistenza, atteso che, «non è pensabile che possa pretendersi il risarcimento di danni semplicemente ipotizzati, temuti, eventuali, supposti, possibili ma non probabili».
Deve aggiungersi a parere dello scrivente come dalla disamina del referto ospedaliero emerga effettivamente un quadro clinico di non particolare complessità e gravità, né produttivo di danno biologico permanente, non risultando peraltro provato che l'appellante abbia fatto uso di reggispalla e ginocchiera pure prescritto dal medico in sede di consulenza orto- traumatologica (cfr. consulenza a firma della dott.ssa asl na3 sud del Persona_1
28.07.2017).
Nel caso di specie, dalla disamina della impugnata sentenza appare evidente come il giudicante si sia uniformato ai principi di diritto su illustrati e che debba pertanto
7 R.G.A.C. n. 3142/2022
considerarsi esente da vizi non costituendo un asserto arbitrario ma risultando strutturato sulla base di criteri valutativi collegati alle emergenze probatorie emerse.
Per tutte le ragioni suesposte si impone pertanto il rigetto del primo motivo di gravame con conferma sul punto della impugnata sentenza essendosi il giudice uniformato ai superiori principi motivando ampiamente, dopo aver esaminato tutte le prove offerte in giudizio, le ragioni che l'hanno condotto al riconoscimento in favore dell'appellante del solo danno da invalidità temporanea per le lesioni subite in conseguenza del sinistro stradale.
Ogni altra questione resta assorbita.
4. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello
La censura resta assorbita per il rigetto nel merito
In ogni caso andava evidenziato che andava meglio approfondito il rilievo di mancanza di specificità dei motivi d'appello.
E' vero che l'appello costituisce una revisio prioris istantiae e non è a “critica vincolata” ma comunque esso (per il fondamentale richiamo che il 342 fa all'art. 163) deve contenere la
“esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti …. costituenti le ragioni della domanda”
(inciso immutato anche dopo la c.d. Riforma Cartabia).
Quindi dal momento che l'appellante contesta il ragionamento del GdP che ha ritenuto che le lesioni non abbiano causato postumi invalidanti occorre quanto meno indicare il tipo di lesioni che invece si ritiene che la parte abbia patito e che hanno (in ipotesi) determinato l'esistenza di postumi.
Tale specificazione non minimamente contenuta nell'atto d'appello
5. Sulle spese processuali del presente grado di giudizio
Ricorono motivi di equità sostanziale (sia in relazione alla scarsa rilevanza economica della controversia sia per l'equivocità del materiale probatorio addotto per quel che concerne la quantificazione del danno) per l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese di lite.
Stante l'integrale rigetto dell'impugnazione, ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 con cui è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
8 R.G.A.C. n. 3142/2022
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella qualità di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1
sentenza di primo grado n. 1966/2022 emessa in data 01.12.2021 e depositata in data
19.04.2022 dal Giudice di Pace di Torre Annunziata;
- dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese del presente grado;
- dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico di Parte_1 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002;
Così deciso in Torre Annunziata, addì 3.6.2024.
Il giudice dott. Vincenzo Del Sorbo
9