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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/12/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4251 del R.G.A.C. dell'anno 2022, e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), rappresentato Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Gianfranco Gatto;
attore
E
(C.F.: e P. IVA n° , in p.l.r.p.t.; Controparte_1 P.IVA_2 convenuta contumace
Oggetto: contratti bancari in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso di aver intrattenuto rapporti contrattuali con l' Parte_1 [...]
nello specifico n. c/c n. 400976502, che, più Controparte_2 precisamente, il predetto conto corrente ordinario n. 400976502 era stato aperto dal in data 25.05.1996 presso l'allora con la numerazione 652470-38 Pt_1 CP_3
e che, a partire dall'1.10.2008, il predetto rapporto bancario modificava sia la numerazione in 400976502 che la denominazione dell'Istituto, prima in
[...]
e, poi, a partire dalla data 01.10.10 in , che la convenuta CP_4 CP_1 ha operato l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle competenze di chiusura, dando effetto al calcolo di ulteriori interessi e quindi, al verificarsi dell'anatocismo bancario, nonché il correlativo utilizzo di un'invalida pattuizione di valute fittizie, commissioni di massimo scoperto, nonché spese di gestione del conto e altri addebiti non concordati con il correntista o in contrasto con norme imperative, nonché modifiche unilaterali peggiorative delle condizioni
1 economiche del rapporto, come risultante dalla perizia commissionata, citava in giudizio detto istituto di credito formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria richiesta, istanza o eccezione, Nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, l'inefficacia e l'invalidità delle clausole contrattuali sulla determinazione degli interessi ultralegali e sull'anatocismo contenute nel c/c bancario ordinario n. 400976502 (già 652470-38) per violazione degli artt. 1283 e 1346 del codice civile e conseguentemente affermare l'illegittima applicazione, al rapporto di conto corrente meglio sopra identificato intercorso tra il sig. e a partire dalla data di inizio del Pt_1 Controparte_2 medesimo rapporto ovvero dal 25.05.1996, o eventualmente per come calcolato dal
CTP dal 01/01/1999 (stante la mancanza di alcuni estratti a partire dal 31/12/1996) sino alla sua estinzione avvenuta in data al 30.06.2018 di: 1) capitalizzazione trimestrale di interessi, di commissioni e di spese a debito del correntista;
2) utilizzo di un'invalida pattuizione di valute fittizie;
3) commissioni di massimo scoperto, spese di tenuta del conto e ogni altra somma posta a debito del correntista non pattuita ovvero comunque contraria a norme imperative;
4) variazioni unilaterali sfavorevoli al correntista delle condizioni economiche del rapporto;
ancora nel merito accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa la validità, legittimità ed efficacia del rapporto bancario sul conto corrente ordinario contraddistinto col n. 400976502 (già 652470-38) che la convenuta, senza alcun valido titolo, ha addebitato all'attore importi non dovuti;
sempre nel merito accertare e dichiarare l'esatto rapporto dare-avere tra le parti per c/c bancario n.
400976502 (già 652470-38) dalla data del 25.05.1996, o eventualmente per come calcolato dal CTP dal 01/01/1999 (stante la mancanza di alcuni estratti a partire dal
31/12/1996) sino alla sua estinzione avvenuta in data al 30.06.2018 con applicazione del tasso di interesse a debito e a credito del correntista in misura pari al tasso di interesse sostitutivo dell'art 117 TUB comma 4, senza alcuna capitalizzazione e con ulteriore epurazione di qualsiasi altra somma indebitamente percepita a titolo di commissione di massimo scoperto ed eventualmente, sempre qualora ritenuto corretto dall'odierno
Tribunale, anche a titolo di valute fittizie sugli accreditamenti (antergazioni) e sui prelevamenti (postergazioni) o di qualsiasi altra spesa non dovuta, sempre dall'inizio del rapporto sino alla sua cessazione;
Infine e sempre nel merito accertare e dichiarare a seguito delle predette verifiche il diritto alla restituzione nei confronti dell'attore, ai
2 sensi dell'art. 2033 cc, di qualsiasi somma indebitamente percepita dalla banca e, per l'effetto, condannarla al rimborso della somma di € + 61.015.03, accertata dal professionista di parte nominato dott. , oltre le spese vive anticipate per la Per_1 mediazione pari ad € 60,00 (all.to doc. 6) o comunque, in qualsiasi altra somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo”.
rimaneva contumace. Controparte_1
Occorre specificare che l'attore, nelle note conclusive, ha rappresentato che “la domanda giudiziale deve, pertanto, ritenersi circoscritta all'accertamento del saldo del conto corrente per il periodo compreso tra il 01.01.1999 e il 30.06.2018 (data che, per mero errore di battitura, è stata indicata, in sede di Precisazione delle Conclusioni, in maniera inesatta come 31.08.2018), con il solo fine di determinare l'esatto dare–avere tra le parti in relazione al predetto arco temporale.
Conseguentemente, è stata rinunciata alla domanda di restituzione, trattandosi di azione di mero accertamento”.
Così delineato il thema decidendum, va considerato che, dalla documentazione allegata in atti emerge che intrattiene il dedotto rapporto di conto Parte_1 corrente.
Risulta infatti prodotto in atti il contratto di apertura di conto corrente, datato
25.5.1996, stipulato con nonché gli estratti conto relativi a detto CP_3 rapporto dall'1.01.1999 fino al 30.06.2018.
Sul punto, giova rilevare che il nominato c.t.u. ha accertato che “Per quanto concerne la verifica circa la continuità del conto corrente oggetto di causa, si evidenzia che il rapporto di conto corrente, acceso da presso al Parte_1 CP_3 momento della stipula del contratto viene identificato con il numero n. 652470 – 38.
All'uopo, si evidenzia che i primi estratti conto prodotti dalla parte presentano il suddetto numero di conto.
Il conto corrente cambia denominazione dal 01.10.2008, per come si evince dall'estratto conto relativo al quarto trimestre 2008, che costituisce il primo estratto conto in cui viene indicato come numero di conto il numero 400976502.
Orbene, dall'esame degli estratti conto è stato possibile accertare la continuità tra il conto corrente n. 652470-38 ed il conto corrente n. 400976502, atteso che il saldo finale
3 dell'ultimo estratto conto relativo al conto denominato con il numero 652470-38 – ossia il saldo al 30.09.2008 – coincide al saldo iniziale del primo estratto conto del conto corrente n. 400976502, pari ad Euro 12.750,53” (cfr. pag. 7 e 8 della relazione di perizia), dovendosi rilevare che il conto corrente n. 400976502 risulta riferibile a come si evince dagli estratti conto in atti. Controparte_1
Va, poi, precisato che il contratto in contestazione reca, oltre alla sottoscrizione di anche due sottoscrizioni per la banca, una del capo dipendenza, in Parte_1 corrispondenza della dicitura visto per il controllo delle firme e l'altra di un funzionario incaricato, entrambe sono apposte in un riquadro denominato spazio riservato per proprio uso interno contabile e/o amministrativo, per cui deve ritenersi assolto l'onere probatorio in capo all'attore, considerato che il correntista è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, il rapporto contrattuale, l'avvenuto pagamento e la mancanza di una causa che lo giustifichi.
Quanto alla dedotta illegittima applicazione e invalida pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle competenze di chiusura, va rilevato che merita accoglimento la domanda di nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Per giurisprudenza ormai consolidata, la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente è illegittima se prevista da clausole stipulate, come nella specie, prima del D.Lvo n. 342/1999 e della delibera del
CICR emanata ai sensi dell'art. 25 comma 2 di tale decreto (ed entrata in vigore il
22.4.00), atteso che siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., essendo basate su di un uso negoziale, anziché su di un uso normativo (cfr., tra le altre,
Cass. 9695/11).
Per i contratti risalenti ad epoca antecedente all'entrata in vigore della delibera
CICR del 9.2.00, la nullità non deriva dalla asimmetria della periodicità della capitalizzazione di interessi attivi e passivi, ma dal meccanismo stesso della produzione di interessi su interessi, in assenza di usi normativi contrari, ed in mancanza delle condizioni inderogabili previste dall'art. 1283 c.c. (pattuizione degli interessi
4 anatocistici in una convenzione posteriore alla scadenza di quelli principali, ovvero decorrenza dalla domanda giudiziale).
La capitalizzazione degli interessi passivi è illegittima anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.00.
La semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento a tale delibera non è infatti sufficiente a legittimare il fenomeno anatocistico, atteso che la capitalizzazione degli interessi passivi, sia pure con la stessa periodicità prevista per quelli attivi, implica una modifica peggiorativa per il correntista rispetto all'assetto precedente, che non consentiva alcuna forma di capitalizzazione, stante la nullità, per le ragioni sopra esposte, della relativa clausola contrattuale.
Sarebbe stata dunque necessaria l'apposita approvazione, nella specie pacificamente assente, delle nuove condizioni contrattuali da parte della correntista, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della citata delibera CICR.
Alla nullità della clausola anatocistica consegue che gli interessi passivi devono essere calcolati senza capitalizzazione alcuna (cfr. Cass., Sez. Un., 24418/10, Cass.
21875/18).
La detta nullità non può ritenersi sanata per effetto della approvazione tacita degli estratti conto periodici da parte del correntista, per come dedotto dall'istituto di credito convenuto.
Infatti, la mancata contestazione degli estratti conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in essi annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (cfr., tra le altre, Cass.
23421/16).
Va detto poi che non osta all'esame della domanda di rideterminazione del saldo la dedotta omessa incompletezza della produzione documentale.
Qualora sia il correntista ad agire per la ripetizione dell'indebito, in linea di principio, l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote sull'istante, su cui grava l'onere della prova degli indebiti pagamenti, sicchè, in assenza di diverse
5 evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente (cfr. Cass. 11543/19).
Della lacuna documentale concernente l'andamento del rapporto, la CP_3 convenuta non ha motivo di dolersi.
Tale carenza si risolve infatti in pregiudizio unicamente per la parte attrice, in quanto non consente di scorporare dal detto saldo passivo i precedenti addebiti conseguenti all'applicazione di clausole nulle e, dunque, di accertare un credito eventualmente maggiore.
Quanto all'illegittima applicazione e invalida pattuizione dei tassi di interesse a debito e a credito del correntista, occorre considerare che, nella specie, il rapporto in parola, sorto nel 1995 con contratto prodotto in atti, prevedeva che “gli interessi dovuti dal correntista alla si intendono determinati al tasso di cui in premessa al CP_3 presente contratto di conto corrente, salvo le variazioni eventualmente comunicatevi ai sensi del successivo art 16, e producono a loro volta interessi nella stessa misura”.
Nell'ambito di tale negozio, poi, era previsto che “il tasso debitore, per eccezionale, transitorio scoperto di conto, al top rate di volta in volta vigente, oltre la commissione di massimo scoperto, come indicato nell'apposito “avviso sintetico” esposto al pubblico”.
Orbene, tale clausola è da considerarsi nulla in quanto in violazione del disposto di cui all'art. 117 comma 4 del D.Lgs. n. 385 del 1993.
Sul punto è noto che la convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata in ossequio al disposto dell'art. 1284, 3 comma, cod. civ., e 117 comma 4 TUB quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati.
La clausola contenente il generico ed indeterminato richiamo al top rate di volta in volta vigente, come da avviso sintetico esposto al pubblico, invece, è inidonea ad assicurare il requisito di certezza richiesto dalla legge.
Pertanto, correttamente il CTU ha proceduto al ricalcolo delle posizioni dare/avere tra le parti, applicando gli interessi debitori al tasso legale.
Quanto alle commissioni di massimo scoperto, spese e valute, queste, sebbene applicate, come risulta dagli estratti conto in atti, non risultano pattuite. In particolare, con riferimento alla commissione di massimo scoperto, il Tribunale rileva che la clausola contenuta nel contratto allegato in atti, mediante la quale si rinviava agli avvisi
6 sintetici esposti al pubblico, al fine dell'individuazione di tale onere, non può considerarsi valida contenendo un richiamo a parametri incerti, generici e indeterminati.
Deve pertanto dichiararsi la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della clausola sulla determinazione degli interessi ultralegali in relazione al conto corrente di cui trattasi, accertando altresì la mancata pattuizione in ordine a commissioni di massimo scoperto, spese e valute.
Ai fini del ricalcolo del saldo alla data del 30.6.2018, per come richiesto, è stata affidato alla dott.ssa , l'incarico di rispondere al seguente quesito: “accerti il Persona_2
c.t.u. se il conto corrente ordinario n. 400976502 sia la prosecuzione del rapporto avente n. 652470-38; accerti il saldo del conto corrente, escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi, calcolando gli interessi con la seguente modalità: in mancanza di espressa pattuizione, ovvero in caso di pattuizione di interessi c.d. “uso piazza”, applichi il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, d. lgs.
385/1993, tenendo conto delle modifiche apportate dall'art. 4, comma 2, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, fino alla espressa pattuizione di un tasso di interesse passivo, espunga gli addebiti per cms e per spese di tenuta del conto ed i loro effetti, calcoli gli interessi sulle operazioni bancarie di dare-avere con valuta dal giorno in cui tali operazioni vengono effettuate, salvo diverse pattuizioni contrattuali”.
Il perito ha quindi proceduto all'espletamento dell'incarico affidatole.
Il CTU ha in particolare rideterminato il saldo alla data del 30.6.2018, applicando la metodologia su indicata, appurando che il saldo creditorio del conto anzidetto, escludendo ogni forma di capitalizzazione trimestrale degli interessi, rideterminando il saldo del conto corrente applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, espungendo le spese e pattuizioni non pattuite, alla data del 31.6.2018 ammontava ad euro € 68.170,29 in favore di . Parte_1
Pertanto, alla luce delle conclusioni del perito, del tutto condivise poiché trasfuse in un elaborato logico, coerente, deve dunque ritenersi accertato che alla data del
30.6.2018 il rapporto di conto corrente di cui trattasi presentava un saldo di euro
68.170,29 a favore del correntista.
Le spese, ivi comprese quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del concreto valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi e della clausola sulla determinazione degli interessi ultralegali in relazione al conto corrente di cui trattasi, accertando altresì la mancata pattuizione in ordine a commissioni di massimo scoperto, spese e valute;
- accerta e dichiara che alla data del 30.6.2018 il saldo del conto corrente n.
400976502, come ricalcolato, ammontava ad euro 68.170,29 in favore di
[...]
; Parte_1
- dispone la rettifica del saldo in conformità a quanto accertato;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese legali sostenute da parte CP_3 attrice che liquida in euro 7.051,50 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario,
CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU liquidate CP_3 con separato decreto.
Cosenza, 14.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4251 del R.G.A.C. dell'anno 2022, e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), rappresentato Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Gianfranco Gatto;
attore
E
(C.F.: e P. IVA n° , in p.l.r.p.t.; Controparte_1 P.IVA_2 convenuta contumace
Oggetto: contratti bancari in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso di aver intrattenuto rapporti contrattuali con l' Parte_1 [...]
nello specifico n. c/c n. 400976502, che, più Controparte_2 precisamente, il predetto conto corrente ordinario n. 400976502 era stato aperto dal in data 25.05.1996 presso l'allora con la numerazione 652470-38 Pt_1 CP_3
e che, a partire dall'1.10.2008, il predetto rapporto bancario modificava sia la numerazione in 400976502 che la denominazione dell'Istituto, prima in
[...]
e, poi, a partire dalla data 01.10.10 in , che la convenuta CP_4 CP_1 ha operato l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle competenze di chiusura, dando effetto al calcolo di ulteriori interessi e quindi, al verificarsi dell'anatocismo bancario, nonché il correlativo utilizzo di un'invalida pattuizione di valute fittizie, commissioni di massimo scoperto, nonché spese di gestione del conto e altri addebiti non concordati con il correntista o in contrasto con norme imperative, nonché modifiche unilaterali peggiorative delle condizioni
1 economiche del rapporto, come risultante dalla perizia commissionata, citava in giudizio detto istituto di credito formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria richiesta, istanza o eccezione, Nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, l'inefficacia e l'invalidità delle clausole contrattuali sulla determinazione degli interessi ultralegali e sull'anatocismo contenute nel c/c bancario ordinario n. 400976502 (già 652470-38) per violazione degli artt. 1283 e 1346 del codice civile e conseguentemente affermare l'illegittima applicazione, al rapporto di conto corrente meglio sopra identificato intercorso tra il sig. e a partire dalla data di inizio del Pt_1 Controparte_2 medesimo rapporto ovvero dal 25.05.1996, o eventualmente per come calcolato dal
CTP dal 01/01/1999 (stante la mancanza di alcuni estratti a partire dal 31/12/1996) sino alla sua estinzione avvenuta in data al 30.06.2018 di: 1) capitalizzazione trimestrale di interessi, di commissioni e di spese a debito del correntista;
2) utilizzo di un'invalida pattuizione di valute fittizie;
3) commissioni di massimo scoperto, spese di tenuta del conto e ogni altra somma posta a debito del correntista non pattuita ovvero comunque contraria a norme imperative;
4) variazioni unilaterali sfavorevoli al correntista delle condizioni economiche del rapporto;
ancora nel merito accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa la validità, legittimità ed efficacia del rapporto bancario sul conto corrente ordinario contraddistinto col n. 400976502 (già 652470-38) che la convenuta, senza alcun valido titolo, ha addebitato all'attore importi non dovuti;
sempre nel merito accertare e dichiarare l'esatto rapporto dare-avere tra le parti per c/c bancario n.
400976502 (già 652470-38) dalla data del 25.05.1996, o eventualmente per come calcolato dal CTP dal 01/01/1999 (stante la mancanza di alcuni estratti a partire dal
31/12/1996) sino alla sua estinzione avvenuta in data al 30.06.2018 con applicazione del tasso di interesse a debito e a credito del correntista in misura pari al tasso di interesse sostitutivo dell'art 117 TUB comma 4, senza alcuna capitalizzazione e con ulteriore epurazione di qualsiasi altra somma indebitamente percepita a titolo di commissione di massimo scoperto ed eventualmente, sempre qualora ritenuto corretto dall'odierno
Tribunale, anche a titolo di valute fittizie sugli accreditamenti (antergazioni) e sui prelevamenti (postergazioni) o di qualsiasi altra spesa non dovuta, sempre dall'inizio del rapporto sino alla sua cessazione;
Infine e sempre nel merito accertare e dichiarare a seguito delle predette verifiche il diritto alla restituzione nei confronti dell'attore, ai
2 sensi dell'art. 2033 cc, di qualsiasi somma indebitamente percepita dalla banca e, per l'effetto, condannarla al rimborso della somma di € + 61.015.03, accertata dal professionista di parte nominato dott. , oltre le spese vive anticipate per la Per_1 mediazione pari ad € 60,00 (all.to doc. 6) o comunque, in qualsiasi altra somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo”.
rimaneva contumace. Controparte_1
Occorre specificare che l'attore, nelle note conclusive, ha rappresentato che “la domanda giudiziale deve, pertanto, ritenersi circoscritta all'accertamento del saldo del conto corrente per il periodo compreso tra il 01.01.1999 e il 30.06.2018 (data che, per mero errore di battitura, è stata indicata, in sede di Precisazione delle Conclusioni, in maniera inesatta come 31.08.2018), con il solo fine di determinare l'esatto dare–avere tra le parti in relazione al predetto arco temporale.
Conseguentemente, è stata rinunciata alla domanda di restituzione, trattandosi di azione di mero accertamento”.
Così delineato il thema decidendum, va considerato che, dalla documentazione allegata in atti emerge che intrattiene il dedotto rapporto di conto Parte_1 corrente.
Risulta infatti prodotto in atti il contratto di apertura di conto corrente, datato
25.5.1996, stipulato con nonché gli estratti conto relativi a detto CP_3 rapporto dall'1.01.1999 fino al 30.06.2018.
Sul punto, giova rilevare che il nominato c.t.u. ha accertato che “Per quanto concerne la verifica circa la continuità del conto corrente oggetto di causa, si evidenzia che il rapporto di conto corrente, acceso da presso al Parte_1 CP_3 momento della stipula del contratto viene identificato con il numero n. 652470 – 38.
All'uopo, si evidenzia che i primi estratti conto prodotti dalla parte presentano il suddetto numero di conto.
Il conto corrente cambia denominazione dal 01.10.2008, per come si evince dall'estratto conto relativo al quarto trimestre 2008, che costituisce il primo estratto conto in cui viene indicato come numero di conto il numero 400976502.
Orbene, dall'esame degli estratti conto è stato possibile accertare la continuità tra il conto corrente n. 652470-38 ed il conto corrente n. 400976502, atteso che il saldo finale
3 dell'ultimo estratto conto relativo al conto denominato con il numero 652470-38 – ossia il saldo al 30.09.2008 – coincide al saldo iniziale del primo estratto conto del conto corrente n. 400976502, pari ad Euro 12.750,53” (cfr. pag. 7 e 8 della relazione di perizia), dovendosi rilevare che il conto corrente n. 400976502 risulta riferibile a come si evince dagli estratti conto in atti. Controparte_1
Va, poi, precisato che il contratto in contestazione reca, oltre alla sottoscrizione di anche due sottoscrizioni per la banca, una del capo dipendenza, in Parte_1 corrispondenza della dicitura visto per il controllo delle firme e l'altra di un funzionario incaricato, entrambe sono apposte in un riquadro denominato spazio riservato per proprio uso interno contabile e/o amministrativo, per cui deve ritenersi assolto l'onere probatorio in capo all'attore, considerato che il correntista è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, il rapporto contrattuale, l'avvenuto pagamento e la mancanza di una causa che lo giustifichi.
Quanto alla dedotta illegittima applicazione e invalida pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle competenze di chiusura, va rilevato che merita accoglimento la domanda di nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Per giurisprudenza ormai consolidata, la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente è illegittima se prevista da clausole stipulate, come nella specie, prima del D.Lvo n. 342/1999 e della delibera del
CICR emanata ai sensi dell'art. 25 comma 2 di tale decreto (ed entrata in vigore il
22.4.00), atteso che siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., essendo basate su di un uso negoziale, anziché su di un uso normativo (cfr., tra le altre,
Cass. 9695/11).
Per i contratti risalenti ad epoca antecedente all'entrata in vigore della delibera
CICR del 9.2.00, la nullità non deriva dalla asimmetria della periodicità della capitalizzazione di interessi attivi e passivi, ma dal meccanismo stesso della produzione di interessi su interessi, in assenza di usi normativi contrari, ed in mancanza delle condizioni inderogabili previste dall'art. 1283 c.c. (pattuizione degli interessi
4 anatocistici in una convenzione posteriore alla scadenza di quelli principali, ovvero decorrenza dalla domanda giudiziale).
La capitalizzazione degli interessi passivi è illegittima anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.00.
La semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento a tale delibera non è infatti sufficiente a legittimare il fenomeno anatocistico, atteso che la capitalizzazione degli interessi passivi, sia pure con la stessa periodicità prevista per quelli attivi, implica una modifica peggiorativa per il correntista rispetto all'assetto precedente, che non consentiva alcuna forma di capitalizzazione, stante la nullità, per le ragioni sopra esposte, della relativa clausola contrattuale.
Sarebbe stata dunque necessaria l'apposita approvazione, nella specie pacificamente assente, delle nuove condizioni contrattuali da parte della correntista, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della citata delibera CICR.
Alla nullità della clausola anatocistica consegue che gli interessi passivi devono essere calcolati senza capitalizzazione alcuna (cfr. Cass., Sez. Un., 24418/10, Cass.
21875/18).
La detta nullità non può ritenersi sanata per effetto della approvazione tacita degli estratti conto periodici da parte del correntista, per come dedotto dall'istituto di credito convenuto.
Infatti, la mancata contestazione degli estratti conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in essi annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (cfr., tra le altre, Cass.
23421/16).
Va detto poi che non osta all'esame della domanda di rideterminazione del saldo la dedotta omessa incompletezza della produzione documentale.
Qualora sia il correntista ad agire per la ripetizione dell'indebito, in linea di principio, l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote sull'istante, su cui grava l'onere della prova degli indebiti pagamenti, sicchè, in assenza di diverse
5 evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente (cfr. Cass. 11543/19).
Della lacuna documentale concernente l'andamento del rapporto, la CP_3 convenuta non ha motivo di dolersi.
Tale carenza si risolve infatti in pregiudizio unicamente per la parte attrice, in quanto non consente di scorporare dal detto saldo passivo i precedenti addebiti conseguenti all'applicazione di clausole nulle e, dunque, di accertare un credito eventualmente maggiore.
Quanto all'illegittima applicazione e invalida pattuizione dei tassi di interesse a debito e a credito del correntista, occorre considerare che, nella specie, il rapporto in parola, sorto nel 1995 con contratto prodotto in atti, prevedeva che “gli interessi dovuti dal correntista alla si intendono determinati al tasso di cui in premessa al CP_3 presente contratto di conto corrente, salvo le variazioni eventualmente comunicatevi ai sensi del successivo art 16, e producono a loro volta interessi nella stessa misura”.
Nell'ambito di tale negozio, poi, era previsto che “il tasso debitore, per eccezionale, transitorio scoperto di conto, al top rate di volta in volta vigente, oltre la commissione di massimo scoperto, come indicato nell'apposito “avviso sintetico” esposto al pubblico”.
Orbene, tale clausola è da considerarsi nulla in quanto in violazione del disposto di cui all'art. 117 comma 4 del D.Lgs. n. 385 del 1993.
Sul punto è noto che la convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata in ossequio al disposto dell'art. 1284, 3 comma, cod. civ., e 117 comma 4 TUB quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati.
La clausola contenente il generico ed indeterminato richiamo al top rate di volta in volta vigente, come da avviso sintetico esposto al pubblico, invece, è inidonea ad assicurare il requisito di certezza richiesto dalla legge.
Pertanto, correttamente il CTU ha proceduto al ricalcolo delle posizioni dare/avere tra le parti, applicando gli interessi debitori al tasso legale.
Quanto alle commissioni di massimo scoperto, spese e valute, queste, sebbene applicate, come risulta dagli estratti conto in atti, non risultano pattuite. In particolare, con riferimento alla commissione di massimo scoperto, il Tribunale rileva che la clausola contenuta nel contratto allegato in atti, mediante la quale si rinviava agli avvisi
6 sintetici esposti al pubblico, al fine dell'individuazione di tale onere, non può considerarsi valida contenendo un richiamo a parametri incerti, generici e indeterminati.
Deve pertanto dichiararsi la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della clausola sulla determinazione degli interessi ultralegali in relazione al conto corrente di cui trattasi, accertando altresì la mancata pattuizione in ordine a commissioni di massimo scoperto, spese e valute.
Ai fini del ricalcolo del saldo alla data del 30.6.2018, per come richiesto, è stata affidato alla dott.ssa , l'incarico di rispondere al seguente quesito: “accerti il Persona_2
c.t.u. se il conto corrente ordinario n. 400976502 sia la prosecuzione del rapporto avente n. 652470-38; accerti il saldo del conto corrente, escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi, calcolando gli interessi con la seguente modalità: in mancanza di espressa pattuizione, ovvero in caso di pattuizione di interessi c.d. “uso piazza”, applichi il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, d. lgs.
385/1993, tenendo conto delle modifiche apportate dall'art. 4, comma 2, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, fino alla espressa pattuizione di un tasso di interesse passivo, espunga gli addebiti per cms e per spese di tenuta del conto ed i loro effetti, calcoli gli interessi sulle operazioni bancarie di dare-avere con valuta dal giorno in cui tali operazioni vengono effettuate, salvo diverse pattuizioni contrattuali”.
Il perito ha quindi proceduto all'espletamento dell'incarico affidatole.
Il CTU ha in particolare rideterminato il saldo alla data del 30.6.2018, applicando la metodologia su indicata, appurando che il saldo creditorio del conto anzidetto, escludendo ogni forma di capitalizzazione trimestrale degli interessi, rideterminando il saldo del conto corrente applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, espungendo le spese e pattuizioni non pattuite, alla data del 31.6.2018 ammontava ad euro € 68.170,29 in favore di . Parte_1
Pertanto, alla luce delle conclusioni del perito, del tutto condivise poiché trasfuse in un elaborato logico, coerente, deve dunque ritenersi accertato che alla data del
30.6.2018 il rapporto di conto corrente di cui trattasi presentava un saldo di euro
68.170,29 a favore del correntista.
Le spese, ivi comprese quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del concreto valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi e della clausola sulla determinazione degli interessi ultralegali in relazione al conto corrente di cui trattasi, accertando altresì la mancata pattuizione in ordine a commissioni di massimo scoperto, spese e valute;
- accerta e dichiara che alla data del 30.6.2018 il saldo del conto corrente n.
400976502, come ricalcolato, ammontava ad euro 68.170,29 in favore di
[...]
; Parte_1
- dispone la rettifica del saldo in conformità a quanto accertato;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese legali sostenute da parte CP_3 attrice che liquida in euro 7.051,50 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario,
CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU liquidate CP_3 con separato decreto.
Cosenza, 14.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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