Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
3) Dott.ssa Maria LEONE
- Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 69 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2021, avverso la sentenza n. 1870/2020(RG_2635/2017) pronunciata dal giudice del lavoro di
Taranto in materia di azione di regresso dell'CP_1 promossa da: in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [...] Parte 1
Parte_2 rappr. e dif. dall' avv. G. DURANTE
- Appellante - contro in persona del Controparte_2
Direttore pro tempore, rappr. e difeso dall'avv. F. BIANCO
-Appellata-
OGGETTO: “Regresso CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 8/3/2021 l'istante in epigrafe indicato nella rappresentata qualità ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto la domanda di regresso dell'CP 1 condannandolo a corrispondere in favore dell'Istituto l'importo complessivo di € 117.428,76, a titolo di recupero delle somme erogate ai dipendenti Parte 3 e Parte 4 a titolo di rendita e indennizzo, in conseguenza dell'infortunio dell' 8/11/2010 occorso loro durante l'esecuzione del lavoro, a causa dell'imperizia e negligenza del datore di lavoro, che non ha predisposto le misure di sicurezza necessarie atte ad evitare l'infortunio.
per avere liquidato il rimborso tenendo conto della quantificazione dei postumi effettuata dal ctu incaricato, che ha errato tenuto conto che i dipendenti in questione si sono ripresi del tutto e hanno ripreso a lavorare;
infine avrebbe errato sulla quantificazione in concreto della somma avendo computato una retribuzione degli assicurati non corretta poiché non fondata su adeguata documentazione.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda di regresso o in subordine la riduzione delle somme riconosciute all'istituto.
Si è costituito l'CP 1 riportandosi alle motivazioni della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato. Il giudizio di responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell'infortunio occorso ai suoi dipendenti Pt_3 e Pt 4 è stato affidato esclusivamente all'esistenza di un patteggiamento che, alla luce della disciplina all'epoca vigente, consentiva di considerare acclarato sulla base della sentenza di patteggiamento non solo il fatto, nella sua materialità, ma anche la responsabilità del soggetto incolpato, dal momento che la sentenza di patteggiamento era considerata a tutti gli effetti una sentenza di condanna. Il nuovo testo della norma, dopo la modifica della Cartabia, ha precisato che la sentenza di patteggiamento, pur rimanendo una sentenza di condanna a tutti effetti sostanziali e processuali in ambito penale, non può fare stato nei giudizi civili, amministrativi e disciplinari conseguenti, né può essere utilizzata come prova. Dunque non solo non fa stato nei suddetti giudizi, come in precedenza, ma non può essere utilizzata come prova di responsabilità dell'imputato nei suddetti giudizi. Per la verità è dubbio in dottrina e in giurisprudenza se la norma sia applicabile ai giudizi in corso e la soluzione passa attraverso la qualificazione della novella come norma processuale, che si applicherebbe secondo il principio tempus regit actum o sostanziale. La giurisprudenza non è ancora unanime sul punto, ma sembra prevalere l'orientamento circa la natura sostanziale della norma, per cui essa non dovrebbe applicarsi ai casi come il presente in cui si è già giudicato in base alla previgente disposizione.
In ogni caso, anche a volerla ritenere di natura processuale, essa non esclude che possano essere valutati come fonti di prova gli elementi acquisiti nel processo penale che si è concluso con il patteggiamento, ossia tutti gli accertamenti compiuti in fase di indagine. Questa Corte ha disposto all'uopo l'acquisizione del fascicolo delle indagini, dal quale emerge che l'infortunio avvenne in un locale appartenente alla masseria denominata S Vincenzo presso Ginosa, affittato dalla Pt 2 per l'esercizio dell'attività agricola. In tale locale, che era l'antica stalla della masseria, essa infatti riponeva gli attrezzi agricoli. Il giorno dell'infortunio gli operai infortunati stavano eseguendo un preciso ordine di Parte 1 il quale aveva comandato loro di edificare un muro in conci di tufo per chiudere il varco che ne consentiva l'accesso dalla campagna;
per fare ciò essi dovevano riutilizzare il materiale di cui era costituito il muro divisorio centrale del locale a cui erano appoggiate 16 mangiatoie in tufo(8 da un lato e 8 dall'altro), senonchè dopo che gli operai ebbero distrutto le mangiatoie e il muro centrale, crollò il soffitto in cemento della struttura, che appoggiava appunto sul muro centrale, come rinforzato dalla presenza delle mangiatoie sui suoi due lati. È chiaro allora che se lo Pt 1, prima di ordinare ai suoi operai di rimuovere il muro centrale della stalla, avesse richiesto un parere tecnico per verificare la staticità del locale, avrebbe evitato l'incidente, perché qualsiasi tecnico gli avrebbe detto che il muro era fondamentale per la tenuta del solaio, dal momento che ne reggeva il peso grazie anche alla sua solidità, aumentata dalla presenza delle mangiatoie. Insomma è evidente la superficialità con cui egli ha ordinato di eseguire un lavoro di demolizione di un muro portante della struttura, senza predisporre un piano di sicurezza e una valutazione dei rischi connessi. La sua responsabilità è evidente ed è il motivo per cui egli ha preferito non affrontare un processo, accettando di patteggiare.
Acclarata la sua responsabilità colpevole riguardo all'infortunio occorso ai suoi dipendenti, sussiste il presupposto previsto dalla legge per consentire l'azione di regresso dell'CP_1 che ha liquidato in favore degli sfortunati lavoratori il danno da invalidità permanente, in particolare in favore di [...] Pt 3 in misura pari al 18% e in favore di Parte 4 in misura pari al 12% di invalidità.
In primo grado l'istante ha contestato tale valutazione CP 1 del danno, accusando l'istituto di avere sopravvalutato i danni residui.
Invero per giurisprudenza consolidata "In tema di azione di rivalsa dell CP_1 ex artt. 10 ed 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, la prova che le erogazioni assicurative, di cui l' CP_3 chieda il rimborso, superino il risarcimento del danno conseguibile dal lavoratore infortunato spetta al datore di lavoro che lo eccepisca, trattandosi di fatto impeditivo del diritto azionato dall'ente"¹.
Sul punto l'appellante nulla aveva dedotto in primo grado, limitandosi a giudicare esagerata la percentuale di invalidità attribuita ai lavoratori e la liquidazione del danno conseguente, per il solo fatto che in seguito essi avessero ripreso a lavorare. Ma a parte che l'CP_1 è l'ente deputato per legge all'accertamento dell'invalidità residua, in ogni caso in primo grado il giudice ha pure disposto una ctu per verificare se la valutazione CP 1 è stata conforme al diritto. E così è stato, dal momento che il ctu incaricato ha confermato la percentuale di invalidità CP 1 sulla base dei postumi rilevati e delle tabelle di invalidità in uso all'CP_1 allegate al D.lvo 38/2000), non applicandosi invece le tabelle relative all'invalidità civile, come elaborate dal tribunale di Milano richiamate dall'appellante.
L'istante ha altresì contestato la liquidazione in concreto del danno, sulla base della percentuale di danno biologico rilevata, adducendo che la liquidazione non avesse tenuto conto della retribuzione percepita per contratto dal lavoratore, ma non ha proposto alcun criterio di calcolo alternativo, né ha spiegato in quale errore sarebbe incorso l'CP_1 Anche sul punto il giudice di primo grado ha ammesso una consulenza tecnica d'ufficio, chiedendo ad un consulente esperto di quantificare l'esborso subito dall'CP_1 fino a questo momento per la corresponsione della rendita in favore di Parte 3 e che subirà in futuro per la durata della vita media dello stesso, applicando il ノ
coefficiente di rivalutazione previsto dalla legge 38/2000 in relazione all'età che aveva al momento dell'infortunio e in relazione alle retribuzioni dovutagli contrattualmente, come determinate ai sensi del TU 1124/1965 artt. 74-120 e 20. A questo ultimo proposito occorre precisare che la retribuzione da tenere presente è quella effettivamente corrisposta al lavoratore, purchè uguale o superiore a quella minima contrattualmente stabilita per la categoria professionale.
Nel caso di specie il ricorrente non ha provato di avere erogato retribuzioni superiori a quelle minime contrattuali e il ctu ha considerato la retribuzione minima contrattuale. In ordine al lavoratore Pt 4 l'operazione di calcolo è stata più semplice perché è stato erogato solo un indennizzo, che dipende dall'età al momento dell'infortunio e della percentuale riconosciuta.
Ebbene la liquidazione del danno come effettuata in primo grado è corretta e va confermata.
Nessuna prescrizione è maturata, dal momento che il termine triennale di cui all'art 112 ultimo comma TU 1124/1965 decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale emessa nei confronti del datore di lavoro, nei cui confronti l'CP_1 ha agito in regresso², non rilevando invece la data in cui ha liquidato le somme in favore dei lavoratori. Nulla rileva pertanto che l'istituto abbia pagato Parte 4 nel 2011, perché essendo iniziato un procedimento penale a carico del datore di lavoro, non era possibile agire in regresso nei suoi confronti.
Tale termine dunque ha iniziato a decorrere col passaggio in giudicato della sentenza n. 1729 del
14/6/2015 di applicazione della pena su richiesta delle parti, che comunque è una sentenza di condanna(anche la riforma Cartabia ha ribadito tale definizione) e dunque non era ancora decorso alla data di proposizione dell'azione giudiziaria(16/3/2017).
L'appello deve essere rigettato Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
Stante la proposizione dello stesso dopo il 31/1/2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in €
5.000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge. Dichiara ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Taranto, 22/1/2025
Il Relatore Il Presidente
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. Sez. L , Ordinanza n. 26931 del 20/09/2023
2 Cass. Sez. L , Sentenza n. 12777 del 10/05/2024