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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/09/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr. Massimo DE CESARE - Consigliere
all'udienza di discussione del 25 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello n. 104/24 R.G.
TRA ; Parte_1 elett.te domicil. in L'Aquila, Piazza Santa Giusta, n. 5 rappr. e dif. dall'Avv.to Federico Cortelli giusta procura in atti APPELLANTE E
; Controparte_1 elett.te domicil. in Mugnano di Napoli (Na), Viale Mons. CP_2 rappr. e dif. dall'Avv.to Francesco Di Stazio giusta procura in atti
; Controparte_3
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila del 20.12.2023.
Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione delle parti costituite.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 08.03.2024, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza emessa in data 20.12.2023, depositata in pari data e notificata in data 07.02.2024, con cui il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato l'opposizione proposta dal ricorrente avverso l'intimazione di pagamento con la quale al medesimo era stato richiesto, da Controparte_1
(d'ora in avanti, per brevità, indicata come , il versamento della
[...] CP_4 complessiva somma di € 16.038,81, dovuta in forza di una cartella esattoriale emessa dall e notificata in data 29.01.2013. Controparte_3
L'appellante preliminarmente eccepiva la nullità della sentenza, per avere il Tribunale omesso di esporre le ragioni che avevano portato al rigetto dell'opposizione e di pronunciarsi sull'eccezione di tardività della costituzione in giudizio di CP_4 sollevata dalla difesa dell'opponente; censurava, altresì, la sentenza per avere il Tribunale ritenuto utilizzabili ai fini della decisione i documenti prodotti da CP_4 benché formalmente disconosciuti dall'opponente; censurava, infine, la sentenza per avere il Tribunale condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite, senza considerare che prima di agire in giudizio il ricorrente aveva avanzato sia ad sia CP_4 all istanza di accesso agli atti del procedimento, senza, tuttavia, ricevere CP_3 alcun riscontro.
Si costituiva in giudizio l , la quale sosteneva Controparte_1 la correttezza della sentenza impugnata e chiedeva il rigetto del gravame.
L non si costituiva in giudizio. Controparte_3
All'udienza del 28.11.2024 le parti costituite facevano presente che pendevano trattative di bonario componimento della controversia e chiedevano rinvio per il perfezionamento dell'accordo; alla successiva udienza del 10.07.2025 nessuno compariva e la Corte rinviava ai sensi dell'art. 309 C.P.C. all'udienza dell'11.09.2025, poi rinviata d'ufficio al 25.09.2025. All'odierna udienza il Collegio, preso atto dell'assenza delle parti, decideva la causa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 I CO (così come modificato dall'art. 50 D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito in L. 06.08.2008, n. 133) e 309 C.P.C., la mancata comparizione delle parti costituite a due udienze consecutive comporta l'estinzione del giudizio (che, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma C.P.C., “è dichiarata anche d'ufficio con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”) e la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Le spese di lite del grado devono essere integralmente compensate tra le parti costituite, atteso che l'abbandono della causa è stato determinato dalla definizione in via transattiva della controversia;
nessun provvedimento dev'essere, invece, adottato sulle spese nei confronti di non essendosi l'appellato costituito in giudizio. CP_5
P. Q. M.
La Corte
dichiara estinto il giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa integralmente le spese di lite del grado nei confronti di
[...]
; nulla sulle spese nei confronti di . Controparte_1 Controparte_6
L'Aquila, 25 settembre 2025
Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)