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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/02/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2331/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2331/2019 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
) e (C.F. ), con il C.F._2 Parte_4 C.F._3 patrocinio dell'avv. RICCIO ANGELO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SBRAGIA NTroparte_1 P.IVA_2
FRANCESCA e dell'avv. BRUGNATELLI FRANCESCO
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 2984/2019 emessa dal Tribunale di FIRENZE pubblicata il
16/10/2019
CONCLUSIONI
pagina 1 di 21 In data 10.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante principale et al.: Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, riformare la sentenza impugnata, in epigrafe specificata, accogliendo le conclusioni formulate in primo grado ed in particolare le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare che la in forza dei contratti di leasing Parte_1 traslativi immobiliari n. IR/314640 e n. IF/305594 del 15 marzo 2007, ha corrisposto al la complessiva somma di Euro 1.425.112,04; NTroparte_1
b) accertare e dichiarare che il non ha tempestivamente svolto NTroparte_1 alcuna domanda riconvenzionale per ottenere ex art. 1526 c.c. la decurtazione dell'indennizzo e dei danni dalla somma oggetto di domanda di restituzione, con la conseguenza che in questa sede non potrà decurtarsi alcuna somma a danno di
Parte_1
c) accertare e dichiarare, come verbalizzato all'udienza del 3 ottobre 2017, che tra le parti è infatti intervenuta transazione in forza della quale si sono definiti tutti i contratti di leasing mobiliare, con imputazione dei pagamenti eseguiti dalla
[...] ai contratti di leasing immobiliare per oltre un milione e ottoc Parte_1
Euro, con la conseguenza che la deve considerarsi adempiente Parte_1 ai contratti di leasing immobilia siderarsi risolti i contratti di leasing immobiliare;
d) in via subordinata, qualora si ritengano risolti i predetti contratti di leasing immobiliare, accertare e dichiarare che la , per effetto della risoluzione Parte_1 dei contratti di leasing n. IR 314640 e n. IF ha diritto ex art. 1526 c.c. alla P.IVA_3 restituzione di tutti i canoni corrisposti al e conseguentemente NTroparte_1 condannare lo stesso a co la NTroparte_1 Parte_1 somma di Euro 1.425.112,04, o a quella somma maggiore o minore ritenuta dal Tribunale più equa in Sua giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
e) accertare e dichiarare che il per effetto della risoluzione dei NTroparte_1 contratti di leasing immobiliare, n chiedere in due separati giudizi e con evidente abuso del diritto sostanziale e processuale, sia il pagamento dei canoni scaduti sia la restituzione dei beni immobili;
f) accertare e dichiarare che il con il cumulo di azioni esperite NTroparte_1
(decreto ingiuntivo e domanda di restituzione), ha cercato illegittimamente di conseguire un indebito vantaggio rappresentato dalla somma dei canoni e dal residuo valore dei beni, con evidente abuso del diritto;
g) accertare e dichiarare che il
[...] si è rifiutata di restituire alla i canoni corrisposti e CP_1 Parte_1 to la ha l ex art. 1460 c.c. Parte_1
l'inadempimento e il diritto della stessa a NTroparte_1 Parte_1 trattenere i beni immobili non potendo la controparte esigere l'adempimento della controprestazione;
h) accertare e dichiarare la inesigibilità della obbligazione di restituzione avanzata dal e la legittima eccezione all'inadempimento avanzata ex art. 1460 NTroparte_1
pagina 2 di 21 c.c. dalla , con dispensa di quest'ultima, allo stato degli atti, Parte_1 dall'obblig beni immobili, non avendo la controparte né restituito né dichiarato di voler restituire i canoni corrisposti dalla Parte_5
i) nel denegato caso di accoglimento della domanda di restituzione degli immobili oggetto di leasing formulata dal condizionare la riconsegna degli NTroparte_1 stessi immobili all'effettivo paga della somma di Euro Parte_1
1.425.112,04 a titolo di restituzione can o a quella somma maggiore o minore ritenuta dal Tribunale più equa in Sua giustizia;
j) accertare e dichiarare il grave e preesistente inadempimento del e NTroparte_1 pertanto dichiarare illegittima la risoluzione stragiudiziale e ris i leasing immobiliari per fatti imputabili a colpa della controparte, con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Parte_5
pari a non meno di Euro 1.425.112,04;
[...]
k) accertare e dichiarare che la capogruppo (oggi ha CP_2 NTroparte_1 illegittimamente segnalato alla centrale risc ,00 Parte_1 come “rischio fidi a revoca come utilizzo di conto” e conseguentemente dichiarare che la relativa segnalazione ha discreditato la e comportato la revoca Parte_1 degli affidamenti delle altre Banche;
l) accertare e dichiarare che il mancato pagamento delle rate di leasing è imputabile al fatto della stessa creditrice Mercantile Leasing e della sua capogruppo CP_2
(oggi e pertanto dichiarare illegittima la risoluzione stragiudiziale e NTroparte_1 risol sing per fatti imputabili a colpa della controparte;
m) accertare e dichiarare che la in violazione alla regola di buona NTroparte_1 fede, è receduta dalle trattative sulla rinegoziazione dei contratti di leasing e conseguentemente risolvere i contratti di leasing per grave inadempimento del
[...] con condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti dalla CP_1
pari a non meno di Euro 1.425.112,04; Parte_5
n) accertare e dichiarare che il ha in mala fede o colpa grave NTroparte_1 azionato un diritto inesigibile, e conseguentemente condannare per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1°, c.p.c. lo stesso al risarcimento dei NTroparte_1 danni subiti dalla da liqui quitativa;
Parte_1
o) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite come per legge.
Per la parte appellata e appellante incidentale : CP_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte, previa reiezione dell'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado:
= in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello avversario ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o degli art. 348 bis e 348 ter c.p.c.;
= nel merito, respingere l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
= nel merito, in subordine, accogliere l'appello incidentale condizionato della nei CP_2 termini di cui al presente atto, e per l'effetto respingere integralmente le domande pagina 3 di 21 avversarie e condannare le controparti alla restituzione degli immobili oggetto del giudizio e a pagare alla l'importo di € 140.498,14 oltre interessi, spese della CP_2 fase monitoria e del giudizio ordinario;
= in via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ammesso il capitolo di prova n. 6 di cui alla memoria avversaria n. 2 depositata il 25.7.2013 nel giudizio n. 7405/2012 R.G. e di cui alla memoria avversaria n. 2 deposi-tata il 10.12.2013 nel giudizio n. 2140/2012 R.G., si chiede che venga sentito a prova contraria il dott. domiciliato presso il;
Persona_1 CP_1
= in ogni caso, condannare gli appellanti a rifondere alla le spese di entrambi i CP_2 gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
L'impresa nel settembre del 2006 stipulava con Mercantile Parte_1
Leasing un contratto di locazione finanziaria, allo scopo di acquisire un immobile da destinare a impianto di stoccaggio dei cementi. Nel marzo dell'anno successivo la stessa società stipulava con il medesimo istituto altri due contratti di leasing, allo scopo di acquisire due immobili a Tropea. I contratti in questione erano garantiti con fideiussioni personali. L'impresa si rendeva inadempiente a questi contratti tra l'aprile del 2010 (il primo) e il luglio del 2011 (gli altri due).
Sul presupposto dell'avvenuta risoluzione dei due contratti più recenti, la società di leasing adiva il Tribunale di Firenze con ricorso ex art. 702-bis domandando la restituzione degli immobili.
Si costituivano in giudizio sia l'impresa che i fideiussori, contestando il proprio inadempimento, sul presupposto che al caso concreto avrebbe dovuto applicarsi l'art. 1526 c.c. e che il mancato pagamento da parte loro era addebitabile alla condotta della concedente, avendoli indotti all'acquisto di un titolo derivato rivelatosi non profittevole, per poi segnalare i contraenti alla centrale rischi, provocando la richiesta di rientro da parte di tutti gli istituti bancari presso cui la società deteneva posizioni a debito.
Con distinto ricorso la società di leasing chiedeva ed otteneva dal Tribunale di
Firenze l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dei medesimi soggetti per il pagamento della somma di euro 140.498,14 a titolo di canoni non pagina 4 di 21 corrisposti in relazione ai medesimi due contratti di leasing, oltre ad altri
136.707,62 euro per il primo leasing stipulato nel 2006.
Anche in questo secondo giudizio si costituivano la ed i Parte_1 fideiussori, ribadendo le difese già spese nella prima causa, oltre a dedurre la mala fede della banca, l'usurarietà degli interessi praticati, l'illegittimo anatocismo nonché l'invalidità delle fideiussioni in quanto conformi al noto schema ABI.
I due giudizi venivano riuniti ed istruiti con prove solo documentali.
Le parti giungevano a una transazione per quanto concerne il primo leasing, che quindi veniva escluso dall'oggetto del giudizio, il quale veniva deciso con riferimento agli altri due contratti con la pronuncia impugnata.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 2984/2019 pubblicata il 16/10/2019 il Tribunale di FIRENZE così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, condanna la alla restituzione, in favore NTroparte_3 della degli immobili di cui ai contratti di locazione finanziaria CP_1 stipulati in data 15.3.2007, nn. IF 305594 e IR 314640; revoca il decreto ingiuntivo n. 940 emesso dal Tribunale di Firenze in data
17.2.2012 nei confronti della nonché dei fideiussori NTroparte_3
ed ed in favore della Parte_6 Parte_7 Parte_8
NTroparte_4 condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della
[...]
della somma di € 140.498,14, oltre interessi e spese per come liquidati CP_1 nel decreto ingiuntivo;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della
[...]
delle spese processuali che si liquidano, complessivamente, in € 252 per CP_1 esborsi, € 27.804 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge”.
Il Tribunale in particolare riteneva legittima la richiesta di consegna dei beni immobili, sul presupposto che l'impossidenza economica, anche se imputabile a terzi, non costituisca causa di impossibilità sopravvenuta e dunque non esoneri il pagina 5 di 21 debitore dalla responsabilità per inadempimento. La domanda di restituzione dei canoni versati, poi, veniva rigettata per mancanza di prova in ordine ai pagamenti eseguiti. Anche gli ulteriori motivi di censura relativi a usura e anatocismo venivano rigettati, in quanto generici.
Il decreto ingiuntivo veniva comunque revocato, in quanto comprendente in origine anche il credito transatto, ed i debitori venivano condannati al pagamento dei canoni insoluti.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
, e (di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 seguito anche APPELLANTI o APPELLANTI PRINCIPALI) convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello (di seguito anche APPELLATA NTroparte_1
o APPELLANTE INCIDENTALE) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Mancato accoglimento della domanda di restituzione dei canoni versati per asserita mancanza di prova in ordine ai pagamenti eseguiti;
2) Erronea condanna della alla restituzione dei beni immobili Parte_1
e della somma a titolo di canoni scaduti;
3) Erronea condanna della alla restituzione dei beni immobili Parte_1 senza condizionare tale pagamento alla restituzione alla Parte_1 medesima dei canoni di locazione versati;
4) Mancata dichiarazione della nullità delle fideiussioni in quanto conformi al modello ABI;
5) Mancata dichiarazione della nullità totale o parziale dei contratti ovvero mancata riduzione delle penali manifestamente eccessive;
6) Mancata dichiarazione della nullità delle clausole usurarie ed anatocistiche
Per tali ragioni veniva pertanto formulata da parte appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe pagina 6 di 21 trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, CP_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva a sua volta la riforma, proponendo appello incidentale condizionato sul seguente motivo: erronea applicazione dell'art. 1526 c.c. da parte del giudice di prime cure.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
10.10.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Pur convenendo questo Collegio sulla difficoltà di lettura dell'atto di appello, e fermo restando il principio processuale di chiarezza e sinteticità degli atti, l'appello proposto non è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità sul punto è estremamente rigorosa: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (SSUU, Ord. 36481 del 13/12/2022). Per aversi inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. deve in sostanza presentarsi non solo una mancanza di schematicità e difficoltà di lettura, ma una totale impossibilità di pagina 7 di 21 comprendere quali siano le parti della sentenza censurate, le motivazioni e il petitum: circostanze che, nel caso presente, non ricorrono.
2. Ancora in via preliminare deve essere disattesa l'istanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., in quanto la facoltà per il giudice d'appello di rendere la relativa ordinanza deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350
c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 c.p.c. (Cass.
14696/2016).
Nel merito, l'appello principale è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
3. I primi tre motivi di appello principale e il motivo unico di appello incidentale condizionato possono essere esaminati congiuntamente.
3.1. Con il primo motivo di appello, gli appellanti principali lamentano il fatto che la sentenza di primo grado abbia considerato mancante la prova dei pagamenti eseguiti e che, (anche) sulla base di tale rilievo abbia mancato di accogliere la domanda di restituzione dei canoni versati. Tale prova, al contrario, risiederebbe nel doc. 10, che si afferma non essere stato contestato dalla controparte. Al riguardo, parte appellata replica, invece, che la prova era stata contestata e lo è tuttora.
Col secondo motivo di appello, gli appellanti principali lamentano il fatto che la sentenza abbia disposto tanto la restituzione degli immobili, quanto la corresponsione dei canoni scaduti, determinando così un indebito arricchimento in favore di . La controparte infatti non aveva domandato in primo grado CP_1
l'applicazione dell'art. 1526 c.c., né l'equo compenso per l'uso della cosa. Per questo motivo, alla doveva essere riconosciuto, per effetto della Parte_1 risoluzione dei due contratti, il diritto alla restituzione dei canoni corrisposti, residuando solo la necessità di corrispondere a un equo compenso e il CP_1 risarcimento dei danni, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo la controparte formulato tardivamente le domande. Oltretutto, il mancato pagamento dei canoni sarebbe una conseguenza imputabile alla medesima CP_1
pagina 8 di 21 NT
, colpevole di avere formulato una illegittima segnalazione della Pt_1
alla centrale rischi per l'importo di euro 682.000,00, debito derivante
[...] dall'illegittimo contratto di Interest Rate Swap n. 103212 del 15.3.2007.
Col terzo motivo di appello, gli appellanti principali censurano la sentenza nella parte in cui non condiziona la riconsegna degli immobili a alla CP_1 restituzione dei canoni versati. Rileverebbe al riguardo l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., dato che l'adempimento verso la controllata
Mercantile Leasing era diventato impossibile – e quindi inesigibile – per un comportamento della controllante , ovvero la vendita del prodotto CP_2 derivato in modo illegittimo e l'illegittima segnalazione. Tutte le banche presso cui l'impresa aveva rapporti di conto corrente aperti, a seguito della segnalazione a centrale rischi della , infatti, avevano interrotto i rapporti di Parte_1 finanziamento, così determinando l'incapienza dell'impresa e l'impossibilità di adempiere. Oltre a questo, ogni tentativo di rinegoziazione tra l'impresa e l'istituto di leasing non sarebbe andato a buon fine per causa imputabile a quest'ultimo.
Con l'unico motivo di appello incidentale condizionato, prende CP_1 posizione sulla motivazione che il giudizio di primo grado ha addotto per argomentare l'inapplicabilità dell'art. 1526 c.c. al caso di specie. Il Tribunale affermava infatti che nel caso presente non sarebbe applicabile l'art.1526 c.c., posto che non sarebbe ammissibile una interpretazione retroattiva della legge
124/2017 (norma che tipizza e disciplina la locazione finanziaria) ai contratti stipulati in precedenza. L'appellante incidentale, pur concordando sulla inapplicabilità dell'art. 1526 c.c. al caso di specie, purtuttavia non condivide il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado. Citando infatti giurisprudenza di legittimità, l'appellante incidentale ritiene che non sia ammissibile l'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. al contratto di leasing ed in particolare nel caso concreto, non avendo la restituito i beni. Parte_1
Tra l'altro, la giurisprudenza stessa non escluderebbe la compatibilità dell'art. 1526 c.c. con il patto di deduzione convenzionalmente previsto nel presente caso.
pagina 9 di 21 3.2. Ai fini di una migliore comprensione della vicenda appare opportuno svolgere una premessa sul contenuto dell'accordo negoziale.
Il contratto di cui si discute contiene al punto 19 la previsione di quello che viene comunemente definito patto di confisca e patto di deduzione, in base al quale la concedente, a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, ha la facoltà di trattenere i canoni già corrisposti (patto di confisca), oltre a richiedere il pagamento di quelli non ancora scaduti, fatta salva la necessità in questo secondo caso di scomputare il prezzo di vendita del bene dal totale dovuto (patto di deduzione).
Per pacifica giurisprudenza, fino all'entrata in vigore della legge 124/2017, che tipizza oggi il contratto di locazione finanziaria, la disciplina dei leasing deve essere desunta in via analogica dalle generali disposizioni codicistiche, distinguendo tra leasing c.d. “di godimento” e leasing c.d. “traslativi” (v. Cass.,
SSUU, sent. 65/1993).
In quest'ultima categoria, caratterizzata dal fatto che i beni concessi conservano una loro utilità economica anche al termine della locazione, rientrano certamente i contratti oggetto di causa.
A tale tipologia contrattuale, assimilabile ad una vendita con riservato dominio, si applica per analogia il disposto dell'art. 1526 c.c. con riferimento agli effetti della risoluzione del contratto, per cui “se la risoluzione del contratto ha luogo per
l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno”. Il secondo comma però precisa che “qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, più ridurre l'indennità convenuta”.
pagina 10 di 21 Dunque, il patto di confisca e quello di deduzione del leasing che consentono al concedente di ritenere per sé i canoni già corrisposti oltre alla restituzione del bene, da porre prontamente in vendita per poterne scomputare il ricavato dalla somma complessivamente dovuta dall'utilizzatore tra canoni scaduti e da scadere
– non sono in contrasto con la disposizione codicistica, essendo una esplicazione del disposto del secondo comma, salvo il potere del giudice di ridurre la penale se manifestamente eccessiva.
Quanto poi alla vigenza retroattiva o meno della legge 124/2017, ha risposto a questo quesito la pronuncia delle SSUU n. 2061 del 28/1/2021 secondo cui “In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica,
a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.”. Per “presupposti” si deve intendere non la stipula del contratto, ma l'inadempimento del contratto.
Tale disciplina non è pertanto applicabile al caso in esame, essendo gli inadempimenti anteriori all'entrata in vigore della legge.
Oltre a questo, va chiarito, quanto alla efficienza causale del fatto imputabile a terzi per determinare l'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligo di adempiere, che “In materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis" (Sez. 3, Ordinanza n.
10683 del 20/04/2023).
3.3. Chiarite queste direttrici, è possibile analizzare il caso presente.
Secondo la ricostruzione degli appellanti principali, l'impresa ha Parte_1 mancato di adempiere non per propria colpa, ma a causa della segnalazione a pagina 11 di 21 centrale crisi da parte dell'istituto , che aveva venduto un prodotto CP_2 derivato all'impresa stessa, causando la domanda di rientro da parte degli enti creditori e quindi la crisi di liquidità. La vendita del prodotto derivato sarebbe illegittima, e quindi anche la segnalazione dell'impresa a centrale crisi;
inoltre,
stessa sarebbe legata organicamente a Mercantile leasing, ossia l'ente CP_2 concedente, e pertanto vi sarebbe collegamento negoziale tra il soggetto che aveva determinato la crisi di liquidità e il soggetto creditore.
Con riferimento a tali deduzioni va anzitutto evidenziato che l'illegittimità del contratto Interest Rate Swap n. 103212 è stata collegata innanzitutto alla omessa e previa stipula del necessario contratto per la prestazione del servizio di intermediazione finanziaria e comunque al fatto che esso sia stato fatto sottoscrivere alla parte in mala fede, approfittando della sua inesperienza nella materia (“la rappresentata da non era un Parte_1 Parte_2 operatore qualificato in materia di strumenti finanziari, non avendo tra l'altro mai operato ed investito in derivati e prodotti finanziari, ha fatto sottoscrivere al legale rappresentante di essere operatore qualificato al fine di aggirare la normativa a tutela degli investitori non qualificati. La inoltre, non CP_2 informava la rappresentata da in relazione al Parte_1 Parte_2 contratto di swap omettendo di spiegare nei dettagli tutti i possibili rischi connessi all'operazione e al meccanismo finanziario del derivato” appello, p.12).
I fatti principali allegati a sostegno della doglianza, però, sono stati allegati in termini generici, e comunque sono rimasti sforniti di prova, nonostante il relativo onere gravasse su chi ha sollevato l'eccezione, non assumendo rilevanza il fatto che potesse riguardare anche circostanze di carattere negativo.
Ciò che risulta dirimente, in ogni caso, è che la relazione tra la vendita del prodotto derivato da parte di e il leasing stipulato con Mercantile CP_2
Leasing è rimasta indimostrata.
Tale relazione, che farebbe ricadere il vizio del contratto derivato sul leasing, giustificando l'inadempimento all'obbligazione di pagamento dei canoni, infatti, viene allegata in termini soltanto generici, venendo esclusivamente desunta da supposti rapporti societari tra i due soggetti: “Il già Mercantile Leasing CP_1
pagina 12 di 21 già appartenente al Gruppo Bancario era soggetta a CP_1 NTroparte_5 direzione e coordinamento da parte della alla quale ultima NTroparte_5
è altresì imputabile l'inadempimento eccepito dalla ”. Parte_1
Di tale rapporto di direzione e coordinamento, però, non è stata fornita la prova, oltre a risultare che si è fusa per incorporazione con Mercantile CP_2
Leasing in data 25 maggio 2012 (G.U., parte seconda, n. 67 del 9-6-2012), dunque cinque anni dopo la stipula dei contratti di leasing e la vendita del prodotto derivato. Se certamente, quindi, la successiva fusione potrebbe determinare una confusione nelle posizioni attive e passive nei confronti di uno stesso debitore, tuttavia al momento della stipula i soggetti contraenti dei due rapporti erano distinti, per cui la circostanza non consente di rinvenire un collegamento negoziale tra i due contratti.
Né tale collegamento è evincibile dai relativi contratti.
In particolare, per quanto il contratto di Interest Rate Swap sia di regola sottoscritto per tutelarsi di fronte al rischio connesso alla pattuizione di un tasso di interesse variabile, nel caso concreto non vi sono prove del fatto che Mercantile
Leasing abbia richiesto la sottoscrizione di tale garanzia nel contesto delle trattative volte alla stipula dei leasing, cosicché non è possibile sostenere che l'eventuale vizio di un atto si possa ripercuotere sull'altro.
In ogni caso, quand'anche la medesima banca avesse simultaneamente stipulato i contratti di leasing e venduto invalidamente il prodotto derivato, e da questi si facesse derivare l'illegittimità della segnalazione alla centrale crisi, questo non consentirebbe comunque di concludere che vi sia stata impossibilità ad adempiere ai contratti di leasing imputabile alla controparte, posto che l'inadempimento sarebbe comunque da addebitare alla incapienza dell'impresa stessa.
Non è stato provato che questa incapienza sia dipesa esclusivamente dalla lamentata condotta della controparte, venendo solo allegata genericamente l'impossibilità di continuare ad ottenere finanziamenti per effetto della segnalazione alla centrale rischi.
L'eccezione sollevata in merito alla non imputabilità dell'inadempimento, quindi, non può essere accolta, per cui la risoluzione del rapporto da parte della pagina 13 di 21 concedente è stata certamente legittima, posto che non ha mai Parte_1 dedotto di avere adempiuto per intero.
Né è possibile sostenere che un eventuale inadempimento da parte di CP_2 agli obblighi informativi su di essa ricadenti al momento della conclusione del derivato possa giustificare la possibilità di sollevare un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. con riferimento all'obbligazione di pagamento dei ratei di leasing.
La richiesta di ripetizione dei canoni versati è poi in ogni caso contraddetta dal contenuto del richiamato art. 19 del contratto, che giustifica l'apprensione da NT parte di , venendo in ogni caso assorbito il rilievo operato dal giudice di prime cure sulla mancata dimostrazione dei pagamenti del leasing da parte dell'impresa.
L'assenza di prova in ordine alla lamentata illegittimità del contratto derivato si riverbera poi anche sulla contestazione della segnalazione alla centrale rischi, visto che essa viene fatta derivare proprio dall'invalidità della vendita del prodotto finanziario.
3.4. Deve altresì essere rigettato il secondo motivo di appello, in quanto il diritto alla restituzione degli immobili non deriva dall'applicazione dell'art. 1526 c.c. (che peraltro ben poteva essere fatta a prescindere dalla domanda di parte, stante il principio iura novit curia), ma della clausola presente nel contratto (art. 19, su riprodotto), che come si è detto è pienamente valida.
3.5. Per le medesime ragioni deve essere respinto anche il terzo motivo di appello, posto che il patto di deduzione contenuto nel contratto opera senza condizionare il rilascio degli immobili alla previa restituzione da parte della concedente dei canoni versati.
Ciò di cui si potrebbe al più discutere è l'operatività della previsione della necessaria deduzione del prezzo di vendita dei beni immobili, visto che, non essendo questi stati restituiti, non sono stati posti in vendita.
Per giustificare l'intervento riduttivo del giudice, però, occorrerebbe che le somme incamerate dalla concedente a seguito della risoluzione del contratto superino il valore dell'indennità dovuta per l'utilizzo dei beni.
pagina 14 di 21 Nel caso in esame non è possibile presumere una tale circostanza, essendosi limitata la parte appellata a richiedere il pagamento dei canoni scaduti ed operando in ogni caso il meccanismo contrattuale indicato al punto 19.2, finalizzato a limitare la locupletazione derivante dalla restituzione degli immobili, esclusivamente all'esito della vendita.
3.6. Il rigetto dei primi tre motivi di appello principale assorbe il motivo di appello incidentale condizionato, il cui rilievo sarebbe in ogni caso sfuggente, dal momento che, lo si ribadisce, il patto di deduzione in questo caso opera in forza del contratto, alla cui applicazione non osta né il regime normativo precedente la legge-leasing, né quello successivo.
4. Con la quarta censura la parte appellante deduce che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle fideiussioni per conformità delle stesse ai moduli uniformi ABI, violative delle intese anticoncorrenziali. Viene altresì invocata la liberazione dei garanti per il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 1957 c.c., nonché per la violazione dell'art. 1956 c.c. Inoltre, parte appellante richiama nell'atto di appello gli articoli 1938, 1939, 1955 c.c., ovvero la violazione da parte della concedente dei canoni di buona fede.
Il motivo di appello è infondato.
Affrontando specificamente il problema della violazione della normativa antitrust per effetto dell'adozione dello schema ABI per il contratto di fideiussione, va ricordato che con provvedimento del 2.5.2005 la Banca d'Italia accertava che «le clausole di cui gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n.
287/90” e pertanto devono ritenersi nulle ai sensi della citata disciplina. Più nel dettaglio, i rilievi critici dell'autorità garante hanno riguardato: (i) la c.d. “clausola di riviviscenza” in deroga all'art. 1941 c.c., secondo la quale il fideiussore è tenuto
“a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamenti stessi, o per qualsiasi altro
pagina 15 di 21 motivo” (art. 2); (ii) la c.d. “clausola di rinuncia a termini ex art. 1957 c.c.”, in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione risultano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957, che si intende derogato” (art. 6); (iii) la c.d. “clausola di sopravvivenza” in deroga all'art.1939
c.c., a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».
Il contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze della nullità delle predette clausole inserite nei contratti c.d. “a valle” che ne riproducono il contenuto è stato definitivamente risolto nella pronuncia delle Sezioni Unite delle
Corte di Cassazione n. 41994/2021, dove è stata accolta la soluzione della nullità parziale, statuendo che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett.a) e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulle, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
L'accertamento ad opera della Banca d'Italia della natura anticoncorrenziale dell'accordo, però, è limitato alle fideiussioni omnibus, e non può essere esteso automaticamente a quelle rilasciate per uno specifico rapporto, quali sono quelle in esame.
Gli attori avrebbero pertanto dovuto dimostrare specificamente l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale che ha portato alla predisposizione dello schema contrattuale utilizzato nello specifico, ma tale prova non è stata fornita.
In ogni caso, poi, anche a voler ritenere nulle le clausole, il vizio non si estenderebbe all'intero negozio fideiussorio, potendosi ragionevolmente presumere, da un lato, che in assenza delle clausole colpite da nullità, tali da pagina 16 di 21 aggravare a sfavore dei garanti la disciplina codicistica, questi a maggior ragione avrebbero rilasciato la garanzia;
d'altro lato, anche per la banca la garanzia personale, ancorché depurata dalle clausole anticoncorrenziali, presumibilmente non sarebbe stata rifiutata, essendo comunque più vantaggiosa dell'alternativa rappresentata dalla totale assenza di garanzie.
Quanto poi all'invocata liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1957 c.c., anche a voler ritenere nulla la clausola derogatoria, il dettato normativo sarebbe stato comunque rispettato, avendo la banca avanzato le proprie pretese contestualmente nei confronti della debitrice principale e dei garanti prima della scadenza dell'obbligazione, non risultando che in epoca antecedente sia stata invocata la decadenza dal beneficio del termine.
Né trova applicazione il disposto dell'art. 1956 c.c., relativo alla liberazione del fideiussore per obbligazione futura, ipotesi ben diversa da quella di cui si discute.
Quanto infine alla lamentata violazione degli articoli 1938, 1939, 1955, si tratta di allegazioni del tutto generiche e immotivate.
5. La quinta censura alla sentenza impugnata è relativa alla nullità, totale o parziale, dei contratti di leasing, ovvero alla mancata riduzione delle penali manifestamente eccessive ex art. 1384 c.c.
Gli appellanti principali lamentano che controparte avrebbe proditoriamente proposto due domande (il ricorso ex art. 702-bis e il ricorso per decreto ingiuntivo) al Tribunale di Firenze, chiedendo tanto il pagamento dei canoni scaduti ed a scadere, quanto la restituzione dei beni immobili. L'accoglimento della domanda da parte del giudice di prime cure rappresenterebbe, secondo gli appellanti principali, “un indebito vantaggio derivante dal cumulo di utilità, rappresentato dalla somma dei canoni e dal residuo valore dei beni, in palese contrasto con la norma inderogabile di cui all'art. 1526 c.c.” (appello, p. 21). In questo senso le clausole penali previste nei contratti di leasing sarebbero palesemente nulle o manifestamente eccessive, e pertanto il Tribunale di Firenze avrebbe dovuto ridurle, attribuendo la restituzione dei canoni già corrisposti pari a euro 1.820.293,03. Al contrario, il Tribunale non solo ha accolto la domanda, ma pagina 17 di 21 non ha nemmeno subordinato la restituzione dei beni alla restituzione dei canoni già corrisposti.
Il motivo è infondato.
Come già ampiamente argomentato, l'art. 1526 c.c. di per sé non impedisce la ritenzione dei canoni già corrisposti a titolo di penale, se ciò è stato pattuito
(patto di confisca).
La riduzione della penale, poi, come già accennato, può conseguire solo alla vendita dei beni restituiti all'istituto di leasing, qualora il valore di realizzo si dimostrasse non congruo rispetto al valore del bene venduto. Nel caso presente, però, non essendo stati restituiti i beni, non si è potuto procedere alla vendita, dunque non si può parlare di valore di realizzo non congruo e di riduzione a equità della penale.
Del resto, l'art. 19.2 del contratto, sulla cui validità non vi sono dubbi, colloca temporalmente il momento di determinazione del corretto rapporto dare avere all'esito della vendita dell'immobile.
6. Con il sesto e ultimo motivo gli appellanti principali deducono l'usurarietà degli interessi praticati dalla e l'illegittimità dell'anatocismo. CP_2
Anche tale deduzione però viene formulata in termini assolutamente generici.
Non viene infatti evidenziata una difformità del tasso indicato nel contratto rispetto a quello in concreto applicato, né questo viene raffrontato con il tasso soglia, per dimostrarne l'oggettivo superamento.
Peraltro, nel caso in esame il tasso leasing viene indicato nei contratti in misura rispettivamente del 4,572%, 4,582% e 4,2769%, a fronte di un tasso soglia per i leasing immobiliari di importo superiore a 50.000 euro che era nel primo trimestre 2007 del 6,82% e nel terzo trimestre 2006 del 5,68%.
Il tasso leasing, sulle cui modalità di individuazione non vengono sollevate contestazioni, quindi, è chiaramente inferiore ai tassi soglia, fatto che di per sé esclude l'usura oggettiva.
Con riferimento agli interessi moratori, poi, oltre a non venire dedotto quale sarebbe il loro ammontare, la critica dell'aumento del tasso rilevato per gli interessi corrispettivi di 2.1 punti percentuali si pone in aperto contrasto con la pagina 18 di 21 giurisprudenza costante in materia (v. per tutte Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021)
Quanto alla dedotta usura soggettiva, gli appellanti affermano che la concedente, nonostante fosse consapevole delle condizioni di temporanea illiquidità della società, avrebbe richiesto interessi debitori sproporzionati rispetto a quelli praticati per operazioni simili. Tale circostanza, però, oltre a non concretizzare di per sé un approfittamento dello stato di bisogno, essendo evidente che le condizioni di finanziamento sono determinate anche dal maggiore rischio di inadempimento, risulta anche indimostrata, essendo gli interessi pattuiti in realtà inferiori alla media rilevata dalla Banca d'Italia.
La critica inerente l'anatocismo, poi, non pare pertinente rispetto al contratto di leasing di cui si tratta, non venendo prevista alcuna capitalizzazione degli interessi.
7. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di
[...]
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come
[...] modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore della domanda ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
8. La dichiarazione di valore operata da entrambi gli appellanti, ovvero indeterminabile (CU pari a euro 777,00), risulta errata, essendo invero esso determinabile con l'applicazione delle norme di cui agli articoli 10,11 e 12 c.p.c.
La causa verte infatti su controversia legata a dei contratti di locazione finanziaria, il cui valore è definito dai contratti stessi, avendone la parte appellante invocato la nullità. E più nel dettaglio euro 283.323,00 per il contratto
IF305594 e 2.576.669,00 per il contratto IR 314640, per un totale di euro
2.859.992,00. Tale somma costituisce il valore della controversia e comporta il pagamento del contributo unificato nella misura massima di euro 2.529,00, che dovrà quindi essere richiesto per la differenza (euro 1.752,00) all'appellante principale.
pagina 19 di 21
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
, Parte_1 Parte_2 [...]
e nei confronti di avverso la Pt_3 Parte_4 NTroparte_1 sentenza n. 2984/2019 emessa dal Tribunale di FIRENZE e pubblicata il
16/10/2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2. Dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
3. Condanna Parte_1 Parte_2
, e , in solido tra loro, a
[...] Parte_3 Parte_4 rifondere le spese legali del giudizio di appello dell'appellata CP_1
che liquida in complessivi euro 12.033 per compensi di avvocato,
[...] oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
4. Dichiara gli appellanti principali Parte_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 Pt_4
tenuti in solido a corrispondere il contributo unificato in misura
[...] doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 24.12.2012;
5. Manda alla Cancelleria per la regolarizzazione degli atti sotto il profilo fiscale, in ordine al valore della controversia rientrante nello scaglione superiore a € 520.000,00, a carico dell'appellante principale.
Firenze, camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
pagina 20 di 21 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2331/2019 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
) e (C.F. ), con il C.F._2 Parte_4 C.F._3 patrocinio dell'avv. RICCIO ANGELO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SBRAGIA NTroparte_1 P.IVA_2
FRANCESCA e dell'avv. BRUGNATELLI FRANCESCO
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 2984/2019 emessa dal Tribunale di FIRENZE pubblicata il
16/10/2019
CONCLUSIONI
pagina 1 di 21 In data 10.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante principale et al.: Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, riformare la sentenza impugnata, in epigrafe specificata, accogliendo le conclusioni formulate in primo grado ed in particolare le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare che la in forza dei contratti di leasing Parte_1 traslativi immobiliari n. IR/314640 e n. IF/305594 del 15 marzo 2007, ha corrisposto al la complessiva somma di Euro 1.425.112,04; NTroparte_1
b) accertare e dichiarare che il non ha tempestivamente svolto NTroparte_1 alcuna domanda riconvenzionale per ottenere ex art. 1526 c.c. la decurtazione dell'indennizzo e dei danni dalla somma oggetto di domanda di restituzione, con la conseguenza che in questa sede non potrà decurtarsi alcuna somma a danno di
Parte_1
c) accertare e dichiarare, come verbalizzato all'udienza del 3 ottobre 2017, che tra le parti è infatti intervenuta transazione in forza della quale si sono definiti tutti i contratti di leasing mobiliare, con imputazione dei pagamenti eseguiti dalla
[...] ai contratti di leasing immobiliare per oltre un milione e ottoc Parte_1
Euro, con la conseguenza che la deve considerarsi adempiente Parte_1 ai contratti di leasing immobilia siderarsi risolti i contratti di leasing immobiliare;
d) in via subordinata, qualora si ritengano risolti i predetti contratti di leasing immobiliare, accertare e dichiarare che la , per effetto della risoluzione Parte_1 dei contratti di leasing n. IR 314640 e n. IF ha diritto ex art. 1526 c.c. alla P.IVA_3 restituzione di tutti i canoni corrisposti al e conseguentemente NTroparte_1 condannare lo stesso a co la NTroparte_1 Parte_1 somma di Euro 1.425.112,04, o a quella somma maggiore o minore ritenuta dal Tribunale più equa in Sua giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
e) accertare e dichiarare che il per effetto della risoluzione dei NTroparte_1 contratti di leasing immobiliare, n chiedere in due separati giudizi e con evidente abuso del diritto sostanziale e processuale, sia il pagamento dei canoni scaduti sia la restituzione dei beni immobili;
f) accertare e dichiarare che il con il cumulo di azioni esperite NTroparte_1
(decreto ingiuntivo e domanda di restituzione), ha cercato illegittimamente di conseguire un indebito vantaggio rappresentato dalla somma dei canoni e dal residuo valore dei beni, con evidente abuso del diritto;
g) accertare e dichiarare che il
[...] si è rifiutata di restituire alla i canoni corrisposti e CP_1 Parte_1 to la ha l ex art. 1460 c.c. Parte_1
l'inadempimento e il diritto della stessa a NTroparte_1 Parte_1 trattenere i beni immobili non potendo la controparte esigere l'adempimento della controprestazione;
h) accertare e dichiarare la inesigibilità della obbligazione di restituzione avanzata dal e la legittima eccezione all'inadempimento avanzata ex art. 1460 NTroparte_1
pagina 2 di 21 c.c. dalla , con dispensa di quest'ultima, allo stato degli atti, Parte_1 dall'obblig beni immobili, non avendo la controparte né restituito né dichiarato di voler restituire i canoni corrisposti dalla Parte_5
i) nel denegato caso di accoglimento della domanda di restituzione degli immobili oggetto di leasing formulata dal condizionare la riconsegna degli NTroparte_1 stessi immobili all'effettivo paga della somma di Euro Parte_1
1.425.112,04 a titolo di restituzione can o a quella somma maggiore o minore ritenuta dal Tribunale più equa in Sua giustizia;
j) accertare e dichiarare il grave e preesistente inadempimento del e NTroparte_1 pertanto dichiarare illegittima la risoluzione stragiudiziale e ris i leasing immobiliari per fatti imputabili a colpa della controparte, con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Parte_5
pari a non meno di Euro 1.425.112,04;
[...]
k) accertare e dichiarare che la capogruppo (oggi ha CP_2 NTroparte_1 illegittimamente segnalato alla centrale risc ,00 Parte_1 come “rischio fidi a revoca come utilizzo di conto” e conseguentemente dichiarare che la relativa segnalazione ha discreditato la e comportato la revoca Parte_1 degli affidamenti delle altre Banche;
l) accertare e dichiarare che il mancato pagamento delle rate di leasing è imputabile al fatto della stessa creditrice Mercantile Leasing e della sua capogruppo CP_2
(oggi e pertanto dichiarare illegittima la risoluzione stragiudiziale e NTroparte_1 risol sing per fatti imputabili a colpa della controparte;
m) accertare e dichiarare che la in violazione alla regola di buona NTroparte_1 fede, è receduta dalle trattative sulla rinegoziazione dei contratti di leasing e conseguentemente risolvere i contratti di leasing per grave inadempimento del
[...] con condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti dalla CP_1
pari a non meno di Euro 1.425.112,04; Parte_5
n) accertare e dichiarare che il ha in mala fede o colpa grave NTroparte_1 azionato un diritto inesigibile, e conseguentemente condannare per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1°, c.p.c. lo stesso al risarcimento dei NTroparte_1 danni subiti dalla da liqui quitativa;
Parte_1
o) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite come per legge.
Per la parte appellata e appellante incidentale : CP_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte, previa reiezione dell'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado:
= in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello avversario ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o degli art. 348 bis e 348 ter c.p.c.;
= nel merito, respingere l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
= nel merito, in subordine, accogliere l'appello incidentale condizionato della nei CP_2 termini di cui al presente atto, e per l'effetto respingere integralmente le domande pagina 3 di 21 avversarie e condannare le controparti alla restituzione degli immobili oggetto del giudizio e a pagare alla l'importo di € 140.498,14 oltre interessi, spese della CP_2 fase monitoria e del giudizio ordinario;
= in via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ammesso il capitolo di prova n. 6 di cui alla memoria avversaria n. 2 depositata il 25.7.2013 nel giudizio n. 7405/2012 R.G. e di cui alla memoria avversaria n. 2 deposi-tata il 10.12.2013 nel giudizio n. 2140/2012 R.G., si chiede che venga sentito a prova contraria il dott. domiciliato presso il;
Persona_1 CP_1
= in ogni caso, condannare gli appellanti a rifondere alla le spese di entrambi i CP_2 gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
L'impresa nel settembre del 2006 stipulava con Mercantile Parte_1
Leasing un contratto di locazione finanziaria, allo scopo di acquisire un immobile da destinare a impianto di stoccaggio dei cementi. Nel marzo dell'anno successivo la stessa società stipulava con il medesimo istituto altri due contratti di leasing, allo scopo di acquisire due immobili a Tropea. I contratti in questione erano garantiti con fideiussioni personali. L'impresa si rendeva inadempiente a questi contratti tra l'aprile del 2010 (il primo) e il luglio del 2011 (gli altri due).
Sul presupposto dell'avvenuta risoluzione dei due contratti più recenti, la società di leasing adiva il Tribunale di Firenze con ricorso ex art. 702-bis domandando la restituzione degli immobili.
Si costituivano in giudizio sia l'impresa che i fideiussori, contestando il proprio inadempimento, sul presupposto che al caso concreto avrebbe dovuto applicarsi l'art. 1526 c.c. e che il mancato pagamento da parte loro era addebitabile alla condotta della concedente, avendoli indotti all'acquisto di un titolo derivato rivelatosi non profittevole, per poi segnalare i contraenti alla centrale rischi, provocando la richiesta di rientro da parte di tutti gli istituti bancari presso cui la società deteneva posizioni a debito.
Con distinto ricorso la società di leasing chiedeva ed otteneva dal Tribunale di
Firenze l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dei medesimi soggetti per il pagamento della somma di euro 140.498,14 a titolo di canoni non pagina 4 di 21 corrisposti in relazione ai medesimi due contratti di leasing, oltre ad altri
136.707,62 euro per il primo leasing stipulato nel 2006.
Anche in questo secondo giudizio si costituivano la ed i Parte_1 fideiussori, ribadendo le difese già spese nella prima causa, oltre a dedurre la mala fede della banca, l'usurarietà degli interessi praticati, l'illegittimo anatocismo nonché l'invalidità delle fideiussioni in quanto conformi al noto schema ABI.
I due giudizi venivano riuniti ed istruiti con prove solo documentali.
Le parti giungevano a una transazione per quanto concerne il primo leasing, che quindi veniva escluso dall'oggetto del giudizio, il quale veniva deciso con riferimento agli altri due contratti con la pronuncia impugnata.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 2984/2019 pubblicata il 16/10/2019 il Tribunale di FIRENZE così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, condanna la alla restituzione, in favore NTroparte_3 della degli immobili di cui ai contratti di locazione finanziaria CP_1 stipulati in data 15.3.2007, nn. IF 305594 e IR 314640; revoca il decreto ingiuntivo n. 940 emesso dal Tribunale di Firenze in data
17.2.2012 nei confronti della nonché dei fideiussori NTroparte_3
ed ed in favore della Parte_6 Parte_7 Parte_8
NTroparte_4 condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della
[...]
della somma di € 140.498,14, oltre interessi e spese per come liquidati CP_1 nel decreto ingiuntivo;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della
[...]
delle spese processuali che si liquidano, complessivamente, in € 252 per CP_1 esborsi, € 27.804 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge”.
Il Tribunale in particolare riteneva legittima la richiesta di consegna dei beni immobili, sul presupposto che l'impossidenza economica, anche se imputabile a terzi, non costituisca causa di impossibilità sopravvenuta e dunque non esoneri il pagina 5 di 21 debitore dalla responsabilità per inadempimento. La domanda di restituzione dei canoni versati, poi, veniva rigettata per mancanza di prova in ordine ai pagamenti eseguiti. Anche gli ulteriori motivi di censura relativi a usura e anatocismo venivano rigettati, in quanto generici.
Il decreto ingiuntivo veniva comunque revocato, in quanto comprendente in origine anche il credito transatto, ed i debitori venivano condannati al pagamento dei canoni insoluti.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
, e (di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 seguito anche APPELLANTI o APPELLANTI PRINCIPALI) convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello (di seguito anche APPELLATA NTroparte_1
o APPELLANTE INCIDENTALE) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Mancato accoglimento della domanda di restituzione dei canoni versati per asserita mancanza di prova in ordine ai pagamenti eseguiti;
2) Erronea condanna della alla restituzione dei beni immobili Parte_1
e della somma a titolo di canoni scaduti;
3) Erronea condanna della alla restituzione dei beni immobili Parte_1 senza condizionare tale pagamento alla restituzione alla Parte_1 medesima dei canoni di locazione versati;
4) Mancata dichiarazione della nullità delle fideiussioni in quanto conformi al modello ABI;
5) Mancata dichiarazione della nullità totale o parziale dei contratti ovvero mancata riduzione delle penali manifestamente eccessive;
6) Mancata dichiarazione della nullità delle clausole usurarie ed anatocistiche
Per tali ragioni veniva pertanto formulata da parte appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe pagina 6 di 21 trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, CP_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva a sua volta la riforma, proponendo appello incidentale condizionato sul seguente motivo: erronea applicazione dell'art. 1526 c.c. da parte del giudice di prime cure.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
10.10.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Pur convenendo questo Collegio sulla difficoltà di lettura dell'atto di appello, e fermo restando il principio processuale di chiarezza e sinteticità degli atti, l'appello proposto non è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità sul punto è estremamente rigorosa: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (SSUU, Ord. 36481 del 13/12/2022). Per aversi inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. deve in sostanza presentarsi non solo una mancanza di schematicità e difficoltà di lettura, ma una totale impossibilità di pagina 7 di 21 comprendere quali siano le parti della sentenza censurate, le motivazioni e il petitum: circostanze che, nel caso presente, non ricorrono.
2. Ancora in via preliminare deve essere disattesa l'istanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., in quanto la facoltà per il giudice d'appello di rendere la relativa ordinanza deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350
c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 c.p.c. (Cass.
14696/2016).
Nel merito, l'appello principale è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
3. I primi tre motivi di appello principale e il motivo unico di appello incidentale condizionato possono essere esaminati congiuntamente.
3.1. Con il primo motivo di appello, gli appellanti principali lamentano il fatto che la sentenza di primo grado abbia considerato mancante la prova dei pagamenti eseguiti e che, (anche) sulla base di tale rilievo abbia mancato di accogliere la domanda di restituzione dei canoni versati. Tale prova, al contrario, risiederebbe nel doc. 10, che si afferma non essere stato contestato dalla controparte. Al riguardo, parte appellata replica, invece, che la prova era stata contestata e lo è tuttora.
Col secondo motivo di appello, gli appellanti principali lamentano il fatto che la sentenza abbia disposto tanto la restituzione degli immobili, quanto la corresponsione dei canoni scaduti, determinando così un indebito arricchimento in favore di . La controparte infatti non aveva domandato in primo grado CP_1
l'applicazione dell'art. 1526 c.c., né l'equo compenso per l'uso della cosa. Per questo motivo, alla doveva essere riconosciuto, per effetto della Parte_1 risoluzione dei due contratti, il diritto alla restituzione dei canoni corrisposti, residuando solo la necessità di corrispondere a un equo compenso e il CP_1 risarcimento dei danni, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo la controparte formulato tardivamente le domande. Oltretutto, il mancato pagamento dei canoni sarebbe una conseguenza imputabile alla medesima CP_1
pagina 8 di 21 NT
, colpevole di avere formulato una illegittima segnalazione della Pt_1
alla centrale rischi per l'importo di euro 682.000,00, debito derivante
[...] dall'illegittimo contratto di Interest Rate Swap n. 103212 del 15.3.2007.
Col terzo motivo di appello, gli appellanti principali censurano la sentenza nella parte in cui non condiziona la riconsegna degli immobili a alla CP_1 restituzione dei canoni versati. Rileverebbe al riguardo l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., dato che l'adempimento verso la controllata
Mercantile Leasing era diventato impossibile – e quindi inesigibile – per un comportamento della controllante , ovvero la vendita del prodotto CP_2 derivato in modo illegittimo e l'illegittima segnalazione. Tutte le banche presso cui l'impresa aveva rapporti di conto corrente aperti, a seguito della segnalazione a centrale rischi della , infatti, avevano interrotto i rapporti di Parte_1 finanziamento, così determinando l'incapienza dell'impresa e l'impossibilità di adempiere. Oltre a questo, ogni tentativo di rinegoziazione tra l'impresa e l'istituto di leasing non sarebbe andato a buon fine per causa imputabile a quest'ultimo.
Con l'unico motivo di appello incidentale condizionato, prende CP_1 posizione sulla motivazione che il giudizio di primo grado ha addotto per argomentare l'inapplicabilità dell'art. 1526 c.c. al caso di specie. Il Tribunale affermava infatti che nel caso presente non sarebbe applicabile l'art.1526 c.c., posto che non sarebbe ammissibile una interpretazione retroattiva della legge
124/2017 (norma che tipizza e disciplina la locazione finanziaria) ai contratti stipulati in precedenza. L'appellante incidentale, pur concordando sulla inapplicabilità dell'art. 1526 c.c. al caso di specie, purtuttavia non condivide il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado. Citando infatti giurisprudenza di legittimità, l'appellante incidentale ritiene che non sia ammissibile l'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. al contratto di leasing ed in particolare nel caso concreto, non avendo la restituito i beni. Parte_1
Tra l'altro, la giurisprudenza stessa non escluderebbe la compatibilità dell'art. 1526 c.c. con il patto di deduzione convenzionalmente previsto nel presente caso.
pagina 9 di 21 3.2. Ai fini di una migliore comprensione della vicenda appare opportuno svolgere una premessa sul contenuto dell'accordo negoziale.
Il contratto di cui si discute contiene al punto 19 la previsione di quello che viene comunemente definito patto di confisca e patto di deduzione, in base al quale la concedente, a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, ha la facoltà di trattenere i canoni già corrisposti (patto di confisca), oltre a richiedere il pagamento di quelli non ancora scaduti, fatta salva la necessità in questo secondo caso di scomputare il prezzo di vendita del bene dal totale dovuto (patto di deduzione).
Per pacifica giurisprudenza, fino all'entrata in vigore della legge 124/2017, che tipizza oggi il contratto di locazione finanziaria, la disciplina dei leasing deve essere desunta in via analogica dalle generali disposizioni codicistiche, distinguendo tra leasing c.d. “di godimento” e leasing c.d. “traslativi” (v. Cass.,
SSUU, sent. 65/1993).
In quest'ultima categoria, caratterizzata dal fatto che i beni concessi conservano una loro utilità economica anche al termine della locazione, rientrano certamente i contratti oggetto di causa.
A tale tipologia contrattuale, assimilabile ad una vendita con riservato dominio, si applica per analogia il disposto dell'art. 1526 c.c. con riferimento agli effetti della risoluzione del contratto, per cui “se la risoluzione del contratto ha luogo per
l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno”. Il secondo comma però precisa che “qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, più ridurre l'indennità convenuta”.
pagina 10 di 21 Dunque, il patto di confisca e quello di deduzione del leasing che consentono al concedente di ritenere per sé i canoni già corrisposti oltre alla restituzione del bene, da porre prontamente in vendita per poterne scomputare il ricavato dalla somma complessivamente dovuta dall'utilizzatore tra canoni scaduti e da scadere
– non sono in contrasto con la disposizione codicistica, essendo una esplicazione del disposto del secondo comma, salvo il potere del giudice di ridurre la penale se manifestamente eccessiva.
Quanto poi alla vigenza retroattiva o meno della legge 124/2017, ha risposto a questo quesito la pronuncia delle SSUU n. 2061 del 28/1/2021 secondo cui “In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica,
a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.”. Per “presupposti” si deve intendere non la stipula del contratto, ma l'inadempimento del contratto.
Tale disciplina non è pertanto applicabile al caso in esame, essendo gli inadempimenti anteriori all'entrata in vigore della legge.
Oltre a questo, va chiarito, quanto alla efficienza causale del fatto imputabile a terzi per determinare l'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligo di adempiere, che “In materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis" (Sez. 3, Ordinanza n.
10683 del 20/04/2023).
3.3. Chiarite queste direttrici, è possibile analizzare il caso presente.
Secondo la ricostruzione degli appellanti principali, l'impresa ha Parte_1 mancato di adempiere non per propria colpa, ma a causa della segnalazione a pagina 11 di 21 centrale crisi da parte dell'istituto , che aveva venduto un prodotto CP_2 derivato all'impresa stessa, causando la domanda di rientro da parte degli enti creditori e quindi la crisi di liquidità. La vendita del prodotto derivato sarebbe illegittima, e quindi anche la segnalazione dell'impresa a centrale crisi;
inoltre,
stessa sarebbe legata organicamente a Mercantile leasing, ossia l'ente CP_2 concedente, e pertanto vi sarebbe collegamento negoziale tra il soggetto che aveva determinato la crisi di liquidità e il soggetto creditore.
Con riferimento a tali deduzioni va anzitutto evidenziato che l'illegittimità del contratto Interest Rate Swap n. 103212 è stata collegata innanzitutto alla omessa e previa stipula del necessario contratto per la prestazione del servizio di intermediazione finanziaria e comunque al fatto che esso sia stato fatto sottoscrivere alla parte in mala fede, approfittando della sua inesperienza nella materia (“la rappresentata da non era un Parte_1 Parte_2 operatore qualificato in materia di strumenti finanziari, non avendo tra l'altro mai operato ed investito in derivati e prodotti finanziari, ha fatto sottoscrivere al legale rappresentante di essere operatore qualificato al fine di aggirare la normativa a tutela degli investitori non qualificati. La inoltre, non CP_2 informava la rappresentata da in relazione al Parte_1 Parte_2 contratto di swap omettendo di spiegare nei dettagli tutti i possibili rischi connessi all'operazione e al meccanismo finanziario del derivato” appello, p.12).
I fatti principali allegati a sostegno della doglianza, però, sono stati allegati in termini generici, e comunque sono rimasti sforniti di prova, nonostante il relativo onere gravasse su chi ha sollevato l'eccezione, non assumendo rilevanza il fatto che potesse riguardare anche circostanze di carattere negativo.
Ciò che risulta dirimente, in ogni caso, è che la relazione tra la vendita del prodotto derivato da parte di e il leasing stipulato con Mercantile CP_2
Leasing è rimasta indimostrata.
Tale relazione, che farebbe ricadere il vizio del contratto derivato sul leasing, giustificando l'inadempimento all'obbligazione di pagamento dei canoni, infatti, viene allegata in termini soltanto generici, venendo esclusivamente desunta da supposti rapporti societari tra i due soggetti: “Il già Mercantile Leasing CP_1
pagina 12 di 21 già appartenente al Gruppo Bancario era soggetta a CP_1 NTroparte_5 direzione e coordinamento da parte della alla quale ultima NTroparte_5
è altresì imputabile l'inadempimento eccepito dalla ”. Parte_1
Di tale rapporto di direzione e coordinamento, però, non è stata fornita la prova, oltre a risultare che si è fusa per incorporazione con Mercantile CP_2
Leasing in data 25 maggio 2012 (G.U., parte seconda, n. 67 del 9-6-2012), dunque cinque anni dopo la stipula dei contratti di leasing e la vendita del prodotto derivato. Se certamente, quindi, la successiva fusione potrebbe determinare una confusione nelle posizioni attive e passive nei confronti di uno stesso debitore, tuttavia al momento della stipula i soggetti contraenti dei due rapporti erano distinti, per cui la circostanza non consente di rinvenire un collegamento negoziale tra i due contratti.
Né tale collegamento è evincibile dai relativi contratti.
In particolare, per quanto il contratto di Interest Rate Swap sia di regola sottoscritto per tutelarsi di fronte al rischio connesso alla pattuizione di un tasso di interesse variabile, nel caso concreto non vi sono prove del fatto che Mercantile
Leasing abbia richiesto la sottoscrizione di tale garanzia nel contesto delle trattative volte alla stipula dei leasing, cosicché non è possibile sostenere che l'eventuale vizio di un atto si possa ripercuotere sull'altro.
In ogni caso, quand'anche la medesima banca avesse simultaneamente stipulato i contratti di leasing e venduto invalidamente il prodotto derivato, e da questi si facesse derivare l'illegittimità della segnalazione alla centrale crisi, questo non consentirebbe comunque di concludere che vi sia stata impossibilità ad adempiere ai contratti di leasing imputabile alla controparte, posto che l'inadempimento sarebbe comunque da addebitare alla incapienza dell'impresa stessa.
Non è stato provato che questa incapienza sia dipesa esclusivamente dalla lamentata condotta della controparte, venendo solo allegata genericamente l'impossibilità di continuare ad ottenere finanziamenti per effetto della segnalazione alla centrale rischi.
L'eccezione sollevata in merito alla non imputabilità dell'inadempimento, quindi, non può essere accolta, per cui la risoluzione del rapporto da parte della pagina 13 di 21 concedente è stata certamente legittima, posto che non ha mai Parte_1 dedotto di avere adempiuto per intero.
Né è possibile sostenere che un eventuale inadempimento da parte di CP_2 agli obblighi informativi su di essa ricadenti al momento della conclusione del derivato possa giustificare la possibilità di sollevare un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. con riferimento all'obbligazione di pagamento dei ratei di leasing.
La richiesta di ripetizione dei canoni versati è poi in ogni caso contraddetta dal contenuto del richiamato art. 19 del contratto, che giustifica l'apprensione da NT parte di , venendo in ogni caso assorbito il rilievo operato dal giudice di prime cure sulla mancata dimostrazione dei pagamenti del leasing da parte dell'impresa.
L'assenza di prova in ordine alla lamentata illegittimità del contratto derivato si riverbera poi anche sulla contestazione della segnalazione alla centrale rischi, visto che essa viene fatta derivare proprio dall'invalidità della vendita del prodotto finanziario.
3.4. Deve altresì essere rigettato il secondo motivo di appello, in quanto il diritto alla restituzione degli immobili non deriva dall'applicazione dell'art. 1526 c.c. (che peraltro ben poteva essere fatta a prescindere dalla domanda di parte, stante il principio iura novit curia), ma della clausola presente nel contratto (art. 19, su riprodotto), che come si è detto è pienamente valida.
3.5. Per le medesime ragioni deve essere respinto anche il terzo motivo di appello, posto che il patto di deduzione contenuto nel contratto opera senza condizionare il rilascio degli immobili alla previa restituzione da parte della concedente dei canoni versati.
Ciò di cui si potrebbe al più discutere è l'operatività della previsione della necessaria deduzione del prezzo di vendita dei beni immobili, visto che, non essendo questi stati restituiti, non sono stati posti in vendita.
Per giustificare l'intervento riduttivo del giudice, però, occorrerebbe che le somme incamerate dalla concedente a seguito della risoluzione del contratto superino il valore dell'indennità dovuta per l'utilizzo dei beni.
pagina 14 di 21 Nel caso in esame non è possibile presumere una tale circostanza, essendosi limitata la parte appellata a richiedere il pagamento dei canoni scaduti ed operando in ogni caso il meccanismo contrattuale indicato al punto 19.2, finalizzato a limitare la locupletazione derivante dalla restituzione degli immobili, esclusivamente all'esito della vendita.
3.6. Il rigetto dei primi tre motivi di appello principale assorbe il motivo di appello incidentale condizionato, il cui rilievo sarebbe in ogni caso sfuggente, dal momento che, lo si ribadisce, il patto di deduzione in questo caso opera in forza del contratto, alla cui applicazione non osta né il regime normativo precedente la legge-leasing, né quello successivo.
4. Con la quarta censura la parte appellante deduce che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle fideiussioni per conformità delle stesse ai moduli uniformi ABI, violative delle intese anticoncorrenziali. Viene altresì invocata la liberazione dei garanti per il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 1957 c.c., nonché per la violazione dell'art. 1956 c.c. Inoltre, parte appellante richiama nell'atto di appello gli articoli 1938, 1939, 1955 c.c., ovvero la violazione da parte della concedente dei canoni di buona fede.
Il motivo di appello è infondato.
Affrontando specificamente il problema della violazione della normativa antitrust per effetto dell'adozione dello schema ABI per il contratto di fideiussione, va ricordato che con provvedimento del 2.5.2005 la Banca d'Italia accertava che «le clausole di cui gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n.
287/90” e pertanto devono ritenersi nulle ai sensi della citata disciplina. Più nel dettaglio, i rilievi critici dell'autorità garante hanno riguardato: (i) la c.d. “clausola di riviviscenza” in deroga all'art. 1941 c.c., secondo la quale il fideiussore è tenuto
“a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamenti stessi, o per qualsiasi altro
pagina 15 di 21 motivo” (art. 2); (ii) la c.d. “clausola di rinuncia a termini ex art. 1957 c.c.”, in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione risultano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957, che si intende derogato” (art. 6); (iii) la c.d. “clausola di sopravvivenza” in deroga all'art.1939
c.c., a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».
Il contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze della nullità delle predette clausole inserite nei contratti c.d. “a valle” che ne riproducono il contenuto è stato definitivamente risolto nella pronuncia delle Sezioni Unite delle
Corte di Cassazione n. 41994/2021, dove è stata accolta la soluzione della nullità parziale, statuendo che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett.a) e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulle, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
L'accertamento ad opera della Banca d'Italia della natura anticoncorrenziale dell'accordo, però, è limitato alle fideiussioni omnibus, e non può essere esteso automaticamente a quelle rilasciate per uno specifico rapporto, quali sono quelle in esame.
Gli attori avrebbero pertanto dovuto dimostrare specificamente l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale che ha portato alla predisposizione dello schema contrattuale utilizzato nello specifico, ma tale prova non è stata fornita.
In ogni caso, poi, anche a voler ritenere nulle le clausole, il vizio non si estenderebbe all'intero negozio fideiussorio, potendosi ragionevolmente presumere, da un lato, che in assenza delle clausole colpite da nullità, tali da pagina 16 di 21 aggravare a sfavore dei garanti la disciplina codicistica, questi a maggior ragione avrebbero rilasciato la garanzia;
d'altro lato, anche per la banca la garanzia personale, ancorché depurata dalle clausole anticoncorrenziali, presumibilmente non sarebbe stata rifiutata, essendo comunque più vantaggiosa dell'alternativa rappresentata dalla totale assenza di garanzie.
Quanto poi all'invocata liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1957 c.c., anche a voler ritenere nulla la clausola derogatoria, il dettato normativo sarebbe stato comunque rispettato, avendo la banca avanzato le proprie pretese contestualmente nei confronti della debitrice principale e dei garanti prima della scadenza dell'obbligazione, non risultando che in epoca antecedente sia stata invocata la decadenza dal beneficio del termine.
Né trova applicazione il disposto dell'art. 1956 c.c., relativo alla liberazione del fideiussore per obbligazione futura, ipotesi ben diversa da quella di cui si discute.
Quanto infine alla lamentata violazione degli articoli 1938, 1939, 1955, si tratta di allegazioni del tutto generiche e immotivate.
5. La quinta censura alla sentenza impugnata è relativa alla nullità, totale o parziale, dei contratti di leasing, ovvero alla mancata riduzione delle penali manifestamente eccessive ex art. 1384 c.c.
Gli appellanti principali lamentano che controparte avrebbe proditoriamente proposto due domande (il ricorso ex art. 702-bis e il ricorso per decreto ingiuntivo) al Tribunale di Firenze, chiedendo tanto il pagamento dei canoni scaduti ed a scadere, quanto la restituzione dei beni immobili. L'accoglimento della domanda da parte del giudice di prime cure rappresenterebbe, secondo gli appellanti principali, “un indebito vantaggio derivante dal cumulo di utilità, rappresentato dalla somma dei canoni e dal residuo valore dei beni, in palese contrasto con la norma inderogabile di cui all'art. 1526 c.c.” (appello, p. 21). In questo senso le clausole penali previste nei contratti di leasing sarebbero palesemente nulle o manifestamente eccessive, e pertanto il Tribunale di Firenze avrebbe dovuto ridurle, attribuendo la restituzione dei canoni già corrisposti pari a euro 1.820.293,03. Al contrario, il Tribunale non solo ha accolto la domanda, ma pagina 17 di 21 non ha nemmeno subordinato la restituzione dei beni alla restituzione dei canoni già corrisposti.
Il motivo è infondato.
Come già ampiamente argomentato, l'art. 1526 c.c. di per sé non impedisce la ritenzione dei canoni già corrisposti a titolo di penale, se ciò è stato pattuito
(patto di confisca).
La riduzione della penale, poi, come già accennato, può conseguire solo alla vendita dei beni restituiti all'istituto di leasing, qualora il valore di realizzo si dimostrasse non congruo rispetto al valore del bene venduto. Nel caso presente, però, non essendo stati restituiti i beni, non si è potuto procedere alla vendita, dunque non si può parlare di valore di realizzo non congruo e di riduzione a equità della penale.
Del resto, l'art. 19.2 del contratto, sulla cui validità non vi sono dubbi, colloca temporalmente il momento di determinazione del corretto rapporto dare avere all'esito della vendita dell'immobile.
6. Con il sesto e ultimo motivo gli appellanti principali deducono l'usurarietà degli interessi praticati dalla e l'illegittimità dell'anatocismo. CP_2
Anche tale deduzione però viene formulata in termini assolutamente generici.
Non viene infatti evidenziata una difformità del tasso indicato nel contratto rispetto a quello in concreto applicato, né questo viene raffrontato con il tasso soglia, per dimostrarne l'oggettivo superamento.
Peraltro, nel caso in esame il tasso leasing viene indicato nei contratti in misura rispettivamente del 4,572%, 4,582% e 4,2769%, a fronte di un tasso soglia per i leasing immobiliari di importo superiore a 50.000 euro che era nel primo trimestre 2007 del 6,82% e nel terzo trimestre 2006 del 5,68%.
Il tasso leasing, sulle cui modalità di individuazione non vengono sollevate contestazioni, quindi, è chiaramente inferiore ai tassi soglia, fatto che di per sé esclude l'usura oggettiva.
Con riferimento agli interessi moratori, poi, oltre a non venire dedotto quale sarebbe il loro ammontare, la critica dell'aumento del tasso rilevato per gli interessi corrispettivi di 2.1 punti percentuali si pone in aperto contrasto con la pagina 18 di 21 giurisprudenza costante in materia (v. per tutte Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021)
Quanto alla dedotta usura soggettiva, gli appellanti affermano che la concedente, nonostante fosse consapevole delle condizioni di temporanea illiquidità della società, avrebbe richiesto interessi debitori sproporzionati rispetto a quelli praticati per operazioni simili. Tale circostanza, però, oltre a non concretizzare di per sé un approfittamento dello stato di bisogno, essendo evidente che le condizioni di finanziamento sono determinate anche dal maggiore rischio di inadempimento, risulta anche indimostrata, essendo gli interessi pattuiti in realtà inferiori alla media rilevata dalla Banca d'Italia.
La critica inerente l'anatocismo, poi, non pare pertinente rispetto al contratto di leasing di cui si tratta, non venendo prevista alcuna capitalizzazione degli interessi.
7. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di
[...]
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come
[...] modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore della domanda ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
8. La dichiarazione di valore operata da entrambi gli appellanti, ovvero indeterminabile (CU pari a euro 777,00), risulta errata, essendo invero esso determinabile con l'applicazione delle norme di cui agli articoli 10,11 e 12 c.p.c.
La causa verte infatti su controversia legata a dei contratti di locazione finanziaria, il cui valore è definito dai contratti stessi, avendone la parte appellante invocato la nullità. E più nel dettaglio euro 283.323,00 per il contratto
IF305594 e 2.576.669,00 per il contratto IR 314640, per un totale di euro
2.859.992,00. Tale somma costituisce il valore della controversia e comporta il pagamento del contributo unificato nella misura massima di euro 2.529,00, che dovrà quindi essere richiesto per la differenza (euro 1.752,00) all'appellante principale.
pagina 19 di 21
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
, Parte_1 Parte_2 [...]
e nei confronti di avverso la Pt_3 Parte_4 NTroparte_1 sentenza n. 2984/2019 emessa dal Tribunale di FIRENZE e pubblicata il
16/10/2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2. Dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
3. Condanna Parte_1 Parte_2
, e , in solido tra loro, a
[...] Parte_3 Parte_4 rifondere le spese legali del giudizio di appello dell'appellata CP_1
che liquida in complessivi euro 12.033 per compensi di avvocato,
[...] oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
4. Dichiara gli appellanti principali Parte_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 Pt_4
tenuti in solido a corrispondere il contributo unificato in misura
[...] doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 24.12.2012;
5. Manda alla Cancelleria per la regolarizzazione degli atti sotto il profilo fiscale, in ordine al valore della controversia rientrante nello scaglione superiore a € 520.000,00, a carico dell'appellante principale.
Firenze, camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
pagina 20 di 21 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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