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13 luglio 2011
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19 aprile 2016
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Art. 19. Relazione tecnica
(art. 20, d.P.R. n. 554/1999) 1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento. Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell'inserimento nel territorio, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto.
Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, a titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:
a) geologia;
b) geotecnica;
c) sismica;
d) studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli;
e) archeologia: la relazione deve riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare di cui agli articoli 95 e 96 del codice;
f) censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo);
g) piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche;
h) espropri (quantificazione preliminare degli importi);
i) architettura e funzionalita' dell'intervento;
l) strutture ed opere d'arte;
m) tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);
n) impianti e sicurezza;
o) idrologia;
p) idraulica;
q) strutture;
r) traffico.
2. Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, per interventi di adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre:
a) dettagliato resoconto sulla composizione, caratteri storici, tipologici e costruttivi, consistenza e stato di manutenzione dell'opera da adeguare/ampliare;
b) la destinazione finale delle zone dismesse;
c) chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire l'esercizio durante la costruzione dell'intervento (se previsto).
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
(art. 20, d.P.R. n. 554/1999) 1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento. Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell'inserimento nel territorio, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto.
Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, a titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:
a) geologia;
b) geotecnica;
c) sismica;
d) studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli;
e) archeologia: la relazione deve riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare di cui agli articoli 95 e 96 del codice;
f) censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo);
g) piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche;
h) espropri (quantificazione preliminare degli importi);
i) architettura e funzionalita' dell'intervento;
l) strutture ed opere d'arte;
m) tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);
n) impianti e sicurezza;
o) idrologia;
p) idraulica;
q) strutture;
r) traffico.
2. Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, per interventi di adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre:
a) dettagliato resoconto sulla composizione, caratteri storici, tipologici e costruttivi, consistenza e stato di manutenzione dell'opera da adeguare/ampliare;
b) la destinazione finale delle zone dismesse;
c) chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire l'esercizio durante la costruzione dell'intervento (se previsto).
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Commentari • 487
- 1. Ristrutturazioni Aziendalihttps://www.ilcaso.it/ · 80.88884
[…] Le possibili scelte per l'attuazione della Direttiva. – 8. […] che in nessun caso possono “impedire od ostacolare irragionevolmente” l'adozione e l'attuazione di un piano di ristrutturazione che sia nell'interesse di tutti gli interessati (art. 12); - la protezione dei finanziamenti-ponte (c.d. temporanei) e dei nuovi finanziamenti (art. 17); - esenzioni da revocatoria e azioni risarcitorie per operazioni sia in funzione, sia in esecuzione della ristrutturazione (art. 18); - precisi obblighi per gli amministratori di società (anche se il testo italiano della Direttiva, per un'imperfetta traduzione di “directors”, si riferisce ai “dirigenti”), […]
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Giurisprudenza • 212
- 1. TAR Napoli, sez. II, sentenza 26/05/2026, n. 3349Provvedimento: […] In particolare, secondo consolidata giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2/09/2024, n. 7347) “L'art. 17, comma 3, della L. 17 agosto 1942, n. 1150 disciplina la cd. ultrattività residuale dei piani particolareggiati decaduti per decorso del tempo, stabilendo che: i) "decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione"; ii) "fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso".Leggi di più...
- art. 28 bis DPR 380/2001·
- art. 12 DPR 380/2001·
- art. 1067 c.c.·
- permesso di costruire convenzionato·
- art. 3 L. 241/1990·
- art. 17 L. 1150/42·
- art. 1102 c.c.·
- eccesso di potere·
- ultrattività piani attuativi·
- difetto di istruttoria·
- carenza di motivazione·
- art. 33 quater L.R. 16/2004·
- decadenza piano attuativo·
- art. 1 Prot. 1 CEDU·
- art. 42 Cost.