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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/06/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 5065/2024 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
(C.F. ) nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in 87043 – Bisignano (CS) alla C.da Azzarella, 24, elettivamente domiciliata in
Bisignano, Via dei Principi Sanseverino, 7 – P.E.C.
, presso lo studio dell'avv.to Antonello Calvelli Email_1
( ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
Ricorrente
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma via Ciro il Grande 21, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena e
Umberto Ferratogiusta procura generale alle liti per notar di Roma del Persona_1
22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente
Avente ad oggetto: comunicazione di decadenza dal reddito di cittadinanza e richiesta di restituzione ratei indebitamente percepiti. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 18.12.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e premettendo di aver percepito il reddito di cittadinanza, CP_1 rappresentava di avere ricevuto da parte dell' comunicazione della CP_1 revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza del quale beneficiava, motivata con la mancata comunicazione della variazione occupazionale nei termini stabiliti dalla legge, con richiesta di restituzione delle somme percepite e non dovute, per il periodo da dicembre 2020 ad ottobre 2021, per un importo complessivo pari ad euro 2.868,91.
Chiedeva a questo Giudice di “annullare il provvedimento 66495707464-2 del
23.05.2024 opposto e l'indebito ivi riportato” per avere, contrariamente alla motivazione addotta nel provvedimento in questione, tempestivamente comunicato l'inizio di attività lavorativa e siccome, in ogni caso, la somma è stata percepita in buona fede e, dunque, come tale non è ripetibile.
Con memoria difensiva depositata in data 13.6.2025, si costituiva l' , chiedendo il CP_1 rigetto della domanda di parte avversaria perché infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata, con condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Istruita documentalmente, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza.
Motivi della decisione
Valga premettere che dagli atti di causa risulta che con provvedimento del 23.5.2024
l' ha comunicato alla ricorrente che, in conseguenza della revoca/decadenza dal CP_1 beneficio del reddito di cittadinanza per la mancata comunicazione della variazione occupazionale entro 30 giorni ai sensi dell'art. 3, co. 8, del D.L. n. 4/2019 e succ. mod.)
l'importo pari ad euro 2.868,91 percepito da dicembre 2020 ad ottobre 2021 non era dovuto con conseguente richiesta di restituzione.
Ciò posto, la ricorrente contesta la pretesa restitutoria dell'istituto non essendosi verificata l'ipotesi di decadenza prospettata dall' avendo provveduto alla prescritta CP_1 comunicazione in data 16.12.2020; che, in ogni caso, invocava la sanatoria ex art.13 L.
412/91 di interpretazione autentica dell'art. 52 L. 88/89, applicabile a tutti gli indebiti successivi al 31.12.2000, ed assumeva l'insussistenza del diritto dell' di ripetere le CP_1 somme siccome percepite in buona fede. Ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento con cui l' ha richiesto la CP_1 restituzione delle somme percepite a titolo di Rdc.
Valga osservare, quanto alla richiesta attorea di dell' > che il processo del lavoro è giudizio sul rapporto e non anche sull'atto e che CP_1 nel giudizio avente ad oggetto indebito previdenziale o assistenziale non si controverte sulla legittimità del provvedimento con cui l'istituto ha comunicato la sussistenza dell'indebito bensì sul diritto dell'istituto alla ripetizione di somme che assume indebitamente percepite.
Ed invero, parte ricorrente chiede con cui l' ha CP_1 chiesto la restituzione delle somma ma – correttamente qualificata – l'azione esperita è di accertamento negativo del diritto dell' di ripetere le somme erogate. CP_1
Oggetto del giudizio, detto altrimenti, non è certamente la legittimità del provvedimento dell' ma la sussistenza o meno dell'obbligo della ricorrente di restituire le somme CP_1 percepite e di cui nega la natura indebita.
In particolare, sostiene parte attrice di non essere incorsa in decadenza siccome la variazione occupazionale indicata dall' a fondamento della richiesta restitutoria per CP_1 cui è causa è stata regolarmente comunicata.
Orbene, pacifico che la ricorrente, durante il periodo di erogazione del reddito di cittadinanza, ha iniziato – in data 1.12.2020 – attività lavorativa, la stessa sostiene di aver provveduto alla relativa comunicazione in data 16.12.2020 ma, posto che l' contesta CP_1 la circostanza dedotta in ricorso, affermando che tale comunicazione non è pervenuta e, quindi, presumibilmente, non è stata inviata correttamente, osserva il giudice che la documentazione prodotta unitamente al ricorso non comprova la circostanza sostenuta dalla ricorrente. Invero, vi è in atti comunicazione di variazione (c.d. modello RED esteso) contenente la dichiarazione di inizio di attività, sottoscritta dalla ricorrente e relativa delega al patronato per il relativo inoltro all' ma non vi è prova che la CP_1 comunicazione in questione sia pervenuta effettivamente all'istituto posto che la
“schermata” prodotta da parte attrice nulla indica in merito all'esito dell'invio.
Per quanto detto, deve considerarsi legittimo il provvedimento con cui l' , rilevata la CP_1 violazione dell'art. 3, 8° comma del d.l. n. 4 del 2019 convertito con legge n. 26 del
28/3/2019 e ss.mm, in applicazione dell'art. 7 del medesimo decreto ha comunicato a parte ricorrente la decadenza dal beneficio del Reddito di Cittadinanza. Giova premettere che il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26), come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale di quei nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultino in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
Si precisa che – per effetto della legge 29 dicembre 2022 n. 197, articolo 1, comma 318, A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e
13, comma 1-ter.
Il reddito di cittadinanza è stato istituito dal D.L. n. 4/2019, conv. con mod. dalla L. n.
26/2019; in particolare, ai sensi dell'art. 1, c.1, del citato D.L., E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla poverta', alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonche' diretta
a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
Requisiti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico (cfr. art. 1,
c.2 ai sensi del quale componenti di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta' delle persone anziane>), quello reddituale/patrimoniale (cfr. art. 2, c.1, lett. b) nonché quello di cittadinanza e residenza.
Infine, quale requisito impeditivo dell'accesso al reddito di cittadinanza è prevista la sottoposizione del richiedente il beneficio a misura cautelare personale ovvero l'aver riportato condanna in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta per taluno dei delitti indicati all'art. 7, comma 3. Orbene, la comunicazione di decadenza dal beneficio economico di cui al Reddito di cittadinanza inviata dall' alla ricorrente consegue al riscontro della omessa CP_1 presentazione del modello RdC/PdC – Com Esteso, con il quale i beneficiari del RdC devono provvedere a effettuare all' la comunicazione di cui all'art. 3, 8° comma del CP_1
d.l. n. 4 del 2019 convertito con legge n. 26 del 28/3/2019 e ss.mm., a tenore del quale:
“In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all CP_1 secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1 […]”; e in effetti, al momento della presentazione della domanda amministrativa volta al conseguimento del reddito di cittadinanza, il richiedente dichiara “di essere consapevole che in caso di variazione della condizione occupazionale durante il godimento della prestazione da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nonché in caso di variazioni del patrimonio immobiliare e del possesso di beni durevoli, dovrà essere compilato il modello RdC/PdC – Com Esteso, pena la decadenza dal beneficio. Tali comunicazioni devono avvenire ai sensi dell'art. 3, commi 8, 9, 11 del d.l. n. 4/2019”.
Orbene, l'art. 7 del d.l. n. 4/2019, dopo avere introdotto al comma 2 una nuova fattispecie di reato – sanzionando l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, con la reclusione da 2 a 3 anni – prevedeva al quarto comma: “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone
l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”; il successivo comma 6 del medesimo art. 7 prevede che La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
Successivamente, la legge n. 197/2022, art. 1, comma 318, ha disposto l'abrogazione degli articoli da 1 a 13 del d.l. n. 4/2019, e dunque anche del citato art. 7, tuttavia rinviando la propria efficacia abrogativa al 1° gennaio 2024. Senonché, prima di detta data, il legislatore, con il d.l. n. 48/2023 (convertito con modificazioni dalla legge n.
85/2023) reinseriva nel sistema normativo fattispecie incriminatrici sostanzialmente identiche a quelle già contenute nell'abrogando art. 7, d.l. n. 4/2019, relative al reddito di cittadinanza;
in particolare, l'art. 13, comma 3, d.l. n. 48/2023 ha previsto che “al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023”.
Tanto premesso, valga evidenziare che avuto riguardo alla motivazione addotta dall' CP_1
a sostegno della richiesta di restituzione, viene in rilievo un'ipotesi di decadenza dal beneficio con conseguente obbligo restitutorio.
Invero, parte ricorrente è incorsa nell'ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 7 del d.l. n.
4/2019 (conv. dalla legge n. 26/2019).
In particolare, l'art. 7 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75), rubricato
“sanzioni” prevede, al comma 4, che Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito;
il comma 6 del medesimo art. 7 prevede altresì la decadenza dal beneficio nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato (…) per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni (…) fermo restando il recupero versato in eccesso.
Invero, per come detto, non vi è prova dell'invio all' della comunicazione di CP_1 variazione occupazionale;
la ripetizione delle somme è, pertanto, conseguenza sanzionatoria ex lege prevista per effetto della revoca/decadenza dal beneficio in ragione di un comportamento omissivo del beneficiario.
L' ha disposto la decadenza dal beneficio con obbligo restitutorio per omessa CP_1 comunicazione di intervenuta variazione occupazionale e reddituale e viene in rilievo una condotta omissiva per la quale il legislatore ha inteso prevedere una specifica sanzione, onde si tratta di verificare se parte ricorrente sia o meno incorsa nella fattispecie sanzionatoria e l'omesso invio della comunicazione prescritta integra, per l'appunto, la fattispecie sanzionata con la decadenza e l'obbligo restitutorio.
Nel resto, valgano le seguenti osservazioni.
In linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38 comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per l'art. 128 del d.
Igs. 31 marzo 1998 n. 112, richiamato dalla I. n. 328 del 2000 art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
All'interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, la natura assistenziale della prestazione per cui è causa (reddito di cittadinanza) si desume dal fatto che non si fonda su presupposti contributivi;
avuto riguardo alla sua finalità, il reddito o la pensione di cittadinanza può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (arg. da Cass. n. 13915/2021).
Così qualificata la prestazione per cui è causa, sotto tale profilo deve evidenziarsi anzitutto la inapplicabilità nel caso di specie della disciplina prevista dall'art. 52 L. 88/89 come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991. Tale disciplina invero è espressamente rivolta a disciplinare il settore delle prestazioni pensionistiche (l'art. 52 fa riferimento a “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153”) senza possibilità di applicazione analogica né estensiva –stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere (cfr. Cass. 6610/2005; Cass. 1446/2008).
Pertanto, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n.
31373 del 2019, richiamata da Cass. n. 13915/2021), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e
5059 del 2018).
Premesso ciò si evidenzia ulteriormente che la Corte di Cassazione ha affermato che:
“Poichè il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti
(sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (cfr. Cass. 6610/2005, v. Corte Cost. n.448 del 2000).
Peraltro, anche prescindendosi dalla ritenuta natura assistenziale della prestazione, valga rilevare che, a norma del combinato disposto degli artt. 52, I. n. 88/1989, e 13, comma 1,
I. n. 412/1991, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato, cui
è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ult. Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.; che, nel caso di specie, deve escludersi in particolare la ricorrenza della quarta delle anzidette condizioni, dal momento che risulta accertata l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto alla prestazione a cui è finalizzata la presentazione del modello RdC/PdC – Com esteso.
Pertanto, non si ravvisa neppure alcun legittimo affidamento meritevole di tutela siccome la ricorrente avrebbe dovuto appurare e sincerarsi dell'effettiva ricezione da parte dell' della comunicazione di variazione, in adempimento di un suo precipuo obbligo CP_1
e non ravvisandosi alcun errore imputabile all'istituto.
A tanto consegue il rigetto del ricorso;
spese di lite irripetibili stante la dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite.
Cosenza, 26 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti