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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/09/2025, n. 4450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4450 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4699/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Acagnino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4699/2022 promossa da:
Parte_1
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
patrocinato organicamente dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania (C.F. ) P.IVA_2
OPPONENTE
contro codice fiscale in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante, Dott. con sede in Catania, via Calatafimi n. 10 ed, altresì, elettivamente CP_2
domiciliata sempre in Catania, via San Giovanni Li Cuti n. 5 (fax 095/7225216), presso lo studio dell'Avv. Rosa Maria Acunto (Cod. Fiscale ), la quale la rappresenta e CodiceFiscale_1
difende pagina 1 di 4 OPPOSTO
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato telematicamente , l' Parte_1
. ha proposto opposizione avverso
[...] Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 913/2022 emesso dal Tribunale di Catania il 22.2.2022 su ricorso di
[...]
per il pagamento della somma di € 42.905,00, oltre Controparte_3
interessi e spese.
Parte opposta si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 13.2.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha posto la causa in decisione con i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo opposto attiene al credito, vantato dall' , nei confronti della Regione Sicilia , CP_1
per il pagamento dei corsi professionali relativi all'avviso 20/2011.
Si tratta del pagamento del saldo di due progetti il primo per l'importo di € 151.575,00 ed il secondo per € 219.960,00, mentre la somma, oggetto del DI opposto, riguarda solo il saldo dei pagamenti effettuati dalla Regione all' e richiesti nel 2021 CP_1
L'opponente sostiene di non essere tenuto al pagamento della somma richiesta in quanto avrebbe versato, come terzo pignorato, a vari creditori dell' l'importo complessivo di € 277.911,90 di CP_1
gran lunga superiore all'importo del decreto ingiuntivo n. 913/2022.
pagina 2 di 4 In particolare , l'Assessorato ha prodotto due ordinanze di assegnazione, la prima, come correttamente eccepito da controparte, si riferisce all' ed è quindi estranea al Controparte_4
credito, oggetto di giudizio e la seconda riguarda altri crediti vantati dell' per i diversi CP_5
progetti formativi chiusi e nascenti dal Decreto di Spesa (D.D.S) N. 7460 del 12/10/2017, relativo al progetto Forgio II annualità CIP 145 Piano Giovani di € 139.424,97.
L'Assessorato ha anche prodotto un prospetto riepilogativo che riporta le procedure esecutive, in cui l'assessorato è stato citato come terzo, le somme versate e il nome dei creditori pignoranti.
E' evidente che il prospetto, benchè proveniente da una delle parti, può essere utilizzato, in quanto non contestato, solo con riferimento ai crediti in cui sia riportato anche il numero della procedura esecutiva, mancando, per il resto un utile riscontro che possa consentire a controparte di difendersi adeguatamente.
Si tratta , quindi di due procedure esecutive, la 253/2017 e la 2128/2018.
Le ordinanze di assegnazione, inserite nel detto report, riguardano crediti anteriori a quello per cui è
processo (si tratta di Decreti di Spesa del 2019) mentre le prestazioni dell'AP , relative ai due progetti sopra indicati, sono state rendicontate nel 2020 e nel 2021, quindi sono crediti successivi e del tutto estranei a quelli oggetto dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione.
A fronte di tali specifiche contestazioni, l'assessorato nulla ha dedotto, mentre parte opposta ha documentato in modo preciso l'esistenza di crediti diversi e precedenti, oggetto dei vari provvedimenti del giudice dell'esecuzione.
pagina 3 di 4 Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va rigettata , con condanna dell'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarre in favore del difensore che ne ha proposto rituale istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta dall'
[...]
. Dipartimento regionale della formazione professionale avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 913/2022 emesso dal Tribunale di Catania il 22.2.2022 su ricorso dell'AP
per il pagamento della somma di € 42.905,00, oltre Controparte_3
interessi e spese condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese del presente giudizio che liquida, in € 7.700, (€ 1700 per studio,€ 1200 per introduzione, € 1800 per trattazione ed € 3000 per decisione) oltre il rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a, se dovuti, che si distraggono in favore dell'avv.
Rosa Maria Acunto .
Così deciso in Catania, il 6 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Maria Acagnino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Acagnino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4699/2022 promossa da:
Parte_1
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
patrocinato organicamente dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania (C.F. ) P.IVA_2
OPPONENTE
contro codice fiscale in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante, Dott. con sede in Catania, via Calatafimi n. 10 ed, altresì, elettivamente CP_2
domiciliata sempre in Catania, via San Giovanni Li Cuti n. 5 (fax 095/7225216), presso lo studio dell'Avv. Rosa Maria Acunto (Cod. Fiscale ), la quale la rappresenta e CodiceFiscale_1
difende pagina 1 di 4 OPPOSTO
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato telematicamente , l' Parte_1
. ha proposto opposizione avverso
[...] Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 913/2022 emesso dal Tribunale di Catania il 22.2.2022 su ricorso di
[...]
per il pagamento della somma di € 42.905,00, oltre Controparte_3
interessi e spese.
Parte opposta si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 13.2.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha posto la causa in decisione con i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo opposto attiene al credito, vantato dall' , nei confronti della Regione Sicilia , CP_1
per il pagamento dei corsi professionali relativi all'avviso 20/2011.
Si tratta del pagamento del saldo di due progetti il primo per l'importo di € 151.575,00 ed il secondo per € 219.960,00, mentre la somma, oggetto del DI opposto, riguarda solo il saldo dei pagamenti effettuati dalla Regione all' e richiesti nel 2021 CP_1
L'opponente sostiene di non essere tenuto al pagamento della somma richiesta in quanto avrebbe versato, come terzo pignorato, a vari creditori dell' l'importo complessivo di € 277.911,90 di CP_1
gran lunga superiore all'importo del decreto ingiuntivo n. 913/2022.
pagina 2 di 4 In particolare , l'Assessorato ha prodotto due ordinanze di assegnazione, la prima, come correttamente eccepito da controparte, si riferisce all' ed è quindi estranea al Controparte_4
credito, oggetto di giudizio e la seconda riguarda altri crediti vantati dell' per i diversi CP_5
progetti formativi chiusi e nascenti dal Decreto di Spesa (D.D.S) N. 7460 del 12/10/2017, relativo al progetto Forgio II annualità CIP 145 Piano Giovani di € 139.424,97.
L'Assessorato ha anche prodotto un prospetto riepilogativo che riporta le procedure esecutive, in cui l'assessorato è stato citato come terzo, le somme versate e il nome dei creditori pignoranti.
E' evidente che il prospetto, benchè proveniente da una delle parti, può essere utilizzato, in quanto non contestato, solo con riferimento ai crediti in cui sia riportato anche il numero della procedura esecutiva, mancando, per il resto un utile riscontro che possa consentire a controparte di difendersi adeguatamente.
Si tratta , quindi di due procedure esecutive, la 253/2017 e la 2128/2018.
Le ordinanze di assegnazione, inserite nel detto report, riguardano crediti anteriori a quello per cui è
processo (si tratta di Decreti di Spesa del 2019) mentre le prestazioni dell'AP , relative ai due progetti sopra indicati, sono state rendicontate nel 2020 e nel 2021, quindi sono crediti successivi e del tutto estranei a quelli oggetto dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione.
A fronte di tali specifiche contestazioni, l'assessorato nulla ha dedotto, mentre parte opposta ha documentato in modo preciso l'esistenza di crediti diversi e precedenti, oggetto dei vari provvedimenti del giudice dell'esecuzione.
pagina 3 di 4 Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va rigettata , con condanna dell'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarre in favore del difensore che ne ha proposto rituale istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta dall'
[...]
. Dipartimento regionale della formazione professionale avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 913/2022 emesso dal Tribunale di Catania il 22.2.2022 su ricorso dell'AP
per il pagamento della somma di € 42.905,00, oltre Controparte_3
interessi e spese condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese del presente giudizio che liquida, in € 7.700, (€ 1700 per studio,€ 1200 per introduzione, € 1800 per trattazione ed € 3000 per decisione) oltre il rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a, se dovuti, che si distraggono in favore dell'avv.
Rosa Maria Acunto .
Così deciso in Catania, il 6 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Maria Acagnino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4