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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/06/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1313/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1313/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ELIO BINDI Parte_1 C.F._1 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LUCIA BRIZZOLARA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Lecco, così giudicare. Parte_1
- Nel merito:
1) disporsi l'affidamento condiviso dei minori con collocamento degli stessi presso la madre in Valmadrera;
2) Determinare in € 400,00 mensili il contributo mensile al mantenimento di ciascun figlio convivente con la madre (per un totale di € 800,00 mensili), somma rivalutabile annualmente al 100% del pertinente indice ISTAT, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese extra- assegno come da protocollo del Tribunale di Lecco;
3) disporsi che il padre possa visitare entrambi i Minori, secondo gli accordi che intercorreranno tra i genitori in sede giudiziale, ovvero in mancanza secondo le previsioni del piano genitoriale in atti, tenendo con sé i minori a week-end alterni e con un giorno fisso infrasettimanale dall'uscita dalla scuola di IN sino all'ora di cena. Le vacanze natalizie, di Pasqua nonché vacanze scolastiche in genere verranno suddivise equamente in accordo tra le parti.
Rigettarsi ogni avversaria domanda, ivi incluse quelle formulate mediante le plurime istanze depositate successivamente alla costituzione in giudizio del resistente, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Competenze di lite rifuse.
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale e per testi sui fatti dedotti in atti.”
Per : “Con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1
30.01.2024 concludeva:
a. in via preliminare: (i) rigettare ogni avversa difesa e/o istanza e/o eccezione;
(ii) dichiarare la nullità nei confronti del sig. dell'ordinanza ex art. 473- Controparte_1 bis 22 c.p.c. del 29.11.2023 e del decreto di fissazione udienza n. cronol. 9466/2023 del 30.11.2023 r.g. 1313/2023 contenente l'ordine di deposito (esibizione) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni pronunciato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Como, per omessa notifica/comunicazione nei confronti del sig. , CP_1 allora convenuto contumace e quindi per violazione degli artt. 292 c.p.c., 136 e segg. c.p.c. e 101 e 24 Cost.; e conseguentemente (iii) condannare la sig.ra alla restituzione di Euro Parte_1
334,00=, pervenuti alla stessa mediante bonifico bancario del 3.01.2024, in quanto indebitamente ricevuti dal sig. o, alternativamente (iv) compensare il predetto Controparte_1 importo con altri eventuali che dovessero ritenersi a debito del sig. ; CP_1
b. nel merito in via principale disporre l'affidamento congiunto dei minori
[...]
e ad entrambi i genitori e Persona_1 Persona_2 Parte_1 CP_1
con collocamento prevalente presso la madre;
[...]
c. nel merito in via subordinata disporre che possa vedere e tenere Controparte_1 con sé i figli minori IN e a fine settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato alle Per_2 ore 19:00 della domenica (salvo accordi da comunicarsi con preavviso di minimo 24 ore), oltre a due pomeriggi infrasettimanali (il lunedì e il giovedì), dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00. Per quanto riguarda le festività, si chiede che il sig. possa vedere e tenere con sé i CP_1 figli minori: (i) durante le vacanze natalizie: alternandosi con la madre di anno in anno, per il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
(ii) durante le vacanze pasquali alternandosi di anno in anno con la madre;
(iii) durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
d. nel merito in via ulteriormente subordinata disporre che versi Controparte_1 ad entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile compreso tra Euro 400,00= Parte_1 ed Euro 500,00= a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori;
disporre che le spese extra assegno siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo del pagina 2 di 10 Tribunale di Lecco del 29.03.2018 e;
assegnare al sig. , ai sensi Controparte_1 dell'art. 6 co. 4 d.lgs. 230/2021, il 50% dell'Assegno Unico ad oggi percepito unicamente dalla sig.ra Pt_1
C con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria, si chiede (i) se necessario, di poter esibire al Giudice il cellulare dal quale è stato estratto lo screenshot della chat whatsapp prodotta sub doc. 1); e (ii) di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale e per testi sui fatti dedotti in narrativa. Con riserva di integrare il capitolato ed indicare testimoni nei termini di Legge.
***
Con successiva memoria ex art. 473bis-19 c.p.c. del 23.05.2024 concludeva:
E. Conclusioni alla luce della pariteticità tra genitori, ai sensi dell'art. 473-bis19 co. 2 c.p.c., si chiede che l'll.mo Giudice adito, fermo il rigetto di ogni avversa difesa e/o istanza e/o eccezione, voglia:
- ordinare a parte ricorrente, la produzione per intero di tutti gli estratti conto di cui ella è titolare relativamente al triennio oggetto di interesse (compreso l'anno 2023 ormai concluso), dai quali emergano anche i versamenti dello stipendio percepito almeno dal periodo 1.07.2022 al 31.10.2022 e dal 1.01.2023 al 26.10.2023;
- ordinare a parte ricorrente, l'esibizione della documentazione relativa all'erogazione dell'Assegno Unico e di qualsivoglia altro sussidio statale percepito dalla medesima (i.e. Per_3 etc..);
- acquisire ogni altra documentazione a supporto dei supposti investimenti dichiarati per le vie brevi a parte resistente (es uso piattaforma di bitcoin e altro);
- fissare termine - alla signora – fino al 10 ottobre 2024, per la fattiva ricerca di un'attività Pt_1 lavorativa, il cui eventuale esito negativo dovrà essere debitamente provato;
- disporre, da quando la signora avrà trovato lavoro, l'affidamento condiviso tra i genitori Pt_1 con collocamento paritetico tra gli stessi (anche nella forma di due settimane al mese presso la madre e due presso il padre) e alla luce di ciò, disporre il mantenimento diretto e quindi azzerare l'importo dell'assegno di mantenimento, per ora a carico esclusivo del sig. , ripartire CP_1
l'assegno unico (familiare) al 50% come per Legge e mantenere la ripartizione delle spese straordinarie al 50% come da protocollo del Tribunale di Lecco (già richiamato in atti), per le quali, ciascun genitore si impegnerà a presentare puntuale giustificativo.
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle predette richieste, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito consideri che, al momento, parte resistente non documentazione completa e dettagliata attestante le reali condizioni economiche della ex-compagna e non è pienamente coinvolto nell'esplicazione della bigenitorialità.
***
pagina 3 di 10 Con successiva memoria/istanza ex art. 473bis. 23 c.p.c. del 27.12.2024, stante la notifica di due atti di precetto a distanza di un solo giorno l'uno dall'altro e stante il ritardo nell'incasso del proprio compenso mensile, concludeva:
- con rispettosa istanza, affinché l'ill.mo Giudice adito, per il tempo intercorrente tra il deposito della presente istanza e la sentenza di primo grado, possa – in parziale variazione dell'ordinanza urgente di novembre 2023 – prorogare il termine per il versamento del mantenimento mensile entro il 20 di ogni mese.
- chiedendo che la condotta tenuta da controparte circa la mancata produzione documentale con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., relativa alle condizioni economiche patrimoniali della ricorrente, sia valutata dal Giudice ai sensi dell'art. 473bis. 18 c.p.c.
***
Durante il corso del giudizio depositava i seguenti documenti da doc. 1 a doc. 30:
1. chat whatsapp del 2.01.2024;
2. ricevuta bonifico del 3.01.2024;
3. dichiarazione dei redditi degli anni 2020, 2021 e 2022;
4. documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili;
5. estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni;
6a. e .6b estratti Poste Pay;
7. contratto di compravendita immobile;
8a. e 8b. contratto di leasing automobile e libretto di circolazione;
9. email di Banco BPM;
Testi
10. email del 02.02.2024 ;
11. email del 11.04.2024;
12. richiesta presenze / assenze (con successiva nota di deposito del Persona_1
25.05.2024 depositava il doc. 12 di cui alla propria memoria ex art. 473-bis 19 co. 2 c.p.c. del 23.05.2024, composto dall'e-mail PEC ricevuta in data 25.05.2024 dall'Istituto Comprensivo Statale di Valmadrera, all'indirizzo e-mail dello scrivente Email_1
, unitamente agli allegati lettera accompagnatoria e certificato Email_2 presenze/assenze per l'anno scolastico 2023 e 2024, da cui risultano 99 assenze, 1 ritardo e 9 uscite);
13. fattura settembre, ottobre e novembre 2024;
14. primo precetto;
15. secondo precetto;
16. mantenimento e arretrati dicembre 2024; pagina 4 di 10 17. spese scolastiche e mensa;
18. situazione economica aggiornata al 9.01.2025;
19. dichiarazione dei redditi 2023;
20. ricevuta di invio dichiarazione dei redditi 2023;
21. estratto conto corrente al 31.12.2024;
22. spese condominiali sostenute nel 2023;
23. spese condominiali sostenute nel 2024;
24. spese condominiali 2024-2025;
25. finanziamento Cofidis;
26. assicurazione casa;
27. saldo Poste Pay n. 9669
Depositava altresì, a sostegno di spese che il affronta in questo periodo: CP_1
28. piano di rientro tra l'Agenzia delle Entrate e il per il rientro da alcune CP_1 esposizioni debitorie;
29. ricorso depositato presso il Giudice di Pace di Novara per l'impugnazione di un'ingiunzione di pagamento di Euro 2.360,43;
30. spese straordinarie condominio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione sentimentale e un Parte_1 Controparte_1 rapporto di convivenza e dalla loro unione sono nati i figli il 13/07/2018 e Persona_1
il 12/11/2021. Persona_2 ha convenuto in giudizio con ricorso per la Parte_1 Controparte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, chiedendo l'affidamento condiviso dei figli minori IN e a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2 presso la madre;
la determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre nella misura di € 800,00 mensili (€ 400,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
la regolamentazione del diritto di visita paterno a finesettimana alternati, oltre a un giorno infrasettimanale, con suddivisione delle vacanze natalizie, pasquali e scolastiche tra i genitori.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, il convenuto non si è costituito in giudizio, né è comparso Controparte_1 avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del 16/11/2023.
pagina 5 di 10 All'esito dell'udienza di prima comparizione il giudice relatore ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei figli minori ex art. 473 bis.22 c.p.c., prevedendo l'affidamento condiviso dei figli minori e a Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre la Parte_1 regolamentazione degli incontri tra padre e figli a fine settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica, oltre a un pomeriggio infrasettimanale (salvo accordi, il mercoledì), dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00, con regolamentazione dei periodi natalizio, pasquale ed estivo;
la previsione di un contributo al mantenimento dei figli minori a carico di in favore di nella somma mensile di € 600,00 (€ Controparte_1 Parte_1
300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco.
si è successivamente costituito in giudizio eccependo la nullità Controparte_1 dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. per mancata notificazione al convenuto e chiedendo nel merito l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
la regolamentazione degli incontri tra padre e figli a fine settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica, oltre a due pomeriggi infrasettimanali, con regolamentazione dei periodi natalizio, pasquale ed estivo;
la previsione di un contributo al mantenimento dei figli minori a carico di in favore di Controparte_1 Parte_1 in una somma mensile compresa tra € 400,00 e € 500,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, e con suddivisione dell'assegno unico tra i genitori al 50% ciascuno.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, dell'acquisizione della documentazione reddituale delle parti e dell'espletamento di indagini di Polizia Tributaria.
Le parti hanno precisato le conclusioni e hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica e, all'esito dell'udienza di rimessione in decisione, il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. sollevata dalla parte convenuta e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
Il rapporto processuale si è validamente instaurato mediante rituale notifica a CP_1
del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza.
[...]
La notificazione dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. alla parte contumace non è infatti prevista da alcuna norma di legge.
Sempre in via preliminare devono essere dichiarate inammissibili le istanze istruttorie articolate dalle parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti ai fini del decidere: il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo pertanto il Tribunale di confermare le determinazioni assunte dal giudice relatore.
Ciò premesso, nel merito si osserva quanto segue.
pagina 6 di 10 Deve essere disposto l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 [...]
a entrambi i genitori. Persona_2
L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori è previsto come regola dal legislatore ed entrambe le parti sono concordi sul punto. Non sono emersi in corso di causa elementi tali da giustificare una deroga al regime di affidamento ordinario.
Come richiesto da entrambe le parti, deve inoltre essere disposto il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre come di fatto avviene ormai da diverso tempo. Parte_1
Quanto alla regolamentazione degli incontri tra e i figli minori, deve Controparte_1 essere confermata la regolamentazione prevista in sede di provvedimenti temporanei e urgenti.
Infatti, pur prendendo atto che non è sempre costante nel rispetto del Controparte_1 diritto di visita previsto, si tratta di regolamentazione rispondente all'interesse dei figli minori a mantenere rapporti con entrambi i genitori e su cui le parti sostanzialmente concordano.
Occorre ora procedere alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori gravante in capo al padre, genitore non collocatario.
I genitori sono obbligati a concorrere tra loro al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
La corresponsione dell'assegno di mantenimento è dunque finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, al fine della decisione sull'an e sul quantum dei contributi al mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass., n. 23623/2016).
è titolare di sicura capacità lavorativa e risulta percepire un reddito mensile di Parte_1 circa € 1.000,00.
ha percepito redditi in regime forfettario di € 12.946,00 per il periodo Controparte_1
d'imposta 2021, di € 26.166,00 per il periodo d'imposta 2022 e di € 18.176,00 per il periodo d'imposta 2023.
Inoltre, dalle indagini di polizia tributaria delegate alla Guardia di Finanza di Lecco è emerso che ha percepito nei predetti periodi d'imposta redditi ulteriori per Controparte_1 compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche di importi non trascurabili.
Non risultano i dati relativi all'intero anno 2024 poiché la relazione della Guardia di Finanza è stata depositata a giugno 2024 e riporta solo le fatture emesse sino al 30/04/2024, ma deve ritenersi che redditi analoghi a quelli sopra descritti siano stati percepiti anche successivamente dal convenuto, come si evince dal rilevante aumento delle disponibilità liquide dello stesso, il cui saldo del conto corrente è passato da € 46.168,66 al 31/12/2023 a € 89.458,44 al 31/12/2024. pagina 7 di 10 Il convenuto è inoltre proprietario di abitazione in Como, mentre la Controparte_1 ricorrente non è proprietaria di immobili e risulta vivere in immobile condotto in Parte_1 locazione in Valmadrera.
Tenuto conto delle rispettive capacità reddituali delle parti, dell'età dei figli minori, delle loro attuali esigenze e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, si ritiene dunque congruo determinare, quale contributo paterno al mantenimento dei figli minori, la somma di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.
Le spese extra assegno, regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, vengono ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Poiché gli oneri di mantenimento e accudimento dei figli risultano gravare in larga parte in capo alla madre, presso la quale sono collocati i minori, l'assegno unico per i figli deve essere attribuito in via integrale alla ricorrente
La natura del giudizio e la parziale soccombenza reciproca delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Affida i figli minori e in via condivisa a entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Parte_1
2) Dispone che possa vedere e tenere con sé i figli minori IN e Controparte_1
a fine settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica, oltre a Per_2 un pomeriggio infrasettimanale (salvo accordi, il mercoledì), dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00.
Per quanto riguarda le festività, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori:
- durante le vacanze natalizie: alternandosi con la madre di anno in anno, per il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali: alternandosi di anno in anno con la madre;
- durante le vacanze estive: verranno trascorse dai figli per 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, in periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
3) Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 10 di ogni mese un assegno mensile pari a € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
4) Dispone che le spese extra assegno sostenute nell'interesse dei figli siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pagina 8 di 10 pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le pagina 9 di 10 spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
5) Dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito interamente da Parte_1
6) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1313/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ELIO BINDI Parte_1 C.F._1 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LUCIA BRIZZOLARA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Lecco, così giudicare. Parte_1
- Nel merito:
1) disporsi l'affidamento condiviso dei minori con collocamento degli stessi presso la madre in Valmadrera;
2) Determinare in € 400,00 mensili il contributo mensile al mantenimento di ciascun figlio convivente con la madre (per un totale di € 800,00 mensili), somma rivalutabile annualmente al 100% del pertinente indice ISTAT, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese extra- assegno come da protocollo del Tribunale di Lecco;
3) disporsi che il padre possa visitare entrambi i Minori, secondo gli accordi che intercorreranno tra i genitori in sede giudiziale, ovvero in mancanza secondo le previsioni del piano genitoriale in atti, tenendo con sé i minori a week-end alterni e con un giorno fisso infrasettimanale dall'uscita dalla scuola di IN sino all'ora di cena. Le vacanze natalizie, di Pasqua nonché vacanze scolastiche in genere verranno suddivise equamente in accordo tra le parti.
Rigettarsi ogni avversaria domanda, ivi incluse quelle formulate mediante le plurime istanze depositate successivamente alla costituzione in giudizio del resistente, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Competenze di lite rifuse.
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale e per testi sui fatti dedotti in atti.”
Per : “Con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1
30.01.2024 concludeva:
a. in via preliminare: (i) rigettare ogni avversa difesa e/o istanza e/o eccezione;
(ii) dichiarare la nullità nei confronti del sig. dell'ordinanza ex art. 473- Controparte_1 bis 22 c.p.c. del 29.11.2023 e del decreto di fissazione udienza n. cronol. 9466/2023 del 30.11.2023 r.g. 1313/2023 contenente l'ordine di deposito (esibizione) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni pronunciato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Como, per omessa notifica/comunicazione nei confronti del sig. , CP_1 allora convenuto contumace e quindi per violazione degli artt. 292 c.p.c., 136 e segg. c.p.c. e 101 e 24 Cost.; e conseguentemente (iii) condannare la sig.ra alla restituzione di Euro Parte_1
334,00=, pervenuti alla stessa mediante bonifico bancario del 3.01.2024, in quanto indebitamente ricevuti dal sig. o, alternativamente (iv) compensare il predetto Controparte_1 importo con altri eventuali che dovessero ritenersi a debito del sig. ; CP_1
b. nel merito in via principale disporre l'affidamento congiunto dei minori
[...]
e ad entrambi i genitori e Persona_1 Persona_2 Parte_1 CP_1
con collocamento prevalente presso la madre;
[...]
c. nel merito in via subordinata disporre che possa vedere e tenere Controparte_1 con sé i figli minori IN e a fine settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato alle Per_2 ore 19:00 della domenica (salvo accordi da comunicarsi con preavviso di minimo 24 ore), oltre a due pomeriggi infrasettimanali (il lunedì e il giovedì), dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00. Per quanto riguarda le festività, si chiede che il sig. possa vedere e tenere con sé i CP_1 figli minori: (i) durante le vacanze natalizie: alternandosi con la madre di anno in anno, per il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
(ii) durante le vacanze pasquali alternandosi di anno in anno con la madre;
(iii) durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
d. nel merito in via ulteriormente subordinata disporre che versi Controparte_1 ad entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile compreso tra Euro 400,00= Parte_1 ed Euro 500,00= a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori;
disporre che le spese extra assegno siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo del pagina 2 di 10 Tribunale di Lecco del 29.03.2018 e;
assegnare al sig. , ai sensi Controparte_1 dell'art. 6 co. 4 d.lgs. 230/2021, il 50% dell'Assegno Unico ad oggi percepito unicamente dalla sig.ra Pt_1
C con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria, si chiede (i) se necessario, di poter esibire al Giudice il cellulare dal quale è stato estratto lo screenshot della chat whatsapp prodotta sub doc. 1); e (ii) di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale e per testi sui fatti dedotti in narrativa. Con riserva di integrare il capitolato ed indicare testimoni nei termini di Legge.
***
Con successiva memoria ex art. 473bis-19 c.p.c. del 23.05.2024 concludeva:
E. Conclusioni alla luce della pariteticità tra genitori, ai sensi dell'art. 473-bis19 co. 2 c.p.c., si chiede che l'll.mo Giudice adito, fermo il rigetto di ogni avversa difesa e/o istanza e/o eccezione, voglia:
- ordinare a parte ricorrente, la produzione per intero di tutti gli estratti conto di cui ella è titolare relativamente al triennio oggetto di interesse (compreso l'anno 2023 ormai concluso), dai quali emergano anche i versamenti dello stipendio percepito almeno dal periodo 1.07.2022 al 31.10.2022 e dal 1.01.2023 al 26.10.2023;
- ordinare a parte ricorrente, l'esibizione della documentazione relativa all'erogazione dell'Assegno Unico e di qualsivoglia altro sussidio statale percepito dalla medesima (i.e. Per_3 etc..);
- acquisire ogni altra documentazione a supporto dei supposti investimenti dichiarati per le vie brevi a parte resistente (es uso piattaforma di bitcoin e altro);
- fissare termine - alla signora – fino al 10 ottobre 2024, per la fattiva ricerca di un'attività Pt_1 lavorativa, il cui eventuale esito negativo dovrà essere debitamente provato;
- disporre, da quando la signora avrà trovato lavoro, l'affidamento condiviso tra i genitori Pt_1 con collocamento paritetico tra gli stessi (anche nella forma di due settimane al mese presso la madre e due presso il padre) e alla luce di ciò, disporre il mantenimento diretto e quindi azzerare l'importo dell'assegno di mantenimento, per ora a carico esclusivo del sig. , ripartire CP_1
l'assegno unico (familiare) al 50% come per Legge e mantenere la ripartizione delle spese straordinarie al 50% come da protocollo del Tribunale di Lecco (già richiamato in atti), per le quali, ciascun genitore si impegnerà a presentare puntuale giustificativo.
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle predette richieste, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito consideri che, al momento, parte resistente non documentazione completa e dettagliata attestante le reali condizioni economiche della ex-compagna e non è pienamente coinvolto nell'esplicazione della bigenitorialità.
***
pagina 3 di 10 Con successiva memoria/istanza ex art. 473bis. 23 c.p.c. del 27.12.2024, stante la notifica di due atti di precetto a distanza di un solo giorno l'uno dall'altro e stante il ritardo nell'incasso del proprio compenso mensile, concludeva:
- con rispettosa istanza, affinché l'ill.mo Giudice adito, per il tempo intercorrente tra il deposito della presente istanza e la sentenza di primo grado, possa – in parziale variazione dell'ordinanza urgente di novembre 2023 – prorogare il termine per il versamento del mantenimento mensile entro il 20 di ogni mese.
- chiedendo che la condotta tenuta da controparte circa la mancata produzione documentale con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., relativa alle condizioni economiche patrimoniali della ricorrente, sia valutata dal Giudice ai sensi dell'art. 473bis. 18 c.p.c.
***
Durante il corso del giudizio depositava i seguenti documenti da doc. 1 a doc. 30:
1. chat whatsapp del 2.01.2024;
2. ricevuta bonifico del 3.01.2024;
3. dichiarazione dei redditi degli anni 2020, 2021 e 2022;
4. documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili;
5. estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni;
6a. e .6b estratti Poste Pay;
7. contratto di compravendita immobile;
8a. e 8b. contratto di leasing automobile e libretto di circolazione;
9. email di Banco BPM;
Testi
10. email del 02.02.2024 ;
11. email del 11.04.2024;
12. richiesta presenze / assenze (con successiva nota di deposito del Persona_1
25.05.2024 depositava il doc. 12 di cui alla propria memoria ex art. 473-bis 19 co. 2 c.p.c. del 23.05.2024, composto dall'e-mail PEC ricevuta in data 25.05.2024 dall'Istituto Comprensivo Statale di Valmadrera, all'indirizzo e-mail dello scrivente Email_1
, unitamente agli allegati lettera accompagnatoria e certificato Email_2 presenze/assenze per l'anno scolastico 2023 e 2024, da cui risultano 99 assenze, 1 ritardo e 9 uscite);
13. fattura settembre, ottobre e novembre 2024;
14. primo precetto;
15. secondo precetto;
16. mantenimento e arretrati dicembre 2024; pagina 4 di 10 17. spese scolastiche e mensa;
18. situazione economica aggiornata al 9.01.2025;
19. dichiarazione dei redditi 2023;
20. ricevuta di invio dichiarazione dei redditi 2023;
21. estratto conto corrente al 31.12.2024;
22. spese condominiali sostenute nel 2023;
23. spese condominiali sostenute nel 2024;
24. spese condominiali 2024-2025;
25. finanziamento Cofidis;
26. assicurazione casa;
27. saldo Poste Pay n. 9669
Depositava altresì, a sostegno di spese che il affronta in questo periodo: CP_1
28. piano di rientro tra l'Agenzia delle Entrate e il per il rientro da alcune CP_1 esposizioni debitorie;
29. ricorso depositato presso il Giudice di Pace di Novara per l'impugnazione di un'ingiunzione di pagamento di Euro 2.360,43;
30. spese straordinarie condominio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione sentimentale e un Parte_1 Controparte_1 rapporto di convivenza e dalla loro unione sono nati i figli il 13/07/2018 e Persona_1
il 12/11/2021. Persona_2 ha convenuto in giudizio con ricorso per la Parte_1 Controparte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, chiedendo l'affidamento condiviso dei figli minori IN e a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2 presso la madre;
la determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre nella misura di € 800,00 mensili (€ 400,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
la regolamentazione del diritto di visita paterno a finesettimana alternati, oltre a un giorno infrasettimanale, con suddivisione delle vacanze natalizie, pasquali e scolastiche tra i genitori.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, il convenuto non si è costituito in giudizio, né è comparso Controparte_1 avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del 16/11/2023.
pagina 5 di 10 All'esito dell'udienza di prima comparizione il giudice relatore ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei figli minori ex art. 473 bis.22 c.p.c., prevedendo l'affidamento condiviso dei figli minori e a Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre la Parte_1 regolamentazione degli incontri tra padre e figli a fine settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica, oltre a un pomeriggio infrasettimanale (salvo accordi, il mercoledì), dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00, con regolamentazione dei periodi natalizio, pasquale ed estivo;
la previsione di un contributo al mantenimento dei figli minori a carico di in favore di nella somma mensile di € 600,00 (€ Controparte_1 Parte_1
300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco.
si è successivamente costituito in giudizio eccependo la nullità Controparte_1 dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. per mancata notificazione al convenuto e chiedendo nel merito l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
la regolamentazione degli incontri tra padre e figli a fine settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica, oltre a due pomeriggi infrasettimanali, con regolamentazione dei periodi natalizio, pasquale ed estivo;
la previsione di un contributo al mantenimento dei figli minori a carico di in favore di Controparte_1 Parte_1 in una somma mensile compresa tra € 400,00 e € 500,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, e con suddivisione dell'assegno unico tra i genitori al 50% ciascuno.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, dell'acquisizione della documentazione reddituale delle parti e dell'espletamento di indagini di Polizia Tributaria.
Le parti hanno precisato le conclusioni e hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica e, all'esito dell'udienza di rimessione in decisione, il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. sollevata dalla parte convenuta e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
Il rapporto processuale si è validamente instaurato mediante rituale notifica a CP_1
del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza.
[...]
La notificazione dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. alla parte contumace non è infatti prevista da alcuna norma di legge.
Sempre in via preliminare devono essere dichiarate inammissibili le istanze istruttorie articolate dalle parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti ai fini del decidere: il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo pertanto il Tribunale di confermare le determinazioni assunte dal giudice relatore.
Ciò premesso, nel merito si osserva quanto segue.
pagina 6 di 10 Deve essere disposto l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 [...]
a entrambi i genitori. Persona_2
L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori è previsto come regola dal legislatore ed entrambe le parti sono concordi sul punto. Non sono emersi in corso di causa elementi tali da giustificare una deroga al regime di affidamento ordinario.
Come richiesto da entrambe le parti, deve inoltre essere disposto il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre come di fatto avviene ormai da diverso tempo. Parte_1
Quanto alla regolamentazione degli incontri tra e i figli minori, deve Controparte_1 essere confermata la regolamentazione prevista in sede di provvedimenti temporanei e urgenti.
Infatti, pur prendendo atto che non è sempre costante nel rispetto del Controparte_1 diritto di visita previsto, si tratta di regolamentazione rispondente all'interesse dei figli minori a mantenere rapporti con entrambi i genitori e su cui le parti sostanzialmente concordano.
Occorre ora procedere alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori gravante in capo al padre, genitore non collocatario.
I genitori sono obbligati a concorrere tra loro al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
La corresponsione dell'assegno di mantenimento è dunque finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, al fine della decisione sull'an e sul quantum dei contributi al mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass., n. 23623/2016).
è titolare di sicura capacità lavorativa e risulta percepire un reddito mensile di Parte_1 circa € 1.000,00.
ha percepito redditi in regime forfettario di € 12.946,00 per il periodo Controparte_1
d'imposta 2021, di € 26.166,00 per il periodo d'imposta 2022 e di € 18.176,00 per il periodo d'imposta 2023.
Inoltre, dalle indagini di polizia tributaria delegate alla Guardia di Finanza di Lecco è emerso che ha percepito nei predetti periodi d'imposta redditi ulteriori per Controparte_1 compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche di importi non trascurabili.
Non risultano i dati relativi all'intero anno 2024 poiché la relazione della Guardia di Finanza è stata depositata a giugno 2024 e riporta solo le fatture emesse sino al 30/04/2024, ma deve ritenersi che redditi analoghi a quelli sopra descritti siano stati percepiti anche successivamente dal convenuto, come si evince dal rilevante aumento delle disponibilità liquide dello stesso, il cui saldo del conto corrente è passato da € 46.168,66 al 31/12/2023 a € 89.458,44 al 31/12/2024. pagina 7 di 10 Il convenuto è inoltre proprietario di abitazione in Como, mentre la Controparte_1 ricorrente non è proprietaria di immobili e risulta vivere in immobile condotto in Parte_1 locazione in Valmadrera.
Tenuto conto delle rispettive capacità reddituali delle parti, dell'età dei figli minori, delle loro attuali esigenze e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, si ritiene dunque congruo determinare, quale contributo paterno al mantenimento dei figli minori, la somma di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.
Le spese extra assegno, regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, vengono ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Poiché gli oneri di mantenimento e accudimento dei figli risultano gravare in larga parte in capo alla madre, presso la quale sono collocati i minori, l'assegno unico per i figli deve essere attribuito in via integrale alla ricorrente
La natura del giudizio e la parziale soccombenza reciproca delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Affida i figli minori e in via condivisa a entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Parte_1
2) Dispone che possa vedere e tenere con sé i figli minori IN e Controparte_1
a fine settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica, oltre a Per_2 un pomeriggio infrasettimanale (salvo accordi, il mercoledì), dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00.
Per quanto riguarda le festività, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori:
- durante le vacanze natalizie: alternandosi con la madre di anno in anno, per il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali: alternandosi di anno in anno con la madre;
- durante le vacanze estive: verranno trascorse dai figli per 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, in periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
3) Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 10 di ogni mese un assegno mensile pari a € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
4) Dispone che le spese extra assegno sostenute nell'interesse dei figli siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pagina 8 di 10 pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le pagina 9 di 10 spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
5) Dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito interamente da Parte_1
6) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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