Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/05/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Presidenziale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. del R.G.V.G. 3540/2024, trattenuta in decisione all'udienza del
13/05/2025, sulla domanda congiunta promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti SUSANNA CECERE e ANTONELLA Parte_1
FALVO;
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti SUSANNA CECERE e ANTONELLA Parte_2
FALVO;
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi chiedono dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Altomonte
(CS) in data 26/06/1997, dal quale sono nati i figli (23/01/2005) e (16/07/2008). Per_1 Per_2
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Risulta dagli atti che i coniugi, comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Cosenza in data
23/02/2023, si sono consensualmente separati come da verbale omologato con decreto del medesimo
Tribunale del 18/05/2023.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la comune volontà delle parti di addivenire al divorzio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia
Riguardo alle questioni accessorie, devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, le condizioni concordate delle parti, concernenti l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale, l'esercizio della responsabilità genitoriale, la regolamentazione delle frequentazioni con il padre, il versamento da parte di quest'ultimo della somma di €250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, per il mantenimento del figlio minore, nonché della somma di €250,00, da rivalutarsi annualmente, per il mantenimento della figlia maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente, il paritetico riparto delle spese straordinarie per i figli.
Si prende atto degli ulteriori accordi a contenuto patrimoniale intervenuti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni dalle stesse concordate;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 14/05/2025.
Il Presidente est.
dott. Andrea Palma