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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 04/07/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1147/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 01.08.2024 da
(C.F.: ) nato il [...] in Parte_1 CodiceFiscale_1
Argentina e residente in San Benedetto del Tronto (AP), in Via Martiri di Belfiore n.
1, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Simonetti del Foro di Fermo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nata l'[...] a Controparte_1 C.F._2
Bratislava (SLOVACCHIA), rappresentata e difesa dall'avv. Agostina Marini del Foro di Macerata
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 07.01.2024 esprimeva parere favorevole
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Le parti hanno chiesto congiuntamente di “dichiarare lo scioglimento del matrimonio confermando le seguenti condizioni di separazione: 1) inerentemente alla dimora coniugale, di proprietà del marito , ubicata in Via Martiri di Parte_1
Belfiore n. 1 di ( 63074 ) San Benedetto del Tronto ( AP ), disporre che venga definitivamente assegnata al suddetto, unitamente ai mobili e pertinenze;
2) Disporre che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi;
3) Disporre che la moglie
conferisca a titolo di mantenimento della figlia Controparte_1 Persona_1
d in favore della stessa, una somma di denaro pari ad € 150,00 mensili, fino
[...]
al raggiungimento della piena indipendenza economica della suddetta, nonché che, in aggiunta, provveda al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%, in favore della stessa ovvero in favore del marito, qualora fossero dal predetto anticipate, previa esibizione della relativa documentazione;
4) Nell'ipotesi in cui la figlia
[...]
decidesse di andare a vivere con la di Lei madre o diversamente di andare Persona_1
a vivere in una propria abitazione ed in autonomia, disporre anche a carico del padre,
, la medesima somma pari ad € 150,00 mensili a titolo di Parte_1
mantenimento della suddetta figlia, disponendo in ogni caso che il mantenimento come previsto nel punto 4 e nel punto 5 sia versato direttamente alla figlia sul conto corrente intestato alla stessa. Spese legali compensate”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.08.2024, sulla premessa che: Parte_1 - l'odierno ricorrente contraeva matrimonio civile in Grottammare (AP), in data
21/10/1999, con nata in [...], lì 08/06/1975, Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile di detto Comune, con atto 9, parte 1 dell'anno 1999;
- il regime patrimoniale della coppia è quello della separazione dei beni;
- dall'unione sono nate due figlie: , nata lì 01/03/2000, in San Persona_2
Benedetto del Tronto (AP), nata lì 21/06/2001, in San Persona_1
Benedetto del Tronto (AP), entrambe studentesse universitarie, dunque, allo stato maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti;
- la dimora coniugale era stata fissata nell'appartamento di proprietà del marito, sito in Via Martiri di Belfiore n° 1, di (63074) San Benedetto del Tronto (AP);
- da moltissimo tempo è venuto meno il vincolo affettivo, tanto che la moglie circa cinque anni orsono, di sua iniziativa, si è allontanata dalla casa coniugale, facendovi ritorno in maniera molto sporadica, per trasferirsi, dapprima in un appartamento sito
San Benedetto del Tronto, da lei stessa acquistato, ma intestato alla mamma
(quest'ultima, però, ha sempre vissuto e tutt'ora vive in Slovacchia e. per detta ragione, non vi ha mai dimorato, mentre, già prima del consolidarsi definitivo della crisi coniugale la senza una valida motivazione, vi pernottava quasi CP_1
stabilmente), poi, per asseriti motivi di lavoro, nel Comun di Livigno (SO) ed infine in quello di Ciserano (BG), senza, tra l'altro, comunicare l'indirizzo preciso di residenza nemmeno alle figlie;
- la moglie sostiene di lavorare presso il corpo della Polizia Municipale del succitato
Comune di Ciserano (BG), mentre il marito lavora come dipendente presso la ditta
“Eurotech s.r.l.”, con sede in Campofilone (FM);
- ad ogni modo, in costanza di unione, la coniuge non ha mai contribuito alle esigenze domestiche, né, in generale, ai bisogni della famiglia, a cui ha dovuto provvedere da solo il marito, in particolare a quelli delle due figlie: solo nell'ultimo periodo, la suddetta ha iniziato a conferire a quest'ultime, in maniera del tutto occasionale, somme di denaro destinate, per lo più, a far fronte alle spese universitarie;
- allo stato, la crisi coniugale è oramai divenuta irreversibile per la condotta e per le scelte di vita più che discutibili della moglie;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso, di adottare, ai sensi dell'art. 473 bis.15
c.p.c., i provvedimenti in via d'urgenza e di pronunciare, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Fissata l'udienza dell'11.12.2024, le parti, rappresentando di aver raggiunto nelle more un accordo per la trasformazione della separazione personale da giudiziale in congiunta, chiedevano sostituirsi detta udienza con il deposito di note di trattazione scritta e depositavano in atti documento congiunto, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi legali, contenente le condizioni concordate per la loro separazione, che vengono di seguito riportate e trascritte: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e per l'effetto autorizzarli a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) Disporre inerentemente alla dimora coniugale, di proprietà del marito , ubicata in Via Martiri di Parte_1
Belfiore n. 1 di ( 63074 ) San Benedetto del Tronto ( AP ), che venga assegnata al suddetto, unitamente ai mobili e pertinenze;
3) Disporre che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi;
4) Disporre che la moglie Controparte_1
conferisca a titolo di mantenimento della figlia ed in favore della Persona_1
stessa, una somma di denaro pari ad € 150,00 mensili, fino al raggiungimento della piena indipendenza economica della suddetta, nonché che, in aggiunta, provveda al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%, in favore della stessa ovvero in favore del marito, qualora fossero dal predetto anticipate, previa esibizione della relativa documentazione;
5) Nell'ipotesi in cui la figlia decidesse Persona_1
di andare a vivere con la di Lei madre o diversamente di andare a vivere in una propria abitazione ed in autonomia, disporre anche a carico del padre, , Parte_1
la medesima somma pari ad € 150,00 mensili a titolo di mantenimento della suddetta figlia, disponendo in ogni caso che il mantenimento come previsto nel punto 4 e nel punto 5 sia versato direttamente alla figlia sul conto corrente intestato alla stessa. 6)
Spese legali compensate”.
In data 19.12.2024 veniva pubblicata dal Tribunale di Ascoli Piceno la sentenza n.
783/2024 R.G.A.C con la quale veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate tra i medesimi. In pari data veniva emessa ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore per la delibazione, una volta decorsi i termini di legge, dell'ulteriore domanda di divorzio pure proposta dalle parti;
veniva, pertanto, fissata l'udienza del 25.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte.
In data 25.06.2025 il Giudice, letto il contenuto delle note autorizzate e preso atto della richiesta delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c. trattandosi di conclusioni congiunte.
Osserva il Collegio che la domanda congiuntamente proposta dalle parti merita accoglimento in quanto i coniugi hanno dato atto di non volersi riconciliare e che alcuna comunanza di vita può più essere ricostituita, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dagli stessi.
Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti già in sede di separazione appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi delle medesime.
Le spese di lite, considerato l'accordo intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
confermando le condizioni della separazione per come sopra riportate e
[...]
trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Grottammare (AP) in quanto l'atto è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune, con atto 9, parte 1 dell'anno 1999;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 03.07.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1147/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 01.08.2024 da
(C.F.: ) nato il [...] in Parte_1 CodiceFiscale_1
Argentina e residente in San Benedetto del Tronto (AP), in Via Martiri di Belfiore n.
1, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Simonetti del Foro di Fermo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nata l'[...] a Controparte_1 C.F._2
Bratislava (SLOVACCHIA), rappresentata e difesa dall'avv. Agostina Marini del Foro di Macerata
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 07.01.2024 esprimeva parere favorevole
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Le parti hanno chiesto congiuntamente di “dichiarare lo scioglimento del matrimonio confermando le seguenti condizioni di separazione: 1) inerentemente alla dimora coniugale, di proprietà del marito , ubicata in Via Martiri di Parte_1
Belfiore n. 1 di ( 63074 ) San Benedetto del Tronto ( AP ), disporre che venga definitivamente assegnata al suddetto, unitamente ai mobili e pertinenze;
2) Disporre che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi;
3) Disporre che la moglie
conferisca a titolo di mantenimento della figlia Controparte_1 Persona_1
d in favore della stessa, una somma di denaro pari ad € 150,00 mensili, fino
[...]
al raggiungimento della piena indipendenza economica della suddetta, nonché che, in aggiunta, provveda al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%, in favore della stessa ovvero in favore del marito, qualora fossero dal predetto anticipate, previa esibizione della relativa documentazione;
4) Nell'ipotesi in cui la figlia
[...]
decidesse di andare a vivere con la di Lei madre o diversamente di andare Persona_1
a vivere in una propria abitazione ed in autonomia, disporre anche a carico del padre,
, la medesima somma pari ad € 150,00 mensili a titolo di Parte_1
mantenimento della suddetta figlia, disponendo in ogni caso che il mantenimento come previsto nel punto 4 e nel punto 5 sia versato direttamente alla figlia sul conto corrente intestato alla stessa. Spese legali compensate”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.08.2024, sulla premessa che: Parte_1 - l'odierno ricorrente contraeva matrimonio civile in Grottammare (AP), in data
21/10/1999, con nata in [...], lì 08/06/1975, Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile di detto Comune, con atto 9, parte 1 dell'anno 1999;
- il regime patrimoniale della coppia è quello della separazione dei beni;
- dall'unione sono nate due figlie: , nata lì 01/03/2000, in San Persona_2
Benedetto del Tronto (AP), nata lì 21/06/2001, in San Persona_1
Benedetto del Tronto (AP), entrambe studentesse universitarie, dunque, allo stato maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti;
- la dimora coniugale era stata fissata nell'appartamento di proprietà del marito, sito in Via Martiri di Belfiore n° 1, di (63074) San Benedetto del Tronto (AP);
- da moltissimo tempo è venuto meno il vincolo affettivo, tanto che la moglie circa cinque anni orsono, di sua iniziativa, si è allontanata dalla casa coniugale, facendovi ritorno in maniera molto sporadica, per trasferirsi, dapprima in un appartamento sito
San Benedetto del Tronto, da lei stessa acquistato, ma intestato alla mamma
(quest'ultima, però, ha sempre vissuto e tutt'ora vive in Slovacchia e. per detta ragione, non vi ha mai dimorato, mentre, già prima del consolidarsi definitivo della crisi coniugale la senza una valida motivazione, vi pernottava quasi CP_1
stabilmente), poi, per asseriti motivi di lavoro, nel Comun di Livigno (SO) ed infine in quello di Ciserano (BG), senza, tra l'altro, comunicare l'indirizzo preciso di residenza nemmeno alle figlie;
- la moglie sostiene di lavorare presso il corpo della Polizia Municipale del succitato
Comune di Ciserano (BG), mentre il marito lavora come dipendente presso la ditta
“Eurotech s.r.l.”, con sede in Campofilone (FM);
- ad ogni modo, in costanza di unione, la coniuge non ha mai contribuito alle esigenze domestiche, né, in generale, ai bisogni della famiglia, a cui ha dovuto provvedere da solo il marito, in particolare a quelli delle due figlie: solo nell'ultimo periodo, la suddetta ha iniziato a conferire a quest'ultime, in maniera del tutto occasionale, somme di denaro destinate, per lo più, a far fronte alle spese universitarie;
- allo stato, la crisi coniugale è oramai divenuta irreversibile per la condotta e per le scelte di vita più che discutibili della moglie;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso, di adottare, ai sensi dell'art. 473 bis.15
c.p.c., i provvedimenti in via d'urgenza e di pronunciare, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Fissata l'udienza dell'11.12.2024, le parti, rappresentando di aver raggiunto nelle more un accordo per la trasformazione della separazione personale da giudiziale in congiunta, chiedevano sostituirsi detta udienza con il deposito di note di trattazione scritta e depositavano in atti documento congiunto, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi legali, contenente le condizioni concordate per la loro separazione, che vengono di seguito riportate e trascritte: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e per l'effetto autorizzarli a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) Disporre inerentemente alla dimora coniugale, di proprietà del marito , ubicata in Via Martiri di Parte_1
Belfiore n. 1 di ( 63074 ) San Benedetto del Tronto ( AP ), che venga assegnata al suddetto, unitamente ai mobili e pertinenze;
3) Disporre che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi;
4) Disporre che la moglie Controparte_1
conferisca a titolo di mantenimento della figlia ed in favore della Persona_1
stessa, una somma di denaro pari ad € 150,00 mensili, fino al raggiungimento della piena indipendenza economica della suddetta, nonché che, in aggiunta, provveda al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%, in favore della stessa ovvero in favore del marito, qualora fossero dal predetto anticipate, previa esibizione della relativa documentazione;
5) Nell'ipotesi in cui la figlia decidesse Persona_1
di andare a vivere con la di Lei madre o diversamente di andare a vivere in una propria abitazione ed in autonomia, disporre anche a carico del padre, , Parte_1
la medesima somma pari ad € 150,00 mensili a titolo di mantenimento della suddetta figlia, disponendo in ogni caso che il mantenimento come previsto nel punto 4 e nel punto 5 sia versato direttamente alla figlia sul conto corrente intestato alla stessa. 6)
Spese legali compensate”.
In data 19.12.2024 veniva pubblicata dal Tribunale di Ascoli Piceno la sentenza n.
783/2024 R.G.A.C con la quale veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate tra i medesimi. In pari data veniva emessa ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore per la delibazione, una volta decorsi i termini di legge, dell'ulteriore domanda di divorzio pure proposta dalle parti;
veniva, pertanto, fissata l'udienza del 25.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte.
In data 25.06.2025 il Giudice, letto il contenuto delle note autorizzate e preso atto della richiesta delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c. trattandosi di conclusioni congiunte.
Osserva il Collegio che la domanda congiuntamente proposta dalle parti merita accoglimento in quanto i coniugi hanno dato atto di non volersi riconciliare e che alcuna comunanza di vita può più essere ricostituita, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dagli stessi.
Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti già in sede di separazione appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi delle medesime.
Le spese di lite, considerato l'accordo intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
confermando le condizioni della separazione per come sopra riportate e
[...]
trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Grottammare (AP) in quanto l'atto è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune, con atto 9, parte 1 dell'anno 1999;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 03.07.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi