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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/04/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 12509/24
TRA
nato a Giugliano in [...] l'[...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Palma
Opponente
E
, in persona del legale rappresentante, per sé e quale mandatario CP_1 della rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Controparte_2
Brancaccio
Opposto
Nonché
in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t.
Opposto contumace
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
Ragioni di fatto e di diritto Con atto di ricorso depositato il 14.10.2024 l'opponente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto, in data 3.10.2024, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120249038666868000, recante l'indicazione della cartella di pagamento n. 07120070010282678000, asseritamente notificata in data 10.02.2007, relativa a contributi
IVS anno 2004.
Il ricorrente ha quindi eccepito la prescrizione dei suindicati crediti previdenziali, chiedendo al Giudice adìto di accertare e dichiarare non dovuti gli importi riportati nell'atto di intimazione di pagamento impugnato, nonché accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti, con conseguente annullamento dell'atto di intimazione e della cartella sopra indicata, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L'ente impositore si è costituito in giudizio eccependo l'incompetenza per territorio del Giudice adìto e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
L' pur regolarmente citata, è rimasta Controparte_3 contumace.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
23.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, con riguardo all'eccezione di incompetenza sollevata dall' deve osservarsi che la regola fissata dall'art. CP_1
444, comma 3, c.p.c., a norma del quale per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi è territorialmente competente il giudice del lavoro del luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'ente, si applica anche alla controversie in esame, considerato che l'art. 618 bis c.p.c., che regola il procedimento di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi in materia di lavoro, previdenza e assistenza, fa espresso rinvio alle norme che regolano le controversie individuali di lavoro (artt. 413 c.p.c e ss.) e, dunque, anche all'art. 444, comma 3, c.p.c..
Il luogo di residenza dell'attore radica invece la competenza solo per le controversie inerenti agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo, ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 86 del d.lgs. n. 51 del 1998, atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma che, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, quale previsione eccezionale non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica (cfr. ord. Cass. n. 20578/16).
Dalla lettura della documentazione prodotta emerge che l'ente che ha emesso il ruolo è l' sede di Aversa (cfr. in proposito CP_1 intimazione di pagamento) e che il ricorrente è residente a [...]in Campania.
In applicazione quindi dei principi suesposti deve essere affermata la competenza territoriale di questo Tribunale.
Preliminarmente si osserva che, nel caso di specie, essendo pacifica la notifica della cartella di pagamento nella data sopra indicata,
l'istante si limita a far valere la prescrizione dei contributi per il decorso del termine quinquennale ex art.3, 9° comma della legge
335/95 decorrente dalla data di notifica della cartella sino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 3.10.2024, quale primo atto interruttivo.
L'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva deve essere accolta.
La Cassazione a SS.UU., con sentenza n. 23397/16 del 17.11.2016, ha infatti chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è quinquennale. A decorrere dalla notifica della cartella esattoriale, pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella.
Nella fattispecie, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento (3.10.2024) - atto interruttivo della prescrizione -, risulta decorso il termine quinquennale decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento come sopra indicata, pur tenendo conto della dilazione concessa al ricorrente in data 16.11.2009 e del periodo di sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per un totale di 129 giorni previsto dall'art. 37, comma 2, decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 e del successivo periodo di sospensione dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
(convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21) fino al 30 giugno 2021.
Appare quindi evidente, dal raffronto delle date riportate, che il diritto di credito di cui all'intimazione di pagamento impugnata in questa sede sia ormai estinto per il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Non sono stati allegati in giudizio ulteriori validi atti interruttivi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Dichiara non dovute le somme di cui alla cartella di pagamento n.
07120070010282678000, relativamente ai contributi previdenziali e somme aggiuntive.
Condanna le parti convenute in solido alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidando le stesse in complessivi
€ 1.865,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge con attribuzione.
Aversa 24.04.2025
Il Giudice del lavoro
Anna Pia Perpetua
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 12509/24
TRA
nato a Giugliano in [...] l'[...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Palma
Opponente
E
, in persona del legale rappresentante, per sé e quale mandatario CP_1 della rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Controparte_2
Brancaccio
Opposto
Nonché
in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t.
Opposto contumace
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
Ragioni di fatto e di diritto Con atto di ricorso depositato il 14.10.2024 l'opponente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto, in data 3.10.2024, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120249038666868000, recante l'indicazione della cartella di pagamento n. 07120070010282678000, asseritamente notificata in data 10.02.2007, relativa a contributi
IVS anno 2004.
Il ricorrente ha quindi eccepito la prescrizione dei suindicati crediti previdenziali, chiedendo al Giudice adìto di accertare e dichiarare non dovuti gli importi riportati nell'atto di intimazione di pagamento impugnato, nonché accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti, con conseguente annullamento dell'atto di intimazione e della cartella sopra indicata, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L'ente impositore si è costituito in giudizio eccependo l'incompetenza per territorio del Giudice adìto e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
L' pur regolarmente citata, è rimasta Controparte_3 contumace.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
23.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, con riguardo all'eccezione di incompetenza sollevata dall' deve osservarsi che la regola fissata dall'art. CP_1
444, comma 3, c.p.c., a norma del quale per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi è territorialmente competente il giudice del lavoro del luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'ente, si applica anche alla controversie in esame, considerato che l'art. 618 bis c.p.c., che regola il procedimento di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi in materia di lavoro, previdenza e assistenza, fa espresso rinvio alle norme che regolano le controversie individuali di lavoro (artt. 413 c.p.c e ss.) e, dunque, anche all'art. 444, comma 3, c.p.c..
Il luogo di residenza dell'attore radica invece la competenza solo per le controversie inerenti agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo, ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 86 del d.lgs. n. 51 del 1998, atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma che, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, quale previsione eccezionale non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica (cfr. ord. Cass. n. 20578/16).
Dalla lettura della documentazione prodotta emerge che l'ente che ha emesso il ruolo è l' sede di Aversa (cfr. in proposito CP_1 intimazione di pagamento) e che il ricorrente è residente a [...]in Campania.
In applicazione quindi dei principi suesposti deve essere affermata la competenza territoriale di questo Tribunale.
Preliminarmente si osserva che, nel caso di specie, essendo pacifica la notifica della cartella di pagamento nella data sopra indicata,
l'istante si limita a far valere la prescrizione dei contributi per il decorso del termine quinquennale ex art.3, 9° comma della legge
335/95 decorrente dalla data di notifica della cartella sino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 3.10.2024, quale primo atto interruttivo.
L'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva deve essere accolta.
La Cassazione a SS.UU., con sentenza n. 23397/16 del 17.11.2016, ha infatti chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è quinquennale. A decorrere dalla notifica della cartella esattoriale, pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella.
Nella fattispecie, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento (3.10.2024) - atto interruttivo della prescrizione -, risulta decorso il termine quinquennale decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento come sopra indicata, pur tenendo conto della dilazione concessa al ricorrente in data 16.11.2009 e del periodo di sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per un totale di 129 giorni previsto dall'art. 37, comma 2, decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 e del successivo periodo di sospensione dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
(convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21) fino al 30 giugno 2021.
Appare quindi evidente, dal raffronto delle date riportate, che il diritto di credito di cui all'intimazione di pagamento impugnata in questa sede sia ormai estinto per il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Non sono stati allegati in giudizio ulteriori validi atti interruttivi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Dichiara non dovute le somme di cui alla cartella di pagamento n.
07120070010282678000, relativamente ai contributi previdenziali e somme aggiuntive.
Condanna le parti convenute in solido alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidando le stesse in complessivi
€ 1.865,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge con attribuzione.
Aversa 24.04.2025
Il Giudice del lavoro
Anna Pia Perpetua