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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/07/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra giudice dott.ssa Giuliana Guardo giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 175/2023 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
, nata a [...], il giorno 07.06.1994, codice fiscale E_
, e ivi elettivamente domiciliata, in via Enrico De Nicola n. 17, presso lo C.F._1 studio dell'avvocato Rosario Didato, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
ricorrente
contro
:
, nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_2
, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, via Enrico De Nicola n. 17, C.F._2 presso lo studio dell'avvocato Ernesto Maria Brivido, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
All'udienza del 17 giugno 2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da verbale in atti, rinunciando all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e il giudice istruttore ha rimesso la causa dinanzi al Collegio per la decisione, previo parere del pubblico 1 ministero;
il PM ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato in data 02.02.2023, ha agito in giudizio nei confronti E_ di , esponendo: di avere contratto matrimonio concordatario con il predetto a Parte_2
Caltanissetta, il 29.07.2017, all'esito di un periodo di convivenza iniziato nel 2013; che dall'unione sono nate due figlie, (il giorno 11.10.2013) e (il giorno 08.12.2015); Per_1 Per_2 che, venuta meno l'affectio coniugalis, il Tribunale di Caltanisetta, con sentenza n. 754/2022 del
12.11.2022, ha pronunciato la separazione personale i coniugi;
che, successivamente, non vi è stata riconciliazione.
Ha concluso, quindi, chiedendo all'intestato Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché disporsi, a conferma delle condizioni della separazione,
l'affidamento condiviso delle figlie minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale e l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle due figlie, versando un assegno mensile di complessivi euro 260,00 (euro
130,00 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, con memoria depositata in data 03.05.2023, si è costituito in giudizio , contestando, unicamente, il quantum del contributo richiesto Parte_2 per il mantenimento delle figlie, “stante le condizioni economiche disagiate… e lo stato detentivo patito” (cfr. pag. 3 della memoria di costituzione).
Con ordinanza del 12.07.2023, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente, a parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione personale dei coniugi, confermata nel resto, ha posto le spese straordinarie nell'interesse delle figlie minori esclusivamente a carico della madre.
Nel corso del giudizio dinanzi al giudice istruttore, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, all'esito, rigettate le istanze istruttorie articolate da parte ricorrente, è stato dato incarico ai Servizi Sociali del comune di Caltanissetta “di effettuare, previa eventuale audizione degli interessati, un'indagine conoscitiva sullo stato di benessere psico-fisico delle minori, sui rapporti con entrambe le figure genitoriali e con il contesto familiare di riferimento, nonché di verificare se sussistano profili di inadeguatezza nello svolgimento della funzione genitoriale da parte di ciascuno dei genitori”. Il procedimento è stato, quindi, rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 15.05.2025, i procuratori delle parti hanno
2 precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , alle condizioni di cui E_ Parte_2 all'ordinanza presidenziale del 12.07.2023.
Con ordinanza del 23.05.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo, invitando il pubblico ministero interveniente a fornire le necessarie informazioni circa i procedimenti penali a carico delle parti;
indi, all'udienza del 17.06.2025, i difensori delle parti hanno ribadito le conclusioni già formulate.
Il Pubblico Ministero, in data 12.06.2025, ha espresso “parere favorevole in ordine all'accordo raggiunto dalle parti”.
2. Così esposti i fatti, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970.
Invero, lo stato di separazione sussistente tra e risulta E_ Parte_2 dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 754/2022, emessa dal Tribunale di Caltanisetta in data 12.11.2022 (cfr. sentenza in atti), ed è pacifica la protrazione ininterrotta di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine annuale dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. D'altra parte, il tempo trascorso consente altresì di ritenere che la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostruita.
Ancora, le condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono, anzi, rispondenti all'interesse delle figlie minori, siccome adeguate a garantire alle stesse l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità e condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati.
L'ascolto delle minori deve ritenersi manifestamente superfluo, tenuto conto, anche alla luce delle positive risultanze della relazione dei Servizi Sociali incaricati (cfr. relazione dei Servizi Sociali del comune di Caltanissetta in atti), del contenuto dell'accordo con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra E_
e , a Caltanissetta, il 29.07.2017, trascritto nei registri dello stato civile
[...] Parte_2 del predetto comune al n. 95, parte II, serie A, anno 2017, alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 12.07.2023, depositata il successivo 13.07.2023.
3. Le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e dell'esito concordato del giudizio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato
3 di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 175/2023 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda, difesa ed eccezione:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e E_
, a Caltanissetta, il 29.07.2017, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Parte_2 comune al n. 95, parte II, serie A, anno 2017, alle condizioni di cui in parte motiva;
COMPENSA interamente le spese processuali tra le parti;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso il 4 luglio 2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale.
Il giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Guardo dott.ssa Gabriella Canto
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