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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/07/2025, n. 4744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4744 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4769/2021 r.g. vertente tra
difesa dagli avv. Gennaro Contardi e Marina Valentinetti Parte_1
,
APPELLANTE
e
Controparte_1 difeso dall'avv. Paolo Nesta APPELLATO
,
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 28.5.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
conviene in giudizio il Con atto notificato nel maggio 2016 Parte_1
fratello P_ , in relazione alla successione mortis causa alla zia Persona_1 deceduta in data 6.1.2007, instando per le seguenti pronunce: a) la nullità, per incapacità di intendere e di volere della testatrice, ovvero l'annullamento, sia del testamento pubblico della Sig.ra ricevuto in data 14 novembre 1996, sia della procura generalePersona_1
con atto pubblico in data 22 luglio 1997; b) la validità del testamento olografo di ER
[...] , datato 10 giugno 1981, e di successivi due codicilli del 4 aprile 1988 e 5 marzo
1994, pubblicato con verbale del 19 aprile 2016; c) l'indegnità a succedere ad Per_1
[...] di Controparte_1 ai sensi dell'art. 463, n. 4, c.c., con revoca del suindicato '
testamento pubblico e con assegnazione esclusiva a essa Parte_1 di tutti i beni mobili fra cui i gioielli di cui al codicillo 5 marzo 1994 - ed immobili - fra cui la casa in
-
Bracciano, via Flavia n. 11, con attiguo giardino e con garage - con condanna del convenuto a rendere il conto di tutti i beni da esso amministrati e venduti quale procuratore generale della Per 1 dal 1° novembre 1995 alla di lei morte - fra cui l'appartamento in Roma, via
Cola di Rienzo n. 243, quinto piano, interno 9, venduto il 16 novembre 1999 - e a risarcire il danno ad Parte_1
Controparte_1 contesta la fondatezza di tutte le domande e svolge domanda riconvenzionale per la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito in relazione ai fatti ascritti ed ai sensi dell'art.96 c.p.c..
Il Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 156/2021 respinge tutte le domande, principali e riconvenzionali, con compensazione delle spese processuali.
Argomenta, al riguardo, la carenza di prove dell'incapacità di intendere e volere della de cuius e della condotta dolosa o minacciosa di Controparte_1 con riguardo all'epoca degli atti di cui si chiede l'accertamento dell'invalidità, con conseguente esclusione anche dell'indegnità a succedere;
quanto alla riconvenzionale, rileva che la conflittualità in corso tra i fratelli da circa trenta anni induce ad escludere che la responsabilità possa essere attribuita ad una sola parte.
Avverso la predetta sentenza Parte_1 propone appello concludendo per l'accoglimento di tutte le domande svolte, previa assunzione delle prove articolate in primo grado in sede di trattazione ex art.183, comma 6, n. 2 c.p.c. (ordini di esibizione ed acquisizioni di fascicoli d'ufficio di pregressi giudizi). Al riguardo deduce i seguenti motivi: 1) Considerazioni preliminari. Motivazioni
generiche. Carente e ridotta valutazione dei fatti e documenti;
2) dal decreto della Corte di appello di Roma in data 10.7.2006 emesso in sede di reclamo avverso la nomina dell'amministratore di sostegno di emerge il comportamento di Persona_1
circonvenzione della zia, da parte di dal 10.6.1993 (contratto di Controparte_1
,
locazione in suo esclusivo favore dell'appartamento in Bracciano, via Flavia 11) e dal
6.11.1995 (vendita della proprietà dell'appartamento in Bracciano, via Principe di Napoli
103 in favore di proseguito con la vendita in data 16.11.1999Controparte_2 '
dell'appartamento in Roma, via Cola di Rienzo 443, int.9, stipulata da Controparte_1
sulla base di un mandato irrevocabile conferito dalla Per 1 anche nell'interesse del mandatario, così spogliando progressivamente la zia di ogni bene e riducendola in povertà;
3) Controparte_1 ha fatto credere alla zia che avrebbe garantito il suo sostegno sul piano assistenziale ed economico mentre era effettivamente privo di redditi dal 1995 al
2006 ed era stato già condannato per tentata estorsione aggravata, ingiurie e minacce dal
Tribunale di Roma in data 14.11.1994; difetta, quindi, la causa sia del testamento pubblico sia della procura generale;
4) sono validi, conseguentemente, i precedenti atti dispositivi,
testamento olografo del 1981 e codicilli del 1988 e 1994; 5) sussiste altresì l'indegnità a succedere ai sensi dell'art. 463 n. 4 c.c. in relazione alle accertate dolose circonvenzioni;
6)
sono da rimborsare integralmente le spese processuali.
Si costituisce Controparte_1 contestando l'ammissibilità e la fondatezza di tutti i motivi del gravame;
reitera, comunque, le richieste istruttorie già formulate avanti al
Tribunale.
La Corte così ragiona congiuntamente in ordine ai motivi dell'appello.
Il Tribunale ha posto a fondamento della statuizione reiettiva delle domande principali il difetto di prove delle presunte situazioni di infermità e coartazione della volontà negoziale con riguardo all'epoca degli atti dispositivi in contestazione;
tale inidoneo assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'originaria attrice è da confermare anche in questo gravame in quanto l'appellante si limita a riprodurre nelle conclusioni le richieste istruttorie (esibizioni di documenti ed acquisizioni di fascicoli processuali) già articolate in primo grado senza argomentare specificamente nei motivi la rilevanza di ciascun istanza probatoria.
Non giova, al riguardo, neppure il reiterato richiamo alla motivazione adottata da questa Corte in un decreto che è stato emesso solo nel 2006 nell'ambito del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno di Persona_1 e che,
nell'escludere l'idoneità di Controparte_1 alla nomina, ritiene la sussistenza di "zone grige" a suo carico: argomenti che costituiscono ratio decidendi di un provvedimento privo dei caratteri di definitività e decisorietà, adottato all'esito di una cognizione sommaria volta unicamente alla selezione del soggetto più idoneo all'assolvimento dell'incarico di amministratore di sostegno, come tale senz'altro non suscettibile di accertare pienamente gli addebiti circonvenzionali ascritti a nelle domande svolte nel Controparte_1
presente giudizio.
Controparte_1 poi, risalgono ad I reati per i quali è stato già condannato epoca anteriore al 31.1.1991 e non coinvolgono, quale parte offesa, Persona_1
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
avverso la sentenza del respinge l'appello proposto da Parte_1
tribunale di Civitavecchia n. 156/2021; CP_1condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali, in favore di
[...] , liquidate in € 5.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
Roma, 29.7.2025
IL PRESIDENTE est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4769/2021 r.g. vertente tra
difesa dagli avv. Gennaro Contardi e Marina Valentinetti Parte_1
,
APPELLANTE
e
Controparte_1 difeso dall'avv. Paolo Nesta APPELLATO
,
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 28.5.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
conviene in giudizio il Con atto notificato nel maggio 2016 Parte_1
fratello P_ , in relazione alla successione mortis causa alla zia Persona_1 deceduta in data 6.1.2007, instando per le seguenti pronunce: a) la nullità, per incapacità di intendere e di volere della testatrice, ovvero l'annullamento, sia del testamento pubblico della Sig.ra ricevuto in data 14 novembre 1996, sia della procura generalePersona_1
con atto pubblico in data 22 luglio 1997; b) la validità del testamento olografo di ER
[...] , datato 10 giugno 1981, e di successivi due codicilli del 4 aprile 1988 e 5 marzo
1994, pubblicato con verbale del 19 aprile 2016; c) l'indegnità a succedere ad Per_1
[...] di Controparte_1 ai sensi dell'art. 463, n. 4, c.c., con revoca del suindicato '
testamento pubblico e con assegnazione esclusiva a essa Parte_1 di tutti i beni mobili fra cui i gioielli di cui al codicillo 5 marzo 1994 - ed immobili - fra cui la casa in
-
Bracciano, via Flavia n. 11, con attiguo giardino e con garage - con condanna del convenuto a rendere il conto di tutti i beni da esso amministrati e venduti quale procuratore generale della Per 1 dal 1° novembre 1995 alla di lei morte - fra cui l'appartamento in Roma, via
Cola di Rienzo n. 243, quinto piano, interno 9, venduto il 16 novembre 1999 - e a risarcire il danno ad Parte_1
Controparte_1 contesta la fondatezza di tutte le domande e svolge domanda riconvenzionale per la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito in relazione ai fatti ascritti ed ai sensi dell'art.96 c.p.c..
Il Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 156/2021 respinge tutte le domande, principali e riconvenzionali, con compensazione delle spese processuali.
Argomenta, al riguardo, la carenza di prove dell'incapacità di intendere e volere della de cuius e della condotta dolosa o minacciosa di Controparte_1 con riguardo all'epoca degli atti di cui si chiede l'accertamento dell'invalidità, con conseguente esclusione anche dell'indegnità a succedere;
quanto alla riconvenzionale, rileva che la conflittualità in corso tra i fratelli da circa trenta anni induce ad escludere che la responsabilità possa essere attribuita ad una sola parte.
Avverso la predetta sentenza Parte_1 propone appello concludendo per l'accoglimento di tutte le domande svolte, previa assunzione delle prove articolate in primo grado in sede di trattazione ex art.183, comma 6, n. 2 c.p.c. (ordini di esibizione ed acquisizioni di fascicoli d'ufficio di pregressi giudizi). Al riguardo deduce i seguenti motivi: 1) Considerazioni preliminari. Motivazioni
generiche. Carente e ridotta valutazione dei fatti e documenti;
2) dal decreto della Corte di appello di Roma in data 10.7.2006 emesso in sede di reclamo avverso la nomina dell'amministratore di sostegno di emerge il comportamento di Persona_1
circonvenzione della zia, da parte di dal 10.6.1993 (contratto di Controparte_1
,
locazione in suo esclusivo favore dell'appartamento in Bracciano, via Flavia 11) e dal
6.11.1995 (vendita della proprietà dell'appartamento in Bracciano, via Principe di Napoli
103 in favore di proseguito con la vendita in data 16.11.1999Controparte_2 '
dell'appartamento in Roma, via Cola di Rienzo 443, int.9, stipulata da Controparte_1
sulla base di un mandato irrevocabile conferito dalla Per 1 anche nell'interesse del mandatario, così spogliando progressivamente la zia di ogni bene e riducendola in povertà;
3) Controparte_1 ha fatto credere alla zia che avrebbe garantito il suo sostegno sul piano assistenziale ed economico mentre era effettivamente privo di redditi dal 1995 al
2006 ed era stato già condannato per tentata estorsione aggravata, ingiurie e minacce dal
Tribunale di Roma in data 14.11.1994; difetta, quindi, la causa sia del testamento pubblico sia della procura generale;
4) sono validi, conseguentemente, i precedenti atti dispositivi,
testamento olografo del 1981 e codicilli del 1988 e 1994; 5) sussiste altresì l'indegnità a succedere ai sensi dell'art. 463 n. 4 c.c. in relazione alle accertate dolose circonvenzioni;
6)
sono da rimborsare integralmente le spese processuali.
Si costituisce Controparte_1 contestando l'ammissibilità e la fondatezza di tutti i motivi del gravame;
reitera, comunque, le richieste istruttorie già formulate avanti al
Tribunale.
La Corte così ragiona congiuntamente in ordine ai motivi dell'appello.
Il Tribunale ha posto a fondamento della statuizione reiettiva delle domande principali il difetto di prove delle presunte situazioni di infermità e coartazione della volontà negoziale con riguardo all'epoca degli atti dispositivi in contestazione;
tale inidoneo assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'originaria attrice è da confermare anche in questo gravame in quanto l'appellante si limita a riprodurre nelle conclusioni le richieste istruttorie (esibizioni di documenti ed acquisizioni di fascicoli processuali) già articolate in primo grado senza argomentare specificamente nei motivi la rilevanza di ciascun istanza probatoria.
Non giova, al riguardo, neppure il reiterato richiamo alla motivazione adottata da questa Corte in un decreto che è stato emesso solo nel 2006 nell'ambito del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno di Persona_1 e che,
nell'escludere l'idoneità di Controparte_1 alla nomina, ritiene la sussistenza di "zone grige" a suo carico: argomenti che costituiscono ratio decidendi di un provvedimento privo dei caratteri di definitività e decisorietà, adottato all'esito di una cognizione sommaria volta unicamente alla selezione del soggetto più idoneo all'assolvimento dell'incarico di amministratore di sostegno, come tale senz'altro non suscettibile di accertare pienamente gli addebiti circonvenzionali ascritti a nelle domande svolte nel Controparte_1
presente giudizio.
Controparte_1 poi, risalgono ad I reati per i quali è stato già condannato epoca anteriore al 31.1.1991 e non coinvolgono, quale parte offesa, Persona_1
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
avverso la sentenza del respinge l'appello proposto da Parte_1
tribunale di Civitavecchia n. 156/2021; CP_1condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali, in favore di
[...] , liquidate in € 5.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
Roma, 29.7.2025
IL PRESIDENTE est.