Ordinanza cautelare 25 novembre 2022
Ordinanza collegiale 30 aprile 2024
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 25/11/2022, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/11/2022
N. 00574/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01225/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2022, proposto da
NI ZZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Eliana De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ugento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Borrega, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza di demolizione n. 70/2022 e degli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ugento;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che con l’ordinanza impugnata l’Amministrazione comunale ha ingiunto la demolizione delle opere abusive realizzate sull’area riportata in catasto terreni al fg. 97, p.lla 498, e segnatamente: " ...manufatti in ferro zincato e grigliato completi di binario di scorrimento; dissuasori stradali di tipo panettoni in cemento con catena in ferro e cordoli in cls vibrato e colmata con materiale del tipo ghiaietta ";
Ritenuto che in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa, gli effetti del provvedimento impugnato debbono essere interinalmente sospesi;
Ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe e, quindi, sospende gli effetti dell'ordinanza di demolizione n. 70 del 20.06.2022.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 25.10.2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
NI Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | NI Pasca |
IL SEGRETARIO