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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 450/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 450/2021 R.G. promossa da
già (C.F. /P. IVA: ), con Parte_1 Parte_2 Pt_1 P.IVA_1
sede in Milano al Viale Bodio n. 37, in persona del Presidente dott. Controparte_1
nonché del suo Amministratore Delegato dott. muniti dei poteri conferiti
[...] Controparte_2
loro dal Consiglio di Amministrazione in data 30.4.2013, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Gino Nardozzi Tonielli (C.F.: ) per procura C.F._1
generale alle liti in data 7.9.2010 come da scrittura privata ad autentica del Notaro Dott. Per_1
di Milano, rep. 22749, e dall'Avv. Carlo De Giorgio (C.F.: ) per procura in C.F._1
calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
- APPELLANTE -
CONTRO (C.F.: E Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Clemente (C.F.: C.F._3
) per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta d'appello C.F._4
CP_5
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1893/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione notificata il 4.11.2016 e proponevano Controparte_3 Controparte_4
opposizione davanti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere avverso l'atto di precetto notificato il
27.10.2016, con cui aveva loro intimato il pagamento, in solido, della somma di Parte_2 Pt_1
€ 46.695,87, oltre interessi e spese in forza di contratto di mutuo ipotecario stipulato in data
4.8.2006 a rogito Notaio dott.ssa (rep. 222895, racc. 20646), rilasciato in copia Persona_2
autentica esecutiva in data 22.4.2016.
Gli opponenti deducevano: l'omessa comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto;
l'illegittimità di tale decadenza per difetto dei presupposti dell'insolvenza grave e del depauperamento delle garanzie esistenti (ipoteca), previsti dall'art. 40 T.U.B.; l'intento di controparte di eludere, attraverso l'atto di precetto, gli effetti del giudizio n. 2357/R.G., pendente davanti al medesimo Tribunale ed avente ad oggetto l'accertamento dell'usura, in cui l'ausiliario nominato aveva accertato che il tasso corrispettivo, pari al 6,75%, e quello di mora, pari al 6.67%,
superavano il tasso soglia del 6.63% e che non sussistevano rate insolute.
Concludevano, pertanto, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto,
per la declaratoria di illegittimità dello stesso, con vittoria di spese ed attribuzione.
L'opposta, costituendosi, eccepiva che l'opposizione era inammissibile/improcedibile per carenza di interesse ad agire, in quanto gli opponenti avevano depositato istanza di conversione del pignoramento in seno alla procedura esecutiva immobiliare n. 3/2017 R.G.E. instaurata in forza del precetto opposto, provvedendo al versamento del quinto dell'importo del credito azionato in precetto, istanza poi accolta dal Giudice dell'esecuzione, con ciò riconoscendo espressamente il loro debito nei confronti di Parte_2
Nel merito, deduceva che l'opposizione era infondata, atteso che la decadenza dal beneficio del termine e l'operata risoluzione del contratto erano legittime in forza dell'art. 9 delle condizioni generali, in cui tali rimedi erano previsti in ipotesi di ritardo nel pagamento da parte del cliente in conformità all'art. 40 D. Lgs. 385/1993, e nel caso di specie l'inadempienza degli opponenti si era protratta per 12 mensilità (dal 5.2.2014 al 5.1.2015), e dunque per un numero di rate superiore a quello previsto dalla suddetta norma;
in ogni caso, per consolidata giurisprudenza, la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto ben potevano essere contenute per la prima volta in un atto di citazione ovvero in altro scritto processuale equipollente.
Infine, l'opposta contestava che il giudizio di cognizione già pendente dinanzi al Tribunale
precludesse l'azione esecutiva immobiliare ed evidenziava che i tassi applicati erano inferiori al tasso soglia, reiterando le osservazioni svolte dal proprio consulente tecnico ai conteggi operati dal c.t.u., in cui si rimarcava che il T.A.E.G. era pari al 6,03% e il contratto di mutuo conteneva all'art. 10 la clausola di salvaguardia che, ponendo il tasso soglia quale limite massimo, precludeva la maturazione di interessi usurari.
Concludeva, pertanto, per la conferma di validità del precetto e per il rigetto dell'opposizione,
con condanna degli opponenti alla refusione delle spese di lite.
Alla prima udienza gli opponenti rinunciavano all'istanza di sospensione.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., istruita documentalmente la causa, con sentenza 1893 pubblicata il 29.07.2020 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in parziale accoglimento dell'opposizione, determinava l'importo dovuto dagli opponenti in € 45.290,73 e compensava integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando, in estrema sintesi, che non erano fondate le eccezioni relative all'omessa comunicazione del beneficio del termine e/o risoluzione del contratto di mutuo, né ostava alla notifica del precetto la pendenza di un precedente giudizio avanti al medesimo Ufficio avente ad oggetto l'accertamento del credito della banca;
nondimeno, sulla base della c.t.u. espletata in quel giudizio, prodotta agli atti e suscettibile di essere posta alla base del convincimento, mancando nell'ordinamento processuale una norma di chiusura sulla tassatività
tipologica dei mezzi di prova (citando all'uopo Cass. civ. 4652/2011), poteva dirsi accertata l'applicazione di interessi usurari, dovendosi, da un lato, includere nel calcolo del T.A.E.G. le spese legate all'assicurazione del rischio vita e danni - formalmente indicate come facoltative - siccome collegate alla concessione del credito, e, dall'altro, escludere la presenza dell'asserita clausola di salvaguardia, non potendosi interpretare come tale quella contenuta nell'art. 10 c.g.c.
Conseguentemente, la somma oggetto dell'atto di precetto andava decurtata dagli importi richiesti a titolo di interessi, senza poter prendere in considerazione l'eccezione di compensazione,
tardivamente sollevata da parte opponente nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.; in ogni caso, anche a volerla ritenere implicitamente formulata con l'atto di citazione, essa andava rigettata perché il credito opposto in compensazione non era stato accertato in maniera definitiva.
Quanto alle spese, sussistevano i presupposti per l'integrale compensazione “alla luce della
sostanziale reciproca soccombenza e dell'accoglimento solo in misura estremamente limitata della
domanda”.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato il 29.1.2021 ed iscritto a ruolo il 1.2.2021 proponeva appello Parte_2 Pt_1
avverso la suddetta pronuncia, rassegnando le seguenti conclusioni:
“in via principale e nel merito: a) in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto da
PA riformare l'impugnata sentenza. 1893/2020 (R.G.: 9680/2016) emessa dal Parte_2
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 28/7/2020, depositata in Cancelleria il 29/7/2020,
non notificata, nella parte in cui ha ritenuto che “possa dirsi accertata l'applicazione, nel rapporto contrattuale de quo, di interessi usurari” ed ha così disposto:” “Accoglie parzialmente
l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1 cpc e, per l'effetto ha determinato in € 45.290,73,
anziché € 46.695,87 la somma precettata;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
“rigettando ogni e qualsivoglia richiesta proposta dai signori Di e _3 Controparte_4
Part
, e accogliendo integralmente le conclusioni formulate da nel giudizio di
[...] Parte_2
primo grado che qui di seguito si riportano: “piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così
giudicare: nel merito respingere l'opposizione e le domande tutte formulate dai signori _3
e nei confronti di poiché inammissibili e/o
[...] Controparte_4 Parte_2 Pt_1
improcedibili, nonché infondate in fatto e diritto;
In via istruttoria si formula espressa riserva di
richiedere l'ammissione di mezzi di prova orali ai sensi dell'art. 183 – 6° comma n° 1, 2 e 3 c.p.c. e
di ulteriormente produrre. Salvezze illimitate. In ogni caso con vittoria delle spese, competenze ed
onorari del presente giudizio.” b) condannare i signori e Controparte_3 Controparte_4
Part
al pagamento, delle spese del giudizio di primo grado a favore di o, in
[...] Parte_2
subordine, disporre la compensazione solo parziale delle spese del giudizio di primo grado,
ponendo a carico dei signori e al pagamento, la Controparte_3 Controparte_4
restante parte da liquidarsi a favore di PA confermando per il resto la sentenza Parte_2
medesima nella parte in cui ha disposto il rigetto delle ulteriori eccezioni, contestazioni, domande
formulate dai signori e nel giudizio di primo grado, che Controparte_3 Controparte_4
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella parte motiva dell'impugnata sentenza, ha
rigettato. In ogni caso Con vittoria delle spese, competenze legali di entrambi i gradi di giudizio”.
Gli appellati, costituendosi in data 29.6.2021, eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, per cui ne chiedevano il rigetto, con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze del grado e al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 commi I e III c.p.c., da liquidarsi nella misura determinata in corso di giudizio. All'udienza ex art. 350 c.p.c del 30.6.2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni a quella del 20.9.2023.
Differito l'incombente, per esigenze di ruolo, al 9.10.2024, a quest'ultima udienza le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. Invero, poiché la norma suddetta mira a “filtrare” gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine
litis, ovvero alla prima udienza di trattazione, il rinvio per la precisazione delle conclusioni disposto all'udienza ex art. 350 c.p.c. del 30.6.2021 importa che il gravame abbia già superato il vaglio di ammissibilità.
Quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. - nel testo applicabile ratione
temporis al giudizio in epigrafe, come formulato dal D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L.
134//2012 - si osserva che la norma succitata è da interpretare nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal Giudice di prime cure,
senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della natura di revisio
prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. civ., S.U., 13.12.2022 n. 36481).
Ebbene, poiché l'appellante ha speso specifiche argomentazioni volte a dimostrare l'erroneità della decisione di primo grado ed ha illustrato le diverse conseguenze derivanti dall'accoglimento delle proprie doglianze, l'eccezione va rigettata.
§ 4. Analisi dei motivi di appello. L'appello è stato affidato a quattro motivi attinenti:
1) alla mancata dichiarazione di litispendenza/continenza e alla mancata adozione dei provvedimenti conseguenti ex art. 39 c.p.c.;
2) all'errata interpretazione e valutazione delle risultanze probatorie del giudizio di primo grado;
3) all'erroneità delle conseguenze che il primo giudice ha fatto derivare dall'asserita usurarietà degli interessi;
4) alla disposta compensazione integrale delle spese processuali.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato che il primo giudice non avrebbe dovuto pronunciarsi sull'asserita usurarietà degli interessi applicati al contratto di mutuo, ma dichiarare la litispendenza o, comunque, la continenza con il giudizio n. 2357/2013 R.G. instaurato dagli stessi opponenti dinanzi al medesimo Tribunale.
Secondo l'appellante, la circostanza che altro giudice fosse stato precedentemente investito della questione non poteva essere sfuggita al decidente, che nella sentenza gravata aveva osservato “gli
opponenti ripropongono sostanzialmente l'eccezione di usurarietà degli interessi, già fatta valere
nel precedente giudizio di accertamento, fondandola essenzialmente sulle risultanze della CTU
espletata in quel giudizio”; conseguentemente, egli avrebbe dovuto dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo o, comunque, adottare i provvedimenti previsti dall'art. 39 comma II c.p.c. in ipotesi di continenza di cause.
La doglianza è infondata.
Gli istituti della litispendenza e della continenza, che regolano la competenza per territorio, operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell'art. 39 c.p.c.; pertanto, se le cause identiche o connesse pendono dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano applicazione gli artt. 273 e 274 c.p.c.., ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all'altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, di cui agli artt. 295 e 337 c.p.c. (v. Cass. civ., sez. VI-I, ord. 23.9.2013, n. 21761, ripresa recentemente da sez. III, ord. 17.4.2023, n. 10183).
Ebbene, poiché nel caso di specie, le cause di opposizione a precetto in virtù del contratto di mutuo ipotecario e quella di accertamento della somma dovute alla banca sul presupposto dell'usurarietà
del medesimo contratto di mutuo erano pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, non potevano trovare applicazione gli istituti della litispendenza e della continenza, per cui la doglianza non può trovare accoglimento.
Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva errato nel ritenere accertata l'applicazione di interessi usurari, richiamando a tal fine la c.t.u. disposta nel giudizio n. 2357/2013
R.G., non essendovi stato, in seno a quest'ultimo, un accertamento definitivo sulla natura usuraria degli interessi, atteso che l'istruttore, ritenendo fondate le contestazioni mosse alla c.t.u., aveva disposto un'integrazione dell'elaborato peritale al fine di adeguarlo alle statuizioni di cui alla pronuncia n. 19597/2020 delle Sezioni Unite.
Il motivo è fondato.
Con il noto arresto n. 19597/2020 il massimo organo della nomofilachia, chiamato a pronunciarsi sulla vexata quaestio dell'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, l'ha risolta in senso positivo, muovendo dall'analisi delle ragioni sottese alla disciplina repressiva (quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario) e considerando che detta disciplina intende sanzionare non solo la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del danaro, ma anche di quelli moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato.
Le medesime Sezioni Unite hanno evidenziato che la mancata ricomprensione degli interessi moratori mediamente applicati nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2 comma I L. 108/1996,
ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m.,
incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso
effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m.
così come rilevato nei suddetti decreti.
Sulla base dei suddetti principi, poiché il contratto di mutuo è stato stipulato in data 4.8.2006, per la determinazione del “tasso soglia di mora” occorre sommare al T.E.G.M. il valore del 2,1%
(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2
comma 4 L. 108/1996 pro tempore vigente, secondo la formula “(T.E.G.M. + 2,1) x 1,5”, per cui, a fronte di un tasso medio del 4,42% e di un tasso soglia di mora del 9,78% [ottenuto moltiplicando
(4,42 + 2,1) x 1,50], è evidente che il tasso di mora convenuto al momento della stipula del contratto, pari al 6,87%, era inferiore al tasso soglia di mora.
Del resto, nella relazione integrativa in data 16.3.2021, prodotta agli atti dall'appellante, lo stesso ausiliario nominato nel giudizio n. 2357/2013 R.G. ha concluso affermando, sulla base dei principi delle Sezioni Unite, che il tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo ipotecario n. 01983923301
non ha superato il tasso soglia.
Con il terzo motivo l'appellante si è doluta dell'erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto che l'accertamento dell'usura escludeva la debenza degli interessi, mentre essi erano comunque dovuti, seppure in misura inferiore (ovvero entro i limiti del tasso soglia e/o del tasso legale sostitutivo).
Il motivo è assorbito dall'accoglimento del precedente.
Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la statuizione relativa alla compensazione integrale delle spese di lite, argomentando che l'accoglimento dell'opposizione avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad applicare il principio di soccombenza ovvero il rimedio della compensazione parziale,
ponendo la restante parte delle spese legali a carico degli opponenti.
Il motivo resta assorbito dalla fondatezza della seconda censura che, escludendo la fondatezza dell'opposizione a precetto anche relativamente al profilo della usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo, comporta un nuovo regolamento delle spese di lite, come si illustrerà di seguito.
§ 5. Le spese di lite.
L'accoglimento dell'appello travolge la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e comporta un nuovo regolamento secondo il principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 147/2022.
Invero, va dato seguito al principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c.
anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v. Cass. civ., sez. III,
ord. 13.7.2021, n. 19989).
La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri medi per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 indicati dal D.M. 147 cit., tranne che per la fase istruttoria del giudizio di primo grado, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria, e per quella di trattazione/istruttoria del presente giudizio, in cui l'udienza ex art. 350 c.p.c. si è risolta in un mero rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, per le quali si reputano congrui i parametri minimi.
Gli appellati vanno condannati al pagamento a favore di controparte in solido tra loro, ai sensi dell'art. 97 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe, definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1893/2020 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, rigetta l'opposizione proposta da e Controparte_3 Controparte_4
avverso l'atto di precetto notificato il 27.10.2016;
[...]
b) condanna e al pagamento, in solido tra loro e a favore Controparte_3 Controparte_4
di controparte, delle spese di lite, liquidate per il giudizio di primo grado in € 6.713,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, C.PA. ed I.V.A. come per legge, e per il presente giudizio in € 382,00 per esborsi ed in € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Napoli, 12.3.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 450/2021 R.G. promossa da
già (C.F. /P. IVA: ), con Parte_1 Parte_2 Pt_1 P.IVA_1
sede in Milano al Viale Bodio n. 37, in persona del Presidente dott. Controparte_1
nonché del suo Amministratore Delegato dott. muniti dei poteri conferiti
[...] Controparte_2
loro dal Consiglio di Amministrazione in data 30.4.2013, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Gino Nardozzi Tonielli (C.F.: ) per procura C.F._1
generale alle liti in data 7.9.2010 come da scrittura privata ad autentica del Notaro Dott. Per_1
di Milano, rep. 22749, e dall'Avv. Carlo De Giorgio (C.F.: ) per procura in C.F._1
calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
- APPELLANTE -
CONTRO (C.F.: E Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Clemente (C.F.: C.F._3
) per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta d'appello C.F._4
CP_5
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1893/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione notificata il 4.11.2016 e proponevano Controparte_3 Controparte_4
opposizione davanti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere avverso l'atto di precetto notificato il
27.10.2016, con cui aveva loro intimato il pagamento, in solido, della somma di Parte_2 Pt_1
€ 46.695,87, oltre interessi e spese in forza di contratto di mutuo ipotecario stipulato in data
4.8.2006 a rogito Notaio dott.ssa (rep. 222895, racc. 20646), rilasciato in copia Persona_2
autentica esecutiva in data 22.4.2016.
Gli opponenti deducevano: l'omessa comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto;
l'illegittimità di tale decadenza per difetto dei presupposti dell'insolvenza grave e del depauperamento delle garanzie esistenti (ipoteca), previsti dall'art. 40 T.U.B.; l'intento di controparte di eludere, attraverso l'atto di precetto, gli effetti del giudizio n. 2357/R.G., pendente davanti al medesimo Tribunale ed avente ad oggetto l'accertamento dell'usura, in cui l'ausiliario nominato aveva accertato che il tasso corrispettivo, pari al 6,75%, e quello di mora, pari al 6.67%,
superavano il tasso soglia del 6.63% e che non sussistevano rate insolute.
Concludevano, pertanto, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto,
per la declaratoria di illegittimità dello stesso, con vittoria di spese ed attribuzione.
L'opposta, costituendosi, eccepiva che l'opposizione era inammissibile/improcedibile per carenza di interesse ad agire, in quanto gli opponenti avevano depositato istanza di conversione del pignoramento in seno alla procedura esecutiva immobiliare n. 3/2017 R.G.E. instaurata in forza del precetto opposto, provvedendo al versamento del quinto dell'importo del credito azionato in precetto, istanza poi accolta dal Giudice dell'esecuzione, con ciò riconoscendo espressamente il loro debito nei confronti di Parte_2
Nel merito, deduceva che l'opposizione era infondata, atteso che la decadenza dal beneficio del termine e l'operata risoluzione del contratto erano legittime in forza dell'art. 9 delle condizioni generali, in cui tali rimedi erano previsti in ipotesi di ritardo nel pagamento da parte del cliente in conformità all'art. 40 D. Lgs. 385/1993, e nel caso di specie l'inadempienza degli opponenti si era protratta per 12 mensilità (dal 5.2.2014 al 5.1.2015), e dunque per un numero di rate superiore a quello previsto dalla suddetta norma;
in ogni caso, per consolidata giurisprudenza, la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto ben potevano essere contenute per la prima volta in un atto di citazione ovvero in altro scritto processuale equipollente.
Infine, l'opposta contestava che il giudizio di cognizione già pendente dinanzi al Tribunale
precludesse l'azione esecutiva immobiliare ed evidenziava che i tassi applicati erano inferiori al tasso soglia, reiterando le osservazioni svolte dal proprio consulente tecnico ai conteggi operati dal c.t.u., in cui si rimarcava che il T.A.E.G. era pari al 6,03% e il contratto di mutuo conteneva all'art. 10 la clausola di salvaguardia che, ponendo il tasso soglia quale limite massimo, precludeva la maturazione di interessi usurari.
Concludeva, pertanto, per la conferma di validità del precetto e per il rigetto dell'opposizione,
con condanna degli opponenti alla refusione delle spese di lite.
Alla prima udienza gli opponenti rinunciavano all'istanza di sospensione.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., istruita documentalmente la causa, con sentenza 1893 pubblicata il 29.07.2020 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in parziale accoglimento dell'opposizione, determinava l'importo dovuto dagli opponenti in € 45.290,73 e compensava integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando, in estrema sintesi, che non erano fondate le eccezioni relative all'omessa comunicazione del beneficio del termine e/o risoluzione del contratto di mutuo, né ostava alla notifica del precetto la pendenza di un precedente giudizio avanti al medesimo Ufficio avente ad oggetto l'accertamento del credito della banca;
nondimeno, sulla base della c.t.u. espletata in quel giudizio, prodotta agli atti e suscettibile di essere posta alla base del convincimento, mancando nell'ordinamento processuale una norma di chiusura sulla tassatività
tipologica dei mezzi di prova (citando all'uopo Cass. civ. 4652/2011), poteva dirsi accertata l'applicazione di interessi usurari, dovendosi, da un lato, includere nel calcolo del T.A.E.G. le spese legate all'assicurazione del rischio vita e danni - formalmente indicate come facoltative - siccome collegate alla concessione del credito, e, dall'altro, escludere la presenza dell'asserita clausola di salvaguardia, non potendosi interpretare come tale quella contenuta nell'art. 10 c.g.c.
Conseguentemente, la somma oggetto dell'atto di precetto andava decurtata dagli importi richiesti a titolo di interessi, senza poter prendere in considerazione l'eccezione di compensazione,
tardivamente sollevata da parte opponente nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.; in ogni caso, anche a volerla ritenere implicitamente formulata con l'atto di citazione, essa andava rigettata perché il credito opposto in compensazione non era stato accertato in maniera definitiva.
Quanto alle spese, sussistevano i presupposti per l'integrale compensazione “alla luce della
sostanziale reciproca soccombenza e dell'accoglimento solo in misura estremamente limitata della
domanda”.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato il 29.1.2021 ed iscritto a ruolo il 1.2.2021 proponeva appello Parte_2 Pt_1
avverso la suddetta pronuncia, rassegnando le seguenti conclusioni:
“in via principale e nel merito: a) in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto da
PA riformare l'impugnata sentenza. 1893/2020 (R.G.: 9680/2016) emessa dal Parte_2
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 28/7/2020, depositata in Cancelleria il 29/7/2020,
non notificata, nella parte in cui ha ritenuto che “possa dirsi accertata l'applicazione, nel rapporto contrattuale de quo, di interessi usurari” ed ha così disposto:” “Accoglie parzialmente
l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1 cpc e, per l'effetto ha determinato in € 45.290,73,
anziché € 46.695,87 la somma precettata;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
“rigettando ogni e qualsivoglia richiesta proposta dai signori Di e _3 Controparte_4
Part
, e accogliendo integralmente le conclusioni formulate da nel giudizio di
[...] Parte_2
primo grado che qui di seguito si riportano: “piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così
giudicare: nel merito respingere l'opposizione e le domande tutte formulate dai signori _3
e nei confronti di poiché inammissibili e/o
[...] Controparte_4 Parte_2 Pt_1
improcedibili, nonché infondate in fatto e diritto;
In via istruttoria si formula espressa riserva di
richiedere l'ammissione di mezzi di prova orali ai sensi dell'art. 183 – 6° comma n° 1, 2 e 3 c.p.c. e
di ulteriormente produrre. Salvezze illimitate. In ogni caso con vittoria delle spese, competenze ed
onorari del presente giudizio.” b) condannare i signori e Controparte_3 Controparte_4
Part
al pagamento, delle spese del giudizio di primo grado a favore di o, in
[...] Parte_2
subordine, disporre la compensazione solo parziale delle spese del giudizio di primo grado,
ponendo a carico dei signori e al pagamento, la Controparte_3 Controparte_4
restante parte da liquidarsi a favore di PA confermando per il resto la sentenza Parte_2
medesima nella parte in cui ha disposto il rigetto delle ulteriori eccezioni, contestazioni, domande
formulate dai signori e nel giudizio di primo grado, che Controparte_3 Controparte_4
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella parte motiva dell'impugnata sentenza, ha
rigettato. In ogni caso Con vittoria delle spese, competenze legali di entrambi i gradi di giudizio”.
Gli appellati, costituendosi in data 29.6.2021, eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, per cui ne chiedevano il rigetto, con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze del grado e al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 commi I e III c.p.c., da liquidarsi nella misura determinata in corso di giudizio. All'udienza ex art. 350 c.p.c del 30.6.2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni a quella del 20.9.2023.
Differito l'incombente, per esigenze di ruolo, al 9.10.2024, a quest'ultima udienza le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. Invero, poiché la norma suddetta mira a “filtrare” gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine
litis, ovvero alla prima udienza di trattazione, il rinvio per la precisazione delle conclusioni disposto all'udienza ex art. 350 c.p.c. del 30.6.2021 importa che il gravame abbia già superato il vaglio di ammissibilità.
Quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. - nel testo applicabile ratione
temporis al giudizio in epigrafe, come formulato dal D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L.
134//2012 - si osserva che la norma succitata è da interpretare nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal Giudice di prime cure,
senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della natura di revisio
prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. civ., S.U., 13.12.2022 n. 36481).
Ebbene, poiché l'appellante ha speso specifiche argomentazioni volte a dimostrare l'erroneità della decisione di primo grado ed ha illustrato le diverse conseguenze derivanti dall'accoglimento delle proprie doglianze, l'eccezione va rigettata.
§ 4. Analisi dei motivi di appello. L'appello è stato affidato a quattro motivi attinenti:
1) alla mancata dichiarazione di litispendenza/continenza e alla mancata adozione dei provvedimenti conseguenti ex art. 39 c.p.c.;
2) all'errata interpretazione e valutazione delle risultanze probatorie del giudizio di primo grado;
3) all'erroneità delle conseguenze che il primo giudice ha fatto derivare dall'asserita usurarietà degli interessi;
4) alla disposta compensazione integrale delle spese processuali.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato che il primo giudice non avrebbe dovuto pronunciarsi sull'asserita usurarietà degli interessi applicati al contratto di mutuo, ma dichiarare la litispendenza o, comunque, la continenza con il giudizio n. 2357/2013 R.G. instaurato dagli stessi opponenti dinanzi al medesimo Tribunale.
Secondo l'appellante, la circostanza che altro giudice fosse stato precedentemente investito della questione non poteva essere sfuggita al decidente, che nella sentenza gravata aveva osservato “gli
opponenti ripropongono sostanzialmente l'eccezione di usurarietà degli interessi, già fatta valere
nel precedente giudizio di accertamento, fondandola essenzialmente sulle risultanze della CTU
espletata in quel giudizio”; conseguentemente, egli avrebbe dovuto dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo o, comunque, adottare i provvedimenti previsti dall'art. 39 comma II c.p.c. in ipotesi di continenza di cause.
La doglianza è infondata.
Gli istituti della litispendenza e della continenza, che regolano la competenza per territorio, operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell'art. 39 c.p.c.; pertanto, se le cause identiche o connesse pendono dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano applicazione gli artt. 273 e 274 c.p.c.., ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all'altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, di cui agli artt. 295 e 337 c.p.c. (v. Cass. civ., sez. VI-I, ord. 23.9.2013, n. 21761, ripresa recentemente da sez. III, ord. 17.4.2023, n. 10183).
Ebbene, poiché nel caso di specie, le cause di opposizione a precetto in virtù del contratto di mutuo ipotecario e quella di accertamento della somma dovute alla banca sul presupposto dell'usurarietà
del medesimo contratto di mutuo erano pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, non potevano trovare applicazione gli istituti della litispendenza e della continenza, per cui la doglianza non può trovare accoglimento.
Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva errato nel ritenere accertata l'applicazione di interessi usurari, richiamando a tal fine la c.t.u. disposta nel giudizio n. 2357/2013
R.G., non essendovi stato, in seno a quest'ultimo, un accertamento definitivo sulla natura usuraria degli interessi, atteso che l'istruttore, ritenendo fondate le contestazioni mosse alla c.t.u., aveva disposto un'integrazione dell'elaborato peritale al fine di adeguarlo alle statuizioni di cui alla pronuncia n. 19597/2020 delle Sezioni Unite.
Il motivo è fondato.
Con il noto arresto n. 19597/2020 il massimo organo della nomofilachia, chiamato a pronunciarsi sulla vexata quaestio dell'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, l'ha risolta in senso positivo, muovendo dall'analisi delle ragioni sottese alla disciplina repressiva (quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario) e considerando che detta disciplina intende sanzionare non solo la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del danaro, ma anche di quelli moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato.
Le medesime Sezioni Unite hanno evidenziato che la mancata ricomprensione degli interessi moratori mediamente applicati nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2 comma I L. 108/1996,
ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m.,
incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso
effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m.
così come rilevato nei suddetti decreti.
Sulla base dei suddetti principi, poiché il contratto di mutuo è stato stipulato in data 4.8.2006, per la determinazione del “tasso soglia di mora” occorre sommare al T.E.G.M. il valore del 2,1%
(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2
comma 4 L. 108/1996 pro tempore vigente, secondo la formula “(T.E.G.M. + 2,1) x 1,5”, per cui, a fronte di un tasso medio del 4,42% e di un tasso soglia di mora del 9,78% [ottenuto moltiplicando
(4,42 + 2,1) x 1,50], è evidente che il tasso di mora convenuto al momento della stipula del contratto, pari al 6,87%, era inferiore al tasso soglia di mora.
Del resto, nella relazione integrativa in data 16.3.2021, prodotta agli atti dall'appellante, lo stesso ausiliario nominato nel giudizio n. 2357/2013 R.G. ha concluso affermando, sulla base dei principi delle Sezioni Unite, che il tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo ipotecario n. 01983923301
non ha superato il tasso soglia.
Con il terzo motivo l'appellante si è doluta dell'erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto che l'accertamento dell'usura escludeva la debenza degli interessi, mentre essi erano comunque dovuti, seppure in misura inferiore (ovvero entro i limiti del tasso soglia e/o del tasso legale sostitutivo).
Il motivo è assorbito dall'accoglimento del precedente.
Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la statuizione relativa alla compensazione integrale delle spese di lite, argomentando che l'accoglimento dell'opposizione avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad applicare il principio di soccombenza ovvero il rimedio della compensazione parziale,
ponendo la restante parte delle spese legali a carico degli opponenti.
Il motivo resta assorbito dalla fondatezza della seconda censura che, escludendo la fondatezza dell'opposizione a precetto anche relativamente al profilo della usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo, comporta un nuovo regolamento delle spese di lite, come si illustrerà di seguito.
§ 5. Le spese di lite.
L'accoglimento dell'appello travolge la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e comporta un nuovo regolamento secondo il principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 147/2022.
Invero, va dato seguito al principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c.
anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v. Cass. civ., sez. III,
ord. 13.7.2021, n. 19989).
La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri medi per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 indicati dal D.M. 147 cit., tranne che per la fase istruttoria del giudizio di primo grado, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria, e per quella di trattazione/istruttoria del presente giudizio, in cui l'udienza ex art. 350 c.p.c. si è risolta in un mero rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, per le quali si reputano congrui i parametri minimi.
Gli appellati vanno condannati al pagamento a favore di controparte in solido tra loro, ai sensi dell'art. 97 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe, definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1893/2020 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, rigetta l'opposizione proposta da e Controparte_3 Controparte_4
avverso l'atto di precetto notificato il 27.10.2016;
[...]
b) condanna e al pagamento, in solido tra loro e a favore Controparte_3 Controparte_4
di controparte, delle spese di lite, liquidate per il giudizio di primo grado in € 6.713,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, C.PA. ed I.V.A. come per legge, e per il presente giudizio in € 382,00 per esborsi ed in € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Napoli, 12.3.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola