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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/12/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1666 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. TAGLIERO MARA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. VIGNA GIOVANNA, giusta delega in Controparte_1
atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta Parte_1 Controparte_1
intollerabile. Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni in proposito rese dalla parte ricorrente durante l'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. e nei rispettivi scritti difensivi. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
Dal matrimonio contratto dalle parti non sono nati figli.
Parte resistente ha richiesto la corresponsione, in suo favore, di un assegno di mantenimento, alla luce delle precarie condizioni di salute dello stesso, e della conseguente necessità, per il resistente,
di ricevere assistenza continua per lo svolgimento delle normali attività quotidiane.
Come noto, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento può essere disposto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Il
richiamo al concetto di mantenimento comporta la necessità di far riferimento, nella valutazione dei presupposti del contributo, non già ad una situazione di bisogno, bensì alla mancanza di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge il tenore di vita di cui godeva durante la convivenza matrimoniale (per la rilevanza del tenore di vita con riguardo alla sussistenza del diritto all'assegno,
in giurisprudenza, cfr., ad es., Cass. Civ., n. 21097/2007 e Cass. Civ., n. 5762/1997), dovendosi rilevare come la nota sentenza emessa dalla Corte di Cassazione n. 11504/2017 riguardi unicamente l'assegno divorzile (cfr. Cass. Civ., n. 12196/2017, secondo cui: “La separazione personale, a
differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la
permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art.
156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa
dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,
essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità
con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura
personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”). Pertanto, presupposti per la concessione dell'assegno di mantenimento sono la non titolarità di redditi propri che consentano al coniuge di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Come noto, poi, ai fini della quantificazione del predetto assegno di mantenimento si deve tener conto delle circostanze del caso concreto e dei redditi dell'obbligato. Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento si deve pertanto procedere ad un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, che, nel caso di beni immobili, è
desumibile dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità
di fruirne (cfr. Cass. Civ., n. 21649/2010). Devono inoltre valutarsi le potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio e tutti gli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti (cfr. Cass. Civ., n. 13747/2003). Deve infine aversi riguardo all'attitudine al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore soggettivo ed oggettivo e quindi in termini non astratti ed ipotetici
(cfr. Cass. Civ., n. 4163/1998), oltreché della durata del matrimonio, la quale, pur non rientrando tra gli elementi costitutivi del diritto all'assegno, rileva invece ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (cfr. Cass. Civ., n. 23378/2004).
Nel caso concreto ed a tal fine, va evidenziato che: 1) le parti, entrambe reduci da precedenti matrimoni, hanno intrattenuto una convivenza more uxorio durata sette anni, culminata nel matrimonio celebrato in data 08.12.2011; 2) la , oggi di anni 62, è stata agente della Pt_1
Polizia di Stato ed è andata in pensione circa nell'anno 2014; 3) da allora e sino all'anno 2021 la ricorrente ha coadiuvato il marito nella sua attività di idraulico organizzata in forma di impresa individuale;
4) nell'anno 2021, il - oggi di anni 60 - è stato colpito da aneurisma cerebrale CP_1
e da allora versa in precarie condizioni di salute: il resistente, infatti, dapprima è stato a lungo ricoverato presso un centro riabilitativo, per poi fare rientro nella casa coniugale, con necessità, tuttavia, di ricevere assistenza infermieristica professionale continua, fino all'estate dell'anno 2024,
quando il è stato definitivamente ricoverato presso una struttura sanitaria, nella quale si CP_1
trova tuttora;
5) in data 22.02.2022 il è stato sottoposto alla misura dell'amministrazione di CP_1
sostegno; 6) la moglie, durante il periodo successivo alla malattia, ha sempre prestato assistenza morale e materiale al marito, che, tuttavia, a causa delle sue condizioni di salute ha manifestato reazioni financo violente ed aggressive nei confronti della , la quale, pertanto, nell'ultimo Pt_1
periodo, ha omesso di fare visita al marito, continuando, tuttavia, a preoccuparsi di comprare quotidianamente tutto quanto necessario al non coperto dalla struttura sanitaria nella quale CP_1
lo stesso si trova ospite;
6) passando alla questione economica, in sede di udienza ex art. 473bis.22
c.p.c., la ricorrente ha dichiarato di percepire una pensione pari ad euro 1.500,00 mensili, al netto di una cessione del quinto (pari ad euro 400,00 mensili) gravante sul predetto emolumento e di essere onerata del pagamento di altri tre finanziamenti, le cui rate mensili ammontano, complessivamente,
ad ulteriori euro 900,00; 7) secondo quanto riferito dalla , tali finanziamenti sarebbero stati Pt_1
tutti contratti per far fronte alle spese necessarie per l'assistenza sanitaria del marito, nonché per ripianare debiti contratti dal nell'ambito della sua attività lavorativa;
8) la ha CP_1 Pt_1
dichiarato redditi annui lordi pari ad euro 30.361,00 nell'anno 2022, ad euro 32.299,00 nell'anno
2023 e ad euro 33.127,00 nell'anno 2024; 9) la ricorrente è proprietaria esclusiva di un appartamento sito in Savona, ove la stessa abita, nonché di un altro immobile categoria catastale A4
sempre sito in Savona e di un box di 20 mq sito in Vado Ligure (SV) ed è usufruttuaria di un appartamento e di un box siti in Savona, la cui nuda proprietà è detenuta dalla figlia di primo letto della ricorrente;
10) in relazione a tali immobili, in sede di udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. la ricorrente ha dato atto di aver affittato l'immobile di sua proprietà sito in Savona al canone mensile di euro 750,00, precisando, tuttavia, che il suddetto contratto di locazione risulta essere in scadenza al 31.10.2025 (cfr. anche doc. n. 18 fascicolo parte ricorrente) e preannunciando la volontà di vendere il suddetto immobile, mentre in relazione all'appartamento di cui la detiene Pt_1
l'usufrutto, la stessa ha dedotto di aver percepito, sino al giugno 2025, l'importo di euro 900,00 a titolo di canone di locazione: tuttavia, successivamente alla scadenza anche di tale contratto di locazione (cfr. anche doc. n. 17 fascicolo parte ricorrente), l'immobile, secondo quanto riferito dalla ricorrente, sarebbe stato posto in vendita dalla figlia, che ne detiene la nuda proprietà; 11) la ricorrente ha depositato gli estratti di un conto corrente a sé intestato, acceso presso Bper Banca con saldo passivo alla data del 30.09.2025 pari ad euro 4.032,99: tale conto risulta alimentato dalla pensione percepita dalla , pari, da ultimo, a circa euro 1.570,00 mensili, oltre che, Pt_1
quantomeno fino al marzo 2025, dall'importo di euro 900,00 mensili erogati da un terzo a titolo di canone di locazione relativamente all'immobile di cui la risulta usufruttuaria, nonché Pt_1
dalla somma di euro 750,00 mensili percepiti dalla ricorrente a titolo di locazione dell'immobile di sua proprietà sito in Savona;
risultano, inoltre, in entrata gli accrediti dei finanziamenti accesi dalla
, di cui si dirà infra, oltre che sporadici bonifici effettuati da terzi, ivi inclusa la figlia della Pt_1
ricorrente, con causali riconducibili ad aiuti economici occasionalmente erogati, nonché alcuni versamenti di denaro contante (e, segnatamente euro 400,00 in data 25.09.2024, euro 250,00 il
28.03.2024 ed euro 500,00 in data 22.05.2023); la risulta inoltre aver riscattato alcuni Pt_1
investimenti e polizze a suo nome (si registrano, infatti, accrediti erogati da Generali Italia s.p.a.
pari ad euro 1.990,00 in data 21.06.2023, ad euro 5.000,00 il 31.05.2023, ad euro 2.216,50 in data
05.07.2024 e ad euro 8.000,00 il 25.06.2024); in uscita si registrano i normali movimenti della vita quotidiana (prelievi di denaro contante e pagamenti vari), oltre a consistenti addebiti per l'utilizzo di una carta di credito;
da ultimo, sul predetto conto corrente risultano addebiti relativi ai seguenti finanziamenti: a) finanziamento contratto con Creditis s.p.a. con rata mensile pari ad euro 422,25;
b) finanziamento contratto con Creditis s.p.a. con rata mensile pari ad euro 190,05; c)
finanziamento contratto in data 15.11.2024 con Banca SE con rata mensile di euro 114,40 con scadenza al 15.10.2028; d) finanziamento contratto in data 15.12.2024 con OS DU con rata mensile di euro 196,75 con scadenza al 15.11.2029; e) finanziamento da ultimo contratto con BSS
Banca con rata mensile pari ad euro 385,74 (TOT. 1307); 12. la risulta, inoltre, invalida Pt_1
con incapacità lavorativa all'80%; 12. viceversa, il resistente percepisce una pensione complessiva mensile pari a circa euro 1.400,00, oltre ad un bonifico effettuato da un terzo di circa euro 100,00
mensili (cfr. estratti conto corrente); 13. secondo quanto riferito dall'ADS del Avv. CP_1
Barbara Etalle, la retta per la struttura sanitaria ove si trova ricoverato il resistente ammonta ad euro
3.200,00 mensili;
sempre secondo quanto riferito dall'ADS, il è in lista d'attesa per CP_1
ottenere un posto in convenzione presso la medesima struttura e risulta, allo stato, quarto in graduatoria;
14. nell'anno 2024 il per il tramite dell'ADS, ha venduto un immobile di sua CP_1
proprietà ricavando la somma di euro 150.000,00: secondo quanto dichiarato dall'ADS durante l'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c., di tale somma residua, al momento, l'importo di circa euro
50.000, depositato sul conto corrente intestato al resistente (in effetti alla data del 30.09.2025 il conto corrente intestato al resistente presentava un saldo attivo pari ad euro 55.890,00); 15. il resistente presenta un'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate pari ad euro
25.482,00, da ripianare mediante pagamento di rate mensili pari ad euro 338,68 ciascuna con scadenza al 20.02.2032; 16. il è proprietario della quota di 4/18 di un immobile categoria CP_1
catastale C2 sito in Savona ed è proprietario esclusivo di un immobile categoria catastale C6 sito in
Savona; 17. il resistente ha presentato dichiarazioni dei redditi pari ad euro 11.592,00 nell'anno
2022, ad euro 11.245,00 nell'anno 2023 e ad euro 9.424,00 nell'anno 2024; 18. il resistente ha versato in atti gli estratti di un conto corrente a sé intestato acceso presso Bper banca con saldo attivo alla data del 30.09.2025 pari ad euro 55.890,27: le movimentazioni del suddetto conto risultano sostanzialmente conformi alle dichiarazioni rese dall'ADS.
Ciò posto in relazione alle condizioni economico-patrimoniali delle parti, risulta evidente, allo stato,
l'impossibilità per la di far fronte al pagamento di un eventuale assegno di mantenimento Pt_1
in favore del marito, tenuto conto dell'incidenza dei numerosi finanziamenti dalla stessa contratti. A
tal proposito si osserva che non risulta contestata dalla parte resistente la circostanza secondo cui la avrebbe contratto la maggior parte dei suddetti finanziamenti per far fronte alle spese Pt_1
mediche e sanitarie necessarie per il marito nel periodo di sua permanenza presso la casa coniugale successivamente alla gravissima patologia che lo ha colpito. D'altra parte, tale circostanza appare coerente con la disponibilità a prendersi cura del marito, anche a livello materiale, sempre manifestata dalla moglie e confermata anche dall'ADS del Si osserva, inoltre, che, allo CP_1
stato, il marito può contare sulle disponibilità liquide derivanti dalla vendita dell'immobile di sua proprietà effettuata nell'anno 2024, essendo peraltro presumibile che le spese necessarie per il pagamento della retta della struttura sanitaria ove il si trova ricoverato siano destinate a CP_1
diminuire in tempi piuttosto contenuti, tenuto conto del posizionamento del nella CP_1
graduatoria per ottenere la disponibilità di posti in convenzione.
La domanda avanzata dal resistente deve essere pertanto respinta.
Tenuto conto della particolarità del caso concreto sussistono le ragioni per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
* dichiara la separazione personale di e , coniugi Parte_1 Controparte_1
per matrimonio contratto in Bormida (SV) in data 08.12.2011;
* respinge le ulteriori domande proposte;
* compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Savona, 05.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Daniela Mele dott.ssa Lorena Canaparo