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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4851 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 1918 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
(C.F. ), difesa dall'avv. Antonio Izzo, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti
Appellante
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 [...]
), difesi dall'avv. Guido Campobasso e dall'avv. Giovanni Acone, giusta C.F._3 procura in atti
Appellati
E
, in persona del (C.F. Controparte_3 CP_4
) e P.IVA_1 Controparte_5
in persona del Soprintendente p.t., difesi dall'Avvocatura Distrettuale
[...] dello Stato E
(P.Iva e C.F. ), difesa dall'avv. Gaetano Controparte_6 P.IVA_2
Lipiani, giusta procura in atti
Appellata
E
CP_7
Appellato contumace e nel giudizio riunito iscritto al numero 4445 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 [...]
), difesi dall'avv. Guido Campobasso e dall'avv. Giovanni Acone, giusta C.F._3 procura in atti
Appellanti
E
(C.F. difeso dall'avv. Antonio Tafuri, giusta procura CP_7 C.F._4 in atti
Appellato e appellante incidentale
E
(C.F. ), difesa dall'avv. Antonio Izzo, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti
Appellata
E , in persona del p.t. (C.F. Controparte_3 CP_4
) e P.IVA_1 Controparte_5
[...]
Appellati contumaci
E
Controparte_6 appellata contumace
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione notificato in data 12-16 giugno 2014, e Controparte_1
convenivano, innanzi al tribunale di LI, i propri germani e CP_2 CP_7
, chiedendo procedersi alla divisione giudiziaria dei beni provenienti dalla successione Pt_1 ab intestato del padre deceduto in il 22.02.1987, e nel cui Persona_1 CP_5 compendio ereditario vi era l'immobile in alla Via Tino da Camaino, n. 4, nonché da CP_5 quella della madre, , deceduta in l 21.01.2011, regolata dal Controparte_8 CP_5 testamento olografo datato 23 ottobre 2010 pubblicato per Notaio del 31 Persona_2 gennaio 2011 (rep. 18045, racc. 10439), con il quale la testatrice revocava ogni precedente testamento, nominava eredi universali i figli e , ai quali attribuiva la sola CP_1 CP_2 quota legittima, ed i figli e , ai quali attribuiva legittima e disponibile;
stabiliva CP_7 Pt_1 altresì che in sede di divisione alla quota legittima di andasse imputato l'appartamento Pt_1 sito in lla Piazza GO 116 e nella quota disponibile da attribuire a e CP_5 CP_7 Pt_1 andasse inclusa la proprietà in lla Via Gaetano Filangieri, n. 15. CP_5
Deducevano, poi, la circostanza che i convenuti avevano la disponibilità dei cespiti godendo dei relativi frutti e che l'attore vantava un credito nei confronti della Controparte_2 massa per il pagamento, in vita della genitrice, del compenso ad un avvocato che aveva difeso in un giudizio civile la madre, per il pagamento delle imposte di quest'ultima e per spese infermieristiche sostenute sempre per la di CP_8 CP_5
Gli attori, quindi, chiedevano di disporre lo scioglimento della comunione in relazione alle successioni di entrambi i genitori, nonché che si procedesse al pagamento dei debiti della massa. Chiedevano, inoltre, condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni prodotti per l'incuria e/o l'errata gestione dei beni comuni nella loro esclusiva disponibilità ed al pagamento delle indennità dovute per l'occupazione e l'utilizzo unilaterale dei beni appartenenti alla massa ereditaria.
2. Si costituiva , aderendo alla domanda di divisione, ma Controparte_7 contestando le modalità descritte dagli attori.
Il convenuto eccepiva la prescrizione decennale, ex art. 480 c.c., del diritto di accettare l'eredità paterna da parte degli attori, con conseguente accrescimento dei diritti successori dei due convenuti.
Contestava i crediti dedotti dal germano , perché il loro pagamento rientrava negli CP_2 obblighi di sostentamento e di cura nei confronti della madre. Deduceva che, invece,
aveva omesso di conferire le donazioni di danaro ricevute dal padre per la CP_2 ristrutturazione dei due studi professionali in Afragola e che aveva ricevuto lire CP_1
25.000.000 in occasione del matrimonio, nonché un prezioso bracciale di brillanti, tutti importi da addebitare alle rispettive quote, ove non risultasse prescritto il diritto di accettazione dell'eredità paterna.
Ancora, eccepiva che la madre aveva attribuito a e un prelegato con riguardo Pt_1 CP_7 alla proprietà in lla Via Filangieri, n. 15, che, quindi, doveva escludersi dalla massa CP_5 ereditaria.
Deduceva, poi, che alla morte del padre, nel 1987, aveva assunto il ruolo di capofamiglia e che, essendo anche ingegnere, aveva curato la gestione e la manutenzione negli anni degli immobili di famiglia, spendendo complessivamente euro 107.101,33, come da prospetto riepilogativo allegato, importo di cui chiedeva il riconoscimento, in aggiunta alla quota a lui spettante in sede di divisione del patrimonio ereditario.
Inoltre, faceva presente che nell'asse ereditario, oltre agli immobili o alle quote di proprietà di immobili, ricadevano i beni mobili facenti parte dell'arredo dell'abitazione della madre in lla Tino da Camaino e che vi erano passività da detrarre come il saldo negativo del CP_5
c/c per euro 21.193,73 ed il debito verso l i euro 1.621,21. CP_9 CP_10
Concludeva chiedendo accertarsi l'avvenuta prescrizione del diritto degli attori di accettare l'eredità paterna e che, quindi, unici eredi del padre erano il medesimo, insieme alla sorella ed alla madre;
inoltre, chiedeva accertarsi che lui e erano beneficiari di un Pt_1 Pt_1 prelegato per gli immobili di Via Filangieri, n. 15, e che nell'ambito della divisione ed ai fini dello scioglimento delle comunioni ereditarie, tenuto conto del credito vantato verso la massa di euro 107.010,33 gli venisse assegnato, ex art. 720 c.c., l'immobile di Via Tino da
Camaino, n. 4.
3. La convenuta si costituiva in giudizio il 7 novembre 2014, Parte_1 sostenendo, come che la disposizione in favore di entrambi contenuta nel testamento CP_7 materna e relativa all'appartamento sito in lla Piazza GO, n. 116, costituiva un CP_5 prelegato in conto di legittima;
negava di avere la disponibilità di tutti i beni immobili della madre, essendosi limitata a continuare ad abitare nell'appartamento di Via GO, n. 116 ed a gestire, insieme a i due immobili di Via Filangieri, n. 15 e negando di essersi CP_7 appropriata di oggetti della defunta madre.
Aggiungeva di avere pagato da febbraio a novembre 2011 le rate di un mutuo acceso presso la dalla de cuius e di avere sostenuto spese per euro 6.601,74 per utenze 2011, CP_9 per condominio gennaio – luglio 2011 per un totale complessivo di euro 6.601,74 e di avere pagato, ancora prima del decesso della madre, rate del condominio di piazza GO.
Infine, contestava i crediti del germano . CP_2
Concludeva non opponendosi alla divisione, ma pretendendo che la stessa avvenisse con le precisazioni e le istanze esposte in comparsa.
4. Alla prima udienza il giudice invitava le parti alla trascrizione della domanda ed al deposito della relazione ipocatastale degli immobili caduti nelle successioni. All'esito disponeva l'integrazione del contraddittorio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1113 c.c., nei confronti del per un vincolo esistente Controparte_11 sull'immobile di Vico del Fico Purgatorio in caduto in successione materna, nonché CP_5 della , divenuta creditrice ipotecaria sull'immobile di CP_12 Controparte_13
Piazza GO.
5. Il si costituiva, limitandosi a rilevare di essere stato leso nel diritto di CP_3 prelazione ad esso spettante, in ragione del vincolo di “particolare interesse ai CP_3 sensi della Legge 1089/1939” posto su detto cespite, in uno all'intero stabile di cui l'immobile in parola costituiva parte, il cui decreto era stato regolarmente comunicato ad
[...]
e trascritto alla competente conservatoria dei RR.II. Controparte_8
6. Con sentenza non definitiva n. 8696, pubblicata il 3.10.2019, il tribunale di LI dichiarava aperta la successione della de cuius dichiarava aperta la Controparte_8 successione del de cuius;
dichiarava che le disposizioni contenute nel Persona_1 testamento olografo del 23.10.2020, pubblicato il 31.01.2011, della de cuius Controparte_8 contenevano norme imposte dalla de cuius per la divisione, ai sensi dell'art. 733 c.c.; disponeva la continuazione del giudizio con separata ordinanza.
In motivazione deduceva: che la disposizione testamentaria di era del seguente contenuto: “Intendo Controparte_8 che i miei eredi in sede di divisione della eredità siano vincolati alle seguenti norme:
La quota di legittima da attribuire a va imputata all'appartamento sito in alla Pt_1 CP_5
Piazza GO, 116.
Nella quota disponibile da attribuire a e va inclusa la proprietà in via CP_7 Pt_1 CP_5
Gaetano Filangieri, 15”; che dal tenore delle espressioni usate “i miei eredi in sede di divisione della eredità siano vincolati alle seguenti norme” doveva concludersi che la de cuius volesse stabilire, per la formazione delle porzioni ereditarie, delle indicazioni;
che, pertanto, nella fattispecie doveva ritenersi integrata l'ipotesi contemplata nell'art. 733 c.c., non volendo quindi escludersi una situazione di comunione tra gli eredi. A conferma vi era l'uso del termine “vincolati” tipico della natura meramente obbligatoria della fattispecie in oggetto;
che ulteriore elemento distintivo era quello della completezza o meno della disposizione sotto il profilo della specificazione dei beni assegnati. Solo nel caso in cui il testatore disponga del proprio patrimonio, dividendo i propri beni tra gli eredi in modo analitico, con precisione ed attenta valutazione della loro ubicazione e consistenza, ricorre l'ipotesi dell'assegnazione qualificata, di cui all'art. 734 c.c., avente efficacia reale. Ipotesi che non si configurava nella fattispecie, mancando un piano di divisione con specificazione per ciascun erede delle quote da attribuire;
che era chiaro che la de cuius, con le suddette disposizioni, non volendo escludere la comunione tra gli eredi, di fatto non poteva esprimere una volontà di configurare né un prelegato, né un legato in conto di legittima relativamente agli immobili di Piazza GO
116 e di via Filangieri n.15; che le suddette indicazioni testamentarie andavano interpretate alla luce del favor testamenti, ove compatibili con il valore delle quote, compatibilità riscontrabile tutte le volte che il perfetto equilibrio possa raggiungersi con l'imposizione di un conguaglio, come nella fattispecie.
7. propone appello – iscritto al n. di r.g. 1918/2020. Parte_1 Lamenta l'erroneità della sentenza non definitiva, in quanto la volontà testamentaria di
è stata male interpretata. Controparte_8
L'appartamento in piazza GO, 116 è stato oggetto di prelegato in favore di Parte_1
. Detto appartamento, in fatti, veniva acquistato nell'anno 1989 dalla de cuius proprio
[...]
allo scopo di destinarlo all'abitazione della appellante, che da lì a poco avrebbe contratto matrimonio e che lo occupa stabilmente dall'anno 1990, pagando tutti gli oneri condominiali connessi. Pertanto, al di là della terminologia eventualmente impropria utilizzata nella scheda testamentaria, andava indagata in modo più approfondito la volontà della testatrice, anche alla luce proprio delle suddette circostanze mai impugnate né contestate dalle controparti.
L'immobile sito in lla Piazza GO n. 116 non rientra nella comunione ereditaria, CP_5 con tutte le conseguenze non solo in ordine alla formazione della massa ereditaria sia attiva che passiva, ma anche in relazione all'obbligo di rendiconto della gestione al quale in forza di tale interpretazione la non è tenuta, essendo bene già di sua proprietà. Pt_1
In ordine all'interpretazione della disposizione relativa all'attribuzione della disponibile rispetto alla quale la testatrice scrive: “Nella quota disponibile da attribuire a e a CP_7 Pt_1 va inclusa la proprietà in alla via Gaetano Filangieri n. 15”. Appare chiaro che la CP_5
defunta abbia espresso con estrema precisione l'imputazione degli immobili da destinarsi alla figlia (e al figlio in quanto disponibile (“la proprietà in lla via Filangieri Pt_1 CP_7 CP_5
n. 15”).
In relazione all'assegnazione di beni determinati si configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni.
Peraltro, in ossequio alla volontà della de cuius in data 30 marzo 2015, si è proceduto anche alla dichiarazione di successione con l'attribuzione delle quote al per quanto Parte_1 attiene all'immobile di Piazza GO e a e a per quanto Parte_1 CP_7 attiene agli immobili di via Filangieri. Ciò è avvenuto senza che gli altri germani e CP_1
sollevassero alcuna contestazione. CP_2
Ha chiesto, in riforma della sentenza non definitiva, di:
- accertare e dichiarare quale prelegato in conto della quota di legittima, così come indicato nel testamento de quo, proprietaria dell'immobile sito in lla Piazza Parte_1 CP_5
GO n. 116, riportato nel NCEU di lla Sez. Avv., foglio 15, particella 745, sub 18, categoria A/2, classe 7, CP_5 consistenza 6 vani;
- accertare e dichiarare che è comproprietaria, con il germano quale Parte_1 CP_7 quota di disponibile del legato come da volontà testamentaria della madre, CP_8
, degli immobili siti in lla via Filangieri n. 15, il primo posto al piano terra
[...] CP_5 int. 1, riportato nel NCEU di lla sez. CHI, foglio 16, particella 272, sub101, categoria CP_5
C/1, classe 10 e il secondo posto al piano terra int.2, riportato nel NCEU di lla sez. CP_5
CHI, foglio 16, particella 272, sub102, categoria C/1, classe 9;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi.
8. Si sono costituiti e . Controparte_1 Controparte_2
Deducono: che le argomentazioni proposte dall'appellante sono nuove, rispetto a quelle allegate in primo grado, e contraddittorie rispetto a queste ultime;
che il pagamento degli oneri condominiali e delle utenze della casa di Piazza GO n.116, da parte dell'appellante, si giustificano con la circostanza della occupazione di detto immobile, e quindi non posso valere quale prova della pretesa volontà testamentaria della de cuis di attribuire - in prelegato – all'appellante detto immobile;
che la dichiarazione di successione unilaterale, presentata dal coerede (e non dalla CP_7 appellante), comunque contestata dai coeredi ( e ) può assurgere a prova CP_1 CP_2 della reale volontà testamentaria della comune genitrice, avendo detto documento valore solo a fini fiscali;
che nel caso in esame non è ravvisabile la fattispecie del legato ovvero del prelegato, in quanto il testatore ha inteso esclusivamente di riconoscere a favore dei figli e la Pt_1 CP_7 quota di disponibile e non ha mai voluto attribuire ad essi uno specifico bene, ma solo una quota dell'universalità dei beni, segnalando la "preferenza" circa i beni che avrebbero dovuto costituire – ove possibile- la quota riconosciuta in favore dei detti figli e Pt_1 CP_7
Il testatore, nel segnalare detta preferenza, ha inteso in realtà dettare solamente una regola per la futura divisione della massa ereditaria, e più esattamente, per la composizione delle quote spettanti ai figli e , ai sensi dell'art. 733 c.c. CP_7 Pt_1
Hanno chiesto il rigetto dell'appello; con vittoria di spese, da distrarsi.
9. Si è costituita l' . Controparte_6 Ha evidenziato che in data 14.04.2005 era iscritta dal concessionario Controparte_12 ipoteca legale per l'importo di euro 31.732,72 in danno di , sull'immobile sito Controparte_8 in lla via Bernini, n. 116, in catasto al foglio 15, part. 745, sub. 18; CP_5 che, come si evince dagli estratti di ruolo depositati, le somme dovute sono state successivamente versate e, pertanto, il debito per i ruoli indicati è pari a zero.
10. Si sono costituiti il e la Controparte_3
e la Controparte_5 Controparte_5 ed hanno chiesto il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile e infondato.
11. Non si è costituito CP_7
12. Con sentenza non definitiva n. 3004, pubblicata il 21.3.2023, il tribunale di LI:
1) dichiarava prescritto il diritto di e di di accettare l'eredità del CP_1 Controparte_2 padre;
Persona_1
2) per l'effetto dichiarava che l'eredità di si era devoluta ai sensi dell'art. Persona_1
581 c.c. alla moglie di d ai figli e nella misura Controparte_8 CP_5 CP_7 Parte_1 di 1/3 ciascuno;
3) accertava che a) i crediti dei coeredi nei confronti di era Controparte_8
i seguenti:
, euro 9.240,00; Controparte_2
, 29.352,09; Parte_1
b) i pagamenti effettuati dai coeredi in relazione alla comunione ereditaria paterna erano i seguenti:
, euro 5.844,50; CP_7
, euro 947,50; Parte_1
c) i pagamenti effettuati dai coeredi in relazione alla comunione ereditaria materna:
, euro 415,00; CP_7
, euro 29.339,15, Parte_1 precisando che da tutti questi importi dovevano detrarsi le quote degli stessi creditori.
Nella motivazione si legge: che il convenuto aveva tempestivamente eccepito in comparsa CP_7 di costituzione e risposta, depositata nel termine di cui all'art. 166 c.p.c., la prescrizione, per il decorso del termine di cui all'art. 480 c.p.c., del diritto degli attori di accettare l'eredità paterna;
che il procuratore degli attori, alla prima udienza, aveva eccepito “la prescrizione del diritto di accettare l'eredità paterna di da parte di tutti i figli ma deduce che Persona_1 invece che tutti i figli hanno accettato l'eredità paterna di guisa che o tutti sono eredi o per tutti si è prescritto il diritto di accettare”; che l'eccezione, oltre che formulata in modo contraddittorio, era inammissibile perché si trattava di eccezione alla quale gli attori avevano implicitamente rinunciato. Invero, gli attori, se avessero voluto eccepire la prescrizione del diritto dei fratelli di accettare l'eredità paterna, avrebbero dovuto dedurlo già in citazione chiedendo l'accertamento dell'estinzione di tale diritto. Ma non lo avevano fatto e così, implicitamente, avevano rinunciato, ai sensi dell'art. 2937
c.c., a sollevare quest'eccezione il cui periodo di maturazione (dieci anni ex art. 480 c.c.) era già ampiamento decorso al momento dell'introduzione del presente giudizio;
che gli attori, con la citazione, avevano optato per riconoscere espressamente la qualità di eredi dei convenuti, perché proprio in tale veste li avevano convenuti in giudizio per lo scioglimento della comunione sui beni relitti nell'eredità paterna. Si trattava di un comportamento incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione e dal quale era legittimo dedurre l'avvenuta rinuncia alla stessa;
che, quanto alla eccezione di prescrizione sollevata da premesso che non CP_7 vi era prova agli atti che prima del 22 ottobre 2014, data del deposito della comparsa di costituzione e risposta contenente l'eccezione, avesse rinunciato CP_7 espressamente o implicitamente a valersi della prescrizione nei confronti degli attori, occorreva rilevare che l'onere di provare che l'eredità è stata accettata nel termine di cui all'art. 480 c.c. spetta al soggetto nei cui confronti altri abbiano eccepito la prescrizione del diritto ad accettarla;
che questa prova non era stata offerta né da né da;
CP_2 Controparte_1 che nessuno dei due aveva dimostrato di avere accettato espressamente o tacitamente l'eredità paterna entro 10 anni dall'apertura della successione e cioè entro il 22 febbraio
1997. Era escluso, inoltre, in base alla stessa esposizione dei fatti in citazione, che i medesimi fossero nel possesso dell'immobile di proprietà del padre al momento dell'apertura della successione ai fini dell'applicazione dell'accettazione presunta di cui ai primi due commi dell'art. 485 c.c.; che con la seconda memoria istruttoria, aveva depositato copia di bollettini di CP_1 pagamento dell'ICI per gli anni 1991, 1993, 1994 e 1995 che sarebbero relativi all'immobile di Via Tino da Camaino, n.
4. Tuttavia, è principio consolidato quello secondo cui
“l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi”; che i pagamenti dell'ICI avevano rilevanza soltanto fiscale e non anche civilistica e non erano idonei quindi, a costituire atti dai quali dedurre la volontà da parte di di CP_1 accettare l'eredità paterna. Alcun elemento poteva trarsi, poi, dalla dichiarazione di successione nella quale erano riportati anche i nomi degli attori e che fu presentata il 22 agosto 1987 da , avendo anche questa natura meramente fiscale ed essendo CP_7 stata redatta dal germano senza che ci fosse prova di un formale incarico da parte degli attori al fratello, il quale ancora rivendicava di avere pagato in via esclusiva le relative imposte;
che i pagamenti da parte di e di morosità condominiali anni CP_1 CP_2
2011-2013 di Via Tino da Camaino erano avvenuti ben oltre il termine decennale (“racc.ta
Avv. Sangiovanni” allegata alla seconda memoria istruttoria del convenuto;
CP_7 che pertanto, doveva essere dichiarata la prescrizione del diritto degli attori di accettare l'eredità del genitore deceduto il 22 febbraio 1987, prescrizione che Persona_1 spiegava i suoi effetti anche nei confronti di , sebbene la medesima non avesse Pt_1 sollevato questa eccezione;
che non vi era contestazione tra le parti e, anzi, veniva riconosciuto espressamente dalle medesime che la madre aveva accettato tacitamente l'eredità del marito in base alla quale aveva, quindi, vantato sino alla sua morte la titolarità di una quota della proprietà dell'appartamento di Via Tino da Camaino (sulla quale vantava diritto di abitazione ex art. 540, co. 2, c.c.) e che tutti e quattro avevano tacitamente accettato l'eredità della madre e ne erano, quindi, divenuti eredi. Per tutte le parti in giudizio, al più tardi la costituzione in giudizio, avvenuta rivendicando quest'ultima qualità, valeva come accettazione tacita dell'eredità materna apertasi nel gennaio del 2011; che quanto alla madre, non erano emersi elementi da cui rilevare d'ufficio la carenza di titolarità di questo diritto acquistato dalla successione del coniuge e poi trasmesso ai figli alla sua morte. Al contrario, emergeva, ad esempio, l'accettazione dell'eredità del marito dal successivo pagamento di quanto richiesto a titolo di lavori urgenti al fabbricato con citazione del 2001, notificata dal Condominio di Via Tino da Camaino, atto in cui la i CP_8 CP_5 era qualificata come proprietaria;
si trattava del pagamento di somme non dovute dal titolare del diritto di abitazione ed il cui pagamento si spiegava con l'assunta qualità di erede del marito;
che eredi di era la moglie di per la quota di 1/3 Persona_1 Controparte_8 CP_5 ed i figli e per una quota di 1/3 ciascuno, quote determinate ai sensi dell'art. 581 CP_7 Pt_1
c.c.; che la quota della prima si era poi devoluta ai quattro figli in base e secondo le disposizioni di cui al testamento olografo del 23 febbraio 2010; che, quanto ai crediti, solo aveva dedotto di vantare crediti nei confronti del padre CP_7
, prima dell'apertura della successione, mentre , e Persona_1 CP_2 CP_7 Pt_1 avevano dedotto di essere creditori della madre per rapporti sorti quando la madre era ancora viva;
che, partendo dai crediti vantati da nei confronti del padre, osservava il CP_7 tribunale che il convenuto, a giustificazione del credito di euro 10.335,96, aveva prodotto una lettera del padre del 1983 agli altri condomini, avente ad oggetto la richiesta di rimborso pro quota ex art. 1126 c.c. dell'intervento ai solai post terremoto del 1980 e del 1981 eseguito nell'immobile di Via Tino da Camaino, n. 4, sotto la direzione tecnica dello stesso convenuto.
Non vi era prova, tuttavia, che la quota del padre fosse stata pagata da Per_1 [...]
. Invero, non era sufficiente elencare gli assegni con i quali il convenuto avrebbe CP_7 pagato un debito del padre, ma occorreva produrli e fornire prova o dell'addebito sul proprio conto o la relativa quietanza da parte dell'impresa appaltatrice;
che, passando ai crediti vantati da , e nei confronti della CP_2 CP_7 Parte_1 madre prima dell'apertura della successione, si osservava che il primo rivendicava, in citazione, due crediti: uno di euro 9.240,00, quale importo versato per conto della madre all'avv. Sebastiano Di Paolo per la definizione del giudizio conclusosi con sentenza
Tribunale di LI n. 4895/2007 e l'altro di € 28.691,00 per pagamenti effettuati per conto della madre per imposte dovute per l'immobile in lla Piazza GO n. 116; CP_5 che del primo aveva prodotto la copia del bonifico bancario del 30 giugno 2009 tratto dal proprio conto bancario (all. n. 4 alla seconda memoria istruttoria). Sebbene non avesse depositato anche la documentazione riguardante il giudizio da cui scaturirebbe il debito della madre verso terzi onorato dal figlio per conto della stessa, emergeva che anche
[...]
assumeva di vantare un credito nei confronti della massa per avere nel 2015 CP_7 versato somme al medesimo avvocato per il giudizio di cui alla sentenza n. 1455/09 della
Corte di Appello di LI le cui parti emergevano dalla causale del bonifico del 17.11.2009 eseguito da dove si leggeva “Passarelli Di LI Anna Soc. RA e Parte_1
RE S.n.c. (…)”. Doveva, pertanto, ritenersi provato il credito di nei Controparte_2 confronti della madre avente ad oggetto la ripetizione delle somme versate in luogo di quest'ultima; che non vi era prova del secondo credito. Invero, era stata depositata copia di n. 12 bollettini di c/c postali a nome di come beneficiaria la Equitalia Polis dal 28.02.2009 Controparte_8 al 03.02.2010, ma non vi era alcuna prova che la provvista provenisse dal patrimonio personale di;
Controparte_2 che in citazione, aveva richiesto anche euro 5.760,00 per Controparte_2 spese sostenute per cure infermieristiche della madre ma questa richiesta, oltre che non documentata, era stata abbandonata nelle note di trattazione scritta per l'ultima udienza;
che vantata, quindi, nei confronti della massa dell'eredità della Controparte_2 genitrice, un credito personale di euro 9.240,00; che, passando ad esaminare i crediti personali di nei confronti della madre CP_7 prima dell'apertura della successione di quest'ultima, lo stesso aveva chiesto riconoscersi:
1) Lire 1.171.000 (= € 604,77) per ICI anno 2000 Piazza GO;
2) Lire 1.464.000 (= € 756,09) per ICI anno 2001 Piazza GO;
3) Lire 1.971.137 (= € 1.018,00) quietanza amministratore via Filangieri del 4.7.2001 con matrice assegno BNL;
4) Lire 647.000 (= € 334,15) per compenso CTU ing. (v. assegno BNL e fattura per Per_3 acconto);
5) Lire 396.000 (= € 204,52) all'avv. Maurizio De Tilla (v. assegno BNL).
6) € 4.820,00 per spese funerarie anno 2011, con matrice assegno € 4.000,00; che i crediti sub 1), sub 2) e sub 3) erano stati richiesti solo con la seconda memoria istruttoria e, quindi, tardivamente. Il credito sub 4) non era provato. Non vi era prova dell'addebito sul conto dell'assegno allegato alla lettera, né vi era quietanza dell'Ing.
. Stesso a dirsi per il sub 5); Per_3 che premesso che le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purché essi non abbiano manifestato una volontà contraria alla sua attività gestoria, si osservava che anche in questo caso difettava la prova del pagamento, non essendo sufficiente il deposito della matrice dell'assegno; che aveva chiesto riconoscersi nei confronti della madre i seguenti crediti: Parte_1
1) euro 11.901,29 per pagamenti effettuati da marzo a luglio 2010 in favore dell' per CP_13 oneri fiscali;
2) euro 23.403,86 per pagamento F24 relativi alla madre;
3) euro 1.853,00 per onorario dell'Avv. Rossella Giuseppina Lingria a seguito della sentenza n. 1455/09 della Corte di Appello nella causa contro soc. RA Controparte_8
e RE Snc;
4) euro 700,00 per onorario Avv. nella causa di Controparte_14 CP_8 CP_8
c Condominio Piazza GO, n. 116;
5) euro 2.780,23 per pagamento quote ordinarie e lavori facciata del Condominio di Piazza
GO (gennaio/aprile 2010).
6) euro 615,00 per pagamento quote condominiali sempre del Condominio di Piazza
GO effettuato il 3 dicembre 2009; che per il credito sub 1) valevano le stesse considerazioni effettuate in precedenza. Erano stati prodotti solo 5 bollettini postali con il timbro di versamento delle ma non CP_15 vi era prova della provenienza del denaro utilizzato;
che il credito sub 2) era, invece, provato dai modelli F24 di pagamento con addebito su conto 210/42 intestato alla convenuta;
che il credito sub 3) era provato dall'addebito il 17.11.2009 su quest'ultimo conto corrente della relativa somma con la causale indicata (allegato 9 alla costituzione in giudizio dell'Avv.
); CP_16 che anche il credito sub. 4) era provato dall'addebito sul medesimo conto corrente in data 2 marzo 2010 (sempre allegato n. 9); che lo stesso a dirsi per il credito sub. 5) e per quello sub 6), provati dalla documentazione bancaria di cui all'allegato 6 depositato dall'Avv. ; CP_16 che in totale i crediti personali vantati da nei confronti della de cuius Parte_1 ammontavano ad euro 29.352,09; che dovevano esaminarsi i pagamenti che e assumevano CP_7 Parte_1 di avere effettuato nell'interesse delle due comunioni ereditarie dopo le aperture delle successioni e di cui chiedevano di tenere conto in sede divisionale delle due masse;
che con riferimento alla comunione ereditaria del padre, deduceva i seguenti CP_7 pagamenti:
1) Lire 200.000 (= € 103,29) per bolla di consegna e fattura della Tic sas dicembre 1995;
2) € 3.372,64 per lavori straordinari via Tino di Camaino come da riparto del 26.5.2011;
3) € 2.695,65 per spese lavori di via Tino di Camaino con assegno acconto ottobre 2005 di
€ 1.945,00;
4) € 543,00 alla 2CM srl per DDT del 9.12.2004;
5) € 1.743,00 per lavori condominiali via Tino di Camaino (v. riparto spese); che in comparsa e nell'allegato 7 alla stessa il convenuto aveva dedotto solo i crediti condominiali per il periodo 2011-2013; Pertanto, la domanda con riguardo ai crediti sub. 1),
3) e 4) era tardiva perché avanzata solo con la seconda memoria istruttoria;
che per il pagamento sub 2) vi era prova dello stesso attraverso l'attestazione dell'amministratore (documento depositato il 13 gennaio 2017 con la seconda memoria istruttoria);
che in ordine al sub 5) risultava allegato solo il riparto con la quota – lire 1.743.000 e non euro 1.743,00, a carico degli eredi ma non anche prova dell'avvenuto pagamento;
Pt_1
che per il sub 6) vi era attestazione di pagamento dell'amministratore del condominio;
che in totale risultavano pagamenti effettuati da in relazione alla comunione CP_7 dell'eredità paterna per complessivi euro 11.164,64. Tuttavia, nell'allegato n. 7 alla comparsa di costituzione e risposta questo importo era stato limitato ad euro 5.844,50 e non era stato modificato entro il primo termine ex art. 183, co. VI, c.p.c. Pertanto, poteva riconoscersi solo questo minore importo;
che con riguardo alla comunione relativa all'eredità materna, aveva dedotto CP_7 il pagamento di: 1) € 893,20 per spese processuali avv. Di Paolo Sebastiano per sentenza
Corte Appello LI n. 1455/09 versate il 4 marzo 2015;
2) € 415,00 all'avv. in data 12.3.2012 per transazione deliberata CP_17 dall'Assemblea del 22.2.2012; che la domanda riguardante il pagamento sub 1) era inammissibile perché tardiva, poiché dedotta per la prima volta solo con la seconda memoria istruttoria, mentre il pagamento sub
2) era provato dal documento all. n. 14 della produzione cartacea del convenuto ed il credito era già menzionato in comparsa;
che i pagamenti di riguardanti la comunione ereditaria paterna CP_7 ammontavano, quindi, a complessivi euro 415,00; che, passando ad esaminare i pagamenti dedotti da relativi alla comunione Parte_1 ereditaria di cui alla successione del padre, la stessa aveva dedotto:
1) credito di euro 947,50 per il pagamento degli oneri condominiali da gennaio 2011 a luglio
2011 per euro 947,50;
2) credito derivante dall'estinzione di un'ipoteca accesa da per euro 4.709,70; CP_12
3) credito di euro 1.443,98 per rimborso pro quota di quanto richiesto dal
[...]
con decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di nei Controparte_18 CP_5 confronti di , opposto dalla medesima e confermato da successiva Controparte_1 sentenza n. 32824/12016, all'esito del giudizio al quale hanno partecipato anche gli altri tre fratelli nei confronti dei quali era stata accolta la domanda di rivalsa proposta da CP_1
;
[...] che per la prova del primo credito era stato depositato estratto conto quietanzato per detto minore importo (allegato 5 del deposito dell'Avv.
) mentre per il credito sub 2) non vi era prova che, quanto iscritto a ruolo, riguardasse CP_16 la gestione del compendio ereditario (l'ipoteca legale risultante dalla relazione ipocatastale ha altri dati e riguarda bene caduto nella successione materna); che in ordine al terzo credito formatosi dopo la scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c.,
[...]
aveva versato la propria quota in base alla sentenza resa tra condominio ed eredi Pt_1 ed al successivo decreto ingiuntivo notificatole dalla sorella avverso il quale non aveva proposto opposizione. Pertanto, al riguardo nulla aveva da pretendere in questa sede dagli altri comunisti, atteso che si era limitata a versare la propria quota e non ad anticipare somme per la comunione;
che potevano, quindi, riconoscersi a solo euro 947,50; Parte_1 che in relazione, invece, al compendio ereditario materno, aveva indicato i Parte_1 seguenti pagamenti:
1) arretrati a dicembre 2010 a gennaio 2011 (euro 1.491,98 + 252,18 + 198,54); CP_10
2) euro 6.602,17 per rate da febbraio 2011 a novembre 2011 di rimborso di un finanziamento
; CP_9
3) euro 59,54 per utenze telefonica intestata alla de cuius effettuato nel marzo 2011;
4) euro 3.872,22 per pagamento oneri condominiali immobile Piazza GO da novembre
2010 al 2012 oltre a quota straordinaria 2013; 5) euro 17.555,59 per quote dal dicembre 2016 al marzo 2022 sempre del medesimo
Condominio;
6) euro 4.800,00 per lavori privati del 2021 ai balconi dell'immobile sempre di Piazza
GO;
7) euro 479,95 per quote condominiali di Via San Biagio dei Librai, n. 8, dal 2012 al dicembre
2022;
che in ordine al sub 1) non vi era prova del pagamento della bolletta di euro 1.491,98 ma solo delle altre due ed in questi limiti, euro 450,72, può ritenersi provato l'esborso sostenuto dalla comunista;
che con riguardo al sub 2) occorreva premettere che, da quanto emergeva dagli atti, il finanziamento era intestato sia alla de cuius, sia a;
pertanto, in mancanza Parte_1 della prova che quest'ultima fosse solo una garante (inammissibile è sul punto la prova per testi atteso che la circostanza deve essere provata per tabulas ed è, comunque, smentita dalla doppia intestazione del rapporto) di ulteriori riscontri deve presumersi che i pagamenti effettuati attengano a coprire in misura eguale il debito di entrambe. Provati i pagamenti con le relative quietanze (all. n. 2), si poteva riconoscere come credito del coerede nei confronti degli altri solo la meta dell'importo e, quindi, euro 3.301,08;
che il pagamento sub. 3) era provato dalla ricevuta postale (all. n. 4, dep. Avv. ); CP_16
che del pagamento degli oneri condominiali del Condominio di Piazza GO sub 4) erano stati prodotti bonifici e ricevute per complessivi euro 3.872,22;
che per il pagamento di euro 17.555,59 per quote dal 2016 al marzo 2022 sempre del medesimo Condominio era stato prodotto un prospetto redatto dall'amministratore del condominio che attesta il versamento di tale importo;
che tuttavia, da questa somma dovevano essere detratti i pagamenti effettuati il 7 dicembre
2016, perché questo andava dedotto entro il primo termini di cui all'art. 183 c.p.c. La residua somma di euro 16.855,59, versata successivamente alla scadenza di questi termini, poteva, invece, essere riconosciuta come pagamento effettuato per conto della comunione;
che lo stesso a dirsi per il pagamento di euro 4.800,00 per lavori privati del 2021 ai balconi dell'immobile sempre di Piazza GO;
che non poteva, invece, essere riconosciuto nei confronti della massa l'importo di euro
479,95 per quote condominiali di Via San Biagio dei Librai, n. 8, dal 2012 al dicembre 2022, atteso che la comunista si era limitata a versare quella che riteneva essere la sua quota sul maggior importo richiesto dall'amministratore; che in totale risultavano effettuati da , nell'interesse della comunione Parte_1 dell'eredità materna, pagamenti per complessivi euro 29.339,15; che, con riguardo alla pretesa di di vedersi riconosciuto l'importo di € 16.668,85 per CP_7 imposte denunce di successione, si doveva rilevare che per la restituzione pro quota di questa somma da parte degli altri coeredi occorreva una specifica domanda che, invece, non risultava proposta, atteso che nelle voci che concorrono a formare i 107.010.33 euro indicati in comparsa non era ricompresa anche questa voce. Pertanto, non vi era tempestiva domanda;
che riassumendo:
a) crediti dei coeredi nei confronti di Controparte_8
, euro 9.240,00; Controparte_2
, 29.352,09. Parte_1
b) pagamenti effettuati dai coeredi in relazione alla comunione ereditaria paterna:
, euro 5.844,50; CP_7
, euro 947,50. Parte_1
c) pagamenti effettuati dai coeredi in relazione alla comunione ereditaria materna:
, euro 415,00; CP_7
, euro 29.339,15; Parte_1 che da tutti questi importi andava detratta la quota ereditaria del singolo coerede creditore attesa la parziale estinzione per confusione nei limiti, appunto, della quota.
13. e hanno promosso appello – iscritto al Controparte_1 Controparte_2 numero di r.g. 4445/2023.
Con un primo motivo lamentano l'erroneità della decisione di primo grado relativamente alla riconosciuta prescrizione del diritto degli appellanti all'accettazione della eredità di Per_1
[...]
Deducono: che il tribunale ha errato nel ritenere inammissibile la domanda, spiegata da CP_1
e , di accertamento della prescrizione del diritto dei germani e
[...] CP_2 Pt_1 di accettare l'eredità del padre, formulata alla prima udienza in seguito alla eccezione CP_7 di prescrizione, in capo a e , del dritto di accettare l'eredità del padre e CP_1 CP_2 alla domanda riconvenzionale di accertamento della sua propria qualità di erede del padre, formulate da CP_7 che a fronte della domanda di accertamento, formulata da gli appellanti CP_7 potevano, alla prima udienza, sollevare eccezione riconvenzionale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità di intestato ai germani e;
Persona_1 CP_7 Pt_1 che non ha fornito alcuna prova di avere accettato l'eredità paterna nel CP_7 termine di prescrizione decennale;
che , nel corso del giudizio, aveva sempre riconosciuto come eredi anche i Parte_1 germani e e solo con le note di trattazione in vista dell'udienza del CP_1 CP_2
13.10.2022 aveva manifestato l'intenzione di avvalersi della eccezione sollevata dal fratello
CP_7 che in ogni caso neanche ha offerto prova di avere accettato Parte_1 tempestivamente l'eredità paterna.
14. Si è costituita . Parte_1
Ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato.
Con vittoria di spese.
15. Si è costituito CP_7
Chiede il rigetto dell'appello promosso da e , in quanto Controparte_1 CP_2 infondato.
Propone appello incidentale.
Deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto, in capo a il credito, nei confronti del padre, di euro 10.335,96. CP_7
Evidenzia che il tribunale ha ritenuto non provato il pagamento delle quote gravanti sul padre e che l'elenco degli assegni non fosse prova sufficiente, occorrendo produrre i Per_1 titoli, ovvero la quietanza dell'impresa.
Pertanto, dichiara di produrre la quietanza dell'impresa edile Longobardo CP_7
Luca, il quale dichiara: “di aver ricevuti dall'ing. , per i lavori di risanamento CP_7 statico eseguiti nell'appartamento in lla via Tino di Camaino 4 int. 36, di proprietà di CP_5 suo padre avv. , la complessiva somma di lire 20.013.215, di cui lire Persona_1
15.000.000 a mezzo assegni B.N.L. Ag. N.6 n. 551487, 799579, 551497 CP_5 rispettivamente in data 16/7, 23/7 e 26/10/82 e lire 5.013.215 in contanti a completamento dei lavori medesimi. Per effetto di tali pagamenti dichiaro di non aver altro a pretendere per la causale suddetta né per altra e pertanto rilascio ampia, definitiva e liberatoria quietanza”.
Aggiunge che il documento è stato soltanto recentemente trovato e la sua produzione in appello è ammissibile, in quanto si tratta di un documento il cui deposito si è reso necessario a seguito della motivazione della sentenza di primo grado, là dove il giudice di prime cure ha di ufficio escluso il diritto al rimborso.
Chiede di:
1) rigettare l'appello proposto da e perché inammissibile e CP_1 Controparte_2 infondato;
2) accogliere l'appello incidentale spiegato da e, in riforma della sentenza CP_7 impugnata e previa ammissione della quietanza dell' , riconoscere Controparte_19
il credito dell'appellante verso l'eredità paterna della somma di € 10.335,96.
3) con vittoria di spese processuali.
16. Non si sono costituiti il , Controparte_20
la e Controparte_5
l . Controparte_6
17. Con ordinanza del 21.1.2025 il procedimento iscritto al n. di r.g. 4445/2023 è stato riunito al giudizio iscritto al n. di r.g. 1918/2020, per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va dichiarata la contumacia del Controparte_20
, dell' e della
[...] Controparte_6 [...]
nel giudizio r.g. 4445/2023, in quanto, benchè Controparte_5 raggiunti da notifica degli appelli, non si sono costituiti.
Va anche dichiarata la contumacia di nel giudizio iscritto al n. di r.g. CP_7
1918/2020, non essendosi lo stesso costituto, benché raggiunto da corretta notifica dell'atto di appello. 2. , con l'appello iscritto al n. di rig. 1918/2020, ha contestato Parte_1
l'erroneità della sentenza non definitiva n. 8696/19, avendo il tribunale male interpretato le disposizioni del testamento di . Controparte_8
Lamenta che il tribunale abbia ritenuto che le disposizioni contenute nel testamento olografo del 23.10.2010 configurino norme dettate da per la divisione dei beni Controparte_8 ereditari, mentre invece, nella specie, la veva inteso lasciare l'immobile di piazza CP_8
GO in prelegato a e l'immobile in via Filangieri quale oggetto dilegato Parte_1 ai figli e Pt_1 CP_7
L'appello è infondato.
2.1. L'art. 733 c.c., al primo comma, recita: “quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei bei non corrisponda alle quote stabilite dal testatore”.
2.2. L'art. 734 c.c., al primo comma, recita: “il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile”.
2.3. L'art. 661 c.c. recita: “il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredità si considera come legato per l'intero ammontare”.
2.4. La Corte di cassazione, con giurisprudenza consolidata, ha individuato la linea di demarcazione tra divisione ereditaria inter liberos, disciplinata dall'art. 734 c.c., e l'ipotesi prevista dall'art. 733 c.c., in cui il testatore detta disposizioni per la futura divisone dei beni:
“la disposizione testamentaria con cui un determinato bene viene destinato ad uno dei coeredi, comprendendolo nella quota di sua spettanza, ha natura di norma volta a regolare la futura divisione, ai sensi dell'art.733 cod. civ., e, esprimendo una mera preferenza in favore dell'erede, ha efficacia obbligatoria e non reale, effetto che invece si verificherebbe se il testatore, procedendo immediatamente alla divisione, assegnasse direttamente il bene”
(v. Cass. 16216/2006); “in tema di divisione ereditaria, la "divisio inter liberos", regolata dall'art. 734 cod. civ., ricorre quando la volontà del testatore è quella di effettuare direttamente la divisione dei suoi beni fra gli eredi, distribuendo tra questi le sue sostanze mediante l'assegnazione di singole quote concrete, con effetti reali ed immediati. Ricorre, invece, l'ipotesi di cui all'art. 733 cod. civ. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione” (v. C.ass 10797/2009; 18561/2009); “quando il testatore provvede alla ripartizione in quote tra gli eredi del suo patrimonio immobiliare, individuando
i beni destinati a far parte di ciascuna di esse, non si configura l'ipotesi della cosiddetta divisione regolata (art. 733 cod. civ.), che ricorre se il "de cuius" si limita a dettare norme per la formazione delle porzioni nello scioglimento della comunione ereditaria, in previsione del sorgere di tale status per effetto dell'apertura della successione, bensì si verte in tema di cosiddetta "divisio inter liberos" (art. 734 cod. civ.), ossia di divisione fatta dal testatore attraverso la specificazione dei beni destinati a far parte di ciascuna quota, che, avendo effetto attributivo diretto dei beni al momento dell'apertura della successione, impedisce il sorgere della comunione ereditaria ed il conseguente compimento di operazioni divisionali”
(v. Cass. 15501/2011); “la "divisio inter liberos", regolata dall'art. 734 c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi attraverso la formazione delle quote e l'individuazione dei beni destinati a far parte di ciascuna di esse, impedendo così il sorgere della comunione ereditaria, con la conseguenza che la decisione del giudice ha carattere meramente dichiarativo, dovendosi prendere atto di un effetto ricollegato alla volontà del "de cuius" che si produce automaticamente al momento dell'apertura della successione;
ricorre, invece, la fattispecie di cui all'art. 733 c.c. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi.” (Cass. 10761/2019); “la cd. divisio inter liberos, regolata ex art. 734 c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi, mediante formazione delle quote e individuazione dei beni di ciascuna di esse, impedendo, così, il sorgere della comunione ereditaria, mentre, nell'ipotesi ex art. 733 c.c., il testatore non divide i suoi beni, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione, con efficacia obbligatoria per gli eredi”
(v. Cass. 9888/2024).
2.5. Il testamento olografo di del 23.10.2010 era del seguente tenore: Controparte_8
“intendo che i miei eredi in sede di divisione siano vincolati alle seguenti norme: La quota di legittima da attribuire a va imputata all'appartamento sito in alla piazza Pt_1 CP_5
GO 116. Nella quota disponibile da attribuire a e va inclusa la proprietà in CP_7 Pt_1 lla via Gaetano Filangieri, 15”. CP_5
2.6. Le espressioni utilizzate dalla testatrice sono chiare.
Con le disposizioni testamentarie la intende dettare agli eredi delle regole CP_8 vincolanti, da adottare in sede di divisione. Pertanto, le disposizioni che seguono dopo le manifestazioni di intento integrano le concrete norme divisorie cui gli eredi, in sede di divisione, devono attenersi: a) la quota di legittima spettante a dovrà corrispondere all'appartamento di piazza GO, b) nella parte Pt_1 disponibile spettante a e dovrà rientrare l'immobile di via Filangieri. Pt_1 CP_7
2.7. Con le disposizioni testamentarie la non ha attributo, con effetti reali, alcun CP_8 bene, ma ha solo vincolare gli eredi a seguire certe norme nella distribuzione dei beni.
Pertanto, le disposizioni in esame hanno solo una efficacia obbligatoria, vincolante, cioè, nei confronti degli eredi.
2.8. Consegue che nel testamento non è contenuta alcuna attribuzione di prelegato né di legato in favore di e Pt_1 CP_7
2.9. L'appellante sostiene che il testamento debba essere interpretato anche tenendo conto di elementi estrinseci allo stesso. In particolare – assume - non si è tenuto conto che l'appartamento di piazza GO venne acquistato nel 1989 dalla proprio allo CP_8 scopo di destinarlo ad abitazione di , che si sarebbe sposata di lì a poco e che, in Pt_1 effetti, lo occupa dal 1990, pagando tutti gli oneri condominiali.
Le deduzioni non sono condivisibili.
2.10. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che qualora dal testo dell'atto testamentario non emerga con certezza l'effettiva intenzione del testatore e la portata della disposizione,
l'interprete può, in via sussidiaria, ricorrere alla valutazione di elementi estrinseci alla scheda testamentaria, seppure sempre riferibili al disponente, quali ad esempio, la sua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita e le sue condizioni fisiche (v. Cass. 25521/2023;
10075/2018).
2.11. Nella specie, come evidenziato, la lettera del testamento è del tutto chiara. La precisa che vuole vincolare gli eredi, in sede di divisione, a certe norme, che CP_8 meglio rispecchiano le sue volontà.
Pertanto, alla luce della chiara manifestazione delle volontà della testatrice non è necessario accedere ad elementi estrinseci al testo del documento.
2.12. Per altro, la circostanza che l'immobile sia stato acquistato in vista delle nozze di Pt_1
e che questa l'abbia da subito abitato non significa che lo stesso sia necessariamente stato oggetto di prelegato. La ha inteso destinare l'immobile di via GO a CP_8 Pt_1 che già lo abitava, precisando che tale sua volontà fosse rispettata attribuendo l'immobile, in sede di divisione, proprio a . Pt_1
2.13. La sentenza di primo grado appare corretta e va confermata.
3. e hanno contestato l'erroneità della Controparte_1 Controparte_2 sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accertato, in danno di e CP_7
, l'avvenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità del padre, Pt_1 Persona_1 ed ha ritenuto inammissibile la relativa eccezione.
La censura è infondata.
3.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità “la rinuncia a far valere la prescrizione dell'azione proposta "ex adverso" può essere desunta dalle difese svolte dal procuratore della parte, senza che possa rilevare in contrario la mancanza di potere dispositivo nel procuratore alle liti, poiché ciò vale per la rinuncia espressa, ma non per le conseguenze che possono derivare per implicito dalla linea difensiva adottata dal difensore, il quale, nell'adempimento del mandato conferitogli, sceglie in piena autonomia la condotta tecnico - giuridica ritenuta più confacente alla tutela del proprio cliente” (v. Cass. 5226/2002;
3883/2012).
In particolare, quanto alla rinuncia alla eccezione di prescrizione del diritto del coerede alla accettazione dell'eredità, la Corte di cassazione ha precisato che
“la rinuncia alla prescrizione, a norma dell'art. 2937 terzo comma cod. civ., può risultare anche da un comportamento incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva dell'altrui diritto, e, cioè, non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare attualmente esistente il diritto medesimo. Pertanto, con riguardo alla prescrizione del diritto di un coerede all'accettazione della eredità, la suddetta rinuncia tacita, da parte dell'altro coerede, è configurabile nel suo riconoscimento del diritto del primo a partecipare alla divisione dell'eredità” (v. Cass. 1228/1982) e che “l'atto con il quale il coerede riconosce il diritto di altro coerede di accettare l'eredità è incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione di tale diritto, e pertanto determina la rinuncia tacita a far valere tale prescrizione” (v. Cass. 2411/1999). Nella motivazione di Cass. 23637/2025 si legge: “in tal senso, la rinuncia può risultare anche soltanto da un comportamento incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva dell'altrui diritto, e, cioè, non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare attualmente esistente il diritto medesimo (Sez. 2, n. 263/1996 cit.).
In particolare, la rinuncia tacita da parte di un coerede all'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità di altro chiamato rimasto «inerte» è stata ravvisata proprio nel riconoscimento del diritto di quest'ultimo a partecipare alla divisione dell'eredità. (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 1228 del 26/02/1982, con indicazione dei precedenti)”.
3.2. Nella specie, e hanno convenuto in giudizio i Controparte_1 Controparte_2 germani e al fine di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria Pt_1 CP_7 derivante dal decesso del padre, Quindi, e Persona_1 Controparte_1
hanno implicitamente riconosciuto la qualità di eredi dei germani e tanto hanno CP_2 fatto quando il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità (scaduto il22 febbraio 1997) era da tempo perento.
Il comportamento processuale tenuto dagli appellanti e integra una CP_1 CP_2 rinuncia implicita a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità intestato ai germani e pertanto, è del tutto irrilevante che alla prima udienza del Pt_1 CP_7 giudizio di primo grado essi abbiano sollevato l'eccezione asseritamente in risposta alla eccezione di prescrizione e alla domanda di accertamento avanzate da in CP_7 quel momento, erano già maturati gli effetti della rinuncia tacita alla eccezione di prescrizione.
4. Gli appellanti e hanno anche eccepito che della eccezione di CP_1 CP_2 prescrizione sollevata dal germano on possa avvantaggiarsi la sorella , la quale CP_7 Pt_1 nel corso del giudizio di primo grado ha sempre dato per presupposto che gli appellanti fossero anch'essi eredi del padre Per_1
L'eccezione è infondata.
4.1. Va chiarito come la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. II, n. 178 del 12 gennaio 1996) abbia precisato che “l'eccezione di prescrizione del diritto di accettare
l'eredità validamente sollevata da uno dei convenuti con l'azione di divisione è operante ed efficace anche in favore degli altri convenuti, ancorché taluno di essi abbia rinunziato alla prescrizione, poiché il carattere essenzialmente unitario ed inscindibile della situazione soggettiva del chiamato all'eredità fa si che il diritto all'accettazione della stessa non possa che estinguersi nei confronti di tutti gli altri chiamati”.
4.2. Nella specie, dunque, dell'accoglimento della eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità di sollevata da può avvalersi anche Persona_1 CP_7
, e risulta irrilevante che la stessa, con il suo comportamento processuale, Parte_1 abbia manifestato l'intenzione di rinunciare, da parte sua, a tale eccezione, in quanto la stessa può sempre ed in ogni momento avvalersi deli effetti dell'accoglimento della eccezione sollevata dal germano – intenzione di avvalimento, per altri, manifestata da CP_7
verso la fine del giudizio di primo grado. Parte_1
5. sostiene che il tribunale abbia errato nel concludere che ella Controparte_1 non abbia fornito la prova della accettazione, entro il termine di prescrizione di dieci anni dal decesso di della eredità paterna. Persona_1
In particolare, evidenzia che il tribunale abbia errato nel ritenere che i bollettini di pagamento dell'ICI, relativi agli anni 1991, 1993 1994 e 1995, riferiti all'immobile di via Tino da Camaino
n. 4, non costituissero prova della accettazione tacita dell'ereditò.
L'eccezione è infondata.
5.1. L'art. 476 c.c. recita: “l'accettazione (dell'eredità n.d.r.) è tacita quando il chiamato all'eredità copie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Ai sensi dell'art. 460 c.c., il chiamato all'eredità può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea.
5.2. Il dettato dell'art. 476 c.c. indica come debba atteggiarsi il comportamento concludente per non poter dare adito a dubbi. Non importano accettazione tacita tutti gli atti che, con riferimento alla loro natura, importanza e finalità, non sono univocamente idonei ad esprimere un'effettiva assunzione della qualità di erede (v. Cass. 3597/1977).
5.3. La giurisprudenza di legittimità ha considerato ipotesi di accettazione tacita il pagamento di debiti ereditari con danaro prelevato dall'asse ereditario (v. Cass. 12753/1999, nella cui massima si legge: “l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex art. 460 cod. civ.); ma non nel caso in cui il danaro non sia prelevato dall'asse, in quanto il comportamento non è univoco (v. Cass. 3492/1974).
5.4. Nella specie, il pagamento dell'ICI, in relazione ad alcuni anni, non integra un comportamento univocamente significante l'accettazione dell'eredità di Persona_1 da parte della figlia . CP_1
In primo luogo, si osserva che si tratta di atti di amministrazione, che potrebbe compiere anche un semplice chiamato all'eredità, al fine di evitare che possono maturare sanzioni;
in secondo luogo, non ha mai allegato, né provato di avere pagato l'ICI con Controparte_1 denaro prelevato dall'asse ereditario di Persona_1
5.5. Va pertanto escluso che il semplice pagamento dell'ICI abbia comportato l'accettazione dell'eredità di Persona_1
6. e contestano la correttezza della sentenza di primo Controparte_1 CP_2 grado nella parte in cui ha riconosciuto, in favore di , un credito di euro Parte_1
16.855,59 e un credito di euro 3.872,22 nei confronti della massa ereditaria di CP_8
[...]
Quanto al credito di euro 16.855,59 – asseritamente pagato per quote condominiali relative all'immobile di Piazza GO per gli anni 2016-30.6.2022 – gli appellanti deducono che la germana abbia chiesto il rimborso solo all'udienza di precisazione delle conclusioni Pt_1 del 13.10.2022, producendo, in quella occasione, la documentazione probatoria.
Aggiungono che il credito in questione non è supportato da documentazione sottoscritta e, inoltre, che attiene ad oneri relativi ad un immobile occupato da , in via esclusiva, sin Pt_1 dalla apertura della successione materna (gennaio 2011), senza che venga versata alcuna indennità di occupazione agli altri germani comproprietari.
Quanto al credito di euro 3.872,22 gli appellanti evidenziato che si riferisce a oneri condominiali (periodo gennaio 2011-dicembre 2013) pagati per l'immobile di Piazza
GO, occupato esclusivamente da , senza alcun riconoscimento, da Parte_1 parte di questa, di una indennità di occupazione in favore degli altri coeredi.
L'eccezione è infondata ai sensi della motivazione che segue.
6.1. E' ammissibile la produzione di documenti sopravvenuti al formarsi delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in virtù del principio secondo cui la circostanza che un documento, o qualsiasi altra fonte di prova, sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali (tanto nel rito ordinario quanto in quello lavoristico - locatizio) legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per sé una implicita richiesta di rimessione in termini (v. Cass. n. 25631/2018; 5465/2006; 11922/2006).
6.2. Quanto alla somma di euro 16.855,59 il tribunale ha evidenziato, in sentenza (pg. 25), che essa è stata versata dopo la scadenza delle preclusioni istruttorie previste dall'art. 183, comma 6, cpc. Pertanto, la prova dei relativi pagamenti si è formata dopo la scadenza dei termini istruttori. Tale circostanza non è stata contestata dagli appellanti, i quali hanno solo evidenziato che la produzione della documentazione sia avvenuta dopo la perenzione ei termini di cui all'art. 183 cpc.
Ne deriva che legittimamente la prova dei pagamenti è stata prodotti an giudizio dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 cpc.
6.3. L'eccezione che la documentazione prodotta non sia sottoscritta non ha rilevanza, atteso che dalla documentazione emerge il pagamento degli oneri e non è contestato che tale pagamento sia stato effettuato da . Pt_1
6.4. La circostanza che l'immobile sia stato occupato in via esclusiva da dal momento Pt_1 dell'apertura della successione non esclude che, in assenza di una attribuzione del bene in proprietà esclusiva della stessa , questa abbia agito quale comproprietaria, dato che Pt_1 il bene, fino allo scioglimento della comunione e alla successiva attribuzione delle quote, fa parte della comunione.
Per cui, correttamente il tribunale ha evidenziato che il pagamento degli oneri condominiali in oggetto è stato effettuato per conto della comunione.
6.5. La circostanza che abbia occupato in via esclusiva l'immobile non esclude che, Pt_1 ove sussistenti i presupposti – delineati dalla giurisprudenza di legittimità, v. per es. Cass.
2423/2015; 5156/2012 -, gli altri comproprietari possono chiedere a il pagamento di Pt_1 una indennità di occupazione. Ma il mancato pagamento della indennità non comporta che debba sopportare per intero gli oneri gravanti sugli immobili facenti (ancora) parte Pt_1 della comunione, fino a che questa è in essere.
6.6. Quanto alla somma di euro 3.872,22, può ripetersi quanto già evidenziato in relazione alla somma di euro 16.855,59.
Il pagamento di tale somma, benchè riferibile ad un immobile occupato dalla sola , Pt_1 rientra tra quelli fatti per conto della comunione, fino al momento in cui questa non venga scolta, con attribuzione di quote in titolarità esclusiva.
7. nel proporre appello incidentale, ha contestato l'erroneità della CP_7 sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto comprovato il pagamento della somma di euro 10.335,96.
Per provare l'effettivo pagamento di tale somma, deposita una quietanza rilasciata dal creditore, impresa edile Longobardo Luca.
L'appello è infondato.
7.1. Il terzo comma dell'art. 345 cpc – nella lettera ratione temporis applicabile – prevede che “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli e produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
7.2. Nella specie ha affermato che il documento è stato prodotto in appello CP_7 solo perchè recentemente trovato. Al di là della generica affermazione, il non ha Pt_1 dato prova (come suo onere) – né ha chiesto di farlo – della impossibilità di produrre il documento in primo grado, atteso che, per es. il tardivo ritrovamento potrebbe benissimo dipendere da negligenza dello stesso nelle ricerche. Pt_1
In altri termini, la semplice tardività nel ritrovamento non comporta che la mancata produzione in primo grado sia giustificata da cause non imputabili al soggetto interessato.
7.3. Poi il afferma che la produzione è stata necessitata da quanto scritto in Pt_1 sentenza dal tribunale.
A parte la patente contraddittorietà della affermazione che la necessità della produzione è derivata dalla pronuncia di primo grado con l'assunto che la produzione in appello sia avvenuta solo perché il documento è stato recentemente ritrovato, si osserva che sin dal primo grado il era onerato di dare sufficiente prova di avere provveduto al Pt_1 pagamento, visto che aveva avanzato in primo grado domanda di riconoscimento del credito. Il tribunale si è limitato solo a dichiarare che le prove offerte in primo grado non erano sufficienti a ritenere fondata la domanda.
In vero il , con la produzione della quietanza, cerca solo – in maniera inammissibile Pt_1
- di colmare le lacune probatorie definitivamente verificatesi in primo grado.
8. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
8696/2019 va rigettato e tale sentenza va, dunque, confermata.
L'appello principale promosso da e e l'appello Controparte_1 Controparte_2 incidentale proposto da vverso la sentenza n. 3004/2023 vanno rigettate e, CP_7 per tanto, tale sentenza va confermata.
9. Vanno liquidate le spese solo del grado di appello.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la sentenza di secondo grado che, definendo il giudizio di appello avverso una sentenza non definitiva di primo grado, esaurisca la fase del giudizio pronunciando su tutte le questioni in essa proposte è da considerare come definitiva e non suscettibile di riserva di impugnazione differita, a nulla rilevando la prosecuzione del giudizio di primo grado per la determinazione del "quantum debeatur".
Essa, pertanto, deve contenere la statuizione sulla liquidazione delle spese processuali” (v.
Cass. 21978/2019).
10. Quanto al giudizio iscritto al n. di r.g. 1918/2020 , soccombente, Parte_1 ai sensi dell'art. 91 cpc, deve pagare le spese in favore dei difensori antistatari di CP_1
e .
[...] Controparte_2
Non deve provvedersi alla regolazione delle spese nei confronti dell Controparte_6
e del , atteso che questi, benché costituitisi, non hanno alcun
[...] CP_3 interesse all'esito del giudizio di appello.
11. Quanto al giudizio iscritto al n. di r.g. 4445/2023, le spese possono essere compensate, ex art. 92 cpc, tra gli appellanti principali e Controparte_1 CP_2
, e l'appellante incidentale attesa la reciproca soccombenza.
[...] CP_7
, e vanno condannati, second Controparte_1 Controparte_2 CP_7 soccombenza, al pagamento delle spese in favore di . Parte_1 12. La liquidazione avviene secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
13. Quanto al giudizio iscritto al n. di r.g. 1918/2020, il valore della controversia è indeterminabile, atteso che oggetto della impugnazione è stata l'interpretazione del contenuto del testamento olografo di . Controparte_8
Secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 6, d.m. 55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi, le cause di valore indeterminabile devono ritenersi di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
Nella specie, in considerazione della semplicità della questione risolta, appare congruo fare applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,01
13.1. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%. Pertanto, va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
14. Quanto al giudizio iscritto al n. di r.g. 4445/2023, il valore dell'appello promosso da e è indeterminabile;
il valore dell'appello promosso da Controparte_1 CP_2
è determinato in ragione dell'ammontare del credito di cui ha chiesto il CP_7 riconoscimento (euro 10.300,00).
14.1. Va chiarito che e hanno chiesto: a) di accertare la Controparte_1 CP_2 prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità in capo ai germani e b) di Pt_1 CP_7 accertare che ha accettato l'eredità del padre c) di accertare che a CP_1 Per_1 Pt_1 non devono essere riconosciuti due crediti, uno di euro 16.855,59 ed uno di euro 3.872,22.
Nel complesso il giudizio ha valore indeterminabile, atteso che sono state proposte domande di valore indeterminabile insieme a domande di valore determinabile.
In questi casi, per la liquidazione dei compensi deve considerarsi la causa come di valore indeterminabile e, quindi, vanno applicate le tabelle previste peri giudizi di valore indeterminabile, a meno che, in ragione della causa di valore determinabile, di dovrebbero applicare compensi maggiori (v. Cass. 22719/2022) Nella specie, considerando il valore indeterminabile dell'appello principale, può farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, tenendo conto del tenore delle questioni risolte. Può legittimamente farsi applicazione di tale tabella, atteso che, considerando la somma dei crediti riconosciuti a
, non si dovrebbe fare applicazione di compensi maggiori. Pt_1
14.2. Quanto all'appello incidentale, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi alla Corte d'appello il cui valore sia compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
14.3. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei compensi medi, ridotti del 50%.
14.4. Pertanto, e devono corrispondere a Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali
[...] nella misura del 15%, iva e cpa;
deve corrispondere a la CP_7 Parte_1 somma di euro 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
15. Poiché gli appelli sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti , , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_7 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di LI, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello promosso da – iscritto al n. di r.g. 1918/2020 - e, per Parte_1
l'effetto, conferma la sentenza del tribunale di LI n. 8696, pubblicata il 3 ottobre 2019;
b) condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, in favore dei Parte_1 difensori antistatari di e , in euro 4.995,50 a titolo di Controparte_1 Controparte_2 compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iv a e cpa;
c) rigetta l'appello principale proposto da e – iscritto Controparte_1 Controparte_2 al n. r.g. 4445/2023 – e l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, CP_7 conferma la sentenza del Tribunale di LI n. 3004, pubblicata il 21.03.2023;
d) compensa le spese tra , e Controparte_1 Controparte_2 CP_7
e) condanna e al pagamento delle spese in favore Controparte_1 Controparte_2 di , liquidando la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre Parte_1 rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
f) condanna al pagamento delle spese in favore di , CP_7 Parte_1 liquidando la somma di euro 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
g) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico di , e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per CP_7
l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in LI, nella camera di consiglio del 30.09.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 1918 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
(C.F. ), difesa dall'avv. Antonio Izzo, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti
Appellante
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 [...]
), difesi dall'avv. Guido Campobasso e dall'avv. Giovanni Acone, giusta C.F._3 procura in atti
Appellati
E
, in persona del (C.F. Controparte_3 CP_4
) e P.IVA_1 Controparte_5
in persona del Soprintendente p.t., difesi dall'Avvocatura Distrettuale
[...] dello Stato E
(P.Iva e C.F. ), difesa dall'avv. Gaetano Controparte_6 P.IVA_2
Lipiani, giusta procura in atti
Appellata
E
CP_7
Appellato contumace e nel giudizio riunito iscritto al numero 4445 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 [...]
), difesi dall'avv. Guido Campobasso e dall'avv. Giovanni Acone, giusta C.F._3 procura in atti
Appellanti
E
(C.F. difeso dall'avv. Antonio Tafuri, giusta procura CP_7 C.F._4 in atti
Appellato e appellante incidentale
E
(C.F. ), difesa dall'avv. Antonio Izzo, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti
Appellata
E , in persona del p.t. (C.F. Controparte_3 CP_4
) e P.IVA_1 Controparte_5
[...]
Appellati contumaci
E
Controparte_6 appellata contumace
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione notificato in data 12-16 giugno 2014, e Controparte_1
convenivano, innanzi al tribunale di LI, i propri germani e CP_2 CP_7
, chiedendo procedersi alla divisione giudiziaria dei beni provenienti dalla successione Pt_1 ab intestato del padre deceduto in il 22.02.1987, e nel cui Persona_1 CP_5 compendio ereditario vi era l'immobile in alla Via Tino da Camaino, n. 4, nonché da CP_5 quella della madre, , deceduta in l 21.01.2011, regolata dal Controparte_8 CP_5 testamento olografo datato 23 ottobre 2010 pubblicato per Notaio del 31 Persona_2 gennaio 2011 (rep. 18045, racc. 10439), con il quale la testatrice revocava ogni precedente testamento, nominava eredi universali i figli e , ai quali attribuiva la sola CP_1 CP_2 quota legittima, ed i figli e , ai quali attribuiva legittima e disponibile;
stabiliva CP_7 Pt_1 altresì che in sede di divisione alla quota legittima di andasse imputato l'appartamento Pt_1 sito in lla Piazza GO 116 e nella quota disponibile da attribuire a e CP_5 CP_7 Pt_1 andasse inclusa la proprietà in lla Via Gaetano Filangieri, n. 15. CP_5
Deducevano, poi, la circostanza che i convenuti avevano la disponibilità dei cespiti godendo dei relativi frutti e che l'attore vantava un credito nei confronti della Controparte_2 massa per il pagamento, in vita della genitrice, del compenso ad un avvocato che aveva difeso in un giudizio civile la madre, per il pagamento delle imposte di quest'ultima e per spese infermieristiche sostenute sempre per la di CP_8 CP_5
Gli attori, quindi, chiedevano di disporre lo scioglimento della comunione in relazione alle successioni di entrambi i genitori, nonché che si procedesse al pagamento dei debiti della massa. Chiedevano, inoltre, condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni prodotti per l'incuria e/o l'errata gestione dei beni comuni nella loro esclusiva disponibilità ed al pagamento delle indennità dovute per l'occupazione e l'utilizzo unilaterale dei beni appartenenti alla massa ereditaria.
2. Si costituiva , aderendo alla domanda di divisione, ma Controparte_7 contestando le modalità descritte dagli attori.
Il convenuto eccepiva la prescrizione decennale, ex art. 480 c.c., del diritto di accettare l'eredità paterna da parte degli attori, con conseguente accrescimento dei diritti successori dei due convenuti.
Contestava i crediti dedotti dal germano , perché il loro pagamento rientrava negli CP_2 obblighi di sostentamento e di cura nei confronti della madre. Deduceva che, invece,
aveva omesso di conferire le donazioni di danaro ricevute dal padre per la CP_2 ristrutturazione dei due studi professionali in Afragola e che aveva ricevuto lire CP_1
25.000.000 in occasione del matrimonio, nonché un prezioso bracciale di brillanti, tutti importi da addebitare alle rispettive quote, ove non risultasse prescritto il diritto di accettazione dell'eredità paterna.
Ancora, eccepiva che la madre aveva attribuito a e un prelegato con riguardo Pt_1 CP_7 alla proprietà in lla Via Filangieri, n. 15, che, quindi, doveva escludersi dalla massa CP_5 ereditaria.
Deduceva, poi, che alla morte del padre, nel 1987, aveva assunto il ruolo di capofamiglia e che, essendo anche ingegnere, aveva curato la gestione e la manutenzione negli anni degli immobili di famiglia, spendendo complessivamente euro 107.101,33, come da prospetto riepilogativo allegato, importo di cui chiedeva il riconoscimento, in aggiunta alla quota a lui spettante in sede di divisione del patrimonio ereditario.
Inoltre, faceva presente che nell'asse ereditario, oltre agli immobili o alle quote di proprietà di immobili, ricadevano i beni mobili facenti parte dell'arredo dell'abitazione della madre in lla Tino da Camaino e che vi erano passività da detrarre come il saldo negativo del CP_5
c/c per euro 21.193,73 ed il debito verso l i euro 1.621,21. CP_9 CP_10
Concludeva chiedendo accertarsi l'avvenuta prescrizione del diritto degli attori di accettare l'eredità paterna e che, quindi, unici eredi del padre erano il medesimo, insieme alla sorella ed alla madre;
inoltre, chiedeva accertarsi che lui e erano beneficiari di un Pt_1 Pt_1 prelegato per gli immobili di Via Filangieri, n. 15, e che nell'ambito della divisione ed ai fini dello scioglimento delle comunioni ereditarie, tenuto conto del credito vantato verso la massa di euro 107.010,33 gli venisse assegnato, ex art. 720 c.c., l'immobile di Via Tino da
Camaino, n. 4.
3. La convenuta si costituiva in giudizio il 7 novembre 2014, Parte_1 sostenendo, come che la disposizione in favore di entrambi contenuta nel testamento CP_7 materna e relativa all'appartamento sito in lla Piazza GO, n. 116, costituiva un CP_5 prelegato in conto di legittima;
negava di avere la disponibilità di tutti i beni immobili della madre, essendosi limitata a continuare ad abitare nell'appartamento di Via GO, n. 116 ed a gestire, insieme a i due immobili di Via Filangieri, n. 15 e negando di essersi CP_7 appropriata di oggetti della defunta madre.
Aggiungeva di avere pagato da febbraio a novembre 2011 le rate di un mutuo acceso presso la dalla de cuius e di avere sostenuto spese per euro 6.601,74 per utenze 2011, CP_9 per condominio gennaio – luglio 2011 per un totale complessivo di euro 6.601,74 e di avere pagato, ancora prima del decesso della madre, rate del condominio di piazza GO.
Infine, contestava i crediti del germano . CP_2
Concludeva non opponendosi alla divisione, ma pretendendo che la stessa avvenisse con le precisazioni e le istanze esposte in comparsa.
4. Alla prima udienza il giudice invitava le parti alla trascrizione della domanda ed al deposito della relazione ipocatastale degli immobili caduti nelle successioni. All'esito disponeva l'integrazione del contraddittorio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1113 c.c., nei confronti del per un vincolo esistente Controparte_11 sull'immobile di Vico del Fico Purgatorio in caduto in successione materna, nonché CP_5 della , divenuta creditrice ipotecaria sull'immobile di CP_12 Controparte_13
Piazza GO.
5. Il si costituiva, limitandosi a rilevare di essere stato leso nel diritto di CP_3 prelazione ad esso spettante, in ragione del vincolo di “particolare interesse ai CP_3 sensi della Legge 1089/1939” posto su detto cespite, in uno all'intero stabile di cui l'immobile in parola costituiva parte, il cui decreto era stato regolarmente comunicato ad
[...]
e trascritto alla competente conservatoria dei RR.II. Controparte_8
6. Con sentenza non definitiva n. 8696, pubblicata il 3.10.2019, il tribunale di LI dichiarava aperta la successione della de cuius dichiarava aperta la Controparte_8 successione del de cuius;
dichiarava che le disposizioni contenute nel Persona_1 testamento olografo del 23.10.2020, pubblicato il 31.01.2011, della de cuius Controparte_8 contenevano norme imposte dalla de cuius per la divisione, ai sensi dell'art. 733 c.c.; disponeva la continuazione del giudizio con separata ordinanza.
In motivazione deduceva: che la disposizione testamentaria di era del seguente contenuto: “Intendo Controparte_8 che i miei eredi in sede di divisione della eredità siano vincolati alle seguenti norme:
La quota di legittima da attribuire a va imputata all'appartamento sito in alla Pt_1 CP_5
Piazza GO, 116.
Nella quota disponibile da attribuire a e va inclusa la proprietà in via CP_7 Pt_1 CP_5
Gaetano Filangieri, 15”; che dal tenore delle espressioni usate “i miei eredi in sede di divisione della eredità siano vincolati alle seguenti norme” doveva concludersi che la de cuius volesse stabilire, per la formazione delle porzioni ereditarie, delle indicazioni;
che, pertanto, nella fattispecie doveva ritenersi integrata l'ipotesi contemplata nell'art. 733 c.c., non volendo quindi escludersi una situazione di comunione tra gli eredi. A conferma vi era l'uso del termine “vincolati” tipico della natura meramente obbligatoria della fattispecie in oggetto;
che ulteriore elemento distintivo era quello della completezza o meno della disposizione sotto il profilo della specificazione dei beni assegnati. Solo nel caso in cui il testatore disponga del proprio patrimonio, dividendo i propri beni tra gli eredi in modo analitico, con precisione ed attenta valutazione della loro ubicazione e consistenza, ricorre l'ipotesi dell'assegnazione qualificata, di cui all'art. 734 c.c., avente efficacia reale. Ipotesi che non si configurava nella fattispecie, mancando un piano di divisione con specificazione per ciascun erede delle quote da attribuire;
che era chiaro che la de cuius, con le suddette disposizioni, non volendo escludere la comunione tra gli eredi, di fatto non poteva esprimere una volontà di configurare né un prelegato, né un legato in conto di legittima relativamente agli immobili di Piazza GO
116 e di via Filangieri n.15; che le suddette indicazioni testamentarie andavano interpretate alla luce del favor testamenti, ove compatibili con il valore delle quote, compatibilità riscontrabile tutte le volte che il perfetto equilibrio possa raggiungersi con l'imposizione di un conguaglio, come nella fattispecie.
7. propone appello – iscritto al n. di r.g. 1918/2020. Parte_1 Lamenta l'erroneità della sentenza non definitiva, in quanto la volontà testamentaria di
è stata male interpretata. Controparte_8
L'appartamento in piazza GO, 116 è stato oggetto di prelegato in favore di Parte_1
. Detto appartamento, in fatti, veniva acquistato nell'anno 1989 dalla de cuius proprio
[...]
allo scopo di destinarlo all'abitazione della appellante, che da lì a poco avrebbe contratto matrimonio e che lo occupa stabilmente dall'anno 1990, pagando tutti gli oneri condominiali connessi. Pertanto, al di là della terminologia eventualmente impropria utilizzata nella scheda testamentaria, andava indagata in modo più approfondito la volontà della testatrice, anche alla luce proprio delle suddette circostanze mai impugnate né contestate dalle controparti.
L'immobile sito in lla Piazza GO n. 116 non rientra nella comunione ereditaria, CP_5 con tutte le conseguenze non solo in ordine alla formazione della massa ereditaria sia attiva che passiva, ma anche in relazione all'obbligo di rendiconto della gestione al quale in forza di tale interpretazione la non è tenuta, essendo bene già di sua proprietà. Pt_1
In ordine all'interpretazione della disposizione relativa all'attribuzione della disponibile rispetto alla quale la testatrice scrive: “Nella quota disponibile da attribuire a e a CP_7 Pt_1 va inclusa la proprietà in alla via Gaetano Filangieri n. 15”. Appare chiaro che la CP_5
defunta abbia espresso con estrema precisione l'imputazione degli immobili da destinarsi alla figlia (e al figlio in quanto disponibile (“la proprietà in lla via Filangieri Pt_1 CP_7 CP_5
n. 15”).
In relazione all'assegnazione di beni determinati si configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni.
Peraltro, in ossequio alla volontà della de cuius in data 30 marzo 2015, si è proceduto anche alla dichiarazione di successione con l'attribuzione delle quote al per quanto Parte_1 attiene all'immobile di Piazza GO e a e a per quanto Parte_1 CP_7 attiene agli immobili di via Filangieri. Ciò è avvenuto senza che gli altri germani e CP_1
sollevassero alcuna contestazione. CP_2
Ha chiesto, in riforma della sentenza non definitiva, di:
- accertare e dichiarare quale prelegato in conto della quota di legittima, così come indicato nel testamento de quo, proprietaria dell'immobile sito in lla Piazza Parte_1 CP_5
GO n. 116, riportato nel NCEU di lla Sez. Avv., foglio 15, particella 745, sub 18, categoria A/2, classe 7, CP_5 consistenza 6 vani;
- accertare e dichiarare che è comproprietaria, con il germano quale Parte_1 CP_7 quota di disponibile del legato come da volontà testamentaria della madre, CP_8
, degli immobili siti in lla via Filangieri n. 15, il primo posto al piano terra
[...] CP_5 int. 1, riportato nel NCEU di lla sez. CHI, foglio 16, particella 272, sub101, categoria CP_5
C/1, classe 10 e il secondo posto al piano terra int.2, riportato nel NCEU di lla sez. CP_5
CHI, foglio 16, particella 272, sub102, categoria C/1, classe 9;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi.
8. Si sono costituiti e . Controparte_1 Controparte_2
Deducono: che le argomentazioni proposte dall'appellante sono nuove, rispetto a quelle allegate in primo grado, e contraddittorie rispetto a queste ultime;
che il pagamento degli oneri condominiali e delle utenze della casa di Piazza GO n.116, da parte dell'appellante, si giustificano con la circostanza della occupazione di detto immobile, e quindi non posso valere quale prova della pretesa volontà testamentaria della de cuis di attribuire - in prelegato – all'appellante detto immobile;
che la dichiarazione di successione unilaterale, presentata dal coerede (e non dalla CP_7 appellante), comunque contestata dai coeredi ( e ) può assurgere a prova CP_1 CP_2 della reale volontà testamentaria della comune genitrice, avendo detto documento valore solo a fini fiscali;
che nel caso in esame non è ravvisabile la fattispecie del legato ovvero del prelegato, in quanto il testatore ha inteso esclusivamente di riconoscere a favore dei figli e la Pt_1 CP_7 quota di disponibile e non ha mai voluto attribuire ad essi uno specifico bene, ma solo una quota dell'universalità dei beni, segnalando la "preferenza" circa i beni che avrebbero dovuto costituire – ove possibile- la quota riconosciuta in favore dei detti figli e Pt_1 CP_7
Il testatore, nel segnalare detta preferenza, ha inteso in realtà dettare solamente una regola per la futura divisione della massa ereditaria, e più esattamente, per la composizione delle quote spettanti ai figli e , ai sensi dell'art. 733 c.c. CP_7 Pt_1
Hanno chiesto il rigetto dell'appello; con vittoria di spese, da distrarsi.
9. Si è costituita l' . Controparte_6 Ha evidenziato che in data 14.04.2005 era iscritta dal concessionario Controparte_12 ipoteca legale per l'importo di euro 31.732,72 in danno di , sull'immobile sito Controparte_8 in lla via Bernini, n. 116, in catasto al foglio 15, part. 745, sub. 18; CP_5 che, come si evince dagli estratti di ruolo depositati, le somme dovute sono state successivamente versate e, pertanto, il debito per i ruoli indicati è pari a zero.
10. Si sono costituiti il e la Controparte_3
e la Controparte_5 Controparte_5 ed hanno chiesto il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile e infondato.
11. Non si è costituito CP_7
12. Con sentenza non definitiva n. 3004, pubblicata il 21.3.2023, il tribunale di LI:
1) dichiarava prescritto il diritto di e di di accettare l'eredità del CP_1 Controparte_2 padre;
Persona_1
2) per l'effetto dichiarava che l'eredità di si era devoluta ai sensi dell'art. Persona_1
581 c.c. alla moglie di d ai figli e nella misura Controparte_8 CP_5 CP_7 Parte_1 di 1/3 ciascuno;
3) accertava che a) i crediti dei coeredi nei confronti di era Controparte_8
i seguenti:
, euro 9.240,00; Controparte_2
, 29.352,09; Parte_1
b) i pagamenti effettuati dai coeredi in relazione alla comunione ereditaria paterna erano i seguenti:
, euro 5.844,50; CP_7
, euro 947,50; Parte_1
c) i pagamenti effettuati dai coeredi in relazione alla comunione ereditaria materna:
, euro 415,00; CP_7
, euro 29.339,15, Parte_1 precisando che da tutti questi importi dovevano detrarsi le quote degli stessi creditori.
Nella motivazione si legge: che il convenuto aveva tempestivamente eccepito in comparsa CP_7 di costituzione e risposta, depositata nel termine di cui all'art. 166 c.p.c., la prescrizione, per il decorso del termine di cui all'art. 480 c.p.c., del diritto degli attori di accettare l'eredità paterna;
che il procuratore degli attori, alla prima udienza, aveva eccepito “la prescrizione del diritto di accettare l'eredità paterna di da parte di tutti i figli ma deduce che Persona_1 invece che tutti i figli hanno accettato l'eredità paterna di guisa che o tutti sono eredi o per tutti si è prescritto il diritto di accettare”; che l'eccezione, oltre che formulata in modo contraddittorio, era inammissibile perché si trattava di eccezione alla quale gli attori avevano implicitamente rinunciato. Invero, gli attori, se avessero voluto eccepire la prescrizione del diritto dei fratelli di accettare l'eredità paterna, avrebbero dovuto dedurlo già in citazione chiedendo l'accertamento dell'estinzione di tale diritto. Ma non lo avevano fatto e così, implicitamente, avevano rinunciato, ai sensi dell'art. 2937
c.c., a sollevare quest'eccezione il cui periodo di maturazione (dieci anni ex art. 480 c.c.) era già ampiamento decorso al momento dell'introduzione del presente giudizio;
che gli attori, con la citazione, avevano optato per riconoscere espressamente la qualità di eredi dei convenuti, perché proprio in tale veste li avevano convenuti in giudizio per lo scioglimento della comunione sui beni relitti nell'eredità paterna. Si trattava di un comportamento incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione e dal quale era legittimo dedurre l'avvenuta rinuncia alla stessa;
che, quanto alla eccezione di prescrizione sollevata da premesso che non CP_7 vi era prova agli atti che prima del 22 ottobre 2014, data del deposito della comparsa di costituzione e risposta contenente l'eccezione, avesse rinunciato CP_7 espressamente o implicitamente a valersi della prescrizione nei confronti degli attori, occorreva rilevare che l'onere di provare che l'eredità è stata accettata nel termine di cui all'art. 480 c.c. spetta al soggetto nei cui confronti altri abbiano eccepito la prescrizione del diritto ad accettarla;
che questa prova non era stata offerta né da né da;
CP_2 Controparte_1 che nessuno dei due aveva dimostrato di avere accettato espressamente o tacitamente l'eredità paterna entro 10 anni dall'apertura della successione e cioè entro il 22 febbraio
1997. Era escluso, inoltre, in base alla stessa esposizione dei fatti in citazione, che i medesimi fossero nel possesso dell'immobile di proprietà del padre al momento dell'apertura della successione ai fini dell'applicazione dell'accettazione presunta di cui ai primi due commi dell'art. 485 c.c.; che con la seconda memoria istruttoria, aveva depositato copia di bollettini di CP_1 pagamento dell'ICI per gli anni 1991, 1993, 1994 e 1995 che sarebbero relativi all'immobile di Via Tino da Camaino, n.
4. Tuttavia, è principio consolidato quello secondo cui
“l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi”; che i pagamenti dell'ICI avevano rilevanza soltanto fiscale e non anche civilistica e non erano idonei quindi, a costituire atti dai quali dedurre la volontà da parte di di CP_1 accettare l'eredità paterna. Alcun elemento poteva trarsi, poi, dalla dichiarazione di successione nella quale erano riportati anche i nomi degli attori e che fu presentata il 22 agosto 1987 da , avendo anche questa natura meramente fiscale ed essendo CP_7 stata redatta dal germano senza che ci fosse prova di un formale incarico da parte degli attori al fratello, il quale ancora rivendicava di avere pagato in via esclusiva le relative imposte;
che i pagamenti da parte di e di morosità condominiali anni CP_1 CP_2
2011-2013 di Via Tino da Camaino erano avvenuti ben oltre il termine decennale (“racc.ta
Avv. Sangiovanni” allegata alla seconda memoria istruttoria del convenuto;
CP_7 che pertanto, doveva essere dichiarata la prescrizione del diritto degli attori di accettare l'eredità del genitore deceduto il 22 febbraio 1987, prescrizione che Persona_1 spiegava i suoi effetti anche nei confronti di , sebbene la medesima non avesse Pt_1 sollevato questa eccezione;
che non vi era contestazione tra le parti e, anzi, veniva riconosciuto espressamente dalle medesime che la madre aveva accettato tacitamente l'eredità del marito in base alla quale aveva, quindi, vantato sino alla sua morte la titolarità di una quota della proprietà dell'appartamento di Via Tino da Camaino (sulla quale vantava diritto di abitazione ex art. 540, co. 2, c.c.) e che tutti e quattro avevano tacitamente accettato l'eredità della madre e ne erano, quindi, divenuti eredi. Per tutte le parti in giudizio, al più tardi la costituzione in giudizio, avvenuta rivendicando quest'ultima qualità, valeva come accettazione tacita dell'eredità materna apertasi nel gennaio del 2011; che quanto alla madre, non erano emersi elementi da cui rilevare d'ufficio la carenza di titolarità di questo diritto acquistato dalla successione del coniuge e poi trasmesso ai figli alla sua morte. Al contrario, emergeva, ad esempio, l'accettazione dell'eredità del marito dal successivo pagamento di quanto richiesto a titolo di lavori urgenti al fabbricato con citazione del 2001, notificata dal Condominio di Via Tino da Camaino, atto in cui la i CP_8 CP_5 era qualificata come proprietaria;
si trattava del pagamento di somme non dovute dal titolare del diritto di abitazione ed il cui pagamento si spiegava con l'assunta qualità di erede del marito;
che eredi di era la moglie di per la quota di 1/3 Persona_1 Controparte_8 CP_5 ed i figli e per una quota di 1/3 ciascuno, quote determinate ai sensi dell'art. 581 CP_7 Pt_1
c.c.; che la quota della prima si era poi devoluta ai quattro figli in base e secondo le disposizioni di cui al testamento olografo del 23 febbraio 2010; che, quanto ai crediti, solo aveva dedotto di vantare crediti nei confronti del padre CP_7
, prima dell'apertura della successione, mentre , e Persona_1 CP_2 CP_7 Pt_1 avevano dedotto di essere creditori della madre per rapporti sorti quando la madre era ancora viva;
che, partendo dai crediti vantati da nei confronti del padre, osservava il CP_7 tribunale che il convenuto, a giustificazione del credito di euro 10.335,96, aveva prodotto una lettera del padre del 1983 agli altri condomini, avente ad oggetto la richiesta di rimborso pro quota ex art. 1126 c.c. dell'intervento ai solai post terremoto del 1980 e del 1981 eseguito nell'immobile di Via Tino da Camaino, n. 4, sotto la direzione tecnica dello stesso convenuto.
Non vi era prova, tuttavia, che la quota del padre fosse stata pagata da Per_1 [...]
. Invero, non era sufficiente elencare gli assegni con i quali il convenuto avrebbe CP_7 pagato un debito del padre, ma occorreva produrli e fornire prova o dell'addebito sul proprio conto o la relativa quietanza da parte dell'impresa appaltatrice;
che, passando ai crediti vantati da , e nei confronti della CP_2 CP_7 Parte_1 madre prima dell'apertura della successione, si osservava che il primo rivendicava, in citazione, due crediti: uno di euro 9.240,00, quale importo versato per conto della madre all'avv. Sebastiano Di Paolo per la definizione del giudizio conclusosi con sentenza
Tribunale di LI n. 4895/2007 e l'altro di € 28.691,00 per pagamenti effettuati per conto della madre per imposte dovute per l'immobile in lla Piazza GO n. 116; CP_5 che del primo aveva prodotto la copia del bonifico bancario del 30 giugno 2009 tratto dal proprio conto bancario (all. n. 4 alla seconda memoria istruttoria). Sebbene non avesse depositato anche la documentazione riguardante il giudizio da cui scaturirebbe il debito della madre verso terzi onorato dal figlio per conto della stessa, emergeva che anche
[...]
assumeva di vantare un credito nei confronti della massa per avere nel 2015 CP_7 versato somme al medesimo avvocato per il giudizio di cui alla sentenza n. 1455/09 della
Corte di Appello di LI le cui parti emergevano dalla causale del bonifico del 17.11.2009 eseguito da dove si leggeva “Passarelli Di LI Anna Soc. RA e Parte_1
RE S.n.c. (…)”. Doveva, pertanto, ritenersi provato il credito di nei Controparte_2 confronti della madre avente ad oggetto la ripetizione delle somme versate in luogo di quest'ultima; che non vi era prova del secondo credito. Invero, era stata depositata copia di n. 12 bollettini di c/c postali a nome di come beneficiaria la Equitalia Polis dal 28.02.2009 Controparte_8 al 03.02.2010, ma non vi era alcuna prova che la provvista provenisse dal patrimonio personale di;
Controparte_2 che in citazione, aveva richiesto anche euro 5.760,00 per Controparte_2 spese sostenute per cure infermieristiche della madre ma questa richiesta, oltre che non documentata, era stata abbandonata nelle note di trattazione scritta per l'ultima udienza;
che vantata, quindi, nei confronti della massa dell'eredità della Controparte_2 genitrice, un credito personale di euro 9.240,00; che, passando ad esaminare i crediti personali di nei confronti della madre CP_7 prima dell'apertura della successione di quest'ultima, lo stesso aveva chiesto riconoscersi:
1) Lire 1.171.000 (= € 604,77) per ICI anno 2000 Piazza GO;
2) Lire 1.464.000 (= € 756,09) per ICI anno 2001 Piazza GO;
3) Lire 1.971.137 (= € 1.018,00) quietanza amministratore via Filangieri del 4.7.2001 con matrice assegno BNL;
4) Lire 647.000 (= € 334,15) per compenso CTU ing. (v. assegno BNL e fattura per Per_3 acconto);
5) Lire 396.000 (= € 204,52) all'avv. Maurizio De Tilla (v. assegno BNL).
6) € 4.820,00 per spese funerarie anno 2011, con matrice assegno € 4.000,00; che i crediti sub 1), sub 2) e sub 3) erano stati richiesti solo con la seconda memoria istruttoria e, quindi, tardivamente. Il credito sub 4) non era provato. Non vi era prova dell'addebito sul conto dell'assegno allegato alla lettera, né vi era quietanza dell'Ing.
. Stesso a dirsi per il sub 5); Per_3 che premesso che le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purché essi non abbiano manifestato una volontà contraria alla sua attività gestoria, si osservava che anche in questo caso difettava la prova del pagamento, non essendo sufficiente il deposito della matrice dell'assegno; che aveva chiesto riconoscersi nei confronti della madre i seguenti crediti: Parte_1
1) euro 11.901,29 per pagamenti effettuati da marzo a luglio 2010 in favore dell' per CP_13 oneri fiscali;
2) euro 23.403,86 per pagamento F24 relativi alla madre;
3) euro 1.853,00 per onorario dell'Avv. Rossella Giuseppina Lingria a seguito della sentenza n. 1455/09 della Corte di Appello nella causa contro soc. RA Controparte_8
e RE Snc;
4) euro 700,00 per onorario Avv. nella causa di Controparte_14 CP_8 CP_8
c Condominio Piazza GO, n. 116;
5) euro 2.780,23 per pagamento quote ordinarie e lavori facciata del Condominio di Piazza
GO (gennaio/aprile 2010).
6) euro 615,00 per pagamento quote condominiali sempre del Condominio di Piazza
GO effettuato il 3 dicembre 2009; che per il credito sub 1) valevano le stesse considerazioni effettuate in precedenza. Erano stati prodotti solo 5 bollettini postali con il timbro di versamento delle ma non CP_15 vi era prova della provenienza del denaro utilizzato;
che il credito sub 2) era, invece, provato dai modelli F24 di pagamento con addebito su conto 210/42 intestato alla convenuta;
che il credito sub 3) era provato dall'addebito il 17.11.2009 su quest'ultimo conto corrente della relativa somma con la causale indicata (allegato 9 alla costituzione in giudizio dell'Avv.
); CP_16 che anche il credito sub. 4) era provato dall'addebito sul medesimo conto corrente in data 2 marzo 2010 (sempre allegato n. 9); che lo stesso a dirsi per il credito sub. 5) e per quello sub 6), provati dalla documentazione bancaria di cui all'allegato 6 depositato dall'Avv. ; CP_16 che in totale i crediti personali vantati da nei confronti della de cuius Parte_1 ammontavano ad euro 29.352,09; che dovevano esaminarsi i pagamenti che e assumevano CP_7 Parte_1 di avere effettuato nell'interesse delle due comunioni ereditarie dopo le aperture delle successioni e di cui chiedevano di tenere conto in sede divisionale delle due masse;
che con riferimento alla comunione ereditaria del padre, deduceva i seguenti CP_7 pagamenti:
1) Lire 200.000 (= € 103,29) per bolla di consegna e fattura della Tic sas dicembre 1995;
2) € 3.372,64 per lavori straordinari via Tino di Camaino come da riparto del 26.5.2011;
3) € 2.695,65 per spese lavori di via Tino di Camaino con assegno acconto ottobre 2005 di
€ 1.945,00;
4) € 543,00 alla 2CM srl per DDT del 9.12.2004;
5) € 1.743,00 per lavori condominiali via Tino di Camaino (v. riparto spese); che in comparsa e nell'allegato 7 alla stessa il convenuto aveva dedotto solo i crediti condominiali per il periodo 2011-2013; Pertanto, la domanda con riguardo ai crediti sub. 1),
3) e 4) era tardiva perché avanzata solo con la seconda memoria istruttoria;
che per il pagamento sub 2) vi era prova dello stesso attraverso l'attestazione dell'amministratore (documento depositato il 13 gennaio 2017 con la seconda memoria istruttoria);
che in ordine al sub 5) risultava allegato solo il riparto con la quota – lire 1.743.000 e non euro 1.743,00, a carico degli eredi ma non anche prova dell'avvenuto pagamento;
Pt_1
che per il sub 6) vi era attestazione di pagamento dell'amministratore del condominio;
che in totale risultavano pagamenti effettuati da in relazione alla comunione CP_7 dell'eredità paterna per complessivi euro 11.164,64. Tuttavia, nell'allegato n. 7 alla comparsa di costituzione e risposta questo importo era stato limitato ad euro 5.844,50 e non era stato modificato entro il primo termine ex art. 183, co. VI, c.p.c. Pertanto, poteva riconoscersi solo questo minore importo;
che con riguardo alla comunione relativa all'eredità materna, aveva dedotto CP_7 il pagamento di: 1) € 893,20 per spese processuali avv. Di Paolo Sebastiano per sentenza
Corte Appello LI n. 1455/09 versate il 4 marzo 2015;
2) € 415,00 all'avv. in data 12.3.2012 per transazione deliberata CP_17 dall'Assemblea del 22.2.2012; che la domanda riguardante il pagamento sub 1) era inammissibile perché tardiva, poiché dedotta per la prima volta solo con la seconda memoria istruttoria, mentre il pagamento sub
2) era provato dal documento all. n. 14 della produzione cartacea del convenuto ed il credito era già menzionato in comparsa;
che i pagamenti di riguardanti la comunione ereditaria paterna CP_7 ammontavano, quindi, a complessivi euro 415,00; che, passando ad esaminare i pagamenti dedotti da relativi alla comunione Parte_1 ereditaria di cui alla successione del padre, la stessa aveva dedotto:
1) credito di euro 947,50 per il pagamento degli oneri condominiali da gennaio 2011 a luglio
2011 per euro 947,50;
2) credito derivante dall'estinzione di un'ipoteca accesa da per euro 4.709,70; CP_12
3) credito di euro 1.443,98 per rimborso pro quota di quanto richiesto dal
[...]
con decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di nei Controparte_18 CP_5 confronti di , opposto dalla medesima e confermato da successiva Controparte_1 sentenza n. 32824/12016, all'esito del giudizio al quale hanno partecipato anche gli altri tre fratelli nei confronti dei quali era stata accolta la domanda di rivalsa proposta da CP_1
;
[...] che per la prova del primo credito era stato depositato estratto conto quietanzato per detto minore importo (allegato 5 del deposito dell'Avv.
) mentre per il credito sub 2) non vi era prova che, quanto iscritto a ruolo, riguardasse CP_16 la gestione del compendio ereditario (l'ipoteca legale risultante dalla relazione ipocatastale ha altri dati e riguarda bene caduto nella successione materna); che in ordine al terzo credito formatosi dopo la scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c.,
[...]
aveva versato la propria quota in base alla sentenza resa tra condominio ed eredi Pt_1 ed al successivo decreto ingiuntivo notificatole dalla sorella avverso il quale non aveva proposto opposizione. Pertanto, al riguardo nulla aveva da pretendere in questa sede dagli altri comunisti, atteso che si era limitata a versare la propria quota e non ad anticipare somme per la comunione;
che potevano, quindi, riconoscersi a solo euro 947,50; Parte_1 che in relazione, invece, al compendio ereditario materno, aveva indicato i Parte_1 seguenti pagamenti:
1) arretrati a dicembre 2010 a gennaio 2011 (euro 1.491,98 + 252,18 + 198,54); CP_10
2) euro 6.602,17 per rate da febbraio 2011 a novembre 2011 di rimborso di un finanziamento
; CP_9
3) euro 59,54 per utenze telefonica intestata alla de cuius effettuato nel marzo 2011;
4) euro 3.872,22 per pagamento oneri condominiali immobile Piazza GO da novembre
2010 al 2012 oltre a quota straordinaria 2013; 5) euro 17.555,59 per quote dal dicembre 2016 al marzo 2022 sempre del medesimo
Condominio;
6) euro 4.800,00 per lavori privati del 2021 ai balconi dell'immobile sempre di Piazza
GO;
7) euro 479,95 per quote condominiali di Via San Biagio dei Librai, n. 8, dal 2012 al dicembre
2022;
che in ordine al sub 1) non vi era prova del pagamento della bolletta di euro 1.491,98 ma solo delle altre due ed in questi limiti, euro 450,72, può ritenersi provato l'esborso sostenuto dalla comunista;
che con riguardo al sub 2) occorreva premettere che, da quanto emergeva dagli atti, il finanziamento era intestato sia alla de cuius, sia a;
pertanto, in mancanza Parte_1 della prova che quest'ultima fosse solo una garante (inammissibile è sul punto la prova per testi atteso che la circostanza deve essere provata per tabulas ed è, comunque, smentita dalla doppia intestazione del rapporto) di ulteriori riscontri deve presumersi che i pagamenti effettuati attengano a coprire in misura eguale il debito di entrambe. Provati i pagamenti con le relative quietanze (all. n. 2), si poteva riconoscere come credito del coerede nei confronti degli altri solo la meta dell'importo e, quindi, euro 3.301,08;
che il pagamento sub. 3) era provato dalla ricevuta postale (all. n. 4, dep. Avv. ); CP_16
che del pagamento degli oneri condominiali del Condominio di Piazza GO sub 4) erano stati prodotti bonifici e ricevute per complessivi euro 3.872,22;
che per il pagamento di euro 17.555,59 per quote dal 2016 al marzo 2022 sempre del medesimo Condominio era stato prodotto un prospetto redatto dall'amministratore del condominio che attesta il versamento di tale importo;
che tuttavia, da questa somma dovevano essere detratti i pagamenti effettuati il 7 dicembre
2016, perché questo andava dedotto entro il primo termini di cui all'art. 183 c.p.c. La residua somma di euro 16.855,59, versata successivamente alla scadenza di questi termini, poteva, invece, essere riconosciuta come pagamento effettuato per conto della comunione;
che lo stesso a dirsi per il pagamento di euro 4.800,00 per lavori privati del 2021 ai balconi dell'immobile sempre di Piazza GO;
che non poteva, invece, essere riconosciuto nei confronti della massa l'importo di euro
479,95 per quote condominiali di Via San Biagio dei Librai, n. 8, dal 2012 al dicembre 2022, atteso che la comunista si era limitata a versare quella che riteneva essere la sua quota sul maggior importo richiesto dall'amministratore; che in totale risultavano effettuati da , nell'interesse della comunione Parte_1 dell'eredità materna, pagamenti per complessivi euro 29.339,15; che, con riguardo alla pretesa di di vedersi riconosciuto l'importo di € 16.668,85 per CP_7 imposte denunce di successione, si doveva rilevare che per la restituzione pro quota di questa somma da parte degli altri coeredi occorreva una specifica domanda che, invece, non risultava proposta, atteso che nelle voci che concorrono a formare i 107.010.33 euro indicati in comparsa non era ricompresa anche questa voce. Pertanto, non vi era tempestiva domanda;
che riassumendo:
a) crediti dei coeredi nei confronti di Controparte_8
, euro 9.240,00; Controparte_2
, 29.352,09. Parte_1
b) pagamenti effettuati dai coeredi in relazione alla comunione ereditaria paterna:
, euro 5.844,50; CP_7
, euro 947,50. Parte_1
c) pagamenti effettuati dai coeredi in relazione alla comunione ereditaria materna:
, euro 415,00; CP_7
, euro 29.339,15; Parte_1 che da tutti questi importi andava detratta la quota ereditaria del singolo coerede creditore attesa la parziale estinzione per confusione nei limiti, appunto, della quota.
13. e hanno promosso appello – iscritto al Controparte_1 Controparte_2 numero di r.g. 4445/2023.
Con un primo motivo lamentano l'erroneità della decisione di primo grado relativamente alla riconosciuta prescrizione del diritto degli appellanti all'accettazione della eredità di Per_1
[...]
Deducono: che il tribunale ha errato nel ritenere inammissibile la domanda, spiegata da CP_1
e , di accertamento della prescrizione del diritto dei germani e
[...] CP_2 Pt_1 di accettare l'eredità del padre, formulata alla prima udienza in seguito alla eccezione CP_7 di prescrizione, in capo a e , del dritto di accettare l'eredità del padre e CP_1 CP_2 alla domanda riconvenzionale di accertamento della sua propria qualità di erede del padre, formulate da CP_7 che a fronte della domanda di accertamento, formulata da gli appellanti CP_7 potevano, alla prima udienza, sollevare eccezione riconvenzionale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità di intestato ai germani e;
Persona_1 CP_7 Pt_1 che non ha fornito alcuna prova di avere accettato l'eredità paterna nel CP_7 termine di prescrizione decennale;
che , nel corso del giudizio, aveva sempre riconosciuto come eredi anche i Parte_1 germani e e solo con le note di trattazione in vista dell'udienza del CP_1 CP_2
13.10.2022 aveva manifestato l'intenzione di avvalersi della eccezione sollevata dal fratello
CP_7 che in ogni caso neanche ha offerto prova di avere accettato Parte_1 tempestivamente l'eredità paterna.
14. Si è costituita . Parte_1
Ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato.
Con vittoria di spese.
15. Si è costituito CP_7
Chiede il rigetto dell'appello promosso da e , in quanto Controparte_1 CP_2 infondato.
Propone appello incidentale.
Deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto, in capo a il credito, nei confronti del padre, di euro 10.335,96. CP_7
Evidenzia che il tribunale ha ritenuto non provato il pagamento delle quote gravanti sul padre e che l'elenco degli assegni non fosse prova sufficiente, occorrendo produrre i Per_1 titoli, ovvero la quietanza dell'impresa.
Pertanto, dichiara di produrre la quietanza dell'impresa edile Longobardo CP_7
Luca, il quale dichiara: “di aver ricevuti dall'ing. , per i lavori di risanamento CP_7 statico eseguiti nell'appartamento in lla via Tino di Camaino 4 int. 36, di proprietà di CP_5 suo padre avv. , la complessiva somma di lire 20.013.215, di cui lire Persona_1
15.000.000 a mezzo assegni B.N.L. Ag. N.6 n. 551487, 799579, 551497 CP_5 rispettivamente in data 16/7, 23/7 e 26/10/82 e lire 5.013.215 in contanti a completamento dei lavori medesimi. Per effetto di tali pagamenti dichiaro di non aver altro a pretendere per la causale suddetta né per altra e pertanto rilascio ampia, definitiva e liberatoria quietanza”.
Aggiunge che il documento è stato soltanto recentemente trovato e la sua produzione in appello è ammissibile, in quanto si tratta di un documento il cui deposito si è reso necessario a seguito della motivazione della sentenza di primo grado, là dove il giudice di prime cure ha di ufficio escluso il diritto al rimborso.
Chiede di:
1) rigettare l'appello proposto da e perché inammissibile e CP_1 Controparte_2 infondato;
2) accogliere l'appello incidentale spiegato da e, in riforma della sentenza CP_7 impugnata e previa ammissione della quietanza dell' , riconoscere Controparte_19
il credito dell'appellante verso l'eredità paterna della somma di € 10.335,96.
3) con vittoria di spese processuali.
16. Non si sono costituiti il , Controparte_20
la e Controparte_5
l . Controparte_6
17. Con ordinanza del 21.1.2025 il procedimento iscritto al n. di r.g. 4445/2023 è stato riunito al giudizio iscritto al n. di r.g. 1918/2020, per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va dichiarata la contumacia del Controparte_20
, dell' e della
[...] Controparte_6 [...]
nel giudizio r.g. 4445/2023, in quanto, benchè Controparte_5 raggiunti da notifica degli appelli, non si sono costituiti.
Va anche dichiarata la contumacia di nel giudizio iscritto al n. di r.g. CP_7
1918/2020, non essendosi lo stesso costituto, benché raggiunto da corretta notifica dell'atto di appello. 2. , con l'appello iscritto al n. di rig. 1918/2020, ha contestato Parte_1
l'erroneità della sentenza non definitiva n. 8696/19, avendo il tribunale male interpretato le disposizioni del testamento di . Controparte_8
Lamenta che il tribunale abbia ritenuto che le disposizioni contenute nel testamento olografo del 23.10.2010 configurino norme dettate da per la divisione dei beni Controparte_8 ereditari, mentre invece, nella specie, la veva inteso lasciare l'immobile di piazza CP_8
GO in prelegato a e l'immobile in via Filangieri quale oggetto dilegato Parte_1 ai figli e Pt_1 CP_7
L'appello è infondato.
2.1. L'art. 733 c.c., al primo comma, recita: “quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei bei non corrisponda alle quote stabilite dal testatore”.
2.2. L'art. 734 c.c., al primo comma, recita: “il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile”.
2.3. L'art. 661 c.c. recita: “il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredità si considera come legato per l'intero ammontare”.
2.4. La Corte di cassazione, con giurisprudenza consolidata, ha individuato la linea di demarcazione tra divisione ereditaria inter liberos, disciplinata dall'art. 734 c.c., e l'ipotesi prevista dall'art. 733 c.c., in cui il testatore detta disposizioni per la futura divisone dei beni:
“la disposizione testamentaria con cui un determinato bene viene destinato ad uno dei coeredi, comprendendolo nella quota di sua spettanza, ha natura di norma volta a regolare la futura divisione, ai sensi dell'art.733 cod. civ., e, esprimendo una mera preferenza in favore dell'erede, ha efficacia obbligatoria e non reale, effetto che invece si verificherebbe se il testatore, procedendo immediatamente alla divisione, assegnasse direttamente il bene”
(v. Cass. 16216/2006); “in tema di divisione ereditaria, la "divisio inter liberos", regolata dall'art. 734 cod. civ., ricorre quando la volontà del testatore è quella di effettuare direttamente la divisione dei suoi beni fra gli eredi, distribuendo tra questi le sue sostanze mediante l'assegnazione di singole quote concrete, con effetti reali ed immediati. Ricorre, invece, l'ipotesi di cui all'art. 733 cod. civ. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione” (v. C.ass 10797/2009; 18561/2009); “quando il testatore provvede alla ripartizione in quote tra gli eredi del suo patrimonio immobiliare, individuando
i beni destinati a far parte di ciascuna di esse, non si configura l'ipotesi della cosiddetta divisione regolata (art. 733 cod. civ.), che ricorre se il "de cuius" si limita a dettare norme per la formazione delle porzioni nello scioglimento della comunione ereditaria, in previsione del sorgere di tale status per effetto dell'apertura della successione, bensì si verte in tema di cosiddetta "divisio inter liberos" (art. 734 cod. civ.), ossia di divisione fatta dal testatore attraverso la specificazione dei beni destinati a far parte di ciascuna quota, che, avendo effetto attributivo diretto dei beni al momento dell'apertura della successione, impedisce il sorgere della comunione ereditaria ed il conseguente compimento di operazioni divisionali”
(v. Cass. 15501/2011); “la "divisio inter liberos", regolata dall'art. 734 c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi attraverso la formazione delle quote e l'individuazione dei beni destinati a far parte di ciascuna di esse, impedendo così il sorgere della comunione ereditaria, con la conseguenza che la decisione del giudice ha carattere meramente dichiarativo, dovendosi prendere atto di un effetto ricollegato alla volontà del "de cuius" che si produce automaticamente al momento dell'apertura della successione;
ricorre, invece, la fattispecie di cui all'art. 733 c.c. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi.” (Cass. 10761/2019); “la cd. divisio inter liberos, regolata ex art. 734 c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi, mediante formazione delle quote e individuazione dei beni di ciascuna di esse, impedendo, così, il sorgere della comunione ereditaria, mentre, nell'ipotesi ex art. 733 c.c., il testatore non divide i suoi beni, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione, con efficacia obbligatoria per gli eredi”
(v. Cass. 9888/2024).
2.5. Il testamento olografo di del 23.10.2010 era del seguente tenore: Controparte_8
“intendo che i miei eredi in sede di divisione siano vincolati alle seguenti norme: La quota di legittima da attribuire a va imputata all'appartamento sito in alla piazza Pt_1 CP_5
GO 116. Nella quota disponibile da attribuire a e va inclusa la proprietà in CP_7 Pt_1 lla via Gaetano Filangieri, 15”. CP_5
2.6. Le espressioni utilizzate dalla testatrice sono chiare.
Con le disposizioni testamentarie la intende dettare agli eredi delle regole CP_8 vincolanti, da adottare in sede di divisione. Pertanto, le disposizioni che seguono dopo le manifestazioni di intento integrano le concrete norme divisorie cui gli eredi, in sede di divisione, devono attenersi: a) la quota di legittima spettante a dovrà corrispondere all'appartamento di piazza GO, b) nella parte Pt_1 disponibile spettante a e dovrà rientrare l'immobile di via Filangieri. Pt_1 CP_7
2.7. Con le disposizioni testamentarie la non ha attributo, con effetti reali, alcun CP_8 bene, ma ha solo vincolare gli eredi a seguire certe norme nella distribuzione dei beni.
Pertanto, le disposizioni in esame hanno solo una efficacia obbligatoria, vincolante, cioè, nei confronti degli eredi.
2.8. Consegue che nel testamento non è contenuta alcuna attribuzione di prelegato né di legato in favore di e Pt_1 CP_7
2.9. L'appellante sostiene che il testamento debba essere interpretato anche tenendo conto di elementi estrinseci allo stesso. In particolare – assume - non si è tenuto conto che l'appartamento di piazza GO venne acquistato nel 1989 dalla proprio allo CP_8 scopo di destinarlo ad abitazione di , che si sarebbe sposata di lì a poco e che, in Pt_1 effetti, lo occupa dal 1990, pagando tutti gli oneri condominiali.
Le deduzioni non sono condivisibili.
2.10. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che qualora dal testo dell'atto testamentario non emerga con certezza l'effettiva intenzione del testatore e la portata della disposizione,
l'interprete può, in via sussidiaria, ricorrere alla valutazione di elementi estrinseci alla scheda testamentaria, seppure sempre riferibili al disponente, quali ad esempio, la sua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita e le sue condizioni fisiche (v. Cass. 25521/2023;
10075/2018).
2.11. Nella specie, come evidenziato, la lettera del testamento è del tutto chiara. La precisa che vuole vincolare gli eredi, in sede di divisione, a certe norme, che CP_8 meglio rispecchiano le sue volontà.
Pertanto, alla luce della chiara manifestazione delle volontà della testatrice non è necessario accedere ad elementi estrinseci al testo del documento.
2.12. Per altro, la circostanza che l'immobile sia stato acquistato in vista delle nozze di Pt_1
e che questa l'abbia da subito abitato non significa che lo stesso sia necessariamente stato oggetto di prelegato. La ha inteso destinare l'immobile di via GO a CP_8 Pt_1 che già lo abitava, precisando che tale sua volontà fosse rispettata attribuendo l'immobile, in sede di divisione, proprio a . Pt_1
2.13. La sentenza di primo grado appare corretta e va confermata.
3. e hanno contestato l'erroneità della Controparte_1 Controparte_2 sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accertato, in danno di e CP_7
, l'avvenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità del padre, Pt_1 Persona_1 ed ha ritenuto inammissibile la relativa eccezione.
La censura è infondata.
3.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità “la rinuncia a far valere la prescrizione dell'azione proposta "ex adverso" può essere desunta dalle difese svolte dal procuratore della parte, senza che possa rilevare in contrario la mancanza di potere dispositivo nel procuratore alle liti, poiché ciò vale per la rinuncia espressa, ma non per le conseguenze che possono derivare per implicito dalla linea difensiva adottata dal difensore, il quale, nell'adempimento del mandato conferitogli, sceglie in piena autonomia la condotta tecnico - giuridica ritenuta più confacente alla tutela del proprio cliente” (v. Cass. 5226/2002;
3883/2012).
In particolare, quanto alla rinuncia alla eccezione di prescrizione del diritto del coerede alla accettazione dell'eredità, la Corte di cassazione ha precisato che
“la rinuncia alla prescrizione, a norma dell'art. 2937 terzo comma cod. civ., può risultare anche da un comportamento incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva dell'altrui diritto, e, cioè, non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare attualmente esistente il diritto medesimo. Pertanto, con riguardo alla prescrizione del diritto di un coerede all'accettazione della eredità, la suddetta rinuncia tacita, da parte dell'altro coerede, è configurabile nel suo riconoscimento del diritto del primo a partecipare alla divisione dell'eredità” (v. Cass. 1228/1982) e che “l'atto con il quale il coerede riconosce il diritto di altro coerede di accettare l'eredità è incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione di tale diritto, e pertanto determina la rinuncia tacita a far valere tale prescrizione” (v. Cass. 2411/1999). Nella motivazione di Cass. 23637/2025 si legge: “in tal senso, la rinuncia può risultare anche soltanto da un comportamento incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva dell'altrui diritto, e, cioè, non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare attualmente esistente il diritto medesimo (Sez. 2, n. 263/1996 cit.).
In particolare, la rinuncia tacita da parte di un coerede all'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità di altro chiamato rimasto «inerte» è stata ravvisata proprio nel riconoscimento del diritto di quest'ultimo a partecipare alla divisione dell'eredità. (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 1228 del 26/02/1982, con indicazione dei precedenti)”.
3.2. Nella specie, e hanno convenuto in giudizio i Controparte_1 Controparte_2 germani e al fine di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria Pt_1 CP_7 derivante dal decesso del padre, Quindi, e Persona_1 Controparte_1
hanno implicitamente riconosciuto la qualità di eredi dei germani e tanto hanno CP_2 fatto quando il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità (scaduto il22 febbraio 1997) era da tempo perento.
Il comportamento processuale tenuto dagli appellanti e integra una CP_1 CP_2 rinuncia implicita a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità intestato ai germani e pertanto, è del tutto irrilevante che alla prima udienza del Pt_1 CP_7 giudizio di primo grado essi abbiano sollevato l'eccezione asseritamente in risposta alla eccezione di prescrizione e alla domanda di accertamento avanzate da in CP_7 quel momento, erano già maturati gli effetti della rinuncia tacita alla eccezione di prescrizione.
4. Gli appellanti e hanno anche eccepito che della eccezione di CP_1 CP_2 prescrizione sollevata dal germano on possa avvantaggiarsi la sorella , la quale CP_7 Pt_1 nel corso del giudizio di primo grado ha sempre dato per presupposto che gli appellanti fossero anch'essi eredi del padre Per_1
L'eccezione è infondata.
4.1. Va chiarito come la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. II, n. 178 del 12 gennaio 1996) abbia precisato che “l'eccezione di prescrizione del diritto di accettare
l'eredità validamente sollevata da uno dei convenuti con l'azione di divisione è operante ed efficace anche in favore degli altri convenuti, ancorché taluno di essi abbia rinunziato alla prescrizione, poiché il carattere essenzialmente unitario ed inscindibile della situazione soggettiva del chiamato all'eredità fa si che il diritto all'accettazione della stessa non possa che estinguersi nei confronti di tutti gli altri chiamati”.
4.2. Nella specie, dunque, dell'accoglimento della eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità di sollevata da può avvalersi anche Persona_1 CP_7
, e risulta irrilevante che la stessa, con il suo comportamento processuale, Parte_1 abbia manifestato l'intenzione di rinunciare, da parte sua, a tale eccezione, in quanto la stessa può sempre ed in ogni momento avvalersi deli effetti dell'accoglimento della eccezione sollevata dal germano – intenzione di avvalimento, per altri, manifestata da CP_7
verso la fine del giudizio di primo grado. Parte_1
5. sostiene che il tribunale abbia errato nel concludere che ella Controparte_1 non abbia fornito la prova della accettazione, entro il termine di prescrizione di dieci anni dal decesso di della eredità paterna. Persona_1
In particolare, evidenzia che il tribunale abbia errato nel ritenere che i bollettini di pagamento dell'ICI, relativi agli anni 1991, 1993 1994 e 1995, riferiti all'immobile di via Tino da Camaino
n. 4, non costituissero prova della accettazione tacita dell'ereditò.
L'eccezione è infondata.
5.1. L'art. 476 c.c. recita: “l'accettazione (dell'eredità n.d.r.) è tacita quando il chiamato all'eredità copie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Ai sensi dell'art. 460 c.c., il chiamato all'eredità può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea.
5.2. Il dettato dell'art. 476 c.c. indica come debba atteggiarsi il comportamento concludente per non poter dare adito a dubbi. Non importano accettazione tacita tutti gli atti che, con riferimento alla loro natura, importanza e finalità, non sono univocamente idonei ad esprimere un'effettiva assunzione della qualità di erede (v. Cass. 3597/1977).
5.3. La giurisprudenza di legittimità ha considerato ipotesi di accettazione tacita il pagamento di debiti ereditari con danaro prelevato dall'asse ereditario (v. Cass. 12753/1999, nella cui massima si legge: “l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex art. 460 cod. civ.); ma non nel caso in cui il danaro non sia prelevato dall'asse, in quanto il comportamento non è univoco (v. Cass. 3492/1974).
5.4. Nella specie, il pagamento dell'ICI, in relazione ad alcuni anni, non integra un comportamento univocamente significante l'accettazione dell'eredità di Persona_1 da parte della figlia . CP_1
In primo luogo, si osserva che si tratta di atti di amministrazione, che potrebbe compiere anche un semplice chiamato all'eredità, al fine di evitare che possono maturare sanzioni;
in secondo luogo, non ha mai allegato, né provato di avere pagato l'ICI con Controparte_1 denaro prelevato dall'asse ereditario di Persona_1
5.5. Va pertanto escluso che il semplice pagamento dell'ICI abbia comportato l'accettazione dell'eredità di Persona_1
6. e contestano la correttezza della sentenza di primo Controparte_1 CP_2 grado nella parte in cui ha riconosciuto, in favore di , un credito di euro Parte_1
16.855,59 e un credito di euro 3.872,22 nei confronti della massa ereditaria di CP_8
[...]
Quanto al credito di euro 16.855,59 – asseritamente pagato per quote condominiali relative all'immobile di Piazza GO per gli anni 2016-30.6.2022 – gli appellanti deducono che la germana abbia chiesto il rimborso solo all'udienza di precisazione delle conclusioni Pt_1 del 13.10.2022, producendo, in quella occasione, la documentazione probatoria.
Aggiungono che il credito in questione non è supportato da documentazione sottoscritta e, inoltre, che attiene ad oneri relativi ad un immobile occupato da , in via esclusiva, sin Pt_1 dalla apertura della successione materna (gennaio 2011), senza che venga versata alcuna indennità di occupazione agli altri germani comproprietari.
Quanto al credito di euro 3.872,22 gli appellanti evidenziato che si riferisce a oneri condominiali (periodo gennaio 2011-dicembre 2013) pagati per l'immobile di Piazza
GO, occupato esclusivamente da , senza alcun riconoscimento, da Parte_1 parte di questa, di una indennità di occupazione in favore degli altri coeredi.
L'eccezione è infondata ai sensi della motivazione che segue.
6.1. E' ammissibile la produzione di documenti sopravvenuti al formarsi delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in virtù del principio secondo cui la circostanza che un documento, o qualsiasi altra fonte di prova, sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali (tanto nel rito ordinario quanto in quello lavoristico - locatizio) legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per sé una implicita richiesta di rimessione in termini (v. Cass. n. 25631/2018; 5465/2006; 11922/2006).
6.2. Quanto alla somma di euro 16.855,59 il tribunale ha evidenziato, in sentenza (pg. 25), che essa è stata versata dopo la scadenza delle preclusioni istruttorie previste dall'art. 183, comma 6, cpc. Pertanto, la prova dei relativi pagamenti si è formata dopo la scadenza dei termini istruttori. Tale circostanza non è stata contestata dagli appellanti, i quali hanno solo evidenziato che la produzione della documentazione sia avvenuta dopo la perenzione ei termini di cui all'art. 183 cpc.
Ne deriva che legittimamente la prova dei pagamenti è stata prodotti an giudizio dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 cpc.
6.3. L'eccezione che la documentazione prodotta non sia sottoscritta non ha rilevanza, atteso che dalla documentazione emerge il pagamento degli oneri e non è contestato che tale pagamento sia stato effettuato da . Pt_1
6.4. La circostanza che l'immobile sia stato occupato in via esclusiva da dal momento Pt_1 dell'apertura della successione non esclude che, in assenza di una attribuzione del bene in proprietà esclusiva della stessa , questa abbia agito quale comproprietaria, dato che Pt_1 il bene, fino allo scioglimento della comunione e alla successiva attribuzione delle quote, fa parte della comunione.
Per cui, correttamente il tribunale ha evidenziato che il pagamento degli oneri condominiali in oggetto è stato effettuato per conto della comunione.
6.5. La circostanza che abbia occupato in via esclusiva l'immobile non esclude che, Pt_1 ove sussistenti i presupposti – delineati dalla giurisprudenza di legittimità, v. per es. Cass.
2423/2015; 5156/2012 -, gli altri comproprietari possono chiedere a il pagamento di Pt_1 una indennità di occupazione. Ma il mancato pagamento della indennità non comporta che debba sopportare per intero gli oneri gravanti sugli immobili facenti (ancora) parte Pt_1 della comunione, fino a che questa è in essere.
6.6. Quanto alla somma di euro 3.872,22, può ripetersi quanto già evidenziato in relazione alla somma di euro 16.855,59.
Il pagamento di tale somma, benchè riferibile ad un immobile occupato dalla sola , Pt_1 rientra tra quelli fatti per conto della comunione, fino al momento in cui questa non venga scolta, con attribuzione di quote in titolarità esclusiva.
7. nel proporre appello incidentale, ha contestato l'erroneità della CP_7 sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto comprovato il pagamento della somma di euro 10.335,96.
Per provare l'effettivo pagamento di tale somma, deposita una quietanza rilasciata dal creditore, impresa edile Longobardo Luca.
L'appello è infondato.
7.1. Il terzo comma dell'art. 345 cpc – nella lettera ratione temporis applicabile – prevede che “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli e produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
7.2. Nella specie ha affermato che il documento è stato prodotto in appello CP_7 solo perchè recentemente trovato. Al di là della generica affermazione, il non ha Pt_1 dato prova (come suo onere) – né ha chiesto di farlo – della impossibilità di produrre il documento in primo grado, atteso che, per es. il tardivo ritrovamento potrebbe benissimo dipendere da negligenza dello stesso nelle ricerche. Pt_1
In altri termini, la semplice tardività nel ritrovamento non comporta che la mancata produzione in primo grado sia giustificata da cause non imputabili al soggetto interessato.
7.3. Poi il afferma che la produzione è stata necessitata da quanto scritto in Pt_1 sentenza dal tribunale.
A parte la patente contraddittorietà della affermazione che la necessità della produzione è derivata dalla pronuncia di primo grado con l'assunto che la produzione in appello sia avvenuta solo perché il documento è stato recentemente ritrovato, si osserva che sin dal primo grado il era onerato di dare sufficiente prova di avere provveduto al Pt_1 pagamento, visto che aveva avanzato in primo grado domanda di riconoscimento del credito. Il tribunale si è limitato solo a dichiarare che le prove offerte in primo grado non erano sufficienti a ritenere fondata la domanda.
In vero il , con la produzione della quietanza, cerca solo – in maniera inammissibile Pt_1
- di colmare le lacune probatorie definitivamente verificatesi in primo grado.
8. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
8696/2019 va rigettato e tale sentenza va, dunque, confermata.
L'appello principale promosso da e e l'appello Controparte_1 Controparte_2 incidentale proposto da vverso la sentenza n. 3004/2023 vanno rigettate e, CP_7 per tanto, tale sentenza va confermata.
9. Vanno liquidate le spese solo del grado di appello.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la sentenza di secondo grado che, definendo il giudizio di appello avverso una sentenza non definitiva di primo grado, esaurisca la fase del giudizio pronunciando su tutte le questioni in essa proposte è da considerare come definitiva e non suscettibile di riserva di impugnazione differita, a nulla rilevando la prosecuzione del giudizio di primo grado per la determinazione del "quantum debeatur".
Essa, pertanto, deve contenere la statuizione sulla liquidazione delle spese processuali” (v.
Cass. 21978/2019).
10. Quanto al giudizio iscritto al n. di r.g. 1918/2020 , soccombente, Parte_1 ai sensi dell'art. 91 cpc, deve pagare le spese in favore dei difensori antistatari di CP_1
e .
[...] Controparte_2
Non deve provvedersi alla regolazione delle spese nei confronti dell Controparte_6
e del , atteso che questi, benché costituitisi, non hanno alcun
[...] CP_3 interesse all'esito del giudizio di appello.
11. Quanto al giudizio iscritto al n. di r.g. 4445/2023, le spese possono essere compensate, ex art. 92 cpc, tra gli appellanti principali e Controparte_1 CP_2
, e l'appellante incidentale attesa la reciproca soccombenza.
[...] CP_7
, e vanno condannati, second Controparte_1 Controparte_2 CP_7 soccombenza, al pagamento delle spese in favore di . Parte_1 12. La liquidazione avviene secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
13. Quanto al giudizio iscritto al n. di r.g. 1918/2020, il valore della controversia è indeterminabile, atteso che oggetto della impugnazione è stata l'interpretazione del contenuto del testamento olografo di . Controparte_8
Secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 6, d.m. 55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi, le cause di valore indeterminabile devono ritenersi di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
Nella specie, in considerazione della semplicità della questione risolta, appare congruo fare applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,01
13.1. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%. Pertanto, va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
14. Quanto al giudizio iscritto al n. di r.g. 4445/2023, il valore dell'appello promosso da e è indeterminabile;
il valore dell'appello promosso da Controparte_1 CP_2
è determinato in ragione dell'ammontare del credito di cui ha chiesto il CP_7 riconoscimento (euro 10.300,00).
14.1. Va chiarito che e hanno chiesto: a) di accertare la Controparte_1 CP_2 prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità in capo ai germani e b) di Pt_1 CP_7 accertare che ha accettato l'eredità del padre c) di accertare che a CP_1 Per_1 Pt_1 non devono essere riconosciuti due crediti, uno di euro 16.855,59 ed uno di euro 3.872,22.
Nel complesso il giudizio ha valore indeterminabile, atteso che sono state proposte domande di valore indeterminabile insieme a domande di valore determinabile.
In questi casi, per la liquidazione dei compensi deve considerarsi la causa come di valore indeterminabile e, quindi, vanno applicate le tabelle previste peri giudizi di valore indeterminabile, a meno che, in ragione della causa di valore determinabile, di dovrebbero applicare compensi maggiori (v. Cass. 22719/2022) Nella specie, considerando il valore indeterminabile dell'appello principale, può farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, tenendo conto del tenore delle questioni risolte. Può legittimamente farsi applicazione di tale tabella, atteso che, considerando la somma dei crediti riconosciuti a
, non si dovrebbe fare applicazione di compensi maggiori. Pt_1
14.2. Quanto all'appello incidentale, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi alla Corte d'appello il cui valore sia compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
14.3. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei compensi medi, ridotti del 50%.
14.4. Pertanto, e devono corrispondere a Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali
[...] nella misura del 15%, iva e cpa;
deve corrispondere a la CP_7 Parte_1 somma di euro 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
15. Poiché gli appelli sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti , , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_7 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di LI, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello promosso da – iscritto al n. di r.g. 1918/2020 - e, per Parte_1
l'effetto, conferma la sentenza del tribunale di LI n. 8696, pubblicata il 3 ottobre 2019;
b) condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, in favore dei Parte_1 difensori antistatari di e , in euro 4.995,50 a titolo di Controparte_1 Controparte_2 compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iv a e cpa;
c) rigetta l'appello principale proposto da e – iscritto Controparte_1 Controparte_2 al n. r.g. 4445/2023 – e l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, CP_7 conferma la sentenza del Tribunale di LI n. 3004, pubblicata il 21.03.2023;
d) compensa le spese tra , e Controparte_1 Controparte_2 CP_7
e) condanna e al pagamento delle spese in favore Controparte_1 Controparte_2 di , liquidando la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre Parte_1 rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
f) condanna al pagamento delle spese in favore di , CP_7 Parte_1 liquidando la somma di euro 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
g) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico di , e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per CP_7
l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in LI, nella camera di consiglio del 30.09.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini