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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/12/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de LV, all'esito dell'udienza cartolare del 12.11.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3763/2024 R.G.L.
T R A
, rappresentata e difesa dalle avv.te Anna Rizza e Liliana Iadarola Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Francesca Banchetti resistente oggetto: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.04.2024, – premesso di aver beneficiato Parte_1 dell'indennità di accompagnamento cat. INVCIV n. 044-310007076594 con decorrenza dall'01.06.2012; che, in data 05.09.2023, la prestazione le è stata revocata in quanto è stata riconosciuta, all'esito di visita successiva alla domanda di aggravamento, invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura pari all'85% – ha adito l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che, CP_ nonostante il venir meno del requisito sanitario, l' ha continuato a corrisponderle la prestazione assistenziale per il periodo dall'1.6.2023 al 30.09.2023; che, al fine di ottenere il ripristino della suddetta prestazione, la ricorrente ha instaurato un procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; che l' , con missive del 05.09.2023 e 21.02.2024, le CP_1 ha comunicato di voler recuperare i ratei relativi all'indennità di accompagnamento indebitamente percepiti nel periodo innanzi indicato, per un ammontare complessivo di €.2.108,64.
Tanto esposto in punto di fatto, e denunciata l'illegittimità del preteso indebito, la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'irripetibilità della somma richiesta in restituzione.
pagina 1 di 3 CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto l'abbandono dell'indebito essendo intervenuto, in data 03.09.2024, decreto di omologa a conclusione del procedimento RGL 8214/23, intrapreso dalla ricorrente in relazione al verbale della commissione medica del 18.07.2023. Ha, altresì, dedotto che in sede di esecuzione del decreto di omologa, si è provveduto a recuperare l'importo del debito per evitare una duplicazione del pagamento. CP_ Sulla scorta di quanto esposto, l' ha quindi chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006, n. 271).
Orbene, dal contenuto della memoria , dalla documentazione alla stessa affoliata, si evince CP_1 chiaramente l'abbandono dell'indebito oggetto di causa, pertanto, non può considerarsi perdurante alcuna ragione di contrasto tra le parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese, deve farsi applicazione del criterio residuale della CP_ soccombenza virtuale con condanna integrale dell' per le ragioni che seguono.
Giova rammentare che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019).
In particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
pagina 2 di 3 “Pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. Sez. Lav. n.
24180/2022).
Nella fattispecie in esame, l'accertamento relativo al venir meno del requisito sanitario è coinciso con la visita di revisione del 18.07.2023, che ha accertato l'insussistenza del requisito sanitario, il cui esito
è stato comunicato all'assistita, con raccomandata n. 664908866579 ricevuta in data 14.09.2023 (doc. 3 fasc. ). CP_1
Avendo l'indebito ad oggetto le mensilità da giugno a settembre 2023, si può sostenere vi fosse un legittimo affidamento della ricorrente, non essendo consapevole, prima della predetta comunicazione, della intervenuta accertata insussistenza del requisito sanitario.
Ne consegue l'illegittimità del recupero delle mensilità percepite dall'1.6.2023 al 30.09.2023.
Le spese seguono dunque la soccombenza virtuale dell' e la liquidazione avviene ai sensi del CP_1
D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione “infra” € 5.200), con l'aumento del
10% per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€.1.443,20, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza del 12.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzura de LV)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de LV, all'esito dell'udienza cartolare del 12.11.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3763/2024 R.G.L.
T R A
, rappresentata e difesa dalle avv.te Anna Rizza e Liliana Iadarola Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Francesca Banchetti resistente oggetto: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.04.2024, – premesso di aver beneficiato Parte_1 dell'indennità di accompagnamento cat. INVCIV n. 044-310007076594 con decorrenza dall'01.06.2012; che, in data 05.09.2023, la prestazione le è stata revocata in quanto è stata riconosciuta, all'esito di visita successiva alla domanda di aggravamento, invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura pari all'85% – ha adito l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che, CP_ nonostante il venir meno del requisito sanitario, l' ha continuato a corrisponderle la prestazione assistenziale per il periodo dall'1.6.2023 al 30.09.2023; che, al fine di ottenere il ripristino della suddetta prestazione, la ricorrente ha instaurato un procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; che l' , con missive del 05.09.2023 e 21.02.2024, le CP_1 ha comunicato di voler recuperare i ratei relativi all'indennità di accompagnamento indebitamente percepiti nel periodo innanzi indicato, per un ammontare complessivo di €.2.108,64.
Tanto esposto in punto di fatto, e denunciata l'illegittimità del preteso indebito, la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'irripetibilità della somma richiesta in restituzione.
pagina 1 di 3 CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto l'abbandono dell'indebito essendo intervenuto, in data 03.09.2024, decreto di omologa a conclusione del procedimento RGL 8214/23, intrapreso dalla ricorrente in relazione al verbale della commissione medica del 18.07.2023. Ha, altresì, dedotto che in sede di esecuzione del decreto di omologa, si è provveduto a recuperare l'importo del debito per evitare una duplicazione del pagamento. CP_ Sulla scorta di quanto esposto, l' ha quindi chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006, n. 271).
Orbene, dal contenuto della memoria , dalla documentazione alla stessa affoliata, si evince CP_1 chiaramente l'abbandono dell'indebito oggetto di causa, pertanto, non può considerarsi perdurante alcuna ragione di contrasto tra le parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese, deve farsi applicazione del criterio residuale della CP_ soccombenza virtuale con condanna integrale dell' per le ragioni che seguono.
Giova rammentare che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019).
In particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
pagina 2 di 3 “Pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. Sez. Lav. n.
24180/2022).
Nella fattispecie in esame, l'accertamento relativo al venir meno del requisito sanitario è coinciso con la visita di revisione del 18.07.2023, che ha accertato l'insussistenza del requisito sanitario, il cui esito
è stato comunicato all'assistita, con raccomandata n. 664908866579 ricevuta in data 14.09.2023 (doc. 3 fasc. ). CP_1
Avendo l'indebito ad oggetto le mensilità da giugno a settembre 2023, si può sostenere vi fosse un legittimo affidamento della ricorrente, non essendo consapevole, prima della predetta comunicazione, della intervenuta accertata insussistenza del requisito sanitario.
Ne consegue l'illegittimità del recupero delle mensilità percepite dall'1.6.2023 al 30.09.2023.
Le spese seguono dunque la soccombenza virtuale dell' e la liquidazione avviene ai sensi del CP_1
D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione “infra” € 5.200), con l'aumento del
10% per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€.1.443,20, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza del 12.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzura de LV)
pagina 3 di 3