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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/10/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1978/25
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. N. _______/______,
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 21.07.2025 , da
1) (nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1
) residente in [...], cittadina italiana C.F._1
con l'Avv. Igor Curti
e
2) (nato a [...] il [...] c.f.: ) CP_1 C.F._2
residente in [...], cittadino italiano,
con l'Avv. Igor Curti
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese, in data 23.06.2008 , (anno 2008, atto n.74, parte II , serie A ); SEPARAZIONE:
separati con sentenza n. 691/2021 del 25.06.2021 emessa dal Tribunale di Varese
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti FIGLI MINORI :
- nata il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21.07.2025 , hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Per_
1. La figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione materna sita in Claino con EN (CO) Via Alessandro
Giobbi n. 14, ove manterrà la residenza.
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i coniugi eserciteranno la responsabilità
genitoriale separatamente.
Per_
2. I genitori si occuperanno del mantenimento di in forma diretta, provvedendo alle esigenze ordinarie della figlia nel periodo in cui la stessa permarrà presso ciascun genitore.
3. Le spese straordinarie, scolastiche e ludico-sportive verranno ripartite nella misura del 50 % tra entrambi i coniugi secondo le linee guida dettate dal Protocollo redatto dal Tribunale di Como del 25.04.2018, a intendersi qui richiamate, con la precisazione su accordo tra le parti che il rimborso dovrà essere effettuato mediante esibizione delle relative ricevute fiscali.
4. La casa coniugale, sita in Arcisate (VA) Via San Michele Arcangelo n. 14 verrà assegnata al signor il quel si accolla, per l'intero, il pagamento dell'intera rata del mutuo ipotecario n. CP_1
074/XMT0401926, contratto dai coniugi per l'acquisto del predetto immobile (pertanto verserà anche la quota del 50 % del finanziamento spettante alla signora in quanto cointestataria del mutuo e Pt_1
della casa coniugale), sino a quando lo stesso continuerà a viverci.
5. Nell'ipotesi in cui il signor on provvederà a pagare interamente (nella misura del 100%) la rata CP_1
del mutuo sopra indicato, o in caso di vendita della casa coniugale sita in Arcisate (VA) Via San Michele
Arcangelo n. 14, lo stesso corrisponderà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
Per_ della figlia , la somma mensile di € 300,00 oltre rivalutazione Istat, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
L'assegno Familiare verrà richiesto e percepito dalla signora;
le somme a tale titolo che Pt_1
dovessero eventualmente essere percepite dal signor dovranno essere utilizzate esclusivamente CP_1
Per_ nell'interesse della figlia .
Per_
6. Il padre potrà tenere con sé la figlia tre fine settimana al mese ovvero il primo ed il terzo, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21.00, accompagnandola presso la casa materna
(impegnandosi al trasferimento personalmente o tramite persona di fiducia).
Il quarto fine settimana del mese dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica alle ore 21.00. In
questo week end la madre si impegnerà ad accompagnare, personalmente o tramite persona di fiducia,
e riprendere la bambina presso la casa paterna.
Per_ La seconda settimana del mese potrà vedere un pomeriggio da concordare con la madre, sempre dall'uscita da scuola con rientro presso la casa materna entro le ore 21.00 nel periodo scolastico,
mentre nei periodi non scolastici la figlia minore potrà pernottare con il padre e i genitori concorderanno le modalità di rientro entro le 14.30 presso il domicilio materno o presso i nonni materni. Tale giorno dovrà essere comunicato e concordato entro l'inizio del mese. L'eventuale quinto
Per_ fine settimana la figlia rimarrà sempre con la madre, salvi diversi accordi tra i genitori.
Durante le vacanze Pasquali la figlia trascorrerà, secondo la regola dell'alternanza, tre giorni consecutivi con ciascun genitore.Durante le vacanze di Natale la figlia trascorrerà, secondo la regola dell'alternanza, una settimana con ciascun genitore. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con la figlia quindici giorni anche non consecutivi, nel periodo che verrà concordato di anno in anno tra i coniugi, da comunicarsi entro e non oltre il 30
marzo di ogni anno.
7. I coniugi dichiarano di avere già definito ogni rapporto economico tra loro eventualmente intercorrente
(ad esclusione del mutuo fondiario cointestato che verrà regolato secondo quanto previsto al punto n.
4 del presente atto) e dichiarano altresì di essere indipendenti economicamente rinunciando l'un l'altro a eventuali richieste di mantenimento e rinunciando altresì al percepimento di future somme e/o rendite personali spettanti ( ovvero TFR , secondo pilastro in Svizzera).
8. I coniugi sin da ora si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio
Per_ per sé stessi e per la minore;
9. Si chiede di ordinare la trasmissione di copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile per le occorrenti annotazioni ed ogni incombenza di legge.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 23.06.2008 in Varese con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese
(anno 2008, atto n. 74, parte II, Serie A),
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Varese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 3.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa AR Cao