CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 19/02/2026, n. 2913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2913 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2913/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE RA ES, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19095/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Cdm S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024007DI0000009260001 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1835/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente la CDM S.R.L., in persona del suo amm.re unico e legale rapp.te p.t., impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione delle sanzioni n.
2024/007/DI/000000926/0/001 di € 417,48, emesso da Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di
LI / Ufficio Territoriale di Nola e notificato a mezzo PEC all'odierna ricorrente in data 11.09.2025. Il ricorrente ha precisato che tale avviso si riferisce al mancato pagamento dell'imposta di registro di cui al
Decreto Ingiuntivo n. 926/2024 del 12.04.2024 emesso dal Giudice di Pace di Nola.
Eccepisce un difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione ed un erronea applicazione della misura dell'imposta applicata.
Si è costituita DE LI I che ha contestato il ricorso e le avverse eccezioni e ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza del 2.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nella misura di cui in motivazione.
In merito alla eccezione di difetto di motivazione dell'avviso impugnato la stessa deve ritersi infondata, l'atto impugnato risulta legittimo, essendo evidenziati in modo chiaro ed univoco sia i supporti fattuali del provvedimento stesso (comprese la base imponibile, le aliquote e i criteri di calcolo) sia le argomentazioni di natura giuridica, ponendo, così, il contribuente nella posizione di comprendere i termini della pretesa fiscale e di potere esercitare il proprio diritto di difesa.
All'avviso di liquidazione, finalizzato al pagamento dell'imposta di registro per gli atti giudiziari, non deve essere necessariamente allegato il provvedimento giudiziale oggetto di tassazione. È sufficiente che l'avviso di liquidazione contenga gli estremi dell'atto giudiziario al quale si riferisce, in modo che il contribuente sia nelle condizioni di comprendere il motivo della richiesta, come confermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14582 del 30 maggio 2025.
Per quanto attiene l'entità dell'imposta rivendicata il ricorso merita accoglimento avendo l'ufficio impropriamente applicato, oltre all'imposta in misura fissa di € 200,00, anche ulteriori € 200,00 per asserita enunciazione titolo IVA che non vanno invece applicati nel caso di specie.
Si ritiene al riguardo di condividere l'orientamento espresso dalla giurisprudenza tributaria, richiamata anche dal ricorrente, che sul punto, in analoghe fattispecie, chiarisce: “Nel caso oggetto del presente giudizio si tratta di un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un credito, fondato su fatture, per il quale la tassazione in misura fissa del decreto ingiuntivo è correlata al fatto che al rapporto sottostante fosse applicabile l'IVA. Di conseguenza, per il principio di alternatività IVA – registro (art. 40del TUR), non avrebbe potuto essere richiesta alcuna imposta di registro proporzionale, essendo già applicabile l'IVA, bensì la sola imposta fissa per la registrazione (viceversa, la tassazione ai fini del registro sarebbe stata proporzionale laddove all'operazione sottostante non fosse stata applicabile l'VA). Nel caso di specie il negozio sottostante non viene “enunciato” ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 22 del TUR, ma ne costituisce solamente un implicito presupposto logico. Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, la cui decisione è stata correttamente presa a fondamento dai primi giudici, "[..] per potersi configurare l'ipotesi dell' "enunciazione
", è necessario che nell'atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono ad identificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a se' stante” (ex Cass., Sez. Tributaria, sentenza n. 28559 del 6 novembre 2019).Ne consegue che nella fattispecie de qua, in applicazione del dettato normativo e dell'interpretazione offerta dalla Giurisprudenza di Legittimità, non appare legittimo applicare la tassazione ex art. 22 D.P.R. 131/1986, ad un atto ulteriore rispetto al decreto ingiuntivo operandosi diversamente un'illecita duplicazione d'imposta"
(sul punto si veda tra le altre sentenza CGT Campania n. 5230/2024).
Il ricorso va quindi accolto parzialmente dovendosi rideterminare l'importo dovuto nell'avviso di liquidazione impugnato alla sola imposta netta di euro 200,00.
Le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione spese compensate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE RA ES, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19095/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Cdm S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024007DI0000009260001 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1835/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente la CDM S.R.L., in persona del suo amm.re unico e legale rapp.te p.t., impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione delle sanzioni n.
2024/007/DI/000000926/0/001 di € 417,48, emesso da Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di
LI / Ufficio Territoriale di Nola e notificato a mezzo PEC all'odierna ricorrente in data 11.09.2025. Il ricorrente ha precisato che tale avviso si riferisce al mancato pagamento dell'imposta di registro di cui al
Decreto Ingiuntivo n. 926/2024 del 12.04.2024 emesso dal Giudice di Pace di Nola.
Eccepisce un difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione ed un erronea applicazione della misura dell'imposta applicata.
Si è costituita DE LI I che ha contestato il ricorso e le avverse eccezioni e ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza del 2.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nella misura di cui in motivazione.
In merito alla eccezione di difetto di motivazione dell'avviso impugnato la stessa deve ritersi infondata, l'atto impugnato risulta legittimo, essendo evidenziati in modo chiaro ed univoco sia i supporti fattuali del provvedimento stesso (comprese la base imponibile, le aliquote e i criteri di calcolo) sia le argomentazioni di natura giuridica, ponendo, così, il contribuente nella posizione di comprendere i termini della pretesa fiscale e di potere esercitare il proprio diritto di difesa.
All'avviso di liquidazione, finalizzato al pagamento dell'imposta di registro per gli atti giudiziari, non deve essere necessariamente allegato il provvedimento giudiziale oggetto di tassazione. È sufficiente che l'avviso di liquidazione contenga gli estremi dell'atto giudiziario al quale si riferisce, in modo che il contribuente sia nelle condizioni di comprendere il motivo della richiesta, come confermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14582 del 30 maggio 2025.
Per quanto attiene l'entità dell'imposta rivendicata il ricorso merita accoglimento avendo l'ufficio impropriamente applicato, oltre all'imposta in misura fissa di € 200,00, anche ulteriori € 200,00 per asserita enunciazione titolo IVA che non vanno invece applicati nel caso di specie.
Si ritiene al riguardo di condividere l'orientamento espresso dalla giurisprudenza tributaria, richiamata anche dal ricorrente, che sul punto, in analoghe fattispecie, chiarisce: “Nel caso oggetto del presente giudizio si tratta di un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un credito, fondato su fatture, per il quale la tassazione in misura fissa del decreto ingiuntivo è correlata al fatto che al rapporto sottostante fosse applicabile l'IVA. Di conseguenza, per il principio di alternatività IVA – registro (art. 40del TUR), non avrebbe potuto essere richiesta alcuna imposta di registro proporzionale, essendo già applicabile l'IVA, bensì la sola imposta fissa per la registrazione (viceversa, la tassazione ai fini del registro sarebbe stata proporzionale laddove all'operazione sottostante non fosse stata applicabile l'VA). Nel caso di specie il negozio sottostante non viene “enunciato” ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 22 del TUR, ma ne costituisce solamente un implicito presupposto logico. Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, la cui decisione è stata correttamente presa a fondamento dai primi giudici, "[..] per potersi configurare l'ipotesi dell' "enunciazione
", è necessario che nell'atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono ad identificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a se' stante” (ex Cass., Sez. Tributaria, sentenza n. 28559 del 6 novembre 2019).Ne consegue che nella fattispecie de qua, in applicazione del dettato normativo e dell'interpretazione offerta dalla Giurisprudenza di Legittimità, non appare legittimo applicare la tassazione ex art. 22 D.P.R. 131/1986, ad un atto ulteriore rispetto al decreto ingiuntivo operandosi diversamente un'illecita duplicazione d'imposta"
(sul punto si veda tra le altre sentenza CGT Campania n. 5230/2024).
Il ricorso va quindi accolto parzialmente dovendosi rideterminare l'importo dovuto nell'avviso di liquidazione impugnato alla sola imposta netta di euro 200,00.
Le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione spese compensate.